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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 09/10/2025, n. 418 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 418 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Civitavecchia, in persona del Giudice Dott.ssa Irene Abrusci ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1906 RG degli Affari Contenziosi Lavoro dell'anno 2022 e vertente
TRA
, , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, ,
[...] Parte_5 Parte_6 Parte_7
, , ,
[...] Parte_8 Parte_9 Parte_10 Pt_11
,
[...] Parte_12 Parte_13 Parte_14
, , , Parte_15 Parte_16 Parte_17
, Parte_18 Parte_19 Parte_20 Parte_21
, elettivamente
[...] Parte_22 Parte_23 Parte_24 domiciliati in Roma, viale Maresciallo Pilsudski 118, presso lo studio dell'Avv. Saverio Uva, che li rappresenta e difende per procura alle liti
RICORRENTE
E elettivamente domiciliata in Roma, via della Controparte_1
Conciliazione, n. 10, nello studio degli Avv.ti Raffaele De Luca Tamajo e Maria Carmela
Lampariello, che la rappresentano e difendono per procura alle liti
RESISTENTE TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
FATTO E DIRITTO
1.Con ricorso depositato il 7.10.2022 i ricorrenti nominati in epigrafe, premesso di aver lavorato alle dipendenze di con mansioni di comandanti, piloti e assistente di volo, fino CP_2 al 31 dicembre 2014 per poi passare in virtù di cessione di ramo d'azienda, senza soluzione di continuità, in lamentavano che la retribuzione percepita nei giorni di ferie Controparte_3 goduti è inferiore e peggiorativa rispetto alla media della retribuzione ordinaria in ragione del fatto che, a mente delle clausole contrattuali che regolano la materia, non si tiene conto degli importi erogati a titolo di Indennità di Volo Integrativa Annua. I ricorrenti chiedevano, pertanto, al Tribunale di:
- accertare e dichiarare la nullità degli artt. 8 e 25 del CCAL CAI – Sezione B - Assistenti di
Volo; dell'art. 8 e 23 del CCAL CAI – Dirigenti per il Personale Navigante Tecnico con qualifica di Comandante;
dell'art. 11 e 31 del CCAL CAI – Sezione A - Piloti;
degli artt. 10 e 28 del CCNL
Trasporti Assoaereo – Parte Speciale Vettori – Sezione I - Personale Navigante Tecnico e degli artt. 8 e 25 del CCNL Trasporti Assoaereo – Parte Specifica Vettori – Sezione II - Assistenti di
Volo, nella parte in cui escludono l'IVO (Indennità di Volo Oraria Integrativa) dalla retribuzione da corrispondersi ai lavoratori per il periodo di quattro settimane di ferie ogni anno di lavoro effettivo;
- per l'effetto, accertare il diritto dei ricorrenti a percepire, durante il periodo di ferie annuo di quattro settimane, una retribuzione calcolata sullo stipendio base, sull'indennità di volo minima garantita e sull'indennità di volo oraria;
- condannare in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, a corrispondere ai ricorrenti a titolo di differenze retributive dovute nei giorni di ferie fruiti nel periodo per cui è causa i seguenti importi: € 12.094,80; € Parte_1 Parte_2
2.847,83; € 2.332,05; € 2.643,75; € Parte_3 Parte_4 Parte_5
3.618,59; € 5.190,64; € 2.491,30; € Parte_6 Parte_7 Parte_8
7.975,07; € 11.465,59; € 16.584,23; € 4.361,74; Parte_9 Parte_10 Parte_11
€ 5.275,84; € 8.373,09; € 4.993,94; Parte_12 Parte_13 Parte_14
€ 16.088,84; € 1.813,32; € 625,63; Parte_15 Parte_16 Parte_17
€ 3.288,29; € 12.443,55, € 5.101,43; Parte_18 Parte_19 Parte_20 [...]
€ 4.660,20; € 23.918,10; € 13.103,29; Odino Parte_21 Parte_22 Parte_23
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€ 24.313,54, come da conteggi analitici allegati che formano parte integrante del ricorso, Pt_24 oltre rivalutazione monetaria ed interessi da ogni singola scadenza al saldo, o altra somma maggiore o minore ritenuta equa e di giustizia;
-con vittoria di spese ed onorari da distrarsi.
La si costituiva in giudizio eccependo Controparte_1
l'incompetenza per territorio del Tribunale di Civitavecchia, l'intervenuta prescrizione dei crediti vantati ex art. 937 cod. nav. ovvero ex art. 2948 n. 4 c.c e, nel merito, contestando le avverse pretese e chiedendone il rigetto.
La causa, istruita documentalmente, previa concessione di un termine per il deposito di note difensive, veniva decisa all'odierna udienza come da dispositivo.
2. Va, preliminarmente, disattesa l'eccezione di prescrizione dei crediti vantati nel presente giudizio, eccezione avanzata dalla società convenuta ai sensi dell'art. 937 cod. nav. sulla scorta del rilievo che il rapporto di lavoro intercorso tra la ed i ricorrenti si sarebbe concluso in CP_2 data 31.12.2014.
Ed, infatti, in risposta alle contestazioni contenute nella memoria difensiva (ed in particolare alla espressa contestazione di ordine alla deduzione contenuta nel punto 1 del ricorso secondo cui i rapporti di lavoro dei ricorrenti dopo il 31.12.2014 sarebbero proseguiti, in virtù di cessione di ramo di azienda, senza soluzione di continuità in , parte ricorrente, Controparte_3 nella prima difesa utile, ovvero nel corso della prima udienza, ha richiesto ed ottenuto l'autorizzazione a produrre documentazione necessaria al fine di difendersi in merito alla eccezione di prescrizione.
Ebbene, dai documenti prodotti nel termine assegnato (e precisamente in data 29.11.2023) emerge che è stata posta effettivamente in essere una operazione di conferimento del ramo d'azienda del trasporto aereo da Alitalia C.A.I. s.p.a. a con efficacia dal 1 Controparte_3 gennaio 2015 (cfr. Relazione delle cause di insolvenza redatta dai Commissari Straordinari di in A.S.). Controparte_3
Pertanto, risultando pacifico – in quanto non oggetto di specifiche contestazioni – che i ricorrenti abbiano lavorato alle dipendenze della fino al 31.12.2014 e che fossero CP_2 addetti al trasporto aereo (è pacifico in quando incontestato che svolgessero mansioni di piloti, comandanti, assistenti di volo) deve ritenersi che, in mancanza di allegazione e dimostrazione circa l'esistenza di una ipotesi di legittima deroga alla norma imperativa, operasse la regola dettata
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dall'art. 2112 c.c. secondo cui “in caso di trasferimento d'azienda il rapporto di lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano” (per l'affermazione dell'ormai consolidato principio secondo cui “In caso di trasferimento che riguardi aziende delle quali sia stato accertato lo stato di crisi aziendale, ai sensi della l. n. 675/1977, art. 2, comma 5, lett. c), ovvero per le quali sia stata disposta l'amministrazione straordinaria, in caso di continuazione o di mancata cessazione dell'attività, ai sensi del d.lg. n. 270/1999, l'accordo sindacale di cui alla l. n. 428/1990, art. 47, comma 4-bis, inserito dal
d.l. n. 135/2009, conv. in l. n. 166/2009, può prevedere deroghe all'art. 2112 c.c. concernenti le condizioni di lavoro, fermo restando il trasferimento dei rapporti di lavoro al cessionario” cfr., per tutte, Cassazione civile sez. lav., 31/03/2022, n.10517).
L'effettivo passaggio dei lavoratori ricorrenti alle dipendenze di al Controparte_3 momento del trasferimento di azienda trova, oltretutto, riscontro nelle buste paga prodotte in data 29.11.2023, ove risulta chiaramente indicata la data del “conferimento” proprio il 1 gennaio
2015 (ovvero proprio il giorno dell'efficacia della cessione del ramo d'azienda del trasporto aereo di cui si è detto) e viene riportata la pregressa anzianità dei lavoratori. Trattasi di elementi presuntivi, gravi, precisi e concordanti che consentono di ritenere dimostrato che i rapporti di lavoro dei ricorrenti siano transitati senza soluzione di continuità dalla CP_2 CP_3 alla data di efficacia dell'operazione successoria (1 gennaio 2015).
[...]
Dalle buste paga prodotte emerge, poi, che i rapporti di lavoro dei ricorrenti e Parte_13
sono cessati nel maggio 2022, mentre i rapporti di lavoro degli altri ricorrenti erano Parte_17 ancora in essere alla data del 22.9.2022 (quando è stata inviato il primo atto interruttivo, all. 4 di parte ric.)
Acclarato, dunque, che i rapporti di lavoro sono stati oggetto di cessione, ritiene il
Tribunale che il contratto di lavoro non possa considerarsi cessato o risolto per effetto della mera sostituzione della parte datoriale. Quest'ultima, dunque, non vale ad integrare il dies a quo del termine prescrizionale individuato dall'art. 937 codice della navigazione secondo cui “i diritti derivanti dal contratto di lavoro del personale di volo si prescrivono con decorso di due anni dal giorno dello sbarco nel luogo di assunzione, successivamente alla cessazione o alla risoluzione del contratto”.
Tale interpretazione del dato normativo, più volte sostenuta da questo Tribunale, ha trovato un autorevole conferma nella sentenza della Corte Costituzionale n. 143 del 2023 che, nel dichiarare non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Tribunale di Roma, in riferimento all'art. 3, primo comma, Cost., dell'art. 937, primo comma, cod. nav., ha
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espressamente affermato che nel caso di trasferimento di azienda ex art. 2112 cod. civ., la decorrenza del termine di prescrizione non va riferita alla fine del rapporto con l'impresa cedente, ma a quello con la cessionaria, alla luce della sostanziale continuità dei rapporti e delle selezioni che si frappongono nei diversi trasferimenti, che fanno permanere le ragioni inerenti al decorso della prescrizione stabilito nel codice della navigazione.
Alla luce delle considerazioni che precedono deve ritenersi che la missiva del 22.9.2022 (all.
4 di parte ric) abbia tempestivamente interrotto il termine biennale di prescrizione con riferimento alla posizione dei ricorrenti e (il cui rapporto di lavoro è Parte_13 Parte_17 cessato il 31 maggio 2022), mentre con riferimento agli altri ricorrenti non risulta neppure allegato il verificarsi dell'evento (cessazione del rapporto) a partire dal quale la norma fa decorrere il termine prescrizionale.
Vale precisare, da ultimo, che la sentenza della Corte Costituzionale n. 143 del 2023 ha, pure, fugato ogni dubbio sulla legittimità costituzionale della norma che introduce una prescrizione biennale dei diritti del personale di volo, facendola decorrere, quando il rapporto di lavoro è assistito da stabilità reale, dal giorno dello sbarco nel luogo di assunzione – e, dunque, successivamente alla cessazione o alla risoluzione del contratto –, e non in corso di rapporto, come per i lavoratori comuni. Il Giudice delle Leggi ha, infatti, evidenziato che la specialità del lavoro nautico, sia marittimo che aereo, non consente la concreta possibilità di esercizio dei diritti
(non limitati ai soli crediti retributivi), in ragione dell'estrema mobilità che lo caratterizza e che la prescrizione più breve di quella ordinaria è volta a compensare, a favore del datore di lavoro, la mancata decorrenza in costanza di rapporto, vigente in generale.
Di qui la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale prospettate nella memoria difensiva della nonché dell'eccezione di prescrizione fondata sull'art. CP_2
2948 n. 4 c.c., norma generale non applicabile al caso di specie in quanto derogata dalla norma speciale contenuta nell'art. 917 cod. nav.
3. Nel merito, osserva il Giudice che i lavoratori si dolgono della circostanza che il trattamento economico percepito nei giorni di ferie goduti è inferiore e peggiorativo rispetto alla media della retribuzione ordinaria in ragione del fatto che, a mente delle clausole contrattuali che regolano la materia, non si tiene conto degli importi erogati a titolo di Indennità di Volo
Integrativa Annua.
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4. La società resistente ha eccepito, innanzitutto, la genericità e infondatezza del ricorso introduttivo per insanabili carenze allegatorie, sostenendo che parte ricorrente avrebbe avanzato generiche pretese omettendo di indicare egli elementi di fatto e di diritto necessari al fine di una corretta identificazione della causa petendi e del petitum, omettendo di versare in atti la contrattazione collettiva della quale si chiede l'annullamento e senza chiamare in giudizio i soggetti giuridici dotati di effettiva legittimazione (passiva) in materia (ovvero la CP_3
.
[...]
Sennonchè, deve dirsi che, contrariamente a quanto sostenuto nella memoria difensiva, il fatto costitutivo del diritto vantato (pagamento di differenze retributive dovute nei giorni di ferie goduti nel periodo di lavoro svolto alle dipendenze della – ovvero la circostanza che i CP_2 lavoratori abbiano percepito, nel periodo nel quale hanno goduto di ferie, una retribuzione di gran lunga inferiore rispetto alla retribuzione ordinaria a loro spettante durante lo svolgimento delle mansioni di lavoro, in ragione della circostanza che la contrattazione collettiva applicata al rapporto commisura la retribuzione delle ferie alle sole componenti fisse (stipendio mensile e indennità di volo minima garantita) – è stato tempestivamente allegato nel ricorso introduttivo.
Al fine di consentire al Tribunale il vaglio di una domanda di tal fatta, i ricorrenti hanno pure allegato le clausole contrattuali che disciplinano la struttura della retribuzione dei comandi, del piloti e degli assistenti di volo, quelle che individuano la retribuzione a loro spettante nel caso di godimento di ferie nonché quelle che disciplinano l'elemento retributivo che, ad avviso di parte ricorrente, dovrebbe essere computato nei giorni di ferie (cfr. allegato 2 di parte ric. non puntualmente contestato ex adverso).
È appena il caso di aggiungere, con riferimento alle deduzioni contenute nelle note conclusionali di parte resistente, che, evidentemente, la prosecuzione del rapporto di lavoro alle dipendenze della in un periodo successivo a quello in relazione al quale è svolta Controparte_3 la domanda di pagamento di differenze retributive non rappresenta un fatto costitutivo della domanda ma è entrato nel thema decidendum solo a seguito dell'eccezione di prescrizione, sollevata nella memoria di costituzione, al fine di verificare il dies a quo di decorrenza del termine prescrizionale.
Quanto alla asserita mancata chiamata in causa dei soggetti giuridici dotati di effettiva legittimazione passiva, è sufficiente rilevare che legittimata passiva rispetto alla richiesta di pagamento di differenze retributive dovute nei giorni di ferie goduti nel periodo di lavoro svolto
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alle dipendenze della non può che essere la società odierna resistente (datrice di lavoro CP_2 nel lasso temporale in relazione al quale la domanda è svolta). In mancanza di domande volte a richiedere la condanna solidale della società cessionaria di azienda - alle cui dipendenze sono transitati i rapporti di lavoro dei ricorrenti in un periodo successivo rispetto a quello per cui è causa – la sarebbe, invero, priva di legittimazione passiva. Controparte_3
Né può ritenersi che possa mutare tale constatazione alla luce della circostanza che – a seguito dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla società odierna resistente – venga ad assumere rilievo nel presente giudizio la sorte dei rapporti lavorativi dopo il trasferimento di azienda, al fine di individuare il dies a quo del termine di prescrizione. Ed, infatti, come noto, la legittimazione passiva va individuata in capo a colui che deve rispondere a una domanda avanzata nel giudizio e non a colui che è in qualche modo coinvolto nei fatti di causa.
Le eccezioni sollevate sul punto dalla società resistente non sono dunque idonee a determinare il rigetto del ricorso.
5. Passando al merito, occorre verificare la fondatezza dell'assunto secondo cui la retribuzione corrisposta per i giorni di ferie deve tener conto degli emolumenti percepiti a titolo di indennità di volo integrativa.
Ebbene, osserva il Tribunale che risulta in atti che l'Art. 8 CCAL CAI Sezione Assistenti di volo stabilisce che “l'Assistente di volo ha diritto a ferie annuali nella misura di 30 giorni di calendario. Il periodo di ferie si incrementa di un giorno ogni cinque anni di servizio, sino ad un massimo di 5 giorni aggiuntivi.
Le ferie assorbono nel periodo di godimento le festività ed i riposi mensili nella ragione di un giorno di riposo ogni 3 di ferie. Durante il periodo di ferie la Società corrisponde all'Assistente di volo la normale retribuzione mensile. Le ferie verranno assegnate dall' tenendo conto delle disponibilità e compatibilità organizzative ed operative. CP_4
[…] Le ferie devono essere assegnate per iscritto con almeno trenta giorni di anticipo sull'inizio del godimento delle stesse”. Il successivo art. 25 stabilisce che “la normale retribuzione mensile è composta dallo stipendio mensile e dalla indennità di volo minima garantita”. In maniera analoga, l'art. 8 CCNL Trasporto aereo
Sezione Assistenti di volo (che regolamenta i rapporti di lavoro oggetto del presente giudizio a partire dal luglio 2014) stabilisce “il Personale Navigante di Cabina ha diritto a ferie annuali nella misura di 30 giorni di calendario. Il predetto numero si incrementa di un giorno ogni cinque anni di servizio, sino ad un massimo di 5 giorni aggiuntivi. Le ferie assorbono nel periodo di godimento le festività ed i riposi mensili nella ragione di un giorno di riposo ogni 3 di ferie. Durante il periodo di ferie la Società corrisponde al Personale
Navigante di Cabina la retribuzione composta da stipendio ed indennità di volo minima garantita”.
