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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 13/02/2025, n. 147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 147 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI TORINO
Sezione Minorenni e Famiglia
In persona dei Magistrati
Dott.ssa CARMELA MASCARELLO Presidente rel.
Dott.ssa ROBERTA COLLIDÀ ConIGliere
Dott.ssa ANNA GIULIA MELILLI ConIGliere
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
Nel procedimento n. 737/2024 RG
Avente ad oggetto: APPELLO
CONTRO
SENTENZA DI DIVORZIO
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Bruna PUGLISI ed Parte_1 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Torino, via Sagliano Micca n. 3
PARTE APPELLANTE
CONTRO
:
rappresentato e difeso dagli avv.ti Maria Teresa MANNARINO e Parte_2
Roberto C. ZOCCALI ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Reggio Calabria, via Del Gelsomino n. 22
PARTE APPELLATA
Con l'intervento della PROCURA GENERALE presso la CORTE D'APPELLO che non ha rassegnato conclusioni
CONCLUSIONI PER PARTE APPELLANTE:
“Contrariis reiectis;
IN VIA PRELIMINARE
1 PREVIA dichiarazione di nullità dell'atto introduttivo per violazione dei termini a comparire e degli atti consequenziali ivi inclusa la sentenza impugnata ex art. 161 c.p.c.
DISPORSI la rinnovazione dell'atto introduttivo e degli atti consequenziali con ogni provvedimento consequenziale;
DISPORRE la rimessione in termini nell'espletamento dell'attività difensiva da parte della odierna appellante, rimasta contumace in primo grado;
IN VIA ISTRUTTORIA
DISPORRE l'audizione del minore rispetto al diritto di visita;
NEL MERITO
ORDINARE ex art. 473 bis 12, IV comma cpc a parte appellata il deposito della documentazione economica e fiscale;
IN RIFORMA della sentenza di primo grado, porre a carico del IG. Parte_2
a titolo di mantenimento del figlio la somma di euro 400,00 da versarsi _1 entro il 5 di ogni mese, oltre rivalutazione ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie come da Protocollo di Intesa IGlato in data 16/03/2016;
IN RIFORMA della sentenza di primo grado n. 2070/2024 porre a carico del IG.
il 50% delle spese straordinarie in favore della GL non Parte_2 Per_2 ancora pienamente autosufficiente;
IN RIFORMA della sentenza di primo grado n. 2070/2024 regolamentare il diritto di visita del IG. con il figlio secondo le modalità ritenute più Parte_2 opportune, sentito il minore e preso ogni altro provvedimento ritenuto utile nell'interesse dello stesso.
IN OGNI CASO
Con il favore delle spese e degli onorari di causa”.
CONCLUSIONI PER PARTE APPELLATA:
“1) Dichiarare inammissibile l'appello proposto dalla IG.ra alla Parte_1
Sentenza n. 2070/2024 del Tribunale Ordinario di Torino, emessa in data 15 marzo 2024 e pubblicata in data 04 aprile 2024 nel procedimento n. 16982/2023, Presidente Alberto Tetamo, poiché manifestamente infondato;
2) In ogni caso, rigettare il suddetto appello, perché destituito di fondamento giuridico e fattuale;
3) Condannare parte appellante al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio, da distrarsi a favore dei procuratori antistatari”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2 I IGnori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Parte_2 civile il giorno 09.09.2006 in Rivoli. Dall'unione nascevano in data 09.03.2004 la GL
e in data 28.02.2009 il figlio Per_2 _1
Il Tribunale di Torino, con decreto depositato il 19.07.2021 (proc. n. 10059/2021), omologava la separazione personale dei coniugi, assegnava la casa coniugale (in comproprietà) al IG. prevedeva il mantenimento della residenza e Pt_2 collocazione dei figli presso la casa familiare, con affidamento ad entrambi i genitori e facoltà per ciascuno di essi di esercitare la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione e congiuntamente nelle questioni relative all'istruzione, educazione e salute dei figli;
prevedeva la possibilità per la GL , all'epoca diciassettenne, di decidere liberamente i tempi e le Per_2 modalità di permanenza presso ciascuno genitore e regolamentava i diritti di visita e frequentazione tra la madre e il figlio prevedeva il mantenimento diretto _1 da parte dei genitori nei confronti di entrambi i figli, con il 50% delle spese straordinarie a carico di ciascun genitore;
poneva, infine, a carico del IG. Pt_2 un assegno per il mantenimento della IG.ra pari ad € 400 mensili, sino al Pt_1 reperimento da parte di quest'ultima di un'attività lavorativa in grado di renderla economicamente autonoma.
