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Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 12/09/2025, n. 729 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 729 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
R.G.n. 3205/2021
TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio, in persona dei Magistrati:
Dott.ssa Barbara Cao - Presidente
Dott. Alessandro Petronzi - Giudice rel. est.
Dott.ssa Martina Roberta Manenti - Giudice
sentita la relazione del giudice relatore, letti gli atti ed esaminati i documenti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento in epigrafe indicato, promosso
DA
(C.F. ), nata a [...] il [...], rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'avv. Simona Clerici, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore
RICORRENTE
CONTRO
(C.F ), nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. Massimiliano Conti, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore
1 RESISTENTE
Oggetto: separazione personale
Data della decisione: 05.09.2025
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni avversa istanza, accogliere le seguenti
CONCLUSIONI
NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE:
1) pronunciare la separazione personale dei coniugi e con addebito Parte_1 Controparte_1
della stessa al marito;
2) in ragione dell'evolversi della situazione familiare, disporre l'affidamento super esclusivo dei minori e alla madre, presso la quale saranno collocati in via prevalente, con possibilità Per_1 Per_2 di visita del padre secondo le modalità che verranno ritenute opportune, tenuto conto dell'età di
, ormai quindicenne, ovvero, in subordine, disporre l'affidamento esclusivo dei figli alla sig.ra Per_1
alle medesime condizioni poc'anzi indicate;
Pt_1
3) disporre il versamento mensile di €. 300,00 in favore della sig.ra ed a carico del sig. Pt_1
da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, a titolo di mantenimento;
_1
4) disporre il versamento mensile di €. 250,00 per ciascun figlio in favore della sig.ra ed a Pt_1
carico del sig. da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, a titolo di mantenimento _1 dei minori e sino al raggiungimento dell'indipendenza economica;
Per_1 Per_2
5) disporre il versamento mensile di €. 250,00 in favore della sig.ra ed a carico del sig. Pt_1
da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, a titolo di mantenimento della figlia _1
, sino al raggiungimento dell'indipendenza economica;
Per_3
6) disporre che le spese straordinarie relative ai figli – , e - vengano sostenute dai Per_1 Per_2 Per_3
coniugi nella misura del 50% ciascuno in virtù del Protocollo del Tribunale di Como;
7) disporre che l'autovettura oggi esclusivamente intestata alla sig.ra rimanga CP_2 Pt_1
nella disponibilità della ricorrente.
NEL MERITO IN VIA SUBORDINATA:
1) pronunciare la separazione personale dei coniugi e con addebito Parte_1 Controparte_1
della stessa al marito;
2 2) disporre le modalità di affidamento e di collocamento dei minori e ritenute più Per_1 Per_2
opportune nell'interesse dei medesimi, adottando ogni conseguente provvedimento, anche in termini economici e regolamentando il diritto di visita del padre secondo i tempi e le modalità ritenute più confacenti all'interesse dei medesimi, tenuto conto altresì dell'età di , ormai quindicenne. Per_1
IN OGNI CASO: con vittoria di spese di lite, oltre rimborso spese generali 15% ed accessori di Legge.
IN VIA ISTRUTTORIA: si insiste in ogni istanza istruttoria formulata in atti ed a verbale, anche qualora non accolta”
Per parte resistente: “ come da comparsa depositata in data 6.1.2022”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso in fatto che:
a) Le parti contraevano matrimonio concordatario in Tremezzo (CO), il 21.09.1996 (trascritto nei registri dello Stato civile del Comune di Tremezzo al n. 6, parte II, Serie A, Anno 1996);
b) dal matrimonio nascevano cinque figli: , nata a [...] il [...]; , Persona_4 Persona_5
nata a [...] il [...]; , nato a [...] il [...]; , nato a Controparte_3 CP_4
Milano il 07.05.2009; , nata a [...] il [...]; CP_5
c) con ricorso depositato in data 29/07/2021, la ricorrente chiedeva la separazione personale con addebito al marito per i comportamenti, contrari ai doveri nei confronti del coniuge e dei figli, da questi posti in essere, nel corso degli ultimi anni di vita matrimoniale prima del deposito del ricorso per la separazione, sostanziatisi nell'adesione del resistente a teorie e linee di pensiero settarie fondate sulla disobbedienza, sulla trasgressione delle regole e sul mancato rispetto dei ruoli, delle istituzioni e dell'autorità, tali da impedire il formarsi di una linea educativa per i figli condivisa tra i genitori, e conclamatisi con la scelta del resistente, dettata dall'esigenza di vivere senza particolari regole, di interrompere la propria attività lavorativa (febbraio 2021), facendo così mancare i mezzi di sostentamento alla famiglia, e di trasferirsi in Umbria (agosto 2021) presso una nuova compagna, riducendo così al minimo i contatti con i propri figli, poi solo successivamente ripristinati a seguito del ri-trasferimento del resistente nel Comune di Tremezzina (febbraio 2023); chiedeva altresì l'affido esclusivo a sé dei figli minori, ed il loro collocamento nella residenza materna, nonchè la disposizione di un assegno di mantenimento per i figli minori a carico del padre e l'assegno di mantenimento per sé;
3 d) il resistente si costituiva in giudizio, con estesa allegazione, in data 6.01.2022, chiedendo il rigetto della domanda di addebito, e l'affido super-esclusivo a sé dei figli minori, ovvero in subordine l'affido condiviso dei minori e con collocamento presso il padre;
Per_1 Per_2
e) con provvedimento provvisorio del 7.02.2022, dopo avere sentito i coniugi, il giudice disponeva l'affido dei minori e al Comune di residenza, collocandoli presso la madre, Per_1 Per_2
regolamentava il diritto di visita del padre, disponendo la presa in carico del nucleo familiare da parte del Servizio Tutela Minori di competenza, e stabiliva un mantenimento di euro 200 per ogni figlio minore, a carico del resistente, oltre al 50% delle spese straordinarie, rinviando al Protocollo del
Tribunale di Como;
f) con successivo provvedimento provvisorio del 2.5.2023, i figli minori venivano affidati in via esclusiva alla madre, con revoca dell'affido all'Ente comunale, e veniva stabilito un assegno di Per_ mantenimento (di euro 200,00) a carico del padre, anche per la figlia , maggiorenne ma non autonoma;
g) nel corso del procedimento, la madre con i figli collocati presso di sé, acquisivano residenza nel
Comune di Senna Comasco, ove la madre aveva nelle more acquistato un immobile, mentre il padre, dapprima trasferitosi in Umbria, faceva rientro in Tremezzina (nel febbraio 2023), ove veniva preso in
Cont carico dal di competenza, e rinveniva attività lavorativa presso una locale panetteria.
Il materiale probatorio
Il Tribunale osserva preliminarmente che il materiale probatorio agli atti è idoneo a fondare una motivata decisione su tutte le domande svolte dalle parti.
