TRIB
Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 07/01/2025, n. 9 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 9 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI POTENZA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei Magistrati: dott. Rosario BAGLIONI Presidente rel. est. dott.ssa Licia TOMAY Giudice dott.ssa Adelia TOMASETTI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile nr. 1871/2024 V.G. introdotta da
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Toni Parte_1
Saturno ed elettivamente domiciliato c/o lo studio del predetto difensore, ubicato in Camerota (SA), alla Via Pantano nr. 29
e da
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. Parte_2
Agostino Parisi ed elettivamente domiciliata c/o lo studio del predetto difensore, ubicato in Tito Scalo
(PZ), alla Via E. De Nicola nr. 40
- ricorrenti -
con
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Potenza.
- parte necessaria - Oggetto: separazione consensuale
Conclusioni: le parti chiedono l'omologazione della separazione consensuale ai patti ed alle condizioni di cui al ricorso, così come modificate all'udienza del 19/12/2024.
Alla data odierna non risulta pervenuto il parere del P.M..
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con rituale ricorso del 13/09/2024, e - premesso di aver Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio in Potenza in data 11/08/2001 e che dalla loro unione sono nati i figli Per_1
(il 01/12/2002), (il 26/10/2007) e (il 27/05/2017) - hanno dedotto il venir meno Per_2 Per_3 dell'affectio coniugalis, nonché della comunione materiale e spirituale, con conseguente intollerabilità della convivenza.
Hanno, dunque, chiesto che venisse dichiarata la loro separazione consensuale con le seguenti, concordate condizioni regolatrici del rapporto di separazione: “a) I coniugi vivranno separati con reciproco rispetto. g) I figli minori e vengono affidati Persona_4 Persona_5 congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre;
h) Si conviene sin d'ora che il padre avrà diritto di incontrare i figli quotidianamente e di tenerli con sé dal venerdi alla domenica a settimane alterne o, previo accordo con la madre e tenuto conto dei rispettivi impegni lavorativi, in altri giorni della settimana, come da piano genitoriale che si allega;
i) I giorni di Natale
e di Pasqua verranno trascorsi alternativamente con il padre o la madre, oppure, qualora tra i genitori si raggiungesse un accordo, la vigilia con l'uno e la festività con l'altro, ovvero a pranzo nel giorno festivo con l'uno e a cena con l'altro. Si conviene, altresì, che ciascun genitore potrà trascorrere con i figli un periodo di quindici giorni consecutivi per le vacanze estive in un periodo che verrà reciprocamente e preventivamente comunicato;
j) Entrambi i coniugi si impegnano a comunicare vicendevolmente il luogo in cui si trovano i figli minori nel periodo nel quale gli stessi sono assegnati alle cure dell'uno o dell'altro genitore, in particolare, in occasione del periodo delle vacanze estive. I coniugi si terranno reciprocamente informati di eventuali cambiamenti di indirizzi e/o residenza, nonché dei recapiti telefonici, favorendo in ogni momento i contatti tra i minori e il genitore assente;
l) Il sig. , a titolo di concorso nel mantenimento dei figli minori Parte_1
e , verserà all'altro genitore, entro il giorno cinque di ogni Persona_4 Persona_5 mese, la somma di complessivi € 450,00, di cui € 150,00 per il mantenimento del figlio sedicenne già percettore di reddito derivante da contratto di lavoro, ed € 300,00 per il Persona_4 mantenimento del figlio , bisognoso di maggiori attenzioni. Nulla è previsto in Persona_5 ordine al figlio maggiorenne in quanto economicamente autosufficiente e titolare Persona_6 di una concessionaria di autovetture, il cui acquisto derivato dai pregressi proventi lavorativi del padre. Anche tali obbligazioni decorreranno dalla sottoscrizione dell'odierno scritto;
m) La sig.ra al fine di ricevere il mantenimento per sé e per i figli minori, provvederà Parte_2 all'apertura di un conto corrente bancario o postale (o altro prodotto finanziario) munito di iban, con lo scopo di agevolate e certificare i versamenti dovuti dal coniuge;
n) I coniugi stabiliscono, inoltre, che le spese straordinarie per i figli minori saranno divise nella misura del 50% a carico di ciascuno, secondo lo schema - suggerito dalle linee guida del CNF e dal protocollo del Tribunale di
Roma - di seguito riportato: Spese straordinarie (da documentare) subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie: scolastiche, iscrizioni a rette di scuole private e, iscrizioni, rette ed eventuali spese di alloggio ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni, viaggi d'istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola e baby sitter se l'esigenza nasce con la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che li utilizza;
