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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 24/07/2025, n. 173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 173 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 203/2025 procedimento unitario
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
FALLIMENTARE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Maria Novella Legnaioli Presidente dott. Rosa Selvarolo Giudice relatore dott. Cristian Soscia Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n. 203 /2025, promosso da:
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI FIRENZE
ISTANTE
Contro
con sede legale in ROMA Controparte_1
al VIALE ANTONIO CIAMARRA 259 Partita IVA P.IVA_1
DEBITORE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso depositato in data 28-5-2025 la PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL
TRIBUNALE DI FIRENZE ha chiesto l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società in epigrafe deducendo l'esistenza di un credito erariale di € 10.712.261,50 e rilevando la sussistenza dello stato di insolvenza in considerazione dell'incapacità di far fronte alle proprie obbligazioni resa palese proprio dall'entità dell'indebitamento nei confronti dello Stato.
Il giudice relatore designato ha fissato udienza ai sensi degli artt. 40 e ss., CCI.
pagina 1 di 7 La cancelleria ha, pertanto, formato il fascicolo del procedimento unitario, rubricato al n. 203-1//2025
CCI P.U acquisendo tutti i dati e i documenti di cui al decreto di convocazione.
Dopo un rinvio dell'udienza del 18-6-2025 finalizzata a consentire al PM di versare in atti la documentazione comprovante il radicamento della competenza dinanzi al Tribunale di Firenze, all'udienza dell'8-7-2025 è comparso il Pubblico Ministero, mentre nessuno è comparso per l'impresa debitrice.
Verificata la regolarità della notifica avvenuta a mezzo PEC, il giudice relatore ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
*******
Ricorrono i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società Controparte_2
Preliminarmente è necessario procedere alla verifica del corretto radicamento della competenza atteso che la società ha sede legale a Roma al Viale Antonio Ciamarra 259.
In forza dell'art 27 comma 2 “ per i procedimenti di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi e/o dell'insolvenza ..le controversie che ne derivano è competente il Tribunale nel cui circondario il debitore ha il centro deli interessi principali”.
Il comma 3 specifica che “ il centro degli interessi principali del debitore si presume coincidente …c) per la persona giuridica e gli enti, anche non esercenti attività d'impresa, con la sede legale risultante dal registro delle imprese o, in mancanza, con la sede effettiva dell'attività abituale o, se sconosciuta, secondo quanto previsto nella lettera B, con riguardo al legale rappresentante”.
Nel caso di specie, dalla annotazione del nucleo di polizia economico finanziaria di Firenze della
Guardia di finanza numero 120.124 del 3 Aprile 2025, emerge che:
- presso la sede legale sita in Roma al Viale Antonio Ciamarra n 9 ha sede in concreto una società di domiciliazione di aziende denominata Controparte_3
- presso la sede operativa, risultante dalla visura camerale, di Vigonovo ( VE) alla via Padova
204/A vi è un edificio adibito ad attività commerciali , ma non è stata rilevata la presenza della società . CP_1
Appare, quindi, evidente che la sede legale e le sedi operative indicate in visura della società debitrice sono meramente formali e tale dato risulta indicativo dell'assenza, in tali luoghi, del centro principale degli interessi.
Tale circostanza non è posta in discussione dal fatto che siano stati stipulati dalla società utenze telefoniche fino al 2020, utenze gas fino al 2019, utenze idriche fino al 2019 e utenze elettriche per gli pagina 2 di 7 anni 2018 e 2019 per un immobile sito a Saonara (PD) alla via Piave 72 e solo elettriche per un immobile di Carpi al Viale Nicolò Biondo 2 : in primo luogo, infatti, allo stato tutte le utenze sono state disdettate ed in secondo luogo la circostanza può provare che nei periodi predetti la società aveva mera operatività in tali sedi, pur essendo il centro degli interessi altrove.
Il possesso delle utenze e l'indizio afferente l'attività in loco appaiono del tutto recessivi rispetto a quanto emerge dalla documentazione in atti.
Dalla comunicazione di notizia di reato, allegata al ricorso, infatti, risulta che la società
[...]
