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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 15/01/2025, n. 80 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 80 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composta dai seguenti Magistrati: dr. Annalisa Gianfelice, Presidente;
dr. Paola De Nisco, Consigliere;
dr. Vito Savino, Consigliere rel.; alla scadenza del termine perentorio assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., esaminate le note da ultimo depositate dalle parti, richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa, viste le deduzioni, istanze, eccezioni e conclusioni formulate dalle parti, ha pronunciato e pubblicato, ai sensi e per gli effetti degli artt. 281 sexies e 127 ter c.p.c, la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 155/24 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024, promossa
DA
(c.f. ), rappresentato e difeso, in virtù di procura Parte_1 C.F._1
speciale alle liti, dall'Avv. Raffaele Giammarino;
appellante
CONTRO
(c.f. , che partecipa al giudizio per il tramite di Controparte_1 P.IVA_1 [...]
(c.f. ), quest'ultima rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale Controparte_2 P.IVA_2
alle liti, dagli Avv.ti Giovan Battista Santangelo e Annalisa Albanesi;
appellata avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo in tema di contratto di credito al consumo;
conclusioni:
1 parte appellante: “voglia l'Ecc.ma Corte di Appello 1)-accogliere l'appello e riformare parzialmente la sentenza di primo grado con conseguente accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo 2)-dichiarare inesistente la domanda di risoluzione contrattuale così come ritenuta ed accolta dal Giudice di primo grado. 3)-in subordine , dichiarare inammissibile e tardiva detta domanda di risoluzione contrattuale 4)-confermare, in ogni caso, la revoca del decreto ingiuntivo opposto e condannare controparte al pagamento delle spese legali di primo
e secondo grado”; parte appellata: “sempre in via preliminare e nel merito, accogliere l'appello incidentale e, per l'effetto, ed in riforma parziale della sentenza gravata, rigettare l'avversa istanza di disconoscimento o, in via gradata, dare corso alle istanze istruttorie come articolate e richiamate, e denegate dal giudice di primo grado;
- ancora in via preliminare, valutare la inammissibilità dell'appello principale ex art. 348 bis e ter cpc;
- rigettare - in ogni caso -
l'appello principale perché nullo, inammissibile, infondato in punto di fatto e di diritto;
- confermare, per il resto, la sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno n. 688/2023. Con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio e della fase monitoria”;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Lo svolgimento del giudizio di primo grado è adeguatamente delineato nell'atto di appello, nella comparsa di risposta di parte appellata e nella sentenza impugnata, cui si rinvia e che ivi si abbiano per integralmente richiamati, dai quali, peraltro, emerge compiutamente il thema decidendum, così come appunto consolidatosi nel corso del giudizio.
Appare, pertanto, superfluo indugiare nella ricapitolazione degli accadimenti processuali e delle correlate deduzioni difensive svolte dalle parti e, di contro, risulta più proficuo procedere all'immediata delibazione dei due motivi dell'appello principale e dell'unico motivo dell'impugnazione incidentale.
*****
I. Il primo motivo dell'appello principale censura la sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno nella parte ha disposto la risoluzione per inadempimento del contratto di credito al consumo, da cui sorge la pretesa creditoria originariamente veicolata in via monitoria, ed ha condanno alla restituzione del capitale mutuato e degli interessi, sebbene, secondo la Parte_1
2 prospettazione difensiva in esame, abbia omesso di formulare domanda di Controparte_1
risoluzione per inadempimento di tale contratto.
Il motivo è infondato.
Come già osservato nel rigettare l'istanza formulata ai sensi degli artt. 283 e 351 c.p.c., le domande di accertamento dell'avvenuta risoluzione del contratto di mutuo e di correlata condanna all'adempimento dell'obbligazione restitutoria, sono state formulate in via monitoria tramite ricorso ex art. 633 c.p.c..
Invero, nel compiere la prospettazione della causa petendi, ha riferito Controparte_2
l'avvenuta risoluzione per inadempimento, sì da introdurre nel thema decidendum la questione dell'alterazione patologica del sinallagma contrattuale e delle conseguenze caducatorie di essa.
Ne consegue che il Tribunale di Ascoli Piceno non è andato oltre i limiti della domanda, essendosi limitato ad accertare l'avvenuta risoluzione, sebbene in data posteriore rispetto a quella prospettata dal creditore e, dunque, diversamente da quanto lamentato dalla difesa appellante, la sentenza impugnata non compie alcuna violazione del principio della domanda.
Al di là di tali considerazioni, di per sé già dirimenti, vi è che l'originaria domanda formulata tramite ricorso per decreto ingiuntivo è stata emendata dalla difesa opposta con la comparsa di risposta nel giudizio a cognizione piena, tramite espressa richiesta di risoluzione giudiziale.
