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Sentenza 27 dicembre 2024
Sentenza 27 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 27/12/2024, n. 494 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 494 |
| Data del deposito : | 27 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 145/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISTOIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice del lavoro Emanuele Venzo, all'esito del termine ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 145/2018 promossa da:
(C.F. con l'avv. DARIO SABBADIN (C.F. Parte_1 C.F._1
C.F._2
PARTE RICORRENTE contro
P.IV ) in persona del legale rappresentante pro tempore, con Controparte_1 P.IV_1
l'avv. ALBERTO NICCOLAI (C.F. ) C.F._3
PARTE RESISTENTE nonché contro
, (C.F. P.IV , in persona del suo procuratore pro Controparte_2 P.IV_2 P.IV_3 tempore, con l'avv. STEFANO PINZAUTI (C.F. ) CodiceFiscale_4
E arch. (C.F. con gli avv.ti VINCENZO PELLEGRINI (C.F. CP_3 C.F._5
) e STEFANIA STEFAN (C.F. C.F._6 C.F._7
E
(C.F. – P. IV , Controparte_4 P.IV_4 P.IV_5 contumace
TERZI CHIAMATI IN CAUSA
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., ritualmente notificato, il ricorrente ha convenuto in giudizio CP_1 al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Nel merito: accertata e dichiarata la responsabilità della
[...]
, (p.iva: ), con sede legale in Pistoia, Via Pratese, n. 527, Controparte_5 P.IV_1
(p.e.c.: , in persona del legale rappresentante pro tempore, nella causazione, per il titolo e le ragioni Email_1 indicate in narrativa, di tutti i danni patiti e patiendi da nato a [...] l'[...], (c.f.: Parte_1 , residente a [...], a causa e per conseguenza dell'infortunio sul C.F._1 lavoro occorsogli nel Parco di Villa PI a Strà (VE), condannare per l'effetto la convenuta a pagare al ricorrente l'integrale risarcimento dei danni da questi patiti e patiendi quantificati indicativamente al punto 9. della narrativa in € 785.629,49, o diversa che sarà ritenuta di giustizia all'esito dell'attività istruttoria, con detrazione, per poste omogenee, di quanto riconosciuto dall' oltre interessi come per legge e rivalutazione dall'evento al saldo effettivo. In ogni caso: con vittoria di spese CP_6
(compreso rimborso forfettario 15% ex art. 2 D.M. n. 55/2014) e compensi (oltre accessori di legge) di lite con distrazione a favore del sottoscritto procuratore ex art. 93 c.p.c.”.
In particolare, il ricorrente ha dedotto: di aver lavorato con qualifica di operaio, livello operaio comune e con mansioni di giardiniere, alle dipendenze di in forza di due contratti di lavoro Controparte_1 subordinato a tempo determinato per i periodi dal 03.05.2011 al 23.12.2011 e dal 12.03.2012 al 30.11.2012; di aver subito in data 19.06.2012 un grave infortunio sul lavoro mentre effettuava lavori di potatura all'interno del parco di Villa PI a Strà (VE), servendosi del mezzo Hinova, modello Picchio 1265, di proprietà dell'impresa individuale;
che, in relazione al predetto infortunio, veniva aperta la CP_7 posizione n. 511703064 presso la sede di NE (TV) dell' il quale riconosceva in favore del CP_6 ricorrente un danno biologico permanente pari al 36%; che, in realtà, da tale infortunio sarebbe derivato un danno biologico nella misura del 43% e un danno alla capacità lavorativa pari al 100%; che, infatti, il ricorrente, presentando, a seguito di tale evento, difficoltà respiratoria, lombalgia cronica, vuoti di memoria, vertigini, cefalea e gastrite cronica, non sarebbe più riuscito a reperire altra occupazione lavorativa;
che il danno, pertanto, ammonterebbe ad euro 785.629,49, al lordo della detrazione di quanto riconosciuto da
(€ 301.122,53, di cui € 185.798,03 per danno patrimoniale ed € 115.324,50 per danno biologico, CP_6 oltre € 951,98 per spese per protesi); che di tale danno sarebbe responsabile, ai sensi dell' art. 2087 c.c. e del
D. Lgs.
9.4.2008 n.81, avendo omesso al ricorrente qualsivoglia informazione circa i Controparte_1 rischi connessi alle mansioni svolte e all'uso in sicurezza delle piattaforme aeree di lavoro.
Si costituiva in giudizio la quale, contestando tutto quando ex adverso dedotto, Controparte_1 rassegnava le seguenti conclusioni: “Tanto premesso in fatto e diritto voglia l'Ill.mo G.d.l. adito accogliere le seguenti
Conclusioni a) autorizzare la chiamata in causa di fissando ex art. 420 c.p.c. nuova udienza Controparte_8 di discussione per consentire al terzo chiamato in causa di costituirsi e spiegare le proprie difese;
b) nel merito: rigettare il ricorso poiché totalmente inammissibile e/o infondato in fatto ed in diritto;
c) in denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domanda proposta da controparte, dichiararsi la compagnia in CP_9 Controparte_8 persona del legale rappresentante pro tempore, tenuta a manievare e/o garantire e/o tenere indenne la società resistente da ogni
e qualsivoglia condanna, in caso di responsabilità accertata a suo carico, condannandola al pagamento nei confronti del ricorrente delle somme eventualmente ritenute dovute. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali ". La società convenuta ha dedotto: in via preliminare, inammissibilità e/o improcedibilità della domanda ex adverso proposta per violazione degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c., nonché per violazione del principio ne bis in idem atteso come il ricorrente avrebbe già speso il diritto di azione relativamente al danno sofferto in sede di ammissione al passivo nel procedimento faLLmentare a carico del sig. ; sempre in via CP_7 preliminare, l'inammissibilità/improponibilità della domanda avanzata per violazione dell'art. 414 n. 4 e n. 5
c.p.c., essendo il ricorso viziato e carente sotto il profilo della corretta identificazione della causa petendi e anche del petitum, ovvero dei presupposti fattuali e giuridici a fondamento della pretesa azionata;
ancora in CP_ via preliminare, l'inammissibilità della domanda spiegata per mancata impugnazione del giudizio e conseguente acquiescenza/inammissibilità e/o improcedibilità dell'azione volta a chiedere la rivalutazione della percentuale del danno biologico riconosciuta dall'ente assicuratore;
nel merito, l'infondatezza della domanda per assenza di qualsivoglia responsabilità a carico dell'impresa nella Controparte_1 causazione del danno per cui è causa nonché per inesistenza del danno differenziale vantato dal ricorrente;
All'udienza del 04.12.2018 il Giudice del lavoro, vista l'istanza di autorizzava la Controparte_1 chiamata in causa di , la quale si costituiva in giudizio aderendo alle difese della società Controparte_2 convenuta e rassegnando, dunque, le seguenti conclusioni: “IN VIA PRELIMINARE E/O
PREGIUDIZIALE: Autorizzare la chiamata in causa del Dott. nato a [...] il [...], CP_3 residente in Venezia Cannaregio n. 5056/A, C.F. fissando ex art. 420 c.p.c. nuova udienza di C.F._5 discussione per consentire al terzo chiamato in causa di costituirsi e spiegare le proprie difese, rendendo ogni conseguente provvedimento;
IN TESI: - respingere integralmente le domande tutte dedotte dal ricorrente Sig. nel presente Parte_1
Giudizio nei confronti di in quanto inammissibili, improcedibili, improponibili e comunque infondate in Controparte_1 fatto ed in diritto, e comunque non provate per i motivi dedotti nella comparsa di costituzione e risposta e deducendi in corso di causa, e comunque ed in ogni caso, tutte le domande proposte nel presente Giudizio da e/o da Controparte_1 qualsivoglia altra parte processuale avverso perché inammissibili, improcedibili, improponibili e Controparte_2 comunque infondate in fatto ed in diritto e non provate, con vittoria di spese, anche di CTU e TP e compensi professionali;
IN IPOTESI: - accertare anche il grado concorrente di responsabilità concorsuale ex art. 1227 c.c. del lavoratore Sig.
contrattuale e/o extracontrattuale ed a qualsivoglia titolo del Dott. e/o di altri terzi soggetti, Parte_1 CP_3 ancorché non citati nel presente Giudizio, nella determinazione dell'infortunio occorso il 19/06/2012 al Sig. Parte_1
e per cui è causa, previa ammissione di opportuna C.T.U. medico legale, previo accertamento circa l'effettiva sussistenza del diritto vantato dal ricorrente;
- ripartire in concreto il rispettivo grado di corresponsabilità dei soggetti ritenuti responsabili all'esito dell'istruttoria processuale, ancorché non citati nel presente Giudizio, e l'eventuale conseguente risarcimento dovuto al ricorrente, sia ai fini di consentire il riparto tra corresponsabili ex artt. 1298 e/o 2055 c.c. e le successive azioni, anche di regresso, sia ai fini dei limiti previsti dalla polizza a copertura della sola quota di corresponsabilità concretamente ascrivibile all'assicurata - ridurre conseguentemente la entità delle somme richieste dal Sig. in ogni Controparte_1 Parte_1 caso con la compensazione delle spese, dei diritti e degli onorari, essendo l'accertamento giudiziale della responsabilità e del
"quantum debeatur" necessario ed imprescindibile per la determinazione e quantificazione del diritto del ricorrente;
- determinare l'entità dell'effettivo danno civilistico eventualmente liquidabile in concreto al Sig. detraendo da Parte_1 CP_ tale importo l'indennizzo attribuito da avendo cura di acquisire dall'Istituto il costo dell'infortunio aggiornato al dì della decisione della presente causa, rendendo ogni consequenziale provvedimento;
- respingere ogni ulteriore pretesa del Sig. Pt_1 nei confronti della e comunque e in ogni caso ogni domanda proposta da e/o
[...] Controparte_1 Controparte_1 da qualsivoglia altra parte processuale avverso perché inammissibile, improcedibile, improponibile e Controparte_2 comunque infondata in fatto ed in diritto e non provate, per tutti i motivi dedotti in comparsa di costituzione e risposta e deducendi in corso di causa. – Con vittoria di spese e compensi professionali”.
Alla udienza del 10/04/2019 il Tribunale, vista l'istanza di autorizzava la citazione del Controparte_2 terzo Dott. , in qualità di dirigente coordinatore della Sopraintendenza dei Beni CP_3
Architettonici e Paesaggistici di Venezia, Belluno, Padova e Treviso, onerando la medesima Compagnia della sua citazione. provvedeva alla rituale citazione del terzo, dott. Arch. , che, in data Controparte_2 CP_3
15/07/2019, si costituiva in giudizio proponendo riportandosi alle eccezioni preliminari e/o pregiudiziali di inammissibilità e/o improcedibilità della domanda così come sollevate dalla resistente Controparte_1 nel merito, negando ogni addebito nella causazione del danno de quo e, in via subordinata, proponendo autonoma domanda riconvenzionale di regresso e di manleva nei confronti della società Controparte_1 nonché chiamata in causa del terzo Tanto premesso, il terzo chiamato in causa, Controparte_10 arch. rassegnava le seguenti conclusioni: “in via preliminare di rito: 1) autorizzarsi la chiamata in CP_3 causa degli che hanno assunto il rischio di cui al contratto di assicurazione n. 1911460 stipulato dal Parte_2
in data 28.6.2016, in persona del Rappresentante Generale per Parte_3
l'Italia (C.F. ), e disporsi conseguentemente il differimento dell'udienza di discussione già fissata per il P.IV_5
22.07.2019 al fine di consentire la citazione in giudizio della terza chiamata nel rispetto dei termini di cui all'art. 420, nono comma, c.p.c.; 2) disporsi ai sensi dell'art. 418 c.p.c. il differimento della prima udienza già fissata per il 22.07.2019 in relazione alla domanda riconvenzionale/trasversale di regresso proposta nei confronti di (P.I. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Pistoia, Via Pratese n.527; nel merito: - P.IV_1 respingersi le pretese del ricorrente perché inammissibili e comunque totalmente infondate in fatto e in diritto per tutte le ragioni sopra esposte;
nel merito in via subordinata: - respingersi ogni domanda proposta nei confronti del deducente perché infondata in fatto e in diritto per tutte le ragioni sopra esposte;
nel merito in via ulteriormente subordinata, per la denegata ipotesi di accertamento di una responsabilità del deducente in relazione ai fatti per cui è lite: - ricondurre ad equità le pretese del ricorrente, anche tenuto conto del contributo causale e della concorrente responsabilità dello stesso, ai sensi dell'art. 1227, primo comma, c.c.; - accertarsi il grado di responsabilità/corresponsabilità attribuibile al deducente e agli altri soggetti di cui sia ritenuta la corresponsabilità nella causazione dell'infortunio per cui è causa;
- condannarsi a tenere Controparte_1 indenne il deducente di quanto fosse richiesto di pagare in eccedenza rispetto alla propria quota di responsabilità eventualmente accertata;
- condannarsi gli che hanno assunto il rischio di cui al contratto di assicurazione n. Parte_2
1911460 stipulato dal in data 28.6.2016 a tenere indenne il Parte_3 deducente di tutto quanto fosse costretto a pagare a titolo di risarcimento (capitale, interessi, rivalutazione e spese, quelle legali
e tecniche comprese) e conseguentemente condannarli, ai sensi dell'art. 1917, secondo comma, c.c. al pagamento diretto in favore del danneggiato, ovvero, in subordine, al rimborso al concludente dei relativi importi, maggiorati di interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
in ogni caso: spese e compenso professionale interamente rifuso;”.
Il Giudice, con provvedimento n. cronol. 2540/2019 del 17 luglio 2019, autorizzava l'arch. CP_3 alla chiamata in causa degli di in qualità di titolari del rischio di cui al Parte_2 CP_4 contratto di assicurazione n. 1911460 stipulato dal Parte_3 in data 28.06.2016. di non si è costituita in giudizio e ne è stata dichiarata la contumacia Parte_2 CP_4 all'udienza del 23.10.2019.
La causa è stata istruita in via documentale, con prove testimoniali e a mezzo CTU.
La causa viene decisa con dispositivo di sentenza e contestuale motivazione depositata all'esito del termine di cui all'art. 127 ter c.p.c., stante la richiesta congiuntamente avanzata dalle parti di trattazione cartolare dell'udienza fissata per discussione.
***
1. Sulla domanda risarcitoria proposta dal ricorrente
1.1 Inquadramento della vicenda fattuale e processuale
Prima di passare in rassegna le plurime eccezioni pregiudiziali di rito sollevate dalla parte resistente e dalle altre parti chiamate in giudizio, occorre richiamare alcuni elementi fattuali, pacifici e documentali, della complessa vicenda sottoposta al vaglio di questo tribunale, nonché dare conto degli esiti dei procedimenti, penali e concorsuali, che si sono occupati della stessa.
a) Il ricorrente ha lavorato con qualifica di operaio, livello operaio comune e mansioni di giardiniere, alle dipendenze della convenuta di Pistoia, (p.iva: ), Controparte_5 P.IV_1 in forza di due contratti di lavoro subordinato a tempo determinato per i periodi dal 03.05.2011 al
23.12.2011 e dal 12.03.2012 al 30.11.2012 (doc. 1 fasc. ric.).
b) In data 19.06.2012, il ricorrente ha riportato un grave infortunio mentre stava lavorando con R_
, dipendente dell'impresa individuale di Casale sul Sile (TV), al taglio di una siepe nel
[...] Controparte_7 cantiere di Villa PI a Stra' (VE) dove era stato inviato dalla convenuta Controparte_5
, la quale aveva ricevuto la commessa in subappalto dalla HI F.LL VA s.r.l.
[...]
(circostanza allegata in ricorso a pag. 2 e non contestata nella memoria di costituzione della resistente); c) A seguito dell'infortunio, dopo i primi soccorsi, il ricorrente è stato trasportato d'urgenza presso l'Unità
Operativa di Pronto Soccorso presso l'Ospedale dell'Angelo di Mestre ove è rimasto degente fino al giorno
11.07.2012, quando è stato dimesso con prognosi “frattura omero sx rottura milza pneumotorace bilaterale frattura dei processi trasversi di sinistra in L2, L3, L4” (cfr. docc. 2 e 3 fasc. ric.).
d) All'esito del lungo decorso post operatorio (fino al 26.01.2014), ha riconosciuto il fatto lesivo CP_6 occorso al ricorrente come infortunio sul lavoro e ha valutato sussistente un danno biologico permanente pari al 36% (doc. 4 fasc. ric.).
e) Con raccomanda a.r. del 4.7.2012, il ricorrente ha avanzato nei confronti della datrice di lavoro
[...] limitata richiesta di risarcimento dei danni conseguenti all'infortunio sul Controparte_5 lavoro del 19.6.2012 subito “a causa, tra l'altro, della violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro (cfr. doc. 11 fasc. ric.).
f) Con raccomanda a.r. del 9.7.2012, il ricorrente ha indirizzato analoga richiesta risarcitoria nei confronti della impresa individuale , specificando di aver utilizzato, in occasione dell'infortunio, “la gru Controparte_7 di Vostra proprietà” (cfr. doc. 12 fasc. ric.).
g) Successivamente, con sentenza n. 67/2017 del 29.05.2017, il Tribunale di Treviso ha dichiarato il faLLmento della . Il Giudice delegato ha ammesso il ricorrente al passivo faLLmentare per la Controparte_7 somma di € 548.038,98 (cfr. doc. 19 fasc. ric.).
h) In relazione all'infortunio di cui è causa, è stata esercitata azione penale nei confronti di , CP_11 quale legale rappresentante pro tempore ed amministratore unico della Società a CP_1 responsabilità limitata, nella sua qualità di titolare dell'omonima impresa individuale, Controparte_7
, nella sua qualità di vicepresidente e legale rappresentante pro tempore della HI Parte_4
F.LL VA s.r.l., e nella sua qualità di dirigente coordinatore della Sopraintendenza dei CP_3
Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Venezia, Belluno, Padova e Treviso:
“in ordine al reato di cui all'art. 40 e art. 590 co. 1, 2 e 3 c.p.c., per aver cagionato per colpa all'operaio Parte_1
(dipendente della ) lesioni personali consistite in “politrauma, trauma Controparte_5 toracico, trauma addominale, frattura processi trasversali di sinistra vertebre lombari L2, L3, L4, frattura della milza con splenectomia (asportazione) milza in urgenza”, dalle quali derivava una malattia e comunque una incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore a giorni quaranta ed una invalidità permanente” (…), colpa consistita in negligenza, imprudenza, imperizia e nella violazione di leggi, regolamenti, ordini, discipline e nella violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro ed in particolare nella violazione: - a carico di – di cui all'art. 71 comma 7, lettera a), del D.Lgs. 81/2008, perché non prendeva le Controparte_7 misure necessarie affinché l'uso della piattaforma Picchio 1265 fosse riservato ai soli lavoratori formati ed addestrati in merito;
- di cui all'art. 71 comma 8, lettera c), del D.Lgs. 81/2008, perché non provvedeva afffinché gli interventi di controllo e manutenzione della piattoforma Picchio 1265, volti ad assicurare il buono stato di conservazione e l'efficienza ai fini di sicurezza, fossero effettuati da personale competente;
i controLL registrati risultano essere stati effettuati dallo stesso
[...]
privo di abilitazione per tali verifiche”; - di cui all'art. 77 comma 3, del D.Lgs. 81/2008, perché non forniva al CP_7 dipendente idonei D.P.I., in relazione ai rischi specifici a cui era esposto per lo svolgimento dell'attività di Persona_1 potatura della siepe alta più di cinque metri e costruiti conformemente ai requisiti previsti dall'art. 76 del medesimo Decreto.
Nella fattispecie gli elmetti impiegati risultavano privi della chiusura sottomento atta ad impedire che l'elmetto si sfili durante la caduta;
la cintura di sicurezza a fascia addominale era visibilmente degradata e priva dell'etichetta di certificazione CE”;
- a carico di – di cui all'art. 26 comma 2, lettera a) D.Lgs.81/2008, perché non cooperava con i datori CP_11 di lavoro coinvolti nell'attività di manutenzione del verde nel cantiere di Villa PI all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dei rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto di subappalto;
- di cui all'art. 26 comma
2, lettera b) D.Lgs.81/2008, perché non attuava con i datori di lavoro coinvolti nelle attività di manutenzione del verde nel cantiere sopradetto il coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui erano esposti i lavoratori impiegati in cantiere, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva;
- di cui all'art. 71 comma 3 dl D.Lgs. 81/2008, perché non adottava adeguate misure tecniche ed organizzative atte ad impedire che il dipendente potesse utilizzare la Parte_1
Controparte_ piattaforma aerea di proprietà della ditta , in assenza delle cautele previste dal punto 4 dell'allegato VI stesso decreto;
di cui all'art. 71 comma 7 lett. a) del D.Lgs. 81/2008, perché non prendeva le misure necessarie affinché l'uso della piattaforma Picchio 1265 fosse riservato ai soli lavoratori formati ed addestrati in merito, impedendone l'uso al dipendente privo di informazione, formazione ed addestramento specifico all'impiego di attrezzature per il sollevamento di Parte_1 persone;
di cui all'art. art. 71 comma 3 del D.Lgs. 81/2008, perché non forniva al dipendente idonei DPI, Parte_1 in relazione ai rischi specifici a cui era esposto per svolgere le attività di potatura della siepe, alta più di 5 metri da terra, e costruiti conformemente ai requisiti previsti dall'articolo 76 dello stesso decreto. Nella fattispecie gli elmetti impiegati risultavano privi della chiusura sottomento atta ad impedire che l'elmetto si sfili durante la caduta;
la cintura di sicurezza a fascia addominale era visibilmente degradata e priva dell'etichetta di certificazione CE”;
- a carico di (…); Parte_4
- a carico di – di cui all'art.26 comma 1, lettera b), del D.Lgs.81/02008, per non avere fornito CP_3 dettagliate informazioni sui rischi specifici presenti nel parco di villa PI in cui stavano operando le ditte;
in considerazione anche della sua presenza presso il parco il giorno dell'evento infortunistico, non impediva lo svolgimento delle attività di potatura delie siepi da parte delle ditte “ ” ed “ , considerata l'assenza di una formale Controparte_7 Controparte_1 autorizzazione di affidamento dei lavori in subappalto alle citate ditte (procedura prevista nel contratto di appalto stipulato tra la committenza con la ditta “HI F.LL Valente” e nel D.U.V.R.I.), - di cui all'art. 26 comma 2, lettera a)
D.Lgs.81/2008, perché non cooperava con i datori di lavoro coinvolti nell'attività di manutenzione del verde nel cantiere di
Villa PI all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto di subappalto;
- di cui all'art. 26 comma 2 lettera b) D.Lgs.81/2008, perché non attuava con i datori di lavoro coinvolti nelle attività di manutenzione del verde nel cantiere sopradetto il coordinamento degli interventi di 36/54 protezione e prevenzione dai rischi cui erano esposti i lavoratori impiegati in cantiere, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva”
Controparte_
- con la conseguenza che (dipendente della impresa individuale “ ”) e (dipendente Persona_1 Parte_1 della società “ ), dovendo concludere i lavori di potatura della siepe alta cinque metri, posta a ridosso della Controparte_1 muratura di recinzione dell'area denominata vaseria degli agrumi nel Parco della Villa Nazionale PI, mentre stavano in quota all'interno del cestello della piattaforma aerea semovente Hinova modello Picchio 1265 di proprietà dell'impresa individuale “ ”, improvvisamente, per un cedimento strutturale del braccio telescopico della piattaforma che Controparte_7 causava il rovesciamento della cesta, non essendo in alcun modo trattenuti dal sistema di ritenute (cinture), precipitavano a terra riportando le lesioni soprammenzionate. In Stra (VE), 19 giugno 2012” (cfr. decreto citazione diretta a giudizio
– doc. 20 fasc. ric.).
i) All'esito del procedimento penale, con dispositivo di sentenza pronunciato alla pubblica udienza del
19.7.2019, il Tribunale di Venezia ha dichiarato la penale responsabilità del solo per la Controparte_7 fattispecie ascrittagli, condannandolo alla pena di mesi sette di reclusione, mentre ha assolto ex art. 530
c.p.p. tutti gli altri imputati dal reato loro ascritto “per non aver commesso il fatto”.