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Pt_2 Parimenti, l'Art. 11 CCAL CAI Sezione Piloti stabilisce che “Il ha diritto a ferie annuali nella misura di 30 giorni di calendario. Il predetto numero si incrementa di un giorno ogni cinque anni di servizio, sino ad un massimo di 5 giorni aggiuntivi. Le ferie assorbono nel periodo di godimento le festività ed i riposi mensili nella ragione di un giorno di riposo ogni 3 di ferie. Durante il periodo di ferie la Società corrisponde al
Pilota la retribuzione composta da stipendio mensile e indennità minima garantita. Nel rispetto delle disposizioni vigenti le ferie saranno assegnate dall'Azienda tenendo conto delle disponibilità e compatibilità aziendali […] Pt_2 Entro il 30 settembre il dovrà comunicare all'Azienda la sua preferenza in ordine alla collocazione delle Pt_2 ferie nell'anno successivo. L'Azienda entro il 30 novembre successivo darà comunicazione scritta al dell'accettazione o dell'impossibilità di accettazione di periodi richiesti per i mesi gennaio-maggio ed entro il 30 aprile per i restanti mesi dell'anno. L'eventuale accettazione non pregiudica in ogni caso la possibilità per
l'Azienda di procedere ad una diversa assegnazione delle ferie in presenza di sopravvenute esigenze operative”. Del medesimo tenore è Art. 8 CCAL CAI Sezione per il Personale Navigante Tecnico con la
Qualifica di Comandante. Analoga disposizione è prevista dall'art. 10 del CCNL Trasporto Aereo
Sezione per il Personale Navigante Tecnico – che regolamenta i rapporti di lavoro oggetto del presente giudizio a partire dal luglio 2014 – secondo cui “Il Personale Navigante Tecnico ha diritto a ferie annuali nella misura di 30 giorni di calendario. Il predetto numero si incrementa di un giorno ogni cinque anni di servizio, sino ad un massimo di 5 giorni aggiuntivi. Le ferie assorbono nel periodo di godimento le festività ed i riposi mensili nella ragione di un giorno di riposo ogni 3 di ferie. Durante il periodo di ferie la Società corrisponde al Personale Navigante Tecnico la retribuzione composta da stipendio mensile e indennità minima garantita. Nel rispetto delle disposizioni vigenti le ferie saranno assegnate dall'Azienda tenendo conto delle disponibilità e compatibilità aziendali e degli accordi in sede aziendale”.
L'indennità di volo, prevista dall'art. 907 del codice della navigazione secondo cui “Al personale di volo ed a quello che viene temporaneamente comandato a prestare servizio a bordo, oltre alla retribuzione pattuita, deve essere corrisposta un'indennità di volo nella misura stabilita dalle norme corporative e in mancanza dagli usi”, è regolata da specifiche clausole collettive.
In particolare, l'Art 29 CCAL CAI Sezione Piloti prevede che “Ai Piloti in servizio è riconosciuto per 12 mensilità il pagamento di un'indennità di volo minima garantita, il cui importo è modulato sulla base dell'anzianità di servizio secondo quanto stabilito nelle tabelle A e B allegate. Ciascuna ora di volo effettuata in qualità di titolare di equipaggio è compensata con la corresponsione di un'indennità oraria di volo integrativa il cui importo è modulato sulla base dell'anzianità di servizio e della tipologia di volo (corto/medio raggio e lungo raggio) secondo quanto stabilito nelle tabelle A e B allegate;
l'indennità di volo integrativa è erogata
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con la retribuzione del mese successivo a quello in cui sono state effettuate le ore di volo cui è riferita e non concorre alla determinazione degli istituti retributivi riflessi e differiti”. Di identico contenuto è l'art. 21 CCAL CAI
Sezione per il Personale Navigante Tecnico con la Qualifica di Comandante. Analoga disposizione è prevista dall'art. 26 del CCNL Trasporto Aereo Sezione Personale Navigante
Tecnico secondo cui: “Ai Piloti in servizio è riconosciuto per 12 mensilità il pagamento di un'indennità di volo minima garantita (IVGM), il cui importo è modulato sulla base dell'anzianità di servizio secondo quanto stabilito nelle tabelle A (Comandanti) e B (Piloti) allegate [...] Ciascuna ora di volo effettuata in qualità di titolare di equipaggio è compensata con la corresponsione di un'indennità oraria di volo integrativa il cui importo è modulato sulla base dell'anzianità di servizio e della tipologia di volo (corto/medio raggio e lungo raggio) secondo quanto stabilito nelle tabelle A, A1,A2 e B. B1, B2 allegate. L'indennità di volo integrativa è erogata con la retribuzione del mese successivo a quello in cui sono state effettuate le ore di volo cui è riferita e non concorre alla determinazione degli istituti retributivi riflessi e differiti”.
Con riferimento agli assistenti di volo, poi, l'art. Art 23 CCAL CAI Sezione Assistenti di volo prevede che “agli assistenti di volo che svolgono servizio di volo come membri effettivi di equipaggio è garantito per 12 mensilità il pagamento di un'indennità di volo minima garantita, il cui importo è modulato sulla base dell'anzianità di servizio secondo quanto stabilito nella tabelle E,F,G allegate. Ciascuna ora di volo effettuata è compensata con la corresponsione di un'indennità oraria di volo integrativa il cui importo è modulato sulla base dell'anzianità di servizio e della tipologia di volo (corto/medio raggio e lungo raggio) secondo quanto stabilito nelle tabelle allegate[…] l'indennità di volo integrativa è pagata con la retribuzione del mese successivo a quello in cui sono state effettuate le ore di volo cui è riferita e non concorre alla determinazione degli istituti retributivi riflessi e differiti”. Del medesimo tenore è l'art. 23 CCNL Trasporto aereo Sezione
Assistenti di volo.
Dal chiaro tenore di tali clausole contrattuali emerge, dunque, con certezza, che le parti sociali hanno deciso di non determinare la retribuzione spettante ai lavoratori naviganti (tra cui piloti, comandanti e assistenti di volo) in una misura fissa mensile, tale da restare invariata nei periodi in cui i lavoratori sono in ferie.
Dando attuazione all'art. 907 cod. nav. le parti sociali hanno, infatti, stabilito di corrispondere a questi lavoratori oltre allo stipendio mensile una indennità di volo composta da due componenti: l'indennità di volo integrativa ha lo scopo di compensare l'effettivo numero di ore di volo effettuate dagli assistenti di volo, mentre l'indennità di volo minima garantita viene attribuita in misura fissa, sulla base dell'anzianità di servizio. Entrambe le componenti
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dell'indennità di volo, dunque, mirano a remunerare la mansione contrattualmente prevista
(appunto quella di pilota, comandante o assistente di volo) seppur in modo differente (l'una essendo attribuita in misura fissa, l'altra in misura variabile a seconda del numero effettivo di ore di volo), il che rende palese l'identica natura delle due indennità (del resto, non possono nutrirsi dubbi sulla circostanza che il volo costituisca la principale mansione del lavoratore navigante, mentre le altre eventuali attività svolte a terra rappresentano una parte accessoria e collaterale della prestazione contrattuale, come emerge dalle clausole collettive contenute nell'art. 14 CCNL
Trasporto Aereo e nell'art. 15 CCAL CAI che prevedono, in caso di inidoneità a svolgere le attività a bordo degli aeromobili, la risoluzione di diritto del rapporto di lavoro).
La chiara connessione, individuata dalla clausola sopra citata, tra l'indennità di volo integrativa e le ore di volo in concreto effettuate dal lavoratore – ovvero la principale mansione del lavoratore navigante – rende evidente, allora, la natura retributiva dell'indennità in esame e fuga ogni dubbio sulla possibilità di ritenere che la stessa costituisca un mero rimborso spese o una indennità risarcitoria (risultando, in tale indagine, del tutto irrilevante che il regime fiscale di questa indennità sia disciplinato dalla legge in modo peculiare). E ciò è tanto più vero se si considera che sono stati previsti dalla contrattazione collettiva altri emolumenti quali le diarie di linea, le diarie non di linea, i buoni pasto, i pernottamenti, a cui le parti sociali hanno espressamente attribuito la funzione di rimborso delle spese per i giorni di assenza del lavoratore dalla base di servizio. A tali componenti della retribuzione si aggiungono poi, sempre secondo le previsioni delle parti sociali, le provvigioni vendite e diverse tipologie di indennità.
Dall'esame del sistema retributivo del personale navigante congeniato dalle parti sociali è possibile, dunque, evincere che il nucleo essenziale della retribuzione (spettante ad ogni lavoratore perché connesso all'espletamento delle mansioni contrattualmente previste) è costituito, appunto, dallo stipendio mensile, dall'indennità di volo minima garantita e dall'indennità di volo integrativa. Soltanto tali emolumenti, dunque, concorrono nel complesso ad individuare la retribuzione proporzionale e sufficiente spettante ai lavoratori naviganti, che il giudice deve prendere in considerazione quale parametro per l'accertamento del rispetto dell'art. 36, comma 1, Cost. (in applicazione del consolidato principio secondo il quale “la valutazione di adeguatezza della retribuzione ai principi dettati dall'art. 36 Cost. non comporta il riferimento a tutti gli elementi
e gli istituti contrattuali che confluiscono nel trattamento economico globale fissato dalla contrattazione collettiva, ma soltanto a quelli che concorrono alla formazione del detto minimo costituzionale, minimo che, quanto al rispetto
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della proporzionalità e adeguatezza della retribuzione, va riferito non già alle singole componenti della retribuzione, ma alla globalità di questa”, così, da ultimo, Cassazione civile sez. lav., 02/07/2020,
n.13617).
Ebbene, ciononostante, le clausole contrattuali sono chiare nello stabilire che la retribuzione spettante per i giorni nei quali i lavoratori godono di ferie viene computata tenendo in considerazione soltanto lo stipendio mensile e l'indennità di volo minima garantita, mentre non viene computata l'indennità di volo integrativa.
Ne deriva, per logica conseguenza, che la retribuzione corrisposta per un giorno di ferie è inferiore alla media della retribuzione spettante per gli altri giorni del mese (essendo quest'ultima parimenti composta da stipendio mensile, indennità di volo minima garantita ma anche dall'indennità di volo integrativa, oltre che da tutte le ulteriori componenti aggiuntive di cui si è detto). Con la precisazione che è connaturale alla struttura stessa della retribuzione del personale navigante, così come determinata dalle parti sociali, che non tutti i giorni del mese siano retribuiti nella medesima misura (essendo prevista una maggior retribuzione appunto per i giorni in cui il lavoratore è in volo, rispetto ai giorni in cui è a terra per lo svolgimento di mansioni correlate, quali ad esempio le attività di formazione, o perché gode di riposi o è in riserva, a disposizione della società per eventuali impieghi). Per tali motivi il dato da prendere in considerazione per valutare se la retribuzione del giorno di ferie sia inferiore o meno rispetto a quella ordinaria non può essere costituito dalla retribuzione del giorno di servizio in cui il lavoratore è in volo ma, appunto, dalla media della retribuzione che viene corrisposta negli altri giorni del mese.
6. Assodato che la retribuzione corrisposta per un giorno di ferie è inferiore alla media della retribuzione spettante per gli altri giorni del mese, deve dirsi che, dall'analisi delle buste paga prodotte unitamente al ricorso, emerge che l'incidenza dell'indennità di volo integrativa sulla retribuzione è significativa: pur essendo tale indennità variabile a seconda del numero effettivo di ore di volo effettuate nel mese precedente, invero, generalmente, tale componente retributiva è di importo pari o superiore rispetto a quello dell'indennità di volo minima garantita (indennità che, come dedotto dalla nella memoria difensiva, ha anch'essa un'incidenza media sulla CP_2 retribuzione ordinaria estremamente elevata). A titolo esemplificativo, si consideri che lo stipendio mensile del ricorrente nell'anno 2013 era pari ad euro 1045,72 e l'indennità di Pt_7 volo minima garantita era pari ad euro 735,70 mentre l'indennità di volo integrativa complessiva dell'anno 2013 è stata pari ad euro 11.547,75 €, corrispondente all'importo medio mensile di euro
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962,31; lo stipendio mensile della ricorrente nell'anno 2012 era pari ad euro 997,60 e Pt_2
l'indennità di volo minima garantita era pari ad euro 590,46 mentre l'indennità di volo integrativa complessiva dell'anno 2012 è stata pari ad euro 16.041,11, corrispondente all'importo medio mensile di euro 1.336,75; lo stipendio mensile del ricorrente nell'anno 2011 era pari ad Pt_15 euro 1829,24 e l'indennità di volo minima garantita era pari ad euro 4870,08 mentre l'indennità di volo integrativa complessiva dell'anno 2011 è stata pari ad euro 27.354,52 €, corrispondente all'importo medio mensile di euro 2.279,54.
Del resto, l'incidenza dell'indennità di volo integrativa sul complesso della retribuzione del lavoratore navigante emerge anche solo guardando alle tabelle retributive allegate al contratto collettivo. Utilizzando come parametro, a titolo esemplificativo, la tabella E allegata al CCAL
CAI emerge che l'assistente di volo con anzianità pari a zero percepisce a titolo di stipendio euro
571,24 e a titolo di indennità di volo minima garantita euro 293,60, per un totale di retribuzione fissa mensile pari ad euro 864,84 e giornaliera pari ad euro 28,82; per ciascuna ora di volo effettuata percepisce euro 10,58 (oppure, all'aumentare delle ore di volo, euro 21,15, euro 31,73, euro 42,30, euro 84). L'assistente di volo con zero anni di anzianità che effettui una sola ora di volo al giorno di media (eventualità che è, senza dubbio, molto al di sotto degli standard di rendimento), dunque, percepisce una retribuzione media giornaliera pari ad euro 39,4 e, pertanto,
l'indennità di volo integrativa viene ad incidere sulla stessa retribuzione media giornaliera nella misura del 26,85%; se poi, il medesimo assistente di volo effettua una media di tre ore di volo al giorno, la retribuzione media giornaliera diviene almeno pari ad euro 60,56 (senza considerare che le ore di volo successive alla quarantesima sono retribuite in misura maggiore) e l'indennità di volo integrativa viene ad incidere almeno nella misura del 52,41 %.
7. Stando così le cose, occorre allora domandarsi se - fermo restando che l'individuazione della retribuzione proporzionale e sufficiente spettante ai lavoratori del settore è compito demandato all'autonomia contrattuale - sia nella facoltà delle parti sociali, una volta individuata la misura della retribuzione ritenuta congrua, ridurre a tal punto la retribuzione spettante al lavoratore nei giorni in cui gode di ferie, eliminando dalla stessa una componente così significativa dello stipendio mensile, quale l'indennità di volo integrativa, ovvero se l'autonomia contrattuale abbia, in questo caso, violato un limite posto da una norma imperativa.
8.Per poter compiutamente rispondere a tale interrogativo, vale premettere che, come noto, il diritto alla fruizione delle ferie annuali retribuite assume nel nostro ordinamento rango
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costituzionale, stabilendo l'art. 36 Cost. che “Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi”. All'interno nel codice civile, poi, l'art. 2109 c.c. ribadisce il diritto del lavoratore “ad un periodo annuale di ferie retribuito, possibilmente continuativo, nel tempo che l'imprenditore stabilisce, tenuto conto delle esigenze dell'impresa e degli interessi del prestatore di lavoro” demandando la determinazione della – sola – durata di tale periodo alla legge, agli usi, o all'equità.
Il diritto alle ferie è riconosciuto, poi, dal diritto internazionale tra i diritti sociali fondamentali. È menzionato dall'art. 24 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo che conferisce a ciascuno “il diritto al riposo e allo svago, inclusa una ragionevole limitazione delle ore di lavoro e ferie periodiche retribuite” nonché dall'art. 2, n. 3, della Carta sociale del Consiglio d'Europa (ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 9 febbraio 1999 n. 30) e dall'art. 7, lett. d), del Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali come espressione del diritto di ciascuno a condizioni di lavoro eque e favorevoli.
La Convenzione OIL del 24 giugno 1970, n. 132, ratificata e resa esecutiva in Italia con la legge 10 aprile 1981, n. 157, riconosce all'art. 3 il diritto di tutte le persone a un congedo annuale pagato di una determinata durata minima, prevedendo che “La durata del congedo non dovrà in alcun caso essere inferiore a tre settimane di lavoro per un anno di servizio”; inoltre, all'art. 7, comma 1, sancisce che “Chiunque prenda il congedo previsto dalla presente convenzione deve ricevere, per tutta la durata di detto congedo, almeno la normale o media retribuzione (ivi compreso, ove tale remunerazione comporti prestazioni in natura, il controvalore di queste, a meno che non si tratti di prestazioni permanenti di cui l'interessato goda indipendentemente dal congedo pagato), calcolata secondo un metodo da stabilirsi da parte dell'autorità competente o dall'organismo appropriato in ciascun Paese”.
