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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 12/02/2025, n. 103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 103 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G.N. 1331 / 2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
SEZIONE CIVILE
Composto dai Magistrati: Dr. Eugenio Maria Turco Presidente Rel. Dr.ssa Francesca Capuzzi Giudice Dr. Davide Palmieri Giudice ha emesso la seguente SENTENZA
nella causa iscritta al RG N. 1331 / 2021 avente ad oggetto separazione personale tra coniugi
TRA
( ) nata il [...] a Parte_1 C.F._1
BRACCIANO (RM), con l'Avv. FERRAUTI CHIARA, come da procura in atti RICORRENTE E
nato il [...] a [...], con l'Avv. CP_1 C.F._2
PETRONI VINCENZO, come da procura in atti RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL P.M. PRESSO IL TRIBUNALE DI VITERBO INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: all'udienza del 24.09.2024 le parti hanno trasmesso note contenenti le rispettive conclusioni da ritenersi riportate e trascritte nella presente parte della decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in atti chiedeva dichiararsi la separazione Parte_1 personale da , con addebito nei confronti del marito, in relazione al CP_1 matrimonio celebrato in data 02/07/2015 a Sutri (VT) (N. 3, P. I, Anno 2015). A fondamento della domanda deduceva: a) che dall'unione erano nati i figli Persona_1 nato il [...] e , nato il [...]; b) che dopo un iniziale periodo Persona_2 di serenità coniugale, il rapporto affettivo era andato progressivamente deteriorandosi a causa delle gravi ed illecite condotte tenute dal resistente;
in particolare, segnalava che già nel mese di gennaio 2018, tramite “Messenger”, era stata contattata da una signora che le aveva riferito di essere stata adescata dal marito, il quale, mediante un'inserzione on line relativa alla vendita di una stufa, durante la trattativa, le aveva poi chiesto di avere un rapporto sessuale in cambio di denaro (all. 3), circostanza questa che, aveva riferito l'interlocutrice, il aveva poi CP_1 ripetuto anche con altre donne;
c) che chieste spiegazioni al marito, lo stesso aveva negato l'accaduto, in tutta risposta offendendo e minacciando la moglie la quale da quel momento, aveva perso ogni fiducia nel marito;
d) che da quel momento il marito aveva continuato ad avere verso di lei comportamenti irrispettosi, non prestandole alcuna forma di assistenza verso di lei. Così, come quando, in occasione del parto era rimasta da sola in ospedale, non ricevendo alcuna visita dal marito, avendo lo stesso preferito recarsi in discoteca incontrando altre donne;
d) che, inoltre, il coniuge, ossessionato dalla gelosia, aveva continuamente offeso e minacciato la stessa in ogni occasione (all. 4: registrazioni, all. 5: screenshot whattsapp), esercitando sulla stessa una forma di controllo che le impediva di svolgere, fuori da casa, anche le più semplici attività anche di semplice frequentazione con le amiche;
e) che a causa di ciò aveva quindi sporto presso i Carabinieri di Sutri una denuncia querela in data 13/09/2020 (poi integrata il 16.9.2020, all. 6, 7) e poi richiesto al Tribunale di Viterbo l'emissione di ordine di protezione che veniva accolto dal Tribunale che aveva, quindi, disposto l'allontanamento del resistente dalla casa coniugale. Per i medesimi fatti, aggiungeva, era stato poi instaurato procedimento penale a carico del (2976/2020 RGNR) imputato per i delitti di CP_1 maltrattamenti e violenza sessuale (artt. 572 e 609 bis c.p). Alla luce di tali circostanze chiedeva di dichiararsi la separazione personale dal marito, con addebito a carico di quest'ultimo, l' assegnazione della casa coniugale, l'affidamento esclusivo dei figli e un contributo, quantificato in complessivi euro 700,00 per il mantenimento dei minori li oltre il 50% delle spese straordinarie da sostenere nell'interesse All'esito dell'udienza presidenziale del 13.10.2021, nel corso della quale non compariva il ricorrente, emessi i provvedimenti provvisori ed urgenti1, si disponeva per il giudizio di merito.
Nel corso di tale giudizio si costituiva parte resistente, il quale aderendo alla domanda di separazione, contestava i fatti posti a fondamento della domanda di addebito, chiedendo, inoltre, di ridurre l'importo stabilito a titolo di mantenimento dei minori (da ridurre fino ad euro 300,00) con affidamento congiunto dei minori ai genitori e specifiche modalità di incontro del padre con i figli. All'esito dell'attività istruttoria svolta nel corso del processo (documenti e testi) e dopo l'emissione di provvedimenti ex art. 709 cpc2, all'udienza del 24.09.2024 la causa veniva trattenuta in decisione con termini di cui all'art. 190 c.p.c.
