Sentenza 20 luglio 2021
Parere interlocutorio 29 novembre 2022
Rigetto
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 30/04/2025, n. 3695 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3695 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03695/2025REG.PROV.COLL.
N. 01323/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1323 del 2022, proposto da EA AF, ZI AF e EF AF, rappresentati e difesi dall'avvocato Ciro Manfredonia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ente Parco Nazionale del Vesuvio, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione terza) n. 4232 del 21 giugno 2021,
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria del giorno 5 febbraio 2025 il consigliere Ofelia Fratamico;
Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’oggetto del presente giudizio è costituito:
- dall’ordinanza n.39 del 22 dicembre 2016 dell’Ente Parco Nazionale del Vesuvio di ingiunzione alla demolizione e ripristino dello stato dei luoghi delle opere edilizie realizzate sul territorio del Comune di San Giuseppe Vesuviano, nel perimetro del Parco, alla via Palomba s.n.c;
- da ogni atto antecedente, conseguente o comunque connesso del procedimento.
2. Tale provvedimento è stato impugnato dinanzi al T.a.r. per la Campania dai signori AF EA, AF EF e AF ZI, proprietari del fondo su cui le opere erano state realizzate, sulla base dei seguenti motivi:
a) violazione e falsa applicazione degli artt. 6, 12, 13 e 29 della legge n. 394/1991, violazione e falsa applicazione del piano del Parco, approvato nel 2010, violazione e falsa applicazione dell’art. 25 della Costituzione, dell’art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale anteposte al c.c. e dell’articolo 1 legge n. 689/1981, eccesso di potere per carenza del presupposto, per difetto di istruttoria e per travisamento del fatto, eccesso di potere per illogicità manifesta, motivazione erronea, illogica e insufficiente, illogicità manifesta, ingiustizia manifesta;
b) violazione e falsa applicazione delle norme tecniche di attuazione del piano del Parco, eccesso di potere per difetto assoluto di istruttoria e per carenza del presupposto, motivazione insufficiente, erronea ed illogica, illogicità manifesta.
3. Con la sentenza n. 4232 del 21 giugno 2021 il T.a.r. per la Campania ha rigettato il ricorso, condannando i ricorrenti alla rifusione delle spese in favore del Parco Nazionale del Vesuvio.
4. I signori AF hanno chiesto al Consiglio di Stato di riformare la suddetta pronuncia, affidando il loro appello a due motivi così così rubricati:
I - motivi di impugnazione avverso i capi della sentenza (da pag. 5 a pag. 10) con i quali si respingono le doglianze articolate con il motivo sub I del ricorso: error in iudicando, violazione e falsa applicazione degli artt. 6, 12, 13 e 29 della legge n. 394/1991, violazione e falsa applicazione del piano del Parco, approvato nel 2010, violazione e falsa applicazione dell’art. 25 della Costituzione, dell’art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale anteposte al c.c. e dell’articolo 1 legge n. 689/1981, eccesso di potere per carenza del presupposto, per difetto di istruttoria e per travisamento del fatto, eccesso di potere per illogicità manifesta, motivazione erronea, illogica e insufficiente, illogicità manifesta, ingiustizia manifesta;
II - motivi di impugnazione avverso i capi della sentenza (da pag. 10 pag. 13) con i quali si respingono le doglianze articolate con il motivo sub II del ricorso: error in iudicando , (falsa) applicazione delle norme tecniche di attuazione del piano del Parco, eccesso di potere per difetto assoluto di istruttoria e per carenza del presupposto, motivazione insufficiente, erronea ed illogica, illogicità manifesta
5. L’Ente Parco Nazionale del Vesuvio non si è costituito in giudizio, nonostante la ritualità della notifica dell’appello.
6. Con note del 4 febbraio 2025 gli appellanti hanno chiesto il passaggio in decisione della causa sulla base degli atti depositati, senza previa discussione.