Nella normativa eurounitaria, il diritto a ferie annuali retribuite è sancito dall'art. 31, comma
2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, che ha lo stesso valore giuridico dei
Trattati secondo quanto previsto dall'art. 6 TUE.
Una disciplina più dettagliata è stata, poi, individuata dall'art. 7 della direttiva 2003/88/CE, rubricato “ferie annuali”, che dispone “
1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali.
2. Il periodo minimo di ferie annuali retribuite non può essere sostituito da un'indennità finanziaria, salvo in caso di fine del rapporto di lavoro”.
Del medesimo tenore, per il personale di volo, è l'art 3 della direttiva 2000/79/CE relativa all'Accordo europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo dell'aviazione
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civile secondo cui “
1. Il personale di volo nell'aviazione civile ha diritto a ferie annuali retribuite di almeno quattro settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali.
2. Il periodo minimo di ferie annuali retribuite non può essere sostituito da un'indennità finanziaria, salvo in caso di fine del rapporto di lavoro”.
Tali direttive sono state recepite nell'ordinamento italiano dal d.l.gs. n. 66/2003 (in particolare, cfr. art. 10) e, per lo specifico settore del personale di volo che qui interessa, dall'art. 4 del d.lgs. n. 185/2005 che prevede “Il personale di volo dell'aviazione civile ha diritto a ferie annuali retribuite di almeno quattro settimane alle condizioni previste dalla normativa vigente o dai contratti collettivi di lavoro applicati. Il predetto periodo minimo di quattro settimane di ferie annuali retribuite non può essere sostituito da un'indennità economica, salvo che nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro”.
Pur facendo espresso riferimento alla nozione di “ferie retribuite” e dunque legando indissolubilmente il diritto alle ferie annuali e quello al conseguimento di una retribuzione a tale titolo, dunque, né l'art. 36 della Costituzione né l'art. 2109 c.c. né la direttiva 2003/88 né la direttiva 2000/79 né le norme nazionali che vi hanno dato attuazione, contemplano una disposizione esplicita volta a stabilire la misura della retribuzione da garantire al lavoratore nei giorni di ferie.
Tuttavia, appare ormai principio consolidato quello secondo cui, nell'applicazione delle norme interne (nel caso di specie, l'art. 4 del d.lgs. n. 185/2005) attuative di direttive comunitarie, occorre tener in debito conto lo stato del diritto dell'Unione così come emerge dalle decisioni rese dalla Corte di Giustizia (sul “valore normativo” delle pronunce interpretative della Corte di
Giustizia, si veda, per tutte, Cass. n. 19842/2003). In particolare, è noto che le decisioni espresse in sede di rinvio pregiudiziale non sono vincolanti solo per il giudice che ha sollevato la questione ma spiegano i propri effetti anche rispetto a qualsiasi altro caso che debba essere deciso in applicazione della medesima disposizione di diritto dell'Unione interpretata dalla Corte e che le pronunce della Corte di Giustizia rappresentano un integrazione della norma europea da utilizzare come parametro interposto per un'interpretazione costituzionalmente orientata delle norme interne (sulla scorta dell'art. 117 Cost.).
Tale valore assume, quindi, nella fattispecie al vaglio, la pronuncia con la quale Corte di
Giustizia si è espressa sulla nozione di ferie retribuite e sull'interpretazione dell'art. 7 della direttiva 2003/88 in una fattispecie relativa proprio alla retribuzione del personale di volo
(sentenza del 15.9.2011, e altri
contro
British Airways plc, causa C-155/10). Per_1
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Già in precedenza, a partire dalla sentenza (cause riunite C 131/04 e C Persona_2
257/04, sentenza del 16.3.2006), la Corte di Giustizia aveva significativamente rilevato che le direttive sull'orario di lavoro trattano il diritto alle ferie annuali e quello all'ottenimento di un pagamento a tale titolo come “due aspetti di un unico diritto” e che l'obbligo di retribuire le ferie annuali mira a mettere il lavoratore, in occasione di tali ferie, “in una situazione che, dal punto di vista della paga, è paragonabile ai periodi di lavoro”.
Nella Causa e altri
contro
British Airways, richiamando tali principi, si giunge Per_1 all'esplicita affermazione che “l'espressione «ferie annuali retribuite» di cui all'art. 7, n. 1, della direttiva
2003/88 significa che, per la durata delle ferie annuali ai sensi di tale direttiva, la retribuzione deve essere mantenuta;
in altre parole, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo”.
In particolare, la Corte ha messo in evidenza che un'indennità determinata ad un livello appena sufficiente ad evitare un serio rischio che il lavoratore non prenda le sue ferie non soddisfa le prescrizioni del diritto dell'Unione e che, sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sé ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli
Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro.
Fatte tali premesse, la Corte enuncia il principio per cui “qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore, come il tempo trascorso in volo per i piloti di linea, deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali” per cui soltanto gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro, come le spese connesse al tempo che i piloti sono costretti a trascorrere fuori dalla base, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali.
In altri termini, nel rispetto del criterio di competenza che impedisce al diritto comunitario di fissare i limiti della retribuzione spettante ai lavoratori degli stati membri, la Corte di Giustizia afferma il principio per cui la pienezza del diritto al godimento di ferie passa attraverso la remunerazione delle ferie stesse non in una qualsiasi misura ma in misura tale da garantire al
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lavoratore condizioni economiche paragonabili a quelle di cui gode quando esercita l'attività lavorativa.
Tali principi sono stati ribaditi dalla Corte di Giustizia anche nella sentenza del 13.01.2022, causa C-514/20, ove viene messo in evidenza che “il diritto alle ferie annuali, sancito dall'articolo 7 della direttiva 2003/88, ha una duplice finalità, ossia consentire al lavoratore, da un lato, di riposarsi rispetto all'esecuzione dei compiti attribuitigli in forza del suo contratto di lavoro e, dall'altro, di beneficiare di un periodo di distensione e di ricreazione” dal momento che “è nell'interesse della protezione effettiva della sua sicurezza e della sua salute che il lavoratore deve normalmente poter beneficiare di un riposo effettivo”. Per logica conseguenza, afferma la Corte che “gli incentivi a rinunciare al congedo di riposo o a sollecitare i lavoratori a rinunciarvi sono incompatibili con gli obiettivi del diritto alle ferie annuali retribuite, legati segnatamente alla necessità di garantire al lavoratore il beneficio di un riposo effettivo, per assicurare una tutela efficace della sua sicurezza e della sua salute. Pertanto, ogni azione o omissione di un datore di lavoro, avente un effetto potenzialmente dissuasivo sulla fruizione di ferie annuali da parte del lavoratore, è altresì incompatibile con la finalità del diritto alle ferie annuali retribuite”.
Per questo motivo, prosegue la citata sentenza, “l'ottenimento della retribuzione ordinaria durante il periodo di ferie annuali retribuite è volto a consentire al lavoratore di prendere effettivamente i giorni di ferie cui ha diritto. Orbene, quando la retribuzione versata a titolo del diritto alle ferie annuali retribuite previsto all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88, è inferiore alla retribuzione ordinaria ricevuta dal lavoratore durante i periodi di lavoro effettivo, lo stesso rischia di essere indotto a non prendere le sue ferie annuali retribuite, almeno non durante i periodi di lavoro effettivo, poiché ciò determinerebbe, durante tali periodi, una diminuzione della sua retribuzione”. Di qui la conclusione che contrasta con il diritto comunitario addirittura una disposizione di un contratto collettivo in base alla quale, per determinare se sia stata raggiunta la soglia di ore lavorate che dà diritto ad un aumento per gli straordinari, le ore corrispondenti al periodo di ferie annuali retribuite prese dal lavoratore non sono prese in considerazione come ore di lavoro prestate.
Che debba essere quella fornita dalla Corte di Giustizia l'interpretazione della locuzione
“ferie retribuite” anche nel nostro ordinamento è stato riconosciuto dalla Suprema Corte di
Cassazione che, dopo aver ripercorso l'evoluzione della giurisprudenza comunitaria, afferma che
“sussiste una nozione Europea di "retribuzione" dovuta al lavoratore durante il periodo di ferie annuali, fissata dall'art. 7 della direttiva 88/2003, come sopra interpretato dalla Corte di Giustizia” e che “In modo conforme al diritto dell'Unione deve essere interpretata la normativa interna laddove riconosce il diritto del prestatore di
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lavoro a "ferie retribuite" nella misura minima di quattro settimane, senza, tuttavia, recare una specifica definizione di retribuzione” (così Cassazione civile sez. lav., 17/05/2019, n.13425; in senso conforme v. anche Cassazione civile sez. lav., 17/05/2019, n.13427 nonché Cassazione civile, sez. lav., 15 ottobre 2020, n. 22401). Di qui la decisione di cassare con rinvio la decisione sottoposta al suo vaglio, demandando al giudice di merito di “verificare se la retribuzione corrisposta al lavoratore, durante il periodo minimo di ferie annuali, sia corrispondente a quella fissata, con carattere imperativo ed incondizionato, dall'art. 7 della direttiva 2003/88/CE”.
9. Alla luce di tali approdi della giurisprudenza comunitaria e nazionale, non può, dunque, nutrirsi alcun dubbio in ordine all'esistenza nel nostro ordinamento di una norma imperativa – nel caso di specie contenuta nell'art. 4 del d.lgs. n. 185/2005, interpretato alla luce dell'evoluzione del diritto europeo di cui costituisce attuazione – che impone di riconoscere al lavoratore navigante in ferie una retribuzione corrispondente alla nozione europea sopra delineata.
Inevitabile, a questo punto, la conclusione che le clausole contrattuali, sopra riportate, volte ad escludere dalla base di calcolo della retribuzione dei giorni di ferie l'indennità di volo integrativa, contrastano con tale norma imperativa perché rendono la retribuzione delle ferie non paragonabile a quella dei periodi di lavoro, escludendovi una componente che mira a remunerare proprio l'esecuzione delle mansioni che il o l'assistente di volo è tenuto ad espletare in Pt_25 forza del proprio contratto di lavoro e che in alcun modo può ritenersi diretta esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni.
Tali approdi sono stati, del resto, confermati dalla S.C. che, con la sentenza n. 20216 del
23/06/2022, emessa in fattispecie analoga a quella per cui è causa, ha ritenuto di “ condividere il giudizio di nullità dell'art. 10 del CCNL Trasporto Aereo Sezione per il Personale Navigante Tecnico, a partire dal luglio 2014 (…), nella parte in cui, limitatamente al periodo minimo di ferie di quattro settimane, esclude dalla base del computo della retribuzione da corrispondere nel periodo feriale, la componente retributiva costituita dall'indennità di volo integrativa, perché tale disposizione è in contrasto con la norma imperativa di cui al D.Lgs.
n. 185 del 2005, art. 4, che, interpretato alla luce del diritto Europeo, impone di riconoscere al lavoratore navigante in ferie una retribuzione corrispondente alla nozione Europea di remunerazione delle ferie in misura tale da garantire al lavoratore medesimo condizioni economiche paragonabili a quelle di cui gode quando esercita
l'attività lavorativa”.
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Né vale rilevare che, nel caso di specie, l'indennità di volo non è stata completamente esclusa dal computo della retribuzione spettante al lavoratore quando gode di ferie, essendo stata considerata, seppure in parte (come si è visto, viene considerata solo l'indennità minima garantita e viene esclusa l'indennità di volo integrativa). Ed, infatti, costituendo l'indennità di volo integrativa una significativa componente della retribuzione mensile del lavoratore navigante
(dovendosi richiamare le considerazioni sopra svolte in ordine alla effettiva incidenza in termini percentuali), la sua esclusione dal computo della retribuzione dei giorni di ferie rende quest'ultima non paragonabile a quella dei periodi di lavoro, ponendosi in contrasto con la “nozione europea di retribuzione feriale” che, come detto, deve essere tale da garantire al lavoratore condizioni economiche paragonabili a quelle di cui gode quando esercita l'attività lavorativa (per la considerazione secondo cui anche una riduzione del trattamento economico del lavoratore navigante di circa il 30% appare significativa e in grado di incidere sulla decisione se fruire o meno delle ferie, cfr. Corte di Appello Milano, sentenza n. 684 del 02/07/2019).
Non coglie nel segno neppure l'argomentazione difensiva secondo cui ragionando in tal modo verrebbe compromesso il potere delle parti sociali di stabile il costo del lavoro: a ben vedere, infatti, resta inalterata la libertà di stabilire, in sede di contrattazione collettiva, il costo del lavoro, individuando la retribuzione ordinaria mensile spettante ai lavoratori di un determinato settore;
sennonchè, una volta stabilita tale misura, le parti sociali non sono libere – perché ciò si pone in contrasto con le citate norme imperative – di scendere al di sotto di tale misura, in modo
“non paragonabile”, quando disciplinano la retribuzione dovuta durante il periodo in cui il lavoratore gode di ferie.
10. Tanto acclarato, deve essere dichiarata manifestamente infondata la questione di costituzionalità prospettata dalla con riferimento all'ipotesi in cui gli artt. 10 D. Lgs. n. CP_2
66/2003 e 4 D. Lgs. 185/2005, attuativi rispettivamente della Direttiva 2003/88/CE e della
Direttiva 2000/79/CE, venissero interpretati nel senso ch'essi includerebbero l'Indennità di Volo
Integrativa Oraria nel computo della retribuzione delle ferie annuali.
Come affermato dalla S.C. nella citata sentenza n. 20216 del 23/06/2022, infatti, non può ravvisarsi alcuna lesione del principio del legittimo affidamento, atteso che le disposizioni
Europee e nazionali nonché le sentenze della CGUE che vengono in rilievo nel presente giudizio non hanno subito modifiche nel tempo né significative rimeditazioni e mutamenti interpretativi per cui le parti sociali, nel redigere le norme collettive, avrebbero dovuto tenere conto dei principi
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e degli orientamenti che si erano già affermati e consolidati in materia, senza che si possa, appunto, invocare una incolpevole aspettativa di fronte ad una situazione asseritamente mutatasi nel tempo.
Quanto alla prospettata lesione della libertà sindacale e della libertà di impresa, va condiviso anche in questo caso il rilievo, contenuto nella sentenza n. 20216 del 23/06/2022, secondo cui
“la contrattazione collettiva non si muove nel vuoto normativo e, in un sistema di fonti "multilevel", come è quello
Euro-italiano, la peculiarità del diritto del lavoro richiede comunque che sia le disposizioni normative che quelle collettive contrattuali operino in sintonia e in parallelo tra loro, con l'osservanza appunto dei principi dettati dal diritto dell'Unione e di quelli fondamentali dello Stato Italiano, relativamente alle prescrizioni normative
"minime", la cui osservanza non può costituire certamente alcuna lesione delle libertà sopra indicate”.
Neppure appaiono sussistere i presupposti per il rinvio pregiudiziale interpretativo alla
Corte di Giusitizia, richiesto dalla sia perché sulla questione della retribuzione feriale la CP_2
Corte di Giustizia si è più volte pronunciata (cfr. sentenze sopra richiamate) sia perché il problema esegetico posto non rientra nell'ambito della interpretazione del diritto comunitario in quanto la valutazione del caso concreto, cioè la verifica in ordine alla possibilità che l'indennità di volo integrativa possa essere esclusa dal computo della retribuzione dei giorni di ferie, è attività riservata comunque al giudice nazionale e non a quello Europeo.
11. Tanto acclarato, non può essere trascurato di evidenziare che la S.C. ha affermato i ricordati principi con riferimento al periodo minimo di ferie annuali, riconosciuto nell'ordinamento nazionale nella stessa misura minima prescritta dalle direttive comunitarie ovvero in quattro settimane all'anno (art. 10 d.l.gs. n. 66/2003; art. 4 del d.lgs. n. 185/2005) e che la Corte di Giustizia ha reso le proprie pronunce con esclusivo riferimento al periodo minimo di ferie di cui all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88, dal momento che le misure favorevoli ai lavoratori che vanno oltre i requisiti minimi previsti da tale disposizione non sono disciplinate da quest'ultima e, quindi, esulano anche dalla competenza del giudice comunitario
(sentenza del 13.12.2018, HE vs. RT , causa C-385/17). Controparte_5
Tuttavia, nel caso di specie, come si è visto, la contrattazione collettiva del settore (prima il
CCAL e poi CCNL) ha riconosciuto un trattamento di maggior favore, stabilendo il diritto dei lavoratori naviganti a 30 giorni di ferie all'anno, periodo che si incrementa di un giorno ogni cinque anni di servizio, sino ad un massimo di 5 giorni aggiuntivi.
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La ratio sottesa a tale previsione di maggior favore rispetto alla garanzia minima prevista dalla legge va, chiaramente, individuata nella considerazione della peculiare gravosità delle mansioni svolte dal personale navigante, mansioni che incidono sul benessere psico-fisico dell'individuo in misura maggiore rispetto alla media delle altre attività lavorative, sicchè, per tutelare pienamente il diritto alla salute del lavoratore, è stato garantito il godimento di 30 giorni di ferie annuali per i primi 5 anni di lavoro. Proprio in ragione dello stress psico-fisico connesso all'attività di volo appare evidente che il pieno recupero delle energie psicofisiche necessiti di un periodo di ferie crescente con l'aumento dell'anzianità di servizio del lavoratore, il che rende palese la ragione del previsto aumento del numero di ferie annuali fino a 35 giorni.