Quanto agli aspetti genitoriali, le dichiarazioni delle parti, le relazioni trasmesse dai Servizi delegati e le risultanze acquisite, offrono al Collegio elementi di giudizio adeguati a decidere nell'interesse del figlio minore della coppia.
Il Tribunale ritiene di non dover procedere all'ascolto di (oggi ultradodicenne) in quanto Per_1 superfluo ed oltremodo pregiudizievole, tenuto conto dell'età del minore e degli esiti degli accertamenti svolti. Ciò appare in linea con l'insegnamento della Suprema Corte, secondo cui l'audizione del minore costituisce adempimento previsto a pena di nullità ove si assumano provvedimenti che lo riguardino, salvo che il giudice non ritenga, con specifica e circostanziata motivazione, l'esame manifestamente superfluo o in contrasto con l'interesse del minore (Cass. 24.5.2018, n. 12957; Cass. 29.9.2015, n.
19327).
Sulla pronunzia di separazione
4 Sussistono le condizioni per la pronunzia di separazione ex art. 151 comma 1° c.c. dovendosi ritenere provato, sulla base della stessa prospettazione delle parti, oltre che delle emergenze processuali, che la vita matrimoniale sia divenuta intollerabile e improseguibile.
Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità “Ove tale situazione di intollerabilità si verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto a chiedere la separazione: con la conseguenza che la relativa domanda costituisce esercizio di un suo diritto” (Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183).
Nel caso in oggetto, lo stesso comportamento processuale dei coniugi denota un'evidente e insanabile rottura del rapporto di coniugio. Tutto quanto esposto lascia emergere la comune volontà dei partners di non voler proseguire la propria comunione di vita.
La richiesta di addebito formulata dalla ricorrente
La ricorrente, anche con le conclusioni rassegnate in via definitiva, ha chiesto che sia pronunciata sentenza di separazione con addebito al marito.
Ritiene il Tribunale che la domanda sia fondata e meriti accoglimento.
La ricorrente ha sostenuto che il matrimonio sarebbe venuto meno per fatto e colpa imputabili in via esclusiva al resistente, il quale ha ripetutamente violato i doveri nascenti dal matrimonio, ponendo in essere condotte lesive della dignità fisica e morale sua e dei figli minori.
Dopo i primi anni di vita matrimoniale, in cui il nucleo familiare era fortemente focalizzato sulla cura e l'accudimento dei figli, il resistente avrebbe iniziato a manifestare tendenze e linee di pensiero settarie fondate sulla disobbedienza, sulla trasgressione delle regole e sul mancato rispetto dei ruoli, delle istituzioni e dell'autorità, e conclamatesi con la scelta del resistente, dettata dall'esigenza di vivere senza particolari regole ritenute troppo oppressive, di interrompere la propria attività lavorativa
(febbraio 2021), facendo così mancare i mezzi di sostentamento alla famiglia, e di trasferirsi in Umbria
(agosto 2021) presso una nuova compagna, riducendo così al minimo i contatti con i propri figli, solo successivamente ripristinati a seguito del ri-trasferimento del resistente nel Comune di Tremezzina
(febbraio 2023); imponendo altresì la scelta di vendere la casa coniugale, scelta che ha costretto la ricorrente, sino ad allora concentrata esclusivamente sull'accudimento dei figli, a trovare una nuova sistemazione abitativa ed a rinvenire una attività lavorativa, part-time, dovendosi comunque occupare, di fatto sola, dei numerosi figli.
Nel corso del giudizio, risultano confermate le rilevanti criticità in capo al resistente, venuto meno alla propria funzione genitoriale. La sua adesione a linee di pensiero, che pur individualmente risultano del
5 tutto lecite, in quanto espressione della libertà di pensiero individuale, ha implicato pesanti e negative ripercussioni sulla vita dei propri figli: così, esemplificativamente, le idee contrarie alle vaccinazioni, oppure in tema di educazione scolastica, oppure ancora in relazione ai documenti di identità rispetto al quale, in relazione figlio , nel maggio 2024, il padre non aveva autorizzato la richiesta di Per_1 rinnovo, situazione poi sbloccatasi solo con l'intervento del Servizio Sociale;
ed ancora, la scelta di alienare l'immobile costituente casa coniugale, le cui risorse però non sono state destinate al nucleo familiare, ma al finanziamento del futuro progetto di vita scelto dal resistente di trasferirsi in Umbria per avviare una nuova attività ed abbandonando altresì la propria precedente attività lavorativa;
come pure, il presumibile uso di sostanze stupefacenti, di cui vi è da ultimo in qualche modo traccia anche nelle relazioni degli STM più recente (dep. 22.04.2025 e 29.04.2025) che ha visto coinvolto il figlio maggiore della coppia, , ragazzo oggi venticinquenne, con un passato di fragilità personali e di CP_3
abuso di sostanze stupefacenti e con un quadro di disagio psichico già preso in carico ed attenzionato dal servizio sanitario.
Alla luce delle emergenze processuali, ritiene il Collegio che debba trovare accoglimento la richiesta di addebito della separazione al marito formulata dalla ricorrente. Deve quindi ritenersi provato che il fallimento del matrimonio sia ascrivibile in via esclusiva al resistente il quale, con il suo comportamento, contrario ai doveri verso il coniuge e verso i figli, ha reso la convivenza intollerabile e improseguibile, determinando la profonda crisi del rapporto coniugale sfociata nel suo fallimento.
La responsabilità genitoriale, il collocamento della prole e le modalità di esercizio del diritto di visita
Per quanto concerne l'affidamento dei minori, con la L. 8.2.2006, n. 54 il legislatore ha modificato la disciplina riguardante gli effetti della crisi matrimoniale nei confronti dei figli, prevedendo la cd.
"bigenitorialità" quale regola generale e relegando quale eccezione l'affidamento esclusivo ad uno solo dei genitori. Più in particolare, secondo la giurisprudenza la scelta può cadere sull'affidamento esclusivo, se ciò risponde alla migliore realizzazione dell'interesse della prole. Tale decisione impone al giudice una doppia motivazione: in positivo, sulla idoneità del genitore affidatario;
in negativo, sulla inidoneità educativa (cfr. Cass. Civ. 24841/2010), ovvero sulla manifesta carenza, dell'altro genitore. Ne consegue che, mentre l'affidamento condiviso, rappresentando la regola, non necessita di particolari motivazioni per essere disposto, l'affidamento ad un solo genitore ha carattere eccezionale e può essere disposto solo con provvedimento motivato. Costituiscono ragioni ostative all'affidamento condiviso del minore, e, quindi, consentono di disporre l'affidamento ad un solo genitore, a titolo
6 esemplificativo: il rifiuto del figlio verso uno dei genitori, la compromissione dei rapporti genitore- figlio, l'aver ridotto per anni, da parte di uno dei genitori, i rapporti con il figlio con cui non si conviveva più o l'avere il genitore dimostrato la sua inidoneità educativa.
