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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 29/10/2025, n. 1300 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 1300 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
I^ Sezione Civile
La Corte di Appello di Ancona – I sezione civile- composta dai seguenti magistrati:
Dott. Gianmichele Marcelli Presidente Rel.
Dott. Piergiorgio Palestini Consigliere
Dott. Cesare Marziali Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 523 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024 e promossa
DA
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. Roberto Regni (C.F. Parte_1 C.F._1
, il quale richiede di ricevere le comunicazioni di cancelleria e di ogni altro C.F._2
atto consentito presso i seguenti recapiti: PEC - Fax Email_1
071/202636, e con lui elettivamente domiciliata nel domicilio digitale presso la sopra indicata PEC
e nel domicilio fisico presso il suo studio in Ancona, C.so Stamira n. 49, in forza di procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione del primo grado.
-APPELLANTE-
CONTRO -F.LLI in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t., corrente in Corinaldo, via San Bartolo, n. 41 (p. iva ), con il P.IVA_1
patrocinio dell'Avv. Donnino Donnini (C.F. , il quale richiede di ricevere le C.F._3
notifiche delle comunicazioni di cancelleria e di ogni altro atto consentito presso i seguenti recapiti: PEC e Fax 071.7976306, e con lui Email_2
elettivamente domiciliata nel domicilio digitale presso la sopra indicata PEC e nel domicilio fisico presso il suo studio, corrente in Corinaldo (AN), 60013, Viale Degli Eroi n. 12/B.
-APPELLATO-
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 919/2024 emessa dal Tribunale di Ancona in data
02/05/2024
Conclusioni: vedi note di p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Tribunale di Ancona, con la sentenza in epigrafe, accoglieva l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dai e (di seguito “ ) Parte_2 Controparte_1 Parte_3
nei confronti di , avverso il decreto ingiuntivo n. 204/2020 emesso dal Parte_1
medesimo Tribunale in data 06.02.2020 per la somma di € 9.900,00, oltre interessi legali e spese del procedimento monitorio, a titolo di risarcimento del danno conseguente alla risoluzione per inadempimento, imputabile alla del contratto di “vendita di erba in piedi”, Parte_3
sottoscritto tra le parti in data 08.04.2019. Il Giudice a quo dichiarava, altresì, il contratto di vendita in piedi di erba medica e la collegata scrittura privata stipulata in pari data “risolte per reciproco inadempimento”.
In accoglimento di una delle domande, esperite in via riconvenzionale dall'opponente, volta all'accertamento del danno subito dall'opposta per la mancata restituzione del macchinario, c.d.
“trinciatutto”, il Tribunale di Ancona condannava a restituire il macchinario o a Parte_1
sua scelta a pagare l'opponente € 4.300,00. Le spese di lite venivano compensate. impugnava tempestivamente la predetta decisione, con atto di citazione Parte_1
ritualmente notificato prospettava i motivi di doglianza che seguono.
Si costituiva la chiedendo il rigetto dell'appello in quanto inammissibile per Controparte_2
violazione dell'art. 342 c.p.c., ovvero contestando tutte le deduzioni avversarie in quanto infondate in fatto e in diritto e chiedendo, pertanto, il rigetto integrale del gravame. L'appellato proponeva tempestivamente appello incidentale finalizzato all'accoglimento delle domande da lui esperite, non accolte dal primo Giudice.
I. Con il primo motivo di appello la SI.ra censura la sentenza impugnata Parte_1
richiedendo una diversa valutazione delle prove precostituite e costituende a base del giudizio del primo grado, presentando plurimi profili di doglianza, finalizzati ad accertare che la risoluzione del contratto fosse avvenuta per effetto dell'inadempimento della controparte, nonché al riconoscimento del conseguente risarcimento del danno quantificato nella somma oggetto di decreto ingiuntivo. L'appellante evidenzia come il concessionario avesse dichiarato in contratto di aver già visionato le superfici in oggetto e di averle riscontrate di proprio interesse, sicché il fatto che soltanto la metà dell'appezzamento di terreno fosse coltivato con erba medica non poteva essere addebitato alla proprietaria. Lamenta la mancata valorizzazione del totale inadempimento dell'appellata, insito nel mancato pagamento del corrispettivo pattuito. Giustifica la condotta di riappropriazione dei suoi terreni con il fine di evitare un aggravio dei danni cagionati dall'appellata a causa dell'incuria e dell'abbandono dei medesimi, sottolineando come non vi fosse stato spossessamento, essendo le chiavi del cancello fossero ancora in possesso della . Parte_3
Infine, impugna il capo della sentenza che la aveva condannata alla restituzione dell'attrezzo, chiedendone la riforma, adducendo come ella non si sia appropriata del trinciatutto, il quale al contrario sarebbe stato portato spontaneamente sui terreni di proprietà dell'appettante dalla stessa appellata. In via subordinata, l'appellante contesta il quantum del risarcimento, attesa la sovrastima del valore dell'attrezzo.
II. Con il secondo motivo di gravame censura violazione del diritto di difesa Parte_1
e del contradditorio, nella parte in cui nel corso del giudizio di primo grado per l'appellata erano stati ammessi e sentiti tre testimoni, mentre soltanto due per l'appellante. Ne conseguirebbe la nullità della sentenza.
III. Con appello incidentale la proponeva i seguenti motivi di gravame. Controparte_2 IV. Con il primo motivo l'appellante incidentale censura la sentenza di primo grado nella parte in cui non ha dichiarato risolto il contratto per inadempimento della controparte
[...]
, in particolare censura la sentenza laddove ha dedotto il proprio inadempimento dalla Parte_1
condotta inerte in seguito al pervenimento delle missive di controparte, nonché dalla mancata messa in mora circa la condotta inadempiente della SI.ra la quale, al contrario, vi sarebbe Pt_1
stata. Evidenzia che la proprietaria del terreno coltivato avrebbe asportato l'erba medica della
[...]
trinciata ed imballata, sin dal giugno 2019, integrando un inadempimento CP_2
cronologicamente anteriore alla scadenza della prima rata del corrispettivo pattuito. Chiede
l'accertamento del conseguente risarcimento del danno causato dall'inadempimento di una somma nel limite di € 26.000,00.
V. Il secondo motivo di gravame dell'appello incidentale presenta plurimi profili di censura della sentenza del Tribunale di Ancona. Con un primo profilo ribadisce quanto già argomentato con il primo motivo, chiedendo la risoluzione del contratto per inadempimento alla SI.ra Pt_1
non avendo il primo giudice tenuto in considerazione la mancata piantumazione di erba medica in
15 ettari, l'asportazione delle balle di fieno da parte della SI.ra nel mese di giugno 2019. Di Pt_1
talché la avrebbe negato il pagamento in forza dell'eccezione d'inadempimento ex art. CP_2
1460 c.c. Con il secondo profilo d'impugnazione evidenzia che l'opposta avrebbe mutato domanda, allorché nel ricorso per decreto ingiuntivo avrebbe richiesto l'adempimento del contratto mediante pagamento del corrispettivo dovuto, mentre in sede di opposizione la domanda sarebbe mutata in risoluzione del contratto.
VI. Con il terzo motivo di gravame incidentale la censura la sentenza Parte_3
impugnata laddove nulla ha statuito circa il risarcimento del danno derivante dalla risoluzione per inadempimento del contratto collegato, stipulato contestualmente a quello di vendita di erba in piedi, che sarebbe addebitabile alla controparte. Invero, gli inadempimenti sopra denunciati circa il contratto di vendita in piedi determinerebbero la risoluzione, in forza del collegamento negoziale, anche dell'altro contratto, mediante cui le parti si erano reciprocamente impegnate a stipulare contratti di egual contenuto per i successivi 3 anni.
VII. Con il quarto motivo di appello la richiede in via istruttoria l'ammissione Parte_3
dell'interrogatorio formale della controparte e la prova per testi sui capitoli di prova, i quali erano stati negati in primo grado, oltre che la CTU sul valore del macchinario. Posto che con i principali motivi di impugnazione di entrambi gli atti d'impugnazione, le parti si addebitano reciprocamente la responsabilità della risoluzione per inadempimento del contratto di
“vendita di erba in piedi” chiedendo la riforma della sentenza di primo grado nella parte in cui ha accertato il reciproco inadempimento, non riconoscendo ad alcuna il risarcimento del danno, siffatte censure sono intrinsecamente connesse. Di talché si ritiene opportuna la trattazione congiunta del primo motivo dell'appello principale, nonché nel primo e secondo motivo dell'appello incidentale.