Si riportano di seguito le motivazioni della citata sentenza penale:
<All'esito dell'istruttoria dibattimentale, l'ufficio indicava, facendone dare menzione nel verbale, gli atti utilizzabili ai fini della decisione, ed il P.M. ed il difensore dell'imputato formulavano ed illustravano le rispettive conclusioni.
Esaurita la discussione, l'ufficio dichiarava chiuso il dibattimento e, dopo essersi ritirato in camera di consiglio, per deliberare, faceva ritorno nell'aula d'udienza, ove dava lettura del dispositivo della sentenza, riservandosi il deposito della relativa motivazione.
Questo premesso in rito, nel merito il giudicante osserva quanto segue.
Dalla testimonianza dei testi qualificati e risulta escluso che rivestisse la Testimone_1 Testimone_2 CP_3 qualifica dirigenziale ipotizzata dalla pubblica accusa per coinvolgerlo dal punto di vista soggettivo nella responsabilità del sinistro sul lavoro de quo, non essendo titolare all'epoca di poteri di gestione o di autonomi poteri decisionali di spesa, neppure con riferimento ai lavori ordinari di giardinaggio che, da molti anni, con cadenza regolare, sulla base di appositi appalti di servizi intercorsi con ditte esterne, la sovraintendenza-datore di lavoro, aveva disposto. Quanto ad risulta documentalmente provato che lo stesso non rivestiva la carica di legale rappresentante Parte_4 della società appaltatrice dei lavori HI F.LL Valentin srl, carica da cui la pubblica accusa fa discendere, secondo quanto enunciato nel capo d'imputazione, un suo generico obbligo di garanzia, senza indicare l'attività che lo stesso avrebbe dovuto porre in essere e che ove posta in essere avrebbe impedito l'evento.
CP_ In ogni caso, dagli atti processuali emergono evidenti estremi di responsabilità a carico del solo imputato , nella sua qualità di titolare dell'omonima impresa individuale nonché di proprietario della piattaforma aerea “Picchio 1265” (vedi foto prodotte all'udienza del 7 aprile 2017) il cui braccio elevatore, in data 19 giugno 2012, per ragioni di usura e mancanza di manutenzione, si è improvvisamente rovesciato, provocando la rovinosa caduta dei due operai che lo stavano utilizzando, così nel corso dei lavori di potatura di una siepe all'interno della Villa PI (vedi fascicolo planimetrico e fotografico in atti).
La causa tecnica del sinistro è emersa già nel corso del sopralluogo effettuato dal Tecnico della prevenzione presso lo SPISAL:
“Noi arriviamo e vediamo la piattaforma della quale chiediamo la documentazione tecnica e libretto d'uso e manutenzione che dovrebbe rimanere sempre a corredo dell'attrezzatura e l'ultima verifica alla quale l'attrezzatura era sottoposta. Questa piattaforma era in postazione di lavoro in prossimità di questa siepe. Noi entrando dal cancello della Parte_5 sulla sinistra subito dopo la recinzione, c'è questa alta siepe di circa cinque metri che era in fase di potatura. una prima parte era già stata tagliata e loro stavano tagliando la sommità di questa siepe quindi ad una quota sicuramente dai quattro metri in su circa, perché avendo il cestello anche il parapetto circa di un metro.. loro stavano operando proprio al taglio della sommità. Si vedeva chiaramente che c'era stato un cedimento strutturale tale per cui diciamo il braccio estensibile della piattaforma nella parte alta aveva ceduto e quindi il cestello si era rovesciato verso il basso capovolto completamente”.
Anche il consulente tecnico ha concluso che la causa tecnica dell'infortunio è da individuare nel cedimento strutturale dell'elemento di supporto della cesta, dove i due operai coinvolti erano saliti. L'ingegner ha così ricostruito in Per_2 dettaglio la dinamica del sinistro, soffermandosi sulle cause del collasso strutturale: “La rotazione verso il basso di 180° ca. della cesta è stata causata dalla rottura di uno dei sostegni della cesta stessa. Il cedimento strutturale ha interessato dapprima una saldatura e poi, in assenza di tenuta, si è esteso alla parte restante dello “scatolato metaLLco” dove era ancorata la cesta.
È emersa la presenza di ruggine diffusa sia a livello della saldatura predetta sia all'interno della struttura, con notevole quantità di residui di ossidazione, a conferma che la saldatura (che poi ha ceduto) si trovava in precarie condizioni da molto tempo. Su 8 cm di saldatura solo 2 cm fornivano ancora un sostegno al momento del cedimento finale”.
In particolare: “la rottura è una conseguenza del deterioramento della saldatura superiore (punto nel quale viene applicata la forza di trazione), che per i suoi ¾ risultava staccata dal supporto e quindi del tutto inefficace. Il prolungato fenomeno di ossidazione (ben visibile durante l'ispezione eseguita alla presenza dello SP e del TP nominato), con parziale distacco della saldatura, sarebbe stato apprezzabile prima dell'evento con una attenta verifica della piattaforma” (vedi relazione tecnica). Il consulente ha, inoltre, precisato che la macchina in questione non era stata sottoposta ad alcuna verifica e controllo periodico da parte di soggetto abilitato, né da un centro assistenza autorizzato, così come richiesto nello stesso libretto d'uso e CP_ manutenzione, perché i controLL sulla stessa erano stati effettuati direttamente da .
In particolare: “Nel libretto d'uso e manutenzione (cap. 8-4) vengono schematizzati gli interventi di manutenzione, specificando che ogni “1000 ore di lavoro” deve essere controllata la struttura della piattaforma. Sempre al cap. 8 -22 è previsto che il controllo della struttura sia eseguito da un “centro assistenza tecnica autorizzato”. Nel registro delle CP_ manutenzioni (cap. 8-26) si rileva come le manutenzioni le abbia eseguite direttamente il proprietario ”.
È da ritenere, invece, non rilevante che sulla cesta fossero saliti due operai contemporaneamente, così nei momenti immediatamente precedenti il rovesciamento (vedi le deposizioni rese da e da ), perché il carico Parte_1 Persona_1 massimo sopportabile dal braccio metaLLco, purchè lo stesso risulti integro e non usurato, è ben superiore a quello previsto quale normale carico utile (corrispondente al peso medio presumibile di una sola persona).
Va, pertanto, esclusa in radice la corresponsabilità degli altri due imputati in relazione a tale evento non spettando agli stessi, CP_ nelle rispettive qualità e qualifiche come sopra precisate, di verificare l'idoneità del mezzo che il aveva messo a disposizione, assieme all'operaio allo stesso addetto, in adempimento del contratto di “nolo a caldo” che lo legava alla ditta
Euro Ambiente, a sua volta sub-appaltatrice di HI S.p.A., quest'ultima appaltatrice in via diretta di lavori di gestione ordinaria dei giardini di Villa PI su incarico della Sopraintendenza, né dipendendo in alcun modo il collasso strutturale de quo da una non corretta utilizzazione del mezzo o da un difetto di formazione degli operai addetti o di vigilanza sull'osservanza delle cautele anti-infortunistiche e delle attrezzature di sicurezza come le cinture.
Da tutto quanto premesso consegue, come detto, l'affermazione di responsabilità del solo (cfr. sentenza Tribunale CP_7 di Venezia, Prima Sezione Penale, dep. 11.11.2019 n. 1623/2019 – doc. A di cui alla nota di dep. 4.3.2022). CP_1
l) La sentenza penale citata è pacificamente passata in giudicato.
1.2 Eccezioni pregiudiziali di rito
Chiarita la cornice fattuale nel cui ambito si muove la domanda risarcitoria di parte ricorrente, si esaminano di seguito le plurime eccezioni pregiudiziali di rito sollevate ex adverso.
1.2.1 Si esamina dapprima l'eccezione di inammissibilità e/o improcedibilità della domanda risarcitoria attorea per violazione degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c., nonché per violazione del principio del ne bis in idem, per essere stato il ricorrente ammesso al passivo faLLmentare del sig. per il credito di euro Controparte_7
548.038,98 in relazione al medesimo evento dannoso.
L'eccezione è infondata. Occorre anzitutto osservare che laddove il fatto dannoso è imputabile a più persone, come nella specie prospettato dalla parte ricorrente avuto riguardo alla società datrice di lavoro e all'impresa individuale proprietaria della piattaforma utilizzata dal lavoratore in occasione dell'infortunio subito, tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 2055 c.c.
L'art. 1292 c.c. prevede che, nelle obbligazioni solidali passive, il creditore possa rivolgersi nei confronti di qualunque debitore per l'adempimento dell'intera obbligazione.
In tema di obbligazioni solidali passive, la giurisprudenza di legittimità ha affermato i seguenti principi di diritto: l'adempimento dell'obbligazione da parte di uno dei debitori libera gli altri condebitori, estinguendo l'obbligazione dal lato esterno, cioè nei confronti del solo creditore (art. 1292 c.c.); nei rapporti interni, invece, l'obbligazione solidale si divide tra i diversi debitori (art. 1298 c.c.); nelle obbligazioni derivanti da illecito, la prestazione si divide tra i responsabili in proporzione alla gravità delle colpe e all'entità delle conseguenze dannose (art.2055 co. 2 c.c.); il debitore in solido che ha pagato l'intero ha diritto di regresso nei confronti di ciascuno dei condebitori in ragione delle rispettive parti (art. 1299 co.
1 c.c.); se il creditore può esigere l'adempimento totale a sua scelta da parte dell'uno o dell'altro condebitore e solo l'intervenuto adempimento per l'intero da parte di uno dei condebitori gli preclude, essendo l'obbligazione ormai estinta, tale possibilità di scelta, ne deriva che, fino a quando non è stato effettuato il pagamento integrale del debito, egli può esercitare il suo diritto contemporaneamente nei confronti di tutti gli obbligati, esigendo da ciascuno il pagamento dell'intero (cfr. Cass. 13180/2007).
Sempre secondo un consolidato orientamento di legittimità è da escludere che il debitore solidale possa paralizzare l'azione di condanna del creditore, eccependo che quest'ultimo ha già ottenuto altra sentenza di condanna passata in giudicato contro altro condebitore, ma può solo paralizzare l'azione esecutiva successiva eccependo che il condebitore ha già pagato l'intero debito comune (cfr. Cass. 1818/1981).
Alla luce degli esposti principi si evince, dunque, che il creditore può agire contemporaneamente avverso ogni singolo condebitore in solido – non avendo altrimenti alcuna concreta utilità per il medesimo il normato meccanismo di solidarietà - come avvenuto nel caso che ci occupa.
Né può ritenersi in concreto sussistente alcuna ipotesi di violazione del principio del ne bis in idem, sia per la diversità dei soggetti nei confronti dei quali è stata avanzata la pretesa risarcitoria nei due diversi procedimenti in questione (impresa individuale Pillon in sede di insinuazione al passivo faLLmentare e società in questo giudizio), sia per l'efficacia meramente endo-concorsuale del giudicato Controparte_1 faLLmentare.
Sotto quest'ultimo profilo si richiama quanto di recente affermato da Cass., Sez. 1, Sentenza n. 22047/2020: “L'accertamento posto in essere in sede faLLmentare non spiega effetto sul giudizio ordinario coltivato dal creditore e dal debitore con riguardo al singolo rapporto di obbligazione tra loro intercorso, onde non esiste la possibilità che quest'ultimo sia vanificato dagli esiti della verifica dello stato passivo o dei giudizi di impugnazione o di opposizione che si svolgono avanti al tribunale faLLmentare: lo chiarisce, ora, espressamente la L.Fall., art. 96, u.c., nel testo modificato dal D.Lgs. n. 5 del 2006, art. 87 secondo cui "(I)l decreto che rende esecutivo lo stato passivo e le decisioni assunte dal tribunale all'esito dei giudizi all'art. 99, producono effetti soltanto ai fini del concorso". Ma tale disposizione recepisce un principio, assolutamente fermo, preesistente alla riforma del 2006”.
Dunque, l'aver chiesto ed ottenuto l'insinuazione al passivo non fa perdere interesse del lavoratore ad agire in giudizio per ottenere tutela per le vie ordinarie: sia perché, in quest'ultimo caso, il creditore può ottenere una tutela maggiore e più stabile, tendenzialmente volta all'ottenimento dell'intero credito richiesto, sia perché non esiste nel nostro ordinamento processuale un divieto assoluto di duplicazione dei titoli esecutivi facenti capo al medesimo credito (cfr. Cass. n. 24646/2021).
1.2.2 Va poi esaminata l'eccezione di inammissibilità e/o improcedibilità del ricorso per violazione dell'art. 414 nn. 4 e 5 c.p.c. stante la carenza di allegazione specifica degli elementi di fatto e di diritto sui quali si fonda la pretesa fatta valere dal ricorrente.
L'eccezione è infondata.
Giova osservare che, nel rito del lavoro, per aversi nuLLtà del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui si fonda la domanda stessa, non è sufficiente l'omessa indicazione dei corrispondenti elementi in modo formale, ma è necessario che attraverso l'esame complessivo dell'atto — che compete al giudice del merito ed è censurabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione — sia impossibile l'individuazione esatta della pretesa dell'attore e il convenuto non possa apprestare una compiuta difesa (cfr. Cass. 3126/2011).
Nella specie, parte ricorrente ha sufficientemente allegato i fatti costitutivi della domanda risarcitoria proposta, tanto da permettere alla controparte di svolgere le conseguenti difese nel merito (cfr. paragrafi 2
e ss. della memoria di costituzione).
1.2.3 Quanto all'eccezione di inammissibilità della domanda risarcitoria spiegata per mancata impugnazione del giudizio e perché diretta “nei confronti di chi non può essere il soggetto passivo della pretesa” CP_6
(cfr. memoria di costituzione pp.8.-9), si osserva quanto segue.
L'eccezione è infondata. Sul punto è sufficiente osservare che, stante l'assoluta diversità delle cause aventi ad oggetto, da un lato,
l'indennizzo in ambito , dall'altro, il danno differenziale, condivisa giurisprudenza di merito reputa CP_6 ammissibile la domanda risarcitoria nei confronti del datore di lavoro, nei limiti del danno differenziale, financo nella ipotesi in cui l'interessato non abbia coltivato la domanda all' , quale diretta CP_12 conseguenza del meccanismo dell'esonero di cui all'art. 10 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124,.
Invero, la mancata denunzia all' rileverebbe non tanto ai fini della ammissibilità della domanda CP_6 risarcitoria direttamente proposta nei confronti del datore di lavoro, quanto piuttosto sotto il profilo del quantum del danno differenziale risarcibile, posto che il datore di lavoro non potrebbe giammai rispondere dell'intero danno, operando, al riguardo, l'art. 1227 c.c. restando a carico del lavoratore l'indennizzo CP_ erogabile dall' nel caso in cui, colposamente, non abbia richiesto tale indennizzo pur avendone diritto
(cfr. in tal senso Tribunale Salerno sez. I, 2.12.2021, n.2123).
Ne consegue che a fortiori in alcun modo può essere ritenuta inammissibile la domanda risarcitoria svolta dal ricorrente nel caso di specie, ove peraltro la denunzia dell'infortunio all' risulta essere stata CP_6 ritualmente proposta.
1.2.4 Sempre in via preliminare, va ritenuta l'infondatezza della eccezione secondo cui il giudicato penale di assoluzione per non aver commesso il fatto, medio tempore intervenuto nei confronti del legale rappresentante della società datrice di lavoro, sarebbe opponibile al lavoratore, pur non avendo il predetto partecipato al processo penale.
Per il lavoratore la vincolatività di quel giudicato è certamente esclusa dagli artt. 652, co. 1,e 75, co. 2, c.p.p., atteso che egli non si è costituito parte civile nel processo penale ed anzi ha proposto separata azione civile antecedentemente la sentenza penale di assoluzione.
Come noto, questo sistema è stato introdotto dal nuovo codice di procedura penale, in cui il legislatore ha abbandonato il tradizionale principio dell'unità della giurisdizione e della prevalenza del giudizio penale, in favore dell'autonomia dei giudizi (Cass. sez. un. n. 1445/1998; Cass. sez. un. n. 1768/2011).
1.3 Sul merito
Passando al merito, la domanda risarcitoria è da ritenere fondata e dunque merita accoglimento per le ragioni e nei limiti di seguito precisati.
Osserva il Tribunale che la responsabilità conseguente alla violazione dell'art. 2087 c.c., lungi dal configurare una ipotesi di responsabilità oggettiva (Cass. 26495/2018), sussiste ogni qualvolta il lavoratore abbia subito un danno nell'esecuzione della prestazione lavorativa, l'evento sia riferibile a sua colpa, per violazione di obblighi di comportamento, concretamente individuati, imposti da norme di legge e di regolamento o contrattuali ovvero suggeriti dalla tecnica e dall'esperienza (Cass. 3785/2009; Cass.
6018/2000, 1579/2000).
La giurisprudenza di legittimità ha poi da tempo chiarito come la responsabilità per infortunio sul lavoro ha natura contrattuale, sicché il lavoratore che agisca per il riconoscimento del pregiudizio ad esso conseguente ha l'onere di allegare e provare la esistenza dell'obbligazione lavorativa e del danno, nonché il nesso causale di questo con la prestazione. Sul datore di lavoro incombe invece l'onere di provare che il danno è dipeso da causa a lui non imputabile, e cioè di aver adempiuto al suo obbligo di sicurezza, apprestando tutte le misure per evitarlo, e che gli esiti dannosi sono stati determinati da un evento imprevisto ed imprevedibile (ex multis Cass. 16869/2020).
Nella specie, ritiene questo giudice che i seguenti fatti costitutivi della pretesa risarcitoria dedotta in giudizio possono ritenersi senz'altro pacifici: il rapporto contrattuale di lavoro tra le parti, da cui scaturisce l'obbligazione di sicurezza ex art. 2087 c.c. a carico del datore di lavoro nei confronti del dipendente;
la verificazione dell'evento lesivo occorso ai danni del ricorrente durante l'orario di lavoro;
la riconducibilità sul piano eziologico del sinistro all'attività lavorativa svolta dal ricorrente (si v. ricostruzione in fatto di cui al paragrafo 1 che precede).
Va inoltre rilevato come il ricorrente abbia concretamente identificato le condotte, omissive e commissive, che, nello specifico, avrebbero determinato la violazione degli obblighi di sicurezza imposti da norme di legge a carico del datore di lavoro.
In particolare, a sostegno dell'invocata responsabilità datoriale conseguente alla violazione dell'art. 2087
c.c., il lavoratore, mutuando le contestazioni mosse in sede penale a carico del Sig. nella sua CP_11 qualità di legale rappresentante della Società ha imputato alla Controparte_5 società convenuta le seguenti violazioni di legge:
- art. 26 comma 2 lett. a) D.Lgs. 81/2008, in quanto non ha cooperato, con i datori di lavoro coinvolti nelle attività di manutenzione del verde nel cantiere di Villa PI, all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dei rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto del subappalto;
- art. 26 comma 2 lett. b) D.Lgs. 81/200, in quanto non ha attuato, con i datori di lavoro coinvolti nelle attività di manutenzione del verde nel cantiere succitato, il coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui erano esposti i lavoratori impiegati in cantiere, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva;
- art. 71 comma 3 D.Lgs. 81/2008, in quanto non ha adottato adeguate misure tecniche ed organizzative atte ad impedire che il dipendente potesse utilizzare la piattaforma aerea di Parte_1 proprietà della ditta , in assenza delle cautele previste dal punto 4 dell'allegato VI stesso Controparte_7 decreto;
- art. 71 comma 7 lett. a) D.Lgs. 81/2008, in quanto, essendo la citata piattaforma aerea un'attrezzatura di lavoro che richiede per il suo impiego conoscenze e responsabilità particolari in relazione ai rischi specifici valutati, non ha preso le misure necessarie affinché l'uso di tale piattaforma aerea fosse impedito al dipendente non avendo quest'ultimo ricevuto alcuna informazione, formazione Parte_1 ed addestramento specifico all'impiego di attrezzature per il sollevamento di persone;
- art. 71 comma 3 D.Lgs. 81/2008, in quanto non ha fornito al lavoratore i DPI idonei Parte_1 in relazione ai rischi specifici a cui era esposto per svolgere le attività di potatura della siepe, alta più di 5 metri da terra, e costruiti conformemente ai requisiti previsti dall'articolo 76 dello stesso decreto;
in particolare gli elmetti rinvenuti nell'immediatezza sul luogo dell'incidente non erano idonei per svolgere attività in quota per l'assenza della chiusura sottomento e la cintura di sicurezza fascia addominale, rinvenuta appesa alla cesta della piattaforma aerea modello “Picchio 1265”, si presentava in un evidente stato di degrado e non riportava alcuna etichetta di certificazione CE.