Con successivo decreto depositato il 24.04.2023 (proc. n. 26696/2022), il Tribunale modificava le condizioni della separazione disponendo la collocazione e la residenza del figlio presso la madre e l'assegnazione della casa familiare a _1 quest'ultima; regolamentava il diritto di visita e di frequentazione tra padre e figlio;
disponeva la presa in carico del nucleo da parte del Servizio sociale;
poneva a carico del IG. un assegno per il mantenimento dei figli pari ad € 400 mensili (di Pt_2 cui € 350 per ed € 50 per ), oltre al 50% delle spese straordinarie;
e _1 Per_2 revocava l'assegno di mantenimento per la moglie precedentemente posto a carico del IG. Pt_2
Il IGnor proponeva, in data 29.09.2023, ricorso per lo scioglimento del Pt_2 matrimonio chiedendo di adempiere all'obbligo del contributo al mantenimento dei figli tramite il pagamento integrale della rata mensile del mutuo acceso per l'acquisto della casa coniugale, pari ad € 466.
All'udienza del 31.01.2024, il Giudice relatore dava atto della regolarità della notifica del ricorso a parte convenuta, ritenendola perfezionata il 27.11.2023 ex art. 140 c.p.c. a mezzo posta e, conseguentemente, dichiarava la contumacia della IG.ra
. Il ricorrente chiedeva di prevedere il mantenimento diretto dei figli da Pt_1 parte dei genitori, oltre il pagamento del 50% delle spese straordinarie a carico di ciascun coniuge, dando atto del proprio impegno di pagare il debito con la banca, facendosi carico per intero delle future rate del mutuo contratto da entrambi i coniugi per l'acquisto della casa coniugale. All'esito dell'udienza, il Giudice relatore rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
3 Il Tribunale di Torino, definitivamente provvedendo, con sentenza pubblicata il 4 aprile 2024, accoglieva le conclusioni del IG. e, nella dichiarata Pt_2 contumacia della OR , pronunciava lo scioglimento del matrimonio Pt_1 contratto dalle parti.
Confermava l'affidamento del figlio minore ad entrambi i genitori, con _1 residenza e dimora abituale presso la madre, con esercizio anche disgiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione e con esercizio congiunto della responsabilità in ordine alle questioni relative all'educazione, alla formazione scolastica e alla salute;
disponeva, salvo diverso accordo tra le parti, tempi e modi di visita padre-figlio; disponeva che ciascun genitore provvedesse al mantenimento diretto del figlio oltre al 50% delle _1 spese straordinarie a carico di ciascun genitore;
disponeva la revoca del contributo ordinario al mantenimento per la GL mentre manteneva il concorso dei due Per_2 genitori nel pagamento delle spese straordinarie con decorrenza dal mese di maggio 2024; confermava l'assegnazione della casa coniugale alla IG.ra ; Pt_1 dava atto che il IG. aveva confermato la propria disponibilità a Pt_2 continuare a versare mensilmente la somma mensile di € 466 per la rata del mutuo accesso per l'acquisto della casa coniugale, in comproprietà con la ex moglie.
Il Tribunale di Torino accoglieva le conclusioni del ricorrente tenuto conto del fatto che, nelle more, la GL , maggiorenne, aveva iniziato a lavorare e, pertanto, Per_2 era da ritenersi economicamente autonoma.
Il Tribunale, inoltre, prendeva atto della manifestazione della volontà del IG. i continuare a effettuare il pagamento della rata mensile del mutuo per Pt_2 la casa coniugale, al fine di evitare, attesa la morosità creatasi, un'eventuale procedura esecutiva immobiliare azionata dalla banca mutuante.