Tracciando le coordinate ermeneutiche in punto di diritto, deve ricordarsi come l'inadempimento contrattuale idoneo a determinare la risoluzione del contratto ai sensi degli artt. 1453 e 1455 c.c. debba essere grave ed imputabile alla parte contrattuale tenuta all'adempimento della prestazione, il quale costituisce un accertamento di fatto non censurabile in sede di legittimità. In particolare, il requisito della gravità attiene all'incidenza dell'inadempimento sul sinallagma contrattuale, requisito che deve essere vagliato secondo criteri oggettivi, attinenti alla causa del contratto, nonché soggettivi, valutando la colpa, quindi l'imputabilità dell'inadempimento alla parte.
In più compiuti termini: “In tema di risoluzione per inadempimento, il giudice, per valutarne la gravità, deve tener conto di un criterio oggettivo, avuto riguardo all'interesse del creditore all'adempimento della prestazione attraverso la verifica che l'inadempimento abbia inciso in misura apprezzabile nell'economia complessiva del rapporto (in astratto, per la sua entità, e, in concreto, in relazione al pregiudizio effettivamente causato all'altro contraente), sì da dar luogo a uno squilibrio sensibile del sinallagma contrattuale, nonché di eventuali elementi di carattere soggettivo, consistenti nel comportamento di entrambe le parti (come un atteggiamento incolpevole o una tempestiva riparazione, a opera dell'una, un reciproco inadempimento o una protratta tolleranza dell'altra), che possano, in relazione alla particolarità del caso, attenuarne
l'intensità” (Cassazione civile sez. II, 05/03/2019, n.6364).
Declinando l'espresso principio nel caso in cui entrambe le parti si siano rese inadempienti, spetta al giudice indagare quale delle due parti abbia alterato il sinallagma funzionale in modo a lei imputabile secondo un criterio di proporzionalità.
In tal senso: “In tema di inadempimenti contrattuali reciproci, la loro valutazione comparativa non può essere effettuata in base a un criterio meramente cronologico, addebitando la colpa alla parte che si sia resa inadempiente per prima, ma deve essere condotta secondo un criterio di proporzionalità, confrontando le condotte in base alla loro incidenza sul sinallagma contrattuale”
(Cassazione civile sez. II, 26/05/2025, n.14030).
L'accertamento dell'inadempimento presuppone la perimetrazione delle prestazioni in relazione sinallagmatica mediante l'interpretazione dei contratti conclusi in data 08.04.2019 ai sensi degli artt. 1362 ss. c.c.
Il contratto denominato “contratto di vendita di erba in piedi” aveva ad oggetto “la concessione per lo sfruttamento produttivo di alcuni appezzamenti coltivati ad erba medica” (Art. 1), da parte della proprietaria SI.ra in favore della a fronte del corrispettivo “stabilito Pt_1 Parte_3
a corpo, quindi globalmente e forfettariamente in € 9.000,00, oltre all'Iva di legge”, che doveva essere corrisposto in due soluzioni: € 4.500,00 entro il 01.07.2019 ed € 4.500,00 entro il
30.12.2019. La chiara espressione “concessione per lo sfruttamento produttivo” fa emergere che, in contrasto con il titolo del contratto che usa il termine “vendita”, la prestazione a cui si era obbligata l'appellante, non era quella del contratto di compravendita di bene futuro con effetti obbligatori, ovverosia di far conseguire all'appellata la proprietà dell'oggetto del contratto, bensì quello di concedere in godimento per un periodo limitato e prestabilito (dal 01.05.2019 al
31.10.2019) il fondo al fine di permetterne al concessionario lo sfruttamento produttivo, insito nel potere di far propri i frutti, rectius il raccolto. Ne consegue che il contratto de quo deve essere sussunto entro il paradigma del contratto di affitto, ove la SI.ra si era impegnata a Pt_1
concedere in godimento il fondo, prestazione che concerne quelle di consegna del fondo alla detentrice e di quella negativa di astenersi da attività lesive del godimento del Parte_3
cessionario.
A conferma della natura della prestazione di godimento, piuttosto che traslativa, l'art. 2 del contratto prevedeva che “per tutta la durata del presente contratto il concessionario potrà accedere liberamente al medicaio al fine di effettuare tutte le operazioni necessarie alla coltivazione e alla raccolta del prodotto”. Sicché il contratto prevedeva come prestazione principale la consegna del fondo finalizzata al godimento, che rappresentava il mezzo per ottenere il raccolto.
L'altro contratto, sottoscritto contestualmente al primo, deve essere qualificato come preliminare di contratto di affitto, in quanto le parti promettevano di contrarre, impegnandosi a stipulare per i successivi tre anni contratti con le medesime prestazioni e oggetto del primo, mediante i seguenti termini: “le parti concordano che il suddetto contratto varrà nuovamente sottoscritto per le campagne 2020, 2021, 2022”.
In fase di esecuzione del contratto, è incontestato ex art. 115 c.p.c., nonché oggetto di confessione giudiziale in sede di interrogatorio formale, allorché alla domanda “Vero che Lei ha provveduto al pagamento in favore della sig.ra dell'importo indicato nell'art. 4 della scrittura Parte_1
privata che le si mostra” il rappresentante legale dell'appellata, SI. rispondeva CP_1
“non ho pagato”, che la non abbia adempiuto all'unica prestazione di cui era Parte_3
debitrice nei confronti della SI.ra posta nel pagamento di € 9.000, oltre Iva al 10%. Pt_1
L'appellata non soltanto si è resa inadempiente, ma non ha preso posizione a fronte delle copiose missive di contestazione e sollecito inviate da controparte. Né risultano prodotti documenti da cui sia desumibile l'effettuazione di una messa in mora da parte della nei confronti Parte_3
dela SI.ra a tal proposito deve evidenziarsi come siano inammissibili le richieste Pt_1
probatorie volte a provare una messa in mora orale mediante prova per testi, richiedendo l'art. 1219 c.c. la forma scritta. Di conseguenza può dirsi che l'inadempimento è rimasto ingiustificato.
In tal senso, l'inerzia della parte non costituisce di per sé inadempimento, tuttavia rappresenta un elemento liberamente valutabile dal giudice nell'ambito della giustificabilità del mancato adempimento, rilevante nell'ambito degli elementi soggettivi da porre in bilanciamento nell'ambito del giudizio di prevalenza nell'ipotesi in cui sussistano reciproci inadempimenti.
A riguardo può concludersi che la si è resa totalmente inadempiente riguardo Parte_3
l'esecuzione della prestazione contrattuale da lei dovuta, perciò trattasi di inadempimento grave ai sensi dell'art. 1455 c.c.
Le condotte, costituenti inadempimento, attribuite alla SI.ra , come individuate Parte_1
dalla possono essere riassunte nel: Parte_3
• la mancata coltivazione a erba medica di metà del fondo, pari a 15 ettari;
• l'asportazione dal terreno nel giugno 2019 di circa 95 balle di fieno, parte del primo sfalcio;
• la chiusura con lucchetto del cancello di accesso al fondo coltivato.
Il fatto che soltanto la metà del fondo fosse destinato alla coltivazione con erba medica è incontestato, quindi non necessita di prova alcuna. Tuttavia, deve valutarsi se esso sia inquadrabile nel paradigma dell'inadempimento, ovverosia se la coltivazione integrale del fondo ad erba medica fosse oggetto di una prestazione a cui era tenuta la proprietaria Pt_1
A livello contrattuale, il riferimento alla superficie del fondo risulta esclusivamente all'art. 1, nella parte in cui dopo aver elencato ed individuato le part. catastali del terreno viene dato atto che esse “hanno una superficie complessiva coltivata ad erba medica pari ad ettari 30 circa”. Più che porre una prestazione in capo alla proprietaria, il dato sembra meramente descrittivo, atteso che rappresenta una situazione di fatto. La non veridicità di tale dato avrebbe potuto fungere astrattamente da presupposto per un'azione di annullamento per vizio della volontà determinato errore, ma non di inadempimento.