Sulla scorta di quanto fin qui rilevato, deve ritenersi senz'altro assolto l'onere assertivo e probatorio posto a carico del lavoratore.
A questo punto è onere del datore di lavoro dimostrare di aver adempiuto all'obbligo di sicurezza sul medesimo gravante ex art. 2087 c.c. o, alternativamente, che la condotta del lavoratore abbia costituito la causa esclusiva del sinistro, presentando la stessa i caratteri della abnormità, inopinabilità ed esorbitanza, riferita al procedimento lavorativo tipico ed alle direttive ricevute (v. sul punto Cass. 27127/2013).
Nel caso di specie, secondo la tesi difensiva di parte convenuta, il sinistro è da ritenersi esclusivamente ascrivibile al cedimento strutturale della piattaforma, diretta conseguenza della carenza di manutenzione del mezzo, nonché della negligente condotta posta in essere dal ricorrente stesso per non aver questi
“utilizzato i sistemi di sicurezza presenti sul mezzo e al medesimo ben noti, in particolare non usando la cintura di sicurezza presente nel cestello” (cfr. memoria di costituzione resistente pag. 15). CP_5
Le doglianze di parte resistente, cui si sono associate le difese delle altre parti chiamate, sono infondate.
In particolare, quanto alla dinamica del sinistro, la ricostruzione dei fatti operata in ricorso, contestata in memoria di costituzione di parte resistente, può ritenersi provata alla luce delle risultanze dell'istruttoria dibattimentale, di cui alla sentenza penale già richiamata. Al riguardo occorre rammentare che il giudice civile investito della domanda di risarcimento del danno da reato ben può utilizzare, senza peraltro averne l'obbligo, come fonte del proprio convincimento le prove raccolte in un giudizio penale definito con sentenza passata in giudicato e fondare la propria decisione su elementi e circostanze già acquisiti con le garanzie di legge in quella sede, essendo in tal caso peraltro tenuto a procedere alla relativa valutazione con pienezza di cognizione al fine di accertare i fatti materiali all'esito del proprio vaglio critico (cfr. Cass. 16893/2019).
Orbene, può dunque ritenersi provato che, in data 19.6.2012 il ricorrente è salito assieme a , Persona_1 dipendente dell'impresa individuale , sulla piattaforma “Hinova” modello “Picchio 1265”, di Controparte_7 proprietà di quest'ultima e dalla stessa messa a disposizione, per eseguire la potatura in quota (4,50 metri d'altezza) di una siepe di carpino posta nell'area denominata “Vaseria degli agrumi” all'interno del Parco di
Villa PI, allorché, d'improvviso, il supporto della cesta della medesima piattaforma ha ceduto facendolo precipitare a terra.
Alla luce delle conclusioni della consulenza tecnico d'ufficio disposta in sede penale può ritenersi accertato che la causa tecnica del cedimento strutturale dell'elemento di supporto della cesta, dove i due operai coinvolti erano saliti, è attribuibile “a ragioni di usura e a mancanza di manutenzione” della piattaforma medesima, messa a disposizione dal sig. . Controparte_7
Si riporta di seguito il passaggio della motivazione della sentenza penale:
<L'ingegner ha così così ricostruito in dettaglio la dinamica del sinistro, soffermandosi sulle cause del collasso Per_2 strutturale: “La rotazione verso il basso di 180° ca. della cesta è stata causata dalla rottura di uno dei sostegni della cesta stessa. Il cedimento strutturale ha interessato dapprima una saldatura e poi, in assenza di tenuta, si è esteso alla parte restante dello “scatolato metaLLco” dove era ancorata la cesta. È emersa la presenza di ruggine diffusa sia a livello della saldatura predetta sia all'interno della struttura, con notevole quantità di residui di ossidazione, a conferma che la saldatura (che poi ha ceduto) si trovava in precarie condizioni da molto tempo. Su 8 cm di saldatura solo 2 cm fornivano ancora un sostegno al momento del cedimento finale”.
In particolare: “la rottura è una conseguenza del deterioramento della saldatura superiore (punto nel quale viene applicata la forza di trazione), che per i suoi ¾ risultava staccata dal supporto e quindi del tutto inefficace. Il prolungato fenomeno di ossidazione (ben visibile durante l'ispezione eseguita alla presenza dello SP e del TP nominato), con parziale distacco della saldatura, sarebbe stato apprezzabile prima dell'evento con una attenta verifica della piattaforma” (vedi relazione tecnica).
Il consulente ha, inoltre, precisato che la macchina in questione non era stata sottoposta ad alcuna verifica e controllo periodico da parte di soggetto abilitato, né da un centro assistenza autorizzato, così come richiesto nello stesso libretto d'uso e CP_ manutenzione, perché i controLL sulla stessa erano stati effettuati direttamente da .
In particolare: “Nel libretto d'uso e manutenzione (cap. 8-4) vengono schematizzati gli interventi di manutenzione, specificando che ogni “1000 ore di lavoro” deve essere controllata la struttura della piattaforma. Sempre al cap. 8 -22 è previsto che il controllo della struttura sia eseguito da un “centro assistenza tecnica autorizzato”. Nel registro delle CP_ manutenzioni (cap. 8-26) si rileva come le manutenzioni le abbia eseguite direttamente il proprietario ”>>.
Ciò chiarito in ordine alla causa tecnica del cedimento strutturale della piattaforma aerea, questo giudice ritiene di discostarsi dalla valutazione del giudice penale laddove esclude la corresponsabilità del legale rappresentante della società datrice di lavoro per il sol fatto che detto collasso non è dipeso “da una non corretta utilizzazione del mezzo o da un difetto di formazione degli operai addetti o di vigilanza sull'osservanza delle cautele anti-infortunistiche e delle attrezzature di sicurezza come le cinture”.
Se è pur vero, sulla base delle esposte risultanze istruttorie, che il cedimento strutturale della piattaforma si sarebbe comunque verificato indipendentemente dall'adempimento dei descritti obblighi di sicurezza a carico della società datrice di lavoro, può ritenersi altrettanto provato che l'osservanza delle cautele anti- infortunistiche e, in particolare, il corretto impiego dei dispositivi di protezione individuale come le cinture di sicurezza avrebbe potuto evitare il verificarsi dell'evento dannoso occorso al ricorrente.
In tal senso, significativa rilevanza deve attribuirsi alla deposizione della testimone Testimone_3 tecnico della prevenzione presso lo S.P.S.A.L. intervenuto sul luogo dell'infortunio, resa all'udienza dibattimentale del 2.3.2017, contenuta a pagina 5 della sentenza, la quale ebbe a dichiarare quanto segue:
<<(..) quello che era evidente da subito era che c'era in uso questa piattaforma di lavoro e che il cesto era completamente rovesciato verso il basso. (..) Noi arriviamo e vediamo la piattaforma della quale chiediamo la documentazione tecnica e libretto d'uso e manutenzione che dovrebbe rimanere sempre a corredo dell'attrezzatura e l'ultima verifica alla quale
l'attrezzatura era sottoposta. Questa piattaforma era in postazione di lavoro in prossimità di questa siepe. Noi entrando dal cancello della sulla sinistra subito dopo la recinzione, c'è questa alta siepe di circa 5 m che era in fase di Parte_5 potatura .. una prima parte era già stata tagliata e loro stavano tagliando la sommità di questa siepe quindi ad una quota sicuramente dai 4 m in su (..) loro stavano operando proprio al taglio della sommità. Si vedeva chiaramente che c'era stato un cedimento strutturale tale per cui diciamo il braccio estensibile della piattaforma nella parte alta aveva ceduto e quindi il cestello si era rovesciato verso il basso capovolto completamente. Da questa piattaforma penzolava questa fascia addominale che sarebbe una cintura di sicurezza che al di là delle condizioni di stato di degrado mancava anche di certificazioni come sarebbe richiesto per questi D.P.I. che sono peraltro considerati tra l'altro salvavita di terza categoria e quindi per questi sono richiesti anche formazioni specifiche e non solo ma anche caratteristiche costruttive che garantiscono l'efficienza in caso di caduta. Nel caso specifico già il fatto che fosse appesa una cintura addominale ci ha fatto alzare le antenne perché non è una delle attrezzature dei D.P.I. corretti da utilizzare in questa fattispecie di attrezzature perché qui sono richieste delle imbracature complete con bretelle e cosciali proprio perché se agganciate correttamente al cestello della piattaforma consentano, in caso di situazioni di questo tipo o di sbalzo, consentono all'operatore di rimanere appeso. E quindi le sollecitazioni che il corpo riceve sono distribuite tra gambe e braccia cioè rimane appeso al centro della schiena, rimane seduto in posizione che sicuramente lo strattone lo prende però rimane appeso e vivo in sostanza. In questo caso invece le cinture addominali sono cinture che sono idonee per lavorare su scale o su pali ecco non sono definite cinture di stazionamento e quindi si vede che penzola con cordino lungo un metro e mezzo..si chiamano di stazionamento perché impediscono il solo scivolamento dell'operatore. In questo caso il corpo riceve delle sollecitazioni troppo elevate. Quando si fanno dei corsi di formazione per l'uso specifico di tali imbracature ti insegnano proprio che l'uso improprio … quindi indossare una cintura di questo tipo potrebbe provocarti delle lesioni mortali in caso di caduta dall'alto perché il punto di ancoraggio prende la persona esattamente al centro del corpo e quando riceve questo strattonamento potrebbe spezzarsi la schiena oppure comprimere organi vitali ed addominali e provocare comunque delle lesioni molto gravi. La cintura non era omologata, era in cattivo stato di conservazione, pessimo direi, proprio come si vede dalle foto, dove anche il cordino era completamente sfibrato, usurato. Comunque anche se fosse stata correttamente indossata poteva, da quello che conosciamo noi con le prove fatte in laboratorio, poteva essere causa di un incidente molto più grave.
Secondo la nostra ricostruzione ci si attendeva di trovare dei segreti ben evidenti su quella che era la fascia addominale dove questa cintura avrebbe dovuto agire. Effettivamente si trovavano delle leggere escoriazioni che poi abbiamo associato non tanto
a quella cintura quanto piuttosto alla fascia che lui comunque indossava perché era quella che lo aiutava a sorreggere con le bretelle il tagliasiepe che stava utilizzando. Con riferimento alla cesta poi siamo andati a recuperare queLL che erano i documenti. L'evidenza che abbiamo trovato era che la cesta nonostante dovesse essere sottoposta a delle verifiche periodiche annuali, di fatto, nel registro delle manutenzioni le aveva sempre fatte e controfirmate esclusivamente il datore di lavoro, il sig.
, che naturalmente non aveva conoscenza tecniche per poter fare in maniera autonoma questa tipologia di Controparte_7 verifiche che la norma impone. C'è un ente terzo che deve verificare questa piattaforma con tutta una procedura … nel caso di specie al momento del sopralluogo non c'era proprio nulla (…) Da quello che abbiamo potuto ricostruire noi, abbiamo ritenuto Per_ che i soggetti erano due sopra la cesta, erano entrambi sia e Noi abbiamo messo assieme le dichiarazioni, le Per_3 valutazioni delle lesioni che erano riportate dalle parti offese… le lesioni erano compatibili con caduta dall'alto. Abbiamo Per_ CP_ accertato che il era dipendente della ditta . La ditta non aveva avuto formazione sull'utilizzo di tale piattaforma.
Agli atti non c'era la formazione specifica sull'utilizzo di tale piattaforma e nemmeno dei D.P.I. salvavita che comunque sono dei D.P.I. obbligatori da utilizzare. Abbiamo riscontrato le seguenti violazioni: dell'articolo 77, comma 3, perché appunto non erano stati dati in consegna dei D.P.I. che erano stati ritenuti idonei, così come la cintura addominale, dell'art. 71 comma
8 che impone, in caso di utilizzo della piattaforma, che venga conservata in stato di efficienza e sicurezza, dell'art. 71, comma
7, perché questa tipologia di attrezzature richiede la formazione specifica per un corretto impiego (…)>>.
Sulla scorta della richiamata deposizione testimoniale può ritenersi provato che l'attrezzatura necessaria da utilizzare per operare in sicurezza sulla piattaforma aerea in questione è costituita, non dalla cintura addominale fornita nella specie dal datore di lavoro (la quale , peraltro, se effettivamente indossata, avrebbe potuto causare un incidente molto più grave), bensì da “imbracature complete con bretelle e cosciali”, le quali, se agganciate correttamente al cestello della piattaforma, consentono, in caso di situazioni come quelle di cedimento strutturale come quella in concreto verificatasi, all'operatore di rimanere appeso e, dunque, non di non precipitare nel vuoto, come invece accaduto.
Così ricostruita la dinamica del sinistro, occorre allora evidenziare che parte datoriale non ha dimostrato di aver adempiuto all'obbligo di sicurezza sulla medesima gravante ex art. 2087 c.c.
Più precisamente, la resistente non ha provato di aver fornito al ricorrente adeguati dispositivi di sicurezza e, in particolare, le sopra indicate “imbracature complete con bretelle e cosciali”, né di aver vigilato sul corretto impiego di tali attrezzature.
Tanto evidenziato, è da ritenere violato da parte del datore di lavoro il disposto di cui all'art. 2087 c.c., che contempla la responsabilità del datore di lavoro che non ha preservato la integrità psico-fisica del proprio dipendente nonché la responsabilità dello stesso per i danni che possano capitare ai dipendenti nell'esercizio delle proprie funzioni, non avendo adeguatamente vigilato.
In particolare, risultano violati i commi 1, 4 e 7 dell'art. 77 d.lgs. cit., sull'obbligo del datore di lavoro di fornire ai dipendenti dispositivi di protezione individuali adeguati ad evitare i rischi connessi all'attività lavorativa richiesta, a mantenere gli stessi in efficienza, nonché di fornire ai lavoratori una formazione adeguata e organizzare, se necessario, uno specifico addestramento circa l'uso corretto e l'utilizzo pratico dei DPI.
Alla luce di quanto sopra già chiarito, non può peraltro dubitarsi che l'infortunio occorso al lavoratore integri proprio l'evento che l'assolvimento di tali obblighi a carico del datore di lavoro aveva lo scopo di prevenire e dunque evitare.
Di contro, è da escludere che la condotta attribuita al ricorrente in memoria di costituzione di parte resistente (omessa utilizzazione dei “sistemi di sicurezza presenti sul mezzo e al medesimo ben noti, in particolare non usando la cintura di sicurezza presente nel cestello”), presenti i caratteri della abnormità, inopinabilità ed esorbitanza, riferita al procedimento lavorativo tipico ed alle direttive ricevute (v. sul punto
Cass. 27127/2013).
Come già osservato supra, se il lavoratore avesse indossato la cintura addominale fornita nella specie dal datore di lavoro (diversa dalla attrezzatura salva-vita invece necessaria) avrebbe potuto subire lesioni personali addirittura più gravi (si richiama la deposizione del teste tecnico della Testimone_3 prevenzione presso lo S.P.S.A.L.: “(..) indossare una cintura di questo tipo potrebbe provocarti delle lesioni mortali in caso di caduta dall'alto perché il punto di ancoraggio prende la persona esattamente al centro del corpo e quando riceve questo strattonamento potrebbe spezzarsi la schiena oppure comprimere organi vitali ed addominali e provocare comunque delle lesioni molto gravi”).
Pertanto, esclusa la sussistenza di un contegno abnorme inopinabile ed esorbitante del lavoratore rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute, l'eventuale coefficiente colposo del lavoratore nel determinare l'evento è da ritenere irrilevante sia sotto il profilo causale che sotto quello dell'entità del risarcimento dovuto (cfr. Cass. 798/2017).
Sulla scorta di quanto fin qui esposto è da ritenere provata la responsabilità del datore di lavoro.
Passando ad esaminare il profilo della sussistenza di danno risarcibile si osserva anzitutto che le conclusioni della consulenza tecnica medico-legale disposta in questo giudizio hanno confermato la compatibilità tra l'evento sopra narrato e le lesioni riportate dal ricorrente, consistite in “…frattura II e III costa Sn anteriormente e dell'arco posteriore dalla VI costa alla XII costa a Sn;
frattura pluriframmentata al terzo prossimale della diafisi omerale Sn con accavallamento dei monconi di frattura;
pneumotorace bilaterale drenato d'urgenza in sala operatoria;
frattura di milza con splenectomia d'urgenza..” (cfr. a pagina 10 relazione peritale)
Quanto ai danni subiti, il CTU ha stimato: un Danno Biologico Temporaneo (DBT) di complessivi e giustificabili giorni 250 (duecentocinquanta), di cui i primi 30 (trenta) giorni come DBT Assoluto, altri 40
(quaranta) giorni come DBT Parziale al 75%, altri 90 (novanta) giorni come DBT parziale al 50%
(cinquanta per cento) ed altri 90 (novanta) giorni come DBT parziale al 35% (trentacinque per cento); un
Danno Biologico Permanente (DBP), incidente sull'integrità somato psichica nella misura del 35%
(trentacinque per cento).
Va pertanto riconosciuto al ricorrente il risarcimento del danno non patrimoniale complessivo con riferimento alla lesione dell'integrità psicofisica temporanea e permanente tutelata dall'art. 32 Cost., determinato in via equitativa ex art. 1226 c.c. con applicazione dei criteri di cui alle tabelle predisposte dal
Tribunale di Milano, nella versione aggiornata all'attualità (2024) (v. Cass. 12408/2011).
Applicando dette tabelle, considerato un punto base pari a euro 84,00 (pari al valore monetario della sola componente per danno biologico/dinamico-relazionale indicato nelle citate tabelle milanesi), può liquidarsi a titolo di danno biologico temporaneo un importo complessivo di euro 11.466,00, di cui euro 2.520,00, per i primi 30 giorni di totale;
euro 2.520,00, per i successivi 40 giorni di parziale al 75%; euro 3.780,00 per i successivi 90 giorni di parziale al 50%, euro 2.646,00 per i successivi 90 giorni di parziale al 35%,.
Quanto al danno biologico permanente, tenuto conto dell'età (anni 37) al momento dell'infortunio e della misura della invalidità permanente al 35% stimata dal CTU, applicando il valore monetario del punto danno biologico di euro 5.606,21 nonché il demoltiplicatore di 0,820 indicati nelle tabelle milanesi, va liquidata la somma di euro 160.898,00.
Alla luce dell'istruttoria espletata si ravvisano i presupposti per procedere al riconoscimento di una personalizzazione del danno, avendo trovato ampio riscontro probatorio le allegazioni contenute in ricorso secondo cui, a seguito dell'infortunio subito, il ricorrente ha cessato di occuparsi dei lavori di giardinaggio a casa propria, di andare in bicicletta ed in motocicletta, di partecipare ai baLL tradizionali come era solito fare, avendo il medesimo - fino al giorno dell'infortunio - condotto una vita particolarmente attiva (si v. in tal senso deposizioni teste;
– Testimone_4 Tes_5 Testimone_6 Testimone_7 verbali udienza 28.11.2023 e 22.02.2024).
Si ritiene congruo calcolare detta personalizzazione applicando la percentuale indicata in ricorso (10%) sulle somme liquidate a titolo di danno biologico permanente (euro 160.898,00) e di danno biologico temporaneo (euro 11.466,00), talché i relativi importi vanno determinati rispettivamente in euro 16.089,80 e in euro 1.146,60, per un totale di euro 17.236,40.
Con riferimento ai danni non patrimoniali diversi lamentati dal ricorrente e, segnatamente, al danno morale,
o “danno da sofferenza soggettiva interiore”, sulla scorta della più recente giurisprudenza di legittimità, deve evidenziarsi come lo stesso abbia assunto, all'interno dell'unitaria categoria del danno non patrimoniale, una dimensione autonoma e separata da quella del danno biologico/dinamico-relazionale (cfr. da ultimo Cass.
15733/2022).
Pertanto, non solo non costituisce più duplicazione risarcitoria individuare una somma a titolo di riparazione della sofferenza interiore patita dal soggetto in conseguenza della lesione del suo diritto alla salute, ma, per poter ottenere un risarcimento a tale titolo, il soggetto che ha azionato la pretesa risarcitoria deve provare la sussistenza del danno morale quale autonoma voce di danno.
Questo significa però che, persistendo la natura di danno conseguenza del c.d. danno morale, il danneggiato
è onerato dell'allegazione di tutte le circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza/turbamento e della prova delle stesse.
In punto di prova si è più volte affermato che il danno morale soggettivo può essere comprovato mediante lo strumento delle presunzioni, posto che ad un certo tipo di lesione, anche se di lieve entità, può riconnettersi di regola una sofferenza. Il ricorso alle presunzioni non può tuttavia esonerare il danneggiato dall'onere di una compiuta allegazione del danno, o quanto meno degli elementi di fatto da cui desumere la sussistenza di un pregiudizio morale. Tanto premesso, nella specie, considerato che il sinistro di cui è causa integra gli estremi del reato di lesioni colpose, compete al ricorrente anche il ristoro del danno morale in relazione alle sofferenze ed ai disagi complessivamente patiti (che vanno ben oltre i tradizionali concetti di "patema d'animo transeunte" e di
"spavento").
Stante la carenza in ricorso di specifiche allegazioni in punto di quantum del danno morale risarcibile, nonché mancando elementi probatori sui cui fondare la prospettata “sofferenza di grado elevato nel breve periodo e medio-elevata nel lungo”, si ritiene congruo liquidare detta voce di pregiudizio applicando la medesima percentuale indicata dal ricorrente a titolo di personalizzazione (pari al 10%) sull'entità del danno biologico liquidato(euro 160.898,00), talché il relativo importo va determinato in euro 16.089,80.
Sotto il profilo del danno patrimoniale, anzitutto deve essere riconosciuto il rimborso delle spese mediche sostenute dal ricorrente per come dedotte in ricorso, escluso l'importo di soli euro 15,00 per ECG del
16.05.2014, in quanto ritenuta non congrua e non giustificata dal CTU (cfr. relazione pag. 12),quindi per complessivi euro 2.723,58.
Non può invece essere liquidato l'ulteriore importo di euro 279,20 per spese di viaggio, non avendo il ricorrente provato che il relativo esborso costituisca un danno subito in conseguenza dell'infortunio sofferto.