Pur rispondendo, dunque, la previsione di giorni di ferie aggiuntivi rispetto al minimo legale da parte della contrattazione collettiva alla medesima esigenza di tutela del diritto alla salute del lavoratore, la S.C., nella citata pronuncia n. 20216 del 23/06/2022, emessa in fattispecie analoga a quella per cui è causa, ha ritenuto di cassare la sentenza impugnata nella parte in cui aveva ritenuto che le parti sociali, coniando un unitario istituto delle ferie non monetizzabili e non rinunciabili, avessero esteso la medesima disciplina anche ai giorni di ferie aggiuntivi rispetto al mimino legale (che dunque dovevano essere retribuiti in analoga misura). Neppure la S.C. ha ritenuto corretto il richiamo alla portata precettiva dell'art. 36, comma 3, Cost. - sicuramente riferito a tutti i giorni di ferie spettanti al lavoratore (senza distinzione tra minimo garantito dalla legge e maggior numero assicurato contrattualmente) ed applicato tenendo in considerazione soltanto lo stipendio mensile e l'indennità di volo minima garantita (sulla scorta di una valutazione che teneva doverosamente conto solamente del nucleo essenziale della retribuzione minima stabilita dalle parti sociali e non del principio di omnicomprensività e che dunque tralasciava gli altri emolumenti quali le diarie di linea, le diarie non di linea, i buoni pasto, i pernottamenti, le provvigioni vendite e le diverse tipologie di indennità): dalle argomentazione espresse, sul punto, dalla S.C. si evince che, ad avviso della Corte, il breve segmento temporale che viene in rilievo (circa 7 giorni) escluderebbe la lesione della garanzia di una retribuzione proporzionale e sufficiente ad assicurare al lavoratore e alla sua famiglia una esistenza libera e dignitosa. In altri termini, la S.C. ha -implicitamente ma chiaramente - ritenuto che la garanzia in questione non debba essere apprezzata con riferimento al singolo giorno di ferie (che viene ad essere retribuito in modo significativamente inferiore rispetto agli giorni di lavoro, in modo tale da poter chiaramente costituire un incentivo a non fruire delle ferie, come riconosciuto dalla
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stessa sentenza nel punto 25) bensì con riferimento alla retribuzione relativa ad un più ampio arco temporale, rispetto al quale, evidentemente, la diminuizione della retribuzione relativa a soli
7 giorni non è idonea ad incidere in modo così significativo.
A tali principi di diritto, in ossequio alla funzione nomofilattica della Corte di Cassazione, occorre, dunque, conformarsi, prendendo atto che – alla luce di tale interpretazione del quadro normativo – i giorni di ferie di fonte legale ed i giorni di ferie di fonte collettiva non rappresentano più un istituto unitario ma devono essere tenuti nettamente distinti, essendo ravvisabile solo con riferimento ai primi la tutela costituita dalla garanzia di percezione di una retribuzione non inferiore a quella ordinaria, tale da consentire al lavoratore di godere effettivamente dei giorni di ferie di cui a diritto, senza subire perdite economiche che potrebbero disincentivarne il godimento.
12. Alla luce delle considerazioni che precedono vanno, dunque, dichiarate nulle, per contrasto con l' art. 4 del d.lgs. 185 n. 2005, tutte le clausole collettive, contenute nel CCAL e nel
CCNL, che escludono l'indennità di volo integrativa dalla base di computo della retribuzione corrisposta per il periodo minimo di ferie annuali garantito dalla legge, pari a quattro settimane.
13. L'aver sopra ricordato che la citata norma imperativa individua quale debba essere la retribuzione spettante al lavoratore nei periodi di ferie, conduce a ritenere che le clausole nulle debbano ritenersi sostituite di diritto con la norma imperativa ex artt. 1339 e 1419, comma 2, c.c.
Come noto, invero, la S.C. ha più volte affermato che, anche in tema di nullità di clausole collettive per contrasto con norme imperative, deve darsi applicazione al disposto di cui all'art. 1419, comma 2, c.c., operando la sostituzione di diritto della clausola nulla con la norma imperativa (cfr., in particolare, Cassazione civile, sez. lav., 23/01/1999, n.645; Cassazione civile, sez. lav., 02/06/1998, n. 5414; Cassazione civile, 04/03/1983, n. 1612).
L'inserzione automatica di clausole ex lege impedisce che assuma rilievo l'argomentazione formulata della in ordine alla circostanza che le clausole collettive in esame si pongono CP_2 in correlazione inscindibile con il resto del contratto di riferimento, tale che, trattandosi di clausole legate alle altre da un rapporto di interdipendenza ed inscindibilità, il contratto collettivo non sarebbe stato sottoscritto senza la previsione di tali pattuizioni relative alla retribuzione da corrispondere ai comandanti, ai piloti e agli assistenti di volo durante il periodo di ferie. La valutazione in ordine alla essenzialità della clausola affetta da nullità ex art. 1419, comma 1, c.c., infatti, non è richiesta quando le clausole nulle sono sostituite di diritto da norme imperative (sul
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punto è appena il caso di rilevare che i precedenti giurisprudenziali prodotti da in tema CP_2 di inscindibilità delle clausole collettive non hanno ravvisto, nelle fattispecie concrete, alcuna nullità di clausole per contrasto con norme imperative suscettibili di inserzione automatica).
Valgono, a ben vedere, nel caso di specie, le medesime considerazioni contenute nella citata sentenza di legittimità n. 645 del 1999 che ha escluso la possibilità di dare rilievo all'errore di diritto in cui incorre una parte sottoscrittrice del contratto collettivo quando stipula una clausola contrastante con una norma imperativa: “Né la ricorrente può utilmente invocare l'annullamento dell'accordo per errore di diritto, dovendosi qui ribadire il principio elaborato dalla giurisprudenza di questa Corte
(cfr. Cass. 13 maggio 1983 n. 3293), secondo cui la disposizione dell'art. 1419, secondo comma, cod. civ., a norma della quale la nullità di singole clausole contrattuali non importa la nullità del contratto, quando le clausole nulle sono sostituite di diritto da norme imperative, impedisce che al risultato della invalidità dell'intero contratto possa pervenirsi in considerazione della sussistenza di un vizio del consenso cagionato da errore di diritto essenziale, avente ad oggetto la clausola nulla in rapporto alla norma imperativa destinata a sostituirla, poiché l'essenzialità di tale clausola rimane esclusa dalla stessa prevista sua sostituzione con una regola posta a tutela di interessi collettivi di preminente rilevanza pubblica”.
Alla luce delle considerazioni che precedono, dalla sostituzione delle clausole collettive nulle con le norme imperative discende il diritto dei ricorrenti a percepire, per i giorni in cui godono di ferie, una retribuzione computata tenendo conto anche dell'indennità di volo integrativa.
14. Tanto acclarato, passando all'individuazione dei criteri di quantificazione delle somme spettanti ai ricorrenti in ragione dell'accertamento appena effettuato, occorre, innanzitutto, rilevare che, come emerge dai conteggi allegati al ricorso, i lavoratori hanno richiesto il pagamento di differenze retributive per un massimo di 28 giorni all'anno di ferie, il che induce a ritenere che la domanda sia stata articolata solo con riferimento ai giorni di ferie di fonte legale e che, dunque, non sia stato richiesto il pagamento di differenze retributive con riferimento ai giorni di ferie di fonte collettiva.
Né la società – unica in possesso dei dati necessari ad effettuare una distinzione di tal fatta - ha dedotto che alcuni dei giorni di ferie in relazione ai quali la domanda è svolta fossero di fonte collettiva.
15. Passando, dunque, ad individuare il criterio di quantificazione della retribuzione spettante nei giorni di ferie di fonte legale, ritiene questo Tribunale che – seguendo le indicazioni
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fornite dalla Corte di giustizia secondo cui occorre guardare alla retribuzione media percepita in un periodo di riferimento giudicato rappresentativo (punto 26 della citata sentenza del 15.9.2011,
e altri
contro
British Airways plc, causa C-155/10) – in considerazione della variabilità Per_1 degli importi corrisposti mensilmente ai lavoratori a titolo di indennità di volo integrativa, il periodo significativo di riferimento vada individuato in un anno solare, che costituisce un arco temporale sufficientemente ampio da neutralizzare le variabili temporanee.
Pertanto, la retribuzione del giorno di ferie imposta dalla norma imperativa è costituita, oltre che dalla somma corrisposta da (tenendo conto, soltanto, dello stipendio mensile CP_2
e dell'IVMG), anche dal valore medio dell'indennità di volo integrativa percepita dal lavoratore nel singolo anno solare.
Tale valore medio è costituito dal totale delle somme percepite dal lavoratore a titolo di indennità di volo integrativa in un anno solare, diviso per il numero risultante dalla sottrazione tra
365 ed il numero di giorni di ferie godute nel singolo anno nonché il numero di giorni in cui, per il verificarsi di eventi peculiari che incidono sul rapporto lavorativo (quali la malattia, l'aspettativa, la maternità, la cassa integrazione, il congedo parentale ecc…), i criteri per la determinazione della retribuzione sono differenti da quelli ordinari applicati nel periodo in cui il rapporto ha regolare esecuzione.
Per comprendere quale sia la motivazione del criterio adottato basti pensare che, qualora si procedesse a dividere per 365 senza operare tale sottrazione, non si ricaverebbe un dato realmente corrispondente all'incidenza dell'indennità di volo integrativa sulla retribuzione del lavoratore. Ed, infatti, come si è visto, tale indennità è una componente della normale retribuzione corrisposta al lavoratore navigante che si aggiunge allo stipendio mensile e all'indennità di volo minima garantita, in modo tale che, quanto il rapporto ha regolare esecuzione per un intero mese, vengono corrisposte somme fisse a titolo di stipendio mensile e indennità di volo minima garantita ed una somma variabile a titolo di indennità di volo integrativa;
quando, invece, si verificano eventi peculiari, quali quelli sopra citati, in ragione dei quali spetta al lavoratore non la normale retribuzione bensì emolumenti retributivi, in genere definiti indennità, computati secondo appositi criteri stabiliti dalla legge o dalle parti sociali, viene meno l'ordinaria articolazione della retribuzione nelle tre componenti di cui si è detto. L'esatta incidenza dell'indennità di volo integrativa sulla retribuzione del lavoratore navigante si apprezza, allora, solo eliminando i periodi in cui non vengono seguiti gli ordinari criteri.
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16. L'aver in tal modo delineato quale debba essere l'esatto criterio di determinazione della retribuzione imposta dalle norme imperative per il periodo di ferie, rende evidente che può essere accolta la domanda di pagamento delle somme richieste nel ricorso, perché le stesse sono state determinate utilizzando un criterio di quantificazione che appare conforme ai ricordati principi di diritto interno e comunitario che governano la materia.
Ed, infatti, nei conteggi allegati al ricorso è stato individuato, per ciascun ricorrente e con riferimento a ciascun anno solare, il numero dei giorni di ferie goduti nel singolo anno solare, il totale dell'indennità di volo integrativa percepita nel singolo anno solare, i giorni di assenza nell'anno solare;
è stato quindi determinato l'importo medio dell'indennità di volo integrativa giornaliera annuale (costituito dal totale delle somme percepite dal lavoratore a titolo di indennità di volo integrativa in un anno solare, diviso per il numero risultante dalla sottrazione tra 365 ed il numero di giorni di ferie godute nel singolo anno nonché il numero di giorni in cui, per il verificarsi di eventi peculiari che incidono sul rapporto lavorativo i criteri per la determinazione della retribuzione sono differenti da quelli ordinari applicati nel periodo in cui il rapporto ha regolare esecuzione) e lo stesso è stato moltiplicato per il numero di giorni di ferie goduti nell'anno.
A fronte della produzione di tali conteggi unitamente al ricorso, la non ha mosso CP_2 specifiche contestazioni in ordine alla correttezza dei dati riportati nei conteggi stessi (numero di giorni di ferie, importo dell'ivo percepita, giorni di assenza, ecc..) né in ordine alla corrispondenza tra i dati stessi e quando risultante dalle buste paga in atti (documenti che, essendo redatti dalla società datrice di lavoro, formano piena prova nei suoi confronti), limitandosi a contestare il criterio utilizzato da parte ricorrente per la determinazione delle somme oggetto di domanda
(criterio che, tuttavia, per quando sopra detto, deve ritenersi corretto e conforme a quello utilizzato da questo Tribunale anche in altri precedenti giurisprudenziali, richiamati dalle parti).
Quanto alla deduzione secondo cui vi sarebbero “incongruenze palesi tra la documentazione depositata ed i conteggi prodotti” la stessa risulta del tutto generica e dunque non idonea a costituire una puntuale contestazione, non essendo state indicate quali siano le incongruenze e quale la documentazione depositata, asseritamente contrastante con i conteggi.
Unica contestazione specifica è quella relativa al lavoratore con Parte_4 riferimento al quale non risultano depositate le buste paga relative all'annualità del 2014, con la
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conseguenza che non può trovare accoglimento la richiesta di pagamento dell'importo di euro
740,50 asseritamente spettante per la stessa annualità.
17. Spettano, pertanto, ai ricorrenti a titolo di differenze retributive per i giorni di ferie di fonte legale goduti nel periodo di lavoro svolto alle dipendenze della le seguenti CP_2 somme:
€ 12.094,80 Parte_1
€ 2.847,83 Parte_2
€ 2.332,05 Parte_3
€ 1.903,25 Parte_4
€ 3.618,59 Parte_5
€ 5.190,64 Parte_6
€ 2.491,30 Parte_7
€ 7.975,07 Parte_8
€ 11.465,59 Parte_9
€ 16.584,23 Parte_10
€ 4.361,74 Parte_11
€ 5.275,84 Parte_12
€ 8.373,09 Pt_13 Parte_13
€ 4.993,94 Parte_14
€ 16.088,84 Parte_15
€ 1.813,32 Parte_16
€ 625,63 Parte_17
€ 3.288,29 Parte_18
€ 12.443,55 Parte_19
€ 5.101,43 Parte_20
4.660,20 Parte_21 Pt_21
€ 23.918,10 Parte_22
€ 13.103,29 Parte_23
€ 24.313,54 Parte_24
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La deve essere, dunque, condannata al relativo pagamento. Sull'importo in CP_2 questione spettano altresì ai ricorrenti ex art. 429 cpc la rivalutazione monetaria e gli interessi legali sulle somme via via rivalutate, dalla maturazione del credito al saldo.
18. Le spese di lite seguono come di regola la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, sulla base dei parametri del D.M. n. 55 del 2014 (così come modificato dal DM 147/2022) con riguardo allo scaglione di riferimento. Come previsto dall'art. 4 D.M. cit. si fa riferimento ai valori medi di cui alle tabelle allegate al decreto, ridotti del 50% in considerazione della non complessità
e serialità della controversia. Ai compensi si aggiunge il rimborso forfetario delle spese generali pari al 15% degli stessi, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge. Tali spese vanno distratte in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
PQM
Condanna la al pagamento in favore di Controparte_1 della somma di € 12.094,80, in favore di della somma di € Parte_1 Parte_2
2.847,83, in favore di della somma di € 2.332,05, in favore di Parte_3 Parte_4 della somma di € 1.903,25, in favore di della somma di € 3.618,59, in
[...] Parte_5 favore di della somma di € 5.190,64, in favore di della Parte_6 Parte_7 somma di € 2.491,30, in favore di della somma di € 7.975,07, in favore di Parte_8 Parte_9
della somma di € 11.465,59, in favore di della somma di € 16.584,23, in
[...] Parte_10 favore di della somma di € 4.361,74, in favore di della somma Parte_11 Parte_12 di € 5.275,84, in favore di della somma di € 8.373,09, in favore di Parte_13 [...] della somma di € 4.993,94, in favore di della somma di € 16.088,84, in Pt_14 Parte_15 favore di della somma di € 1.813,32, in favore di della Parte_16 Parte_17 somma di € 625,63, in favore di della somma di € 3.288,29, in favore di Parte_18 [...] della somma di € 12.443,55, in favore di della somma di € 5.101,43, in Pt_19 Parte_20 favore di della somma di € 4.660,20, in favore di della Parte_21 Parte_22 somma di € 23.918,10, in favore di della somma di € 13.103,29, in favore di Parte_23 [...] della somma di € 24.313,54, a titolo di differenze retributive relative al periodo di ferie di Pt_24 fonte legale goduto, con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali dalla maturazione dei singoli crediti al saldo.
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Condanna la al pagamento in favore dei Controparte_1 ricorrenti delle spese di giudizio che liquida in complessivi euro 6.164,00 di cui € 5.360,00 per compensi ed € 804,00 per spese generali, oltre iva e c.p.a., da distrarsi.