Ad abundatiam deve evidenziarsi che il rappresentante legale della in sede di Controparte_2
interrogatorio formale ha reso confessione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2730 c.c., che alla stipula del contratto fosse a conoscenza della parziale coltivazione del terreno e che pertanto l'avesse accettata, nei termini che seguono “quando io ho visionato i terreni, l'erba era in fase di levata, su una parte del terreno era da predisporre per la semina”, poi “preciso che noi lo sapevamo già che non c'era seminativo sui suddetti terreni ad eccezione dei 15 ettari”.
Relativamente alla seconda condotta contestata, insita nell'asportazione dal terreno nel giugno
2019 di circa 95 balle di fieno, attesa la specifica contestazione di controparte che ha negato il fatto, non vi è prova agli atti della attribuibilità dell'azione alla SI.ra Invero, il teste Pt_1 Tes_1
, pur confermando l'esistenza del fatto, ha negato che avesse visto la SI.ra
[...] [...]
balle (si veda risposta a cap. 4 di prova II memoria 183 opponente). Parimenti la teste Parte_4
ha negato di conoscere l'autore del fatto, incolpando soltanto in via presuntiva il Testimone_2
proprietario del terreno, così in risposta al cap. 4 II memoria ex art. 183 dell'opponente: “posso dire che erano stati fatti due accumuli in due campi distinti, quando siamo andati lì uno non c'era più, non so chi l'ha preso, presumo il proprietario perché il cancello di accesso al campo era chiuso”.
Merita chiarire che quest'ultima condotta contestata esuli dalla violazione delle prestazioni dedotte in contratto ed è qualificabile nel titolo della responsabilità aquiliana, integrando una fattispecie di furto ovvero di appropriazione indebita. Si rammenta come il giudice, anche di appello, sia libero di riqualificare la domanda in punto di diritto in applicazione del principio iura novit curia che trova riposo nell'art. 113 cpc. Alla qualificazione della responsabilità ex art. 2043 c.c. consegue l'attribuzione sul danneggiato dell'onere probatorio di dimostrare Parte_3
la responsabilità della SI.ra (presunta danneggiante) per l'accadimento dell'evento. Il Pt_1
mancato adempimento dell'onere probatorio, nei termini sopra descritti, determina il rigetto dell'inerente domanda di risarcimento del danno.
Quanto alla chiusura con lucchetto del cancello di accesso al fondo nel settembre 2019, la condotta è da ritenersi provata. Volge il tal senso il la pec del 02.09.2019 (Doc. 6 costituzione opposta) inviata dal difensore della SI.ra alla mediante cui dichiarava “la Pt_1 Parte_3
risoluzione per inadempimento di entrambi i contratti, con riserva di quantificazione dei rispettivi danni” ed informava che “i miei assistiti prenderanno possesso dei loro rispettivi terreni mercoledì
4 settembre prossimo h 8, anche al fine di evitare l'aggravio dei danni già subiti”, manifestando l'intenzione di riappropriarsi del suo fondo, alla quale dava effettiva realizzazione. L'effettività della condotta appropriativa trova conferma nella testimonianza di (ud. Testimone_2
10/05/2022), la quale ha dichiarato che “la sbarra di metallo era lì da sempre e posso dire che quando doveva andare a prendere le balle di fieno era chiusa con il lucchetto e loro non Pt_3
avevano le chiavi”, nonché nella testimonianza di che in risposta al cap. 8) Testimone_3
dichiarava che “in settembre 2019 venne apposta una sbarra a chiusura del passaggio carrabile con un lucchetto, non so chi la appose”.
La chiusura del cancello con il lucchetto ha determinato l'impossibilità per la di Parte_3
accedere al fondo, atteso che la SI.ra non ha provato che le chiavi del lucchetto apposto al Pt_1
cancello fossero nel possesso della concessionaria o che essa avesse altrimenti accesso al fondo, non essendo sufficiente dedurre che il fondo sia privo di recinsioni. Codesta condotta integra un inadempimento imputabile alla SI.ra essendo stato posto in essere nel periodo di vigenza Pt_1
del contratto. Infatti, con la missiva del 02.09.2019 dell'avv. Regni, l'appellata si limitava a dichiarare il contratto risolto per inadempimento, formulazione non idonea ad integrare una diffida ad adempiere, mancando la concessione di un congruo termine, non inferiore a 15 giorni, per l'adempimento della prestazione e della dichiarazione che decorso inutilmente detto termine, il contratto sarebbe considerato risolto. In altri termini, il contratto non veniva risolto di diritto, causa l'assenza di una valida diffida ad adempiere, atteso che l'efficacia della risoluzione per inadempimento presuppone una pronuncia costitutiva del giudice. Sicché nel settembre 2019 il contratto era ancora in essere tra le parti, pertanto è configurabile l'inadempimento della SI.ra in tal periodo. Pt_1 Pertanto, l'appellante non era legittimata a riprendere il possesso del suo fondo, a prescindere dall'intenzione serbata. Ne consegue che l'apposizione del lucchetto, che ha determinato l'impossibilità di accedere al fondo per la a partire dal settembre 2019, integra Parte_3
illegittimo atto di autotutela, nonché un inadempimento imputabile alla SI.ra Pt_1
Posta la sussistenza di reciproci inadempimenti, essi devono essere comparati tra loro, valutando secondo un criterio di proporzionalità l'alterazione del sinallagma da loro causata, in applicazione della giurisprudenza sopra menzionata. In tale ottica deve considerarsi prevalente l'inadempimento della il quale è totale e rimasto privo di giustificazione, mentre Parte_3
l'inadempimento della SI.ra si colloca nel settembre 2019, quindi un mese anteriore alla Pt_1
scadenza del contratto, quando già la concessionaria aveva tratto un'apprezzabile utilità dal godimento del fondo finalizzato allo sfruttamento. In altri termini, la ha potuto Parte_3
godere del fondo, raccogliendo l'erba medica, fino settembre 2019, quindi per più della metà del periodo di concessione, mentre ella si è resa totalmente inadempiente circa il pagamento del corrispettivo dovuto.
Risulta inconferente il riferimento dell'appellata all'eccezione d'inadempimento al fine di giustificare il mancato pagamento dell'integrale corrispettivo, poiché, come accertato, alla data della scadenza dei pagamenti non sussisteva alcun inadempimento imputabile alla concedente sicché a mancare è il presupposto fondate l'eccezione, ovverosia l'inadempimento Pt_1
imputabile alla controparte contrattuale al momento in cui è dovuta la propria prestazione.
Parimenti infondata risulta la censura dell'appellante incidentale circa il mutamento della domanda, atteso che nel ricorso per decreto ingiuntivo la SI.ra non ha richiesto Pt_1
l'adempimento, bensì l'accertamento del risarcimento del danno stimato nella misura del corrispettivo dovuto, sicché la causa petendi non è mutata. Ad ogni modo merita ricordarsi che l'art. 1453 co. 2 c.c. preveda l'esplicita possibilità di mutare la domanda di adempimento in quella risoluzione nel corso del giudizio in questi termini: “la risoluzione può essere domandata anche quando il giudizio è stato promosso per ottenere l'adempimento”.
All'addebito della risoluzione per inadempimento in capo alla segue l'esame della Parte_3
domanda di risarcimento del danno proposta da , formulata secondo il valore Parte_1
del corrispettivo non pagato dalla controparte, oggetto di decreto ingiuntivo, pari ad € 9.900,00 (€
9.000, oltre Iva al 10%). Essa merita accoglimento, dovendo riconoscersi il risarcimento del danno nella misura richiesta dall'appellante, rappresentando il corrispettivo il lucro cessante che la concedente avrebbe acquisito, parametrato all'interesse positivo inerente all'esecuzione del contratto, ovvero all'utilità economica che avrebbe fatto propria in caso di adempimento contrattuale della concessionaria.
A tale riguardo è opportuno precisare che per giurisprudenza costante non è ammessa la reviviscenza di un decreto comunque caducato dal giudice a quo con la conseguenza che una domanda in tal senso deve essere letta richiesta azione di condanna al pagamento della somma portata dal decreto.
