Art. 6. Copertura finanziaria 1. Per l'attuazione dell'articolo 2 e' autorizzata la spesa di 15.075.333 euro per l'anno 2004, di 12.524.500 euro per l'anno 2005 e di 12.147.500 euro a decorrere dall'anno 2006. ((1)) 2. Per l'attuazione dell'articolo 3 e' autorizzata la spesa di 424.667 euro per l'anno 2004 e di 431.497 euro a decorrere dall'anno 2005.
3. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 15.500.000 euro per l'anno 2004, a 12.955.997 euro per l'anno 2005 e a 12.578.997 euro a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
--------------- AGGIORNAMENTO (1) Il D.L. 31 marzo 2005, n. 45 , convertito con modificazioni dalla L. 31 maggio 2005, n. 89 , ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che le somme stanziate al comma 1 del presente articolo, sono incrementate nei limiti di 4.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2005.
3. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 15.500.000 euro per l'anno 2004, a 12.955.997 euro per l'anno 2005 e a 12.578.997 euro a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
--------------- AGGIORNAMENTO (1) Il D.L. 31 marzo 2005, n. 45 , convertito con modificazioni dalla L. 31 maggio 2005, n. 89 , ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che le somme stanziate al comma 1 del presente articolo, sono incrementate nei limiti di 4.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2005.