Articolo 18 della Legge 6 luglio 1939, n. 1035
Articolo 17Articolo 19
Versione
1 gennaio 1938
Art. 18.

I sanitari o altri a loro favore possono fare depositi volontari da accreditarsi in appositi conti individuali, insieme con i rispettivi interessi annuali, valutati al saggio delle tabelle di liquidazione degli assegni di quiescenza dovuti dalla Cassa di previdenza.

Il capitale risultante dai conti individuali e' liquidato al titolare, ovvero agli eredi legittimi o testamentari all'atto della cessazione dal rapporto d'impiego, qualunque ne sia la ragione e qualunque sia la durata del servizio prestato. In mancanza di eredi il capitale stesso e' devoluto alla Cassa di previdenza.

Il titolare al quale venga conferita una pensione puo' chiedere che il capitale risultante dai conti individuali o parte di esso sia trasformato mediante l'applicazione della tabella B annessa al presente Ordinamento in assegno vitalizio supplementare esente dalla ritenuta di cui al successivo art. 23 e non riversibile alla vedova o agli orfani.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1938
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