In ordine al danno da perdita di capacità lavorativa specifica, il Tribunale osserva che in tema di risarcimento del danno da invalidità personale l'accertamento di postumi incidenti con una certa entità sulla capacità lavorativa specifica non comporta automaticamente l'obbligo del danneggiante di risarcire il pregiudizio patrimoniale conseguente alla riduzione della capacità di guadagno derivante dalla diminuzione della predetta capacità e, quindi, di produzione di reddito, occorrendo ai fini della risarcibilità di un siffatto danno patrimoniale, la concreta dimostrazione che la riduzione della capacità lavorativa si sia tradotta in un effettivo pregiudizio economico (cfr. Cass. 3290/2013; Cass. 15238/2014).
In particolare, il danno derivante dalla perdita di capacità lavorativa specifica richiede un giudizio prognostico sulla compromissione delle aspettative di lavoro in relazione alle attitudini specifiche della persona (così, da ultimo, Cass. 17411/2019) ed è quindi risarcibile solo ove appaia probabile, alla stregua di una valutazione prognostica, che la vittima percepirà un reddito inferiore a quello che avrebbe altrimenti conseguito in assenza dell'infortunio (cfr. Cass. 12572/2018).
A tal fine, il danneggiato è tenuto a dimostrare, anche tramite presunzioni, di svolgere, al momento dell'infortunio, un'attività produttiva di reddito e di non aver mantenuto, dopo di esso, una capacità generica di attendere ad altri lavori confacenti alle sue attitudini personali (cfr. Cass. 2758/2015). Nel caso di specie, gli oneri probatori gravanti sul danneggiato possono ritenersi assolti.
Invero, come già si è visto supra, è provato che, a seguito dell'infortunio, cessato il rapporto di lavoro a tempo indeterminato inter partes, il ricorrente sia rimasto privo di occupazione a far data dal 18.3.2014 (cfr. certificato status di disoccupazione del 20.7.2017) e che talune delle mansioni di operaio giardiniere in precedenza svolte (quali la potatura, e in particolare quella in altezza, la tosatura e la rizzolatura dei prati) sono dallo stesso non più eseguibili a seguito dell'infortunio (si v. in tal senso relazione CTU pp. 21-22).
La consulenza tecnica d'ufficio medico legale ha quindi ritenuto congruo il riconoscimento di un'incidenza del 35% sulla capacità lavorativa specifica (cfr. relazione CTU p. 22).
Con riferimento alla liquidazione di tale voce di danno, la Suprema Corte ha osservato che il danno permanente da incapacità di guadagno non può essere liquidato in base ai coefficienti di capitalizzazione approvati con r.d. n. 1403 del 1922, i quali, a causa dell'innalzamento della durata media della vita e dell'abbassamento dei saggi di interesse, non garantiscono l'integrale ristoro del danno, e con esso il rispetto della regola di cui all'art. 1223 c.c. (Cass. 20615/2015). Per ovviare a tale inconveniente, la Cassazione propone di adottare i “coefficienti di capitalizzazione approvati con provvedimenti normativi vigenti per la capitalizzazione delle rendite previdenziali o assistenziali, come pure i coefficienti elaborati dalla dottrina per la specifica materia del risarcimento del danno aquiliano: a mero titolo indicativo, queLL diffusi dal
Consiglio Superiore della Magistratura ed allegati agli Atti dell'Incontro di studio per i magistrati, svoltosi a
Trevi il 30 giugno - 1 luglio 1989 (in Nuovi orientamenti e nuovi criteri per la determinazione del danno,
Quaderni del CSM, 1990, n. 41, pp. 127 e ss.)”.
Pertanto, seguendo le indicazioni della Corte di Cassazione, tenuto conto che il ricorrente al momento dell'infortunio era una lavoratore precario e non aveva reddito fisso, il danno da perdita di capacità lavorativa specifica può essere quantificato nella seguente misura: triplo della pensione sociale (pari ad euro
5.824,91 nel 2016) di euro 17.474,73 euro 5.824,91 (circostanza incontroversa), moltiplicato per il coefficiente di capitalizzazione 25.5836 (v. Quaderni CSM cit., tenuto conto dell'età dell'attore al momento del sinistro, pari a 37 anni) = euro 447.066,51, meno 20% di scarto vita fisica - lavorativa (pari ad euro
89.413,30) = euro 357.653,21, con applicazione della percentuale del 35% (riduzione della capacità lavorativa specifica) = euro 125.178,62.
Così liquidato il danno civilistico occorre ora procedere alla comparazione di tale danno con l'indennizzo erogato dall' secondo il criterio delle poste omogenee. CP_6
Al riguardo si richiama l'ormai consolidato orientamento di legittimità (si v. di recente Cass. 3694/2023), secondo cui detto indennizzo ristora unicamente il danno biologico permanente e non gli altri pregiudizi che compongono la nozione pur unitaria di danno non patrimoniale;
pertanto, occorre dapprima distinguere il danno non patrimoniale dal danno patrimoniale, comparando quest'ultimo alla quota CP_6 rapportata alla retribuzione e alla capacità lavorativa specifica dell'assicurato; successivamente, con riferimento al danno non patrimoniale, dall'importo liquidato a titolo di danno civilistico vanno espunte le voci escluse dalla copertura assicurativa (danno morale e danno biologico temporaneo) per poi detrarre dall'importo così ricavato il valore capitale della sola quota della rendita destinata a ristorare il CP_6 danno biologico permanente (Cass. 9112/2019); ciò in linea con la ricostruzione costituzionalmente orientata del sistema in termini coerenti con la struttura bipolare del danno-conseguenza, operando un computo per poste omogenee, sicché, dall'ammontare complessivo del danno biologico, va detratto non già il valore capitale dell'intera rendita costituita dall' , ma solo il valore capitale della quota di essa CP_6 destinata a ristorare, in forza del D.Lgs. n. 38 del 2000, art. 13, il danno biologico stesso, con esclusione, invece, della quota rapportata alla retribuzione ed alla capacità lavorativa specifica dell'assicurato, volta all'indennizzo del danno patrimoniale (Cass. 20807/2016; cfr. anche, Cass. 13819/2017 nonché, in comparazione con il sistema previgente all'ambito temporale di applicazione del D.Lgs. n. 38 del 2000, art. 13,Cass. n. 777 del 2015, n. 4025 del 2016, e, in riferimento alle modifiche introdotte dalla L. n. 145 del
2018, Cass. n. 8580 del 2019); ed in coerenza con il principio per cui, in tema di responsabilità civile del datore di lavoro, la liquidazione del danno alla salute conseguente ad infortunio sul lavoro o a malattia professionale va effettuata secondo i criteri civilistici e non sulla base delle tabelle di cui al D.M. n. del 12 luglio 2000, deputate alla liquidazione dell'indennizzo ex D.Lgs. n. 38 del 2000, art. 13, in ragione CP_6 della differenza strutturale e funzionale tra tale indennizzo e il risarcimento del danno civilistico, salvo, poi, detrarre d'ufficio quanto indennizzabile dall' , anche indipendentemente dalla effettiva erogazione CP_6
(Cass. 22021/2022);
Conseguentemente, considerato che valore capitale della rendita al 3.12.2024, limitatamente al solo danno biologico è di euro 116.644,72 e che gli acconti ed i ratei già versati a tale titolo ammontano alla stessa data CP_ ad euro 45.054,55 (cfr. comunicazione del 3.12.2024 – in atti), quindi per un totale di euro 161.699,27, considerato un danno biologico accertato in questa sede pari ad euro 160.898,00, nulla deve essere riconosciuto a titolo di danno differenziale.
Deve invece essere riconosciuto in favore del ricorrente l'importo di euro 11.466,00 per danno biologico temporaneo, nonché gli ulteriori importi di euro di euro 16.089,80 e in euro 1.146,60 a titolo di personalizzazione come sopra calcolati, nonché di euro 16.089,80 per danno morale, in quanto esclusi dall'indennizzo (cfr. Cass. 26117/2021). CP_6
In definitiva, il danno non patrimoniale che parte resistente è tenuta a risarcire va determinato in complessivi euro 44.792,20 (di cui euro 11.466,00 per danno biologico temporaneo, euro 17.236,40 per personalizzazione, euro 16.089,80 per danno morale).
Su tale importo, devalutato alla data del sinistro (19.6.2012), sono dovuti interessi legali e rivalutazione monetaria.
Quanto al danno patrimoniale, esso va riconosciuto limitatamente alla somma suindicata a titolo di rimborso per le spese mediche, pari ad euro 2.723,58.
Null'altro parte resistente è tenuta a corrispondere la resistente sotto tale profilo, considerato che il danno da minor reddito correlato alla riduzione della capacità lavorativa specifica derivata dal sinistro, come sopra quantificato in complessivi euro 125.178,62, risulta inferiore a quanto corrisposto dall' a titolo di CP_6 valore capitale della rendita nella sua componente patrimoniale, pari ad euro 196.239,23 al 3.12.2024, oltre i ratei versati per euro 71.563,76 (cfr. attestazione cit.), importi che dunque appaiono satisfattivi CP_6 dell'intero pregiudizio subito.
Sulla somma dovuta a titolo di danno patrimoniale, liquidata in sostanza con riferimento all'epoca del fatto, spettano gli interessi legali e la rivalutazione dal giorno dell'infortunio.
3. Sulla domanda di manleva di nei confronti di Controparte_1 Controparte_2
La domanda di manleva svolta dalla parte resistente nei confronti di basata sul Controparte_2 contratto di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro (cfr. polizza n.
250516563 stipulata con decorrenza dalle ore 24 del 3.3.2005 – doc. 8 fascicolo resistente), risulta fondata.
Invero, costituendosi in giudizio, la compagnia assicurativa chiamata in garanzia non ha mosso alcuna contestazione circa l'operatività della polizza nel caso di specie, limitandosi a chiedere che in ipotesi di accertamento di responsabilità a carico del proprio assicurato fossero applicate le condizioni e i limiti di cui al contratto di assicurazione inter partes.
Viste le conclusioni raggiunte in ordine alla responsabilità della società datrice di lavoro e accertata la sussistenza di un rapporto di garanzia operante con riguardo alla concreta vicenda oggetto del presente contenzioso, deve essere accolta la domanda di manleva spiegata dalla resistente con condanna della compagnia terza chiamata a rilevare indenne costei per la somma che deve corrispondere al ricorrente a titolo di risarcimento del danno derivante dall'infortunio sul lavoro di cui è causa, nel limite del massimale previsto dalle condizioni di polizza e con applicazione della percentuale di scoperto e/o della franchigia ivi previste.
4. Sulla domanda proposta da nei confronti dell'arch. Controparte_2 CP_3 Va infine esaminata la domanda proposta dalla compagnia di assicurazioni con la Controparte_2 quale chiede di “-accertare anche il grado concorrente di responsabilità concorsuale ex art. 1227 c.c. del lavoratore Sig.
contrattuale e/o extracontrattuale ed a qualsivoglia titolo del Dott. e/o di altri terzi soggetti, Parte_1 CP_3 ancorché non citati nel presente Giudizio, nella determinazione dell'infortunio occorso il 19/06/2012 al Sig. Parte_1
e per cui è causa, previa ammissione di opportuna C.T.U. medico legale, previo accertamento circa l'effettiva sussistenza del diritto vantato dal ricorrente;
- ripartire in concreto il rispettivo grado di corresponsabilità dei soggetti ritenuti responsabili all'esito dell'istruttoria processuale, ancorché non citati nel presente Giudizio, e l'eventuale conseguente risarcimento dovuto al ricorrente, sia ai fini di consentire il riparto tra corresponsabili ex artt. 1298 e/o 2055 c.c. e le successive azioni, anche di regresso, sia ai fini dei limiti previsti dalla polizza a copertura della sola quota di corresponsabilità concretamente ascrivibile all'assicurata - ridurre conseguentemente la entità delle somme richieste dal Sig. in ogni Controparte_1 Parte_1 caso con la compensazione delle spese, dei diritti e degli onorari, essendo l'accertamento giudiziale della responsabilità e del
"quantum debeatur" necessario ed imprescindibile per la determinazione e quantificazione del diritto del ricorrente”.
La domanda proposta nei confronti dell'arch. è infondata per le ragioni che seguono. CP_3
A sostegno di siffatta domanda, la compagnia di assicurazioni chiamante fa proprie le contestazioni contenute nel decreto di citazione diretta a Giudizio del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di CP_ Venezia, ove il dott. risultava imputato nel processo penale R.G. 6370/12 N.R.
In particolare, tali contestazioni consistevano nella violazione dell'art.26 comma 1, lettera b), del
D.Lgs.81/02008, “per non avere fornito dettagliate informazioni sui rischi specifici presenti nel parco di villa PI in cui stavano operando le ditte;
in considerazione anche della sua presenza presso il parco il giorno dell'evento infortunistico, non Controparte_ impediva lo svolgimento delle attività di potatura delie siepi da parte delle ditte “ ” ed , Controparte_1 considerata l'assenza di una formale autorizzazione di affidamento dei lavori in subappalto alle citate ditte (procedura prevista nel contratto di appalto stipulato tra la committenza con la ditta “HI F.LL Valente” e nel D.U.V.R.I.)”, nonché dell'art. 26 comma 2, lettera a) D.Lgs.81/2008, perché “non cooperava con i datori di lavoro coinvolti nell'attività di manutenzione del verde nel cantiere di Villa PI all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto di subappalto” e dell'art. 26 comma 2 lettera b) D.Lgs.81/2008, perché “non attuava con i datori di lavoro coinvolti nelle attività di manutenzione del verde nel cantiere sopradetto il coordinamento degli interventi di 36/54 protezione e prevenzione dai rischi cui erano esposti i lavoratori impiegati in cantiere, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva”.
Secondo la Procura di Venezia, ponendo in essere tali condotte, ha permesso che i sig.ri CP_3
(dipendente della impresa individuale “ ”) e (dipendente della Persona_1 Controparte_7 Parte_1 società “ ), “dovendo concludere i lavori di potatura della siepe alta cinque metri, posta a ridosso della Controparte_1 muratura di recinzione dell'area denominata vaseria degli agrumi nel Parco della Villa Nazionale PI, mentre stavano in quota all'interno del cestello della piattaforma aerea semovente Hinova modello Picchio 1265 di proprietà dell'impresa individuale “ ”, improvvisamente, per un cedimento strutturale del braccio telescopico della piattaforma che Controparte_7 causava il rovesciamento della cesta, non essendo in alcun modo trattenuti dal sistemi di ritenute (cinture), precipitavano a terra riportando le lesioni soprammenzionate”.
Orbene, occorre anzitutto evidenziare che tutte le contestazioni mosse in ambito penale nei confronti CP_ dell'arch. sono state ritenute infondate dal Tribunale Penale di Venezia che, con la più volte menzionata sentenza n. 1623/2019, ha assolto il detto imputato “per non aver commesso il fatto”.
Richiamate le considerazioni sopra esposte in ordine al carattere non vincolante del giudicato penale ai fini di questo procedimento, ritiene tuttavia questo giudicante di condividere e fare proprie le motivazioni della CP_ citata sentenza, laddove viene esclusa in capo all'architetto la qualifica dirigenziale ipotizzata dalla pubblica accusa, integrante il presupposto per contestarne la responsabilità per violazione dell'art. 26, commi 1 e 2 del D. Lgs. 81/2008.
Così argomenta il Giudice penale: “Dalle testimonianze dei testi qualificati e Testimone_1 Testimone_2 risulta escluso che rivestisse la qualifica dirigenziale ipotizzata dalla pubblica accusa per coinvolgerlo dal CP_3 punto di vista soggettivo nella responsabilità del sinistro sul lavoro de quo, non essendo titolare all'epoca di poteri di gestione o di autonomi poteri decisionali di spesa, neppure con riferimento ai lavori ordinari di giardinaggio che, da molti anni, con cadenza regolare, sulla base di appositi appalti di servizi intercorsi con ditte esterne, la sovraintendenza-datore di lavoro, aveva disposto”.
Ed invero, la teste funzionario amministrativo, direttore amministrativo e responsabile del Testimone_2 personale ed ufficio appalti, così dichiarava nel corso della deposizione resa all'udienza del 27.10.2017: “… CP_ l'architetto era funzionario, rivestiva la funzione di funzionario architetto … Non rivestiva la carica di dirigente, era un funzionario e se noi guardiamo al profilo professionale riveste ruoli semplicemente interni nel senso che può assumere anche la direzione di un ufficio, però con rilevanza interna. Il dirigente in quel momento era l'Architetto Era ed è Testimone_8
l'unico dirigente. E' anche funzionario delegato, nel senso che non soltanto aveva il potere di firmare tutti gli atti amministrativi e non della Sopraintendenza ma anche come funzionario delegato poteva assumere obbligazioni e anche disporre ordinativi di spesa ed era soltanto lei;
non c'era stata nessuna delega in materia, né a me, anche se ero direttore amministrativo, né ai funzionari architetti che erano del mio stesso livello, le disposizioni interne, gli ordini di servizio, le CP_ disposizioni di spesa erano assunte soltanto dal dirigente. L'Architetto non aveva nessuno di questi poteri. Non c'era stata nessuna delega di firma” (cfr. deposizione riportata nel corpo della sentenza penale, pagg. 8 e 9; cfr. altresì CP_ doc. 7 fasc. ).
Quanto dichiarato dalla teste risulta confermato nella deposizione della teste , la Tes_2 Testimone_1 CP_ quale ha riferito che l'arch. “ogni volta che veniva [ndr: a Villa PI] aveva una lettera di incarico firmata dal dirigente e protocollata” (cfr. deposizione riportata nel corpo della sentenza penale, pagg. 8 e 9; cfr. altresì doc. CP_ 7 fasc. ).
CP_ Sulla scorta delle superiori considerazioni va esclusa la responsabilità dell'arch. in ordine al sinistro per cui è causa, in quanto, non rivestendo la qualifica di dirigente, non gli può essere contestata la violazione di obblighi in materia di sicurezza sul lavoro che sono propri del “datore di lavoro”, non spettando allo stesso, come condivisibilmente ritenuto dal giudice penale in relazione al predetto, “di verificare l'idoneità del mezzo che il aveva messo a disposizione … né dipendendo in alcun modo il CP_7 collasso strutturale de quo da una non corretta utilizzazione del mezzo o da un difetto … di vigilanza sull'osservanza delle cautele antiinfortunistiche e delle attrezzature di sicurezza” (così la sentenza penale, pag. 11).
Va ritenuta, infine, inammissibile l'ulteriore domanda spiegata da volta ad accertare Controparte_2
“in concreto il rispettivo grado di corresponsabilità” anche di altri “soggetti ritenuti responsabili all'esito dell'istruttoria processuale, ancorché non citati nel presente Giudizio”, risultando sul punto assorbente proprio il rilievo della loro mancata evocazione quali contraddittori nella causa che ci occupa.
5. Sulle domande riconvenzionali subordinate di regresso e di manleva spiegate da CP_3
Viste le conclusioni raggiunte in ordine alla assenza di responsabilità di in relazione CP_3 all'infortunio di cui è cause, risultano assorbite le domande riconvenzionali subordinate dal medesimo svolte rispettivamente nei confronti della società e degli Controparte_1 Parte_2
6. Sulle spese di lite
Quanto al rapporto processuale intercorso tra ricorrente e resistente, le spese di lite seguono la soccombenza di quest'ultima e si liquidano ex DM n. 55/2014 sulla base del valore del decisum (da euro
26.000 ad euro 52.000) e dell'attività processuale svolta, con applicazione dei valori medi di scaglione per tutte le fasi del giudizio. Tenuto conto dell'accoglimento della domanda in misura sensibilmente inferiore al petitum individuato in ricorso, sussistono gravi ed eccezionali ragioni ex art. 92 co. 2 c.p.c. per compensare in misura pari ad 1/2 le spese di lite.
Le spese di consulenza tecnica vanno poste a carico di parte convenuta soccombente nella misura liquidata con decreto del 22.11.2021, così come le spese del consulente di parte ricorrente da liquidarsi in euro
1.220,00, inclusa IV, giusta fattura dep. in data 4.3.2022.
Quanto al rapporto processuale tra resistente datrice di lavoro e le spese di lite si Controparte_2 compensano, non avendo la compagnia di assicurazioni contestato l'operatività della polizza assicurativa relativamente al sinistro di cui è causa né, più in generale, la fondatezza della domanda di manleva per l'intero importo richiesto a titolo risarcitorio.
Quanto al rapporto processuale tra chiamante e il terzo chiamato , le Controparte_2 CP_3 spese di lite seguono la soccombenza della prima e si liquidano in dispositivo ex DM n. 55/2014 sulla base del valore del petitum (da euro 260.000 ad euro 520.000) e dell'attività processuale svolta, con applicazione di valori inferiori ai medi di scaglione per tutte le fasi di giudizio, esclusa la fase istruttoria in quanto non espletata inter partes.
Nulla sulle spese quanto al rapporto processuale tra e stante Controparte_2 Parte_2 la contumacia di quest'ultima.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1. condanna la società a corrispondere a la somma di euro 44.792,20 Controparte_1 Parte_1 per danno non patrimoniale e di euro 2.723,58 per danno patrimoniale subiti a causa dell'infortunio sul lavoro occorso in data 19.6.2012, oltre interessi e rivalutazione come indicato in parte motiva;
2. condanna la società a pagare a la metà delle spese di lite che liquida Controparte_1 Parte_1 per l'intero in complessivi euro 9.257,00, oltre 15% per spese generali, oltre Iva e Cap come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
3. compensa per la restante metà le spese di lite liquidate per l'intero al capo che precede;
4. pone le spese di CTU, liquidate in corso di causa, e di TP di parte ricorrente, come sopra liquidate, definitivamente a carico della società resistente;
5. condanna a manlevare la società da quanto essa deve Controparte_2 Controparte_1 corrispondere alla parte ricorrente per effetto dei capi che precedono, nel limite del massimale previsto dalle condizioni di polizza e con applicazione della percentuale di scoperto e/o della franchigia ivi previste;
6. rigetta ogni altra domanda avanzata dalle parti;
7. condanna a rifondere al chiamato le spese di lite che liquida in euro Controparte_2 CP_3
7.647,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, oltre Iva e Cap come per legge, oltre euro 607,00 per CP_ contributo unificato versato dall'arch. ;
8. nulla sulle spese nei confronti della compagnia contumace. Parte_2
Sentenza pubblicata mediante deposito in cancelleria del dispositivo e della contestuale motivazione all'esito della scadenza del termine di cui all'art. 127 ter c.p.c.