Civitavecchia, 9.10.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Irene Abrusci
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TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Civitavecchia, in persona del Giudice Dott.ssa Irene Abrusci ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1906 RG degli Affari Contenziosi Lavoro dell'anno 2022 e vertente
TRA
, , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, ,
[...] Parte_5 Parte_6 Parte_7
, , ,
[...] Parte_8 Parte_9 Parte_10 Pt_11
,
[...] Parte_12 Parte_13 Parte_14
, , , Parte_15 Parte_16 Parte_17
, Parte_18 Parte_19 Parte_20 Parte_21
, elettivamente
[...] Parte_22 Parte_23 Parte_24 domiciliati in Roma, viale Maresciallo Pilsudski 118, presso lo studio dell'Avv. Saverio Uva, che li rappresenta e difende per procura alle liti
RICORRENTE
E elettivamente domiciliata in Roma, via della Controparte_1
Conciliazione, n. 10, nello studio degli Avv.ti Raffaele De Luca Tamajo e Maria Carmela
Lampariello, che la rappresentano e difendono per procura alle liti
RESISTENTE TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
FATTO E DIRITTO
1.Con ricorso depositato il 7.10.2022 i ricorrenti nominati in epigrafe, premesso di aver lavorato alle dipendenze di con mansioni di comandanti, piloti e assistente di volo, fino CP_2 al 31 dicembre 2014 per poi passare in virtù di cessione di ramo d'azienda, senza soluzione di continuità, in lamentavano che la retribuzione percepita nei giorni di ferie Controparte_3 goduti è inferiore e peggiorativa rispetto alla media della retribuzione ordinaria in ragione del fatto che, a mente delle clausole contrattuali che regolano la materia, non si tiene conto degli importi erogati a titolo di Indennità di Volo Integrativa Annua. I ricorrenti chiedevano, pertanto, al Tribunale di:
- accertare e dichiarare la nullità degli artt. 8 e 25 del CCAL CAI – Sezione B - Assistenti di
Volo; dell'art. 8 e 23 del CCAL CAI – Dirigenti per il Personale Navigante Tecnico con qualifica di Comandante;
dell'art. 11 e 31 del CCAL CAI – Sezione A - Piloti;
degli artt. 10 e 28 del CCNL
Trasporti Assoaereo – Parte Speciale Vettori – Sezione I - Personale Navigante Tecnico e degli artt. 8 e 25 del CCNL Trasporti Assoaereo – Parte Specifica Vettori – Sezione II - Assistenti di
Volo, nella parte in cui escludono l'IVO (Indennità di Volo Oraria Integrativa) dalla retribuzione da corrispondersi ai lavoratori per il periodo di quattro settimane di ferie ogni anno di lavoro effettivo;
- per l'effetto, accertare il diritto dei ricorrenti a percepire, durante il periodo di ferie annuo di quattro settimane, una retribuzione calcolata sullo stipendio base, sull'indennità di volo minima garantita e sull'indennità di volo oraria;
- condannare in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, a corrispondere ai ricorrenti a titolo di differenze retributive dovute nei giorni di ferie fruiti nel periodo per cui è causa i seguenti importi: € 12.094,80; € Parte_1 Parte_2
2.847,83; € 2.332,05; € 2.643,75; € Parte_3 Parte_4 Parte_5
3.618,59; € 5.190,64; € 2.491,30; € Parte_6 Parte_7 Parte_8
7.975,07; € 11.465,59; € 16.584,23; € 4.361,74; Parte_9 Parte_10 Parte_11
€ 5.275,84; € 8.373,09; € 4.993,94; Parte_12 Parte_13 Parte_14
€ 16.088,84; € 1.813,32; € 625,63; Parte_15 Parte_16 Parte_17
€ 3.288,29; € 12.443,55, € 5.101,43; Parte_18 Parte_19 Parte_20 [...]
€ 4.660,20; € 23.918,10; € 13.103,29; Odino Parte_21 Parte_22 Parte_23
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€ 24.313,54, come da conteggi analitici allegati che formano parte integrante del ricorso, Pt_24 oltre rivalutazione monetaria ed interessi da ogni singola scadenza al saldo, o altra somma maggiore o minore ritenuta equa e di giustizia;
-con vittoria di spese ed onorari da distrarsi.
La si costituiva in giudizio eccependo Controparte_1
l'incompetenza per territorio del Tribunale di Civitavecchia, l'intervenuta prescrizione dei crediti vantati ex art. 937 cod. nav. ovvero ex art. 2948 n. 4 c.c e, nel merito, contestando le avverse pretese e chiedendone il rigetto.
La causa, istruita documentalmente, previa concessione di un termine per il deposito di note difensive, veniva decisa all'odierna udienza come da dispositivo.
2. Va, preliminarmente, disattesa l'eccezione di prescrizione dei crediti vantati nel presente giudizio, eccezione avanzata dalla società convenuta ai sensi dell'art. 937 cod. nav. sulla scorta del rilievo che il rapporto di lavoro intercorso tra la ed i ricorrenti si sarebbe concluso in CP_2 data 31.12.2014.
Ed, infatti, in risposta alle contestazioni contenute nella memoria difensiva (ed in particolare alla espressa contestazione di ordine alla deduzione contenuta nel punto 1 del ricorso secondo cui i rapporti di lavoro dei ricorrenti dopo il 31.12.2014 sarebbero proseguiti, in virtù di cessione di ramo di azienda, senza soluzione di continuità in , parte ricorrente, Controparte_3 nella prima difesa utile, ovvero nel corso della prima udienza, ha richiesto ed ottenuto l'autorizzazione a produrre documentazione necessaria al fine di difendersi in merito alla eccezione di prescrizione.
Ebbene, dai documenti prodotti nel termine assegnato (e precisamente in data 29.11.2023) emerge che è stata posta effettivamente in essere una operazione di conferimento del ramo d'azienda del trasporto aereo da Alitalia C.A.I. s.p.a. a con efficacia dal 1 Controparte_3 gennaio 2015 (cfr. Relazione delle cause di insolvenza redatta dai Commissari Straordinari di in A.S.). Controparte_3
Pertanto, risultando pacifico – in quanto non oggetto di specifiche contestazioni – che i ricorrenti abbiano lavorato alle dipendenze della fino al 31.12.2014 e che fossero CP_2 addetti al trasporto aereo (è pacifico in quando incontestato che svolgessero mansioni di piloti, comandanti, assistenti di volo) deve ritenersi che, in mancanza di allegazione e dimostrazione circa l'esistenza di una ipotesi di legittima deroga alla norma imperativa, operasse la regola dettata
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dall'art. 2112 c.c. secondo cui “in caso di trasferimento d'azienda il rapporto di lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano” (per l'affermazione dell'ormai consolidato principio secondo cui “In caso di trasferimento che riguardi aziende delle quali sia stato accertato lo stato di crisi aziendale, ai sensi della l. n. 675/1977, art. 2, comma 5, lett. c), ovvero per le quali sia stata disposta l'amministrazione straordinaria, in caso di continuazione o di mancata cessazione dell'attività, ai sensi del d.lg. n. 270/1999, l'accordo sindacale di cui alla l. n. 428/1990, art. 47, comma 4-bis, inserito dal
d.l. n. 135/2009, conv. in l. n. 166/2009, può prevedere deroghe all'art. 2112 c.c. concernenti le condizioni di lavoro, fermo restando il trasferimento dei rapporti di lavoro al cessionario” cfr., per tutte, Cassazione civile sez. lav., 31/03/2022, n.10517).
L'effettivo passaggio dei lavoratori ricorrenti alle dipendenze di al Controparte_3 momento del trasferimento di azienda trova, oltretutto, riscontro nelle buste paga prodotte in data 29.11.2023, ove risulta chiaramente indicata la data del “conferimento” proprio il 1 gennaio
2015 (ovvero proprio il giorno dell'efficacia della cessione del ramo d'azienda del trasporto aereo di cui si è detto) e viene riportata la pregressa anzianità dei lavoratori. Trattasi di elementi presuntivi, gravi, precisi e concordanti che consentono di ritenere dimostrato che i rapporti di lavoro dei ricorrenti siano transitati senza soluzione di continuità dalla CP_2 CP_3 alla data di efficacia dell'operazione successoria (1 gennaio 2015).
[...]
Dalle buste paga prodotte emerge, poi, che i rapporti di lavoro dei ricorrenti e Parte_13
sono cessati nel maggio 2022, mentre i rapporti di lavoro degli altri ricorrenti erano Parte_17 ancora in essere alla data del 22.9.2022 (quando è stata inviato il primo atto interruttivo, all. 4 di parte ric.)
Acclarato, dunque, che i rapporti di lavoro sono stati oggetto di cessione, ritiene il
Tribunale che il contratto di lavoro non possa considerarsi cessato o risolto per effetto della mera sostituzione della parte datoriale. Quest'ultima, dunque, non vale ad integrare il dies a quo del termine prescrizionale individuato dall'art. 937 codice della navigazione secondo cui “i diritti derivanti dal contratto di lavoro del personale di volo si prescrivono con decorso di due anni dal giorno dello sbarco nel luogo di assunzione, successivamente alla cessazione o alla risoluzione del contratto”.
Tale interpretazione del dato normativo, più volte sostenuta da questo Tribunale, ha trovato un autorevole conferma nella sentenza della Corte Costituzionale n. 143 del 2023 che, nel dichiarare non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Tribunale di Roma, in riferimento all'art. 3, primo comma, Cost., dell'art. 937, primo comma, cod. nav., ha
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espressamente affermato che nel caso di trasferimento di azienda ex art. 2112 cod. civ., la decorrenza del termine di prescrizione non va riferita alla fine del rapporto con l'impresa cedente, ma a quello con la cessionaria, alla luce della sostanziale continuità dei rapporti e delle selezioni che si frappongono nei diversi trasferimenti, che fanno permanere le ragioni inerenti al decorso della prescrizione stabilito nel codice della navigazione.
Alla luce delle considerazioni che precedono deve ritenersi che la missiva del 22.9.2022 (all.
4 di parte ric) abbia tempestivamente interrotto il termine biennale di prescrizione con riferimento alla posizione dei ricorrenti e (il cui rapporto di lavoro è Parte_13 Parte_17 cessato il 31 maggio 2022), mentre con riferimento agli altri ricorrenti non risulta neppure allegato il verificarsi dell'evento (cessazione del rapporto) a partire dal quale la norma fa decorrere il termine prescrizionale.
Vale precisare, da ultimo, che la sentenza della Corte Costituzionale n. 143 del 2023 ha, pure, fugato ogni dubbio sulla legittimità costituzionale della norma che introduce una prescrizione biennale dei diritti del personale di volo, facendola decorrere, quando il rapporto di lavoro è assistito da stabilità reale, dal giorno dello sbarco nel luogo di assunzione – e, dunque, successivamente alla cessazione o alla risoluzione del contratto –, e non in corso di rapporto, come per i lavoratori comuni. Il Giudice delle Leggi ha, infatti, evidenziato che la specialità del lavoro nautico, sia marittimo che aereo, non consente la concreta possibilità di esercizio dei diritti
(non limitati ai soli crediti retributivi), in ragione dell'estrema mobilità che lo caratterizza e che la prescrizione più breve di quella ordinaria è volta a compensare, a favore del datore di lavoro, la mancata decorrenza in costanza di rapporto, vigente in generale.
Di qui la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale prospettate nella memoria difensiva della nonché dell'eccezione di prescrizione fondata sull'art. CP_2
2948 n. 4 c.c., norma generale non applicabile al caso di specie in quanto derogata dalla norma speciale contenuta nell'art. 917 cod. nav.
3. Nel merito, osserva il Giudice che i lavoratori si dolgono della circostanza che il trattamento economico percepito nei giorni di ferie goduti è inferiore e peggiorativo rispetto alla media della retribuzione ordinaria in ragione del fatto che, a mente delle clausole contrattuali che regolano la materia, non si tiene conto degli importi erogati a titolo di Indennità di Volo
Integrativa Annua.
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4. La società resistente ha eccepito, innanzitutto, la genericità e infondatezza del ricorso introduttivo per insanabili carenze allegatorie, sostenendo che parte ricorrente avrebbe avanzato generiche pretese omettendo di indicare egli elementi di fatto e di diritto necessari al fine di una corretta identificazione della causa petendi e del petitum, omettendo di versare in atti la contrattazione collettiva della quale si chiede l'annullamento e senza chiamare in giudizio i soggetti giuridici dotati di effettiva legittimazione (passiva) in materia (ovvero la CP_3
.
[...]
Sennonchè, deve dirsi che, contrariamente a quanto sostenuto nella memoria difensiva, il fatto costitutivo del diritto vantato (pagamento di differenze retributive dovute nei giorni di ferie goduti nel periodo di lavoro svolto alle dipendenze della – ovvero la circostanza che i CP_2 lavoratori abbiano percepito, nel periodo nel quale hanno goduto di ferie, una retribuzione di gran lunga inferiore rispetto alla retribuzione ordinaria a loro spettante durante lo svolgimento delle mansioni di lavoro, in ragione della circostanza che la contrattazione collettiva applicata al rapporto commisura la retribuzione delle ferie alle sole componenti fisse (stipendio mensile e indennità di volo minima garantita) – è stato tempestivamente allegato nel ricorso introduttivo.
Al fine di consentire al Tribunale il vaglio di una domanda di tal fatta, i ricorrenti hanno pure allegato le clausole contrattuali che disciplinano la struttura della retribuzione dei comandi, del piloti e degli assistenti di volo, quelle che individuano la retribuzione a loro spettante nel caso di godimento di ferie nonché quelle che disciplinano l'elemento retributivo che, ad avviso di parte ricorrente, dovrebbe essere computato nei giorni di ferie (cfr. allegato 2 di parte ric. non puntualmente contestato ex adverso).
È appena il caso di aggiungere, con riferimento alle deduzioni contenute nelle note conclusionali di parte resistente, che, evidentemente, la prosecuzione del rapporto di lavoro alle dipendenze della in un periodo successivo a quello in relazione al quale è svolta Controparte_3 la domanda di pagamento di differenze retributive non rappresenta un fatto costitutivo della domanda ma è entrato nel thema decidendum solo a seguito dell'eccezione di prescrizione, sollevata nella memoria di costituzione, al fine di verificare il dies a quo di decorrenza del termine prescrizionale.
Quanto alla asserita mancata chiamata in causa dei soggetti giuridici dotati di effettiva legittimazione passiva, è sufficiente rilevare che legittimata passiva rispetto alla richiesta di pagamento di differenze retributive dovute nei giorni di ferie goduti nel periodo di lavoro svolto
6 di 27 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
alle dipendenze della non può che essere la società odierna resistente (datrice di lavoro CP_2 nel lasso temporale in relazione al quale la domanda è svolta). In mancanza di domande volte a richiedere la condanna solidale della società cessionaria di azienda - alle cui dipendenze sono transitati i rapporti di lavoro dei ricorrenti in un periodo successivo rispetto a quello per cui è causa – la sarebbe, invero, priva di legittimazione passiva. Controparte_3
Né può ritenersi che possa mutare tale constatazione alla luce della circostanza che – a seguito dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla società odierna resistente – venga ad assumere rilievo nel presente giudizio la sorte dei rapporti lavorativi dopo il trasferimento di azienda, al fine di individuare il dies a quo del termine di prescrizione. Ed, infatti, come noto, la legittimazione passiva va individuata in capo a colui che deve rispondere a una domanda avanzata nel giudizio e non a colui che è in qualche modo coinvolto nei fatti di causa.
Le eccezioni sollevate sul punto dalla società resistente non sono dunque idonee a determinare il rigetto del ricorso.
5. Passando al merito, occorre verificare la fondatezza dell'assunto secondo cui la retribuzione corrisposta per i giorni di ferie deve tener conto degli emolumenti percepiti a titolo di indennità di volo integrativa.
Ebbene, osserva il Tribunale che risulta in atti che l'Art. 8 CCAL CAI Sezione Assistenti di volo stabilisce che “l'Assistente di volo ha diritto a ferie annuali nella misura di 30 giorni di calendario. Il periodo di ferie si incrementa di un giorno ogni cinque anni di servizio, sino ad un massimo di 5 giorni aggiuntivi.
Le ferie assorbono nel periodo di godimento le festività ed i riposi mensili nella ragione di un giorno di riposo ogni 3 di ferie. Durante il periodo di ferie la Società corrisponde all'Assistente di volo la normale retribuzione mensile. Le ferie verranno assegnate dall' tenendo conto delle disponibilità e compatibilità organizzative ed operative. CP_4
[…] Le ferie devono essere assegnate per iscritto con almeno trenta giorni di anticipo sull'inizio del godimento delle stesse”. Il successivo art. 25 stabilisce che “la normale retribuzione mensile è composta dallo stipendio mensile e dalla indennità di volo minima garantita”. In maniera analoga, l'art. 8 CCNL Trasporto aereo
Sezione Assistenti di volo (che regolamenta i rapporti di lavoro oggetto del presente giudizio a partire dal luglio 2014) stabilisce “il Personale Navigante di Cabina ha diritto a ferie annuali nella misura di 30 giorni di calendario. Il predetto numero si incrementa di un giorno ogni cinque anni di servizio, sino ad un massimo di 5 giorni aggiuntivi. Le ferie assorbono nel periodo di godimento le festività ed i riposi mensili nella ragione di un giorno di riposo ogni 3 di ferie. Durante il periodo di ferie la Società corrisponde al Personale
Navigante di Cabina la retribuzione composta da stipendio ed indennità di volo minima garantita”.
