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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 16/06/2025, n. 383 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 383 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA
SEZIONE CIVILE nella persona del giudice onorario Dott.ssa Maria Salvatora Magliona ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1419/2016 pendente tra
( ), rapp.to e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
ANTONIO LEONI giusta procura in atti, elett.te dom.to in LA MADDALENA VIA VITTORIO EMANUELE 13 presso lo studio del medesimo
CONTRO
( ), elett.te dom.ta in C.SO Controparte_1 P.IVA_1
MATTEOTTI, 47 07029 presso lo studio dell'Avv. ENRICO Controparte_1
GATTO che la rappresenta e difende giusta procura in atti
( ), elett.te dom.ta in OLBIA VIA ROMA 76 presso lo CP_2 P.IVA_2 studio dell'Avv. PAOLA PALITTA che la rappresenta e difende giusta procura in atti
*****************
OGGETTO: RISARCIMENTO DANNI
CONCLUSIONI DELLE PARTI come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Sentenza redatta in conformità al canone normativo dettato dall'art. 132, II comma n. 4 c.p.c. e dalla norma di cui all'art. 118 disp. Att. c.p.c., sicché la motivazione consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi. Con ricorso ex art. 702 bis, ritualmente notificato, Parte_1
conveniva in giudizio il resistente come indicato in epigrafe, CP_1
chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti dalla sua proprietà a causa di un allagamento proveniente da un deposito idrico situato a monte della proprietà del ricorrente, in località Bulbuseddu del Comune di Luogosanto, nel terreno di terzi, ma di proprietà del Comune di . Controparte_1
Asseriva il ricorrente di aver promosso un procedimento per accertamento tecnico preventivo attraverso il quale erano stati accertati i fatti di causa.
Chiedeva pertanto la condanna del resistente al risarcimento di CP_1
tutti i danni subiti.
Si costituiva in giudizio il , il quale contestava Controparte_1
le avverse pretese, eccepiva preliminarmente la propria carenza di legittimazione passiva, asserendo di aver trasferito la gestione del servizio idrico integrato alla dunque, anche la gestione del deposito idrico oggetto di causa e CP_2
chiedeva, pertanto, di essere autorizzato alla chiamata in causa del suddetto gestore idrico;
nel merito riteneva infondata la domanda attorea e ne chiedeva il rigetto.
Autorizzata la chiamata in causa, si costituiva in giudizio la CP_2
la quale, nel contestare la sussistenza di qualsivoglia responsabilità a proprio carico, concludeva per il rigetto di ogni avversa domanda.
Il Giudice – ritenuta l'istruttoria non sommaria - disponeva il mutamento di rito.
La causa veniva istruita con prove documentali e testimoniali, nonché trattenuta in decisione senza termini, previa revoca dell'ordinanza ex art. 281 sexies.
************* La domanda è fondata e merita accoglimento per i motivi che seguono.
Preliminarmente, per quanto attiene all'inquadramento giuridico della vicenda, va rilevato che la giurisprudenza di legittimità riconosce ormai pacificamente l'applicabilità dell'art. 2051 c.c. anche agli enti pubblici per i danni subiti dagli utenti di beni demaniali. Tale disposizione prevede, in particolare, quale elemento costitutivo, il requisito della custodia sulla cosa da cui è derivato il danno. Secondo la giurisprudenza prevalente “la custodia si identifica in una potestà di fatto, che descrive un'attività esercitabile da un soggetto sulla cosa in virtù della detenzione qualificata (…)” (così Cass., sez. I, n. 9546 del 2010).
Inoltre, secondo la giurisprudenza e la dottrina prevalenti, perché sia applicabile la presunzione di cui all'art. 2051 c.c. occorre la sussistenza di tre presupposti, ovvero che la domanda di risarcimento sia rivolta contro il “custode” della cosa, che il danno non sia stato cagionato dal fatto del terzo o del danneggiato ed, infine, che il danno lamentato sia stato cagionato “dalla cosa”.
Infatti, secondo la giurisprudenza di legittimità e di merito, per l'applicazione dell'art. 2051 c.c. non si richiede necessariamente che la cosa sia suscettibile di produrre danni per sua natura e cioè per suo intrinseco potere, in quanto anche in relazione alle cose prive di dinamismo proprio - e cioè quando il danno sia stato causato dalla cosa in concorso con altri fattori esterni alla cosa - sussiste il dovere di custodia e di controllo del custode (v. Cass. civ. sez.III
n.16373 del 20.06.2005; id. Cass. sez.III n.20317 del 20.10.2005).
Valga considerare, tuttavia, che - affinché operi la presunzione di responsabilità - grava su chi promuove l'azione l'onere di provare il nesso di causalità tra l'evento e il danno lamentato.
Sotto il profilo dell'onere della prova, dunque, la parte attrice deve dimostrare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, mentre il convenuto, per liberarsi, è tenuto a provare l'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere il nesso di causalità (v. Cass. civ. sez. III n.16373 del 20.06.2005; id. Cass. sez. III n.20317 del 20.10.2005;
Cass. civ. sez. III n.376 del 11.01.2005).
Anche la giurisprudenza più recente ha ribadito che l'art. 2051 c.c. pone a carico del danneggiato l'onere di provare il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa, mentre resta a carico del custode offrire la prova contraria alla presunzione "iuris tantum" della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità (cfr. Cass. n.
