TRIB
Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 09/04/2025, n. 1054 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1054 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE LAVORO
Il dott. Andrea Basta, in funzione di giudice del lavoro, all'udienza del 09.04.2025 pronuncia la seguente
SENTENZA ex ART.127 TER C.P.C. nella causa iscritta al n.9824/22 R.G.
tra ed quali eredi di rapp.ti e difesi Parte_1 Parte_2 Persona_1 dall'Avv. Antonio Manco come da procura speciale in calce al ricorso
RICORRENTI
ed CP
in persona del legale rapp.te rapp.to e difeso dagli Avv.ti Maria Teresa Petrucci come da CP_1 procura generale richiamata nella memoria difensiva
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 19.09.2022 i ricorrenti indicati in epigrafe esponevano di aver ricevuto il
29.10.2020 distinte lettere raccomandate con le quali l' aveva comunicato loro di aver pagato CP_1 complessivi € 6.052,74 in più sulla pensione cat. SO della defunta , chiedendo al Persona_1 contempo la restituzione della somma. Ritenendo infondata la richiesta restitutoria, per buona fede del pensionato e per intervenuta prescrizione del credito, chiedevano accertarsi l'irripetibilità dell'indebito, con vittoria delle spese processuali.
Instaurato il contraddittorio, l' contestava la fondatezza della domanda chiedendone il rigetto. CP_1
Esaurita la trattazione, all'odierna udienza la causa è decisa con la presente sentenza contestuale.
* * *
La questione relativa all'onere probatorio nel giudizio promosso dall'assicurato nei confronti dell'ente previdenziale per contrastare la pretesa di quest'ultimo alla restituzione di somme erogate a titolo pensionistico è stata decisa dalle Sezioni unite con la sentenza n. 18046 del 2010, che ha composto il contrasto di giurisprudenza sorto al riguardo nella Sezione lavoro, nei sensi di cui al seguente principio di diritto: "In tema di indebito, anche previdenziale, ove l'accipiens chieda l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito, egli deduce necessariamente in giudizio il diritto alla prestazione già ricevuta, ossia un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrispostogli dal convenuto, sicchè egli ha l' onere di provare i fatti costitutivi di tale diritto". Il suddetto principio può però trovare applicazione solo quando nel
1 provvedimento di recupero emesso in via amministrativa dall'ente previdenziale siano richiamati i tratti essenziali della richiesta di restituzione, quali gli estremi del pagamento e l'indicazione, sia pure sintetica, delle ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate, in modo da consentire al pensionato, presunto debitore, di effettuare il necessario controllo sulla sua correttezza (Cass. sez. lav. n.
198/2011). In difetto di tali presupposti, non insorge l'onere della prova in capo al pensionato di provare i fatti costitutivi del diritto a percepire le prestazioni oggetto di indebito.
Nel caso di specie, a sostegno delle richieste restitutorie l' ha dedotto in maniera sufficientemente CP_1 precisa di aver corrisposto alla pensionata il trattamento di famiglia (Anf) in misura superiore a quella spettante. Nelle comunicazioni precedentemente inviate alla pensionata e dalla stessa ricevute in data
19.10.2012 (all. nn.
2-4 del ricorso), è ulteriormente specificato che la rideterminazione della pensione, comprensiva di trattamento di famiglia, si riferisce al periodo dal 01.01.2010 al 31.10.2012 ed è derivata dalla situazione reddituale della dante causa.
Che l'importo percepito dalla pensionata fosse quello effettivamente dovutole sulla scorta della sua situazione reddituale non è stato né provato ed invero neppure dedotto.
Si devono pertanto esaminare le eccezioni relative alla irripetibilità delle somme percepite in buona fede e di violazione da parte dell' dell'obbligo di procedere alla verifica annuale delle situazioni reddituali CP_1 incidenti sul diritto o sulla misura delle prestazioni pensionistiche
Al riguardo, occorre premettere che la materia è regolata dalla legge 09/03/1989, n. 88 che, all'art. 52
(intitolato appunto “prestazioni indebite”), così dispone: “1. Le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni obbligatorie sostitutive o, comunque, integrative della medesima, della gestione speciale minatori, delle gestioni speciali per i commercianti, gli artigiani,
i coltivatori diretti, mezzadri e coloni nonché la pensione sociale, di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, possono essere in ogni momento rettificate dagli enti o fondi erogatori, in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione della prestazione.
2. Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. Il mancato recupero delle somme predette può essere addebitato al funzionario responsabile soltanto in caso di dolo o colpa grave”.
