TRIB
Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 05/05/2025, n. 979 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 979 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SEZIONE LAVORO
Il giudice, dottoressa Marianna Molinario, in funzione di giudice del lavoro, letto l'art. 127 ter c.p.c, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia n. 2046 del 2024 (cui è riunito il n. 2047 del 2024), promossa
DA
(C.F. ), nata a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1 residente in [...] e (C.F. ), nata Parte_2 C.F._2
a Pompei il 17.01.1995 e residente a [...], rappresentate e difese dall'avv. Domenico Naso (C.F. ), del Foro di Roma, giusto CodiceFiscale_3 mandato in atti ed elettivamente domiciliate presso il Suo Studio Legale in Roma, Salita di San
Nicola da Tolentino 1/b – 00187 Roma
RICORRENTI
CONTRO
Controparte_1
CONVENUTO CONTUMACE
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
Con distinti ricorsi depositati in data 6.4.2024, successivamente riuniti per ragioni di connessione, le ricorrenti in epigrafe adivano questo Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, deducendo di avere lavorato, con contratti a tempo determinato, negli anni scolastici e presso le istituzioni scolastiche indicate in ricorso e di non aver usufruito dell'erogazione della somma di € 500,00 annui, destinata allo sviluppo 107 del 13 luglio 2015, art. 1 comma 121, per l'aggiornamento e la formazione dei docenti di ruolo delle istituzioni scolastiche. Tanto premesso, dedotte le ragioni a sostegno della domanda, concludevano per il riconoscimento del predetto beneficio, per gli anni scolastici, di cui al rispettivo ricorso.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, restava contumace il . CP_1
Venivano riuniti i giudizi, stante la sussistenza di ragioni di connessione. Letto l'art. 127 ter c.p.c, la causa veniva decisa come da presente sentenza
********
I ricorsi meritano accoglimento, nei termini di seguito precisati.
Sul tema della spettanza della Carta Docente al personale precario è intervenuta la Corte di Cassazione, Sezione lavoro, con la sentenza n. 10072 del 27/10/2023, pronunciandosi sul rinvio pregiudiziale disposto dal Tribunale di Taranto ed enunciando i seguenti principi di diritto: 1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
1 2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione. 3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n.
107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico. Deve ritenersi necessario che l'incarico fino al termine delle attività didattiche sia stato reso per un periodo superiore ai 180 giorni valorizzati dal legislatore per il calcolo dei servizi ai fini della ricostruzione della carriera, non rilevando l'eventuale pluralità dei contratti a termine ma solo la continuità (nella misura sopra indicata) dell'attività didattica.
Del resto, a fronte della continuità di fatto della prestazione lavorativa protrattasi per l'intero anno scolastico, la situazione è da considerare del tutto comparabile a quella dei docenti di ruolo, dovendo avere riguardo alla “taratura di quell'importo di 500 euro in una misura annua” e per “anno scolastico”, evidenziata dalla Suprema Corte nella pronuncia già richiamata, che porta ad includere nell'esigenza di sostegno alla formazione per garantire un'adeguata didattica anche i docenti di fatto utilizzati per tutto l'anno scolastico, sia pure in virtù di plurime supplenze brevi e saltuarie.
Nello svolgimento di attività per un periodo inferiore a 180 giorni, invece, non si riscontra il necessario nesso tra la formazione del docente, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti. E' ravvisabile, infatti, un bisogno formativo parziale, non rientrante nel limite del riconoscimento del diritto, di cui alla decisione del Supremo Collegio.
Ebbene, in relazione alla specifica posizione della ricorrente , risulta Parte_1 che la stessa ha prestato servizio negli anni scolastici A.s. 2023/24; - A.s. 2022/23; A.s. 2021/22;
A.s. 2020/21, per tutta la durata dell'anno scolastico fino al compimento delle attività didattiche e per un numero di ore congruo (minimo 16 ore); parimenti la ricorrente Parte_2
, risulta che ha prestato servizio per l'intero anno scolastico e per gli anni A.s. 2023/24;
[...]
