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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 03/04/2025, n. 623 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 623 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N. 1307/2023 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 03/04/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
elettivamente domiciliato in Dasà, via Provinciale presso lo Parte_1 studio dell'avv. PISTININZI NICOLA (PEC: , che lo rappresenta e Email_1 difende, giusta procura in atti;
RICORRENTE e
, in persona Controparte_1 del rappresentante legale pro tempore, elettivamente domiciliato presso la sede provinciale di Vibo Valentia, via A. De Gasperi, n. 109, con l'avv. Elisabetta Paonessa (PEC:
dell'avvocatura interna, che lo rappresenta e difende, giusta Email_2 procura in atti. RESISTENTE
Oggetto: malattia professionale Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 26/06/2023, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, al fine di ottenere il riconoscimento della malattia professionale a seguito dell'infortunio occorso il 17.01.2022. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “a) Accertare e dichiarare che la ricorrente a causa dell'attività lavorativa svolta ha contratto malattia professionale come meglio descritta nella certificazione medica allegata;
b) Accertare e dichiarare che a seguito della malattia professionale del 17.01.2022 presenta postumi permanenti con un grado di inabilità pari al 30% o una percentuale che risulterà più esatta a seguito
1 di CTU, di cui si chiede sin da ora l'ammissione e pertanto, ha diritto ad ottenere il riconoscimento del danno biologico patito e conseguente indennità; c) Per l'effetto, condannare l , in persona CP_1 del legale rapp.te p.t., alla corresponsione delle somme dovute per il danno biologico permanente nella misura del 30% o nella misura che risulterà a seguito di CTU, per la somma complessiva di € 25.000,00 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dell'evento sino all'effettivo soddisfo. d) Con vittoria di spese e competenze di giudizio da attribuire in favore del sottoscritto procuratori antistatari.”. Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio , contestando le avverse CP_1 pretese e instando per la reiezione della domanda attorea. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è infondato.
2. La domanda è sfornita di prova. A scioglimento della riserva assunta veniva ammessa la prova istruttoria con decreto del 21.2.2025, comunicato alle parti. All'udienza del 20.3.25, la causa veniva chiamata per l'escussione dei testi ammessi, tuttavia parte ricorrente non compariva, né dava prova dell'intimazione dei testi. La causa veniva quindi rinviata ex art. 309 all'odierna udienza con provvedimento comunicato alle parti. All'odierna udienza compariva la sola resistente, la quale insisteva nell'inadempiuto onere probatorio a carico della parte ricorrente
3. In caso di malattia professionale grava sul ricorrente la prova della dimostrazione della lavorazione, dell'esposizione a rischio, della sussistenza della patologia e del nesso eziologico, in difetto della quale la domanda non può essere valutata o tantomeno valorizzata nei termini richiesti dalla parte istante.
4. L'assenza di prova a carico di parte ricorrente non permette pertanto l'accoglimento della domanda, che pertanto deve dichiararsi rigettata.
5. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
- rigetta il ricorso;
- condanna al pagamento delle spese di lite liquidate in Parte_2 complessivi euro 1.000,00 oltre accessori di legge in favore di . CP_1
Vibo Valentia, 03/04/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
2
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 03/04/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
elettivamente domiciliato in Dasà, via Provinciale presso lo Parte_1 studio dell'avv. PISTININZI NICOLA (PEC: , che lo rappresenta e Email_1 difende, giusta procura in atti;
RICORRENTE e
, in persona Controparte_1 del rappresentante legale pro tempore, elettivamente domiciliato presso la sede provinciale di Vibo Valentia, via A. De Gasperi, n. 109, con l'avv. Elisabetta Paonessa (PEC:
dell'avvocatura interna, che lo rappresenta e difende, giusta Email_2 procura in atti. RESISTENTE
Oggetto: malattia professionale Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 26/06/2023, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, al fine di ottenere il riconoscimento della malattia professionale a seguito dell'infortunio occorso il 17.01.2022. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “a) Accertare e dichiarare che la ricorrente a causa dell'attività lavorativa svolta ha contratto malattia professionale come meglio descritta nella certificazione medica allegata;
b) Accertare e dichiarare che a seguito della malattia professionale del 17.01.2022 presenta postumi permanenti con un grado di inabilità pari al 30% o una percentuale che risulterà più esatta a seguito
1 di CTU, di cui si chiede sin da ora l'ammissione e pertanto, ha diritto ad ottenere il riconoscimento del danno biologico patito e conseguente indennità; c) Per l'effetto, condannare l , in persona CP_1 del legale rapp.te p.t., alla corresponsione delle somme dovute per il danno biologico permanente nella misura del 30% o nella misura che risulterà a seguito di CTU, per la somma complessiva di € 25.000,00 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dell'evento sino all'effettivo soddisfo. d) Con vittoria di spese e competenze di giudizio da attribuire in favore del sottoscritto procuratori antistatari.”. Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio , contestando le avverse CP_1 pretese e instando per la reiezione della domanda attorea. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è infondato.
2. La domanda è sfornita di prova. A scioglimento della riserva assunta veniva ammessa la prova istruttoria con decreto del 21.2.2025, comunicato alle parti. All'udienza del 20.3.25, la causa veniva chiamata per l'escussione dei testi ammessi, tuttavia parte ricorrente non compariva, né dava prova dell'intimazione dei testi. La causa veniva quindi rinviata ex art. 309 all'odierna udienza con provvedimento comunicato alle parti. All'odierna udienza compariva la sola resistente, la quale insisteva nell'inadempiuto onere probatorio a carico della parte ricorrente
3. In caso di malattia professionale grava sul ricorrente la prova della dimostrazione della lavorazione, dell'esposizione a rischio, della sussistenza della patologia e del nesso eziologico, in difetto della quale la domanda non può essere valutata o tantomeno valorizzata nei termini richiesti dalla parte istante.
4. L'assenza di prova a carico di parte ricorrente non permette pertanto l'accoglimento della domanda, che pertanto deve dichiararsi rigettata.
5. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
- rigetta il ricorso;
- condanna al pagamento delle spese di lite liquidate in Parte_2 complessivi euro 1.000,00 oltre accessori di legge in favore di . CP_1
Vibo Valentia, 03/04/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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