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Pt_2 Parimenti, l'Art. 11 CCAL CAI Sezione Piloti stabilisce che “Il ha diritto a ferie annuali nella misura di 30 giorni di calendario. Il predetto numero si incrementa di un giorno ogni cinque anni di servizio, sino ad un massimo di 5 giorni aggiuntivi. Le ferie assorbono nel periodo di godimento le festività ed i riposi mensili nella ragione di un giorno di riposo ogni 3 di ferie. Durante il periodo di ferie la Società corrisponde al
Pilota la retribuzione composta da stipendio mensile e indennità minima garantita. Nel rispetto delle disposizioni vigenti le ferie saranno assegnate dall'Azienda tenendo conto delle disponibilità e compatibilità aziendali […] Pt_2 Entro il 30 settembre il dovrà comunicare all'Azienda la sua preferenza in ordine alla collocazione delle Pt_2 ferie nell'anno successivo. L'Azienda entro il 30 novembre successivo darà comunicazione scritta al dell'accettazione o dell'impossibilità di accettazione di periodi richiesti per i mesi gennaio-maggio ed entro il 30 aprile per i restanti mesi dell'anno. L'eventuale accettazione non pregiudica in ogni caso la possibilità per
l'Azienda di procedere ad una diversa assegnazione delle ferie in presenza di sopravvenute esigenze operative”. Del medesimo tenore è Art. 8 CCAL CAI Sezione per il Personale Navigante Tecnico con la
Qualifica di Comandante. Analoga disposizione è prevista dall'art. 10 del CCNL Trasporto Aereo
Sezione per il Personale Navigante Tecnico – che regolamenta i rapporti di lavoro oggetto del presente giudizio a partire dal luglio 2014 – secondo cui “Il Personale Navigante Tecnico ha diritto a ferie annuali nella misura di 30 giorni di calendario. Il predetto numero si incrementa di un giorno ogni cinque anni di servizio, sino ad un massimo di 5 giorni aggiuntivi. Le ferie assorbono nel periodo di godimento le festività ed i riposi mensili nella ragione di un giorno di riposo ogni 3 di ferie. Durante il periodo di ferie la Società corrisponde al Personale Navigante Tecnico la retribuzione composta da stipendio mensile e indennità minima garantita. Nel rispetto delle disposizioni vigenti le ferie saranno assegnate dall'Azienda tenendo conto delle disponibilità e compatibilità aziendali e degli accordi in sede aziendale”.
L'indennità di volo, prevista dall'art. 907 del codice della navigazione secondo cui “Al personale di volo ed a quello che viene temporaneamente comandato a prestare servizio a bordo, oltre alla retribuzione pattuita, deve essere corrisposta un'indennità di volo nella misura stabilita dalle norme corporative e in mancanza dagli usi”, è regolata da specifiche clausole collettive.
In particolare, l'Art 29 CCAL CAI Sezione Piloti prevede che “Ai Piloti in servizio è riconosciuto per 12 mensilità il pagamento di un'indennità di volo minima garantita, il cui importo è modulato sulla base dell'anzianità di servizio secondo quanto stabilito nelle tabelle A e B allegate. Ciascuna ora di volo effettuata in qualità di titolare di equipaggio è compensata con la corresponsione di un'indennità oraria di volo integrativa il cui importo è modulato sulla base dell'anzianità di servizio e della tipologia di volo (corto/medio raggio e lungo raggio) secondo quanto stabilito nelle tabelle A e B allegate;
l'indennità di volo integrativa è erogata
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con la retribuzione del mese successivo a quello in cui sono state effettuate le ore di volo cui è riferita e non concorre alla determinazione degli istituti retributivi riflessi e differiti”. Di identico contenuto è l'art. 21 CCAL CAI
Sezione per il Personale Navigante Tecnico con la Qualifica di Comandante. Analoga disposizione è prevista dall'art. 26 del CCNL Trasporto Aereo Sezione Personale Navigante
Tecnico secondo cui: “Ai Piloti in servizio è riconosciuto per 12 mensilità il pagamento di un'indennità di volo minima garantita (IVGM), il cui importo è modulato sulla base dell'anzianità di servizio secondo quanto stabilito nelle tabelle A (Comandanti) e B (Piloti) allegate [...] Ciascuna ora di volo effettuata in qualità di titolare di equipaggio è compensata con la corresponsione di un'indennità oraria di volo integrativa il cui importo è modulato sulla base dell'anzianità di servizio e della tipologia di volo (corto/medio raggio e lungo raggio) secondo quanto stabilito nelle tabelle A, A1,A2 e B. B1, B2 allegate. L'indennità di volo integrativa è erogata con la retribuzione del mese successivo a quello in cui sono state effettuate le ore di volo cui è riferita e non concorre alla determinazione degli istituti retributivi riflessi e differiti”.
Con riferimento agli assistenti di volo, poi, l'art. Art 23 CCAL CAI Sezione Assistenti di volo prevede che “agli assistenti di volo che svolgono servizio di volo come membri effettivi di equipaggio è garantito per 12 mensilità il pagamento di un'indennità di volo minima garantita, il cui importo è modulato sulla base dell'anzianità di servizio secondo quanto stabilito nella tabelle E,F,G allegate. Ciascuna ora di volo effettuata è compensata con la corresponsione di un'indennità oraria di volo integrativa il cui importo è modulato sulla base dell'anzianità di servizio e della tipologia di volo (corto/medio raggio e lungo raggio) secondo quanto stabilito nelle tabelle allegate[…] l'indennità di volo integrativa è pagata con la retribuzione del mese successivo a quello in cui sono state effettuate le ore di volo cui è riferita e non concorre alla determinazione degli istituti retributivi riflessi e differiti”. Del medesimo tenore è l'art. 23 CCNL Trasporto aereo Sezione
Assistenti di volo.
Dal chiaro tenore di tali clausole contrattuali emerge, dunque, con certezza, che le parti sociali hanno deciso di non determinare la retribuzione spettante ai lavoratori naviganti (tra cui piloti, comandanti e assistenti di volo) in una misura fissa mensile, tale da restare invariata nei periodi in cui i lavoratori sono in ferie.
Dando attuazione all'art. 907 cod. nav. le parti sociali hanno, infatti, stabilito di corrispondere a questi lavoratori oltre allo stipendio mensile una indennità di volo composta da due componenti: l'indennità di volo integrativa ha lo scopo di compensare l'effettivo numero di ore di volo effettuate dagli assistenti di volo, mentre l'indennità di volo minima garantita viene attribuita in misura fissa, sulla base dell'anzianità di servizio. Entrambe le componenti
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dell'indennità di volo, dunque, mirano a remunerare la mansione contrattualmente prevista
(appunto quella di pilota, comandante o assistente di volo) seppur in modo differente (l'una essendo attribuita in misura fissa, l'altra in misura variabile a seconda del numero effettivo di ore di volo), il che rende palese l'identica natura delle due indennità (del resto, non possono nutrirsi dubbi sulla circostanza che il volo costituisca la principale mansione del lavoratore navigante, mentre le altre eventuali attività svolte a terra rappresentano una parte accessoria e collaterale della prestazione contrattuale, come emerge dalle clausole collettive contenute nell'art. 14 CCNL
Trasporto Aereo e nell'art. 15 CCAL CAI che prevedono, in caso di inidoneità a svolgere le attività a bordo degli aeromobili, la risoluzione di diritto del rapporto di lavoro).
La chiara connessione, individuata dalla clausola sopra citata, tra l'indennità di volo integrativa e le ore di volo in concreto effettuate dal lavoratore – ovvero la principale mansione del lavoratore navigante – rende evidente, allora, la natura retributiva dell'indennità in esame e fuga ogni dubbio sulla possibilità di ritenere che la stessa costituisca un mero rimborso spese o una indennità risarcitoria (risultando, in tale indagine, del tutto irrilevante che il regime fiscale di questa indennità sia disciplinato dalla legge in modo peculiare). E ciò è tanto più vero se si considera che sono stati previsti dalla contrattazione collettiva altri emolumenti quali le diarie di linea, le diarie non di linea, i buoni pasto, i pernottamenti, a cui le parti sociali hanno espressamente attribuito la funzione di rimborso delle spese per i giorni di assenza del lavoratore dalla base di servizio. A tali componenti della retribuzione si aggiungono poi, sempre secondo le previsioni delle parti sociali, le provvigioni vendite e diverse tipologie di indennità.
Dall'esame del sistema retributivo del personale navigante congeniato dalle parti sociali è possibile, dunque, evincere che il nucleo essenziale della retribuzione (spettante ad ogni lavoratore perché connesso all'espletamento delle mansioni contrattualmente previste) è costituito, appunto, dallo stipendio mensile, dall'indennità di volo minima garantita e dall'indennità di volo integrativa. Soltanto tali emolumenti, dunque, concorrono nel complesso ad individuare la retribuzione proporzionale e sufficiente spettante ai lavoratori naviganti, che il giudice deve prendere in considerazione quale parametro per l'accertamento del rispetto dell'art. 36, comma 1, Cost. (in applicazione del consolidato principio secondo il quale “la valutazione di adeguatezza della retribuzione ai principi dettati dall'art. 36 Cost. non comporta il riferimento a tutti gli elementi
e gli istituti contrattuali che confluiscono nel trattamento economico globale fissato dalla contrattazione collettiva, ma soltanto a quelli che concorrono alla formazione del detto minimo costituzionale, minimo che, quanto al rispetto
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della proporzionalità e adeguatezza della retribuzione, va riferito non già alle singole componenti della retribuzione, ma alla globalità di questa”, così, da ultimo, Cassazione civile sez. lav., 02/07/2020,
n.13617).
Ebbene, ciononostante, le clausole contrattuali sono chiare nello stabilire che la retribuzione spettante per i giorni nei quali i lavoratori godono di ferie viene computata tenendo in considerazione soltanto lo stipendio mensile e l'indennità di volo minima garantita, mentre non viene computata l'indennità di volo integrativa.
Ne deriva, per logica conseguenza, che la retribuzione corrisposta per un giorno di ferie è inferiore alla media della retribuzione spettante per gli altri giorni del mese (essendo quest'ultima parimenti composta da stipendio mensile, indennità di volo minima garantita ma anche dall'indennità di volo integrativa, oltre che da tutte le ulteriori componenti aggiuntive di cui si è detto). Con la precisazione che è connaturale alla struttura stessa della retribuzione del personale navigante, così come determinata dalle parti sociali, che non tutti i giorni del mese siano retribuiti nella medesima misura (essendo prevista una maggior retribuzione appunto per i giorni in cui il lavoratore è in volo, rispetto ai giorni in cui è a terra per lo svolgimento di mansioni correlate, quali ad esempio le attività di formazione, o perché gode di riposi o è in riserva, a disposizione della società per eventuali impieghi). Per tali motivi il dato da prendere in considerazione per valutare se la retribuzione del giorno di ferie sia inferiore o meno rispetto a quella ordinaria non può essere costituito dalla retribuzione del giorno di servizio in cui il lavoratore è in volo ma, appunto, dalla media della retribuzione che viene corrisposta negli altri giorni del mese.
6. Assodato che la retribuzione corrisposta per un giorno di ferie è inferiore alla media della retribuzione spettante per gli altri giorni del mese, deve dirsi che, dall'analisi delle buste paga prodotte unitamente al ricorso, emerge che l'incidenza dell'indennità di volo integrativa sulla retribuzione è significativa: pur essendo tale indennità variabile a seconda del numero effettivo di ore di volo effettuate nel mese precedente, invero, generalmente, tale componente retributiva è di importo pari o superiore rispetto a quello dell'indennità di volo minima garantita (indennità che, come dedotto dalla nella memoria difensiva, ha anch'essa un'incidenza media sulla CP_2 retribuzione ordinaria estremamente elevata). A titolo esemplificativo, si consideri che lo stipendio mensile del ricorrente nell'anno 2013 era pari ad euro 1045,72 e l'indennità di Pt_7 volo minima garantita era pari ad euro 735,70 mentre l'indennità di volo integrativa complessiva dell'anno 2013 è stata pari ad euro 11.547,75 €, corrispondente all'importo medio mensile di euro
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962,31; lo stipendio mensile della ricorrente nell'anno 2012 era pari ad euro 997,60 e Pt_2
l'indennità di volo minima garantita era pari ad euro 590,46 mentre l'indennità di volo integrativa complessiva dell'anno 2012 è stata pari ad euro 16.041,11, corrispondente all'importo medio mensile di euro 1.336,75; lo stipendio mensile del ricorrente nell'anno 2011 era pari ad Pt_15 euro 1829,24 e l'indennità di volo minima garantita era pari ad euro 4870,08 mentre l'indennità di volo integrativa complessiva dell'anno 2011 è stata pari ad euro 27.354,52 €, corrispondente all'importo medio mensile di euro 2.279,54.
Del resto, l'incidenza dell'indennità di volo integrativa sul complesso della retribuzione del lavoratore navigante emerge anche solo guardando alle tabelle retributive allegate al contratto collettivo. Utilizzando come parametro, a titolo esemplificativo, la tabella E allegata al CCAL
CAI emerge che l'assistente di volo con anzianità pari a zero percepisce a titolo di stipendio euro
571,24 e a titolo di indennità di volo minima garantita euro 293,60, per un totale di retribuzione fissa mensile pari ad euro 864,84 e giornaliera pari ad euro 28,82; per ciascuna ora di volo effettuata percepisce euro 10,58 (oppure, all'aumentare delle ore di volo, euro 21,15, euro 31,73, euro 42,30, euro 84). L'assistente di volo con zero anni di anzianità che effettui una sola ora di volo al giorno di media (eventualità che è, senza dubbio, molto al di sotto degli standard di rendimento), dunque, percepisce una retribuzione media giornaliera pari ad euro 39,4 e, pertanto,
l'indennità di volo integrativa viene ad incidere sulla stessa retribuzione media giornaliera nella misura del 26,85%; se poi, il medesimo assistente di volo effettua una media di tre ore di volo al giorno, la retribuzione media giornaliera diviene almeno pari ad euro 60,56 (senza considerare che le ore di volo successive alla quarantesima sono retribuite in misura maggiore) e l'indennità di volo integrativa viene ad incidere almeno nella misura del 52,41 %.
7. Stando così le cose, occorre allora domandarsi se - fermo restando che l'individuazione della retribuzione proporzionale e sufficiente spettante ai lavoratori del settore è compito demandato all'autonomia contrattuale - sia nella facoltà delle parti sociali, una volta individuata la misura della retribuzione ritenuta congrua, ridurre a tal punto la retribuzione spettante al lavoratore nei giorni in cui gode di ferie, eliminando dalla stessa una componente così significativa dello stipendio mensile, quale l'indennità di volo integrativa, ovvero se l'autonomia contrattuale abbia, in questo caso, violato un limite posto da una norma imperativa.
8.Per poter compiutamente rispondere a tale interrogativo, vale premettere che, come noto, il diritto alla fruizione delle ferie annuali retribuite assume nel nostro ordinamento rango
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costituzionale, stabilendo l'art. 36 Cost. che “Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi”. All'interno nel codice civile, poi, l'art. 2109 c.c. ribadisce il diritto del lavoratore “ad un periodo annuale di ferie retribuito, possibilmente continuativo, nel tempo che l'imprenditore stabilisce, tenuto conto delle esigenze dell'impresa e degli interessi del prestatore di lavoro” demandando la determinazione della – sola – durata di tale periodo alla legge, agli usi, o all'equità.
Il diritto alle ferie è riconosciuto, poi, dal diritto internazionale tra i diritti sociali fondamentali. È menzionato dall'art. 24 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo che conferisce a ciascuno “il diritto al riposo e allo svago, inclusa una ragionevole limitazione delle ore di lavoro e ferie periodiche retribuite” nonché dall'art. 2, n. 3, della Carta sociale del Consiglio d'Europa (ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 9 febbraio 1999 n. 30) e dall'art. 7, lett. d), del Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali come espressione del diritto di ciascuno a condizioni di lavoro eque e favorevoli.
La Convenzione OIL del 24 giugno 1970, n. 132, ratificata e resa esecutiva in Italia con la legge 10 aprile 1981, n. 157, riconosce all'art. 3 il diritto di tutte le persone a un congedo annuale pagato di una determinata durata minima, prevedendo che “La durata del congedo non dovrà in alcun caso essere inferiore a tre settimane di lavoro per un anno di servizio”; inoltre, all'art. 7, comma 1, sancisce che “Chiunque prenda il congedo previsto dalla presente convenzione deve ricevere, per tutta la durata di detto congedo, almeno la normale o media retribuzione (ivi compreso, ove tale remunerazione comporti prestazioni in natura, il controvalore di queste, a meno che non si tratti di prestazioni permanenti di cui l'interessato goda indipendentemente dal congedo pagato), calcolata secondo un metodo da stabilirsi da parte dell'autorità competente o dall'organismo appropriato in ciascun Paese”.