7. All’udienza straordinaria del 5 febbraio 2025 la causa è stata, infine, trattenuta in decisione.
8. Con il primo motivo gli odierni appellanti hanno lamentato l’erroneità e l’ingiustizia della sentenza impugnata, nella quale il T.a.r. non avrebbe adeguatamente considerato che la normativa applicabile al momento della realizzazione dell’opera da parte della precedente proprietà era costituita soltanto dall’art. 6 della legge n. 394/1991 e dall’art. 7 del d.P.R. 5 giugno 1995 recante “Misure di salvaguardia del Parco Nazionale del Vesuvio”, poiché solo in epoca successiva era stato approvato in via definitiva il piano del Parco. In mancanza di tale atto, non avrebbe, dunque, potuto operare l’art. 13 della legge n. 394/1991 che prevede il nulla osta preventivo ai lavori all’interno dell’area protetta - per verificare, appunto, la conformità dell’intervento progettato alle disposizioni del piano e al regolamento - ma avrebbe trovato applicazione l’art. 7 comma 1 lett. l) delle suddette misure, che consentiva, nelle porzioni del parco incluse in zona 2 e disciplinate come zona E agricola, la realizzazione di edifici con destinazione agricola previa autorizzazione e che non richiedeva neppure tale titolo per i semplici ampliamenti di fabbricati già esistenti, come nel caso dell’immobile in questione, sottoposto a lavori di mero ampliamento e ristrutturazione.
9. Gli originari ricorrenti hanno, in particolare, dedotto, da un lato, l’illegittimità della sanzione demolitoria per difetto del presupposto fattuale e normativo, “risultando (a loro dire) non integrata, né altrimenti dimostrata la fattispecie descritta dalla norma, ovvero la realizzazione di un’opera in difformità dal Piano, dal Regolamento e dal nulla osta” , dall’altro, l’insussistenza nell’area, nel 2008, all’epoca dell’effettuazione dei lavori, dei “ plurimi vincoli” che, secondo quanto ritenuto prima dall’Amministrazione e successivamente dal T.a.r., non avrebbero mai consentito “alcuna modifica dello stato dei luoghi”.
10. Con il secondo motivo gli odierni appellanti hanno, poi, sostenuto l’erroneità anche della valutazione effettuata dal giudice di primo grado circa la sufficienza e congruità della motivazione del provvedimento “in ordine (alla sussistenza degli) specifici referenti normativi del provvedimento impugnato” e alla individuazione di un interesse pubblico attuale alla demolizione, affermando, al contrario, che “l’Ente Parco, per fondare il pregiudizio all’habitat naturale derivante dall’opera contestata”, si fosse limitato ad utilizzare mere “clausole di stile… senza in alcun modo considerare la sproporzione manifesta tra l’interesse pubblico in apparenza perseguito, che (era) ovviamente quello della protezione della natura, rispetto al gravissimo pregiudizio recato al compresente interesse del privato”.
11. Tali censure non sono fondate e devono essere respinte per le ragioni di seguito illustrate.
12. Nella sentenza appellata il T.a.r. ha correttamente ritenuto che nei luoghi di causa vigesse “già prima dell’istituzione del Parco il principio di immodificabilità assoluta, introdotto dalla legge 431/85” e che anche il PTP approvato con d.m. 4 luglio 2002 del Ministero per i beni e le attività culturali di concerto con il Ministero dell’ambiente ugualmente vietasse (sia pure con alcune deroghe, che non vengono, però, in alcun modo in rilievo nel caso di specie) le opere in questione.
13. A dimostrazione dell’esattezza della determinazione dell’Ente Parco e della puntuale applicazione delle disposizioni comunque in vigore già all’epoca dell’effettuazione dei lavori, possono richiamarsi le precedenti ordinanze di demolizione, adottate per le medesime opere nei confronti della dante causa della de cuius degli appellanti sia dal Comune di San Giuseppe Vesuviano, sia dal medesimo Parco nel 2008, in cui la “fattispecie abusiva (viene fatta rientrare)…nei divieti di cui all’art. 6 comma 3 della legge n. 394/91, così come integrato (ai sensi dell’art. 8 comma 5 della citata legge n. 394/91) dall’art. 7 lett. l) delle misure di salvaguardia del d.P.R. 5 giugno 1995 in quanto…nuova costruzione e/o trasformazione di quella esistente”.
14. Da qui l’infondatezza delle doglianze di illegittima applicazione retroattiva delle norme del Piano del Parco, essendo l’ipotesi in esame, in ogni caso, contraria ai divieti da tempo in vigore sui luoghi di causa per la salvaguardia dell’ambiente naturale protetto.
