Articolo 56 della Legge 6 febbraio 1963, n. 546
Articolo 55Articolo 57
Versione
12 maggio 1963
Art. 56. I residui passivi alla chiusura dell'eserci-
zio finanziario 1941-42 sono stabiliti nelle
seguenti somme:
somme rimaste da pagare sulle spese accer-
tate per la competenza propria dell'esercizio
finanziario 1941-42 (articolo 52) ............ L. 157.828.180,28 somme rimaste da pagare sui residui degli
esercizi precedenti (articolo 54) ............ " 154.470.425,90
------------------ Residui passivi al 30 giugno 1942 ... L. 312.298.606,18
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Entrata in vigore il 12 maggio 1963