Quanto alla sorte del preliminare stipulato contestualmente al contratto di “vendita di erba in piedi”, non è oggetto d'impugnazione, tanto principale che incidentale, il punto della sentenza di primo grado che accerta la sussistenza di un collegamento negoziale tra i due. Mancando l'effetto devolutivo, deve prendersi atto che sul punto si è formato il giudicato.
Nel caso di specie trova, quindi, applicazione il consolidato orientamento giurisprudenziale in materia di collegamento negoziale, il quale individuando una causa unitaria ed esterna rispetto ai singoli contratti, dispone che gli eventi patologici involgenti un contratto determinano il venir meno anche di quello legato da un nesso di interdipendenza. Così: “con il collegamento negoziale le parti non danno vita a un nuovo e autonomo contratto, ma perseguono un risultato economico unitario e complesso, realizzato attraverso una pluralità coordinata di contratti, i quali conservano una loro causa autonoma, pur essendo ciascuno finalizzato a un unico regolamento dei reciproci interessi. Deriva da quanto precede, pertanto, che il collegamento, pur potendo determinare un vincolo di reciproca dipendenza tra i contratti, non esclude che ciascuno di essi si caratterizzi in funzione di una propria causa e conservi una distinta individualità giuridica. Con l'ulteriore conseguenza, da un lato, che in caso di collegamento funzionale tra più contratti gli stessi restano soggetti alla disciplina propria del rispettivo schema negoziale, mentre la loro interdipendenza produce una regolamentazione unitaria delle vicende relative alla permanenza del vincolo contrattuale, per cui essi simul stabunt, simul cadent” (Cassazione civile sez. III, 10/10/2014,
n.21417). Sicché, in accoglimento del gravame dell'appellante, gli effetti della risoluzione per inadempimento della devono essere estesi al preliminare collegato. Controparte_2 Quest'ultima statuizione comporta altresì il rigetto del terzo motivo di gravame dell'appello incidentale. Essendo la risoluzione per inadempimento imputabile alla la SI.ra Parte_3
non può essere condannata al pagamento della penale prevista nel preliminare. Pt_1
Merita una disamina a parte la domanda di restituzione del macchinario, c.d. trinciatutto, esperita dalla che ha trovato accoglimento del primo giudice, il quale ha condannato la Parte_3
SI.ra alla restituzione in natura ovvero al pagamento di € 4.300,00. La domanda esorbita Pt_1
dal contratto di “vendita di erba in piedi”, in quanto si fonda su una causa petendi diversa, espressa nell'opposizione a decreto ingiuntivo nei seguenti termini: “la SI.ra Parte_1
(alias ilpadre) ha richiesto, alla il prestito in uso di un attrezzo meccanico, un c.d. Parte_3
trinciatutto agricolo”. Tale rapporto è qualificabile nel contratto tipico di comodato, il quale è un contratto diverso ed ulteriore rispetto a quello di vendita di erba in piedi, in essere tra le parti.
La SI.ra non contesta che l'attrezzo presente sul suo fondo sia di proprietà della Pt_1 [...]
tuttavia, contesta l'esistenza di un siffatto accordo contrattuale, allegando che Parte_3
l'appellata lo avrebbe spontaneamente portato sul fondo per servirsene e poi lo avrebbe lasciato lì. La ricostruzione più logica, alla luce degli elementi di prova in atti, è quella offerta dall'appellante, ovverosia che il trinciatutto fosse stato portato sul fondo dalla Parte_3
spontaneamente, poiché non risulta che la SI.ra avesse la disponibilità del fondo nel Pt_1
periodo di giugno 2019 periodo in cui è stato portato l'attrezzo sul fondo, il quale era stato consegnato alla a partire dal mese precedente. Sicché è più credibile che il macchinario Parte_3
fosse servito alla concessionaria, unica interessata allo sfruttamento produttivo del fondo, quindi a mantenerlo pulito con un attrezzo a ciò destinato.
Ad ogni modo, occorre ricordare come l'appellante non si sia mai rifiutata di restituire l'attrezzo all'appellata, determinando un fatto ostativo ad una pronuncia di condanna, mancando la violazione stessa del diritto.
Ne consegue che la sentenza di primo grado deve essere riformata anche nella parte in cui ha condannato la SI.ra alla restituzione dell'attrezzo o in alternativa, al pagamento di € Pt_1
4.300,00.
L'integrale accoglimento del primo motivo dell'appello principale determina l'assorbimento del secondo motivo, attesa la perdita d'interesse dell'appellante ad ottenere un risultato più favorevole. La deve essere condannata nei confronti della SI.ra al Parte_3 Pt_1 pagamento di € 9.900,00, oltre interessi legali a decorrere dalla data della domanda, individuata nel 16.01.2020, data di deposito del decreto ingiuntivo. Essi non possono decorrere dalla data della messa in mora stragiudiziale, in quanto non si tratta di condanna in conseguenza dell'adempimento del corrispettivo, bensì di obbligazione risarcitoria conseguente ad una pronuncia costitutiva, quale è quella di risoluzione per inadempimento, i cui effetti possono al massimo retroagire al momento della proposizione della domanda.
Quanto all'appello incidentale, il primo ed il secondo motivo di gravame sono infondati per tutte le motivazioni in fatto ed in diritto sopra esposte, con cui si è accertato il totale ed ingiustificato inadempimento della più grave e prevalente rispetto a quello della SI.ra Parte_3 Pt_1
Le motivazioni a fondamento dell'infondatezza del terzo motivo dell'appello incidentale sono già state esposte.
Quanto al quarto motivo di appello incidentale, le richieste istruttorie avanzate dall'appellante incidentale devono essere dichiarate inammissibili per vizio di genericità, in quanto non riportano in modo specifico i singoli capitoli di prova che la cui assunzione è richiesta, bensì viene genericamente richiamato il contenuto della II e III memoria ex art. 183 c.p.c. In tal senso: “Nel caso in cui il giudice di primo grado non accolga alcune richieste istruttorie, la parte che le ha formulate ha l'onere di reiterarle al momento della precisazione delle conclusioni, in modo specifico, senza limitarsi al richiamo generico dei precedenti atti difensivi, poiché, diversamente, devono ritenersi abbandonate e non più riproponibili in sede di impugnazione” (Cassazione civile sez. II, 13/05/2025, n.12791
All'integrale accoglimento del gravame consegue la condanna dell'appellata, in quanto totalmente soccombente, alle spese del doppio grado di giudizio, nonché di quelle della fase monitoria (già liquidate nel decreto ingiuntivo nella entità che qui si che si conferma), quantificate nella misura indicata nel dispositivo.
Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante incidentale se dovuto.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
nei confronti di e nonché Parte_1 Parte_2 Controparte_1 sull'appello incidentale proposto dall'appellata nei confronti dell'appellante, avverso la sentenza in epigrafe, così provvede:
- Accoglie l'appello principale;
- Rigetta l'appello incidentale;
- Dichiara entrambi i contratti collegati stipulati in data 8.04.2019 risolti per inadempimento dell'appellata ai sensi dell'art. 1453 c.c.;
- Condanna l'appellata al pagamento nei confronti dell'appellante di € 9.900,00, oltre interessi legali a decorrere dal 16.01.2020, data del deposito del ricorso monitorio, ovverosia della domanda;
- Condanna l'appellante a rifondere all'appellata le spese di lite del doppio grado di giudizio, nonché di quelle della fase monitoria, che si liquidano in € 567,00 per il grado monitorio, oltre spese generali al 15%, IVA e CAP come per legge;
per il primo grado in € 919,00 + € 777,00 + €
1.680,00 + € 1.701,00 rispettivamente per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale, oltre spese generali al 15%, IVA e CAP come per legge;
mentre per il secondo grado in € 1.134,00 +
€ 921,00 + € 1.911,00 rispettivamente per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, oltre spese generali al 15%, IVA e CAP come per legge.
- Dichiara la sussistenza dei presupposti del raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante incidentale se dovuto.
Ancona, li 28.10.2025
IL PRESIDENTE REL.