Tale norma è stata poi oggetto di interpretazione autentica ex art. 13 L. 412/91, che dispone: “Le disposizioni di cui all'articolo 52, comma 2, della L. 9 marzo 1989, n. 88, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che
l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite” (comma 1). “L' procede annualmente alla verifica delle situazioni CP_1 reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo,
2 al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza” (comma 2). Pertanto, il recupero di quanto indebitamente già erogato è ammesso non solo in caso di dolo del pensionato, ma anche nell'ipotesi di
“omessa od incompleta segnalazione di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente”.
L'omessa segnalazione è quindi parificata al dolo, per cui occorre verificare su chi gravi l'onere di dimostrare se tale segnalazione vi sia stata o meno;
secondo parte ricorrente tale onere grava sull' CP_1 in ragione dell'obbligo di procedere a controlli annuali ex art. 13 comma 2 citato, ma la giurisprudenza prevalente ha stabilito invece che l'omessa segnalazione da parte del pensionato circa l'esistenza di fatti
“incidenti sul diritto o sulla misura della prestazione dovuta” rende irrilevante l'esercizio dei controlli annuali ex art. 13 comma 2 da parte dell' e giustifica la ripetizione dell'indebito anche in caso di CP_1 omesso esercizio di tali poteri.
Grava quindi sul pensionato che propone azione di accertamento negativo l'onere di provare che l'indebito non è dovuto ad omessa segnalazione da parte sua ex art. 13 comma 1 l. 412/91; solo in tal caso, la mancata attivazione dell' entro i termini previsti dall'art. 13 comma 2 L. 412/91 rende CP_1 irripetibili le somme indebitamente percepite.
Si veda, al riguardo, la seguente massima: “In tema di indebito previdenziale, il pensionato, ove chieda, quale attore,
l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito, ha l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto alla prestazione già ricevuta ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrispostogli, senza che assuma rilievo l'inosservanza, da parte dell' , dell'obbligo ex art. 13, comma 2, l. n. 412 del CP_3
1991, di verificare annualmente l'esistenza di situazioni reddituali del pensionato incidenti sul diritto o sulla misura della pensione, la cui operatività è condizionata alla preventiva segnalazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1, l. n. 412 del 1991, dei relativi fatti da parte dell'interessato. (Nella specie, la S.C., in applicazione del principio di cui alla massima, ha cassato la sentenza di merito che aveva affermato l'irripetibilità delle somme indebitamente corrisposte, anche in ragione della CP_ mancata attivazione dell' in ordine alle verifiche dei redditi del pensionato nei tempi previsti dalla legge)” (Cassazione civile sez. lav. 20/01/2011, n. 1228). Nella sentenza n. 1228/2011 si dice poi espressamente che: “Al CP_ riguardo è ben vero, come si sottolinea in controricorso, che l' non si è attivato annualmente per la verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sul diritto o sulla misura delle pensioni, come prescritto dal secondo comma del citato art. CP_ 13, dal momento che, come precisato in sentenza, la richiesta dell' era del 1995 per indebiti maturati fino al dicembre
1991. Tuttavia l'attivazione in tal senso dell' ha come presupposto la segnalazione da parte dell'interessato di fatti CP_3 incidenti sul diritto a pensione o sulla sua misura, se sconosciuti all'ente erogatore, mentre, in mancanza di tale segnalazione la seconda parte del citato art. 13, comma 1, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite” CP_ Inoltre, “L'obbligo dell' di procedere annualmente alla verifica dei redditi dei pensionati, prevista dall'art. 13 della legge n. 412 del 1991 quale condizione per la ripetizione, entro l'anno successivo, dell'eventuale indebito previdenziale, sorge unicamente in presenza di dati reddituali certi, sicché il termine annuale di recupero non decorre sino a che il titolare non abbia comunicato un dato reddituale completo” (Cassazione civile sez. lav. 24 gennaio 2012 n. 953).
3 Nel caso di specie, dato che parte ricorrente non ha provato l'esistenza di alcuna segnalazione relativa alla condizione reddituale del pensionato, il termine annuale di cui all'art. 13 cit. non può ritenersi operante.
Quanto alla prescrizione ordinaria decennale, la stessa è stata interrotta dapprima dalla richiesta di pagamento del 10.10.2012 (all. n.3 del ricorso), quindi da quelle del 29.10.2020, impugnate nel presente giudizio.
Per le ragioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese processuali possono essere compensate tra le parti in considerazione della peculiarità della vicenda esaminata.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così decide:
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese processuali tra le parti.