La domanda di separazione personale dei coniugi e può essere accolta attesa la indubbia sussistenza delle condizioni legittimanti la pronuncia previste dall'art. 151, comma 1, c.c. Ritiene il Tribunale che, conformemente alla richiesta avanzata in tale senso da parte ricorrente, cui ha aderito il resistente, debba essere, dunque, pronunciata la separazione 1 “1) i coniugi sono autorizzati a vivere separati con l'obbligo del rispetto;
2) assegna la casa coniugale sita in Sutri Largo Europa 11 a che ivi potrà vivere unitamente ai suoi due figli minori;
Parte_1 3) dispone l'affidamento esclusivo dei due minori ( nato il [...] e Persona_2 Persona_1 nato il [...]) in favore della madre nata il [...]; il padre potrà vedere i Parte_1 figli sulla base di incontri che saranno organizzati dai Servizi sociali del Comune di Sutri, i quali relazioneranno a questo Tribunale entro il 31.1.2022 in merito alle condizioni del nucleo familiare in esame;
4) verserà il 5 di ogni mese in favore della moglie la somma complessiva di euro 500,00 (250 CP_1 per figlio) per il mantenimento dei due figli minori, oltre al 50% delle spese processuali”. 2 Provvedimento del 05.05.2023, confermato il 25.1.2024 con il quale si modificavano le modalità di incontro padre/figli, sostituendo gli incontri cd “protetti” con l'assistenza educativo domiciliare così da consentire un miglioramento dei rapporti tra il ed i figli minori;
si disponeva, poi, che i Servizi Sociali di Sutri CP_1 avrebbero dovuto curare l'attivazione di percorsi di sostegno dei minori presso il TSMREE locale, con particolare riferimento al figlio maggiore, veniva poi richiesta l'acquisizione di tutti i provvedimenti Per_1 adottati dal PM, dal GIP e dal Tribunale penale relativamente alla posizione del CP_1 personale dei coniugi, essendo divenuta intollerabile la prosecuzione della convivenza tra i predetti. L'evidente incapacità dei coniugi a proseguire in armonia l'unione coniugale e la constatata indisponibilità a una riconciliazione per tutta la durata del processo dimostrano la fondatezza dell'assunto secondo il quale è venuta meno l'affectio maritalis tra i coniugi e vi è l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale tra gli stessi. Pronunciata la separazione dei coniugi, la decisione del Collegio deve pertanto riguardare le ulteriori questioni sollevate nel corso del presente giudizio.
Con riguardo alla richiesta di addebito della separazione avanzata da parte ricorrente, giova premettere che ai fini dell'addebitabilità della separazione il Giudice di merito deve accertare se la frattura del rapporto coniugale sia stata provocata dal comportamento oggettivamente trasgressivo di uno o di entrambi i coniugi e, quindi, se sussista un rapporto di causalità tra detto comportamento ed il verificarsi dell'intollerabilità dell'ulteriore convivenza o se, piuttosto, la violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi sia avvenuta quando era già maturata una situazione di crisi del vincolo coniugale (Cass. n. 25966/2016), gravando, inoltre, sulla parte che deduce il compimento di condotte trasgressive agli obblighi familiari da parte dell'altro coniuge, il relativo onere probatorio. Orbene, con riferimento al caso di specie, la richiesta di addebito appare fondata. Dalla documentazione depositata in atti e considerando gli esiti delle prove testimoniali raccolte nel corso del giudizio, può dirsi provato quanto dedotto da parte ricorrente.