Il Tribunale, infine, riteneva superfluo disporre l'ascolto del figlio minore, posto che non vi erano dubbi sulla sua collocazione e sulla frequentazione con ciascun genitore.
Nei confronti di tale sentenza interponeva appello la OR eccependo, Pt_1 con il primo motivo, la nullità dell'atto introduttivo per violazione della vocatio in ius di primo grado e di tutti gli atti consequenziali, ivi inclusa la sentenza di primo grado, ex art. 161 c.p.c. e, quindi, chiedeva la rinnovazione dell'atto introduttivo e la rimessione in termini per lo svolgimento di attività difensiva.
A fondamento della propria domanda, l'appellante rilevava, innanzitutto, che il IG. in primo grado non aveva depositato la “cartolina verde” della Pt_2 raccomandata di cui alla notifica ex art. 140 cpc da cui poter evincere la data del ritiro o della compiuta giacenza ma aveva solamente depositato un estratto di ricerca online dell'esito della spedizione tratto dal portale delle Poste Italiane.
In secondo luogo, lamentava che il Primo Giudice aveva errato nel ritenere la notifica perfezionata il 27.11.2023, non essendo presente agli atti il deposito
4 telematico della cartolina, che risultava spedita dall'Ufficiale giudiziario in data 24.11.2023, raccomandata n. 668714290585.
Ciò premesso, la IG.ra negava di aver mai ritirato la raccomandata e, Pt_1 richiamando la giurisprudenza conforme sul punto, evidenziava come la notifica ex art. 140 cpc per il destinatario dovesse ritenersi perfezionata nel momento del ricevimento della raccomandata informativa o comunque decorsi 10 giorni dalla sua spedizione (Cass. civ. n. 5556/2019, Cass. civ. n. 19772/2015).
Pertanto, nel caso di specie, il perfezionamento della notifica dell'atto doveva essere ritenuto dopo il decorso di 10 giorni dalla spedizione della raccomandata, ossia il 04.12.2023, con conseguente violazione anche dei termini a comparire.
Alla luce di quanto sopra, quindi, l'appellante lamentava che il Giudice aveva altresì errato nel non disporre la rinnovazione della notifica del ricorso introduttivo e nel non rilevare il mancato rispetto dei termini a comparire di cui all'art. 473 bis.14 c.p.c., con conseguente nullità della sentenza ex art. 161 c.p.c..
Infine, a fondamento della propria domanda, l'appellante evidenziava che la rimessione in termini era necessaria a mente dell'art. 164 c.p.c., letto in combinato disposto con l'art. 101 co.1 c.p.c., secondo cui il giudice non può statuire su alcuna domanda in assenza di contraddittorio, neppure nel giudizio di secondo grado.
Richiamava, sul punto, la Cassazione SS. UU. n. 122 del 2001 secondo cui “(…) il giudice di appello, il quale ravvisi la sussistenza della nullità della vocatio in jus in primo grado, (…) è investito del potere - dovere di dichiarare la nullità, trattenere la causa e decidere nel merito, e che “(…) l'appellante, contumace in primo grado, deve essere ammesso a svolgere (in relazione alle questioni di merito dibattute in primo grado, delle quali deve necessariamente chiedere il riesame, a pena di inammissibilità dell'appello: v. sent. n. 12541/98 di queste S.U.) tutte le attività assertive e probatorie precluse dalla nullità (…).
Con il secondo motivo di appello, la IG.ra eccepiva il vizio di motivazione Pt_1 per violazione degli artt. 473 bis.12 c.p.c. e 337 c.c. e lamentava l'errata valutazione delle prove assunte e l'omessa istruttoria, anche d'ufficio, da parte del Giudice di prime cure.
Chiedeva quindi la riforma della sentenza nella parte in cui aveva revocato il mantenimento in favore del figlio precedentemente stabilito con il decreto _1 di modifica delle condizioni di separazione n. 6154/2023 del 24.04.2023 emesso dal Tribunale di Torino.
