Ordinanza cautelare 26 marzo 2025
Rigetto
Sentenza 25 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 25/11/2025, n. 9287 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 9287 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 09287/2025REG.PROV.COLL.
N. 01703/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1703 del 2025, proposto da Gestioni Calabria S.R.L, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giacomo Falcone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Santa Maria del Cedro, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato RL Gentile, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Agenzia del Demanio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
PP NT, rappresentato e difeso dagli avvocati Valerio Zimatore e Paola Procopio, con domicilio eletto presso lo studio Valerio Zimatore in Roma, via Angelo Secchi n.9;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda) n. 1268/2024, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Santa Maria del Cedro, dell’Agenzia del Demanio e di PP NT;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 novembre 2025 il Cons. Marco NT e uditi per le parti gli avvocati Giacomo Falcone e Brunella Ariganello su delega dichiarata di RL Gentile;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso proposto in primo grado sono stati impugnati i provvedimenti prot. n. 5311 e prot. n. 5312 del 3 maggio 2024, con i quali il Comune di Santa Maria del Cedro ha negato la proroga, rispettivamente, delle concessioni demaniali marittime n. 208 e 209 del 30 dicembre 2020, richiesta dalla ricorrente con istanza del 6 novembre 2023.
Nel corpo della motivazione dei provvedimenti impugnati è fatto anche riferimento alla circostanza che la concessione di cui è stata richiesta la proroga è stata rilasciata per subingresso della concessione di cui era titolare PP NT e che costui aveva comunicato che la propria firma prodotta per il subingresso sarebbe falsa.
Tuttavia il Comune ha chiarito che non ha portato a termine il procedimento di revoca del subingresso, essendo la concessione venuta a naturale scadenza e che dunque la questione della asserita falsità della firma non ha costituito motivo di diniego della proroga.
La motivazione della sentenza appellata fa tra l’altro riferimento alla circostanza che i provvedimenti impugnati si fondano e sono stati motivati: da un lato, in ragione della mancata manifestazione, da parte del concessionario, della volontà di proseguire nell’esercizio delle concessioni nel termine di 90 giorni prima della scadenza del titolo, ai sensi dell’art. 9 del PIR Calabria, approvato ai sensi dell’art. 6 della legge regionale n. 17/2005; dall’altro, per l’impossibilità di procedere alla proroga automatica delle concessioni, in violazione dell’art. 12 della Direttiva 2006/123/CE.
Il Tar ha osservato che quest’ultimo motivo di diniego alla proroga delle concessioni non è stato oggetto di specifica censura da parte della ricorrente e, da solo, è idoneo a sorreggere i provvedimenti impugnati.
Pertanto il ricorso è stato respinto.
2. Parte appellante espone che il TAR ha respinto il ricorso sul presupposto che il Comune di Santa Maria del Cedro avrebbe correttamente disapplicato la normativa nazionale in contrasto con l’ordinamento europeo e rigettato la richiesta di proroga delle concessioni.
Parte appellante fa riferimento alla legge 14 novembre 2024, n. 166, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131, recante europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano. (c.d. Decreto Salva infrazioni).
In particolare, l art. 1 del predetto Decreto proroga al 30 settembre 2027 le concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per attività turistico ricreative e sportive. Alla luce di ciò, la motivazione resa dal TAR sarebbe superata dalla nuova disposizione normativa.
Vi sarebbe disparità di trattamento rispetto alla circostanza che ad altri gestori sarebbe stata accordata la proroga della concessione demaniale.
Parte appellante fa presente di avere avanzato in data 11 febbraio 2025 istanza di proroga, senza avere allo stato riscontro.
Parte appellante ritiene non sussistente la falsità della sottoscrizione della dichiarazione a firma del sig. PP NT con la quale lo stesso dichiarava e chiedeva di volturare la concessione demaniale.
Fa riferimento infatti alla perizia di grafologo forense che confermerebbe l’autenticità della firma.
Con riferimento alla tardività della richiesta di proroga ritiene che il termine sarebbe ordinatorio.
Fa riferimento ad altre concessioni che sarebbero state prorogate anche se la richiesta è stata trasmessa dopo il 30 settembre.
3. Si sono costituiti in giudizio per resistere all’appello l’Agenzia del Demanio e PP NT.
PP NT ribadisce di non avere mai sottoscritto alcun atto di cessione delle concessioni in favore di altri soggetti.