Con riguardo agli atti istruttori di rilievo riguardanti la indicata domanda deve segnalarsi: a) l'ordine di protezione emesso (in RG n. 2172/2020) da questo Tribunale in data 16.11.2020 a tutela della ricorrente a causa delle gravi condotte violente e minacciose già emerse ed accertate nel corso di quel giudizio, condotte poste in essere dal in danno del coniuge;
CP_1
b) i messaggi di whatsAPP in cui il rivolgeva alla moglie espressioni particolarmente CP_1 violente ed offensive (“tanto io prendo euro 1500 euro al mese e non ti do una lira…voi donne sempre a fa le zoccole….vedrai se ti faccio a pezzi avoi a cercare tua madre, 28.6.2020 all, 5 ricorso introduttivo); c) le dichiarazioni testimoniali acquisite nel corso del presente giudizio che confermano i comportamenti offensivi e violenti posti in essere dal resistente in danno della moglie (udienza
30.3.2023 teste in quel periodo lavoravamo insieme e durante il giorno è Testimone_1 capitato varie volte che avesse perdite di sangue dal naso. …La mi ha raccontato i Parte_1 dettagli della violenza….aveva un appuntamento con me in quella occasione e mi ha chiamato per avvisarmi che non poteva venire perché il marito l'aveva chiusa dentro casa” teste Tes_2
, udienza 10.10.2023: “io ho assistito al parto, il non c'era. E' venuto solo una
[...] CP_1 volta a trovare la moglie e il figlio in ospedale…mia figlia si è trasferita da me in conseguenza di questi comportamenti del marito…quando discutevano lui alzava sempre i toni e diceva queste cose (ndr frasi del seguente tenore anche alla presenza dei bambini: “sei una zoccola...anziché andare a lavoro vai a scopare in giro…tanto lo so che hai un altro...”). Io a volte intervenivo e dicevo di non dirle soprattutto in presenza dei bambini. […] le ho consigliato di venire da me perché avevo paura che la situazione degenerasse. Io ho sentito anche delle minacce che lui faceva a mia figlia per telefono, che se lei avesse chiesto la separazione o non fosse tornata da lui, avrebbe ammazzato lei e i bambini. […] aveva paura delle conseguenze di una eventuale denuncia. […] L'ho sentito dire queste frasi (ndr, “ma dove vai vestita così, zoccola! Perché ti sei messa quella maglietta?”; “Perché hai guardato quel passante in quel modo?”; “Adesso esci e ti vai a scopare qualcuno in giro, zoccola!). Ho sentito anche io queste minacce (“..il Sig. minacciava perentoriamente la moglie di CP_1 non andare avanti con la separazione altrimenti l'avrebbe “ammazzata”?) a figlia mi ha chiamato spaventata. Sia mio marito che i miei figli poi hanno chiamato il e anche a CP_1 loro lui ha detto che avrebbe ammazzato la moglie e i figli”. Ulteriori elementi sintomatici di tali condotte possono ricavarsi dalla pendenza a carico del del procedimento penale per i delitti di maltrattamenti e violenza sessuale ex artt 572 CP_1
c.e e. 609 bis c.p. in danno del coniuge (n. 2979/2020 RGNR all. 9, 12, 13). Considerate tali risultanze e rilevato che l'uso di gravi minacce e di violenze psicologiche nei confronti del coniuge costituiscono comportamenti talmente esecrabili ed una violazione così macroscopica dei doveri di assistenza e sollecitudine che devono improntare la vita matrimoniale, da poter concretare di per sé causa di addebito della separazione, il Collegio ritiene di addebitare la separazione dei coniugi al CP_1
Del pari, il compimento da parte del resistente delle illecite condotte di cui si è finora detto, poste in essere non soltanto in danno del coniuge, ma anche in presenza dei minori, costituisce circostanza, di per sé idonea a legittimare l'affidamento dei minori nella modalità esclusiva per come già stabilita all'esito dell'udienza presidenziale, confermandosi inoltre le modalità degli incontri padre/figli. Quanto a tali incontri, il Tribunale in data 25.1.2024 aveva disposto che le parti avrebbero dovuto attivare un “percorso di sostegno alla genitorialità nel più breve tempo possibile, incaricando i Servizi sociali di chiederne l'attivazione presso il Consultorio territorialmente competente” e che decorsi due mesi dall'inizio di tale percorso, i Servizi, nell'ipotesi in cui non si fossero manifestate criticità, “avrebbero provveduto a calendarizzare “incontri liberi del padre con i minori della durata di un pomeriggio fino all'ora di cena per due pomeriggi”. A fronte di tali determinazioni i Servizi Sociali nella relazione del 18.12.2024 hanno comunicato che l'indicato percorso non era stato iniziato dalle parti. Per tali ragioni deve essere confermato il provvedimenti emessi nel corso del processo, in data 05.05.2023 con il quale di stabiliva “la sostituzione degli incontri protetti con l'assistenza educativo domiciliare al fine di consentire il miglioramento dei rapporti fra il e i figli, CP_1 demandandone l'organizzazione e calendarizzazione ai Servizi Sociali di Sutri” i quali, per il futuro, comunicheranno eventuali criticità direttamente al PM non disponendo più questo ufficio del relativo fascicolo.