Dott. Gianmichele Marcelli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
I^ Sezione Civile
La Corte di Appello di Ancona – I sezione civile- composta dai seguenti magistrati:
Dott. Gianmichele Marcelli Presidente Rel.
Dott. Piergiorgio Palestini Consigliere
Dott. Cesare Marziali Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 523 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024 e promossa
DA
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. Roberto Regni (C.F. Parte_1 C.F._1
, il quale richiede di ricevere le comunicazioni di cancelleria e di ogni altro C.F._2
atto consentito presso i seguenti recapiti: PEC - Fax Email_1
071/202636, e con lui elettivamente domiciliata nel domicilio digitale presso la sopra indicata PEC
e nel domicilio fisico presso il suo studio in Ancona, C.so Stamira n. 49, in forza di procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione del primo grado.
-APPELLANTE-
CONTRO -F.LLI in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t., corrente in Corinaldo, via San Bartolo, n. 41 (p. iva ), con il P.IVA_1
patrocinio dell'Avv. Donnino Donnini (C.F. , il quale richiede di ricevere le C.F._3
notifiche delle comunicazioni di cancelleria e di ogni altro atto consentito presso i seguenti recapiti: PEC e Fax 071.7976306, e con lui Email_2
elettivamente domiciliata nel domicilio digitale presso la sopra indicata PEC e nel domicilio fisico presso il suo studio, corrente in Corinaldo (AN), 60013, Viale Degli Eroi n. 12/B.
-APPELLATO-
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 919/2024 emessa dal Tribunale di Ancona in data
02/05/2024
Conclusioni: vedi note di p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Tribunale di Ancona, con la sentenza in epigrafe, accoglieva l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dai e (di seguito “ ) Parte_2 Controparte_1 Parte_3
nei confronti di , avverso il decreto ingiuntivo n. 204/2020 emesso dal Parte_1
medesimo Tribunale in data 06.02.2020 per la somma di € 9.900,00, oltre interessi legali e spese del procedimento monitorio, a titolo di risarcimento del danno conseguente alla risoluzione per inadempimento, imputabile alla del contratto di “vendita di erba in piedi”, Parte_3
sottoscritto tra le parti in data 08.04.2019. Il Giudice a quo dichiarava, altresì, il contratto di vendita in piedi di erba medica e la collegata scrittura privata stipulata in pari data “risolte per reciproco inadempimento”.
In accoglimento di una delle domande, esperite in via riconvenzionale dall'opponente, volta all'accertamento del danno subito dall'opposta per la mancata restituzione del macchinario, c.d.
“trinciatutto”, il Tribunale di Ancona condannava a restituire il macchinario o a Parte_1
sua scelta a pagare l'opponente € 4.300,00. Le spese di lite venivano compensate. impugnava tempestivamente la predetta decisione, con atto di citazione Parte_1
ritualmente notificato prospettava i motivi di doglianza che seguono.
Si costituiva la chiedendo il rigetto dell'appello in quanto inammissibile per Controparte_2
violazione dell'art. 342 c.p.c., ovvero contestando tutte le deduzioni avversarie in quanto infondate in fatto e in diritto e chiedendo, pertanto, il rigetto integrale del gravame. L'appellato proponeva tempestivamente appello incidentale finalizzato all'accoglimento delle domande da lui esperite, non accolte dal primo Giudice.
I. Con il primo motivo di appello la SI.ra censura la sentenza impugnata Parte_1
richiedendo una diversa valutazione delle prove precostituite e costituende a base del giudizio del primo grado, presentando plurimi profili di doglianza, finalizzati ad accertare che la risoluzione del contratto fosse avvenuta per effetto dell'inadempimento della controparte, nonché al riconoscimento del conseguente risarcimento del danno quantificato nella somma oggetto di decreto ingiuntivo. L'appellante evidenzia come il concessionario avesse dichiarato in contratto di aver già visionato le superfici in oggetto e di averle riscontrate di proprio interesse, sicché il fatto che soltanto la metà dell'appezzamento di terreno fosse coltivato con erba medica non poteva essere addebitato alla proprietaria. Lamenta la mancata valorizzazione del totale inadempimento dell'appellata, insito nel mancato pagamento del corrispettivo pattuito. Giustifica la condotta di riappropriazione dei suoi terreni con il fine di evitare un aggravio dei danni cagionati dall'appellata a causa dell'incuria e dell'abbandono dei medesimi, sottolineando come non vi fosse stato spossessamento, essendo le chiavi del cancello fossero ancora in possesso della . Parte_3
Infine, impugna il capo della sentenza che la aveva condannata alla restituzione dell'attrezzo, chiedendone la riforma, adducendo come ella non si sia appropriata del trinciatutto, il quale al contrario sarebbe stato portato spontaneamente sui terreni di proprietà dell'appettante dalla stessa appellata. In via subordinata, l'appellante contesta il quantum del risarcimento, attesa la sovrastima del valore dell'attrezzo.
II. Con il secondo motivo di gravame censura violazione del diritto di difesa Parte_1
e del contradditorio, nella parte in cui nel corso del giudizio di primo grado per l'appellata erano stati ammessi e sentiti tre testimoni, mentre soltanto due per l'appellante. Ne conseguirebbe la nullità della sentenza.
III. Con appello incidentale la proponeva i seguenti motivi di gravame. Controparte_2 IV. Con il primo motivo l'appellante incidentale censura la sentenza di primo grado nella parte in cui non ha dichiarato risolto il contratto per inadempimento della controparte
[...]
, in particolare censura la sentenza laddove ha dedotto il proprio inadempimento dalla Parte_1
condotta inerte in seguito al pervenimento delle missive di controparte, nonché dalla mancata messa in mora circa la condotta inadempiente della SI.ra la quale, al contrario, vi sarebbe Pt_1
stata. Evidenzia che la proprietaria del terreno coltivato avrebbe asportato l'erba medica della
[...]
trinciata ed imballata, sin dal giugno 2019, integrando un inadempimento CP_2
cronologicamente anteriore alla scadenza della prima rata del corrispettivo pattuito. Chiede
l'accertamento del conseguente risarcimento del danno causato dall'inadempimento di una somma nel limite di € 26.000,00.
V. Il secondo motivo di gravame dell'appello incidentale presenta plurimi profili di censura della sentenza del Tribunale di Ancona. Con un primo profilo ribadisce quanto già argomentato con il primo motivo, chiedendo la risoluzione del contratto per inadempimento alla SI.ra Pt_1
non avendo il primo giudice tenuto in considerazione la mancata piantumazione di erba medica in
15 ettari, l'asportazione delle balle di fieno da parte della SI.ra nel mese di giugno 2019. Di Pt_1
talché la avrebbe negato il pagamento in forza dell'eccezione d'inadempimento ex art. CP_2
1460 c.c. Con il secondo profilo d'impugnazione evidenzia che l'opposta avrebbe mutato domanda, allorché nel ricorso per decreto ingiuntivo avrebbe richiesto l'adempimento del contratto mediante pagamento del corrispettivo dovuto, mentre in sede di opposizione la domanda sarebbe mutata in risoluzione del contratto.
VI. Con il terzo motivo di gravame incidentale la censura la sentenza Parte_3
impugnata laddove nulla ha statuito circa il risarcimento del danno derivante dalla risoluzione per inadempimento del contratto collegato, stipulato contestualmente a quello di vendita di erba in piedi, che sarebbe addebitabile alla controparte. Invero, gli inadempimenti sopra denunciati circa il contratto di vendita in piedi determinerebbero la risoluzione, in forza del collegamento negoziale, anche dell'altro contratto, mediante cui le parti si erano reciprocamente impegnate a stipulare contratti di egual contenuto per i successivi 3 anni.
VII. Con il quarto motivo di appello la richiede in via istruttoria l'ammissione Parte_3
dell'interrogatorio formale della controparte e la prova per testi sui capitoli di prova, i quali erano stati negati in primo grado, oltre che la CTU sul valore del macchinario. Posto che con i principali motivi di impugnazione di entrambi gli atti d'impugnazione, le parti si addebitano reciprocamente la responsabilità della risoluzione per inadempimento del contratto di
“vendita di erba in piedi” chiedendo la riforma della sentenza di primo grado nella parte in cui ha accertato il reciproco inadempimento, non riconoscendo ad alcuna il risarcimento del danno, siffatte censure sono intrinsecamente connesse. Di talché si ritiene opportuna la trattazione congiunta del primo motivo dell'appello principale, nonché nel primo e secondo motivo dell'appello incidentale.