è tra quelle che nel periodo 2016/2020 hanno prestato servizi, pressocchè in rapporto Controparte_4
di mono-committenza nei confronti del , avente sede legale ed operativa a Sesto Controparte_5
Fiorentino alla via del Pratignone n° 11, che era un fornitore di servizi di logistica prevalentemente nei confronti di Controparte_6
La Guardia di Finanza ha anche evidenziato che la società debitrice come le altre gravitanti nell'ambito del predetto ha ricevuto appalti in affidamento dal , da svolgersi con proprio CP_5 CP_5
personale dipendente, ma dopo avere accumulato corposi debiti in un breve periodo di attività, è stata sostituita da altre società che ne hanno ereditato dipendenti e contratti di appalto, divenendo così inattiva.
Tale sistema criminale costruito, secondo le ricostruzioni degli inquirenti, per porre in atto una sistematica evasione delle imposte, ai fini della valutazione della competenza interessa solo ed esclusivamente nella misura in cui vede la società resistente svolgere attività di prestatore di manodopera eterodiretta dal . Controparte_5
Se si considera che la società in questione non aveva alcuna autonomia gestionale e finanziaria e che a stabilire la sua costituzione, le attività appaltate, i dipendenti da impiegare nelle stesse ed anche il momento della cessazione della sua attività era il , appare evidente che il centro gestionale CP_5
della stessa coincideva con la sede legale ed operativa del . Controparte_5
Appare, quindi, chiaro che, nel caso di specie, il centro degli interessi principale non coincide né con la sede legale né con le sedi operative indicate in visura camerale, bensì con il luogo ove venivano assunte le decisioni in merito all'attività economica svolta dalla società.
Il COMI, infatti, è definito all'art. 3 del regolamento (UE) 2015/848 come il “luogo in cui il debitore esercita la gestione dei suoi interessi in modo abituale e riconoscibile dai terzi”. Il COMI va quindi rintracciato attraverso elementi oggettivi che localizzano la vita economica del debitore che nel caso in esame coincide con la sede del in Sesto Fiorentino. Controparte_5
Alla luce di tali considerazioni la competenza del Tribunale di Firenze appare correttamente radicata.
pagina 3 di 7 In forza dell'art. 121, CCI, le disposizioni sulla liquidazione giudiziale si applicano all'imprenditore commerciale che non dimostri il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lett. d), CCI
(i limiti dimensionali già previsti dall'art. 1, comma 2, L.F.) e che si trovi in stato di insolvenza a norma dell'art. 2, comma 1, lett. b), CCI.
Nel caso di specie, da visura camerale risulta che la società opera “senza finalità speculative e nel rispetto della mutualità prevalente prefiggendosi i prioritari scopi di procurare ai soci cooperatori nuove occasioni di lavoro”.
Trattandosi di società cooperativa è necessario verificare, per la sottoposizione a liquidazione giudiziale se la società eserciti, altresì, attività commerciale.
È noto, infatti, che le cooperative possono essere considerate commerciali quando, pur mantenendo il loro scopo mutualistico principale, svolgono attività economiche aperte anche ai terzi, al di fuori della loro base sociale, con l'obiettivo di generare un profitto, operando sul mercato come qualsiasi altra impresa e vendendo beni o servizi a chiunque.
Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy con atto depositato il 1-7-2025 ha testualmente dichiarato
“ si comunica che dall'esame della documentazione agli atti risulta che l'attività della cooperativa in oggetto rientra tra quelle di cui all'art. 2195 del c.c. e che, pertanto, ad essa risulti applicabile sia la disciplina fallimentare che quella propria della liquidazione coatta amministrativa, secondo i criteri di cui al secondo comma dell'art.2545-terdecies del c.c. Si rappresenta, altresì, che questa
Amministrazione non ha un procedimento in corso per la sottoposizione della cooperativa alla liquidazione coatta amministrativa.”
Peraltro, come si è già riferito, le indagini hanno evidenziato che anche questa società svolgeva le attività appaltate nei confronti dei terzi dietro corrispettivo rientrando, quindi, nell'alveo delle imprese commerciali.
Quanto al requisito di cui all'art. 49, ult. comma, CCI, deve osservarsi che il debito verso l'
[...]
che ammonta ad € 10.774.130,65 ( nella misura aggiornata risultante dalle Controparte_7 indagini) appare notevolmente superiore ad € 30.000 e permette di ritenere superati dall'impresa anche i limiti dimensionali di cui all'art. 2, comma 1, lett. d), CCI, ai fini dell'assoggettamento alla procedura de qua.