In merito al mantenimento dei figli, come è noto, lo schema legale da seguire (art. 337 ter c.c.) prevede, come regola generale, la necessità che ogni genitore provveda al mantenimento dei figli secondo un principio di proporzionalità, sulla base, inoltre, dei seguenti parametri: a) le esigenze dei due minori, due bambini che oggi hanno 9 e 6 anni, con esigenze tipiche di quelle legate alla loro età; b) le condizioni economiche di entrambi i genitori che vedono il resistente percepire uno reddito mensile di circa 1.400,00 euro (il ha rappresentato di percepire per il lavoro CP_1 part-time presso una frutteria di Nepi la retribuzione mensile di €. 700,00. Tale circostanza risulta contraddetta dalla relazione del 18.12.2023 dei Servizi Sociali ai cui componenti lo stesso dichiarava di lavorare come autista per una ditta di trasporti “percependo circa 1440/1600”, oltre che dagli estratti conto depositati in data 13.03.2023, da cui si evincono pagamenti mensile tra i 1.300 € ed i 1.500 euro. Inoltre le stesse comunicazioni whatsApp in precedenza riportate, nel corso delle quali il riferiva di uno stipendio mensile di euro CP_1
1500,00 non appaiono aderenti alle sue deduzioni su tale aspetto. La ricorrente da parte sua, che oggi lavora part-time proprio per supportare le attività dei figli, percepisce uno stipendio mensile di euro 1.000, corrisponde rate mensili per le rate di un finanziamento di € 17.000,00 acceso per la famiglia ma ancora non estinto, provvede al pagamento di un ingiunzione di pagamento del relativa alla quota di mensa scolastica del figlio CP_2 Per_1 relativa all'anno 2020, per la quale alcun contributo v'è stato da parte del Parte istante CP_1 ha dato conto di ulteriori ingiunzioni di pagamento per le annualità 2021 e 2022 stesso tributo, che la stessa ha riferito di non riuscire a corrispondere;
c) il fatto che entrambi i minori sono prevalentemente collocati presso la madre la quale si è finora preso e continua a prendersi principalmente cura degli stessi, circostanza, quest'ultima, che rende certamente più onerosa la posizione del genitore presso il quale i minori sono collocati. Alla luce di tali circostanze appare, quindi, legittimo confermare quanto già stabilito dal Tribunale nei provvedimenti provvisori ed urgenti, euro 500,00 al mese, (250,00 euro per ogni figlio) oltre al 50% delle spese straordinarie. Per tali considerazioni la domanda può essere accolta nei limiti finora indicati. All'accoglimento della domanda consegue la condanna di parte resistete al pagamento delle spese processuali nella misura indicata in dispositivo (calcolo spese: valore indeterminabile complessità bassa, quattro fasi di legge valori prossimi ai medi)
P.Q.M.
Il Tribunale di Viterbo definitivamente pronunciando così provvede: 1. Dichiara la separazione personale tra e Parte_1 CP_1
, con addebito nei confronti di quest'ultimo, in relazione al matrimonio celebrato
[...] in data 02/07/2015 a Sutri (N. 3, P. I, Anno 2015), ordinando la trasmissione della presente sentenza per il compimento degli adempimenti di legge all'indicato Comune;
2. Assegna la casa coniugale sita in Sutri Largo Europa n.11 a che ivi Parte_1 potrà vivere unitamente ai suoi due figli minori;
3. Dispone l'affidamento esclusivo dei due minori nato il [...] e Persona_2 nato il [...]) in favore della madre nata il Persona_1 Parte_1
25.1.1985, alla quale vengono altresì riservate le decisioni di maggiore interesse per i figli in ordine all'istruzione, all'educazione e alla salute, le quali saranno assunte dalla madre tenendo conto delle capacità, inclinazione naturale ed aspirazioni dei minori;
4. verserà il 5 di ogni mese in favore della moglie la somma complessiva di CP_1 euro 500,00 (250 per figlio) per il mantenimento dei due figli minori, oltre al 50% delle spese processuali;
5. Conferma l'assistenza educativa familiare già in atto, demandandone l'organizzazione degli incontri e la calendarizzazione ai Servizi Sociali di Sutri
6. Dispone che i Servizi Sociali di Sutri, comunichino eventuali criticità al PM presso questo
Tribunale;
7. Condanna al pagamento delle spese processuali del presente in favore di parte CP_3 ricorrente, spese che si liquidano in complessivi euro 7.000,00 oltre Iva, CPA e 15 Spese generali