Tracciando le coordinate ermeneutiche in punto di diritto, deve ricordarsi come l'inadempimento contrattuale idoneo a determinare la risoluzione del contratto ai sensi degli artt. 1453 e 1455 c.c. debba essere grave ed imputabile alla parte contrattuale tenuta all'adempimento della prestazione, il quale costituisce un accertamento di fatto non censurabile in sede di legittimità. In particolare, il requisito della gravità attiene all'incidenza dell'inadempimento sul sinallagma contrattuale, requisito che deve essere vagliato secondo criteri oggettivi, attinenti alla causa del contratto, nonché soggettivi, valutando la colpa, quindi l'imputabilità dell'inadempimento alla parte.
In più compiuti termini: “In tema di risoluzione per inadempimento, il giudice, per valutarne la gravità, deve tener conto di un criterio oggettivo, avuto riguardo all'interesse del creditore all'adempimento della prestazione attraverso la verifica che l'inadempimento abbia inciso in misura apprezzabile nell'economia complessiva del rapporto (in astratto, per la sua entità, e, in concreto, in relazione al pregiudizio effettivamente causato all'altro contraente), sì da dar luogo a uno squilibrio sensibile del sinallagma contrattuale, nonché di eventuali elementi di carattere soggettivo, consistenti nel comportamento di entrambe le parti (come un atteggiamento incolpevole o una tempestiva riparazione, a opera dell'una, un reciproco inadempimento o una protratta tolleranza dell'altra), che possano, in relazione alla particolarità del caso, attenuarne
l'intensità” (Cassazione civile sez. II, 05/03/2019, n.6364).
Declinando l'espresso principio nel caso in cui entrambe le parti si siano rese inadempienti, spetta al giudice indagare quale delle due parti abbia alterato il sinallagma funzionale in modo a lei imputabile secondo un criterio di proporzionalità.
In tal senso: “In tema di inadempimenti contrattuali reciproci, la loro valutazione comparativa non può essere effettuata in base a un criterio meramente cronologico, addebitando la colpa alla parte che si sia resa inadempiente per prima, ma deve essere condotta secondo un criterio di proporzionalità, confrontando le condotte in base alla loro incidenza sul sinallagma contrattuale”
(Cassazione civile sez. II, 26/05/2025, n.14030).
L'accertamento dell'inadempimento presuppone la perimetrazione delle prestazioni in relazione sinallagmatica mediante l'interpretazione dei contratti conclusi in data 08.04.2019 ai sensi degli artt. 1362 ss. c.c.
Il contratto denominato “contratto di vendita di erba in piedi” aveva ad oggetto “la concessione per lo sfruttamento produttivo di alcuni appezzamenti coltivati ad erba medica” (Art. 1), da parte della proprietaria SI.ra in favore della a fronte del corrispettivo “stabilito Pt_1 Parte_3
a corpo, quindi globalmente e forfettariamente in € 9.000,00, oltre all'Iva di legge”, che doveva essere corrisposto in due soluzioni: € 4.500,00 entro il 01.07.2019 ed € 4.500,00 entro il
30.12.2019. La chiara espressione “concessione per lo sfruttamento produttivo” fa emergere che, in contrasto con il titolo del contratto che usa il termine “vendita”, la prestazione a cui si era obbligata l'appellante, non era quella del contratto di compravendita di bene futuro con effetti obbligatori, ovverosia di far conseguire all'appellata la proprietà dell'oggetto del contratto, bensì quello di concedere in godimento per un periodo limitato e prestabilito (dal 01.05.2019 al
31.10.2019) il fondo al fine di permetterne al concessionario lo sfruttamento produttivo, insito nel potere di far propri i frutti, rectius il raccolto. Ne consegue che il contratto de quo deve essere sussunto entro il paradigma del contratto di affitto, ove la SI.ra si era impegnata a Pt_1
concedere in godimento il fondo, prestazione che concerne quelle di consegna del fondo alla detentrice e di quella negativa di astenersi da attività lesive del godimento del Parte_3
cessionario.
A conferma della natura della prestazione di godimento, piuttosto che traslativa, l'art. 2 del contratto prevedeva che “per tutta la durata del presente contratto il concessionario potrà accedere liberamente al medicaio al fine di effettuare tutte le operazioni necessarie alla coltivazione e alla raccolta del prodotto”. Sicché il contratto prevedeva come prestazione principale la consegna del fondo finalizzata al godimento, che rappresentava il mezzo per ottenere il raccolto.
L'altro contratto, sottoscritto contestualmente al primo, deve essere qualificato come preliminare di contratto di affitto, in quanto le parti promettevano di contrarre, impegnandosi a stipulare per i successivi tre anni contratti con le medesime prestazioni e oggetto del primo, mediante i seguenti termini: “le parti concordano che il suddetto contratto varrà nuovamente sottoscritto per le campagne 2020, 2021, 2022”.
In fase di esecuzione del contratto, è incontestato ex art. 115 c.p.c., nonché oggetto di confessione giudiziale in sede di interrogatorio formale, allorché alla domanda “Vero che Lei ha provveduto al pagamento in favore della sig.ra dell'importo indicato nell'art. 4 della scrittura Parte_1
privata che le si mostra” il rappresentante legale dell'appellata, SI. rispondeva CP_1
“non ho pagato”, che la non abbia adempiuto all'unica prestazione di cui era Parte_3
debitrice nei confronti della SI.ra posta nel pagamento di € 9.000, oltre Iva al 10%. Pt_1
L'appellata non soltanto si è resa inadempiente, ma non ha preso posizione a fronte delle copiose missive di contestazione e sollecito inviate da controparte. Né risultano prodotti documenti da cui sia desumibile l'effettuazione di una messa in mora da parte della nei confronti Parte_3
dela SI.ra a tal proposito deve evidenziarsi come siano inammissibili le richieste Pt_1
probatorie volte a provare una messa in mora orale mediante prova per testi, richiedendo l'art. 1219 c.c. la forma scritta. Di conseguenza può dirsi che l'inadempimento è rimasto ingiustificato.
In tal senso, l'inerzia della parte non costituisce di per sé inadempimento, tuttavia rappresenta un elemento liberamente valutabile dal giudice nell'ambito della giustificabilità del mancato adempimento, rilevante nell'ambito degli elementi soggettivi da porre in bilanciamento nell'ambito del giudizio di prevalenza nell'ipotesi in cui sussistano reciproci inadempimenti.
A riguardo può concludersi che la si è resa totalmente inadempiente riguardo Parte_3
l'esecuzione della prestazione contrattuale da lei dovuta, perciò trattasi di inadempimento grave ai sensi dell'art. 1455 c.c.
Le condotte, costituenti inadempimento, attribuite alla SI.ra , come individuate Parte_1
dalla possono essere riassunte nel: Parte_3
• la mancata coltivazione a erba medica di metà del fondo, pari a 15 ettari;
• l'asportazione dal terreno nel giugno 2019 di circa 95 balle di fieno, parte del primo sfalcio;
• la chiusura con lucchetto del cancello di accesso al fondo coltivato.
Il fatto che soltanto la metà del fondo fosse destinato alla coltivazione con erba medica è incontestato, quindi non necessita di prova alcuna. Tuttavia, deve valutarsi se esso sia inquadrabile nel paradigma dell'inadempimento, ovverosia se la coltivazione integrale del fondo ad erba medica fosse oggetto di una prestazione a cui era tenuta la proprietaria Pt_1
A livello contrattuale, il riferimento alla superficie del fondo risulta esclusivamente all'art. 1, nella parte in cui dopo aver elencato ed individuato le part. catastali del terreno viene dato atto che esse “hanno una superficie complessiva coltivata ad erba medica pari ad ettari 30 circa”. Più che porre una prestazione in capo alla proprietaria, il dato sembra meramente descrittivo, atteso che rappresenta una situazione di fatto. La non veridicità di tale dato avrebbe potuto fungere astrattamente da presupposto per un'azione di annullamento per vizio della volontà determinato errore, ma non di inadempimento.