4. Il collegio condivide la motivazione della sentenza appellata secondo cui la proroga ex lege prevista dall'art. 1, commi 682 e 683, della l. 30 dicembre 2018, n. 145 (anche in combinato con l'art. 182, comma 2, d.l. 19 maggio 2020, n. 34, conv. con mod. con l. 17 luglio 2020, n. 77), così come quella più recente contemplata dall’art. 3 l. 5 agosto 2022, n. 118 (anche in combinato disposto con l'art. 10-quater, comma 3, d.l. 29 dicembre 2022, n. 198 (cd. Decreto Milleproroghe, convertito con modificazioni con l. 24 febbraio 2023, n. 14), deve essere disapplicata, perché in contrasto con l’art. 12 della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, la quale è immediatamente applicabile negli ordinamenti nazionali, così come vincolativamente interpretato dalla Corte di Giustizia dell’Unione europea (da ultimo cfr. CGUE, sez. III, sentenza 20 aprile 2023, in causa C-348/22; in precedenza CGUE, sez. V, sentenza del 14 luglio 2016, Promoimpresa e a., C458/14 e C67/15).
Il Tar ha correttamente richiamato la giurisprudenza del Consiglio di Stato che ha ribadito, con riferimento all’ulteriore proroga delle concessioni demaniali introdotta dal citato Decreto Milleproroghe, la perdurante applicabilità del generale principio dell’obbligo di disapplicazione delle norme nazionali in contrasto con quelle europee di carattere auto-applicativo (cd. self-executing), già sottolineata nelle sentenze dell’Adunanza Plenaria nn. 17-18 del 2021, precisando che “anche la nuova norma contenuta nell’art. 10-quater, comma 3, del D.L. 29/12/2022, n. 198, conv. in L. 24/2/2023, n. 14, che prevede la proroga automatica delle concessioni demaniali marittime in essere, si pone in frontale contrasto con la sopra richiamata disciplina di cui all’art. 12 della direttiva n. 2006/123/CE, e va, conseguentemente, disapplicata da qualunque organo dello Stato” (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 1 marzo 2023, n. 2192; Id., sez. VI, 19 aprile 2023, n. 3964; Id., sez. VII, 7 luglio 2023, n. 6675; Id., Sez. VI, 28 agosto 2023, n. 7992).
Ne consegue che il Comune di Santa Maria del Cedro ha correttamente disapplicato la normativa nazionale in contrasto con l’ordinamento europeo e rigettato la richiesta di proroga delle concessioni.
Risulta non necessario l'esame delle censure relative alle altre parti della motivazione del provvedimento di diniego di proroga, in quanto il motivo di diniego sopra esaminato è da solo sufficiente a sorreggere il provvedimento impugnato, e considerando che tale motivo non è stato censurato col ricorso proposto in primo grado.
Parte appellante ha proposto motivo d’appello con riferimento al divieto di proroga automatica.
Tuttavia tale motivo è inammissibile, trattandosi di domanda nuova in appello, preclusa ai sensi dell’art. 104 del cod. del proc. amm.
Per quanto sopra non risulta parimenti necessario approfondire la questione, fatta presente dal controinteressato, relativa all’eventuale falsità delle firme attinenti il presupposto subingresso della concessione di cui è richiesta la proroga, in quanto la questione della asserita falsità della firma non ha costituito motivo di diniego della proroga.
Riguardo alla circostanza che parte appellante ha fatto presente di avere presentato nuova istanza di proroga in data 11 febbraio 2025 in relazione alla normativa sopravvenuta, trattasi di questione estranea al presente giudizio, anche considerando che il giudice amministrativo non conosce dei poteri non ancora esercitati (art. 34 secondo comma del cod. del proc. amm.)
L’appello deve in conclusione essere respinto.
La condanna alle spese dell’appello segue la soccombenza nella misura di Euro 3.000 mentre le spese possono essere compensate rispetto al controinteressato e all’Agenzia del Demanio.
Si tratta infatti di atti propri del Comune e rispetto ai quali la posizione del controinteressato non ha costituito ragione di diniego.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la parte appellante al pagamento delle spese del grado in favore del Comune di Santa Maria del Cedro nella misura di Euro 3.000/00 (Tremila/00) oltre accessori di legge.
Spese dell’appello compensate rispetto al controinteressato e all’Agenzia del Demanio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Marco RI, Presidente
Massimiliano Noccelli, Consigliere
Daniela Di Carlo, Consigliere
Raffaello Sestini, Consigliere
Marco NT, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco NT | Marco RI |
IL SEGRETARIO