Pistoia, 20 dicembre 2024
Il Giudice
Emanuele Venzo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISTOIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice del lavoro Emanuele Venzo, all'esito del termine ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 145/2018 promossa da:
(C.F. con l'avv. DARIO SABBADIN (C.F. Parte_1 C.F._1
C.F._2
PARTE RICORRENTE contro
P.IV ) in persona del legale rappresentante pro tempore, con Controparte_1 P.IV_1
l'avv. ALBERTO NICCOLAI (C.F. ) C.F._3
PARTE RESISTENTE nonché contro
, (C.F. P.IV , in persona del suo procuratore pro Controparte_2 P.IV_2 P.IV_3 tempore, con l'avv. STEFANO PINZAUTI (C.F. ) CodiceFiscale_4
E arch. (C.F. con gli avv.ti VINCENZO PELLEGRINI (C.F. CP_3 C.F._5
) e STEFANIA STEFAN (C.F. C.F._6 C.F._7
E
(C.F. – P. IV , Controparte_4 P.IV_4 P.IV_5 contumace
TERZI CHIAMATI IN CAUSA
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., ritualmente notificato, il ricorrente ha convenuto in giudizio CP_1 al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Nel merito: accertata e dichiarata la responsabilità della
[...]
, (p.iva: ), con sede legale in Pistoia, Via Pratese, n. 527, Controparte_5 P.IV_1
(p.e.c.: , in persona del legale rappresentante pro tempore, nella causazione, per il titolo e le ragioni Email_1 indicate in narrativa, di tutti i danni patiti e patiendi da nato a [...] l'[...], (c.f.: Parte_1 , residente a [...], a causa e per conseguenza dell'infortunio sul C.F._1 lavoro occorsogli nel Parco di Villa PI a Strà (VE), condannare per l'effetto la convenuta a pagare al ricorrente l'integrale risarcimento dei danni da questi patiti e patiendi quantificati indicativamente al punto 9. della narrativa in € 785.629,49, o diversa che sarà ritenuta di giustizia all'esito dell'attività istruttoria, con detrazione, per poste omogenee, di quanto riconosciuto dall' oltre interessi come per legge e rivalutazione dall'evento al saldo effettivo. In ogni caso: con vittoria di spese CP_6
(compreso rimborso forfettario 15% ex art. 2 D.M. n. 55/2014) e compensi (oltre accessori di legge) di lite con distrazione a favore del sottoscritto procuratore ex art. 93 c.p.c.”.
In particolare, il ricorrente ha dedotto: di aver lavorato con qualifica di operaio, livello operaio comune e con mansioni di giardiniere, alle dipendenze di in forza di due contratti di lavoro Controparte_1 subordinato a tempo determinato per i periodi dal 03.05.2011 al 23.12.2011 e dal 12.03.2012 al 30.11.2012; di aver subito in data 19.06.2012 un grave infortunio sul lavoro mentre effettuava lavori di potatura all'interno del parco di Villa PI a Strà (VE), servendosi del mezzo Hinova, modello Picchio 1265, di proprietà dell'impresa individuale;
che, in relazione al predetto infortunio, veniva aperta la CP_7 posizione n. 511703064 presso la sede di NE (TV) dell' il quale riconosceva in favore del CP_6 ricorrente un danno biologico permanente pari al 36%; che, in realtà, da tale infortunio sarebbe derivato un danno biologico nella misura del 43% e un danno alla capacità lavorativa pari al 100%; che, infatti, il ricorrente, presentando, a seguito di tale evento, difficoltà respiratoria, lombalgia cronica, vuoti di memoria, vertigini, cefalea e gastrite cronica, non sarebbe più riuscito a reperire altra occupazione lavorativa;
che il danno, pertanto, ammonterebbe ad euro 785.629,49, al lordo della detrazione di quanto riconosciuto da
(€ 301.122,53, di cui € 185.798,03 per danno patrimoniale ed € 115.324,50 per danno biologico, CP_6 oltre € 951,98 per spese per protesi); che di tale danno sarebbe responsabile, ai sensi dell' art. 2087 c.c. e del
D. Lgs.
9.4.2008 n.81, avendo omesso al ricorrente qualsivoglia informazione circa i Controparte_1 rischi connessi alle mansioni svolte e all'uso in sicurezza delle piattaforme aeree di lavoro.
Si costituiva in giudizio la quale, contestando tutto quando ex adverso dedotto, Controparte_1 rassegnava le seguenti conclusioni: “Tanto premesso in fatto e diritto voglia l'Ill.mo G.d.l. adito accogliere le seguenti
Conclusioni a) autorizzare la chiamata in causa di fissando ex art. 420 c.p.c. nuova udienza Controparte_8 di discussione per consentire al terzo chiamato in causa di costituirsi e spiegare le proprie difese;
b) nel merito: rigettare il ricorso poiché totalmente inammissibile e/o infondato in fatto ed in diritto;
c) in denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domanda proposta da controparte, dichiararsi la compagnia in CP_9 Controparte_8 persona del legale rappresentante pro tempore, tenuta a manievare e/o garantire e/o tenere indenne la società resistente da ogni
e qualsivoglia condanna, in caso di responsabilità accertata a suo carico, condannandola al pagamento nei confronti del ricorrente delle somme eventualmente ritenute dovute. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali ". La società convenuta ha dedotto: in via preliminare, inammissibilità e/o improcedibilità della domanda ex adverso proposta per violazione degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c., nonché per violazione del principio ne bis in idem atteso come il ricorrente avrebbe già speso il diritto di azione relativamente al danno sofferto in sede di ammissione al passivo nel procedimento faLLmentare a carico del sig. ; sempre in via CP_7 preliminare, l'inammissibilità/improponibilità della domanda avanzata per violazione dell'art. 414 n. 4 e n. 5
c.p.c., essendo il ricorso viziato e carente sotto il profilo della corretta identificazione della causa petendi e anche del petitum, ovvero dei presupposti fattuali e giuridici a fondamento della pretesa azionata;
ancora in CP_ via preliminare, l'inammissibilità della domanda spiegata per mancata impugnazione del giudizio e conseguente acquiescenza/inammissibilità e/o improcedibilità dell'azione volta a chiedere la rivalutazione della percentuale del danno biologico riconosciuta dall'ente assicuratore;
nel merito, l'infondatezza della domanda per assenza di qualsivoglia responsabilità a carico dell'impresa nella Controparte_1 causazione del danno per cui è causa nonché per inesistenza del danno differenziale vantato dal ricorrente;
All'udienza del 04.12.2018 il Giudice del lavoro, vista l'istanza di autorizzava la Controparte_1 chiamata in causa di , la quale si costituiva in giudizio aderendo alle difese della società Controparte_2 convenuta e rassegnando, dunque, le seguenti conclusioni: “IN VIA PRELIMINARE E/O
PREGIUDIZIALE: Autorizzare la chiamata in causa del Dott. nato a [...] il [...], CP_3 residente in Venezia Cannaregio n. 5056/A, C.F. fissando ex art. 420 c.p.c. nuova udienza di C.F._5 discussione per consentire al terzo chiamato in causa di costituirsi e spiegare le proprie difese, rendendo ogni conseguente provvedimento;
IN TESI: - respingere integralmente le domande tutte dedotte dal ricorrente Sig. nel presente Parte_1
Giudizio nei confronti di in quanto inammissibili, improcedibili, improponibili e comunque infondate in Controparte_1 fatto ed in diritto, e comunque non provate per i motivi dedotti nella comparsa di costituzione e risposta e deducendi in corso di causa, e comunque ed in ogni caso, tutte le domande proposte nel presente Giudizio da e/o da Controparte_1 qualsivoglia altra parte processuale avverso perché inammissibili, improcedibili, improponibili e Controparte_2 comunque infondate in fatto ed in diritto e non provate, con vittoria di spese, anche di CTU e TP e compensi professionali;
IN IPOTESI: - accertare anche il grado concorrente di responsabilità concorsuale ex art. 1227 c.c. del lavoratore Sig.
contrattuale e/o extracontrattuale ed a qualsivoglia titolo del Dott. e/o di altri terzi soggetti, Parte_1 CP_3 ancorché non citati nel presente Giudizio, nella determinazione dell'infortunio occorso il 19/06/2012 al Sig. Parte_1
e per cui è causa, previa ammissione di opportuna C.T.U. medico legale, previo accertamento circa l'effettiva sussistenza del diritto vantato dal ricorrente;
- ripartire in concreto il rispettivo grado di corresponsabilità dei soggetti ritenuti responsabili all'esito dell'istruttoria processuale, ancorché non citati nel presente Giudizio, e l'eventuale conseguente risarcimento dovuto al ricorrente, sia ai fini di consentire il riparto tra corresponsabili ex artt. 1298 e/o 2055 c.c. e le successive azioni, anche di regresso, sia ai fini dei limiti previsti dalla polizza a copertura della sola quota di corresponsabilità concretamente ascrivibile all'assicurata - ridurre conseguentemente la entità delle somme richieste dal Sig. in ogni Controparte_1 Parte_1 caso con la compensazione delle spese, dei diritti e degli onorari, essendo l'accertamento giudiziale della responsabilità e del
"quantum debeatur" necessario ed imprescindibile per la determinazione e quantificazione del diritto del ricorrente;
- determinare l'entità dell'effettivo danno civilistico eventualmente liquidabile in concreto al Sig. detraendo da Parte_1 CP_ tale importo l'indennizzo attribuito da avendo cura di acquisire dall'Istituto il costo dell'infortunio aggiornato al dì della decisione della presente causa, rendendo ogni consequenziale provvedimento;
- respingere ogni ulteriore pretesa del Sig. Pt_1 nei confronti della e comunque e in ogni caso ogni domanda proposta da e/o
[...] Controparte_1 Controparte_1 da qualsivoglia altra parte processuale avverso perché inammissibile, improcedibile, improponibile e Controparte_2 comunque infondata in fatto ed in diritto e non provate, per tutti i motivi dedotti in comparsa di costituzione e risposta e deducendi in corso di causa. – Con vittoria di spese e compensi professionali”.
Alla udienza del 10/04/2019 il Tribunale, vista l'istanza di autorizzava la citazione del Controparte_2 terzo Dott. , in qualità di dirigente coordinatore della Sopraintendenza dei Beni CP_3
Architettonici e Paesaggistici di Venezia, Belluno, Padova e Treviso, onerando la medesima Compagnia della sua citazione. provvedeva alla rituale citazione del terzo, dott. Arch. , che, in data Controparte_2 CP_3
15/07/2019, si costituiva in giudizio proponendo riportandosi alle eccezioni preliminari e/o pregiudiziali di inammissibilità e/o improcedibilità della domanda così come sollevate dalla resistente Controparte_1 nel merito, negando ogni addebito nella causazione del danno de quo e, in via subordinata, proponendo autonoma domanda riconvenzionale di regresso e di manleva nei confronti della società Controparte_1 nonché chiamata in causa del terzo Tanto premesso, il terzo chiamato in causa, Controparte_10 arch. rassegnava le seguenti conclusioni: “in via preliminare di rito: 1) autorizzarsi la chiamata in CP_3 causa degli che hanno assunto il rischio di cui al contratto di assicurazione n. 1911460 stipulato dal Parte_2
in data 28.6.2016, in persona del Rappresentante Generale per Parte_3
l'Italia (C.F. ), e disporsi conseguentemente il differimento dell'udienza di discussione già fissata per il P.IV_5
22.07.2019 al fine di consentire la citazione in giudizio della terza chiamata nel rispetto dei termini di cui all'art. 420, nono comma, c.p.c.; 2) disporsi ai sensi dell'art. 418 c.p.c. il differimento della prima udienza già fissata per il 22.07.2019 in relazione alla domanda riconvenzionale/trasversale di regresso proposta nei confronti di (P.I. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Pistoia, Via Pratese n.527; nel merito: - P.IV_1 respingersi le pretese del ricorrente perché inammissibili e comunque totalmente infondate in fatto e in diritto per tutte le ragioni sopra esposte;
nel merito in via subordinata: - respingersi ogni domanda proposta nei confronti del deducente perché infondata in fatto e in diritto per tutte le ragioni sopra esposte;
nel merito in via ulteriormente subordinata, per la denegata ipotesi di accertamento di una responsabilità del deducente in relazione ai fatti per cui è lite: - ricondurre ad equità le pretese del ricorrente, anche tenuto conto del contributo causale e della concorrente responsabilità dello stesso, ai sensi dell'art. 1227, primo comma, c.c.; - accertarsi il grado di responsabilità/corresponsabilità attribuibile al deducente e agli altri soggetti di cui sia ritenuta la corresponsabilità nella causazione dell'infortunio per cui è causa;
- condannarsi a tenere Controparte_1 indenne il deducente di quanto fosse richiesto di pagare in eccedenza rispetto alla propria quota di responsabilità eventualmente accertata;
- condannarsi gli che hanno assunto il rischio di cui al contratto di assicurazione n. Parte_2
1911460 stipulato dal in data 28.6.2016 a tenere indenne il Parte_3 deducente di tutto quanto fosse costretto a pagare a titolo di risarcimento (capitale, interessi, rivalutazione e spese, quelle legali
e tecniche comprese) e conseguentemente condannarli, ai sensi dell'art. 1917, secondo comma, c.c. al pagamento diretto in favore del danneggiato, ovvero, in subordine, al rimborso al concludente dei relativi importi, maggiorati di interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
in ogni caso: spese e compenso professionale interamente rifuso;”.
Il Giudice, con provvedimento n. cronol. 2540/2019 del 17 luglio 2019, autorizzava l'arch. CP_3 alla chiamata in causa degli di in qualità di titolari del rischio di cui al Parte_2 CP_4 contratto di assicurazione n. 1911460 stipulato dal Parte_3 in data 28.06.2016. di non si è costituita in giudizio e ne è stata dichiarata la contumacia Parte_2 CP_4 all'udienza del 23.10.2019.
La causa è stata istruita in via documentale, con prove testimoniali e a mezzo CTU.
La causa viene decisa con dispositivo di sentenza e contestuale motivazione depositata all'esito del termine di cui all'art. 127 ter c.p.c., stante la richiesta congiuntamente avanzata dalle parti di trattazione cartolare dell'udienza fissata per discussione.
***
1. Sulla domanda risarcitoria proposta dal ricorrente
1.1 Inquadramento della vicenda fattuale e processuale
Prima di passare in rassegna le plurime eccezioni pregiudiziali di rito sollevate dalla parte resistente e dalle altre parti chiamate in giudizio, occorre richiamare alcuni elementi fattuali, pacifici e documentali, della complessa vicenda sottoposta al vaglio di questo tribunale, nonché dare conto degli esiti dei procedimenti, penali e concorsuali, che si sono occupati della stessa.
a) Il ricorrente ha lavorato con qualifica di operaio, livello operaio comune e mansioni di giardiniere, alle dipendenze della convenuta di Pistoia, (p.iva: ), Controparte_5 P.IV_1 in forza di due contratti di lavoro subordinato a tempo determinato per i periodi dal 03.05.2011 al
23.12.2011 e dal 12.03.2012 al 30.11.2012 (doc. 1 fasc. ric.).
b) In data 19.06.2012, il ricorrente ha riportato un grave infortunio mentre stava lavorando con R_
, dipendente dell'impresa individuale di Casale sul Sile (TV), al taglio di una siepe nel
[...] Controparte_7 cantiere di Villa PI a Stra' (VE) dove era stato inviato dalla convenuta Controparte_5
, la quale aveva ricevuto la commessa in subappalto dalla HI F.LL VA s.r.l.
[...]
(circostanza allegata in ricorso a pag. 2 e non contestata nella memoria di costituzione della resistente); c) A seguito dell'infortunio, dopo i primi soccorsi, il ricorrente è stato trasportato d'urgenza presso l'Unità
Operativa di Pronto Soccorso presso l'Ospedale dell'Angelo di Mestre ove è rimasto degente fino al giorno
11.07.2012, quando è stato dimesso con prognosi “frattura omero sx rottura milza pneumotorace bilaterale frattura dei processi trasversi di sinistra in L2, L3, L4” (cfr. docc. 2 e 3 fasc. ric.).
d) All'esito del lungo decorso post operatorio (fino al 26.01.2014), ha riconosciuto il fatto lesivo CP_6 occorso al ricorrente come infortunio sul lavoro e ha valutato sussistente un danno biologico permanente pari al 36% (doc. 4 fasc. ric.).
e) Con raccomanda a.r. del 4.7.2012, il ricorrente ha avanzato nei confronti della datrice di lavoro
[...] limitata richiesta di risarcimento dei danni conseguenti all'infortunio sul Controparte_5 lavoro del 19.6.2012 subito “a causa, tra l'altro, della violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro (cfr. doc. 11 fasc. ric.).
f) Con raccomanda a.r. del 9.7.2012, il ricorrente ha indirizzato analoga richiesta risarcitoria nei confronti della impresa individuale , specificando di aver utilizzato, in occasione dell'infortunio, “la gru Controparte_7 di Vostra proprietà” (cfr. doc. 12 fasc. ric.).
g) Successivamente, con sentenza n. 67/2017 del 29.05.2017, il Tribunale di Treviso ha dichiarato il faLLmento della . Il Giudice delegato ha ammesso il ricorrente al passivo faLLmentare per la Controparte_7 somma di € 548.038,98 (cfr. doc. 19 fasc. ric.).
h) In relazione all'infortunio di cui è causa, è stata esercitata azione penale nei confronti di , CP_11 quale legale rappresentante pro tempore ed amministratore unico della Società a CP_1 responsabilità limitata, nella sua qualità di titolare dell'omonima impresa individuale, Controparte_7
, nella sua qualità di vicepresidente e legale rappresentante pro tempore della HI Parte_4
F.LL VA s.r.l., e nella sua qualità di dirigente coordinatore della Sopraintendenza dei CP_3
Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Venezia, Belluno, Padova e Treviso:
“in ordine al reato di cui all'art. 40 e art. 590 co. 1, 2 e 3 c.p.c., per aver cagionato per colpa all'operaio Parte_1
(dipendente della ) lesioni personali consistite in “politrauma, trauma Controparte_5 toracico, trauma addominale, frattura processi trasversali di sinistra vertebre lombari L2, L3, L4, frattura della milza con splenectomia (asportazione) milza in urgenza”, dalle quali derivava una malattia e comunque una incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore a giorni quaranta ed una invalidità permanente” (…), colpa consistita in negligenza, imprudenza, imperizia e nella violazione di leggi, regolamenti, ordini, discipline e nella violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro ed in particolare nella violazione: - a carico di – di cui all'art. 71 comma 7, lettera a), del D.Lgs. 81/2008, perché non prendeva le Controparte_7 misure necessarie affinché l'uso della piattaforma Picchio 1265 fosse riservato ai soli lavoratori formati ed addestrati in merito;
- di cui all'art. 71 comma 8, lettera c), del D.Lgs. 81/2008, perché non provvedeva afffinché gli interventi di controllo e manutenzione della piattoforma Picchio 1265, volti ad assicurare il buono stato di conservazione e l'efficienza ai fini di sicurezza, fossero effettuati da personale competente;
i controLL registrati risultano essere stati effettuati dallo stesso
[...]
privo di abilitazione per tali verifiche”; - di cui all'art. 77 comma 3, del D.Lgs. 81/2008, perché non forniva al CP_7 dipendente idonei D.P.I., in relazione ai rischi specifici a cui era esposto per lo svolgimento dell'attività di Persona_1 potatura della siepe alta più di cinque metri e costruiti conformemente ai requisiti previsti dall'art. 76 del medesimo Decreto.
Nella fattispecie gli elmetti impiegati risultavano privi della chiusura sottomento atta ad impedire che l'elmetto si sfili durante la caduta;
la cintura di sicurezza a fascia addominale era visibilmente degradata e priva dell'etichetta di certificazione CE”;
- a carico di – di cui all'art. 26 comma 2, lettera a) D.Lgs.81/2008, perché non cooperava con i datori CP_11 di lavoro coinvolti nell'attività di manutenzione del verde nel cantiere di Villa PI all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dei rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto di subappalto;
- di cui all'art. 26 comma
2, lettera b) D.Lgs.81/2008, perché non attuava con i datori di lavoro coinvolti nelle attività di manutenzione del verde nel cantiere sopradetto il coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui erano esposti i lavoratori impiegati in cantiere, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva;
- di cui all'art. 71 comma 3 dl D.Lgs. 81/2008, perché non adottava adeguate misure tecniche ed organizzative atte ad impedire che il dipendente potesse utilizzare la Parte_1
Controparte_ piattaforma aerea di proprietà della ditta , in assenza delle cautele previste dal punto 4 dell'allegato VI stesso decreto;
di cui all'art. 71 comma 7 lett. a) del D.Lgs. 81/2008, perché non prendeva le misure necessarie affinché l'uso della piattaforma Picchio 1265 fosse riservato ai soli lavoratori formati ed addestrati in merito, impedendone l'uso al dipendente privo di informazione, formazione ed addestramento specifico all'impiego di attrezzature per il sollevamento di Parte_1 persone;
di cui all'art. art. 71 comma 3 del D.Lgs. 81/2008, perché non forniva al dipendente idonei DPI, Parte_1 in relazione ai rischi specifici a cui era esposto per svolgere le attività di potatura della siepe, alta più di 5 metri da terra, e costruiti conformemente ai requisiti previsti dall'articolo 76 dello stesso decreto. Nella fattispecie gli elmetti impiegati risultavano privi della chiusura sottomento atta ad impedire che l'elmetto si sfili durante la caduta;
la cintura di sicurezza a fascia addominale era visibilmente degradata e priva dell'etichetta di certificazione CE”;
- a carico di (…); Parte_4
- a carico di – di cui all'art.26 comma 1, lettera b), del D.Lgs.81/02008, per non avere fornito CP_3 dettagliate informazioni sui rischi specifici presenti nel parco di villa PI in cui stavano operando le ditte;
in considerazione anche della sua presenza presso il parco il giorno dell'evento infortunistico, non impediva lo svolgimento delle attività di potatura delie siepi da parte delle ditte “ ” ed “ , considerata l'assenza di una formale Controparte_7 Controparte_1 autorizzazione di affidamento dei lavori in subappalto alle citate ditte (procedura prevista nel contratto di appalto stipulato tra la committenza con la ditta “HI F.LL Valente” e nel D.U.V.R.I.), - di cui all'art. 26 comma 2, lettera a)
D.Lgs.81/2008, perché non cooperava con i datori di lavoro coinvolti nell'attività di manutenzione del verde nel cantiere di
Villa PI all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto di subappalto;
- di cui all'art. 26 comma 2 lettera b) D.Lgs.81/2008, perché non attuava con i datori di lavoro coinvolti nelle attività di manutenzione del verde nel cantiere sopradetto il coordinamento degli interventi di 36/54 protezione e prevenzione dai rischi cui erano esposti i lavoratori impiegati in cantiere, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva”
Controparte_
- con la conseguenza che (dipendente della impresa individuale “ ”) e (dipendente Persona_1 Parte_1 della società “ ), dovendo concludere i lavori di potatura della siepe alta cinque metri, posta a ridosso della Controparte_1 muratura di recinzione dell'area denominata vaseria degli agrumi nel Parco della Villa Nazionale PI, mentre stavano in quota all'interno del cestello della piattaforma aerea semovente Hinova modello Picchio 1265 di proprietà dell'impresa individuale “ ”, improvvisamente, per un cedimento strutturale del braccio telescopico della piattaforma che Controparte_7 causava il rovesciamento della cesta, non essendo in alcun modo trattenuti dal sistema di ritenute (cinture), precipitavano a terra riportando le lesioni soprammenzionate. In Stra (VE), 19 giugno 2012” (cfr. decreto citazione diretta a giudizio
– doc. 20 fasc. ric.).
i) All'esito del procedimento penale, con dispositivo di sentenza pronunciato alla pubblica udienza del
19.7.2019, il Tribunale di Venezia ha dichiarato la penale responsabilità del solo per la Controparte_7 fattispecie ascrittagli, condannandolo alla pena di mesi sette di reclusione, mentre ha assolto ex art. 530
c.p.p. tutti gli altri imputati dal reato loro ascritto “per non aver commesso il fatto”.