Ad abundatiam deve evidenziarsi che il rappresentante legale della in sede di Controparte_2
interrogatorio formale ha reso confessione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2730 c.c., che alla stipula del contratto fosse a conoscenza della parziale coltivazione del terreno e che pertanto l'avesse accettata, nei termini che seguono “quando io ho visionato i terreni, l'erba era in fase di levata, su una parte del terreno era da predisporre per la semina”, poi “preciso che noi lo sapevamo già che non c'era seminativo sui suddetti terreni ad eccezione dei 15 ettari”.
Relativamente alla seconda condotta contestata, insita nell'asportazione dal terreno nel giugno
2019 di circa 95 balle di fieno, attesa la specifica contestazione di controparte che ha negato il fatto, non vi è prova agli atti della attribuibilità dell'azione alla SI.ra Invero, il teste Pt_1 Tes_1
, pur confermando l'esistenza del fatto, ha negato che avesse visto la SI.ra
[...] [...]
balle (si veda risposta a cap. 4 di prova II memoria 183 opponente). Parimenti la teste Parte_4
ha negato di conoscere l'autore del fatto, incolpando soltanto in via presuntiva il Testimone_2
proprietario del terreno, così in risposta al cap. 4 II memoria ex art. 183 dell'opponente: “posso dire che erano stati fatti due accumuli in due campi distinti, quando siamo andati lì uno non c'era più, non so chi l'ha preso, presumo il proprietario perché il cancello di accesso al campo era chiuso”.
Merita chiarire che quest'ultima condotta contestata esuli dalla violazione delle prestazioni dedotte in contratto ed è qualificabile nel titolo della responsabilità aquiliana, integrando una fattispecie di furto ovvero di appropriazione indebita. Si rammenta come il giudice, anche di appello, sia libero di riqualificare la domanda in punto di diritto in applicazione del principio iura novit curia che trova riposo nell'art. 113 cpc. Alla qualificazione della responsabilità ex art. 2043 c.c. consegue l'attribuzione sul danneggiato dell'onere probatorio di dimostrare Parte_3
la responsabilità della SI.ra (presunta danneggiante) per l'accadimento dell'evento. Il Pt_1
mancato adempimento dell'onere probatorio, nei termini sopra descritti, determina il rigetto dell'inerente domanda di risarcimento del danno.
Quanto alla chiusura con lucchetto del cancello di accesso al fondo nel settembre 2019, la condotta è da ritenersi provata. Volge il tal senso il la pec del 02.09.2019 (Doc. 6 costituzione opposta) inviata dal difensore della SI.ra alla mediante cui dichiarava “la Pt_1 Parte_3
risoluzione per inadempimento di entrambi i contratti, con riserva di quantificazione dei rispettivi danni” ed informava che “i miei assistiti prenderanno possesso dei loro rispettivi terreni mercoledì
4 settembre prossimo h 8, anche al fine di evitare l'aggravio dei danni già subiti”, manifestando l'intenzione di riappropriarsi del suo fondo, alla quale dava effettiva realizzazione. L'effettività della condotta appropriativa trova conferma nella testimonianza di (ud. Testimone_2
10/05/2022), la quale ha dichiarato che “la sbarra di metallo era lì da sempre e posso dire che quando doveva andare a prendere le balle di fieno era chiusa con il lucchetto e loro non Pt_3
avevano le chiavi”, nonché nella testimonianza di che in risposta al cap. 8) Testimone_3
dichiarava che “in settembre 2019 venne apposta una sbarra a chiusura del passaggio carrabile con un lucchetto, non so chi la appose”.
La chiusura del cancello con il lucchetto ha determinato l'impossibilità per la di Parte_3
accedere al fondo, atteso che la SI.ra non ha provato che le chiavi del lucchetto apposto al Pt_1
cancello fossero nel possesso della concessionaria o che essa avesse altrimenti accesso al fondo, non essendo sufficiente dedurre che il fondo sia privo di recinsioni. Codesta condotta integra un inadempimento imputabile alla SI.ra essendo stato posto in essere nel periodo di vigenza Pt_1
del contratto. Infatti, con la missiva del 02.09.2019 dell'avv. Regni, l'appellata si limitava a dichiarare il contratto risolto per inadempimento, formulazione non idonea ad integrare una diffida ad adempiere, mancando la concessione di un congruo termine, non inferiore a 15 giorni, per l'adempimento della prestazione e della dichiarazione che decorso inutilmente detto termine, il contratto sarebbe considerato risolto. In altri termini, il contratto non veniva risolto di diritto, causa l'assenza di una valida diffida ad adempiere, atteso che l'efficacia della risoluzione per inadempimento presuppone una pronuncia costitutiva del giudice. Sicché nel settembre 2019 il contratto era ancora in essere tra le parti, pertanto è configurabile l'inadempimento della SI.ra in tal periodo. Pt_1 Pertanto, l'appellante non era legittimata a riprendere il possesso del suo fondo, a prescindere dall'intenzione serbata. Ne consegue che l'apposizione del lucchetto, che ha determinato l'impossibilità di accedere al fondo per la a partire dal settembre 2019, integra Parte_3
illegittimo atto di autotutela, nonché un inadempimento imputabile alla SI.ra Pt_1
Posta la sussistenza di reciproci inadempimenti, essi devono essere comparati tra loro, valutando secondo un criterio di proporzionalità l'alterazione del sinallagma da loro causata, in applicazione della giurisprudenza sopra menzionata. In tale ottica deve considerarsi prevalente l'inadempimento della il quale è totale e rimasto privo di giustificazione, mentre Parte_3
l'inadempimento della SI.ra si colloca nel settembre 2019, quindi un mese anteriore alla Pt_1
scadenza del contratto, quando già la concessionaria aveva tratto un'apprezzabile utilità dal godimento del fondo finalizzato allo sfruttamento. In altri termini, la ha potuto Parte_3
godere del fondo, raccogliendo l'erba medica, fino settembre 2019, quindi per più della metà del periodo di concessione, mentre ella si è resa totalmente inadempiente circa il pagamento del corrispettivo dovuto.
Risulta inconferente il riferimento dell'appellata all'eccezione d'inadempimento al fine di giustificare il mancato pagamento dell'integrale corrispettivo, poiché, come accertato, alla data della scadenza dei pagamenti non sussisteva alcun inadempimento imputabile alla concedente sicché a mancare è il presupposto fondate l'eccezione, ovverosia l'inadempimento Pt_1
imputabile alla controparte contrattuale al momento in cui è dovuta la propria prestazione.
Parimenti infondata risulta la censura dell'appellante incidentale circa il mutamento della domanda, atteso che nel ricorso per decreto ingiuntivo la SI.ra non ha richiesto Pt_1
l'adempimento, bensì l'accertamento del risarcimento del danno stimato nella misura del corrispettivo dovuto, sicché la causa petendi non è mutata. Ad ogni modo merita ricordarsi che l'art. 1453 co. 2 c.c. preveda l'esplicita possibilità di mutare la domanda di adempimento in quella risoluzione nel corso del giudizio in questi termini: “la risoluzione può essere domandata anche quando il giudizio è stato promosso per ottenere l'adempimento”.
All'addebito della risoluzione per inadempimento in capo alla segue l'esame della Parte_3
domanda di risarcimento del danno proposta da , formulata secondo il valore Parte_1
del corrispettivo non pagato dalla controparte, oggetto di decreto ingiuntivo, pari ad € 9.900,00 (€
9.000, oltre Iva al 10%). Essa merita accoglimento, dovendo riconoscersi il risarcimento del danno nella misura richiesta dall'appellante, rappresentando il corrispettivo il lucro cessante che la concedente avrebbe acquisito, parametrato all'interesse positivo inerente all'esecuzione del contratto, ovvero all'utilità economica che avrebbe fatto propria in caso di adempimento contrattuale della concessionaria.
A tale riguardo è opportuno precisare che per giurisprudenza costante non è ammessa la reviviscenza di un decreto comunque caducato dal giudice a quo con la conseguenza che una domanda in tal senso deve essere letta richiesta azione di condanna al pagamento della somma portata dal decreto.