Per quanto riguarda lo stato di insolvenza, ai fini della sua verifica l'imprenditore deve trovarsi nella situazione di non essere “più in grado” di soddisfare le proprie obbligazioni, e cioè nell'impossibilità di ottemperare agli obblighi negozialmente assunti e di estinguere i rapporti obbligatori in corso;
l'impotenza così delineata deve impedire il soddisfacimento delle obbligazioni in maniera “regolare”, ossia tale da permanere per un apprezzabile periodo di tempo e, quindi, strutturalmente e non pagina 4 di 7 temporaneamente, viceversa non ravvisandosi insolvenza laddove la situazione di impotenza patrimoniale sia solo transitoria.
Va rilevato che, nel caso di specie, il rilevante indebitamento erariale, lo stato d'inattività e di irreperibilità presso la sede ed altresì il mancato completo deposito dei bilanci, dimostrano l'assoluta assenza di quei crediti e di quelle risorse, e quindi di quella liquidità, necessari per soddisfare le obbligazioni contratte e restare sul mercato(Cass. sent. nn. 13644/13 15442/2011 e 21834/2009).
Sussistono pertanto tutti i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale della società in epigrafe..
Per la nomina del curatore si tiene conto dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCI.
P.Q.M.
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121, CCI, dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società
[...]
con sede legale in ROMA al VIALE ANTONIO Controparte_1
CIAMARRA 259 Partita IVA P.IVA_1
e per l'effetto, nomina la dott.ssa Rosa Selvarolo giudice delegato per la procedura;
nomina il dottor curatore, che alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base Controparte_8
delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c., CCI risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213, CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015 n° 127;
pagina 5 di 7 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione
è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
stabilisce il giorno 4-12-2025 ore 9.30 per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al giudice delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
segnala al curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n. 115; dispone
pagina 6 di 7 che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al
Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Così deciso in Firenze, nella Camera di Consiglio del 9-7-2025
IL RELATORE ED ESTENSORE LA PRESIDENTE
Dott.ssa Rosa Selvarolo dott.ssa Maria Novella Legnaioli
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
FALLIMENTARE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Maria Novella Legnaioli Presidente dott. Rosa Selvarolo Giudice relatore dott. Cristian Soscia Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n. 203 /2025, promosso da:
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI FIRENZE
ISTANTE
Contro
con sede legale in ROMA Controparte_1
al VIALE ANTONIO CIAMARRA 259 Partita IVA P.IVA_1
DEBITORE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso depositato in data 28-5-2025 la PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL
TRIBUNALE DI FIRENZE ha chiesto l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società in epigrafe deducendo l'esistenza di un credito erariale di € 10.712.261,50 e rilevando la sussistenza dello stato di insolvenza in considerazione dell'incapacità di far fronte alle proprie obbligazioni resa palese proprio dall'entità dell'indebitamento nei confronti dello Stato.
Il giudice relatore designato ha fissato udienza ai sensi degli artt. 40 e ss., CCI.
pagina 1 di 7 La cancelleria ha, pertanto, formato il fascicolo del procedimento unitario, rubricato al n. 203-1//2025
CCI P.U acquisendo tutti i dati e i documenti di cui al decreto di convocazione.
Dopo un rinvio dell'udienza del 18-6-2025 finalizzata a consentire al PM di versare in atti la documentazione comprovante il radicamento della competenza dinanzi al Tribunale di Firenze, all'udienza dell'8-7-2025 è comparso il Pubblico Ministero, mentre nessuno è comparso per l'impresa debitrice.
Verificata la regolarità della notifica avvenuta a mezzo PEC, il giudice relatore ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
*******
Ricorrono i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società Controparte_2
Preliminarmente è necessario procedere alla verifica del corretto radicamento della competenza atteso che la società ha sede legale a Roma al Viale Antonio Ciamarra 259.
In forza dell'art 27 comma 2 “ per i procedimenti di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi e/o dell'insolvenza ..le controversie che ne derivano è competente il Tribunale nel cui circondario il debitore ha il centro deli interessi principali”.