Orbene, quanto all'affidamento dei figli minori (nato nel 2009) e (nata nel 2017), il Per_1 Per_2
Collegio reputa che, alla luce delle emergenze processuali ed in particolare delle relazioni dei Servizi
Sociali depositate (da ultimo in data 22.04.2025 e 29.04.2025), risulti maggiormente rispondente all'interesse dei figli minori l'affidamento esclusivo dei medesimi alla madre, con specifica attribuzione alla stessa di tutte le decisioni che attengono alla educazione, istruzione, salute e residenza dei figli minori.
Infatti, mentre il padre, come evidenziato sopra, ha posto in essere condotte contrarie ai doveri che l'art. 147 c.c. impone ai genitori verso i figli, ed è portatore di linee di pensiero individuali che impediscono di individuare opzioni educative condivise tra i genitori, al contrario, la madre è l'unica, Cont come confermato dal competente (cfr. relazione dep. 29.4.2025, che oblitera le “buone capacità della signora”), ad essersi sempre occupata sempre dei figli, ricostruendo – seppur con fatica – un assetto familiare funzionale, con il reperimento, dopo il trasferimento del in Umbria, sia di una _1
nuova casa familiare (in Senna Comasco) che di una attività lavorativa idonea a procurare alla famiglia ed ai figli i mezzi necessari di sostentamento.
Pertanto, per tutti i richiamati motivi, reputa il Collegio, nell'esercizio dei poteri di ufficio di cui dispone in relazione alle statuizioni relative sia all'esercizio della responsabilità genitoriale sia all'obbligo di mantenimento dei minori (Cass. 4 maggio 2000, n. 5586; Cass. 22 novembre 2000, n.
15065; Cass. 24 febbraio 2006, n. 4205, Cass. Sez. I 3.8.2007 n. 17043; Cass. Sez. I 18.3.2010 n. 6606) che sussistano i presupposti per attribuire alla madre la responsabilità genitoriale esclusiva ai sensi dell'art. 337 quater comma 3 c.c. anche in relazione alle questioni rilevanti relative alla salute, alla istruzione, all'educazione, alla scelta della residenza abituale della prole, ciò al fine di consentire alla medesima di poter assumere in modo tempestivo e utile tali decisioni.
I minori rimarranno collocati dalla madre -figura genitoriale principale di riferimento- presso la nuova residenza in Senna Comasco, fraz. Navedano -, via I Maggio n. 3.
Quanto al regime del diritto di visita paterna, deve mantenersi l'attuale calendario predisposto dagli
STM competenti, di concerto tra loro, che prevede la possibilità per il padre di trascorrere del tempo con i figli, alla presenza della nonna materna (o comunque di altra persona di comune fiducia dei
7 genitori), il venerdì pomeriggio dalle 13.55 (orario in cui il padre preleva la figlia dalla scuola) Per_2
e fino alle 20.30, senza alcun pernotto.
I Servizi Sociali valuteranno, alla luce dell'andamento degli incontri padre/figli, eventuali ampliamenti del calendario, ovvero anche eventuali restrizioni, in caso si palesino criticità, sia in termini di frequenza, che in termini di eventuale ulteriore liberalizzazione, avuto riguardo esclusivamente al bisogno di tutela dei minori. Eventuali pernotti potranno essere introdotti solo all'esito di un rilevante e congruo periodo di monitoraggio dell'andamento degli incontri, senza che si verifichino criticità, e previa verifica sia della idoneità abitativa dell'immobile di proprietà del padre, ed altresì del mancato uso da parte del resistente di sostanze stupefacenti/alcohol, come appresso meglio dettagliato.
Per tale ragione, il Collegio reputa necessario mantenere uno stringente monitoraggio degli STM competenti per madre e figli e per il padre e di demandare loro la possibilità di valutare eventuali ampliamenti del diritto di visita, in considerazione dell'andamento degli incontri e della evoluzione della situazione familiare.
Devono poi essere mantenuti tutti gli incarichi di supporto a favore dei minori e dei genitori, con l'attivazione/prosecuzione di tutti gli interventi ritenuti necessari o anche solo opportuni, in dettaglio indicati in dispositivo.
In una ottica precauzionale, avuto riguardo alla salvaguardia del benessere psico-fisico dei minori, risulta inoltre necessaria la presa in carico del resistente da parte del competente territorialmente, Pt_2
per la durata ritenuta necessaria, per svolgere una adeguata indagine, al fine di scongiurare l'uso di sostanze stupefacenti ovvero abuso di alcohol da parte del resistente.
Il contributo al mantenimento dei figli
Quanto agli aspetti economici, il Tribunale evidenzia che, secondo il consolidato orientamento della
Suprema Corte, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto e preciso ammontare, attraverso l'acquisizione di dati numerici o rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi (Cass. 28.3.2019, n. 8744; Cass.
15.11.2016, n. 23263; Cass. 6.6.2013, n. 14336; Cass. 28.1.2011, n. 2098). Ricostruzione che, nel caso di specie, il Tribunale ritiene di poter effettuare sulla base della documentazione prodotta dalle parti, anche per ordine del Giudice relatore.
Con riferimento al contributo per il mantenimento indiretto per i figli minori, deve evidenziarsi che a seguito sia della separazione personale che del divorzio sia a seguito della cessazione della convivenza
8 ovvero della coabitazione more uxorio dei genitori, la prole comune ha diritto ad un mantenimento economico tale da garantirle un tenore di vita tendenzialmente corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza, continuando a trovare applicazione l'obbligo normativo di cui agli artt. 147, 148, 316 bis e 337 ter c.c. che impone il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli ed obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione fin quando l'età dei figli lo richieda di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione (Cass. n. 21273/2013).
Il parametro di riferimento, ai fini della determinazione del concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto di cui agli artt. 147, 148, 316 bis e 337 ter c.c., non soltanto dalle "rispettive sostanze", ma anche dalla rispettiva capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, con espressa valorizzazione non soltanto delle risorse economiche individuali, ma anche delle accertate potenzialità lavorative e reddituali (Cass. n. 9915/2007).
La corresponsione dell'assegno è quindi la modalità con cui un genitore, provvede indirettamente e periodicamente alle spese connesse alle esigenze dei figli somministrando all'altro un importo con lo scopo di assicurare alla prole il soddisfacimento delle attuali esigenze e ad assicurargli uno standard di vita tendenzialmente analoga quello goduto in costanza di convivenza dei genitori (Cass. 785/2012).
Ciò posto, sotto il profilo economico, la parte ricorrente lavora come addetta alle pulizie con orario part-time e percepisce circa € 800 mensili, oltre ad € 402 a titolo di assegno unico (cfr. autodichiarazione). Vive nell'immobile di proprietà esclusiva sito in Senna Comasco, acquistato nel giugno 2022.
