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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 11/04/2025, n. 500 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 500 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE PRIMA CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Eleonora Bruno Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 388/2025 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
, nato a [...] il [...] (con l'avv. Gurrieri Licia); Parte_1
E
, nata a [...] il [...] (con l'avv. Di Gregorio Controparte_1
Rosalba);
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
Oggetto: Divorzio congiunto – Sciglimento matrimonio
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso, note di trattazione scritta per l'udienza dell'8/04/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Le parti hanno chiesto dichiararsi lo scioglimento del matrimonio contratto in
Campofelice di Fitalia il 02/07/2016 alle condizioni indicate nel ricorso.
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza dell'8/04/2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e con le dichiarazioni sottoscritte, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insisito nel ricorso.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il tempo previsto dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione;
• la separazione consensuale tra le parti è stata omologata dal Tribunale di
Palermo, con decreto del 04/04/2023;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
I coniugi, inoltre, hanno confermato anche per la regolazione dei loro rapporti successivi al divorzio le condizioni di cui alla separazione consensuale omologata con decreto cronol. N. 2496/2023 del 4 aprile 2023 e quindi con rinuncia alla corresponsione di qualsiasi somma a titolo di mantenimento e reciproca soddisfazione in merito ad ogni rapporto di natura economica e patrimoniale con conseguente congiunta dichairazione di non avere più nulla a pretendere da oggi e per il futuro
(cfr. ricorso introduttivo).
Le superiori condizioni appaiono al Collegio conformi alla legge e all'ordine pubblico e possono, dunque, essere trasfuse nella presente pronuncia.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Campofelice di Fitalia, in data 02/07/2016, da , nato a [...] il [...], e da Parte_1 [...]
nata a [...] il [...], iscritto nei registri dello Stato civile CP_1
di detto Comune al n. 1, parte II, serie C, dell'anno 2016, alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente
Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
3 novembre 2000 n. 369.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del Tribunale, il 10 aprile 2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente Dott. Francesco Micela e dal relatore Dott.ssa Eleonora Bruno, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE PRIMA CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Eleonora Bruno Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 388/2025 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
, nato a [...] il [...] (con l'avv. Gurrieri Licia); Parte_1
E
, nata a [...] il [...] (con l'avv. Di Gregorio Controparte_1
Rosalba);
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
Oggetto: Divorzio congiunto – Sciglimento matrimonio
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso, note di trattazione scritta per l'udienza dell'8/04/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Le parti hanno chiesto dichiararsi lo scioglimento del matrimonio contratto in
Campofelice di Fitalia il 02/07/2016 alle condizioni indicate nel ricorso.
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza dell'8/04/2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e con le dichiarazioni sottoscritte, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insisito nel ricorso.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il tempo previsto dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione;
• la separazione consensuale tra le parti è stata omologata dal Tribunale di
Palermo, con decreto del 04/04/2023;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
I coniugi, inoltre, hanno confermato anche per la regolazione dei loro rapporti successivi al divorzio le condizioni di cui alla separazione consensuale omologata con decreto cronol. N. 2496/2023 del 4 aprile 2023 e quindi con rinuncia alla corresponsione di qualsiasi somma a titolo di mantenimento e reciproca soddisfazione in merito ad ogni rapporto di natura economica e patrimoniale con conseguente congiunta dichairazione di non avere più nulla a pretendere da oggi e per il futuro
(cfr. ricorso introduttivo).
Le superiori condizioni appaiono al Collegio conformi alla legge e all'ordine pubblico e possono, dunque, essere trasfuse nella presente pronuncia.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Campofelice di Fitalia, in data 02/07/2016, da , nato a [...] il [...], e da Parte_1 [...]
nata a [...] il [...], iscritto nei registri dello Stato civile CP_1
di detto Comune al n. 1, parte II, serie C, dell'anno 2016, alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente
Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
3 novembre 2000 n. 369.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del Tribunale, il 10 aprile 2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente Dott. Francesco Micela e dal relatore Dott.ssa Eleonora Bruno, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.