Tale iniziativa, che non ha comportato alcuna modifica dell'originaria causa petendi né
l'ampliamento della vicenda litigiosa, si risolve, appunto, in una ipotesi di emendatio libelli (in tal senso, sebbene con riferimento ad altre fattispecie, Sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 22404 del 13/09/2018, Sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione
n. 12310 del 15/06/2015, Ordinanza della Corte di Cassazione n. 13091 del 25/05/2018)”.
II. Con il secondo motivo, la difesa appellante lamenta che il Tribunale di Ascoli Piceno ha errato nell'affermare che non ha soddisfatto il proprio onere probatorio e che, Parte_1
dunque, ha omesso di fornire adeguata dimostrazione dell'avvenuta estinzione delle obbligazioni sorte dal contratto di credito al consumo.
Il motivo è infondato.
Il Tribunale di Ascoli Piceno ha operato corretta ripartizione dell'onere della prova in tema di responsabilità contrattuale atteso che, come noto, dimostrata la fonte negoziale
3 dell'obbligazione ed allegato l'inadempimento del debitore, grava su quest'ultimo la prova dell'adempimento o di altri fatti estintivi dell'obbligazione.
non ha provato, ed invero tampoco allegato, di aver eseguito il pagamento del Parte_1
capitale residuo e delle rate scadute al momento della formulazione dell'emendatio libelli
(momento, peraltro, successivo rispetto alla domanda di adempimento veicolata tramite ricorso ex art. 633 c.p.c.) né, comunque, ha provato di aver eseguito il pagamento delle rate nel corso del giudizio a cognizione piena.
Vi è, pertanto, che è inadempiente quantomeno dal 24.5.2022, ciò che, Parte_1
peraltro, evidenzia la sussistenza del requisito della non scarsa importanza.
III. L'infondatezza delle ragioni di doglianza dell'appello principale conduce all'assorbimento dell'unico motivo dell'appello incidentale.
Per il tramite di esso, infatti, parte appellata tende a conseguire la riforma della sentenza di primo grado laddove, in ragione di disconoscimento di scrittura privata, ha negato l'avvenuta previa risoluzione stragiudiziale del contratto, ciò che ha indotto il Tribunale di Ascoli Piceno alla revoca del decreto ingiuntivo (con conseguente ineducazione anche dell'ingiunzione relativa alle spese del procedimento monitorio) e a fissare il dies a quo di decorrenza degli interessi legali dalla pronuncia della sentenza.
Tuttavia, nel formulare le proprie conclusioni, parte appellata insiste per l'integrale conferma della sentenza di primo grado, senza nemmeno censurare il capo decisionale che ha disposto la decorrenza degli interessi dalla pronuncia della sentenza, e non dalla data di deposito del ricorso monitorio (o, quantomeno, dalla data dell'emendatio libelli), e ne ha ancorato la misura al tasso legale, invece che al tasso moratorio contrattuale indicato nel decreto ingiuntivo revocato.
Vi è, pertanto, che, all'esito del rigetto dei due motivi dell'appello principale, non CP_1
potrebbe conseguire alcuna ulteriore utilità sostanziale qualora fosse accertata la fondatezza dell'appello incidentale.
IV. L'infondatezza dei motivi dell'appello principale e l'assorbimento del motivo dell'appello incidentale conducono all'integrale conferma della sentenza impugnata.
4 V. La regolamentazione delle spese del presente grado deve avvenire alla luce della soccombenza, attesa la carenza di ragioni idonee a consentire l'accesso a forme di compensazione integrale o parziale.
La difesa appellata ha svolto attività difensiva nelle fasi studio, introduttiva e decisionale.
In ragione dell'impegno profuso e resosi necessario, occorre attenersi ai valori medi per la fase studio e introduttiva e quelli minimi per la fase decisionale, risoltasi nella succinta reiterazione degli argomenti difensivi già prospettati nell'atto di appello e svoltasi tramite discussione ai sensi degli artt. 281 sexies e 127 ter c.p.c.
L'esito dell'appello evidenzia di per sé la sussistenza, nei confronti degli appellanti, dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda ed eccezione assorbita o rigettata, così decide:
- conferma integralmente la sentenza impugnata;
- condanna all'immediato pagamento, in favore di delle spese Parte_1 CP_1
del presente grado, che si liquidano in euro 3.011,00 per compenso, oltre rimborso forfetario in misura massima, c.p.a. ed IVA;
- dà atto della sussistenza, nei confronti di parte appellante, dei presupposti contemplati dall'art.13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115 del 2002.
Ancona, 14.1.2025
Il Presidente
Dott.ssa Annalisa Gianfelice
Il Consigliere Est.