Il resistente, invece, risulta occupato, dall'aprile 2024, in una panetteria sita in Tremezzina, con contratto a tempo pieno ed indeterminato e risulta avere percepito (cfr. estratti in atti) una CP_7
retribuzione di circa 10 mila euro nel periodo aprile-luglio 2024. Vive in un immobile in Tremezzina e può contare sulla ospitalità ed il supporto della di lui madre.
Alla luce della rispettiva situazione reddituale, lavorativa e abitativa delle parti come emersa e valorizzata, valutate le esigenze dei figli minori, in considerazione dell'età, il Collegio reputa congruo ed equo stabilire, confermare a carico del resistente il contributo al mantenimento indiretto per i due figli minori nella misura di € 200 mensili (soggetti a rivalutazione istat annuale), oltre al 50% alle spese extra assegno secondo il Protocollo in uso presso il Tribunale di Como.
9 Va disposta invece la revoca – con decorrenza da gennaio 2025 e fatti salvi gli arretrati da Per_ corrispondere- dell'assegno di mantenimento dovuto dal padre per la figlia maggiorenne , oggi domiciliata in Svizzera e dotata di autonome entrate, come documentato in atti (doc. 53 ricorrente).
Deve, infine, disporsi, come ulteriore quota di mantenimento, che l'assegno unico ed universale per il figlio venga percepito integralmente dalla madre, quale genitore collocatario della minore (in tale senso, da ultimo Cass. 4672/2025).
Il contributo al mantenimento in favore della moglie
La ricorrente ha chiesto infine un assegno di mantenimento in proprio favore ed a carico del resistente.
A tale riguardo, ritiene il Tribunale che la stessa non meriti accoglimento, in quanto, allo stato, non vi è prova dell'effettivo squilibrio reddituale tra i coniugi, dal momento che le situazioni reddituali di padre e madre, tenuto conto non solo delle rispettive entrate, ma, per quanto riguarda la madre, degli assegni di mantenimento dovuti dal padre per i figli minori, e dell'importo, comunque piuttosto elevato, dell'assegno unico ad ella esclusivamente spettante, non sono così divergenti e distanti tra loro.
Le spese di lite
Relativamente alle spese processuali, ritiene il Collegio che possa operarsene la compensazione per un terzo, attesa la natura necessaria del giudizio. I residui due terzi delle spese di lite sopportate dalla ricorrente possono invece porsi a carico del resistente, soccombente quanto alle domande in atti, in particolare in punto addebito.
Le spese di lite -tenuto conto dei parametri di cui al dm 55/14, come aggiornato dal dm 147/22, della natura della causa e dell'effettiva attività difensiva svolta, applicando valori tabellari per valore indeterminabile, complessità media della causa, e riconoscendo tutte le fasi del procedimento - ammontano ad euro 10.860,00 complessivi, di cui i due terzi, per l'importo di € 7.240,00, oltre 15% rimborso forfettario, cpa e iva come per legge, risultano a carico della parte resistente, come indicato in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione rigettata, nel procedimento indicato in epigrafe, così decide:
1. DICHIARA la separazione personale, ex art. 151 comma 1° c.c. dei coniugi Parte_1
e che hanno celebrato matrimonio con rito concordatario in Tremezzo Controparte_1
(CO), il 21.09.1996 (trascritto nei registri dello Stato civile del Comune di Tremezzo al n. 6, parte II, Serie A, Anno 1996);
10 2. DICHIARA la separazione addebitabile al marito;
3. AFFIDA i figli minori , nato a [...] il [...], e nata a [...] il Per_1 Per_2
08.06.2017, in via esclusiva alla madre, con specifica attribuzione alla stessa di tutte le decisioni che attengono l'educazione, istruzione, salute e residenza dei figli minori;
4. CONFERMA il collocamento dei minori presso la madre anche ai fini della residenza anagrafica;
5. DISPONE che il padre possa vedere e tenere con sé il figlio secondo quanto disposto in parte motiva;
6. PREVEDE che i Servizi Tutela Minori già incaricati (Azienda speciale Consortile Galliano e
Azienda Sociale Centro Lario e Valli) mantengano un'attenta e stringente presa in carico del minore e del nucleo familiare, demandando al Servizio:
- di continuare a regolamentare la frequentazione tra il padre ed i figli, secondo i tempi e le modalità ritenuti più rispondenti all'interesse dei minori;
- di avviare/proseguire tutti gli interventi ritenuti necessari o anche solo opportuni di supporto socioeducativo anche domiciliari e di supporto psicoterapeutico e neuropsichiatrico per i minori;
- di avviare/proseguire, acquisita la disponibilità di entrambi i genitori, tutti gli interventi ritenuti necessari o anche solo opportuni, di supporto alla genitorialità (mirati a consolidare le competenze genitoriali e a maturare una maggiore consapevolezza sulle proprie dinamiche e sulla ricaduta che esse hanno sul benessere del figlio e alla condivisione di decisioni nel suo interesse), nonché percorsi di psicoterapia individuale per entrambi i genitori (per riflettere ed elaborare l'attuale situazione);
- di mantenere un'attenta e stringente attività di monitoraggio sull'evoluzione della situazione del minore e della coppia genitoriale, segnalando immediatamente alla Procura della
Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni, Autorità Giudiziaria competente, situazioni di pregiudizio per i minori;
PRESCRIVE ad entrambi i genitori di attenersi, in quanto funzionale all'interesse prioritario dei del figlio, alle statuizioni del presente provvedimento e di collaborare nell'attuazione di quanto disposto, AVVISANDOLI che, in caso di mancata effettiva collaborazione, potranno essere assunti provvedimenti limitativi/ablativi della responsabilità genitoriale;
7. DISPONE la presa in carico del resistente da parte del competente territorialmente al fine di Pt_2
verificare il mancato uso di sostante stupefacenti, psicotrope ed alcoliche;
11 8. PONE a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento indiretto dei figli minori ed mediante versamento alla ricorrente, entro il giorno 5 di ogni mese, Per_1 Per_2 dell'importo complessivo mensile di € 400 (rivalutabile annualmente con indici Istat), oltre al
50% delle spese extra assegno di cui al Protocollo in uso presso il Tribunale di Como;
9. RIGETTA la domanda di assegno di mantenimento a favore della moglie;
10. COMPENSA le spese di lite per un terzo e condanna il resistente al pagamento, in favore della ricorrente, della residua somma pari ad € 7.240,00 a titolo di rimborso dei residui due terzi delle spese processuali, oltre 15% per rimborso forfettario, cpa e iva come per legge.
11. MANDA alla Cancelleria per la comunicazione alle parti e ai Servizi Sociali Azienda speciale
Consortile Galliano e Azienda Sociale Centro Lario e Valli, nonché per la trasmissione di copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale di stato civile del Comune di
Tremezzo per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Como, in camera di consiglio, in data 05.9.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Alessandro Petronzi dott.ssa Barbara Cao
12
TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio, in persona dei Magistrati:
Dott.ssa Barbara Cao - Presidente
Dott. Alessandro Petronzi - Giudice rel. est.