Il comma 3 specifica che “ il centro degli interessi principali del debitore si presume coincidente …c) per la persona giuridica e gli enti, anche non esercenti attività d'impresa, con la sede legale risultante dal registro delle imprese o, in mancanza, con la sede effettiva dell'attività abituale o, se sconosciuta, secondo quanto previsto nella lettera B, con riguardo al legale rappresentante”.
Nel caso di specie, dalla annotazione del nucleo di polizia economico finanziaria di Firenze della
Guardia di finanza numero 120.124 del 3 Aprile 2025, emerge che:
- presso la sede legale sita in Roma al Viale Antonio Ciamarra n 9 ha sede in concreto una società di domiciliazione di aziende denominata Controparte_3
- presso la sede operativa, risultante dalla visura camerale, di Vigonovo ( VE) alla via Padova
204/A vi è un edificio adibito ad attività commerciali , ma non è stata rilevata la presenza della società . CP_1
Appare, quindi, evidente che la sede legale e le sedi operative indicate in visura della società debitrice sono meramente formali e tale dato risulta indicativo dell'assenza, in tali luoghi, del centro principale degli interessi.
Tale circostanza non è posta in discussione dal fatto che siano stati stipulati dalla società utenze telefoniche fino al 2020, utenze gas fino al 2019, utenze idriche fino al 2019 e utenze elettriche per gli pagina 2 di 7 anni 2018 e 2019 per un immobile sito a Saonara (PD) alla via Piave 72 e solo elettriche per un immobile di Carpi al Viale Nicolò Biondo 2 : in primo luogo, infatti, allo stato tutte le utenze sono state disdettate ed in secondo luogo la circostanza può provare che nei periodi predetti la società aveva mera operatività in tali sedi, pur essendo il centro degli interessi altrove.
Il possesso delle utenze e l'indizio afferente l'attività in loco appaiono del tutto recessivi rispetto a quanto emerge dalla documentazione in atti.
Dalla comunicazione di notizia di reato, allegata al ricorso, infatti, risulta che la società
[...]
è tra quelle che nel periodo 2016/2020 hanno prestato servizi, pressocchè in rapporto Controparte_4
di mono-committenza nei confronti del , avente sede legale ed operativa a Sesto Controparte_5
Fiorentino alla via del Pratignone n° 11, che era un fornitore di servizi di logistica prevalentemente nei confronti di Controparte_6
La Guardia di Finanza ha anche evidenziato che la società debitrice come le altre gravitanti nell'ambito del predetto ha ricevuto appalti in affidamento dal , da svolgersi con proprio CP_5 CP_5
personale dipendente, ma dopo avere accumulato corposi debiti in un breve periodo di attività, è stata sostituita da altre società che ne hanno ereditato dipendenti e contratti di appalto, divenendo così inattiva.
Tale sistema criminale costruito, secondo le ricostruzioni degli inquirenti, per porre in atto una sistematica evasione delle imposte, ai fini della valutazione della competenza interessa solo ed esclusivamente nella misura in cui vede la società resistente svolgere attività di prestatore di manodopera eterodiretta dal . Controparte_5
Se si considera che la società in questione non aveva alcuna autonomia gestionale e finanziaria e che a stabilire la sua costituzione, le attività appaltate, i dipendenti da impiegare nelle stesse ed anche il momento della cessazione della sua attività era il , appare evidente che il centro gestionale CP_5
della stessa coincideva con la sede legale ed operativa del . Controparte_5
Appare, quindi, chiaro che, nel caso di specie, il centro degli interessi principale non coincide né con la sede legale né con le sedi operative indicate in visura camerale, bensì con il luogo ove venivano assunte le decisioni in merito all'attività economica svolta dalla società.
Il COMI, infatti, è definito all'art. 3 del regolamento (UE) 2015/848 come il “luogo in cui il debitore esercita la gestione dei suoi interessi in modo abituale e riconoscibile dai terzi”. Il COMI va quindi rintracciato attraverso elementi oggettivi che localizzano la vita economica del debitore che nel caso in esame coincide con la sede del in Sesto Fiorentino. Controparte_5
Alla luce di tali considerazioni la competenza del Tribunale di Firenze appare correttamente radicata.
pagina 3 di 7 In forza dell'art. 121, CCI, le disposizioni sulla liquidazione giudiziale si applicano all'imprenditore commerciale che non dimostri il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lett. d), CCI
(i limiti dimensionali già previsti dall'art. 1, comma 2, L.F.) e che si trovi in stato di insolvenza a norma dell'art. 2, comma 1, lett. b), CCI.