Parte appellante rappresentava che con il suddetto decreto il Tribunale, tenuto conto che sul IG. gravava anche il 50% della rata di mutuo, pari ad € 233 Pt_2 mensili, poneva a carico del marito un assegno di € 350 mensili per il mantenimento del figlio e di € 50 mensili per il mantenimento della GL maggiorenne _1
, che all'epoca aveva già iniziato a lavorare con un contratto di apprendistato. Per_2
5 Il Tribunale, pertanto, così stabilendo , aveva considerato che sul IG. Pt_2 gravava un esborso complessivo mensile pari ad € 633 (€ 400 per i figli ed € 233 per la rata del mutuo) e che la IG.ra all'epoca lavorava o comunque percepiva Pt_1 la NAPSI.
Ciò premesso, l'appellante si doleva del fatto che il Tribunale di Torino, con la sentenza di divorzio qui impugnata, avesse deciso di revocare il contributo al mantenimento dei figli, omettendo di esercitare i poteri istruttori d'ufficio che avrebbero dovuto indurre lo stesso a verificare le entrate effettive dei genitori, e omettendo altresì di richiedere al ricorrente, che aveva formulato la domanda di revoca del contributo, di adempiere all'obbligo istruttorio previsto dall'art. 473 bis.12 c.p.c..
Il Giudice di prime cure, quindi, non avendo acquisito la documentazione fiscale del ricorrente, non aveva potuto verificare se il IG. guadagnasse Pt_2 effettivamente € 1.600 mensili. Inoltre non risultava che il percepisse Pt_2 dall'INPS il 50% dell'assegno unico per il minore, pari ad € 94,60 e, soprattutto, non era stato verificato se il IG. i fosse realmente fatto carico dell'intera rata Pt_2 del mutuo.
Rispetto a quest'ultimo punto, la IG.ra precisava che l'ex marito risultava Pt_1 gravato dall'obbligo di versare solamente il 50% della rata del mutuo, in qualità di comproprietario della ex casa coniugale.
Con il terzo motivo di gravame, parte appellante lamentava l'omesso esercizio da parte del Primo Giudice della doverosa attività istruttoria d'ufficio, essendosi limitato ad accogliere la domanda del ricorrente nonostante fosse sprovvista di prova documentale idonea.
La IG.ra lamentava, infatti, che il Giudice di prima istanza non si era attivato Pt_1 per richiedere all'INPS o all'Agenzia delle entrate la visione della dichiarazione dei redditi della IG.ra e della GL e non aveva neppure invitato Pt_1 Persona_3 il ricorrente a produrre la documentazione dell' INPS per verificare se lo stesso fosse destinatario di assegno unico o di altra entrata.
Tale omessa attività istruttoria aveva determinato, secondo l'appellante, la lesione del diritto dei figli ad essere mantenuti dai genitori fino al raggiungimento della loro indipendenza economica.
Parte appellante aggiungeva, poi, che la propria situazione economica era peggiorata nel 2023, dal momento che essa risultava disoccupata. Rappresentava che nel 2023 aveva percepito a titolo di NASPI la somma di € 2.748,48, come si evinceva dalla documentazione allegata, e che l'unico componente della famiglia regolarmente assunto con contratto era la GL di 20 anni che, nel 2023, aveva Per_2 percepito entrate complessive pari a € 9.773,73, ossia circa € 814,47 mensili.
6 Ciò posto, l'appellante riteneva la GL maggiorenne non fosse ancora economicamente indipendente e chiedeva di confermare, quantomeno, l'obbligo da porre a carico del padre di pagare il 50% delle spese straordinarie per la GL . Per_2
Con l'ultimo motivo di appello, infine, l'appellante si doleva dell'omessa audizione del figlio con riferimento al tema dei tempi di frequentazione del padre. _1
La OR evidenziava, infatti, che il figlio non voleva vedere il padre Pt_1 _1
e che ciò non era dovuto a manipolazioni da parte propria, ma al comportamento del IG. il quale, nel periodo in cui era genitore collocatario in via Pt_2 principale dei figli, aveva trascurato questi ultimi in modo grave, omettendo ogni cura morale e materiale nei loro confronti.
Pertanto, ad avviso dell'appellante, era necessario sentire il minore rispetto alla sua effettiva volontà di frequentare il padre secondo le modalità stabilite dal Giudice di prime cure.
