Sentenza 20 dicembre 1982
Massime • 2
In tema di prova per presunzioni non occorre che i fatti su cui la presunzione si fonda siano tali da far apparire l'esistenza del fatto ignoto come l'unica conseguenza possibile dei fatti accertati in giudizio secondo un legame di necessarietà assoluta ed esclusiva, bastando che l'operata inferenza sia effettuata alla stregua di un canone di probabilità, con riferimento ad una connessione possibile e verosimile di accadimenti, la cui sequenza e ricorrenza possono verificarsi secondo regole di esperienza colte dal giudice per giungere all'espresso convincimento circa tale probabilità di sussistenza e la compatibilità del fatto supposto con quello accertato. ( Conf 1978/78, mass n 391340).*
In Sede di legittimità non sono proponibili questioni di diritto che non siano state ritualmente formulate davanti ai giudici di merito e che implichino una modificazione, anche in ordine agli elementi di fatto, dei termini della controversia. Pertanto, qualora il thema decidendum sia stato, in primo grado, circoscritto alla questione se le assenze del lavoratore, considerate per sè stesse e indipendentemente dalla loro eventuale giustificazione per malattia, costituissero o meno giustificato motivo obiettivo di licenziamento, è inammissibile il motivo di ricorso per Cassazione volto a sostenere l'illegittimità del licenziamento ex art. 2110 cod. civ., per mancato superamento del periodo di comporto, ancorché tale questione sia stata trattata dal giudice di appello, in violazione, peraltro, del secondo comma dell'art. 437 cod. proc. civ. e, anzi, al di fuori delle deduzioni e conclusioni formulategli dalle parti. ( V 5871/80, mass n 409680; ( Conf 2246/80, mass n 405917, sulla prima parte; ( Conf 437/80, mass n 403805, sulla prima parte).*
Commentari • 7
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/12/1982, n. 7026 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7026 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 1982 |
Testo completo
In Sede di legittimità non sono proponibili questioni di diritto che non siano state ritualmente formulate davanti ai giudici di merito e che implichino una modificazione, anche in ordine agli elementi di fatto, dei termini della controversia. Pertanto, qualora il thema decidendum sia stato, in primo grado, circoscritto alla questione se le assenze del lavoratore, considerate per sè stesse e indipendentemente dalla loro eventuale giustificazione per malattia, costituissero o meno giustificato motivo obiettivo di licenziamento, è inammissibile il motivo di ricorso per Cassazione volto a sostenere l'illegittimità del licenziamento ex art. 2110 cod. civ., per mancato superamento del periodo di comporto, ancorché tale questione sia stata trattata dal giudice di appello, in violazione, peraltro, del secondo comma dell'art. 437 cod. proc. civ. e, anzi, al di fuori delle deduzioni e conclusioni formulategli dalle parti. ( V 5871/80, mass n 409680; ( Conf 2246/80, mass n 405917, sulla prima parte;
( Conf 437/80, mass n 403805, sulla prima parte).*