8. Dispone la trasmissione della presente decisione ai Servizi Sociali di Sutri.
Così deciso in Viterbo nella camera di consiglio del 12/02/2025
IL PRESIDENTE est. Dr. Eugenio Maria Turco
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
SEZIONE CIVILE
Composto dai Magistrati: Dr. Eugenio Maria Turco Presidente Rel. Dr.ssa Francesca Capuzzi Giudice Dr. Davide Palmieri Giudice ha emesso la seguente SENTENZA
nella causa iscritta al RG N. 1331 / 2021 avente ad oggetto separazione personale tra coniugi
TRA
( ) nata il [...] a Parte_1 C.F._1
BRACCIANO (RM), con l'Avv. FERRAUTI CHIARA, come da procura in atti RICORRENTE E
nato il [...] a [...], con l'Avv. CP_1 C.F._2
PETRONI VINCENZO, come da procura in atti RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL P.M. PRESSO IL TRIBUNALE DI VITERBO INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: all'udienza del 24.09.2024 le parti hanno trasmesso note contenenti le rispettive conclusioni da ritenersi riportate e trascritte nella presente parte della decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in atti chiedeva dichiararsi la separazione Parte_1 personale da , con addebito nei confronti del marito, in relazione al CP_1 matrimonio celebrato in data 02/07/2015 a Sutri (VT) (N. 3, P. I, Anno 2015). A fondamento della domanda deduceva: a) che dall'unione erano nati i figli Persona_1 nato il [...] e , nato il [...]; b) che dopo un iniziale periodo Persona_2 di serenità coniugale, il rapporto affettivo era andato progressivamente deteriorandosi a causa delle gravi ed illecite condotte tenute dal resistente;
in particolare, segnalava che già nel mese di gennaio 2018, tramite “Messenger”, era stata contattata da una signora che le aveva riferito di essere stata adescata dal marito, il quale, mediante un'inserzione on line relativa alla vendita di una stufa, durante la trattativa, le aveva poi chiesto di avere un rapporto sessuale in cambio di denaro (all. 3), circostanza questa che, aveva riferito l'interlocutrice, il aveva poi CP_1 ripetuto anche con altre donne;
c) che chieste spiegazioni al marito, lo stesso aveva negato l'accaduto, in tutta risposta offendendo e minacciando la moglie la quale da quel momento, aveva perso ogni fiducia nel marito;
d) che da quel momento il marito aveva continuato ad avere verso di lei comportamenti irrispettosi, non prestandole alcuna forma di assistenza verso di lei. Così, come quando, in occasione del parto era rimasta da sola in ospedale, non ricevendo alcuna visita dal marito, avendo lo stesso preferito recarsi in discoteca incontrando altre donne;
d) che, inoltre, il coniuge, ossessionato dalla gelosia, aveva continuamente offeso e minacciato la stessa in ogni occasione (all. 4: registrazioni, all. 5: screenshot whattsapp), esercitando sulla stessa una forma di controllo che le impediva di svolgere, fuori da casa, anche le più semplici attività anche di semplice frequentazione con le amiche;
e) che a causa di ciò aveva quindi sporto presso i Carabinieri di Sutri una denuncia querela in data 13/09/2020 (poi integrata il 16.9.2020, all. 6, 7) e poi richiesto al Tribunale di Viterbo l'emissione di ordine di protezione che veniva accolto dal Tribunale che aveva, quindi, disposto l'allontanamento del resistente dalla casa coniugale. Per i medesimi fatti, aggiungeva, era stato poi instaurato procedimento penale a carico del (2976/2020 RGNR) imputato per i delitti di CP_1 maltrattamenti e violenza sessuale (artt. 572 e 609 bis c.p). Alla luce di tali circostanze chiedeva di dichiararsi la separazione personale dal marito, con addebito a carico di quest'ultimo, l' assegnazione della casa coniugale, l'affidamento esclusivo dei figli e un contributo, quantificato in complessivi euro 700,00 per il mantenimento dei minori li oltre il 50% delle spese straordinarie da sostenere nell'interesse All'esito dell'udienza presidenziale del 13.10.2021, nel corso della quale non compariva il ricorrente, emessi i provvedimenti provvisori ed urgenti1, si disponeva per il giudizio di merito.
Nel corso di tale giudizio si costituiva parte resistente, il quale aderendo alla domanda di separazione, contestava i fatti posti a fondamento della domanda di addebito, chiedendo, inoltre, di ridurre l'importo stabilito a titolo di mantenimento dei minori (da ridurre fino ad euro 300,00) con affidamento congiunto dei minori ai genitori e specifiche modalità di incontro del padre con i figli. All'esito dell'attività istruttoria svolta nel corso del processo (documenti e testi) e dopo l'emissione di provvedimenti ex art. 709 cpc2, all'udienza del 24.09.2024 la causa veniva trattenuta in decisione con termini di cui all'art. 190 c.p.c.