In conclusione, la IG.ra , previa dichiarazione di nullità dell'atto introduttivo Pt_1 per i motivi sopra esposti, chiedeva la rinnovazione dell'atto introduttivo e degli atti consequenziali e la rimessione in termini per l'espletamento dell'attività difensiva, essendo rimasta contumace in primo grado.
In via istruttoria, chiedeva l'ascolto del minore sul diritto di visita del padre.
Nel merito, chiedeva: di ordinare ex art. 473 bis.12 co.4 c.p.c. a parte appellata il deposito della documentazione economica e fiscale;
in riforma della sentenza di primo grado, di porre a carico del IG. n assegno per il mantenimento del Pt_2 figlio nella misura di € 400 mensili oltre il 50% delle spese straordinarie;
di _1 porre a carico del IG. il 50% delle spese straordinarie necessarie per la Pt_2 GL maggiorenne , non ancora pienamente autosufficiente;
e, infine, di Per_2 regolamentare il diritto di visita padre-figlio secondo le modalità ritenute maggiormente idonee nell'interesse del figlio.
Si costituiva in grado di appello il IGnor chiedendo di dichiarare Pt_2 inammissibile l'appello perché manifestamente infondato o, quantomeno, di rigettarlo perché infondato in fatto e in diritto, con condanna dell'appellante al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi a favore dei difensori dell'appellato.
Il IG. precisava, innanzitutto, di aver versato, fin dalla separazione dalla Pt_2 IG.ra , le intere rate mensili del mutuo acceso per la casa coniugale: infatti, a Pt_1 partire dalla separazione nel luglio 2021 fino al mese di giugno 2023 aveva corrisposto ben 25 rate dell'importo di € 466 ciascuna, pagando mensilmente la rata intera del mutuo.
Aggiungeva che da luglio 2023 l'odierna appellante, insieme ai due figli, abitava presso la casa coniugale, senza aver mai provveduto a versare le rate del mutuo,
7 nonostante l'immobile fosse cointestato ad entrambi i coniugi e nonostante i continui inviti dell'odierno appellato.
Peraltro, alla data di presentazione del ricorso per il divorzio, il IG. aveva Pt_2 una pendenza di € 935,00 con la istituto di credito mutuante (v. Parte_3 comunicazione via e-mail del 08.09.2023 del fascicolo di parte di primo grado dell'appellato).
L'appellato rappresentava quindi che egli non riusciva più ad ottemperare anche al pagamento delle rate mensili del mutuo dell'importo di € 466,00 cadauna, dal momento che percepiva uno stipendio netto mensile di circa € 1.600, somma dalla quale dovevano essere decurtate le spese mensili per un finanziamento contratto dallo stesso (€ 253 mensili) e le spese per il mantenimento dei figli (€ 400 mensili, oltre al 50% per le spese straordinarie, come risultava dai bonifici effettuati mensilmente alla IG.ra di cui al doc. 5). Pt_1
Pertanto, al fine di risolvere la questione dell' esposizione debitoria con la banca onde evitare un'eventuale procedura esecutiva immobiliare, il IG. Pt_2 proponeva la domanda che veniva poi accolta nella sentenza oggi impugnata.
Sul punto, precisava, tra l'altro, che l'adempimento dell'obbligo di mantenimento dei figli tramite il versamento delle rate mensili del mutuo della casa coniugale era pacificamente ammesso dalla Cassazione (v. sent. 20139 del 03.09.2013 Cass. Civ. Sez. Prima).
L'appellato precisava, poi, che aveva tentato di risolvere bonariamente con la IG.ra la questione del debito per le rate non pagate del mutuo, proponendo a Pt_1 quest'ultima di vendere la casa coniugale e di estinguere con il ricavato il debito con la banca per il mutuo.
Secondo il IG. infatti, la IG.ra e i figli avrebbero potuto andare a Pt_2 Pt_1 vivere presso l'abitazione della nonna materna.
Aggiungeva, infine, che il suo rapporto con i figli era compromesso anche a causa dell'atteggiamento ostile che, tuttora, teneva la controparte e che la GL , Per_2 maggiorenne, ormai lavorava e, pertanto, era da considerare economicamente automa.
