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Sentenza 2 giugno 2025
Sentenza 2 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 02/06/2025, n. 977 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 977 |
| Data del deposito : | 2 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cosenza
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Silvana Ferrentino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4035/2023 R.G.
TRA rappresentato e difeso dall'avv. BALDINO Parte_1
ANDREA;
Ricorrente
E
rappresentato Controparte_1
e difeso dall'avv. FERRATO UMBERTO;
Resistente
rappresentato e difeso Controparte_2 dall'avv.CIZZA
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato la parte ricorrente proponeva opposizione all'intimazione di pagamento n.
03420229006780783000 notificata in data 12.9.2023 limitatamente agli avvisi di addebito indicati in ricorso aventi ad oggetto contributi dovuti a titolo di gestione aziende con lavoratori dipendenti.
Lamentava l'illegittimità dell'atto opposto deducendo l'intervenuta prescrizione attesa la mancata notifica degli avvisi.
Le parti convenute si costituivano in giudizio e chiedevano il rigetto del ricorso.
Superflua ogni attività istruttoria,la causa veniva rinviata per decisione all'udienza del 28.5.2025 , sostituita con il deposito delle note ex art.127 ter cpc.
All'esito del deposito delle predette note,il giudice riservava la decisione.
Relativamente agli avvisi di addebito n. 33420180003781004000
e 33420210001130445000 è stata prodotta la sentenze che hanno annullato detti avvisi.
Venuto meno definitivamente dunque il titolo esecutivo con l'annullamento giudiziale, la parte convenuta non doveva notificare,a carico dell'opponente, l'intimazione di pagamento essendo questo un atto illegittimo perché privo della sottostante esistenza e attualità di un titolo esecutivo(cfr Tribunale Roma 12 maggio 2011).
Va dunque annullata l'intimazione di pagamento opposta limitatamente a detti avvisi.
Relativamente agli altri avvisi parte ricorrente eccepisce la prescrizione sul presupposto della mancata notifica e la non dovutezza delle somme per essere l'attività cessata nel
2014.
L' costituendosi ha provato di aver notificato gli avvisi CP_3 di addebito e su detta produzione nessuna contestazione specifica è stata mossa.
Ne consegue che la deduzione nel merito della dovutezza dei contributi non può trovare ingresso in questa sede.
Né può dirsi maturata la prescrizione successivamente alla notifica degli avvisi avendo Controparte_2
provato di aver interrotto la stessa con la
[...] notifica di atti interruttivi.
I motivi della decisione giustificano la compensazione delle spese.
PQM
annulla l'intimazione di pagamento opposta limitatamente agli avvisi di addebito n. 33420180003781004000 e
33420210001130445000; rigetta nel resto il ricorso.
Compensa le spese.
Cosenza,2.6.2025 il giudice dott.ssa Silvana D.Ferrentino