Nel caso di specie, da visura camerale risulta che la società opera “senza finalità speculative e nel rispetto della mutualità prevalente prefiggendosi i prioritari scopi di procurare ai soci cooperatori nuove occasioni di lavoro”.
Trattandosi di società cooperativa è necessario verificare, per la sottoposizione a liquidazione giudiziale se la società eserciti, altresì, attività commerciale.
È noto, infatti, che le cooperative possono essere considerate commerciali quando, pur mantenendo il loro scopo mutualistico principale, svolgono attività economiche aperte anche ai terzi, al di fuori della loro base sociale, con l'obiettivo di generare un profitto, operando sul mercato come qualsiasi altra impresa e vendendo beni o servizi a chiunque.
Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy con atto depositato il 1-7-2025 ha testualmente dichiarato
“ si comunica che dall'esame della documentazione agli atti risulta che l'attività della cooperativa in oggetto rientra tra quelle di cui all'art. 2195 del c.c. e che, pertanto, ad essa risulti applicabile sia la disciplina fallimentare che quella propria della liquidazione coatta amministrativa, secondo i criteri di cui al secondo comma dell'art.2545-terdecies del c.c. Si rappresenta, altresì, che questa
Amministrazione non ha un procedimento in corso per la sottoposizione della cooperativa alla liquidazione coatta amministrativa.”
Peraltro, come si è già riferito, le indagini hanno evidenziato che anche questa società svolgeva le attività appaltate nei confronti dei terzi dietro corrispettivo rientrando, quindi, nell'alveo delle imprese commerciali.
Quanto al requisito di cui all'art. 49, ult. comma, CCI, deve osservarsi che il debito verso l'
[...]
che ammonta ad € 10.774.130,65 ( nella misura aggiornata risultante dalle Controparte_7 indagini) appare notevolmente superiore ad € 30.000 e permette di ritenere superati dall'impresa anche i limiti dimensionali di cui all'art. 2, comma 1, lett. d), CCI, ai fini dell'assoggettamento alla procedura de qua.
Per quanto riguarda lo stato di insolvenza, ai fini della sua verifica l'imprenditore deve trovarsi nella situazione di non essere “più in grado” di soddisfare le proprie obbligazioni, e cioè nell'impossibilità di ottemperare agli obblighi negozialmente assunti e di estinguere i rapporti obbligatori in corso;
l'impotenza così delineata deve impedire il soddisfacimento delle obbligazioni in maniera “regolare”, ossia tale da permanere per un apprezzabile periodo di tempo e, quindi, strutturalmente e non pagina 4 di 7 temporaneamente, viceversa non ravvisandosi insolvenza laddove la situazione di impotenza patrimoniale sia solo transitoria.
Va rilevato che, nel caso di specie, il rilevante indebitamento erariale, lo stato d'inattività e di irreperibilità presso la sede ed altresì il mancato completo deposito dei bilanci, dimostrano l'assoluta assenza di quei crediti e di quelle risorse, e quindi di quella liquidità, necessari per soddisfare le obbligazioni contratte e restare sul mercato(Cass. sent. nn. 13644/13 15442/2011 e 21834/2009).
Sussistono pertanto tutti i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale della società in epigrafe..
Per la nomina del curatore si tiene conto dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCI.
P.Q.M.
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121, CCI, dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società
[...]
con sede legale in ROMA al VIALE ANTONIO Controparte_1
CIAMARRA 259 Partita IVA P.IVA_1
e per l'effetto, nomina la dott.ssa Rosa Selvarolo giudice delegato per la procedura;
nomina il dottor curatore, che alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base Controparte_8
delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c., CCI risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213, CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015 n° 127;
pagina 5 di 7 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione
è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
stabilisce il giorno 4-12-2025 ore 9.30 per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al giudice delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
segnala al curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n. 115; dispone
pagina 6 di 7 che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al
Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Così deciso in Firenze, nella Camera di Consiglio del 9-7-2025
IL RELATORE ED ESTENSORE LA PRESIDENTE
Dott.ssa Rosa Selvarolo dott.ssa Maria Novella Legnaioli
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