Dott.ssa Martina Roberta Manenti - Giudice
sentita la relazione del giudice relatore, letti gli atti ed esaminati i documenti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento in epigrafe indicato, promosso
DA
(C.F. ), nata a [...] il [...], rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'avv. Simona Clerici, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore
RICORRENTE
CONTRO
(C.F ), nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. Massimiliano Conti, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore
1 RESISTENTE
Oggetto: separazione personale
Data della decisione: 05.09.2025
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni avversa istanza, accogliere le seguenti
CONCLUSIONI
NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE:
1) pronunciare la separazione personale dei coniugi e con addebito Parte_1 Controparte_1
della stessa al marito;
2) in ragione dell'evolversi della situazione familiare, disporre l'affidamento super esclusivo dei minori e alla madre, presso la quale saranno collocati in via prevalente, con possibilità Per_1 Per_2 di visita del padre secondo le modalità che verranno ritenute opportune, tenuto conto dell'età di
, ormai quindicenne, ovvero, in subordine, disporre l'affidamento esclusivo dei figli alla sig.ra Per_1
alle medesime condizioni poc'anzi indicate;
Pt_1
3) disporre il versamento mensile di €. 300,00 in favore della sig.ra ed a carico del sig. Pt_1
da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, a titolo di mantenimento;
_1
4) disporre il versamento mensile di €. 250,00 per ciascun figlio in favore della sig.ra ed a Pt_1
carico del sig. da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, a titolo di mantenimento _1 dei minori e sino al raggiungimento dell'indipendenza economica;
Per_1 Per_2
5) disporre il versamento mensile di €. 250,00 in favore della sig.ra ed a carico del sig. Pt_1
da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, a titolo di mantenimento della figlia _1
, sino al raggiungimento dell'indipendenza economica;
Per_3
6) disporre che le spese straordinarie relative ai figli – , e - vengano sostenute dai Per_1 Per_2 Per_3
coniugi nella misura del 50% ciascuno in virtù del Protocollo del Tribunale di Como;
7) disporre che l'autovettura oggi esclusivamente intestata alla sig.ra rimanga CP_2 Pt_1
nella disponibilità della ricorrente.
NEL MERITO IN VIA SUBORDINATA:
1) pronunciare la separazione personale dei coniugi e con addebito Parte_1 Controparte_1
della stessa al marito;
2 2) disporre le modalità di affidamento e di collocamento dei minori e ritenute più Per_1 Per_2
opportune nell'interesse dei medesimi, adottando ogni conseguente provvedimento, anche in termini economici e regolamentando il diritto di visita del padre secondo i tempi e le modalità ritenute più confacenti all'interesse dei medesimi, tenuto conto altresì dell'età di , ormai quindicenne. Per_1
IN OGNI CASO: con vittoria di spese di lite, oltre rimborso spese generali 15% ed accessori di Legge.
IN VIA ISTRUTTORIA: si insiste in ogni istanza istruttoria formulata in atti ed a verbale, anche qualora non accolta”
Per parte resistente: “ come da comparsa depositata in data 6.1.2022”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso in fatto che:
a) Le parti contraevano matrimonio concordatario in Tremezzo (CO), il 21.09.1996 (trascritto nei registri dello Stato civile del Comune di Tremezzo al n. 6, parte II, Serie A, Anno 1996);
b) dal matrimonio nascevano cinque figli: , nata a [...] il [...]; , Persona_4 Persona_5
nata a [...] il [...]; , nato a [...] il [...]; , nato a Controparte_3 CP_4
Milano il 07.05.2009; , nata a [...] il [...]; CP_5
c) con ricorso depositato in data 29/07/2021, la ricorrente chiedeva la separazione personale con addebito al marito per i comportamenti, contrari ai doveri nei confronti del coniuge e dei figli, da questi posti in essere, nel corso degli ultimi anni di vita matrimoniale prima del deposito del ricorso per la separazione, sostanziatisi nell'adesione del resistente a teorie e linee di pensiero settarie fondate sulla disobbedienza, sulla trasgressione delle regole e sul mancato rispetto dei ruoli, delle istituzioni e dell'autorità, tali da impedire il formarsi di una linea educativa per i figli condivisa tra i genitori, e conclamatisi con la scelta del resistente, dettata dall'esigenza di vivere senza particolari regole, di interrompere la propria attività lavorativa (febbraio 2021), facendo così mancare i mezzi di sostentamento alla famiglia, e di trasferirsi in Umbria (agosto 2021) presso una nuova compagna, riducendo così al minimo i contatti con i propri figli, poi solo successivamente ripristinati a seguito del ri-trasferimento del resistente nel Comune di Tremezzina (febbraio 2023); chiedeva altresì l'affido esclusivo a sé dei figli minori, ed il loro collocamento nella residenza materna, nonchè la disposizione di un assegno di mantenimento per i figli minori a carico del padre e l'assegno di mantenimento per sé;
3 d) il resistente si costituiva in giudizio, con estesa allegazione, in data 6.01.2022, chiedendo il rigetto della domanda di addebito, e l'affido super-esclusivo a sé dei figli minori, ovvero in subordine l'affido condiviso dei minori e con collocamento presso il padre;
Per_1 Per_2
e) con provvedimento provvisorio del 7.02.2022, dopo avere sentito i coniugi, il giudice disponeva l'affido dei minori e al Comune di residenza, collocandoli presso la madre, Per_1 Per_2
regolamentava il diritto di visita del padre, disponendo la presa in carico del nucleo familiare da parte del Servizio Tutela Minori di competenza, e stabiliva un mantenimento di euro 200 per ogni figlio minore, a carico del resistente, oltre al 50% delle spese straordinarie, rinviando al Protocollo del
Tribunale di Como;
f) con successivo provvedimento provvisorio del 2.5.2023, i figli minori venivano affidati in via esclusiva alla madre, con revoca dell'affido all'Ente comunale, e veniva stabilito un assegno di Per_ mantenimento (di euro 200,00) a carico del padre, anche per la figlia , maggiorenne ma non autonoma;
g) nel corso del procedimento, la madre con i figli collocati presso di sé, acquisivano residenza nel
Comune di Senna Comasco, ove la madre aveva nelle more acquistato un immobile, mentre il padre, dapprima trasferitosi in Umbria, faceva rientro in Tremezzina (nel febbraio 2023), ove veniva preso in
Cont carico dal di competenza, e rinveniva attività lavorativa presso una locale panetteria.
Il materiale probatorio
Il Tribunale osserva preliminarmente che il materiale probatorio agli atti è idoneo a fondare una motivata decisione su tutte le domande svolte dalle parti.