Nella normativa eurounitaria, il diritto a ferie annuali retribuite è sancito dall'art. 31, comma
2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, che ha lo stesso valore giuridico dei
Trattati secondo quanto previsto dall'art. 6 TUE.
Una disciplina più dettagliata è stata, poi, individuata dall'art. 7 della direttiva 2003/88/CE, rubricato “ferie annuali”, che dispone “
1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali.
2. Il periodo minimo di ferie annuali retribuite non può essere sostituito da un'indennità finanziaria, salvo in caso di fine del rapporto di lavoro”.
Del medesimo tenore, per il personale di volo, è l'art 3 della direttiva 2000/79/CE relativa all'Accordo europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo dell'aviazione
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civile secondo cui “
1. Il personale di volo nell'aviazione civile ha diritto a ferie annuali retribuite di almeno quattro settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali.
2. Il periodo minimo di ferie annuali retribuite non può essere sostituito da un'indennità finanziaria, salvo in caso di fine del rapporto di lavoro”.
Tali direttive sono state recepite nell'ordinamento italiano dal d.l.gs. n. 66/2003 (in particolare, cfr. art. 10) e, per lo specifico settore del personale di volo che qui interessa, dall'art. 4 del d.lgs. n. 185/2005 che prevede “Il personale di volo dell'aviazione civile ha diritto a ferie annuali retribuite di almeno quattro settimane alle condizioni previste dalla normativa vigente o dai contratti collettivi di lavoro applicati. Il predetto periodo minimo di quattro settimane di ferie annuali retribuite non può essere sostituito da un'indennità economica, salvo che nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro”.
Pur facendo espresso riferimento alla nozione di “ferie retribuite” e dunque legando indissolubilmente il diritto alle ferie annuali e quello al conseguimento di una retribuzione a tale titolo, dunque, né l'art. 36 della Costituzione né l'art. 2109 c.c. né la direttiva 2003/88 né la direttiva 2000/79 né le norme nazionali che vi hanno dato attuazione, contemplano una disposizione esplicita volta a stabilire la misura della retribuzione da garantire al lavoratore nei giorni di ferie.
Tuttavia, appare ormai principio consolidato quello secondo cui, nell'applicazione delle norme interne (nel caso di specie, l'art. 4 del d.lgs. n. 185/2005) attuative di direttive comunitarie, occorre tener in debito conto lo stato del diritto dell'Unione così come emerge dalle decisioni rese dalla Corte di Giustizia (sul “valore normativo” delle pronunce interpretative della Corte di
Giustizia, si veda, per tutte, Cass. n. 19842/2003). In particolare, è noto che le decisioni espresse in sede di rinvio pregiudiziale non sono vincolanti solo per il giudice che ha sollevato la questione ma spiegano i propri effetti anche rispetto a qualsiasi altro caso che debba essere deciso in applicazione della medesima disposizione di diritto dell'Unione interpretata dalla Corte e che le pronunce della Corte di Giustizia rappresentano un integrazione della norma europea da utilizzare come parametro interposto per un'interpretazione costituzionalmente orientata delle norme interne (sulla scorta dell'art. 117 Cost.).
Tale valore assume, quindi, nella fattispecie al vaglio, la pronuncia con la quale Corte di
Giustizia si è espressa sulla nozione di ferie retribuite e sull'interpretazione dell'art. 7 della direttiva 2003/88 in una fattispecie relativa proprio alla retribuzione del personale di volo
(sentenza del 15.9.2011, e altri
contro
British Airways plc, causa C-155/10). Per_1
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Già in precedenza, a partire dalla sentenza (cause riunite C 131/04 e C Persona_2
257/04, sentenza del 16.3.2006), la Corte di Giustizia aveva significativamente rilevato che le direttive sull'orario di lavoro trattano il diritto alle ferie annuali e quello all'ottenimento di un pagamento a tale titolo come “due aspetti di un unico diritto” e che l'obbligo di retribuire le ferie annuali mira a mettere il lavoratore, in occasione di tali ferie, “in una situazione che, dal punto di vista della paga, è paragonabile ai periodi di lavoro”.
Nella Causa e altri
contro
British Airways, richiamando tali principi, si giunge Per_1 all'esplicita affermazione che “l'espressione «ferie annuali retribuite» di cui all'art. 7, n. 1, della direttiva
2003/88 significa che, per la durata delle ferie annuali ai sensi di tale direttiva, la retribuzione deve essere mantenuta;
in altre parole, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo”.
In particolare, la Corte ha messo in evidenza che un'indennità determinata ad un livello appena sufficiente ad evitare un serio rischio che il lavoratore non prenda le sue ferie non soddisfa le prescrizioni del diritto dell'Unione e che, sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sé ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli
Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro.
Fatte tali premesse, la Corte enuncia il principio per cui “qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore, come il tempo trascorso in volo per i piloti di linea, deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali” per cui soltanto gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro, come le spese connesse al tempo che i piloti sono costretti a trascorrere fuori dalla base, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali.
In altri termini, nel rispetto del criterio di competenza che impedisce al diritto comunitario di fissare i limiti della retribuzione spettante ai lavoratori degli stati membri, la Corte di Giustizia afferma il principio per cui la pienezza del diritto al godimento di ferie passa attraverso la remunerazione delle ferie stesse non in una qualsiasi misura ma in misura tale da garantire al
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lavoratore condizioni economiche paragonabili a quelle di cui gode quando esercita l'attività lavorativa.
Tali principi sono stati ribaditi dalla Corte di Giustizia anche nella sentenza del 13.01.2022, causa C-514/20, ove viene messo in evidenza che “il diritto alle ferie annuali, sancito dall'articolo 7 della direttiva 2003/88, ha una duplice finalità, ossia consentire al lavoratore, da un lato, di riposarsi rispetto all'esecuzione dei compiti attribuitigli in forza del suo contratto di lavoro e, dall'altro, di beneficiare di un periodo di distensione e di ricreazione” dal momento che “è nell'interesse della protezione effettiva della sua sicurezza e della sua salute che il lavoratore deve normalmente poter beneficiare di un riposo effettivo”. Per logica conseguenza, afferma la Corte che “gli incentivi a rinunciare al congedo di riposo o a sollecitare i lavoratori a rinunciarvi sono incompatibili con gli obiettivi del diritto alle ferie annuali retribuite, legati segnatamente alla necessità di garantire al lavoratore il beneficio di un riposo effettivo, per assicurare una tutela efficace della sua sicurezza e della sua salute. Pertanto, ogni azione o omissione di un datore di lavoro, avente un effetto potenzialmente dissuasivo sulla fruizione di ferie annuali da parte del lavoratore, è altresì incompatibile con la finalità del diritto alle ferie annuali retribuite”.
Per questo motivo, prosegue la citata sentenza, “l'ottenimento della retribuzione ordinaria durante il periodo di ferie annuali retribuite è volto a consentire al lavoratore di prendere effettivamente i giorni di ferie cui ha diritto. Orbene, quando la retribuzione versata a titolo del diritto alle ferie annuali retribuite previsto all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88, è inferiore alla retribuzione ordinaria ricevuta dal lavoratore durante i periodi di lavoro effettivo, lo stesso rischia di essere indotto a non prendere le sue ferie annuali retribuite, almeno non durante i periodi di lavoro effettivo, poiché ciò determinerebbe, durante tali periodi, una diminuzione della sua retribuzione”. Di qui la conclusione che contrasta con il diritto comunitario addirittura una disposizione di un contratto collettivo in base alla quale, per determinare se sia stata raggiunta la soglia di ore lavorate che dà diritto ad un aumento per gli straordinari, le ore corrispondenti al periodo di ferie annuali retribuite prese dal lavoratore non sono prese in considerazione come ore di lavoro prestate.
Che debba essere quella fornita dalla Corte di Giustizia l'interpretazione della locuzione
“ferie retribuite” anche nel nostro ordinamento è stato riconosciuto dalla Suprema Corte di
Cassazione che, dopo aver ripercorso l'evoluzione della giurisprudenza comunitaria, afferma che
“sussiste una nozione Europea di "retribuzione" dovuta al lavoratore durante il periodo di ferie annuali, fissata dall'art. 7 della direttiva 88/2003, come sopra interpretato dalla Corte di Giustizia” e che “In modo conforme al diritto dell'Unione deve essere interpretata la normativa interna laddove riconosce il diritto del prestatore di
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lavoro a "ferie retribuite" nella misura minima di quattro settimane, senza, tuttavia, recare una specifica definizione di retribuzione” (così Cassazione civile sez. lav., 17/05/2019, n.13425; in senso conforme v. anche Cassazione civile sez. lav., 17/05/2019, n.13427 nonché Cassazione civile, sez. lav., 15 ottobre 2020, n. 22401). Di qui la decisione di cassare con rinvio la decisione sottoposta al suo vaglio, demandando al giudice di merito di “verificare se la retribuzione corrisposta al lavoratore, durante il periodo minimo di ferie annuali, sia corrispondente a quella fissata, con carattere imperativo ed incondizionato, dall'art. 7 della direttiva 2003/88/CE”.
9. Alla luce di tali approdi della giurisprudenza comunitaria e nazionale, non può, dunque, nutrirsi alcun dubbio in ordine all'esistenza nel nostro ordinamento di una norma imperativa – nel caso di specie contenuta nell'art. 4 del d.lgs. n. 185/2005, interpretato alla luce dell'evoluzione del diritto europeo di cui costituisce attuazione – che impone di riconoscere al lavoratore navigante in ferie una retribuzione corrispondente alla nozione europea sopra delineata.
Inevitabile, a questo punto, la conclusione che le clausole contrattuali, sopra riportate, volte ad escludere dalla base di calcolo della retribuzione dei giorni di ferie l'indennità di volo integrativa, contrastano con tale norma imperativa perché rendono la retribuzione delle ferie non paragonabile a quella dei periodi di lavoro, escludendovi una componente che mira a remunerare proprio l'esecuzione delle mansioni che il o l'assistente di volo è tenuto ad espletare in Pt_25 forza del proprio contratto di lavoro e che in alcun modo può ritenersi diretta esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni.
Tali approdi sono stati, del resto, confermati dalla S.C. che, con la sentenza n. 20216 del
23/06/2022, emessa in fattispecie analoga a quella per cui è causa, ha ritenuto di “ condividere il giudizio di nullità dell'art. 10 del CCNL Trasporto Aereo Sezione per il Personale Navigante Tecnico, a partire dal luglio 2014 (…), nella parte in cui, limitatamente al periodo minimo di ferie di quattro settimane, esclude dalla base del computo della retribuzione da corrispondere nel periodo feriale, la componente retributiva costituita dall'indennità di volo integrativa, perché tale disposizione è in contrasto con la norma imperativa di cui al D.Lgs.
n. 185 del 2005, art. 4, che, interpretato alla luce del diritto Europeo, impone di riconoscere al lavoratore navigante in ferie una retribuzione corrispondente alla nozione Europea di remunerazione delle ferie in misura tale da garantire al lavoratore medesimo condizioni economiche paragonabili a quelle di cui gode quando esercita
l'attività lavorativa”.
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Né vale rilevare che, nel caso di specie, l'indennità di volo non è stata completamente esclusa dal computo della retribuzione spettante al lavoratore quando gode di ferie, essendo stata considerata, seppure in parte (come si è visto, viene considerata solo l'indennità minima garantita e viene esclusa l'indennità di volo integrativa). Ed, infatti, costituendo l'indennità di volo integrativa una significativa componente della retribuzione mensile del lavoratore navigante
(dovendosi richiamare le considerazioni sopra svolte in ordine alla effettiva incidenza in termini percentuali), la sua esclusione dal computo della retribuzione dei giorni di ferie rende quest'ultima non paragonabile a quella dei periodi di lavoro, ponendosi in contrasto con la “nozione europea di retribuzione feriale” che, come detto, deve essere tale da garantire al lavoratore condizioni economiche paragonabili a quelle di cui gode quando esercita l'attività lavorativa (per la considerazione secondo cui anche una riduzione del trattamento economico del lavoratore navigante di circa il 30% appare significativa e in grado di incidere sulla decisione se fruire o meno delle ferie, cfr. Corte di Appello Milano, sentenza n. 684 del 02/07/2019).
Non coglie nel segno neppure l'argomentazione difensiva secondo cui ragionando in tal modo verrebbe compromesso il potere delle parti sociali di stabile il costo del lavoro: a ben vedere, infatti, resta inalterata la libertà di stabilire, in sede di contrattazione collettiva, il costo del lavoro, individuando la retribuzione ordinaria mensile spettante ai lavoratori di un determinato settore;
sennonchè, una volta stabilita tale misura, le parti sociali non sono libere – perché ciò si pone in contrasto con le citate norme imperative – di scendere al di sotto di tale misura, in modo
“non paragonabile”, quando disciplinano la retribuzione dovuta durante il periodo in cui il lavoratore gode di ferie.
10. Tanto acclarato, deve essere dichiarata manifestamente infondata la questione di costituzionalità prospettata dalla con riferimento all'ipotesi in cui gli artt. 10 D. Lgs. n. CP_2
66/2003 e 4 D. Lgs. 185/2005, attuativi rispettivamente della Direttiva 2003/88/CE e della
Direttiva 2000/79/CE, venissero interpretati nel senso ch'essi includerebbero l'Indennità di Volo
Integrativa Oraria nel computo della retribuzione delle ferie annuali.
Come affermato dalla S.C. nella citata sentenza n. 20216 del 23/06/2022, infatti, non può ravvisarsi alcuna lesione del principio del legittimo affidamento, atteso che le disposizioni
Europee e nazionali nonché le sentenze della CGUE che vengono in rilievo nel presente giudizio non hanno subito modifiche nel tempo né significative rimeditazioni e mutamenti interpretativi per cui le parti sociali, nel redigere le norme collettive, avrebbero dovuto tenere conto dei principi
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e degli orientamenti che si erano già affermati e consolidati in materia, senza che si possa, appunto, invocare una incolpevole aspettativa di fronte ad una situazione asseritamente mutatasi nel tempo.
Quanto alla prospettata lesione della libertà sindacale e della libertà di impresa, va condiviso anche in questo caso il rilievo, contenuto nella sentenza n. 20216 del 23/06/2022, secondo cui
“la contrattazione collettiva non si muove nel vuoto normativo e, in un sistema di fonti "multilevel", come è quello
Euro-italiano, la peculiarità del diritto del lavoro richiede comunque che sia le disposizioni normative che quelle collettive contrattuali operino in sintonia e in parallelo tra loro, con l'osservanza appunto dei principi dettati dal diritto dell'Unione e di quelli fondamentali dello Stato Italiano, relativamente alle prescrizioni normative
"minime", la cui osservanza non può costituire certamente alcuna lesione delle libertà sopra indicate”.
Neppure appaiono sussistere i presupposti per il rinvio pregiudiziale interpretativo alla
Corte di Giusitizia, richiesto dalla sia perché sulla questione della retribuzione feriale la CP_2
Corte di Giustizia si è più volte pronunciata (cfr. sentenze sopra richiamate) sia perché il problema esegetico posto non rientra nell'ambito della interpretazione del diritto comunitario in quanto la valutazione del caso concreto, cioè la verifica in ordine alla possibilità che l'indennità di volo integrativa possa essere esclusa dal computo della retribuzione dei giorni di ferie, è attività riservata comunque al giudice nazionale e non a quello Europeo.
11. Tanto acclarato, non può essere trascurato di evidenziare che la S.C. ha affermato i ricordati principi con riferimento al periodo minimo di ferie annuali, riconosciuto nell'ordinamento nazionale nella stessa misura minima prescritta dalle direttive comunitarie ovvero in quattro settimane all'anno (art. 10 d.l.gs. n. 66/2003; art. 4 del d.lgs. n. 185/2005) e che la Corte di Giustizia ha reso le proprie pronunce con esclusivo riferimento al periodo minimo di ferie di cui all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88, dal momento che le misure favorevoli ai lavoratori che vanno oltre i requisiti minimi previsti da tale disposizione non sono disciplinate da quest'ultima e, quindi, esulano anche dalla competenza del giudice comunitario
(sentenza del 13.12.2018, HE vs. RT , causa C-385/17). Controparte_5
Tuttavia, nel caso di specie, come si è visto, la contrattazione collettiva del settore (prima il
CCAL e poi CCNL) ha riconosciuto un trattamento di maggior favore, stabilendo il diritto dei lavoratori naviganti a 30 giorni di ferie all'anno, periodo che si incrementa di un giorno ogni cinque anni di servizio, sino ad un massimo di 5 giorni aggiuntivi.
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La ratio sottesa a tale previsione di maggior favore rispetto alla garanzia minima prevista dalla legge va, chiaramente, individuata nella considerazione della peculiare gravosità delle mansioni svolte dal personale navigante, mansioni che incidono sul benessere psico-fisico dell'individuo in misura maggiore rispetto alla media delle altre attività lavorative, sicchè, per tutelare pienamente il diritto alla salute del lavoratore, è stato garantito il godimento di 30 giorni di ferie annuali per i primi 5 anni di lavoro. Proprio in ragione dello stress psico-fisico connesso all'attività di volo appare evidente che il pieno recupero delle energie psicofisiche necessiti di un periodo di ferie crescente con l'aumento dell'anzianità di servizio del lavoratore, il che rende palese la ragione del previsto aumento del numero di ferie annuali fino a 35 giorni.
