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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 14/04/2025, n. 3698 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3698 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – XI sezione civile - nella persona del Giudice dott. Ciro Caccaviello;
letto l'art. 127 ter cpc;
visto il provvedimento del 27.2.25, con il quale il G.I. disponeva decidersi la causa ai sensi dell'art. 281 sexies cpc mediante deposito di note scritte in luogo della discussione orale;
lette le note depositate dai procuratori;
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 112 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024
TRA
, C.F. , elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Napoli, al Viale Colli Aminei 60 presso lo studio dell'avv. Bruno Spagna Musso (c.f.
) che lo rappresenta e difende come da procura in calce all'atto di C.F._2
citazione.
OPPONENTE
E
, c.f. , elettivamente domiciliata in Napoli, Controparte_1 C.F._3
alla piazza Bovio, 8 presso lo studio dell'avv. Maurizio Maiello, C.F.:
, il quale la rappresenta e difende in virtù di procura conferita in C.F._4
calce alla comparsa di costituzione.
OPPOSTO MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il d.i. opposto veniva ingiunto il pagamento della somma di € 18.500 a titolo di adempimento dell'atto stipulato il 7.1.22.
L'opponente ha dedotto preliminarmente che:
vi è incompetenza per territorio del Tribunale di Napoli in favore di quello di Roma in virtù della specifica competenza di cui all'art. 30 bis c.p.c in quanto l'avv. Parte_1
esercita la funzione di Magistrato onorario assegnato all'Ufficio del Giudice di Pace di
Torre Annunziata;
nel merito che:
la promessa di pagamento fondante la pretesa creditoria è stata ottenuta con violenza morale e dolo e va quindi annullata ai sensi dell'art 1427 cc.;
il di professione avvocato, aveva ottenuto un prestito dalla e le aveva Pt_1 CP_1
suggerito di investire una somma, ottenuta mediante il suo patrocinio legale, dandola in mutuo ai i sig.ri e e;
CP_2 Controparte_3 Controparte_4
gli stessi non avevano poi onorato il debito contratto;
pertanto la minacciando di far valere una presunta responsabilità professionale del CP_1
lo aveva costretto a stipulare l'atto in questione;
Pt_1
la altresì, con dolo lo aveva convinto a pagare debiti non suoi;
CP_1
il ha già restituito gli € 20.000 ottenuti effettivamente in prestito dalla Pt_1 CP_1
il residuo va versato dai veri debitori;
ha chiesto revocarsi il d.i. opposto, con vittoria di spese.
L'opposta ha dedotto che:
l'avv. non aveva promosso le azioni di recupero nei confronti dei sigg. e Pt_1 CP_4 , lasciando prescrivere i diritti di credito vantati dalla sig.ra Controparte_3 CP_1
dopo numerosissimi incontri le parti concordarono il testo della transazione che fu poi sottoscritta il 07.12.2022;
tale transazione all'art. 2 prevedeva la cessione all'avv. di tutte le ragioni di Pt_1
credito vantate nei confronti dei predetti soggetti;
alcuni pagamenti erano stati effettuati dai debitori direttamente alla ma poi si sono CP_1
interrotti;
ha chiesto il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese ed attribuzione.
Tanto premesso si osserva preliminarmente che con la sentenza n. 147 del 25 maggio 2004
la Corte Costituzionale ha stabilito l'illegittimità costituzionale dell'art. 30-bis, comma 1,
c.p.c., il quale prevede una deroga alla competenza territoriale del giudice civile per le cause riguardanti magistrati, salvo che nella parte relativa alle azioni civili concernenti le restituzioni e il risarcimento del danno da reato.
Nella specie, pertanto, alcuna deroga alla competenza ordinaria si applica.
Venendo al merito si osserva che nell'atto in questione si legge che “… le parti, dopo accese discussioni, hanno inteso privilegiare una soluzione conciliativa transigendo le reciproche pretese…”.
A tal fine “L'avv. , a tacitazione di ogni pretesa vantata nei suoi confronti Parte_1
dall'altra qui costituita sig.ra s'impegna ad effettuare a favore della stessa il CP_1
pagamento del complessivo importo di € 45.000,00 nei seguenti termini: 10.000,00 contestualmente alla sottoscrizione della presente scrittura… € 5.000,00 entro 30 giorni dalla firma della presente scrittura: € 10.000,00 entro 60 giorni dalla sottoscrizione della presente scrittura;
€ 20.000,00 entro il 28.02.2023. Il mancato pagamento di 2 rate anche se non consecutive comporterà la perdita del beneficio del termine con la possibilità per la sig.ra di pretendere l'importo residualmente dovuto.” CP_1
Si tratta, quindi, di una transazione e non di un atto di riconoscimento del debito. Ne consegue che la stessa può essere impugnata nei limiti in cui è consentita l'impugnazione della transazione ovvero, per quanto riguarda l'oggetto della transazione, solo per l'illiceità del contratto (art. 1972 cc).
Tanto rende superfluo discutere di tutte le argomentazioni confusamente dedotte sul punto dall'opponente.
Per quanto i riguarda i vizi della volontà, pure dedotti come motivi di annullamento della transazione, si osserva che l'aver dichiarato l'intenzione di far valere le proprie ragioni in ordine alla negligenza professionale, vera o presunta che sia, del procuratore non costituisce minaccia ma esercizio del diritto con modalità né intimidatorie né inutilmente gravose.
Il dolo, poi, non si comprende in cosa consista.
L'avv. non è stato convinto a pagare debiti altrui ma a pagare il proprio debito Pt_1
risarcitorio, peraltro potendo rifarsi con i debitori inadempienti mediante la cessione delle ragioni della sig. nei loro confronti. CP_1
L'opposizione, pertanto, va rigettata.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come dal dispositivo con attribuzione.
La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 282 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando sull'opposizione al d.i. n. 6796/2023
emesso il 23/11/2023 proposta da nei confronti di con Parte_1 Controparte_1
atto di citazione notificato il 30.12.23, così provvede:
1. rigetta l'opposizione e dichiara esecutivo il d.i. opposto;
2. condanna l'opponente al pagamento delle spese di giudizio, che si liquidano in euro
3.387 per onorario oltre s.g., IVA e CPA con attribuzione all'avv. Maurizio Maiello.
Così deciso in Napoli il 14.4.25.
IL GIUDICE (dott. Ciro Caccaviello)