Quanto agli aspetti genitoriali, le dichiarazioni delle parti, le relazioni trasmesse dai Servizi delegati e le risultanze acquisite, offrono al Collegio elementi di giudizio adeguati a decidere nell'interesse del figlio minore della coppia.
Il Tribunale ritiene di non dover procedere all'ascolto di (oggi ultradodicenne) in quanto Per_1 superfluo ed oltremodo pregiudizievole, tenuto conto dell'età del minore e degli esiti degli accertamenti svolti. Ciò appare in linea con l'insegnamento della Suprema Corte, secondo cui l'audizione del minore costituisce adempimento previsto a pena di nullità ove si assumano provvedimenti che lo riguardino, salvo che il giudice non ritenga, con specifica e circostanziata motivazione, l'esame manifestamente superfluo o in contrasto con l'interesse del minore (Cass. 24.5.2018, n. 12957; Cass. 29.9.2015, n.
19327).
Sulla pronunzia di separazione
4 Sussistono le condizioni per la pronunzia di separazione ex art. 151 comma 1° c.c. dovendosi ritenere provato, sulla base della stessa prospettazione delle parti, oltre che delle emergenze processuali, che la vita matrimoniale sia divenuta intollerabile e improseguibile.
Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità “Ove tale situazione di intollerabilità si verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto a chiedere la separazione: con la conseguenza che la relativa domanda costituisce esercizio di un suo diritto” (Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183).
Nel caso in oggetto, lo stesso comportamento processuale dei coniugi denota un'evidente e insanabile rottura del rapporto di coniugio. Tutto quanto esposto lascia emergere la comune volontà dei partners di non voler proseguire la propria comunione di vita.
La richiesta di addebito formulata dalla ricorrente
La ricorrente, anche con le conclusioni rassegnate in via definitiva, ha chiesto che sia pronunciata sentenza di separazione con addebito al marito.
Ritiene il Tribunale che la domanda sia fondata e meriti accoglimento.
La ricorrente ha sostenuto che il matrimonio sarebbe venuto meno per fatto e colpa imputabili in via esclusiva al resistente, il quale ha ripetutamente violato i doveri nascenti dal matrimonio, ponendo in essere condotte lesive della dignità fisica e morale sua e dei figli minori.
Dopo i primi anni di vita matrimoniale, in cui il nucleo familiare era fortemente focalizzato sulla cura e l'accudimento dei figli, il resistente avrebbe iniziato a manifestare tendenze e linee di pensiero settarie fondate sulla disobbedienza, sulla trasgressione delle regole e sul mancato rispetto dei ruoli, delle istituzioni e dell'autorità, e conclamatesi con la scelta del resistente, dettata dall'esigenza di vivere senza particolari regole ritenute troppo oppressive, di interrompere la propria attività lavorativa
(febbraio 2021), facendo così mancare i mezzi di sostentamento alla famiglia, e di trasferirsi in Umbria
(agosto 2021) presso una nuova compagna, riducendo così al minimo i contatti con i propri figli, solo successivamente ripristinati a seguito del ri-trasferimento del resistente nel Comune di Tremezzina
(febbraio 2023); imponendo altresì la scelta di vendere la casa coniugale, scelta che ha costretto la ricorrente, sino ad allora concentrata esclusivamente sull'accudimento dei figli, a trovare una nuova sistemazione abitativa ed a rinvenire una attività lavorativa, part-time, dovendosi comunque occupare, di fatto sola, dei numerosi figli.
Nel corso del giudizio, risultano confermate le rilevanti criticità in capo al resistente, venuto meno alla propria funzione genitoriale. La sua adesione a linee di pensiero, che pur individualmente risultano del
5 tutto lecite, in quanto espressione della libertà di pensiero individuale, ha implicato pesanti e negative ripercussioni sulla vita dei propri figli: così, esemplificativamente, le idee contrarie alle vaccinazioni, oppure in tema di educazione scolastica, oppure ancora in relazione ai documenti di identità rispetto al quale, in relazione figlio , nel maggio 2024, il padre non aveva autorizzato la richiesta di Per_1 rinnovo, situazione poi sbloccatasi solo con l'intervento del Servizio Sociale;
ed ancora, la scelta di alienare l'immobile costituente casa coniugale, le cui risorse però non sono state destinate al nucleo familiare, ma al finanziamento del futuro progetto di vita scelto dal resistente di trasferirsi in Umbria per avviare una nuova attività ed abbandonando altresì la propria precedente attività lavorativa;
come pure, il presumibile uso di sostanze stupefacenti, di cui vi è da ultimo in qualche modo traccia anche nelle relazioni degli STM più recente (dep. 22.04.2025 e 29.04.2025) che ha visto coinvolto il figlio maggiore della coppia, , ragazzo oggi venticinquenne, con un passato di fragilità personali e di CP_3
abuso di sostanze stupefacenti e con un quadro di disagio psichico già preso in carico ed attenzionato dal servizio sanitario.
Alla luce delle emergenze processuali, ritiene il Collegio che debba trovare accoglimento la richiesta di addebito della separazione al marito formulata dalla ricorrente. Deve quindi ritenersi provato che il fallimento del matrimonio sia ascrivibile in via esclusiva al resistente il quale, con il suo comportamento, contrario ai doveri verso il coniuge e verso i figli, ha reso la convivenza intollerabile e improseguibile, determinando la profonda crisi del rapporto coniugale sfociata nel suo fallimento.
La responsabilità genitoriale, il collocamento della prole e le modalità di esercizio del diritto di visita
Per quanto concerne l'affidamento dei minori, con la L. 8.2.2006, n. 54 il legislatore ha modificato la disciplina riguardante gli effetti della crisi matrimoniale nei confronti dei figli, prevedendo la cd.
"bigenitorialità" quale regola generale e relegando quale eccezione l'affidamento esclusivo ad uno solo dei genitori. Più in particolare, secondo la giurisprudenza la scelta può cadere sull'affidamento esclusivo, se ciò risponde alla migliore realizzazione dell'interesse della prole. Tale decisione impone al giudice una doppia motivazione: in positivo, sulla idoneità del genitore affidatario;
in negativo, sulla inidoneità educativa (cfr. Cass. Civ. 24841/2010), ovvero sulla manifesta carenza, dell'altro genitore. Ne consegue che, mentre l'affidamento condiviso, rappresentando la regola, non necessita di particolari motivazioni per essere disposto, l'affidamento ad un solo genitore ha carattere eccezionale e può essere disposto solo con provvedimento motivato. Costituiscono ragioni ostative all'affidamento condiviso del minore, e, quindi, consentono di disporre l'affidamento ad un solo genitore, a titolo
6 esemplificativo: il rifiuto del figlio verso uno dei genitori, la compromissione dei rapporti genitore- figlio, l'aver ridotto per anni, da parte di uno dei genitori, i rapporti con il figlio con cui non si conviveva più o l'avere il genitore dimostrato la sua inidoneità educativa.