La domanda di separazione personale dei coniugi e può essere accolta attesa la indubbia sussistenza delle condizioni legittimanti la pronuncia previste dall'art. 151, comma 1, c.c. Ritiene il Tribunale che, conformemente alla richiesta avanzata in tale senso da parte ricorrente, cui ha aderito il resistente, debba essere, dunque, pronunciata la separazione 1 “1) i coniugi sono autorizzati a vivere separati con l'obbligo del rispetto;
2) assegna la casa coniugale sita in Sutri Largo Europa 11 a che ivi potrà vivere unitamente ai suoi due figli minori;
Parte_1 3) dispone l'affidamento esclusivo dei due minori ( nato il [...] e Persona_2 Persona_1 nato il [...]) in favore della madre nata il [...]; il padre potrà vedere i Parte_1 figli sulla base di incontri che saranno organizzati dai Servizi sociali del Comune di Sutri, i quali relazioneranno a questo Tribunale entro il 31.1.2022 in merito alle condizioni del nucleo familiare in esame;
4) verserà il 5 di ogni mese in favore della moglie la somma complessiva di euro 500,00 (250 CP_1 per figlio) per il mantenimento dei due figli minori, oltre al 50% delle spese processuali”. 2 Provvedimento del 05.05.2023, confermato il 25.1.2024 con il quale si modificavano le modalità di incontro padre/figli, sostituendo gli incontri cd “protetti” con l'assistenza educativo domiciliare così da consentire un miglioramento dei rapporti tra il ed i figli minori;
si disponeva, poi, che i Servizi Sociali di Sutri CP_1 avrebbero dovuto curare l'attivazione di percorsi di sostegno dei minori presso il TSMREE locale, con particolare riferimento al figlio maggiore, veniva poi richiesta l'acquisizione di tutti i provvedimenti Per_1 adottati dal PM, dal GIP e dal Tribunale penale relativamente alla posizione del CP_1 personale dei coniugi, essendo divenuta intollerabile la prosecuzione della convivenza tra i predetti. L'evidente incapacità dei coniugi a proseguire in armonia l'unione coniugale e la constatata indisponibilità a una riconciliazione per tutta la durata del processo dimostrano la fondatezza dell'assunto secondo il quale è venuta meno l'affectio maritalis tra i coniugi e vi è l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale tra gli stessi. Pronunciata la separazione dei coniugi, la decisione del Collegio deve pertanto riguardare le ulteriori questioni sollevate nel corso del presente giudizio.
Con riguardo alla richiesta di addebito della separazione avanzata da parte ricorrente, giova premettere che ai fini dell'addebitabilità della separazione il Giudice di merito deve accertare se la frattura del rapporto coniugale sia stata provocata dal comportamento oggettivamente trasgressivo di uno o di entrambi i coniugi e, quindi, se sussista un rapporto di causalità tra detto comportamento ed il verificarsi dell'intollerabilità dell'ulteriore convivenza o se, piuttosto, la violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi sia avvenuta quando era già maturata una situazione di crisi del vincolo coniugale (Cass. n. 25966/2016), gravando, inoltre, sulla parte che deduce il compimento di condotte trasgressive agli obblighi familiari da parte dell'altro coniuge, il relativo onere probatorio. Orbene, con riferimento al caso di specie, la richiesta di addebito appare fondata. Dalla documentazione depositata in atti e considerando gli esiti delle prove testimoniali raccolte nel corso del giudizio, può dirsi provato quanto dedotto da parte ricorrente.