Dott. Vito Savino
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composta dai seguenti Magistrati: dr. Annalisa Gianfelice, Presidente;
dr. Paola De Nisco, Consigliere;
dr. Vito Savino, Consigliere rel.; alla scadenza del termine perentorio assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., esaminate le note da ultimo depositate dalle parti, richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa, viste le deduzioni, istanze, eccezioni e conclusioni formulate dalle parti, ha pronunciato e pubblicato, ai sensi e per gli effetti degli artt. 281 sexies e 127 ter c.p.c, la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 155/24 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024, promossa
DA
(c.f. ), rappresentato e difeso, in virtù di procura Parte_1 C.F._1
speciale alle liti, dall'Avv. Raffaele Giammarino;
appellante
CONTRO
(c.f. , che partecipa al giudizio per il tramite di Controparte_1 P.IVA_1 [...]
(c.f. ), quest'ultima rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale Controparte_2 P.IVA_2
alle liti, dagli Avv.ti Giovan Battista Santangelo e Annalisa Albanesi;
appellata avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo in tema di contratto di credito al consumo;
conclusioni:
1 parte appellante: “voglia l'Ecc.ma Corte di Appello 1)-accogliere l'appello e riformare parzialmente la sentenza di primo grado con conseguente accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo 2)-dichiarare inesistente la domanda di risoluzione contrattuale così come ritenuta ed accolta dal Giudice di primo grado. 3)-in subordine , dichiarare inammissibile e tardiva detta domanda di risoluzione contrattuale 4)-confermare, in ogni caso, la revoca del decreto ingiuntivo opposto e condannare controparte al pagamento delle spese legali di primo
e secondo grado”; parte appellata: “sempre in via preliminare e nel merito, accogliere l'appello incidentale e, per l'effetto, ed in riforma parziale della sentenza gravata, rigettare l'avversa istanza di disconoscimento o, in via gradata, dare corso alle istanze istruttorie come articolate e richiamate, e denegate dal giudice di primo grado;
- ancora in via preliminare, valutare la inammissibilità dell'appello principale ex art. 348 bis e ter cpc;
- rigettare - in ogni caso -
l'appello principale perché nullo, inammissibile, infondato in punto di fatto e di diritto;
- confermare, per il resto, la sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno n. 688/2023. Con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio e della fase monitoria”;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Lo svolgimento del giudizio di primo grado è adeguatamente delineato nell'atto di appello, nella comparsa di risposta di parte appellata e nella sentenza impugnata, cui si rinvia e che ivi si abbiano per integralmente richiamati, dai quali, peraltro, emerge compiutamente il thema decidendum, così come appunto consolidatosi nel corso del giudizio.
Appare, pertanto, superfluo indugiare nella ricapitolazione degli accadimenti processuali e delle correlate deduzioni difensive svolte dalle parti e, di contro, risulta più proficuo procedere all'immediata delibazione dei due motivi dell'appello principale e dell'unico motivo dell'impugnazione incidentale.
*****
I. Il primo motivo dell'appello principale censura la sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno nella parte ha disposto la risoluzione per inadempimento del contratto di credito al consumo, da cui sorge la pretesa creditoria originariamente veicolata in via monitoria, ed ha condanno alla restituzione del capitale mutuato e degli interessi, sebbene, secondo la Parte_1
2 prospettazione difensiva in esame, abbia omesso di formulare domanda di Controparte_1
risoluzione per inadempimento di tale contratto.
Il motivo è infondato.
Come già osservato nel rigettare l'istanza formulata ai sensi degli artt. 283 e 351 c.p.c., le domande di accertamento dell'avvenuta risoluzione del contratto di mutuo e di correlata condanna all'adempimento dell'obbligazione restitutoria, sono state formulate in via monitoria tramite ricorso ex art. 633 c.p.c..
Invero, nel compiere la prospettazione della causa petendi, ha riferito Controparte_2
l'avvenuta risoluzione per inadempimento, sì da introdurre nel thema decidendum la questione dell'alterazione patologica del sinallagma contrattuale e delle conseguenze caducatorie di essa.
Ne consegue che il Tribunale di Ascoli Piceno non è andato oltre i limiti della domanda, essendosi limitato ad accertare l'avvenuta risoluzione, sebbene in data posteriore rispetto a quella prospettata dal creditore e, dunque, diversamente da quanto lamentato dalla difesa appellante, la sentenza impugnata non compie alcuna violazione del principio della domanda.
Al di là di tali considerazioni, di per sé già dirimenti, vi è che l'originaria domanda formulata tramite ricorso per decreto ingiuntivo è stata emendata dalla difesa opposta con la comparsa di risposta nel giudizio a cognizione piena, tramite espressa richiesta di risoluzione giudiziale.