Orbene, quanto all'affidamento dei figli minori (nato nel 2009) e (nata nel 2017), il Per_1 Per_2
Collegio reputa che, alla luce delle emergenze processuali ed in particolare delle relazioni dei Servizi
Sociali depositate (da ultimo in data 22.04.2025 e 29.04.2025), risulti maggiormente rispondente all'interesse dei figli minori l'affidamento esclusivo dei medesimi alla madre, con specifica attribuzione alla stessa di tutte le decisioni che attengono alla educazione, istruzione, salute e residenza dei figli minori.
Infatti, mentre il padre, come evidenziato sopra, ha posto in essere condotte contrarie ai doveri che l'art. 147 c.c. impone ai genitori verso i figli, ed è portatore di linee di pensiero individuali che impediscono di individuare opzioni educative condivise tra i genitori, al contrario, la madre è l'unica, Cont come confermato dal competente (cfr. relazione dep. 29.4.2025, che oblitera le “buone capacità della signora”), ad essersi sempre occupata sempre dei figli, ricostruendo – seppur con fatica – un assetto familiare funzionale, con il reperimento, dopo il trasferimento del in Umbria, sia di una _1
nuova casa familiare (in Senna Comasco) che di una attività lavorativa idonea a procurare alla famiglia ed ai figli i mezzi necessari di sostentamento.
Pertanto, per tutti i richiamati motivi, reputa il Collegio, nell'esercizio dei poteri di ufficio di cui dispone in relazione alle statuizioni relative sia all'esercizio della responsabilità genitoriale sia all'obbligo di mantenimento dei minori (Cass. 4 maggio 2000, n. 5586; Cass. 22 novembre 2000, n.
15065; Cass. 24 febbraio 2006, n. 4205, Cass. Sez. I 3.8.2007 n. 17043; Cass. Sez. I 18.3.2010 n. 6606) che sussistano i presupposti per attribuire alla madre la responsabilità genitoriale esclusiva ai sensi dell'art. 337 quater comma 3 c.c. anche in relazione alle questioni rilevanti relative alla salute, alla istruzione, all'educazione, alla scelta della residenza abituale della prole, ciò al fine di consentire alla medesima di poter assumere in modo tempestivo e utile tali decisioni.
I minori rimarranno collocati dalla madre -figura genitoriale principale di riferimento- presso la nuova residenza in Senna Comasco, fraz. Navedano -, via I Maggio n. 3.
Quanto al regime del diritto di visita paterna, deve mantenersi l'attuale calendario predisposto dagli
STM competenti, di concerto tra loro, che prevede la possibilità per il padre di trascorrere del tempo con i figli, alla presenza della nonna materna (o comunque di altra persona di comune fiducia dei
7 genitori), il venerdì pomeriggio dalle 13.55 (orario in cui il padre preleva la figlia dalla scuola) Per_2
e fino alle 20.30, senza alcun pernotto.
I Servizi Sociali valuteranno, alla luce dell'andamento degli incontri padre/figli, eventuali ampliamenti del calendario, ovvero anche eventuali restrizioni, in caso si palesino criticità, sia in termini di frequenza, che in termini di eventuale ulteriore liberalizzazione, avuto riguardo esclusivamente al bisogno di tutela dei minori. Eventuali pernotti potranno essere introdotti solo all'esito di un rilevante e congruo periodo di monitoraggio dell'andamento degli incontri, senza che si verifichino criticità, e previa verifica sia della idoneità abitativa dell'immobile di proprietà del padre, ed altresì del mancato uso da parte del resistente di sostanze stupefacenti/alcohol, come appresso meglio dettagliato.
Per tale ragione, il Collegio reputa necessario mantenere uno stringente monitoraggio degli STM competenti per madre e figli e per il padre e di demandare loro la possibilità di valutare eventuali ampliamenti del diritto di visita, in considerazione dell'andamento degli incontri e della evoluzione della situazione familiare.
Devono poi essere mantenuti tutti gli incarichi di supporto a favore dei minori e dei genitori, con l'attivazione/prosecuzione di tutti gli interventi ritenuti necessari o anche solo opportuni, in dettaglio indicati in dispositivo.
In una ottica precauzionale, avuto riguardo alla salvaguardia del benessere psico-fisico dei minori, risulta inoltre necessaria la presa in carico del resistente da parte del competente territorialmente, Pt_2
per la durata ritenuta necessaria, per svolgere una adeguata indagine, al fine di scongiurare l'uso di sostanze stupefacenti ovvero abuso di alcohol da parte del resistente.
Il contributo al mantenimento dei figli
Quanto agli aspetti economici, il Tribunale evidenzia che, secondo il consolidato orientamento della
Suprema Corte, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto e preciso ammontare, attraverso l'acquisizione di dati numerici o rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi (Cass. 28.3.2019, n. 8744; Cass.
15.11.2016, n. 23263; Cass. 6.6.2013, n. 14336; Cass. 28.1.2011, n. 2098). Ricostruzione che, nel caso di specie, il Tribunale ritiene di poter effettuare sulla base della documentazione prodotta dalle parti, anche per ordine del Giudice relatore.
Con riferimento al contributo per il mantenimento indiretto per i figli minori, deve evidenziarsi che a seguito sia della separazione personale che del divorzio sia a seguito della cessazione della convivenza
8 ovvero della coabitazione more uxorio dei genitori, la prole comune ha diritto ad un mantenimento economico tale da garantirle un tenore di vita tendenzialmente corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza, continuando a trovare applicazione l'obbligo normativo di cui agli artt. 147, 148, 316 bis e 337 ter c.c. che impone il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli ed obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione fin quando l'età dei figli lo richieda di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione (Cass. n. 21273/2013).
Il parametro di riferimento, ai fini della determinazione del concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto di cui agli artt. 147, 148, 316 bis e 337 ter c.c., non soltanto dalle "rispettive sostanze", ma anche dalla rispettiva capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, con espressa valorizzazione non soltanto delle risorse economiche individuali, ma anche delle accertate potenzialità lavorative e reddituali (Cass. n. 9915/2007).
La corresponsione dell'assegno è quindi la modalità con cui un genitore, provvede indirettamente e periodicamente alle spese connesse alle esigenze dei figli somministrando all'altro un importo con lo scopo di assicurare alla prole il soddisfacimento delle attuali esigenze e ad assicurargli uno standard di vita tendenzialmente analoga quello goduto in costanza di convivenza dei genitori (Cass. 785/2012).
Ciò posto, sotto il profilo economico, la parte ricorrente lavora come addetta alle pulizie con orario part-time e percepisce circa € 800 mensili, oltre ad € 402 a titolo di assegno unico (cfr. autodichiarazione). Vive nell'immobile di proprietà esclusiva sito in Senna Comasco, acquistato nel giugno 2022.