Pur rispondendo, dunque, la previsione di giorni di ferie aggiuntivi rispetto al minimo legale da parte della contrattazione collettiva alla medesima esigenza di tutela del diritto alla salute del lavoratore, la S.C., nella citata pronuncia n. 20216 del 23/06/2022, emessa in fattispecie analoga a quella per cui è causa, ha ritenuto di cassare la sentenza impugnata nella parte in cui aveva ritenuto che le parti sociali, coniando un unitario istituto delle ferie non monetizzabili e non rinunciabili, avessero esteso la medesima disciplina anche ai giorni di ferie aggiuntivi rispetto al mimino legale (che dunque dovevano essere retribuiti in analoga misura). Neppure la S.C. ha ritenuto corretto il richiamo alla portata precettiva dell'art. 36, comma 3, Cost. - sicuramente riferito a tutti i giorni di ferie spettanti al lavoratore (senza distinzione tra minimo garantito dalla legge e maggior numero assicurato contrattualmente) ed applicato tenendo in considerazione soltanto lo stipendio mensile e l'indennità di volo minima garantita (sulla scorta di una valutazione che teneva doverosamente conto solamente del nucleo essenziale della retribuzione minima stabilita dalle parti sociali e non del principio di omnicomprensività e che dunque tralasciava gli altri emolumenti quali le diarie di linea, le diarie non di linea, i buoni pasto, i pernottamenti, le provvigioni vendite e le diverse tipologie di indennità): dalle argomentazione espresse, sul punto, dalla S.C. si evince che, ad avviso della Corte, il breve segmento temporale che viene in rilievo (circa 7 giorni) escluderebbe la lesione della garanzia di una retribuzione proporzionale e sufficiente ad assicurare al lavoratore e alla sua famiglia una esistenza libera e dignitosa. In altri termini, la S.C. ha -implicitamente ma chiaramente - ritenuto che la garanzia in questione non debba essere apprezzata con riferimento al singolo giorno di ferie (che viene ad essere retribuito in modo significativamente inferiore rispetto agli giorni di lavoro, in modo tale da poter chiaramente costituire un incentivo a non fruire delle ferie, come riconosciuto dalla
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stessa sentenza nel punto 25) bensì con riferimento alla retribuzione relativa ad un più ampio arco temporale, rispetto al quale, evidentemente, la diminuizione della retribuzione relativa a soli
7 giorni non è idonea ad incidere in modo così significativo.
A tali principi di diritto, in ossequio alla funzione nomofilattica della Corte di Cassazione, occorre, dunque, conformarsi, prendendo atto che – alla luce di tale interpretazione del quadro normativo – i giorni di ferie di fonte legale ed i giorni di ferie di fonte collettiva non rappresentano più un istituto unitario ma devono essere tenuti nettamente distinti, essendo ravvisabile solo con riferimento ai primi la tutela costituita dalla garanzia di percezione di una retribuzione non inferiore a quella ordinaria, tale da consentire al lavoratore di godere effettivamente dei giorni di ferie di cui a diritto, senza subire perdite economiche che potrebbero disincentivarne il godimento.
12. Alla luce delle considerazioni che precedono vanno, dunque, dichiarate nulle, per contrasto con l' art. 4 del d.lgs. 185 n. 2005, tutte le clausole collettive, contenute nel CCAL e nel
CCNL, che escludono l'indennità di volo integrativa dalla base di computo della retribuzione corrisposta per il periodo minimo di ferie annuali garantito dalla legge, pari a quattro settimane.
13. L'aver sopra ricordato che la citata norma imperativa individua quale debba essere la retribuzione spettante al lavoratore nei periodi di ferie, conduce a ritenere che le clausole nulle debbano ritenersi sostituite di diritto con la norma imperativa ex artt. 1339 e 1419, comma 2, c.c.
Come noto, invero, la S.C. ha più volte affermato che, anche in tema di nullità di clausole collettive per contrasto con norme imperative, deve darsi applicazione al disposto di cui all'art. 1419, comma 2, c.c., operando la sostituzione di diritto della clausola nulla con la norma imperativa (cfr., in particolare, Cassazione civile, sez. lav., 23/01/1999, n.645; Cassazione civile, sez. lav., 02/06/1998, n. 5414; Cassazione civile, 04/03/1983, n. 1612).
L'inserzione automatica di clausole ex lege impedisce che assuma rilievo l'argomentazione formulata della in ordine alla circostanza che le clausole collettive in esame si pongono CP_2 in correlazione inscindibile con il resto del contratto di riferimento, tale che, trattandosi di clausole legate alle altre da un rapporto di interdipendenza ed inscindibilità, il contratto collettivo non sarebbe stato sottoscritto senza la previsione di tali pattuizioni relative alla retribuzione da corrispondere ai comandanti, ai piloti e agli assistenti di volo durante il periodo di ferie. La valutazione in ordine alla essenzialità della clausola affetta da nullità ex art. 1419, comma 1, c.c., infatti, non è richiesta quando le clausole nulle sono sostituite di diritto da norme imperative (sul
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punto è appena il caso di rilevare che i precedenti giurisprudenziali prodotti da in tema CP_2 di inscindibilità delle clausole collettive non hanno ravvisto, nelle fattispecie concrete, alcuna nullità di clausole per contrasto con norme imperative suscettibili di inserzione automatica).
Valgono, a ben vedere, nel caso di specie, le medesime considerazioni contenute nella citata sentenza di legittimità n. 645 del 1999 che ha escluso la possibilità di dare rilievo all'errore di diritto in cui incorre una parte sottoscrittrice del contratto collettivo quando stipula una clausola contrastante con una norma imperativa: “Né la ricorrente può utilmente invocare l'annullamento dell'accordo per errore di diritto, dovendosi qui ribadire il principio elaborato dalla giurisprudenza di questa Corte
(cfr. Cass. 13 maggio 1983 n. 3293), secondo cui la disposizione dell'art. 1419, secondo comma, cod. civ., a norma della quale la nullità di singole clausole contrattuali non importa la nullità del contratto, quando le clausole nulle sono sostituite di diritto da norme imperative, impedisce che al risultato della invalidità dell'intero contratto possa pervenirsi in considerazione della sussistenza di un vizio del consenso cagionato da errore di diritto essenziale, avente ad oggetto la clausola nulla in rapporto alla norma imperativa destinata a sostituirla, poiché l'essenzialità di tale clausola rimane esclusa dalla stessa prevista sua sostituzione con una regola posta a tutela di interessi collettivi di preminente rilevanza pubblica”.
Alla luce delle considerazioni che precedono, dalla sostituzione delle clausole collettive nulle con le norme imperative discende il diritto dei ricorrenti a percepire, per i giorni in cui godono di ferie, una retribuzione computata tenendo conto anche dell'indennità di volo integrativa.
14. Tanto acclarato, passando all'individuazione dei criteri di quantificazione delle somme spettanti ai ricorrenti in ragione dell'accertamento appena effettuato, occorre, innanzitutto, rilevare che, come emerge dai conteggi allegati al ricorso, i lavoratori hanno richiesto il pagamento di differenze retributive per un massimo di 28 giorni all'anno di ferie, il che induce a ritenere che la domanda sia stata articolata solo con riferimento ai giorni di ferie di fonte legale e che, dunque, non sia stato richiesto il pagamento di differenze retributive con riferimento ai giorni di ferie di fonte collettiva.
Né la società – unica in possesso dei dati necessari ad effettuare una distinzione di tal fatta - ha dedotto che alcuni dei giorni di ferie in relazione ai quali la domanda è svolta fossero di fonte collettiva.
15. Passando, dunque, ad individuare il criterio di quantificazione della retribuzione spettante nei giorni di ferie di fonte legale, ritiene questo Tribunale che – seguendo le indicazioni
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fornite dalla Corte di giustizia secondo cui occorre guardare alla retribuzione media percepita in un periodo di riferimento giudicato rappresentativo (punto 26 della citata sentenza del 15.9.2011,
e altri
contro
British Airways plc, causa C-155/10) – in considerazione della variabilità Per_1 degli importi corrisposti mensilmente ai lavoratori a titolo di indennità di volo integrativa, il periodo significativo di riferimento vada individuato in un anno solare, che costituisce un arco temporale sufficientemente ampio da neutralizzare le variabili temporanee.
Pertanto, la retribuzione del giorno di ferie imposta dalla norma imperativa è costituita, oltre che dalla somma corrisposta da (tenendo conto, soltanto, dello stipendio mensile CP_2
e dell'IVMG), anche dal valore medio dell'indennità di volo integrativa percepita dal lavoratore nel singolo anno solare.
Tale valore medio è costituito dal totale delle somme percepite dal lavoratore a titolo di indennità di volo integrativa in un anno solare, diviso per il numero risultante dalla sottrazione tra
365 ed il numero di giorni di ferie godute nel singolo anno nonché il numero di giorni in cui, per il verificarsi di eventi peculiari che incidono sul rapporto lavorativo (quali la malattia, l'aspettativa, la maternità, la cassa integrazione, il congedo parentale ecc…), i criteri per la determinazione della retribuzione sono differenti da quelli ordinari applicati nel periodo in cui il rapporto ha regolare esecuzione.
Per comprendere quale sia la motivazione del criterio adottato basti pensare che, qualora si procedesse a dividere per 365 senza operare tale sottrazione, non si ricaverebbe un dato realmente corrispondente all'incidenza dell'indennità di volo integrativa sulla retribuzione del lavoratore. Ed, infatti, come si è visto, tale indennità è una componente della normale retribuzione corrisposta al lavoratore navigante che si aggiunge allo stipendio mensile e all'indennità di volo minima garantita, in modo tale che, quanto il rapporto ha regolare esecuzione per un intero mese, vengono corrisposte somme fisse a titolo di stipendio mensile e indennità di volo minima garantita ed una somma variabile a titolo di indennità di volo integrativa;
quando, invece, si verificano eventi peculiari, quali quelli sopra citati, in ragione dei quali spetta al lavoratore non la normale retribuzione bensì emolumenti retributivi, in genere definiti indennità, computati secondo appositi criteri stabiliti dalla legge o dalle parti sociali, viene meno l'ordinaria articolazione della retribuzione nelle tre componenti di cui si è detto. L'esatta incidenza dell'indennità di volo integrativa sulla retribuzione del lavoratore navigante si apprezza, allora, solo eliminando i periodi in cui non vengono seguiti gli ordinari criteri.
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16. L'aver in tal modo delineato quale debba essere l'esatto criterio di determinazione della retribuzione imposta dalle norme imperative per il periodo di ferie, rende evidente che può essere accolta la domanda di pagamento delle somme richieste nel ricorso, perché le stesse sono state determinate utilizzando un criterio di quantificazione che appare conforme ai ricordati principi di diritto interno e comunitario che governano la materia.
Ed, infatti, nei conteggi allegati al ricorso è stato individuato, per ciascun ricorrente e con riferimento a ciascun anno solare, il numero dei giorni di ferie goduti nel singolo anno solare, il totale dell'indennità di volo integrativa percepita nel singolo anno solare, i giorni di assenza nell'anno solare;
è stato quindi determinato l'importo medio dell'indennità di volo integrativa giornaliera annuale (costituito dal totale delle somme percepite dal lavoratore a titolo di indennità di volo integrativa in un anno solare, diviso per il numero risultante dalla sottrazione tra 365 ed il numero di giorni di ferie godute nel singolo anno nonché il numero di giorni in cui, per il verificarsi di eventi peculiari che incidono sul rapporto lavorativo i criteri per la determinazione della retribuzione sono differenti da quelli ordinari applicati nel periodo in cui il rapporto ha regolare esecuzione) e lo stesso è stato moltiplicato per il numero di giorni di ferie goduti nell'anno.
A fronte della produzione di tali conteggi unitamente al ricorso, la non ha mosso CP_2 specifiche contestazioni in ordine alla correttezza dei dati riportati nei conteggi stessi (numero di giorni di ferie, importo dell'ivo percepita, giorni di assenza, ecc..) né in ordine alla corrispondenza tra i dati stessi e quando risultante dalle buste paga in atti (documenti che, essendo redatti dalla società datrice di lavoro, formano piena prova nei suoi confronti), limitandosi a contestare il criterio utilizzato da parte ricorrente per la determinazione delle somme oggetto di domanda
(criterio che, tuttavia, per quando sopra detto, deve ritenersi corretto e conforme a quello utilizzato da questo Tribunale anche in altri precedenti giurisprudenziali, richiamati dalle parti).
Quanto alla deduzione secondo cui vi sarebbero “incongruenze palesi tra la documentazione depositata ed i conteggi prodotti” la stessa risulta del tutto generica e dunque non idonea a costituire una puntuale contestazione, non essendo state indicate quali siano le incongruenze e quale la documentazione depositata, asseritamente contrastante con i conteggi.
Unica contestazione specifica è quella relativa al lavoratore con Parte_4 riferimento al quale non risultano depositate le buste paga relative all'annualità del 2014, con la
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conseguenza che non può trovare accoglimento la richiesta di pagamento dell'importo di euro
740,50 asseritamente spettante per la stessa annualità.
17. Spettano, pertanto, ai ricorrenti a titolo di differenze retributive per i giorni di ferie di fonte legale goduti nel periodo di lavoro svolto alle dipendenze della le seguenti CP_2 somme:
€ 12.094,80 Parte_1
€ 2.847,83 Parte_2
€ 2.332,05 Parte_3
€ 1.903,25 Parte_4
€ 3.618,59 Parte_5
€ 5.190,64 Parte_6
€ 2.491,30 Parte_7
€ 7.975,07 Parte_8
€ 11.465,59 Parte_9
€ 16.584,23 Parte_10
€ 4.361,74 Parte_11
€ 5.275,84 Parte_12
€ 8.373,09 Pt_13 Parte_13
€ 4.993,94 Parte_14
€ 16.088,84 Parte_15
€ 1.813,32 Parte_16
€ 625,63 Parte_17
€ 3.288,29 Parte_18
€ 12.443,55 Parte_19
€ 5.101,43 Parte_20
4.660,20 Parte_21 Pt_21
€ 23.918,10 Parte_22
€ 13.103,29 Parte_23
€ 24.313,54 Parte_24
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La deve essere, dunque, condannata al relativo pagamento. Sull'importo in CP_2 questione spettano altresì ai ricorrenti ex art. 429 cpc la rivalutazione monetaria e gli interessi legali sulle somme via via rivalutate, dalla maturazione del credito al saldo.
18. Le spese di lite seguono come di regola la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, sulla base dei parametri del D.M. n. 55 del 2014 (così come modificato dal DM 147/2022) con riguardo allo scaglione di riferimento. Come previsto dall'art. 4 D.M. cit. si fa riferimento ai valori medi di cui alle tabelle allegate al decreto, ridotti del 50% in considerazione della non complessità
e serialità della controversia. Ai compensi si aggiunge il rimborso forfetario delle spese generali pari al 15% degli stessi, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge. Tali spese vanno distratte in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
PQM
Condanna la al pagamento in favore di Controparte_1 della somma di € 12.094,80, in favore di della somma di € Parte_1 Parte_2
2.847,83, in favore di della somma di € 2.332,05, in favore di Parte_3 Parte_4 della somma di € 1.903,25, in favore di della somma di € 3.618,59, in
[...] Parte_5 favore di della somma di € 5.190,64, in favore di della Parte_6 Parte_7 somma di € 2.491,30, in favore di della somma di € 7.975,07, in favore di Parte_8 Parte_9
della somma di € 11.465,59, in favore di della somma di € 16.584,23, in
[...] Parte_10 favore di della somma di € 4.361,74, in favore di della somma Parte_11 Parte_12 di € 5.275,84, in favore di della somma di € 8.373,09, in favore di Parte_13 [...] della somma di € 4.993,94, in favore di della somma di € 16.088,84, in Pt_14 Parte_15 favore di della somma di € 1.813,32, in favore di della Parte_16 Parte_17 somma di € 625,63, in favore di della somma di € 3.288,29, in favore di Parte_18 [...] della somma di € 12.443,55, in favore di della somma di € 5.101,43, in Pt_19 Parte_20 favore di della somma di € 4.660,20, in favore di della Parte_21 Parte_22 somma di € 23.918,10, in favore di della somma di € 13.103,29, in favore di Parte_23 [...] della somma di € 24.313,54, a titolo di differenze retributive relative al periodo di ferie di Pt_24 fonte legale goduto, con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali dalla maturazione dei singoli crediti al saldo.
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Condanna la al pagamento in favore dei Controparte_1 ricorrenti delle spese di giudizio che liquida in complessivi euro 6.164,00 di cui € 5.360,00 per compensi ed € 804,00 per spese generali, oltre iva e c.p.a., da distrarsi.
Civitavecchia, 9.10.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Irene Abrusci
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