Tanto premesso in fatto, l'appellato osservava che il Primo Giudice aveva ritenuto correttamente perfezionata la notificata in data 27.11.2023, ossia nella data in cui l'Ufficiale giudiziario aveva compiuto tutte le formalità previste dall'art. 140 c.p.c..
Sul punto, il IG. richiamava l'orientamento della Corte di Cassazione, Pt_2 quinta sez. Pen., n. 4485 del 03.02.2020, secondo cui “la tracciatura della raccomandata sul sito di Poste Italiane ha valore di “documento informatico pubblico” ed è prova dell'avvenuta consegna o del tentativo di consegna”.
Da tale tracciatura, quindi, si evinceva chiaramente che la raccomandata veniva spedita alla IG.ra in data 27.11.2023 e che in data 29.11.2023 ella riceveva Pt_1 la raccomandata informativa . Pertanto l'appellato riteneva che la IG.ra non Pt_1
8 aveva provveduto, per propria negligenza, al ritiro dell'atto, che veniva restituito al mittente, per compiuta giacenza, in data 26.03.2024, come si evinceva dal doc. 3 depositato nel presente grado di giudizio.
Peraltro, anche a voler aderire all'orientamento giurisprudenziale richiamato dalla IG.ra , l'appellato riteneva che la notifica doveva ritenersi perfezionata in Pt_1 data 29.11.2024, ossia nel momento del ricevimento della raccomandata informativa, che corrispondeva altresì a 63 giorni prima dell'udienza, senza nessuna violazione dei termini a comparire.
Alla luce di quanto esposto, chiedeva il rigetto del primo motivo, in quanto infondato in fatto e diritto.
Sul secondo motivo di gravame, il IG. riteneva che il Giudice di primo Pt_2 grado non avesse violato l'art. 337 ter c.c., essendosi attenuto alla situazione reddituale dei coniugi nell'anno precedente, e riteneva il motivo destituito di ogni fondamento.
Invero, il Giudice di prime cure non aveva revocato il contributo al mantenimento del figlio minore, ma aveva disposto a carico dell'odierno appellato sia un mantenimento diretto, basato sulla permanenza del minore presso ciascun genitore, sia un mantenimento indiretto, concretizzatosi con l'obbligo assunto dal IG. di pagare le intere rate di mutuo della casa coniugale, ove abitavano Pt_2 madre e figli.
Rilevava, infine, di aver percepito il 50% dell'Assegno unico fino al 18.03.2024, ossia fino a quando l'appellato corrispondeva alla controparte, a titolo di mantenimento dei figli, la somma di € 400, oltre spese straordinarie, come si evinceva dalla lista movimenti del conto corrente del ( cfr. doc. 5). Peraltro, era stato il Pt_2 medesimo IG. rinunciare successivamente al 50% dell'assegno unico. Pt_2
Il IG. riteneva anche il terzo motivo di gravame destituito di fondamento Pt_2 giuridico.
Precisava, sul punto, che la situazione economica della GL maggiore era Per_2 migliorata, dal momento che nel 2023 aveva percepito un reddito complessivo di € 9.773,73, pari ad euro 814,47 mensili, e che, in ogni caso, l'odierno appellato contribuiva al mantenimento della GL indirettamente attraverso il pagamento del mutuo dell'immobile ove la stessa vive.
Infine, sul quarto motivo di gravame, il IG. riteneva che il Primo Giudice Pt_2 avesse correttamente deciso di non ascoltare il minore a fronte delle prove _1 già acquisite in atti. Infatti dal decreto di modifica delle condizioni di separazione del Tribunale di Torino era emerso chiaramente l'accordo dei genitori circa il regime di affidamento condiviso del figlio.
Tutto ciò premesso, l'appellato concludeva come in epigrafe riportato.
All'udienza del 13 dicembre 2024 le parti discutevano la causa.
La Corte si riservava la decisione.
9 **
Il primo motivo di appello è fondato.
In effetti- osserva la Corte- il presente giudizio è stato instaurato nella vigenza della legge Cartabia di cui al d. lgs. 10 ottobre 2022 n. 149.