Lecce, 09.04.2025
Il Giudice del Lavoro
(F.to Andrea Basta)
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE LAVORO
Il dott. Andrea Basta, in funzione di giudice del lavoro, all'udienza del 09.04.2025 pronuncia la seguente
SENTENZA ex ART.127 TER C.P.C. nella causa iscritta al n.9824/22 R.G.
tra ed quali eredi di rapp.ti e difesi Parte_1 Parte_2 Persona_1 dall'Avv. Antonio Manco come da procura speciale in calce al ricorso
RICORRENTI
ed CP
in persona del legale rapp.te rapp.to e difeso dagli Avv.ti Maria Teresa Petrucci come da CP_1 procura generale richiamata nella memoria difensiva
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 19.09.2022 i ricorrenti indicati in epigrafe esponevano di aver ricevuto il
29.10.2020 distinte lettere raccomandate con le quali l' aveva comunicato loro di aver pagato CP_1 complessivi € 6.052,74 in più sulla pensione cat. SO della defunta , chiedendo al Persona_1 contempo la restituzione della somma. Ritenendo infondata la richiesta restitutoria, per buona fede del pensionato e per intervenuta prescrizione del credito, chiedevano accertarsi l'irripetibilità dell'indebito, con vittoria delle spese processuali.
Instaurato il contraddittorio, l' contestava la fondatezza della domanda chiedendone il rigetto. CP_1
Esaurita la trattazione, all'odierna udienza la causa è decisa con la presente sentenza contestuale.
* * *
La questione relativa all'onere probatorio nel giudizio promosso dall'assicurato nei confronti dell'ente previdenziale per contrastare la pretesa di quest'ultimo alla restituzione di somme erogate a titolo pensionistico è stata decisa dalle Sezioni unite con la sentenza n. 18046 del 2010, che ha composto il contrasto di giurisprudenza sorto al riguardo nella Sezione lavoro, nei sensi di cui al seguente principio di diritto: "In tema di indebito, anche previdenziale, ove l'accipiens chieda l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito, egli deduce necessariamente in giudizio il diritto alla prestazione già ricevuta, ossia un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrispostogli dal convenuto, sicchè egli ha l' onere di provare i fatti costitutivi di tale diritto". Il suddetto principio può però trovare applicazione solo quando nel
1 provvedimento di recupero emesso in via amministrativa dall'ente previdenziale siano richiamati i tratti essenziali della richiesta di restituzione, quali gli estremi del pagamento e l'indicazione, sia pure sintetica, delle ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate, in modo da consentire al pensionato, presunto debitore, di effettuare il necessario controllo sulla sua correttezza (Cass. sez. lav. n.
198/2011). In difetto di tali presupposti, non insorge l'onere della prova in capo al pensionato di provare i fatti costitutivi del diritto a percepire le prestazioni oggetto di indebito.
Nel caso di specie, a sostegno delle richieste restitutorie l' ha dedotto in maniera sufficientemente CP_1 precisa di aver corrisposto alla pensionata il trattamento di famiglia (Anf) in misura superiore a quella spettante. Nelle comunicazioni precedentemente inviate alla pensionata e dalla stessa ricevute in data
19.10.2012 (all. nn.
2-4 del ricorso), è ulteriormente specificato che la rideterminazione della pensione, comprensiva di trattamento di famiglia, si riferisce al periodo dal 01.01.2010 al 31.10.2012 ed è derivata dalla situazione reddituale della dante causa.
Che l'importo percepito dalla pensionata fosse quello effettivamente dovutole sulla scorta della sua situazione reddituale non è stato né provato ed invero neppure dedotto.
Si devono pertanto esaminare le eccezioni relative alla irripetibilità delle somme percepite in buona fede e di violazione da parte dell' dell'obbligo di procedere alla verifica annuale delle situazioni reddituali CP_1 incidenti sul diritto o sulla misura delle prestazioni pensionistiche
Al riguardo, occorre premettere che la materia è regolata dalla legge 09/03/1989, n. 88 che, all'art. 52
(intitolato appunto “prestazioni indebite”), così dispone: “1. Le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni obbligatorie sostitutive o, comunque, integrative della medesima, della gestione speciale minatori, delle gestioni speciali per i commercianti, gli artigiani,
i coltivatori diretti, mezzadri e coloni nonché la pensione sociale, di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, possono essere in ogni momento rettificate dagli enti o fondi erogatori, in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione della prestazione.
2. Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. Il mancato recupero delle somme predette può essere addebitato al funzionario responsabile soltanto in caso di dolo o colpa grave”.