- A.s. 2022/23 e A.s. 2021/2022, sempre per 24 ore settimanali.
Pertanto, deve essere dichiarato il diritto delle ricorrenti ad ottenere la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente dell'importo nominale di euro 500 annui per gli anni di seguito specificati, tenuto conto che le predette sono all'attualità presenti nel sistema scolastico, con contratto a tempo determinato (come da contratti prodotti in data 29.1.2025), sicché permane anche l'esigenza formativa posta a fondamento del beneficio per cui è causa. A tal fine, si ribadisce
2 che per poter fruire del bonus nel rispetto dei vincoli di legge, l'equiparazione del trattamento economico del lavoratore a quello dei docenti di ruolo può avvenire soltanto tramite l'assegnazione materiale della carta docenti, sicché solo attraverso il suo impiego è osservato il vincolo di destinazione imposto dal legislatore agli importi ad essa legati (ex art. 1, comma 121, L. n. 107 cit.); inoltre, l'assegnazione materiale deve avvenire con le medesime modalità ed alle stesse condizioni con cui è stata attribuita ai docenti a tempo indeterminato. Si tratta, in sostanza, di un beneficio a destinazione vincolata, in quanto la norma di legge prevede uno specifico ed infungibile strumento a destinazione vincolata che non appare suscettibile di automatica conversione nel corrispondente ipotetico valore monetario. La condanna a liquidare il controvalore in denaro della “rappresentazione di valore” contenuta nella carta del docente, laddove accolta, non realizzerebbe nei confronti dei docenti a termine un trattamento corrispondente a quello proprio dei colleghi di ruolo.
Alla luce di quanto sopra, dovrà pertanto il convenuto essere condannato a CP_1 costituire in favore delle ricorrenti, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del
DPCM 28 novembre 2016 (GU n.281 del 1-12-2016) ovvero con modalità e funzionalità analoghe, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'art. 1, co. 121, Legge 107/2015, con accredito sulla detta Carta della somma dovuta;
somma di cui la parte ricorrente potrà/dovrà fruire, per le finalità formative di cui all'art. 1, co. 121, Legge 107/2015, non oltre il 24° mese decorrente dalla data di sua costituzione. E' opportuno a riguardo precisare che la previsione di spesa entro un certo lasso temporale – come detto il 24° mese decorrente dalla data di inizio dell'anno scolastico in relazione al quale la detta somma è stata assegnata – non attiene al diritto azionato bensì, solo, ad una facoltà ad esso inerente.
In definitiva, per le argomentazioni esposte, la domanda volta ad ottenere l'adempimento in forma specifica va accolta e, per l'effetto, il convenuto va condannato ad erogare, in CP_1 favore di per gli anni A.s. 2023/24; 2022/23; 2021/22; 2020/21 e per Parte_1
per gli anni A.s. 2023/24; 2022/23 e 2021/22, la Carta elettronica Parte_2 per l'aggiornamento e la formazione del docente dell'importo nominale di euro 500,00.
Le spese di lite, in applicazione del principio della soccombenza, sono poste a carico del convenuto, tenuto conto della riunione dei giudizi, del valore della lite e della marcata CP_1 serialità del presente contenzioso.
P.Q.M.
accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto delle parti ricorrenti ad usufruire della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, ai sensi dell'art. 1 commi 121-124 legge 107/2015, in favore di Pt_1
per gli anni A.s. 2023/24; - A.s. 2022/23; A.s. 2021/22; A.s. 2020/21 e in favore di
[...]
per gli anni A.s. 2023/24; - A.s. 2022/23 e A.s. 2021/22; Parte_2 condanna il convenuto all'erogazione, in favore delle ricorrenti, di un buono elettronico CP_1 di importo di € 500,00 per le citate annualità; condanna il al pagamento, in favore della controparte, delle Controparte_1 spese di lite, che liquida complessivamente in € 1.600, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, con attribuzione.
Si comunichi.
Torre Annunziata, 5.5.2025 Il Giudice del lavoro dott. ssa Marianna Molinario
3