Si riportano di seguito le motivazioni della citata sentenza penale:
<All'esito dell'istruttoria dibattimentale, l'ufficio indicava, facendone dare menzione nel verbale, gli atti utilizzabili ai fini della decisione, ed il P.M. ed il difensore dell'imputato formulavano ed illustravano le rispettive conclusioni.
Esaurita la discussione, l'ufficio dichiarava chiuso il dibattimento e, dopo essersi ritirato in camera di consiglio, per deliberare, faceva ritorno nell'aula d'udienza, ove dava lettura del dispositivo della sentenza, riservandosi il deposito della relativa motivazione.
Questo premesso in rito, nel merito il giudicante osserva quanto segue.
Dalla testimonianza dei testi qualificati e risulta escluso che rivestisse la Testimone_1 Testimone_2 CP_3 qualifica dirigenziale ipotizzata dalla pubblica accusa per coinvolgerlo dal punto di vista soggettivo nella responsabilità del sinistro sul lavoro de quo, non essendo titolare all'epoca di poteri di gestione o di autonomi poteri decisionali di spesa, neppure con riferimento ai lavori ordinari di giardinaggio che, da molti anni, con cadenza regolare, sulla base di appositi appalti di servizi intercorsi con ditte esterne, la sovraintendenza-datore di lavoro, aveva disposto. Quanto ad risulta documentalmente provato che lo stesso non rivestiva la carica di legale rappresentante Parte_4 della società appaltatrice dei lavori HI F.LL Valentin srl, carica da cui la pubblica accusa fa discendere, secondo quanto enunciato nel capo d'imputazione, un suo generico obbligo di garanzia, senza indicare l'attività che lo stesso avrebbe dovuto porre in essere e che ove posta in essere avrebbe impedito l'evento.
CP_ In ogni caso, dagli atti processuali emergono evidenti estremi di responsabilità a carico del solo imputato , nella sua qualità di titolare dell'omonima impresa individuale nonché di proprietario della piattaforma aerea “Picchio 1265” (vedi foto prodotte all'udienza del 7 aprile 2017) il cui braccio elevatore, in data 19 giugno 2012, per ragioni di usura e mancanza di manutenzione, si è improvvisamente rovesciato, provocando la rovinosa caduta dei due operai che lo stavano utilizzando, così nel corso dei lavori di potatura di una siepe all'interno della Villa PI (vedi fascicolo planimetrico e fotografico in atti).
La causa tecnica del sinistro è emersa già nel corso del sopralluogo effettuato dal Tecnico della prevenzione presso lo SPISAL:
“Noi arriviamo e vediamo la piattaforma della quale chiediamo la documentazione tecnica e libretto d'uso e manutenzione che dovrebbe rimanere sempre a corredo dell'attrezzatura e l'ultima verifica alla quale l'attrezzatura era sottoposta. Questa piattaforma era in postazione di lavoro in prossimità di questa siepe. Noi entrando dal cancello della Parte_5 sulla sinistra subito dopo la recinzione, c'è questa alta siepe di circa cinque metri che era in fase di potatura. una prima parte era già stata tagliata e loro stavano tagliando la sommità di questa siepe quindi ad una quota sicuramente dai quattro metri in su circa, perché avendo il cestello anche il parapetto circa di un metro.. loro stavano operando proprio al taglio della sommità. Si vedeva chiaramente che c'era stato un cedimento strutturale tale per cui diciamo il braccio estensibile della piattaforma nella parte alta aveva ceduto e quindi il cestello si era rovesciato verso il basso capovolto completamente”.
Anche il consulente tecnico ha concluso che la causa tecnica dell'infortunio è da individuare nel cedimento strutturale dell'elemento di supporto della cesta, dove i due operai coinvolti erano saliti. L'ingegner ha così ricostruito in Per_2 dettaglio la dinamica del sinistro, soffermandosi sulle cause del collasso strutturale: “La rotazione verso il basso di 180° ca. della cesta è stata causata dalla rottura di uno dei sostegni della cesta stessa. Il cedimento strutturale ha interessato dapprima una saldatura e poi, in assenza di tenuta, si è esteso alla parte restante dello “scatolato metaLLco” dove era ancorata la cesta.
È emersa la presenza di ruggine diffusa sia a livello della saldatura predetta sia all'interno della struttura, con notevole quantità di residui di ossidazione, a conferma che la saldatura (che poi ha ceduto) si trovava in precarie condizioni da molto tempo. Su 8 cm di saldatura solo 2 cm fornivano ancora un sostegno al momento del cedimento finale”.
In particolare: “la rottura è una conseguenza del deterioramento della saldatura superiore (punto nel quale viene applicata la forza di trazione), che per i suoi ¾ risultava staccata dal supporto e quindi del tutto inefficace. Il prolungato fenomeno di ossidazione (ben visibile durante l'ispezione eseguita alla presenza dello SP e del TP nominato), con parziale distacco della saldatura, sarebbe stato apprezzabile prima dell'evento con una attenta verifica della piattaforma” (vedi relazione tecnica). Il consulente ha, inoltre, precisato che la macchina in questione non era stata sottoposta ad alcuna verifica e controllo periodico da parte di soggetto abilitato, né da un centro assistenza autorizzato, così come richiesto nello stesso libretto d'uso e CP_ manutenzione, perché i controLL sulla stessa erano stati effettuati direttamente da .
In particolare: “Nel libretto d'uso e manutenzione (cap. 8-4) vengono schematizzati gli interventi di manutenzione, specificando che ogni “1000 ore di lavoro” deve essere controllata la struttura della piattaforma. Sempre al cap. 8 -22 è previsto che il controllo della struttura sia eseguito da un “centro assistenza tecnica autorizzato”. Nel registro delle CP_ manutenzioni (cap. 8-26) si rileva come le manutenzioni le abbia eseguite direttamente il proprietario ”.
È da ritenere, invece, non rilevante che sulla cesta fossero saliti due operai contemporaneamente, così nei momenti immediatamente precedenti il rovesciamento (vedi le deposizioni rese da e da ), perché il carico Parte_1 Persona_1 massimo sopportabile dal braccio metaLLco, purchè lo stesso risulti integro e non usurato, è ben superiore a quello previsto quale normale carico utile (corrispondente al peso medio presumibile di una sola persona).
Va, pertanto, esclusa in radice la corresponsabilità degli altri due imputati in relazione a tale evento non spettando agli stessi, CP_ nelle rispettive qualità e qualifiche come sopra precisate, di verificare l'idoneità del mezzo che il aveva messo a disposizione, assieme all'operaio allo stesso addetto, in adempimento del contratto di “nolo a caldo” che lo legava alla ditta
Euro Ambiente, a sua volta sub-appaltatrice di HI S.p.A., quest'ultima appaltatrice in via diretta di lavori di gestione ordinaria dei giardini di Villa PI su incarico della Sopraintendenza, né dipendendo in alcun modo il collasso strutturale de quo da una non corretta utilizzazione del mezzo o da un difetto di formazione degli operai addetti o di vigilanza sull'osservanza delle cautele anti-infortunistiche e delle attrezzature di sicurezza come le cinture.
Da tutto quanto premesso consegue, come detto, l'affermazione di responsabilità del solo (cfr. sentenza Tribunale CP_7 di Venezia, Prima Sezione Penale, dep. 11.11.2019 n. 1623/2019 – doc. A di cui alla nota di dep. 4.3.2022). CP_1
l) La sentenza penale citata è pacificamente passata in giudicato.
1.2 Eccezioni pregiudiziali di rito
Chiarita la cornice fattuale nel cui ambito si muove la domanda risarcitoria di parte ricorrente, si esaminano di seguito le plurime eccezioni pregiudiziali di rito sollevate ex adverso.
1.2.1 Si esamina dapprima l'eccezione di inammissibilità e/o improcedibilità della domanda risarcitoria attorea per violazione degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c., nonché per violazione del principio del ne bis in idem, per essere stato il ricorrente ammesso al passivo faLLmentare del sig. per il credito di euro Controparte_7
548.038,98 in relazione al medesimo evento dannoso.
L'eccezione è infondata. Occorre anzitutto osservare che laddove il fatto dannoso è imputabile a più persone, come nella specie prospettato dalla parte ricorrente avuto riguardo alla società datrice di lavoro e all'impresa individuale proprietaria della piattaforma utilizzata dal lavoratore in occasione dell'infortunio subito, tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 2055 c.c.
L'art. 1292 c.c. prevede che, nelle obbligazioni solidali passive, il creditore possa rivolgersi nei confronti di qualunque debitore per l'adempimento dell'intera obbligazione.
In tema di obbligazioni solidali passive, la giurisprudenza di legittimità ha affermato i seguenti principi di diritto: l'adempimento dell'obbligazione da parte di uno dei debitori libera gli altri condebitori, estinguendo l'obbligazione dal lato esterno, cioè nei confronti del solo creditore (art. 1292 c.c.); nei rapporti interni, invece, l'obbligazione solidale si divide tra i diversi debitori (art. 1298 c.c.); nelle obbligazioni derivanti da illecito, la prestazione si divide tra i responsabili in proporzione alla gravità delle colpe e all'entità delle conseguenze dannose (art.2055 co. 2 c.c.); il debitore in solido che ha pagato l'intero ha diritto di regresso nei confronti di ciascuno dei condebitori in ragione delle rispettive parti (art. 1299 co.
1 c.c.); se il creditore può esigere l'adempimento totale a sua scelta da parte dell'uno o dell'altro condebitore e solo l'intervenuto adempimento per l'intero da parte di uno dei condebitori gli preclude, essendo l'obbligazione ormai estinta, tale possibilità di scelta, ne deriva che, fino a quando non è stato effettuato il pagamento integrale del debito, egli può esercitare il suo diritto contemporaneamente nei confronti di tutti gli obbligati, esigendo da ciascuno il pagamento dell'intero (cfr. Cass. 13180/2007).
Sempre secondo un consolidato orientamento di legittimità è da escludere che il debitore solidale possa paralizzare l'azione di condanna del creditore, eccependo che quest'ultimo ha già ottenuto altra sentenza di condanna passata in giudicato contro altro condebitore, ma può solo paralizzare l'azione esecutiva successiva eccependo che il condebitore ha già pagato l'intero debito comune (cfr. Cass. 1818/1981).
Alla luce degli esposti principi si evince, dunque, che il creditore può agire contemporaneamente avverso ogni singolo condebitore in solido – non avendo altrimenti alcuna concreta utilità per il medesimo il normato meccanismo di solidarietà - come avvenuto nel caso che ci occupa.
Né può ritenersi in concreto sussistente alcuna ipotesi di violazione del principio del ne bis in idem, sia per la diversità dei soggetti nei confronti dei quali è stata avanzata la pretesa risarcitoria nei due diversi procedimenti in questione (impresa individuale Pillon in sede di insinuazione al passivo faLLmentare e società in questo giudizio), sia per l'efficacia meramente endo-concorsuale del giudicato Controparte_1 faLLmentare.
Sotto quest'ultimo profilo si richiama quanto di recente affermato da Cass., Sez. 1, Sentenza n. 22047/2020: “L'accertamento posto in essere in sede faLLmentare non spiega effetto sul giudizio ordinario coltivato dal creditore e dal debitore con riguardo al singolo rapporto di obbligazione tra loro intercorso, onde non esiste la possibilità che quest'ultimo sia vanificato dagli esiti della verifica dello stato passivo o dei giudizi di impugnazione o di opposizione che si svolgono avanti al tribunale faLLmentare: lo chiarisce, ora, espressamente la L.Fall., art. 96, u.c., nel testo modificato dal D.Lgs. n. 5 del 2006, art. 87 secondo cui "(I)l decreto che rende esecutivo lo stato passivo e le decisioni assunte dal tribunale all'esito dei giudizi all'art. 99, producono effetti soltanto ai fini del concorso". Ma tale disposizione recepisce un principio, assolutamente fermo, preesistente alla riforma del 2006”.
Dunque, l'aver chiesto ed ottenuto l'insinuazione al passivo non fa perdere interesse del lavoratore ad agire in giudizio per ottenere tutela per le vie ordinarie: sia perché, in quest'ultimo caso, il creditore può ottenere una tutela maggiore e più stabile, tendenzialmente volta all'ottenimento dell'intero credito richiesto, sia perché non esiste nel nostro ordinamento processuale un divieto assoluto di duplicazione dei titoli esecutivi facenti capo al medesimo credito (cfr. Cass. n. 24646/2021).
1.2.2 Va poi esaminata l'eccezione di inammissibilità e/o improcedibilità del ricorso per violazione dell'art. 414 nn. 4 e 5 c.p.c. stante la carenza di allegazione specifica degli elementi di fatto e di diritto sui quali si fonda la pretesa fatta valere dal ricorrente.
L'eccezione è infondata.
Giova osservare che, nel rito del lavoro, per aversi nuLLtà del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui si fonda la domanda stessa, non è sufficiente l'omessa indicazione dei corrispondenti elementi in modo formale, ma è necessario che attraverso l'esame complessivo dell'atto — che compete al giudice del merito ed è censurabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione — sia impossibile l'individuazione esatta della pretesa dell'attore e il convenuto non possa apprestare una compiuta difesa (cfr. Cass. 3126/2011).
Nella specie, parte ricorrente ha sufficientemente allegato i fatti costitutivi della domanda risarcitoria proposta, tanto da permettere alla controparte di svolgere le conseguenti difese nel merito (cfr. paragrafi 2
e ss. della memoria di costituzione).
1.2.3 Quanto all'eccezione di inammissibilità della domanda risarcitoria spiegata per mancata impugnazione del giudizio e perché diretta “nei confronti di chi non può essere il soggetto passivo della pretesa” CP_6
(cfr. memoria di costituzione pp.8.-9), si osserva quanto segue.
L'eccezione è infondata. Sul punto è sufficiente osservare che, stante l'assoluta diversità delle cause aventi ad oggetto, da un lato,
l'indennizzo in ambito , dall'altro, il danno differenziale, condivisa giurisprudenza di merito reputa CP_6 ammissibile la domanda risarcitoria nei confronti del datore di lavoro, nei limiti del danno differenziale, financo nella ipotesi in cui l'interessato non abbia coltivato la domanda all' , quale diretta CP_12 conseguenza del meccanismo dell'esonero di cui all'art. 10 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124,.
Invero, la mancata denunzia all' rileverebbe non tanto ai fini della ammissibilità della domanda CP_6 risarcitoria direttamente proposta nei confronti del datore di lavoro, quanto piuttosto sotto il profilo del quantum del danno differenziale risarcibile, posto che il datore di lavoro non potrebbe giammai rispondere dell'intero danno, operando, al riguardo, l'art. 1227 c.c. restando a carico del lavoratore l'indennizzo CP_ erogabile dall' nel caso in cui, colposamente, non abbia richiesto tale indennizzo pur avendone diritto
(cfr. in tal senso Tribunale Salerno sez. I, 2.12.2021, n.2123).
Ne consegue che a fortiori in alcun modo può essere ritenuta inammissibile la domanda risarcitoria svolta dal ricorrente nel caso di specie, ove peraltro la denunzia dell'infortunio all' risulta essere stata CP_6 ritualmente proposta.
1.2.4 Sempre in via preliminare, va ritenuta l'infondatezza della eccezione secondo cui il giudicato penale di assoluzione per non aver commesso il fatto, medio tempore intervenuto nei confronti del legale rappresentante della società datrice di lavoro, sarebbe opponibile al lavoratore, pur non avendo il predetto partecipato al processo penale.
Per il lavoratore la vincolatività di quel giudicato è certamente esclusa dagli artt. 652, co. 1,e 75, co. 2, c.p.p., atteso che egli non si è costituito parte civile nel processo penale ed anzi ha proposto separata azione civile antecedentemente la sentenza penale di assoluzione.
Come noto, questo sistema è stato introdotto dal nuovo codice di procedura penale, in cui il legislatore ha abbandonato il tradizionale principio dell'unità della giurisdizione e della prevalenza del giudizio penale, in favore dell'autonomia dei giudizi (Cass. sez. un. n. 1445/1998; Cass. sez. un. n. 1768/2011).
1.3 Sul merito
Passando al merito, la domanda risarcitoria è da ritenere fondata e dunque merita accoglimento per le ragioni e nei limiti di seguito precisati.
Osserva il Tribunale che la responsabilità conseguente alla violazione dell'art. 2087 c.c., lungi dal configurare una ipotesi di responsabilità oggettiva (Cass. 26495/2018), sussiste ogni qualvolta il lavoratore abbia subito un danno nell'esecuzione della prestazione lavorativa, l'evento sia riferibile a sua colpa, per violazione di obblighi di comportamento, concretamente individuati, imposti da norme di legge e di regolamento o contrattuali ovvero suggeriti dalla tecnica e dall'esperienza (Cass. 3785/2009; Cass.
6018/2000, 1579/2000).
La giurisprudenza di legittimità ha poi da tempo chiarito come la responsabilità per infortunio sul lavoro ha natura contrattuale, sicché il lavoratore che agisca per il riconoscimento del pregiudizio ad esso conseguente ha l'onere di allegare e provare la esistenza dell'obbligazione lavorativa e del danno, nonché il nesso causale di questo con la prestazione. Sul datore di lavoro incombe invece l'onere di provare che il danno è dipeso da causa a lui non imputabile, e cioè di aver adempiuto al suo obbligo di sicurezza, apprestando tutte le misure per evitarlo, e che gli esiti dannosi sono stati determinati da un evento imprevisto ed imprevedibile (ex multis Cass. 16869/2020).
Nella specie, ritiene questo giudice che i seguenti fatti costitutivi della pretesa risarcitoria dedotta in giudizio possono ritenersi senz'altro pacifici: il rapporto contrattuale di lavoro tra le parti, da cui scaturisce l'obbligazione di sicurezza ex art. 2087 c.c. a carico del datore di lavoro nei confronti del dipendente;
la verificazione dell'evento lesivo occorso ai danni del ricorrente durante l'orario di lavoro;
la riconducibilità sul piano eziologico del sinistro all'attività lavorativa svolta dal ricorrente (si v. ricostruzione in fatto di cui al paragrafo 1 che precede).
Va inoltre rilevato come il ricorrente abbia concretamente identificato le condotte, omissive e commissive, che, nello specifico, avrebbero determinato la violazione degli obblighi di sicurezza imposti da norme di legge a carico del datore di lavoro.
In particolare, a sostegno dell'invocata responsabilità datoriale conseguente alla violazione dell'art. 2087
c.c., il lavoratore, mutuando le contestazioni mosse in sede penale a carico del Sig. nella sua CP_11 qualità di legale rappresentante della Società ha imputato alla Controparte_5 società convenuta le seguenti violazioni di legge:
- art. 26 comma 2 lett. a) D.Lgs. 81/2008, in quanto non ha cooperato, con i datori di lavoro coinvolti nelle attività di manutenzione del verde nel cantiere di Villa PI, all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dei rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto del subappalto;
- art. 26 comma 2 lett. b) D.Lgs. 81/200, in quanto non ha attuato, con i datori di lavoro coinvolti nelle attività di manutenzione del verde nel cantiere succitato, il coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui erano esposti i lavoratori impiegati in cantiere, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva;
- art. 71 comma 3 D.Lgs. 81/2008, in quanto non ha adottato adeguate misure tecniche ed organizzative atte ad impedire che il dipendente potesse utilizzare la piattaforma aerea di Parte_1 proprietà della ditta , in assenza delle cautele previste dal punto 4 dell'allegato VI stesso Controparte_7 decreto;
- art. 71 comma 7 lett. a) D.Lgs. 81/2008, in quanto, essendo la citata piattaforma aerea un'attrezzatura di lavoro che richiede per il suo impiego conoscenze e responsabilità particolari in relazione ai rischi specifici valutati, non ha preso le misure necessarie affinché l'uso di tale piattaforma aerea fosse impedito al dipendente non avendo quest'ultimo ricevuto alcuna informazione, formazione Parte_1 ed addestramento specifico all'impiego di attrezzature per il sollevamento di persone;
- art. 71 comma 3 D.Lgs. 81/2008, in quanto non ha fornito al lavoratore i DPI idonei Parte_1 in relazione ai rischi specifici a cui era esposto per svolgere le attività di potatura della siepe, alta più di 5 metri da terra, e costruiti conformemente ai requisiti previsti dall'articolo 76 dello stesso decreto;
in particolare gli elmetti rinvenuti nell'immediatezza sul luogo dell'incidente non erano idonei per svolgere attività in quota per l'assenza della chiusura sottomento e la cintura di sicurezza fascia addominale, rinvenuta appesa alla cesta della piattaforma aerea modello “Picchio 1265”, si presentava in un evidente stato di degrado e non riportava alcuna etichetta di certificazione CE.