Tale iniziativa, che non ha comportato alcuna modifica dell'originaria causa petendi né
l'ampliamento della vicenda litigiosa, si risolve, appunto, in una ipotesi di emendatio libelli (in tal senso, sebbene con riferimento ad altre fattispecie, Sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 22404 del 13/09/2018, Sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione
n. 12310 del 15/06/2015, Ordinanza della Corte di Cassazione n. 13091 del 25/05/2018)”.
II. Con il secondo motivo, la difesa appellante lamenta che il Tribunale di Ascoli Piceno ha errato nell'affermare che non ha soddisfatto il proprio onere probatorio e che, Parte_1
dunque, ha omesso di fornire adeguata dimostrazione dell'avvenuta estinzione delle obbligazioni sorte dal contratto di credito al consumo.
Il motivo è infondato.
Il Tribunale di Ascoli Piceno ha operato corretta ripartizione dell'onere della prova in tema di responsabilità contrattuale atteso che, come noto, dimostrata la fonte negoziale
3 dell'obbligazione ed allegato l'inadempimento del debitore, grava su quest'ultimo la prova dell'adempimento o di altri fatti estintivi dell'obbligazione.
non ha provato, ed invero tampoco allegato, di aver eseguito il pagamento del Parte_1
capitale residuo e delle rate scadute al momento della formulazione dell'emendatio libelli
(momento, peraltro, successivo rispetto alla domanda di adempimento veicolata tramite ricorso ex art. 633 c.p.c.) né, comunque, ha provato di aver eseguito il pagamento delle rate nel corso del giudizio a cognizione piena.
Vi è, pertanto, che è inadempiente quantomeno dal 24.5.2022, ciò che, Parte_1
peraltro, evidenzia la sussistenza del requisito della non scarsa importanza.
III. L'infondatezza delle ragioni di doglianza dell'appello principale conduce all'assorbimento dell'unico motivo dell'appello incidentale.
Per il tramite di esso, infatti, parte appellata tende a conseguire la riforma della sentenza di primo grado laddove, in ragione di disconoscimento di scrittura privata, ha negato l'avvenuta previa risoluzione stragiudiziale del contratto, ciò che ha indotto il Tribunale di Ascoli Piceno alla revoca del decreto ingiuntivo (con conseguente ineducazione anche dell'ingiunzione relativa alle spese del procedimento monitorio) e a fissare il dies a quo di decorrenza degli interessi legali dalla pronuncia della sentenza.
Tuttavia, nel formulare le proprie conclusioni, parte appellata insiste per l'integrale conferma della sentenza di primo grado, senza nemmeno censurare il capo decisionale che ha disposto la decorrenza degli interessi dalla pronuncia della sentenza, e non dalla data di deposito del ricorso monitorio (o, quantomeno, dalla data dell'emendatio libelli), e ne ha ancorato la misura al tasso legale, invece che al tasso moratorio contrattuale indicato nel decreto ingiuntivo revocato.
Vi è, pertanto, che, all'esito del rigetto dei due motivi dell'appello principale, non CP_1
potrebbe conseguire alcuna ulteriore utilità sostanziale qualora fosse accertata la fondatezza dell'appello incidentale.
IV. L'infondatezza dei motivi dell'appello principale e l'assorbimento del motivo dell'appello incidentale conducono all'integrale conferma della sentenza impugnata.
4 V. La regolamentazione delle spese del presente grado deve avvenire alla luce della soccombenza, attesa la carenza di ragioni idonee a consentire l'accesso a forme di compensazione integrale o parziale.
La difesa appellata ha svolto attività difensiva nelle fasi studio, introduttiva e decisionale.
In ragione dell'impegno profuso e resosi necessario, occorre attenersi ai valori medi per la fase studio e introduttiva e quelli minimi per la fase decisionale, risoltasi nella succinta reiterazione degli argomenti difensivi già prospettati nell'atto di appello e svoltasi tramite discussione ai sensi degli artt. 281 sexies e 127 ter c.p.c.
L'esito dell'appello evidenzia di per sé la sussistenza, nei confronti degli appellanti, dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda ed eccezione assorbita o rigettata, così decide:
- conferma integralmente la sentenza impugnata;
- condanna all'immediato pagamento, in favore di delle spese Parte_1 CP_1
del presente grado, che si liquidano in euro 3.011,00 per compenso, oltre rimborso forfetario in misura massima, c.p.a. ed IVA;
- dà atto della sussistenza, nei confronti di parte appellante, dei presupposti contemplati dall'art.13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115 del 2002.
Ancona, 14.1.2025
Il Presidente
Dott.ssa Annalisa Gianfelice
Il Consigliere Est.
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