spese di natura ludica o parascolastica: corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione di mezzi di trasporto (mini-car, automobile, motorino, moto); spese sportive: attività sportiva comprensiva di attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
organizzazione di ricevimenti, celebrazioni e festeggiamenti dedicati ai figli. Spese straordinarie "obbligatorie" (da documentare) per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici e materiale didattico in genere, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto. o) L'autovettura Wolkswagen, modello Golf, con numero targa BN216TG, di proprietà del sig. , verrà trasferita a titolo gratuito alla Parte_1 sig.ra entro sessanta giorni dalla sottoscrizione del presente accordo, con Parte_2 relative spese per il passaggio di proprietà a carico di quest'ultima; p) L'assegno unico ovvero qualsivoglia altra forma di agevolazione patrimoniae erogata dal'INPS ovvero da altro Istituto pubblico in favore dela familia o da figli minori, sarà incamerato per intero dal genitore collocatario;
q) Le decisioni di maggiore interesse per i figli dovranno essere prese di comune accordo tenendo conto anche delle loro aspirazioni;
r) I coniugi prestano sin d'ora il proprio consenso per il rilascio e/o il rinnovo del passaporto nonché il rilascio della carta di identità per eventuali viaggi all'estero con i figli minori per un periodo limitato nel tempo rinunciando a qualsiasi limitazione dei diritti di espatrio e consentendo l'iscrizione dei figli minori nel proprio passaporto.”.
All'udienza del 19/12/2024, a parziale modifica delle condizioni indicate nel ricorso di separazione, le parti hanno concordato che alla luce dell'attuale e momentanea collocazione della unitamente ai figli, presso la casa paterna, Parte_2 Parte_1 verserà in favore della coniuge la somma mensile di 450,00 euro, per il canone
[...]
di locazione, a partire dal trasferimento del nucleo familiare presso nuova abitazione. si è altresì impegnato a versare la somma di 250,00 euro mensili alla Parte_1
a titolo di mantenimento personale della stessa. Parte_2
Come detto, i coniugi hanno concordato le condizioni regolatrici del rapporto di separazione, come sopra riportate e parzialmente modificate, ed hanno depositato il piano genitoriale relativo ai figli minori.
In merito ai rapporti tra i coniugi, l'accordo prospettato non presenta profili di illiceità o contrarietà
a norme imperative.
Esso, inoltre, risponde all'interesse dei figli minori, a giovarsi della responsabilità congiunta di entrambi i genitori nelle principali scelte riguardanti la loro vita, la loro salute e la loro formazione, nonché all'interesse di tutti i figli alla stabilità abitativa ed al mantenimento economico.
Anche la frequentazione con il genitore non collocatario, come concordato nel piano genitoriale a cui si rimanda integralmente, soddisfa l'interesse dei figli minori, a mantenere rapporti costanti e significativi con entrambi i genitori.
L'accordo tra i coniugi va qui integrato con l'obbligatoria rivalutazione annuale del contributo ordinario di mantenimento a carico del padre, che avverrà sulla base degli indici Istat-Foi.
Va pertanto omologata la separazione consensuale dei coniugi, alle suddette condizioni.
Dopo il passaggio in giudicato la presente sentenza sarà trasmessa all'Ufficiale dello Stato civile del
Comune di Potenza per l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio e per gli altri adempimenti di cui agli artt. 14 e 69 del d.P.R.
3.11.2000 n. 396.
Le spese processuali vanno interamente compensate, tenuto conto dell'accordo delle parti.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulla contestuale domanda proposta da Parte_1
e con ricorso di separazione, così provvede: Parte_2 a) omologa la separazione consensuale di e i quali Parte_1 Parte_2
hanno contratto matrimonio in Potenza, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Potenza dell'anno 2001, Atto nr. 152, Parte II, Serie A.
b) autorizza i coniugi a vivere separatamente.
c) Dispone l'affidamento congiunto dei figli minori, e , ad entrambi i genitori, Per_2 Per_3
con collocamento presso la madre;
d) dispone che il rapporto di separazione sia regolato dalle condizioni concordate dai coniugi, come riportate ed integrate in motivazione;
e) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Potenza per gli adempimenti di competenza;
f) dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso in camera di consiglio, in Potenza il 19/12/2024.
IL PRESIDENTE
Rosario Baglioni