Sulla scorta di quanto fin qui rilevato, deve ritenersi senz'altro assolto l'onere assertivo e probatorio posto a carico del lavoratore.
A questo punto è onere del datore di lavoro dimostrare di aver adempiuto all'obbligo di sicurezza sul medesimo gravante ex art. 2087 c.c. o, alternativamente, che la condotta del lavoratore abbia costituito la causa esclusiva del sinistro, presentando la stessa i caratteri della abnormità, inopinabilità ed esorbitanza, riferita al procedimento lavorativo tipico ed alle direttive ricevute (v. sul punto Cass. 27127/2013).
Nel caso di specie, secondo la tesi difensiva di parte convenuta, il sinistro è da ritenersi esclusivamente ascrivibile al cedimento strutturale della piattaforma, diretta conseguenza della carenza di manutenzione del mezzo, nonché della negligente condotta posta in essere dal ricorrente stesso per non aver questi
“utilizzato i sistemi di sicurezza presenti sul mezzo e al medesimo ben noti, in particolare non usando la cintura di sicurezza presente nel cestello” (cfr. memoria di costituzione resistente pag. 15). CP_5
Le doglianze di parte resistente, cui si sono associate le difese delle altre parti chiamate, sono infondate.
In particolare, quanto alla dinamica del sinistro, la ricostruzione dei fatti operata in ricorso, contestata in memoria di costituzione di parte resistente, può ritenersi provata alla luce delle risultanze dell'istruttoria dibattimentale, di cui alla sentenza penale già richiamata. Al riguardo occorre rammentare che il giudice civile investito della domanda di risarcimento del danno da reato ben può utilizzare, senza peraltro averne l'obbligo, come fonte del proprio convincimento le prove raccolte in un giudizio penale definito con sentenza passata in giudicato e fondare la propria decisione su elementi e circostanze già acquisiti con le garanzie di legge in quella sede, essendo in tal caso peraltro tenuto a procedere alla relativa valutazione con pienezza di cognizione al fine di accertare i fatti materiali all'esito del proprio vaglio critico (cfr. Cass. 16893/2019).
Orbene, può dunque ritenersi provato che, in data 19.6.2012 il ricorrente è salito assieme a , Persona_1 dipendente dell'impresa individuale , sulla piattaforma “Hinova” modello “Picchio 1265”, di Controparte_7 proprietà di quest'ultima e dalla stessa messa a disposizione, per eseguire la potatura in quota (4,50 metri d'altezza) di una siepe di carpino posta nell'area denominata “Vaseria degli agrumi” all'interno del Parco di
Villa PI, allorché, d'improvviso, il supporto della cesta della medesima piattaforma ha ceduto facendolo precipitare a terra.
Alla luce delle conclusioni della consulenza tecnico d'ufficio disposta in sede penale può ritenersi accertato che la causa tecnica del cedimento strutturale dell'elemento di supporto della cesta, dove i due operai coinvolti erano saliti, è attribuibile “a ragioni di usura e a mancanza di manutenzione” della piattaforma medesima, messa a disposizione dal sig. . Controparte_7
Si riporta di seguito il passaggio della motivazione della sentenza penale:
<L'ingegner ha così così ricostruito in dettaglio la dinamica del sinistro, soffermandosi sulle cause del collasso Per_2 strutturale: “La rotazione verso il basso di 180° ca. della cesta è stata causata dalla rottura di uno dei sostegni della cesta stessa. Il cedimento strutturale ha interessato dapprima una saldatura e poi, in assenza di tenuta, si è esteso alla parte restante dello “scatolato metaLLco” dove era ancorata la cesta. È emersa la presenza di ruggine diffusa sia a livello della saldatura predetta sia all'interno della struttura, con notevole quantità di residui di ossidazione, a conferma che la saldatura (che poi ha ceduto) si trovava in precarie condizioni da molto tempo. Su 8 cm di saldatura solo 2 cm fornivano ancora un sostegno al momento del cedimento finale”.
In particolare: “la rottura è una conseguenza del deterioramento della saldatura superiore (punto nel quale viene applicata la forza di trazione), che per i suoi ¾ risultava staccata dal supporto e quindi del tutto inefficace. Il prolungato fenomeno di ossidazione (ben visibile durante l'ispezione eseguita alla presenza dello SP e del TP nominato), con parziale distacco della saldatura, sarebbe stato apprezzabile prima dell'evento con una attenta verifica della piattaforma” (vedi relazione tecnica).
Il consulente ha, inoltre, precisato che la macchina in questione non era stata sottoposta ad alcuna verifica e controllo periodico da parte di soggetto abilitato, né da un centro assistenza autorizzato, così come richiesto nello stesso libretto d'uso e CP_ manutenzione, perché i controLL sulla stessa erano stati effettuati direttamente da .
In particolare: “Nel libretto d'uso e manutenzione (cap. 8-4) vengono schematizzati gli interventi di manutenzione, specificando che ogni “1000 ore di lavoro” deve essere controllata la struttura della piattaforma. Sempre al cap. 8 -22 è previsto che il controllo della struttura sia eseguito da un “centro assistenza tecnica autorizzato”. Nel registro delle CP_ manutenzioni (cap. 8-26) si rileva come le manutenzioni le abbia eseguite direttamente il proprietario ”>>.
Ciò chiarito in ordine alla causa tecnica del cedimento strutturale della piattaforma aerea, questo giudice ritiene di discostarsi dalla valutazione del giudice penale laddove esclude la corresponsabilità del legale rappresentante della società datrice di lavoro per il sol fatto che detto collasso non è dipeso “da una non corretta utilizzazione del mezzo o da un difetto di formazione degli operai addetti o di vigilanza sull'osservanza delle cautele anti-infortunistiche e delle attrezzature di sicurezza come le cinture”.
Se è pur vero, sulla base delle esposte risultanze istruttorie, che il cedimento strutturale della piattaforma si sarebbe comunque verificato indipendentemente dall'adempimento dei descritti obblighi di sicurezza a carico della società datrice di lavoro, può ritenersi altrettanto provato che l'osservanza delle cautele anti- infortunistiche e, in particolare, il corretto impiego dei dispositivi di protezione individuale come le cinture di sicurezza avrebbe potuto evitare il verificarsi dell'evento dannoso occorso al ricorrente.
In tal senso, significativa rilevanza deve attribuirsi alla deposizione della testimone Testimone_3 tecnico della prevenzione presso lo S.P.S.A.L. intervenuto sul luogo dell'infortunio, resa all'udienza dibattimentale del 2.3.2017, contenuta a pagina 5 della sentenza, la quale ebbe a dichiarare quanto segue:
<<(..) quello che era evidente da subito era che c'era in uso questa piattaforma di lavoro e che il cesto era completamente rovesciato verso il basso. (..) Noi arriviamo e vediamo la piattaforma della quale chiediamo la documentazione tecnica e libretto d'uso e manutenzione che dovrebbe rimanere sempre a corredo dell'attrezzatura e l'ultima verifica alla quale
l'attrezzatura era sottoposta. Questa piattaforma era in postazione di lavoro in prossimità di questa siepe. Noi entrando dal cancello della sulla sinistra subito dopo la recinzione, c'è questa alta siepe di circa 5 m che era in fase di Parte_5 potatura .. una prima parte era già stata tagliata e loro stavano tagliando la sommità di questa siepe quindi ad una quota sicuramente dai 4 m in su (..) loro stavano operando proprio al taglio della sommità. Si vedeva chiaramente che c'era stato un cedimento strutturale tale per cui diciamo il braccio estensibile della piattaforma nella parte alta aveva ceduto e quindi il cestello si era rovesciato verso il basso capovolto completamente. Da questa piattaforma penzolava questa fascia addominale che sarebbe una cintura di sicurezza che al di là delle condizioni di stato di degrado mancava anche di certificazioni come sarebbe richiesto per questi D.P.I. che sono peraltro considerati tra l'altro salvavita di terza categoria e quindi per questi sono richiesti anche formazioni specifiche e non solo ma anche caratteristiche costruttive che garantiscono l'efficienza in caso di caduta. Nel caso specifico già il fatto che fosse appesa una cintura addominale ci ha fatto alzare le antenne perché non è una delle attrezzature dei D.P.I. corretti da utilizzare in questa fattispecie di attrezzature perché qui sono richieste delle imbracature complete con bretelle e cosciali proprio perché se agganciate correttamente al cestello della piattaforma consentano, in caso di situazioni di questo tipo o di sbalzo, consentono all'operatore di rimanere appeso. E quindi le sollecitazioni che il corpo riceve sono distribuite tra gambe e braccia cioè rimane appeso al centro della schiena, rimane seduto in posizione che sicuramente lo strattone lo prende però rimane appeso e vivo in sostanza. In questo caso invece le cinture addominali sono cinture che sono idonee per lavorare su scale o su pali ecco non sono definite cinture di stazionamento e quindi si vede che penzola con cordino lungo un metro e mezzo..si chiamano di stazionamento perché impediscono il solo scivolamento dell'operatore. In questo caso il corpo riceve delle sollecitazioni troppo elevate. Quando si fanno dei corsi di formazione per l'uso specifico di tali imbracature ti insegnano proprio che l'uso improprio … quindi indossare una cintura di questo tipo potrebbe provocarti delle lesioni mortali in caso di caduta dall'alto perché il punto di ancoraggio prende la persona esattamente al centro del corpo e quando riceve questo strattonamento potrebbe spezzarsi la schiena oppure comprimere organi vitali ed addominali e provocare comunque delle lesioni molto gravi. La cintura non era omologata, era in cattivo stato di conservazione, pessimo direi, proprio come si vede dalle foto, dove anche il cordino era completamente sfibrato, usurato. Comunque anche se fosse stata correttamente indossata poteva, da quello che conosciamo noi con le prove fatte in laboratorio, poteva essere causa di un incidente molto più grave.
Secondo la nostra ricostruzione ci si attendeva di trovare dei segreti ben evidenti su quella che era la fascia addominale dove questa cintura avrebbe dovuto agire. Effettivamente si trovavano delle leggere escoriazioni che poi abbiamo associato non tanto
a quella cintura quanto piuttosto alla fascia che lui comunque indossava perché era quella che lo aiutava a sorreggere con le bretelle il tagliasiepe che stava utilizzando. Con riferimento alla cesta poi siamo andati a recuperare queLL che erano i documenti. L'evidenza che abbiamo trovato era che la cesta nonostante dovesse essere sottoposta a delle verifiche periodiche annuali, di fatto, nel registro delle manutenzioni le aveva sempre fatte e controfirmate esclusivamente il datore di lavoro, il sig.
, che naturalmente non aveva conoscenza tecniche per poter fare in maniera autonoma questa tipologia di Controparte_7 verifiche che la norma impone. C'è un ente terzo che deve verificare questa piattaforma con tutta una procedura … nel caso di specie al momento del sopralluogo non c'era proprio nulla (…) Da quello che abbiamo potuto ricostruire noi, abbiamo ritenuto Per_ che i soggetti erano due sopra la cesta, erano entrambi sia e Noi abbiamo messo assieme le dichiarazioni, le Per_3 valutazioni delle lesioni che erano riportate dalle parti offese… le lesioni erano compatibili con caduta dall'alto. Abbiamo Per_ CP_ accertato che il era dipendente della ditta . La ditta non aveva avuto formazione sull'utilizzo di tale piattaforma.
Agli atti non c'era la formazione specifica sull'utilizzo di tale piattaforma e nemmeno dei D.P.I. salvavita che comunque sono dei D.P.I. obbligatori da utilizzare. Abbiamo riscontrato le seguenti violazioni: dell'articolo 77, comma 3, perché appunto non erano stati dati in consegna dei D.P.I. che erano stati ritenuti idonei, così come la cintura addominale, dell'art. 71 comma
8 che impone, in caso di utilizzo della piattaforma, che venga conservata in stato di efficienza e sicurezza, dell'art. 71, comma
7, perché questa tipologia di attrezzature richiede la formazione specifica per un corretto impiego (…)>>.
Sulla scorta della richiamata deposizione testimoniale può ritenersi provato che l'attrezzatura necessaria da utilizzare per operare in sicurezza sulla piattaforma aerea in questione è costituita, non dalla cintura addominale fornita nella specie dal datore di lavoro (la quale , peraltro, se effettivamente indossata, avrebbe potuto causare un incidente molto più grave), bensì da “imbracature complete con bretelle e cosciali”, le quali, se agganciate correttamente al cestello della piattaforma, consentono, in caso di situazioni come quelle di cedimento strutturale come quella in concreto verificatasi, all'operatore di rimanere appeso e, dunque, non di non precipitare nel vuoto, come invece accaduto.
Così ricostruita la dinamica del sinistro, occorre allora evidenziare che parte datoriale non ha dimostrato di aver adempiuto all'obbligo di sicurezza sulla medesima gravante ex art. 2087 c.c.
Più precisamente, la resistente non ha provato di aver fornito al ricorrente adeguati dispositivi di sicurezza e, in particolare, le sopra indicate “imbracature complete con bretelle e cosciali”, né di aver vigilato sul corretto impiego di tali attrezzature.
Tanto evidenziato, è da ritenere violato da parte del datore di lavoro il disposto di cui all'art. 2087 c.c., che contempla la responsabilità del datore di lavoro che non ha preservato la integrità psico-fisica del proprio dipendente nonché la responsabilità dello stesso per i danni che possano capitare ai dipendenti nell'esercizio delle proprie funzioni, non avendo adeguatamente vigilato.
In particolare, risultano violati i commi 1, 4 e 7 dell'art. 77 d.lgs. cit., sull'obbligo del datore di lavoro di fornire ai dipendenti dispositivi di protezione individuali adeguati ad evitare i rischi connessi all'attività lavorativa richiesta, a mantenere gli stessi in efficienza, nonché di fornire ai lavoratori una formazione adeguata e organizzare, se necessario, uno specifico addestramento circa l'uso corretto e l'utilizzo pratico dei DPI.
Alla luce di quanto sopra già chiarito, non può peraltro dubitarsi che l'infortunio occorso al lavoratore integri proprio l'evento che l'assolvimento di tali obblighi a carico del datore di lavoro aveva lo scopo di prevenire e dunque evitare.
Di contro, è da escludere che la condotta attribuita al ricorrente in memoria di costituzione di parte resistente (omessa utilizzazione dei “sistemi di sicurezza presenti sul mezzo e al medesimo ben noti, in particolare non usando la cintura di sicurezza presente nel cestello”), presenti i caratteri della abnormità, inopinabilità ed esorbitanza, riferita al procedimento lavorativo tipico ed alle direttive ricevute (v. sul punto
Cass. 27127/2013).
Come già osservato supra, se il lavoratore avesse indossato la cintura addominale fornita nella specie dal datore di lavoro (diversa dalla attrezzatura salva-vita invece necessaria) avrebbe potuto subire lesioni personali addirittura più gravi (si richiama la deposizione del teste tecnico della Testimone_3 prevenzione presso lo S.P.S.A.L.: “(..) indossare una cintura di questo tipo potrebbe provocarti delle lesioni mortali in caso di caduta dall'alto perché il punto di ancoraggio prende la persona esattamente al centro del corpo e quando riceve questo strattonamento potrebbe spezzarsi la schiena oppure comprimere organi vitali ed addominali e provocare comunque delle lesioni molto gravi”).
Pertanto, esclusa la sussistenza di un contegno abnorme inopinabile ed esorbitante del lavoratore rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute, l'eventuale coefficiente colposo del lavoratore nel determinare l'evento è da ritenere irrilevante sia sotto il profilo causale che sotto quello dell'entità del risarcimento dovuto (cfr. Cass. 798/2017).
Sulla scorta di quanto fin qui esposto è da ritenere provata la responsabilità del datore di lavoro.
Passando ad esaminare il profilo della sussistenza di danno risarcibile si osserva anzitutto che le conclusioni della consulenza tecnica medico-legale disposta in questo giudizio hanno confermato la compatibilità tra l'evento sopra narrato e le lesioni riportate dal ricorrente, consistite in “…frattura II e III costa Sn anteriormente e dell'arco posteriore dalla VI costa alla XII costa a Sn;
frattura pluriframmentata al terzo prossimale della diafisi omerale Sn con accavallamento dei monconi di frattura;
pneumotorace bilaterale drenato d'urgenza in sala operatoria;
frattura di milza con splenectomia d'urgenza..” (cfr. a pagina 10 relazione peritale)
Quanto ai danni subiti, il CTU ha stimato: un Danno Biologico Temporaneo (DBT) di complessivi e giustificabili giorni 250 (duecentocinquanta), di cui i primi 30 (trenta) giorni come DBT Assoluto, altri 40
(quaranta) giorni come DBT Parziale al 75%, altri 90 (novanta) giorni come DBT parziale al 50%
(cinquanta per cento) ed altri 90 (novanta) giorni come DBT parziale al 35% (trentacinque per cento); un
Danno Biologico Permanente (DBP), incidente sull'integrità somato psichica nella misura del 35%
(trentacinque per cento).
Va pertanto riconosciuto al ricorrente il risarcimento del danno non patrimoniale complessivo con riferimento alla lesione dell'integrità psicofisica temporanea e permanente tutelata dall'art. 32 Cost., determinato in via equitativa ex art. 1226 c.c. con applicazione dei criteri di cui alle tabelle predisposte dal
Tribunale di Milano, nella versione aggiornata all'attualità (2024) (v. Cass. 12408/2011).
Applicando dette tabelle, considerato un punto base pari a euro 84,00 (pari al valore monetario della sola componente per danno biologico/dinamico-relazionale indicato nelle citate tabelle milanesi), può liquidarsi a titolo di danno biologico temporaneo un importo complessivo di euro 11.466,00, di cui euro 2.520,00, per i primi 30 giorni di totale;
euro 2.520,00, per i successivi 40 giorni di parziale al 75%; euro 3.780,00 per i successivi 90 giorni di parziale al 50%, euro 2.646,00 per i successivi 90 giorni di parziale al 35%,.
Quanto al danno biologico permanente, tenuto conto dell'età (anni 37) al momento dell'infortunio e della misura della invalidità permanente al 35% stimata dal CTU, applicando il valore monetario del punto danno biologico di euro 5.606,21 nonché il demoltiplicatore di 0,820 indicati nelle tabelle milanesi, va liquidata la somma di euro 160.898,00.
Alla luce dell'istruttoria espletata si ravvisano i presupposti per procedere al riconoscimento di una personalizzazione del danno, avendo trovato ampio riscontro probatorio le allegazioni contenute in ricorso secondo cui, a seguito dell'infortunio subito, il ricorrente ha cessato di occuparsi dei lavori di giardinaggio a casa propria, di andare in bicicletta ed in motocicletta, di partecipare ai baLL tradizionali come era solito fare, avendo il medesimo - fino al giorno dell'infortunio - condotto una vita particolarmente attiva (si v. in tal senso deposizioni teste;
– Testimone_4 Tes_5 Testimone_6 Testimone_7 verbali udienza 28.11.2023 e 22.02.2024).
Si ritiene congruo calcolare detta personalizzazione applicando la percentuale indicata in ricorso (10%) sulle somme liquidate a titolo di danno biologico permanente (euro 160.898,00) e di danno biologico temporaneo (euro 11.466,00), talché i relativi importi vanno determinati rispettivamente in euro 16.089,80 e in euro 1.146,60, per un totale di euro 17.236,40.
Con riferimento ai danni non patrimoniali diversi lamentati dal ricorrente e, segnatamente, al danno morale,
o “danno da sofferenza soggettiva interiore”, sulla scorta della più recente giurisprudenza di legittimità, deve evidenziarsi come lo stesso abbia assunto, all'interno dell'unitaria categoria del danno non patrimoniale, una dimensione autonoma e separata da quella del danno biologico/dinamico-relazionale (cfr. da ultimo Cass.
15733/2022).
Pertanto, non solo non costituisce più duplicazione risarcitoria individuare una somma a titolo di riparazione della sofferenza interiore patita dal soggetto in conseguenza della lesione del suo diritto alla salute, ma, per poter ottenere un risarcimento a tale titolo, il soggetto che ha azionato la pretesa risarcitoria deve provare la sussistenza del danno morale quale autonoma voce di danno.
Questo significa però che, persistendo la natura di danno conseguenza del c.d. danno morale, il danneggiato
è onerato dell'allegazione di tutte le circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza/turbamento e della prova delle stesse.
In punto di prova si è più volte affermato che il danno morale soggettivo può essere comprovato mediante lo strumento delle presunzioni, posto che ad un certo tipo di lesione, anche se di lieve entità, può riconnettersi di regola una sofferenza. Il ricorso alle presunzioni non può tuttavia esonerare il danneggiato dall'onere di una compiuta allegazione del danno, o quanto meno degli elementi di fatto da cui desumere la sussistenza di un pregiudizio morale. Tanto premesso, nella specie, considerato che il sinistro di cui è causa integra gli estremi del reato di lesioni colpose, compete al ricorrente anche il ristoro del danno morale in relazione alle sofferenze ed ai disagi complessivamente patiti (che vanno ben oltre i tradizionali concetti di "patema d'animo transeunte" e di
"spavento").
Stante la carenza in ricorso di specifiche allegazioni in punto di quantum del danno morale risarcibile, nonché mancando elementi probatori sui cui fondare la prospettata “sofferenza di grado elevato nel breve periodo e medio-elevata nel lungo”, si ritiene congruo liquidare detta voce di pregiudizio applicando la medesima percentuale indicata dal ricorrente a titolo di personalizzazione (pari al 10%) sull'entità del danno biologico liquidato(euro 160.898,00), talché il relativo importo va determinato in euro 16.089,80.
Sotto il profilo del danno patrimoniale, anzitutto deve essere riconosciuto il rimborso delle spese mediche sostenute dal ricorrente per come dedotte in ricorso, escluso l'importo di soli euro 15,00 per ECG del
16.05.2014, in quanto ritenuta non congrua e non giustificata dal CTU (cfr. relazione pag. 12),quindi per complessivi euro 2.723,58.
Non può invece essere liquidato l'ulteriore importo di euro 279,20 per spese di viaggio, non avendo il ricorrente provato che il relativo esborso costituisca un danno subito in conseguenza dell'infortunio sofferto.