Il ricorrente, come da decreto di fissazione udienza del 05.10.2023, era stato avvertito che la notifica del ricorso e del decreto doveva perfezionarsi per il destinatario della notifica almeno 60 giorni liberi prima dell'udienza fissata, ossia almeno 60 giorni liberi prima del 31 gennaio 2024, cioè entro il 1 dicembre 2023. La notifica è stata eseguita tramite ufficiale giudiziario, ai sensi dell'art. 140 cpc.
L'Ufficiale giudiziario dava atto, in data 24.11.2023, di non aver reperito la IG.ra presso la residenza e di aver provveduto al deposito della copia presso la Pt_1
Casa comunale di Rivoli, ex art. 140 c.p.c.; l'avviso ex art. 140 c.p.c. risulta invece spedito in data 27.11.2023.
Il ricorrente non ha depositato la cartolina di ricevimento della notifica ma solamente un estratto del sito di Poste italiane.
Non essendo stata depositata la cartolina di ricevimento, la notifica avrebbe dovuto considerarsi perfezionata il 07.12.2023 e ciò in forza della sentenza della Corte Costituzionale n. 3 del 14 gennaio 2010 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 140 cpc nella parte in cui prevede che la notifica si perfezioni per il destinatario con la spedizione della raccomandata informativa anziché con il ricevimento della stessa o comunque decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione.
Nel caso di specie l'estratto delle Poste Italiane on line non può ritenersi prova del ricevimento della raccomandata da parte della OR . Pt_1
Pertanto nel caso di specie la notificazione deve ritenersi perfezionata il 7 dicembre 2023 e cioè decorsi dieci giorni ( dies a quo non computatur) dalla spedizione della raccomandata.
Da ciò discende che il termine a comparire di sessanta giorni liberi previsto dall'art. 473 bis 14 cpc non può ritenersi rispettato .
Ciononostante, il Giudice, all'udienza del 31.01.2024, ha dichiarato la contumacia della IG.ra , affermando erroneamente che la notifica si era perfezionata in Pt_1 data 27.11.2023.
Nel caso in esame si è pertanto verificata una nullità rilevante ex art. 164 primo comma cpc . Tuttavia secondo l'orientamento prevalente della Corte di Cassazione in caso di mancato rispetto del termine a comparire non opera l'art. 354 cpc e quindi non deve disporsi la rimessione al primo giudice ( cfr. Cass. 9306 del 2012, Cass. 10580-2013) “ equivalendo la proposizione dell'appello a costituzione tardiva nel processo, il convenuto contumace, pur avendo diritto alla rinnovazione dell'attività di primo grado da parte del giudice di appello (ai sensi dell'art. 354, quarto comma, cod. proc. civ.), intanto potrà essere ammesso a compiere le attività che sono
10 colpite dalle preclusioni verificatesi nel giudizio di primo grado, in quanto dimostri che la nullità della citazione gli abbia impedito di conoscere il processo e, quindi, di difendersi, se non con la proposizione del gravame”.
Nel caso in esame , non vi è prova che la convenuta abbia avuto conoscenza del processo in tempo utile per svolgere attività difensiva, pertanto deve essere dichiarata con la presente sentenza la nullità della notifica dell'atto introduttivo di primo grado e conseguentemente della sentenza di primo grado. La convenuta deve essere rimessa in termini per l'espletamento di attività difensiva e per dedurre le prove che riterrà utili.
Il giudizio proseguirà tuttavia in appello e quindi alle parti, con separata ordinanza, deve essere concesso termine per articolare mezzi di prova e successivo termine per prova contraria.
Le spese verranno regolate con la sentenza definitiva.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino
Sezione Minorenni e Famiglia, in parziale accoglimento dell'appello, dichiara la nullità della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado per mancato rispetto del termine a comparire e la conseguente nullità della sentenza di primo grado.
Dispone la prosecuzione del giudizio avanti a questa Corte come da separata ordinanza.
Spese alla pronuncia definitiva.
Torino 13 dicembre 2024
Il Presidente est.
CARMELA MASCARELLO
11