Quanto alla sorte del preliminare stipulato contestualmente al contratto di “vendita di erba in piedi”, non è oggetto d'impugnazione, tanto principale che incidentale, il punto della sentenza di primo grado che accerta la sussistenza di un collegamento negoziale tra i due. Mancando l'effetto devolutivo, deve prendersi atto che sul punto si è formato il giudicato.
Nel caso di specie trova, quindi, applicazione il consolidato orientamento giurisprudenziale in materia di collegamento negoziale, il quale individuando una causa unitaria ed esterna rispetto ai singoli contratti, dispone che gli eventi patologici involgenti un contratto determinano il venir meno anche di quello legato da un nesso di interdipendenza. Così: “con il collegamento negoziale le parti non danno vita a un nuovo e autonomo contratto, ma perseguono un risultato economico unitario e complesso, realizzato attraverso una pluralità coordinata di contratti, i quali conservano una loro causa autonoma, pur essendo ciascuno finalizzato a un unico regolamento dei reciproci interessi. Deriva da quanto precede, pertanto, che il collegamento, pur potendo determinare un vincolo di reciproca dipendenza tra i contratti, non esclude che ciascuno di essi si caratterizzi in funzione di una propria causa e conservi una distinta individualità giuridica. Con l'ulteriore conseguenza, da un lato, che in caso di collegamento funzionale tra più contratti gli stessi restano soggetti alla disciplina propria del rispettivo schema negoziale, mentre la loro interdipendenza produce una regolamentazione unitaria delle vicende relative alla permanenza del vincolo contrattuale, per cui essi simul stabunt, simul cadent” (Cassazione civile sez. III, 10/10/2014,
n.21417). Sicché, in accoglimento del gravame dell'appellante, gli effetti della risoluzione per inadempimento della devono essere estesi al preliminare collegato. Controparte_2 Quest'ultima statuizione comporta altresì il rigetto del terzo motivo di gravame dell'appello incidentale. Essendo la risoluzione per inadempimento imputabile alla la SI.ra Parte_3
non può essere condannata al pagamento della penale prevista nel preliminare. Pt_1
Merita una disamina a parte la domanda di restituzione del macchinario, c.d. trinciatutto, esperita dalla che ha trovato accoglimento del primo giudice, il quale ha condannato la Parte_3
SI.ra alla restituzione in natura ovvero al pagamento di € 4.300,00. La domanda esorbita Pt_1
dal contratto di “vendita di erba in piedi”, in quanto si fonda su una causa petendi diversa, espressa nell'opposizione a decreto ingiuntivo nei seguenti termini: “la SI.ra Parte_1
(alias ilpadre) ha richiesto, alla il prestito in uso di un attrezzo meccanico, un c.d. Parte_3
trinciatutto agricolo”. Tale rapporto è qualificabile nel contratto tipico di comodato, il quale è un contratto diverso ed ulteriore rispetto a quello di vendita di erba in piedi, in essere tra le parti.
La SI.ra non contesta che l'attrezzo presente sul suo fondo sia di proprietà della Pt_1 [...]
tuttavia, contesta l'esistenza di un siffatto accordo contrattuale, allegando che Parte_3
l'appellata lo avrebbe spontaneamente portato sul fondo per servirsene e poi lo avrebbe lasciato lì. La ricostruzione più logica, alla luce degli elementi di prova in atti, è quella offerta dall'appellante, ovverosia che il trinciatutto fosse stato portato sul fondo dalla Parte_3
spontaneamente, poiché non risulta che la SI.ra avesse la disponibilità del fondo nel Pt_1
periodo di giugno 2019 periodo in cui è stato portato l'attrezzo sul fondo, il quale era stato consegnato alla a partire dal mese precedente. Sicché è più credibile che il macchinario Parte_3
fosse servito alla concessionaria, unica interessata allo sfruttamento produttivo del fondo, quindi a mantenerlo pulito con un attrezzo a ciò destinato.
Ad ogni modo, occorre ricordare come l'appellante non si sia mai rifiutata di restituire l'attrezzo all'appellata, determinando un fatto ostativo ad una pronuncia di condanna, mancando la violazione stessa del diritto.
Ne consegue che la sentenza di primo grado deve essere riformata anche nella parte in cui ha condannato la SI.ra alla restituzione dell'attrezzo o in alternativa, al pagamento di € Pt_1
4.300,00.
L'integrale accoglimento del primo motivo dell'appello principale determina l'assorbimento del secondo motivo, attesa la perdita d'interesse dell'appellante ad ottenere un risultato più favorevole. La deve essere condannata nei confronti della SI.ra al Parte_3 Pt_1 pagamento di € 9.900,00, oltre interessi legali a decorrere dalla data della domanda, individuata nel 16.01.2020, data di deposito del decreto ingiuntivo. Essi non possono decorrere dalla data della messa in mora stragiudiziale, in quanto non si tratta di condanna in conseguenza dell'adempimento del corrispettivo, bensì di obbligazione risarcitoria conseguente ad una pronuncia costitutiva, quale è quella di risoluzione per inadempimento, i cui effetti possono al massimo retroagire al momento della proposizione della domanda.
Quanto all'appello incidentale, il primo ed il secondo motivo di gravame sono infondati per tutte le motivazioni in fatto ed in diritto sopra esposte, con cui si è accertato il totale ed ingiustificato inadempimento della più grave e prevalente rispetto a quello della SI.ra Parte_3 Pt_1
Le motivazioni a fondamento dell'infondatezza del terzo motivo dell'appello incidentale sono già state esposte.
Quanto al quarto motivo di appello incidentale, le richieste istruttorie avanzate dall'appellante incidentale devono essere dichiarate inammissibili per vizio di genericità, in quanto non riportano in modo specifico i singoli capitoli di prova che la cui assunzione è richiesta, bensì viene genericamente richiamato il contenuto della II e III memoria ex art. 183 c.p.c. In tal senso: “Nel caso in cui il giudice di primo grado non accolga alcune richieste istruttorie, la parte che le ha formulate ha l'onere di reiterarle al momento della precisazione delle conclusioni, in modo specifico, senza limitarsi al richiamo generico dei precedenti atti difensivi, poiché, diversamente, devono ritenersi abbandonate e non più riproponibili in sede di impugnazione” (Cassazione civile sez. II, 13/05/2025, n.12791
All'integrale accoglimento del gravame consegue la condanna dell'appellata, in quanto totalmente soccombente, alle spese del doppio grado di giudizio, nonché di quelle della fase monitoria (già liquidate nel decreto ingiuntivo nella entità che qui si che si conferma), quantificate nella misura indicata nel dispositivo.
Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante incidentale se dovuto.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
nei confronti di e nonché Parte_1 Parte_2 Controparte_1 sull'appello incidentale proposto dall'appellata nei confronti dell'appellante, avverso la sentenza in epigrafe, così provvede:
- Accoglie l'appello principale;
- Rigetta l'appello incidentale;
- Dichiara entrambi i contratti collegati stipulati in data 8.04.2019 risolti per inadempimento dell'appellata ai sensi dell'art. 1453 c.c.;
- Condanna l'appellata al pagamento nei confronti dell'appellante di € 9.900,00, oltre interessi legali a decorrere dal 16.01.2020, data del deposito del ricorso monitorio, ovverosia della domanda;
- Condanna l'appellante a rifondere all'appellata le spese di lite del doppio grado di giudizio, nonché di quelle della fase monitoria, che si liquidano in € 567,00 per il grado monitorio, oltre spese generali al 15%, IVA e CAP come per legge;
per il primo grado in € 919,00 + € 777,00 + €
1.680,00 + € 1.701,00 rispettivamente per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale, oltre spese generali al 15%, IVA e CAP come per legge;
mentre per il secondo grado in € 1.134,00 +
€ 921,00 + € 1.911,00 rispettivamente per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, oltre spese generali al 15%, IVA e CAP come per legge.
- Dichiara la sussistenza dei presupposti del raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante incidentale se dovuto.
Ancona, li 28.10.2025
IL PRESIDENTE REL.
Dott. Gianmichele Marcelli