In ordine al danno da perdita di capacità lavorativa specifica, il Tribunale osserva che in tema di risarcimento del danno da invalidità personale l'accertamento di postumi incidenti con una certa entità sulla capacità lavorativa specifica non comporta automaticamente l'obbligo del danneggiante di risarcire il pregiudizio patrimoniale conseguente alla riduzione della capacità di guadagno derivante dalla diminuzione della predetta capacità e, quindi, di produzione di reddito, occorrendo ai fini della risarcibilità di un siffatto danno patrimoniale, la concreta dimostrazione che la riduzione della capacità lavorativa si sia tradotta in un effettivo pregiudizio economico (cfr. Cass. 3290/2013; Cass. 15238/2014).
In particolare, il danno derivante dalla perdita di capacità lavorativa specifica richiede un giudizio prognostico sulla compromissione delle aspettative di lavoro in relazione alle attitudini specifiche della persona (così, da ultimo, Cass. 17411/2019) ed è quindi risarcibile solo ove appaia probabile, alla stregua di una valutazione prognostica, che la vittima percepirà un reddito inferiore a quello che avrebbe altrimenti conseguito in assenza dell'infortunio (cfr. Cass. 12572/2018).
A tal fine, il danneggiato è tenuto a dimostrare, anche tramite presunzioni, di svolgere, al momento dell'infortunio, un'attività produttiva di reddito e di non aver mantenuto, dopo di esso, una capacità generica di attendere ad altri lavori confacenti alle sue attitudini personali (cfr. Cass. 2758/2015). Nel caso di specie, gli oneri probatori gravanti sul danneggiato possono ritenersi assolti.
Invero, come già si è visto supra, è provato che, a seguito dell'infortunio, cessato il rapporto di lavoro a tempo indeterminato inter partes, il ricorrente sia rimasto privo di occupazione a far data dal 18.3.2014 (cfr. certificato status di disoccupazione del 20.7.2017) e che talune delle mansioni di operaio giardiniere in precedenza svolte (quali la potatura, e in particolare quella in altezza, la tosatura e la rizzolatura dei prati) sono dallo stesso non più eseguibili a seguito dell'infortunio (si v. in tal senso relazione CTU pp. 21-22).
La consulenza tecnica d'ufficio medico legale ha quindi ritenuto congruo il riconoscimento di un'incidenza del 35% sulla capacità lavorativa specifica (cfr. relazione CTU p. 22).
Con riferimento alla liquidazione di tale voce di danno, la Suprema Corte ha osservato che il danno permanente da incapacità di guadagno non può essere liquidato in base ai coefficienti di capitalizzazione approvati con r.d. n. 1403 del 1922, i quali, a causa dell'innalzamento della durata media della vita e dell'abbassamento dei saggi di interesse, non garantiscono l'integrale ristoro del danno, e con esso il rispetto della regola di cui all'art. 1223 c.c. (Cass. 20615/2015). Per ovviare a tale inconveniente, la Cassazione propone di adottare i “coefficienti di capitalizzazione approvati con provvedimenti normativi vigenti per la capitalizzazione delle rendite previdenziali o assistenziali, come pure i coefficienti elaborati dalla dottrina per la specifica materia del risarcimento del danno aquiliano: a mero titolo indicativo, queLL diffusi dal
Consiglio Superiore della Magistratura ed allegati agli Atti dell'Incontro di studio per i magistrati, svoltosi a
Trevi il 30 giugno - 1 luglio 1989 (in Nuovi orientamenti e nuovi criteri per la determinazione del danno,
Quaderni del CSM, 1990, n. 41, pp. 127 e ss.)”.
Pertanto, seguendo le indicazioni della Corte di Cassazione, tenuto conto che il ricorrente al momento dell'infortunio era una lavoratore precario e non aveva reddito fisso, il danno da perdita di capacità lavorativa specifica può essere quantificato nella seguente misura: triplo della pensione sociale (pari ad euro
5.824,91 nel 2016) di euro 17.474,73 euro 5.824,91 (circostanza incontroversa), moltiplicato per il coefficiente di capitalizzazione 25.5836 (v. Quaderni CSM cit., tenuto conto dell'età dell'attore al momento del sinistro, pari a 37 anni) = euro 447.066,51, meno 20% di scarto vita fisica - lavorativa (pari ad euro
89.413,30) = euro 357.653,21, con applicazione della percentuale del 35% (riduzione della capacità lavorativa specifica) = euro 125.178,62.
Così liquidato il danno civilistico occorre ora procedere alla comparazione di tale danno con l'indennizzo erogato dall' secondo il criterio delle poste omogenee. CP_6
Al riguardo si richiama l'ormai consolidato orientamento di legittimità (si v. di recente Cass. 3694/2023), secondo cui detto indennizzo ristora unicamente il danno biologico permanente e non gli altri pregiudizi che compongono la nozione pur unitaria di danno non patrimoniale;
pertanto, occorre dapprima distinguere il danno non patrimoniale dal danno patrimoniale, comparando quest'ultimo alla quota CP_6 rapportata alla retribuzione e alla capacità lavorativa specifica dell'assicurato; successivamente, con riferimento al danno non patrimoniale, dall'importo liquidato a titolo di danno civilistico vanno espunte le voci escluse dalla copertura assicurativa (danno morale e danno biologico temporaneo) per poi detrarre dall'importo così ricavato il valore capitale della sola quota della rendita destinata a ristorare il CP_6 danno biologico permanente (Cass. 9112/2019); ciò in linea con la ricostruzione costituzionalmente orientata del sistema in termini coerenti con la struttura bipolare del danno-conseguenza, operando un computo per poste omogenee, sicché, dall'ammontare complessivo del danno biologico, va detratto non già il valore capitale dell'intera rendita costituita dall' , ma solo il valore capitale della quota di essa CP_6 destinata a ristorare, in forza del D.Lgs. n. 38 del 2000, art. 13, il danno biologico stesso, con esclusione, invece, della quota rapportata alla retribuzione ed alla capacità lavorativa specifica dell'assicurato, volta all'indennizzo del danno patrimoniale (Cass. 20807/2016; cfr. anche, Cass. 13819/2017 nonché, in comparazione con il sistema previgente all'ambito temporale di applicazione del D.Lgs. n. 38 del 2000, art. 13,Cass. n. 777 del 2015, n. 4025 del 2016, e, in riferimento alle modifiche introdotte dalla L. n. 145 del
2018, Cass. n. 8580 del 2019); ed in coerenza con il principio per cui, in tema di responsabilità civile del datore di lavoro, la liquidazione del danno alla salute conseguente ad infortunio sul lavoro o a malattia professionale va effettuata secondo i criteri civilistici e non sulla base delle tabelle di cui al D.M. n. del 12 luglio 2000, deputate alla liquidazione dell'indennizzo ex D.Lgs. n. 38 del 2000, art. 13, in ragione CP_6 della differenza strutturale e funzionale tra tale indennizzo e il risarcimento del danno civilistico, salvo, poi, detrarre d'ufficio quanto indennizzabile dall' , anche indipendentemente dalla effettiva erogazione CP_6
(Cass. 22021/2022);
Conseguentemente, considerato che valore capitale della rendita al 3.12.2024, limitatamente al solo danno biologico è di euro 116.644,72 e che gli acconti ed i ratei già versati a tale titolo ammontano alla stessa data CP_ ad euro 45.054,55 (cfr. comunicazione del 3.12.2024 – in atti), quindi per un totale di euro 161.699,27, considerato un danno biologico accertato in questa sede pari ad euro 160.898,00, nulla deve essere riconosciuto a titolo di danno differenziale.
Deve invece essere riconosciuto in favore del ricorrente l'importo di euro 11.466,00 per danno biologico temporaneo, nonché gli ulteriori importi di euro di euro 16.089,80 e in euro 1.146,60 a titolo di personalizzazione come sopra calcolati, nonché di euro 16.089,80 per danno morale, in quanto esclusi dall'indennizzo (cfr. Cass. 26117/2021). CP_6
In definitiva, il danno non patrimoniale che parte resistente è tenuta a risarcire va determinato in complessivi euro 44.792,20 (di cui euro 11.466,00 per danno biologico temporaneo, euro 17.236,40 per personalizzazione, euro 16.089,80 per danno morale).
Su tale importo, devalutato alla data del sinistro (19.6.2012), sono dovuti interessi legali e rivalutazione monetaria.
Quanto al danno patrimoniale, esso va riconosciuto limitatamente alla somma suindicata a titolo di rimborso per le spese mediche, pari ad euro 2.723,58.
Null'altro parte resistente è tenuta a corrispondere la resistente sotto tale profilo, considerato che il danno da minor reddito correlato alla riduzione della capacità lavorativa specifica derivata dal sinistro, come sopra quantificato in complessivi euro 125.178,62, risulta inferiore a quanto corrisposto dall' a titolo di CP_6 valore capitale della rendita nella sua componente patrimoniale, pari ad euro 196.239,23 al 3.12.2024, oltre i ratei versati per euro 71.563,76 (cfr. attestazione cit.), importi che dunque appaiono satisfattivi CP_6 dell'intero pregiudizio subito.
Sulla somma dovuta a titolo di danno patrimoniale, liquidata in sostanza con riferimento all'epoca del fatto, spettano gli interessi legali e la rivalutazione dal giorno dell'infortunio.
3. Sulla domanda di manleva di nei confronti di Controparte_1 Controparte_2
La domanda di manleva svolta dalla parte resistente nei confronti di basata sul Controparte_2 contratto di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro (cfr. polizza n.
250516563 stipulata con decorrenza dalle ore 24 del 3.3.2005 – doc. 8 fascicolo resistente), risulta fondata.
Invero, costituendosi in giudizio, la compagnia assicurativa chiamata in garanzia non ha mosso alcuna contestazione circa l'operatività della polizza nel caso di specie, limitandosi a chiedere che in ipotesi di accertamento di responsabilità a carico del proprio assicurato fossero applicate le condizioni e i limiti di cui al contratto di assicurazione inter partes.
Viste le conclusioni raggiunte in ordine alla responsabilità della società datrice di lavoro e accertata la sussistenza di un rapporto di garanzia operante con riguardo alla concreta vicenda oggetto del presente contenzioso, deve essere accolta la domanda di manleva spiegata dalla resistente con condanna della compagnia terza chiamata a rilevare indenne costei per la somma che deve corrispondere al ricorrente a titolo di risarcimento del danno derivante dall'infortunio sul lavoro di cui è causa, nel limite del massimale previsto dalle condizioni di polizza e con applicazione della percentuale di scoperto e/o della franchigia ivi previste.
4. Sulla domanda proposta da nei confronti dell'arch. Controparte_2 CP_3 Va infine esaminata la domanda proposta dalla compagnia di assicurazioni con la Controparte_2 quale chiede di “-accertare anche il grado concorrente di responsabilità concorsuale ex art. 1227 c.c. del lavoratore Sig.
contrattuale e/o extracontrattuale ed a qualsivoglia titolo del Dott. e/o di altri terzi soggetti, Parte_1 CP_3 ancorché non citati nel presente Giudizio, nella determinazione dell'infortunio occorso il 19/06/2012 al Sig. Parte_1
e per cui è causa, previa ammissione di opportuna C.T.U. medico legale, previo accertamento circa l'effettiva sussistenza del diritto vantato dal ricorrente;
- ripartire in concreto il rispettivo grado di corresponsabilità dei soggetti ritenuti responsabili all'esito dell'istruttoria processuale, ancorché non citati nel presente Giudizio, e l'eventuale conseguente risarcimento dovuto al ricorrente, sia ai fini di consentire il riparto tra corresponsabili ex artt. 1298 e/o 2055 c.c. e le successive azioni, anche di regresso, sia ai fini dei limiti previsti dalla polizza a copertura della sola quota di corresponsabilità concretamente ascrivibile all'assicurata - ridurre conseguentemente la entità delle somme richieste dal Sig. in ogni Controparte_1 Parte_1 caso con la compensazione delle spese, dei diritti e degli onorari, essendo l'accertamento giudiziale della responsabilità e del
"quantum debeatur" necessario ed imprescindibile per la determinazione e quantificazione del diritto del ricorrente”.
La domanda proposta nei confronti dell'arch. è infondata per le ragioni che seguono. CP_3
A sostegno di siffatta domanda, la compagnia di assicurazioni chiamante fa proprie le contestazioni contenute nel decreto di citazione diretta a Giudizio del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di CP_ Venezia, ove il dott. risultava imputato nel processo penale R.G. 6370/12 N.R.
In particolare, tali contestazioni consistevano nella violazione dell'art.26 comma 1, lettera b), del
D.Lgs.81/02008, “per non avere fornito dettagliate informazioni sui rischi specifici presenti nel parco di villa PI in cui stavano operando le ditte;
in considerazione anche della sua presenza presso il parco il giorno dell'evento infortunistico, non Controparte_ impediva lo svolgimento delle attività di potatura delie siepi da parte delle ditte “ ” ed , Controparte_1 considerata l'assenza di una formale autorizzazione di affidamento dei lavori in subappalto alle citate ditte (procedura prevista nel contratto di appalto stipulato tra la committenza con la ditta “HI F.LL Valente” e nel D.U.V.R.I.)”, nonché dell'art. 26 comma 2, lettera a) D.Lgs.81/2008, perché “non cooperava con i datori di lavoro coinvolti nell'attività di manutenzione del verde nel cantiere di Villa PI all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto di subappalto” e dell'art. 26 comma 2 lettera b) D.Lgs.81/2008, perché “non attuava con i datori di lavoro coinvolti nelle attività di manutenzione del verde nel cantiere sopradetto il coordinamento degli interventi di 36/54 protezione e prevenzione dai rischi cui erano esposti i lavoratori impiegati in cantiere, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva”.
Secondo la Procura di Venezia, ponendo in essere tali condotte, ha permesso che i sig.ri CP_3
(dipendente della impresa individuale “ ”) e (dipendente della Persona_1 Controparte_7 Parte_1 società “ ), “dovendo concludere i lavori di potatura della siepe alta cinque metri, posta a ridosso della Controparte_1 muratura di recinzione dell'area denominata vaseria degli agrumi nel Parco della Villa Nazionale PI, mentre stavano in quota all'interno del cestello della piattaforma aerea semovente Hinova modello Picchio 1265 di proprietà dell'impresa individuale “ ”, improvvisamente, per un cedimento strutturale del braccio telescopico della piattaforma che Controparte_7 causava il rovesciamento della cesta, non essendo in alcun modo trattenuti dal sistemi di ritenute (cinture), precipitavano a terra riportando le lesioni soprammenzionate”.
Orbene, occorre anzitutto evidenziare che tutte le contestazioni mosse in ambito penale nei confronti CP_ dell'arch. sono state ritenute infondate dal Tribunale Penale di Venezia che, con la più volte menzionata sentenza n. 1623/2019, ha assolto il detto imputato “per non aver commesso il fatto”.
Richiamate le considerazioni sopra esposte in ordine al carattere non vincolante del giudicato penale ai fini di questo procedimento, ritiene tuttavia questo giudicante di condividere e fare proprie le motivazioni della CP_ citata sentenza, laddove viene esclusa in capo all'architetto la qualifica dirigenziale ipotizzata dalla pubblica accusa, integrante il presupposto per contestarne la responsabilità per violazione dell'art. 26, commi 1 e 2 del D. Lgs. 81/2008.
Così argomenta il Giudice penale: “Dalle testimonianze dei testi qualificati e Testimone_1 Testimone_2 risulta escluso che rivestisse la qualifica dirigenziale ipotizzata dalla pubblica accusa per coinvolgerlo dal CP_3 punto di vista soggettivo nella responsabilità del sinistro sul lavoro de quo, non essendo titolare all'epoca di poteri di gestione o di autonomi poteri decisionali di spesa, neppure con riferimento ai lavori ordinari di giardinaggio che, da molti anni, con cadenza regolare, sulla base di appositi appalti di servizi intercorsi con ditte esterne, la sovraintendenza-datore di lavoro, aveva disposto”.
Ed invero, la teste funzionario amministrativo, direttore amministrativo e responsabile del Testimone_2 personale ed ufficio appalti, così dichiarava nel corso della deposizione resa all'udienza del 27.10.2017: “… CP_ l'architetto era funzionario, rivestiva la funzione di funzionario architetto … Non rivestiva la carica di dirigente, era un funzionario e se noi guardiamo al profilo professionale riveste ruoli semplicemente interni nel senso che può assumere anche la direzione di un ufficio, però con rilevanza interna. Il dirigente in quel momento era l'Architetto Era ed è Testimone_8
l'unico dirigente. E' anche funzionario delegato, nel senso che non soltanto aveva il potere di firmare tutti gli atti amministrativi e non della Sopraintendenza ma anche come funzionario delegato poteva assumere obbligazioni e anche disporre ordinativi di spesa ed era soltanto lei;
non c'era stata nessuna delega in materia, né a me, anche se ero direttore amministrativo, né ai funzionari architetti che erano del mio stesso livello, le disposizioni interne, gli ordini di servizio, le CP_ disposizioni di spesa erano assunte soltanto dal dirigente. L'Architetto non aveva nessuno di questi poteri. Non c'era stata nessuna delega di firma” (cfr. deposizione riportata nel corpo della sentenza penale, pagg. 8 e 9; cfr. altresì CP_ doc. 7 fasc. ).
Quanto dichiarato dalla teste risulta confermato nella deposizione della teste , la Tes_2 Testimone_1 CP_ quale ha riferito che l'arch. “ogni volta che veniva [ndr: a Villa PI] aveva una lettera di incarico firmata dal dirigente e protocollata” (cfr. deposizione riportata nel corpo della sentenza penale, pagg. 8 e 9; cfr. altresì doc. CP_ 7 fasc. ).
CP_ Sulla scorta delle superiori considerazioni va esclusa la responsabilità dell'arch. in ordine al sinistro per cui è causa, in quanto, non rivestendo la qualifica di dirigente, non gli può essere contestata la violazione di obblighi in materia di sicurezza sul lavoro che sono propri del “datore di lavoro”, non spettando allo stesso, come condivisibilmente ritenuto dal giudice penale in relazione al predetto, “di verificare l'idoneità del mezzo che il aveva messo a disposizione … né dipendendo in alcun modo il CP_7 collasso strutturale de quo da una non corretta utilizzazione del mezzo o da un difetto … di vigilanza sull'osservanza delle cautele antiinfortunistiche e delle attrezzature di sicurezza” (così la sentenza penale, pag. 11).
Va ritenuta, infine, inammissibile l'ulteriore domanda spiegata da volta ad accertare Controparte_2
“in concreto il rispettivo grado di corresponsabilità” anche di altri “soggetti ritenuti responsabili all'esito dell'istruttoria processuale, ancorché non citati nel presente Giudizio”, risultando sul punto assorbente proprio il rilievo della loro mancata evocazione quali contraddittori nella causa che ci occupa.
5. Sulle domande riconvenzionali subordinate di regresso e di manleva spiegate da CP_3
Viste le conclusioni raggiunte in ordine alla assenza di responsabilità di in relazione CP_3 all'infortunio di cui è cause, risultano assorbite le domande riconvenzionali subordinate dal medesimo svolte rispettivamente nei confronti della società e degli Controparte_1 Parte_2
6. Sulle spese di lite
Quanto al rapporto processuale intercorso tra ricorrente e resistente, le spese di lite seguono la soccombenza di quest'ultima e si liquidano ex DM n. 55/2014 sulla base del valore del decisum (da euro
26.000 ad euro 52.000) e dell'attività processuale svolta, con applicazione dei valori medi di scaglione per tutte le fasi del giudizio. Tenuto conto dell'accoglimento della domanda in misura sensibilmente inferiore al petitum individuato in ricorso, sussistono gravi ed eccezionali ragioni ex art. 92 co. 2 c.p.c. per compensare in misura pari ad 1/2 le spese di lite.
Le spese di consulenza tecnica vanno poste a carico di parte convenuta soccombente nella misura liquidata con decreto del 22.11.2021, così come le spese del consulente di parte ricorrente da liquidarsi in euro
1.220,00, inclusa IV, giusta fattura dep. in data 4.3.2022.
Quanto al rapporto processuale tra resistente datrice di lavoro e le spese di lite si Controparte_2 compensano, non avendo la compagnia di assicurazioni contestato l'operatività della polizza assicurativa relativamente al sinistro di cui è causa né, più in generale, la fondatezza della domanda di manleva per l'intero importo richiesto a titolo risarcitorio.
Quanto al rapporto processuale tra chiamante e il terzo chiamato , le Controparte_2 CP_3 spese di lite seguono la soccombenza della prima e si liquidano in dispositivo ex DM n. 55/2014 sulla base del valore del petitum (da euro 260.000 ad euro 520.000) e dell'attività processuale svolta, con applicazione di valori inferiori ai medi di scaglione per tutte le fasi di giudizio, esclusa la fase istruttoria in quanto non espletata inter partes.
Nulla sulle spese quanto al rapporto processuale tra e stante Controparte_2 Parte_2 la contumacia di quest'ultima.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1. condanna la società a corrispondere a la somma di euro 44.792,20 Controparte_1 Parte_1 per danno non patrimoniale e di euro 2.723,58 per danno patrimoniale subiti a causa dell'infortunio sul lavoro occorso in data 19.6.2012, oltre interessi e rivalutazione come indicato in parte motiva;
2. condanna la società a pagare a la metà delle spese di lite che liquida Controparte_1 Parte_1 per l'intero in complessivi euro 9.257,00, oltre 15% per spese generali, oltre Iva e Cap come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
3. compensa per la restante metà le spese di lite liquidate per l'intero al capo che precede;
4. pone le spese di CTU, liquidate in corso di causa, e di TP di parte ricorrente, come sopra liquidate, definitivamente a carico della società resistente;
5. condanna a manlevare la società da quanto essa deve Controparte_2 Controparte_1 corrispondere alla parte ricorrente per effetto dei capi che precedono, nel limite del massimale previsto dalle condizioni di polizza e con applicazione della percentuale di scoperto e/o della franchigia ivi previste;
6. rigetta ogni altra domanda avanzata dalle parti;
7. condanna a rifondere al chiamato le spese di lite che liquida in euro Controparte_2 CP_3
7.647,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, oltre Iva e Cap come per legge, oltre euro 607,00 per CP_ contributo unificato versato dall'arch. ;
8. nulla sulle spese nei confronti della compagnia contumace. Parte_2
Sentenza pubblicata mediante deposito in cancelleria del dispositivo e della contestuale motivazione all'esito della scadenza del termine di cui all'art. 127 ter c.p.c.
Pistoia, 20 dicembre 2024
Il Giudice
Emanuele Venzo