Con riguardo agli atti istruttori di rilievo riguardanti la indicata domanda deve segnalarsi: a) l'ordine di protezione emesso (in RG n. 2172/2020) da questo Tribunale in data 16.11.2020 a tutela della ricorrente a causa delle gravi condotte violente e minacciose già emerse ed accertate nel corso di quel giudizio, condotte poste in essere dal in danno del coniuge;
CP_1
b) i messaggi di whatsAPP in cui il rivolgeva alla moglie espressioni particolarmente CP_1 violente ed offensive (“tanto io prendo euro 1500 euro al mese e non ti do una lira…voi donne sempre a fa le zoccole….vedrai se ti faccio a pezzi avoi a cercare tua madre, 28.6.2020 all, 5 ricorso introduttivo); c) le dichiarazioni testimoniali acquisite nel corso del presente giudizio che confermano i comportamenti offensivi e violenti posti in essere dal resistente in danno della moglie (udienza
30.3.2023 teste in quel periodo lavoravamo insieme e durante il giorno è Testimone_1 capitato varie volte che avesse perdite di sangue dal naso. …La mi ha raccontato i Parte_1 dettagli della violenza….aveva un appuntamento con me in quella occasione e mi ha chiamato per avvisarmi che non poteva venire perché il marito l'aveva chiusa dentro casa” teste Tes_2
, udienza 10.10.2023: “io ho assistito al parto, il non c'era. E' venuto solo una
[...] CP_1 volta a trovare la moglie e il figlio in ospedale…mia figlia si è trasferita da me in conseguenza di questi comportamenti del marito…quando discutevano lui alzava sempre i toni e diceva queste cose (ndr frasi del seguente tenore anche alla presenza dei bambini: “sei una zoccola...anziché andare a lavoro vai a scopare in giro…tanto lo so che hai un altro...”). Io a volte intervenivo e dicevo di non dirle soprattutto in presenza dei bambini. […] le ho consigliato di venire da me perché avevo paura che la situazione degenerasse. Io ho sentito anche delle minacce che lui faceva a mia figlia per telefono, che se lei avesse chiesto la separazione o non fosse tornata da lui, avrebbe ammazzato lei e i bambini. […] aveva paura delle conseguenze di una eventuale denuncia. […] L'ho sentito dire queste frasi (ndr, “ma dove vai vestita così, zoccola! Perché ti sei messa quella maglietta?”; “Perché hai guardato quel passante in quel modo?”; “Adesso esci e ti vai a scopare qualcuno in giro, zoccola!). Ho sentito anche io queste minacce (“..il Sig. minacciava perentoriamente la moglie di CP_1 non andare avanti con la separazione altrimenti l'avrebbe “ammazzata”?) a figlia mi ha chiamato spaventata. Sia mio marito che i miei figli poi hanno chiamato il e anche a CP_1 loro lui ha detto che avrebbe ammazzato la moglie e i figli”. Ulteriori elementi sintomatici di tali condotte possono ricavarsi dalla pendenza a carico del del procedimento penale per i delitti di maltrattamenti e violenza sessuale ex artt 572 CP_1
c.e e. 609 bis c.p. in danno del coniuge (n. 2979/2020 RGNR all. 9, 12, 13). Considerate tali risultanze e rilevato che l'uso di gravi minacce e di violenze psicologiche nei confronti del coniuge costituiscono comportamenti talmente esecrabili ed una violazione così macroscopica dei doveri di assistenza e sollecitudine che devono improntare la vita matrimoniale, da poter concretare di per sé causa di addebito della separazione, il Collegio ritiene di addebitare la separazione dei coniugi al CP_1
Del pari, il compimento da parte del resistente delle illecite condotte di cui si è finora detto, poste in essere non soltanto in danno del coniuge, ma anche in presenza dei minori, costituisce circostanza, di per sé idonea a legittimare l'affidamento dei minori nella modalità esclusiva per come già stabilita all'esito dell'udienza presidenziale, confermandosi inoltre le modalità degli incontri padre/figli. Quanto a tali incontri, il Tribunale in data 25.1.2024 aveva disposto che le parti avrebbero dovuto attivare un “percorso di sostegno alla genitorialità nel più breve tempo possibile, incaricando i Servizi sociali di chiederne l'attivazione presso il Consultorio territorialmente competente” e che decorsi due mesi dall'inizio di tale percorso, i Servizi, nell'ipotesi in cui non si fossero manifestate criticità, “avrebbero provveduto a calendarizzare “incontri liberi del padre con i minori della durata di un pomeriggio fino all'ora di cena per due pomeriggi”. A fronte di tali determinazioni i Servizi Sociali nella relazione del 18.12.2024 hanno comunicato che l'indicato percorso non era stato iniziato dalle parti. Per tali ragioni deve essere confermato il provvedimenti emessi nel corso del processo, in data 05.05.2023 con il quale di stabiliva “la sostituzione degli incontri protetti con l'assistenza educativo domiciliare al fine di consentire il miglioramento dei rapporti fra il e i figli, CP_1 demandandone l'organizzazione e calendarizzazione ai Servizi Sociali di Sutri” i quali, per il futuro, comunicheranno eventuali criticità direttamente al PM non disponendo più questo ufficio del relativo fascicolo.