15. Quanto all’individuazione dell’immobile abusivo e delle ragioni del suo contrasto con i valori ambientali e naturalistici, dalla lettura dell’ordinanza stessa può evincersi che esso consiste nella “costruzione di un vano a piano terra formato da tompagnature esterne in blocchi di lapil-cemento con abbozzo interno e esterno, solaio di copertura in lamiere coibentate a falda inclinata con copertura in tegole con grondaie, costruzione di tramezzo interno, infissi in ferro ai vani esterni e predisposizione di impianti, occupante una superficie di mq 30 c.a. per una volumetria … di mc 360 c.a.” e in “ un muretto in calcestruzzo avente una lunghezza di mt 14 e un’altezza di mt 0,50 c.a. racchiudente uno spazio antistante il vano, con calpestio in conglomerato cementizio”.
16. Oltre a ricadere, come detto, “ nella perimetrazione definitiva del Parco…”, i manufatti in questione sorgono “in area soggetta alle norme di attuazione del PTP approvato con d.m. 4 luglio 2002,…alle norme dettate dal d.lgs. n. 490/1999…(e) alle norme di salvaguardia del Piano straordinario diretto a rimuovere le situazioni di rischio idrogeologico (delibera n. 14/1999 del 31 ottobre 1999)”, nonché “in un territorio comunale dichiarato sismico”.
17. Tutti i suddetti elementi contribuiscono a spiegare la assoluta inconciliabilità di quanto edificato con la disciplina di salvaguardia già in vigore al momento di effettuazione dei lavori, trattandosi di un’opera che, come significativamente illustrato dal Parco fin dall’ingiunzione del 2008 (espressamente richiamata nel provvedimento del 2016) “produce trasformazione della morfologia del territorio, distruzione del suolo e conseguente consumo di risorsa non rinnovabile,…modifica degli equilibri ecologici, variazione del regime idraulico delle acque superficiali e annullamento locale del processo di infiltrazione delle acque meteoriche (nonché) pregiudizio per i valori scenici e panoramici”.
18. Una simile costruzione, edificata senza alcun titolo o nulla osta, in mancanza della prova da parte dei ricorrenti delle condizioni che li avrebbero legittimati all’edificazione e al mantenimento del manufatto stesso, non può che risultare abusiva, in quanto realizzata in violazione di specifiche norme di legge, nonché degli obiettivi strategici di Piano. Sul punto può aggiungersi, a confutazione delle censure formulate dagli appellanti, che le espressioni utilizzate dall’Amministrazione per descrivere l’abuso edilizio nelle sue caratteristiche essenziali, lungi dall’essere “ vuote formule lessicali” o mere “ clausole di stile” sintetizzano in concreto le criticità prodotte dal manufatto sull’ambiente protetto ed il grave pregiudizio sostanziale arrecato dalle opere all’ habitat naturale, rendendo i provvedimenti adottati dal Parco ragionevoli e proporzionati rispetto ai valori tutelati.
19. Per ragioni analoghe, parimenti non meritevoli di accoglimento sono, infine, anche le doglianze svolte dagli originari ricorrenti circa il preteso difetto di motivazione dell’ingiunzione di demolizione che, come evidenziato dalla costante giurisprudenza di questo Consiglio di Stato “ha natura di atto dovuto e rigorosamente vincolato ” e risulta sufficientemente motivato “se contiene – come avviene nel caso di specie - la descrizione delle opere abusive e le ragioni della loro abusività” (Cons. Stato, Sez. VI, 14 novembre 2023, n. 9756; Sez. VII, 22 gennaio 2024, n.659), non richiedendo alcuna ulteriore “motivazione, basata su un interesse pubblico concreto e attuale al ripristino della legalità violata. Il decorso del tempo non implica (infatti) un affidamento legittimo da parte dei proprietari dell'abuso, poiché la tutela del legittimo affidamento si riferisce a provvedimenti amministrativi che generano aspettative stabilite e rapporti giuridici certi, cosa che non si verifica nel caso in cui le opere abusive non abbiano i titoli prescritti” (Cons. Stato, Sez. II, 13 novembre 2023 n. 9691).
20. In conclusione, l’appello risulta, dunque, infondato e deve essere integralmente respinto.
21. Nulla deve essere, infine, statuito sulle spese del grado di appello, vista la mancata costituzione dell’Ente Parco.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta
Nulla sulle spese del grado di appello.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Giordano Lamberti, Presidente FF
Davide Ponte, Consigliere
Carmelina Addesso, Consigliere
Ugo De Carlo, Consigliere
Ofelia Fratamico, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Ofelia Fratamico | Giordano Lamberti |
IL SEGRETARIO