Il resistente, invece, risulta occupato, dall'aprile 2024, in una panetteria sita in Tremezzina, con contratto a tempo pieno ed indeterminato e risulta avere percepito (cfr. estratti in atti) una CP_7
retribuzione di circa 10 mila euro nel periodo aprile-luglio 2024. Vive in un immobile in Tremezzina e può contare sulla ospitalità ed il supporto della di lui madre.
Alla luce della rispettiva situazione reddituale, lavorativa e abitativa delle parti come emersa e valorizzata, valutate le esigenze dei figli minori, in considerazione dell'età, il Collegio reputa congruo ed equo stabilire, confermare a carico del resistente il contributo al mantenimento indiretto per i due figli minori nella misura di € 200 mensili (soggetti a rivalutazione istat annuale), oltre al 50% alle spese extra assegno secondo il Protocollo in uso presso il Tribunale di Como.
9 Va disposta invece la revoca – con decorrenza da gennaio 2025 e fatti salvi gli arretrati da Per_ corrispondere- dell'assegno di mantenimento dovuto dal padre per la figlia maggiorenne , oggi domiciliata in Svizzera e dotata di autonome entrate, come documentato in atti (doc. 53 ricorrente).
Deve, infine, disporsi, come ulteriore quota di mantenimento, che l'assegno unico ed universale per il figlio venga percepito integralmente dalla madre, quale genitore collocatario della minore (in tale senso, da ultimo Cass. 4672/2025).
Il contributo al mantenimento in favore della moglie
La ricorrente ha chiesto infine un assegno di mantenimento in proprio favore ed a carico del resistente.
A tale riguardo, ritiene il Tribunale che la stessa non meriti accoglimento, in quanto, allo stato, non vi è prova dell'effettivo squilibrio reddituale tra i coniugi, dal momento che le situazioni reddituali di padre e madre, tenuto conto non solo delle rispettive entrate, ma, per quanto riguarda la madre, degli assegni di mantenimento dovuti dal padre per i figli minori, e dell'importo, comunque piuttosto elevato, dell'assegno unico ad ella esclusivamente spettante, non sono così divergenti e distanti tra loro.
Le spese di lite
Relativamente alle spese processuali, ritiene il Collegio che possa operarsene la compensazione per un terzo, attesa la natura necessaria del giudizio. I residui due terzi delle spese di lite sopportate dalla ricorrente possono invece porsi a carico del resistente, soccombente quanto alle domande in atti, in particolare in punto addebito.
Le spese di lite -tenuto conto dei parametri di cui al dm 55/14, come aggiornato dal dm 147/22, della natura della causa e dell'effettiva attività difensiva svolta, applicando valori tabellari per valore indeterminabile, complessità media della causa, e riconoscendo tutte le fasi del procedimento - ammontano ad euro 10.860,00 complessivi, di cui i due terzi, per l'importo di € 7.240,00, oltre 15% rimborso forfettario, cpa e iva come per legge, risultano a carico della parte resistente, come indicato in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione rigettata, nel procedimento indicato in epigrafe, così decide:
1. DICHIARA la separazione personale, ex art. 151 comma 1° c.c. dei coniugi Parte_1
e che hanno celebrato matrimonio con rito concordatario in Tremezzo Controparte_1
(CO), il 21.09.1996 (trascritto nei registri dello Stato civile del Comune di Tremezzo al n. 6, parte II, Serie A, Anno 1996);
10 2. DICHIARA la separazione addebitabile al marito;
3. AFFIDA i figli minori , nato a [...] il [...], e nata a [...] il Per_1 Per_2
08.06.2017, in via esclusiva alla madre, con specifica attribuzione alla stessa di tutte le decisioni che attengono l'educazione, istruzione, salute e residenza dei figli minori;
4. CONFERMA il collocamento dei minori presso la madre anche ai fini della residenza anagrafica;
5. DISPONE che il padre possa vedere e tenere con sé il figlio secondo quanto disposto in parte motiva;
6. PREVEDE che i Servizi Tutela Minori già incaricati (Azienda speciale Consortile Galliano e
Azienda Sociale Centro Lario e Valli) mantengano un'attenta e stringente presa in carico del minore e del nucleo familiare, demandando al Servizio:
- di continuare a regolamentare la frequentazione tra il padre ed i figli, secondo i tempi e le modalità ritenuti più rispondenti all'interesse dei minori;
- di avviare/proseguire tutti gli interventi ritenuti necessari o anche solo opportuni di supporto socioeducativo anche domiciliari e di supporto psicoterapeutico e neuropsichiatrico per i minori;
- di avviare/proseguire, acquisita la disponibilità di entrambi i genitori, tutti gli interventi ritenuti necessari o anche solo opportuni, di supporto alla genitorialità (mirati a consolidare le competenze genitoriali e a maturare una maggiore consapevolezza sulle proprie dinamiche e sulla ricaduta che esse hanno sul benessere del figlio e alla condivisione di decisioni nel suo interesse), nonché percorsi di psicoterapia individuale per entrambi i genitori (per riflettere ed elaborare l'attuale situazione);
- di mantenere un'attenta e stringente attività di monitoraggio sull'evoluzione della situazione del minore e della coppia genitoriale, segnalando immediatamente alla Procura della
Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni, Autorità Giudiziaria competente, situazioni di pregiudizio per i minori;
PRESCRIVE ad entrambi i genitori di attenersi, in quanto funzionale all'interesse prioritario dei del figlio, alle statuizioni del presente provvedimento e di collaborare nell'attuazione di quanto disposto, AVVISANDOLI che, in caso di mancata effettiva collaborazione, potranno essere assunti provvedimenti limitativi/ablativi della responsabilità genitoriale;
7. DISPONE la presa in carico del resistente da parte del competente territorialmente al fine di Pt_2
verificare il mancato uso di sostante stupefacenti, psicotrope ed alcoliche;
11 8. PONE a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento indiretto dei figli minori ed mediante versamento alla ricorrente, entro il giorno 5 di ogni mese, Per_1 Per_2 dell'importo complessivo mensile di € 400 (rivalutabile annualmente con indici Istat), oltre al
50% delle spese extra assegno di cui al Protocollo in uso presso il Tribunale di Como;
9. RIGETTA la domanda di assegno di mantenimento a favore della moglie;
10. COMPENSA le spese di lite per un terzo e condanna il resistente al pagamento, in favore della ricorrente, della residua somma pari ad € 7.240,00 a titolo di rimborso dei residui due terzi delle spese processuali, oltre 15% per rimborso forfettario, cpa e iva come per legge.
11. MANDA alla Cancelleria per la comunicazione alle parti e ai Servizi Sociali Azienda speciale
Consortile Galliano e Azienda Sociale Centro Lario e Valli, nonché per la trasmissione di copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale di stato civile del Comune di
Tremezzo per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Como, in camera di consiglio, in data 05.9.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Alessandro Petronzi dott.ssa Barbara Cao
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