Tale norma è stata poi oggetto di interpretazione autentica ex art. 13 L. 412/91, che dispone: “Le disposizioni di cui all'articolo 52, comma 2, della L. 9 marzo 1989, n. 88, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che
l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite” (comma 1). “L' procede annualmente alla verifica delle situazioni CP_1 reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo,
2 al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza” (comma 2). Pertanto, il recupero di quanto indebitamente già erogato è ammesso non solo in caso di dolo del pensionato, ma anche nell'ipotesi di
“omessa od incompleta segnalazione di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente”.
L'omessa segnalazione è quindi parificata al dolo, per cui occorre verificare su chi gravi l'onere di dimostrare se tale segnalazione vi sia stata o meno;
secondo parte ricorrente tale onere grava sull' CP_1 in ragione dell'obbligo di procedere a controlli annuali ex art. 13 comma 2 citato, ma la giurisprudenza prevalente ha stabilito invece che l'omessa segnalazione da parte del pensionato circa l'esistenza di fatti
“incidenti sul diritto o sulla misura della prestazione dovuta” rende irrilevante l'esercizio dei controlli annuali ex art. 13 comma 2 da parte dell' e giustifica la ripetizione dell'indebito anche in caso di CP_1 omesso esercizio di tali poteri.
Grava quindi sul pensionato che propone azione di accertamento negativo l'onere di provare che l'indebito non è dovuto ad omessa segnalazione da parte sua ex art. 13 comma 1 l. 412/91; solo in tal caso, la mancata attivazione dell' entro i termini previsti dall'art. 13 comma 2 L. 412/91 rende CP_1 irripetibili le somme indebitamente percepite.
Si veda, al riguardo, la seguente massima: “In tema di indebito previdenziale, il pensionato, ove chieda, quale attore,
l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito, ha l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto alla prestazione già ricevuta ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrispostogli, senza che assuma rilievo l'inosservanza, da parte dell' , dell'obbligo ex art. 13, comma 2, l. n. 412 del CP_3
1991, di verificare annualmente l'esistenza di situazioni reddituali del pensionato incidenti sul diritto o sulla misura della pensione, la cui operatività è condizionata alla preventiva segnalazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1, l. n. 412 del 1991, dei relativi fatti da parte dell'interessato. (Nella specie, la S.C., in applicazione del principio di cui alla massima, ha cassato la sentenza di merito che aveva affermato l'irripetibilità delle somme indebitamente corrisposte, anche in ragione della CP_ mancata attivazione dell' in ordine alle verifiche dei redditi del pensionato nei tempi previsti dalla legge)” (Cassazione civile sez. lav. 20/01/2011, n. 1228). Nella sentenza n. 1228/2011 si dice poi espressamente che: “Al CP_ riguardo è ben vero, come si sottolinea in controricorso, che l' non si è attivato annualmente per la verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sul diritto o sulla misura delle pensioni, come prescritto dal secondo comma del citato art. CP_ 13, dal momento che, come precisato in sentenza, la richiesta dell' era del 1995 per indebiti maturati fino al dicembre
1991. Tuttavia l'attivazione in tal senso dell' ha come presupposto la segnalazione da parte dell'interessato di fatti CP_3 incidenti sul diritto a pensione o sulla sua misura, se sconosciuti all'ente erogatore, mentre, in mancanza di tale segnalazione la seconda parte del citato art. 13, comma 1, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite” CP_ Inoltre, “L'obbligo dell' di procedere annualmente alla verifica dei redditi dei pensionati, prevista dall'art. 13 della legge n. 412 del 1991 quale condizione per la ripetizione, entro l'anno successivo, dell'eventuale indebito previdenziale, sorge unicamente in presenza di dati reddituali certi, sicché il termine annuale di recupero non decorre sino a che il titolare non abbia comunicato un dato reddituale completo” (Cassazione civile sez. lav. 24 gennaio 2012 n. 953).
3 Nel caso di specie, dato che parte ricorrente non ha provato l'esistenza di alcuna segnalazione relativa alla condizione reddituale del pensionato, il termine annuale di cui all'art. 13 cit. non può ritenersi operante.
Quanto alla prescrizione ordinaria decennale, la stessa è stata interrotta dapprima dalla richiesta di pagamento del 10.10.2012 (all. n.3 del ricorso), quindi da quelle del 29.10.2020, impugnate nel presente giudizio.
Per le ragioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese processuali possono essere compensate tra le parti in considerazione della peculiarità della vicenda esaminata.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così decide:
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese processuali tra le parti.
Lecce, 09.04.2025
Il Giudice del Lavoro
(F.to Andrea Basta)
4