In merito al mantenimento dei figli, come è noto, lo schema legale da seguire (art. 337 ter c.c.) prevede, come regola generale, la necessità che ogni genitore provveda al mantenimento dei figli secondo un principio di proporzionalità, sulla base, inoltre, dei seguenti parametri: a) le esigenze dei due minori, due bambini che oggi hanno 9 e 6 anni, con esigenze tipiche di quelle legate alla loro età; b) le condizioni economiche di entrambi i genitori che vedono il resistente percepire uno reddito mensile di circa 1.400,00 euro (il ha rappresentato di percepire per il lavoro CP_1 part-time presso una frutteria di Nepi la retribuzione mensile di €. 700,00. Tale circostanza risulta contraddetta dalla relazione del 18.12.2023 dei Servizi Sociali ai cui componenti lo stesso dichiarava di lavorare come autista per una ditta di trasporti “percependo circa 1440/1600”, oltre che dagli estratti conto depositati in data 13.03.2023, da cui si evincono pagamenti mensile tra i 1.300 € ed i 1.500 euro. Inoltre le stesse comunicazioni whatsApp in precedenza riportate, nel corso delle quali il riferiva di uno stipendio mensile di euro CP_1
1500,00 non appaiono aderenti alle sue deduzioni su tale aspetto. La ricorrente da parte sua, che oggi lavora part-time proprio per supportare le attività dei figli, percepisce uno stipendio mensile di euro 1.000, corrisponde rate mensili per le rate di un finanziamento di € 17.000,00 acceso per la famiglia ma ancora non estinto, provvede al pagamento di un ingiunzione di pagamento del relativa alla quota di mensa scolastica del figlio CP_2 Per_1 relativa all'anno 2020, per la quale alcun contributo v'è stato da parte del Parte istante CP_1 ha dato conto di ulteriori ingiunzioni di pagamento per le annualità 2021 e 2022 stesso tributo, che la stessa ha riferito di non riuscire a corrispondere;
c) il fatto che entrambi i minori sono prevalentemente collocati presso la madre la quale si è finora preso e continua a prendersi principalmente cura degli stessi, circostanza, quest'ultima, che rende certamente più onerosa la posizione del genitore presso il quale i minori sono collocati. Alla luce di tali circostanze appare, quindi, legittimo confermare quanto già stabilito dal Tribunale nei provvedimenti provvisori ed urgenti, euro 500,00 al mese, (250,00 euro per ogni figlio) oltre al 50% delle spese straordinarie. Per tali considerazioni la domanda può essere accolta nei limiti finora indicati. All'accoglimento della domanda consegue la condanna di parte resistete al pagamento delle spese processuali nella misura indicata in dispositivo (calcolo spese: valore indeterminabile complessità bassa, quattro fasi di legge valori prossimi ai medi)
P.Q.M.
Il Tribunale di Viterbo definitivamente pronunciando così provvede: 1. Dichiara la separazione personale tra e Parte_1 CP_1
, con addebito nei confronti di quest'ultimo, in relazione al matrimonio celebrato
[...] in data 02/07/2015 a Sutri (N. 3, P. I, Anno 2015), ordinando la trasmissione della presente sentenza per il compimento degli adempimenti di legge all'indicato Comune;
2. Assegna la casa coniugale sita in Sutri Largo Europa n.11 a che ivi Parte_1 potrà vivere unitamente ai suoi due figli minori;
3. Dispone l'affidamento esclusivo dei due minori nato il [...] e Persona_2 nato il [...]) in favore della madre nata il Persona_1 Parte_1
25.1.1985, alla quale vengono altresì riservate le decisioni di maggiore interesse per i figli in ordine all'istruzione, all'educazione e alla salute, le quali saranno assunte dalla madre tenendo conto delle capacità, inclinazione naturale ed aspirazioni dei minori;
4. verserà il 5 di ogni mese in favore della moglie la somma complessiva di CP_1 euro 500,00 (250 per figlio) per il mantenimento dei due figli minori, oltre al 50% delle spese processuali;
5. Conferma l'assistenza educativa familiare già in atto, demandandone l'organizzazione degli incontri e la calendarizzazione ai Servizi Sociali di Sutri
6. Dispone che i Servizi Sociali di Sutri, comunichino eventuali criticità al PM presso questo
Tribunale;
7. Condanna al pagamento delle spese processuali del presente in favore di parte CP_3 ricorrente, spese che si liquidano in complessivi euro 7.000,00 oltre Iva, CPA e 15 Spese generali
8. Dispone la trasmissione della presente decisione ai Servizi Sociali di Sutri.
Così deciso in Viterbo nella camera di consiglio del 12/02/2025
IL PRESIDENTE est. Dr. Eugenio Maria Turco