858/2008).
La responsabilità, invero, resta esclusa in presenza di caso fortuito - la cui prova grava sull'ente – che si configura anche se l'utente danneggiato abbia tenuto un comportamento colposo tale da interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno e il danno stesso, potendosi diversamente ritenere, ai sensi dell'art. 1227 c.c., comma 1, un concorso di colpa idoneo a diminuire, in proporzione dell'incidenza causale, la responsabilità della pubblica amministrazione, sempre che tale concorso sia stato dedotto e provato (v. Cass.
Civ. 15.10.2010 n.21328; id. Cass. Civ. 22 aprile 2010 n. 9456; id Cass. Civ.
n.15389/2011).
Tanto premesso in diritto, si rileva come, nel caso in esame, l'istruttoria espletata e la documentazione, anche fotografica, prodotta dalle parti, consentano di ritenere adeguatamente provato il nesso di causalità tra i danni subiti dalla proprietà dell'attore e lo straripamento delle acque provenienti dal deposito idrico di proprietà del . Invero, dalle fotografie prodotte Controparte_1 dallo stesso attore e raffiguranti lo stato dei luoghi, nonché dalle testimonianze acquisite nell'istruttoria, risulta provato che il deposito idrico era in pessime condizioni, completamente allagato, tanto che le acque hanno tracimato sia verso la proprietà sia verso la via pubblica. Parte_1
Per quanto attiene alla custodia è pacifico che il deposito idrico veniva utilizzato dal per fornire l'acqua alla frazione di Controparte_1
Bassa Cutena e che non è stata fornita la prova, dal medesimo che il CP_1 predetto manufatto sia stato dato in gestione alla CP_2
Invero, a fronte delle contestazioni del gestore idrico, la documentazione prodotta in giudizio dal stesso è risultata incompleta;
dal verbale di CP_1 deliberazione del Consiglio Comunale del 28.09.2006, prodotto dal CP_1 infatti, emerge che in data 01.06.2006 è stato redatto uno “stato di consistenza dei beni del servizio idrico integrato, riportante lo stato di fatto degli impianti in esercizio e in corso di realizzazione, dei locali e delle attrezzature, delle utenze in esercizio e del personale adibito agli impianti, nonché delle pertinenze ed attività connesse” che avrebbe per certo chiarito la circostanza della consegna o meno al gestore idrico del manufatto oggetto di causa. Il citato “stato di consistenza” non risulta prodotto in giudizio;
conseguentemente non risulta provata la circostanza della consegna di tale manufatto alla non essendo a tal fine CP_2 sufficiente la produzione, da parte del convenuto, della convenzione CP_1 stipulata tra la Regione Sardegna e gli Enti locali, non contenendo la medesima alcun elenco dei beni ceduti.
Orbene, dall'istruttoria svolta è, dunque, emerso che i danni subiti dalla proprietà sono derivati dal suddetto deposito di proprietà del Comune di Parte_1
come emerge dall'esame delle dichiarazioni dei testimoni Controparte_1 escussi nel presente giudizio, i quali hanno confermato che le infiltrazioni provenivano dal suddetto deposito idrico, che era ormai dismesso ed inutilizzato da molto tempo e versava in pessime condizioni di manutenzione, nonchè dalla
CTU svolta in sede di accertamento tecnico preventivo, che ha individuato i danni conseguenti all'allagamento ed ha, inoltre, quantificato gli stessi nella misura di €
2.512,98, oltre Iva.
L'attore nel presente giudizio ha chiesto anche il rimborso delle spese della
CTU svolta in sede preventiva pari ad € 1.268,80, come da fattura prodotta, nonché di € 1.830,00, come da fattura in atti, pagati per il livellamento del secondo lotto interessato dalle infiltrazioni per lunghi mesi e divenuto disconnesso.
Alla luce delle considerazioni sopra svolte, si ritiene che la domanda attorea sia fondata e meriti accoglimento, con conseguente condanna del
[...]
al risarcimento dei danni in favore dell'attore nella misura Controparte_1 complessiva di € 4.895,84, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dal fatto al saldo effettivo, nonché al rimborso delle spese della CTU per € 1.268.80.
Le spese e i compensi del presente giudizio e del procedimento per accertamento tecnico preventivo, seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando, il Tribunale di Tempio Pausania, nella suindicata composizione monocratica, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- accoglie la domanda attorea per i motivi esposti;
- conseguentemente condanna il in persona del Controparte_1
Sindaco pro tempore, al risarcimento dei danni subiti dall'attore nella misura di € 4.895,84, oltre rivalutazione e interessi dal fatto al saldo, ed al rimborso delle spese della CTU svolta nel procedimento preventivo pari ad € 1.268,80;
- condanna il convenuto alla rifusione delle spese e compensi del CP_1 procedimento per accertamento tecnico preventivo che si liquidano in € 1.800,00,
e del presente procedimento che si liquidano in € 2.540,00, oltre spese vive, 15% per spese generali, Cpa e Iva, come per legge.
- Spese del giudizio compensate tra il e la Controparte_1 CP_2
[...]
Tempio Pausania, 14/06/2025
Il Giudice
Maria Salvatora Magliona