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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 14/01/2025, n. 12 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 12 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 2428/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmine DI FULVIO Presidente Relatore dott.ssa Rossana VILLANI Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2428/2024 V.G., promossa da: nata a [...] il [...], assistita e difesa Parte_1 dall'avv. BERARDI PAOLA
e
, nato a [...] il [...], assistito e Controparte_1 difeso dall'avv. LOSSO EMILIO
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio pagina 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 25/11/2024, e Parte_1 [...]
esponevano che in data 24/06/1979 avevano contratto matrimonio con CP_1
rito concordatario, in ROMA.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che la separazione omologata dal Tribunale di ROMA in data 13.01.2023, si è protratta senza soluzione di continuità e che non esiste alcun motivo per una futura ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi;
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi Parte_1
, provvede come segue:
[...] Controparte_1
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio dai predetti contratto in ROMA il
24/06/1979, trascritto nei registri degli atti di matrimonio dello Stato Civile del
Comune di ROMA, nell'anno 1979 atto numero 00859 parte 2, serie A03, alle seguenti condizioni, concordate e confermate:
pagina 2 di 3 - i coniugi vivranno separati nelle rispettive ed attuali residenze conservando sempre tra loro un comportamento di reciproco rispetto;
- i coniugi danno atto di aver regolamentato tutte le questioni economico patrimoniali derivanti dal rapporto di coniugio in sede di separazione personale consensuale e, pertanto, dichiarano di non aver nulla a pretendere reciprocamente;
- nessun assegno divorzile è dovuto reciprocamente dai coniugi, tenuto conto della rispettiva autonomia economica.
Manda alla Cancelleria del Tribunale di trasmettere copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ROMA per le annotazioni e le altre incombenze di cui al R.D. 9 luglio 1939 N. 1238.
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 09.01.2025
Il Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmine DI FULVIO Presidente Relatore dott.ssa Rossana VILLANI Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2428/2024 V.G., promossa da: nata a [...] il [...], assistita e difesa Parte_1 dall'avv. BERARDI PAOLA
e
, nato a [...] il [...], assistito e Controparte_1 difeso dall'avv. LOSSO EMILIO
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio pagina 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 25/11/2024, e Parte_1 [...]
esponevano che in data 24/06/1979 avevano contratto matrimonio con CP_1
rito concordatario, in ROMA.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che la separazione omologata dal Tribunale di ROMA in data 13.01.2023, si è protratta senza soluzione di continuità e che non esiste alcun motivo per una futura ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi;
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi Parte_1
, provvede come segue:
[...] Controparte_1
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio dai predetti contratto in ROMA il
24/06/1979, trascritto nei registri degli atti di matrimonio dello Stato Civile del
Comune di ROMA, nell'anno 1979 atto numero 00859 parte 2, serie A03, alle seguenti condizioni, concordate e confermate:
pagina 2 di 3 - i coniugi vivranno separati nelle rispettive ed attuali residenze conservando sempre tra loro un comportamento di reciproco rispetto;
- i coniugi danno atto di aver regolamentato tutte le questioni economico patrimoniali derivanti dal rapporto di coniugio in sede di separazione personale consensuale e, pertanto, dichiarano di non aver nulla a pretendere reciprocamente;
- nessun assegno divorzile è dovuto reciprocamente dai coniugi, tenuto conto della rispettiva autonomia economica.
Manda alla Cancelleria del Tribunale di trasmettere copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ROMA per le annotazioni e le altre incombenze di cui al R.D. 9 luglio 1939 N. 1238.
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 09.01.2025
Il Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio
pagina 3 di 3