Sentenza 24 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Puglia, sentenza 24/04/2026, n. 101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Puglia |
| Numero : | 101 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Sentenza n. 101/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA PUGLIA
in composizione monocratica, nella persona del Consigliere dott.ssa SS De OR, ha pronunciato, all’esito dell’udienza del 3 marzo 2026, la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 37673 del registro di segreteria, sul ricorso presentato da XXX, nato a [...] il XXX (cod. fisc. XXX), rappresentato e difeso dall’avv. Luca Putignano, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, in Lecce, alla Via F. Caracciolo, n. 21 (indirizzo pec: putignano.luca@ordavvle.legalmail.it)
contro:
l’INPS, rappresentato e difeso dall’avv. Ilaria De Leonardis ed elettivamente domiciliato presso gli uffici dell’Avvocatura Distrettuale Regionale, in Bari, alla Via Putignani n. 108, VISTO il D. Lgs. 26.8.2016 n. 174;
VISTO il ricorso;
ESAMINATI gli atti e i documenti tutti di causa;
UDITE nella pubblica udienza del 3 marzo 2026, l’avv. Elisabetta Civino delegata dall’avv. Putignano per il ricorrente, e l’avv. Fabiola Leone in sostituzione dell’avv. De Leonardis per l’INPS.
Ritenuto e considerato in
TO E IT
1.- Con il ricorso all’esame, il ricorrente, XXX, ex Brigadiere della Guardia di Finanza, in quiescenza dal 25 settembre 2016 per raggiunti limiti d’età e transitato in ausiliaria a domanda, allegando di essere stato richiamato in servizio sino al 31 dicembre 2018, ha chiesto la riliquidazione del trattamento di quiescenza con il computo dei periodi di richiamo in servizio (svolti dal 25 settembre 2016 al 31 dicembre 2018) ai fini del ricalcolo degli importi stipendiali percepiti e spettanti nel medesimo periodo di tempo.
In punto di diritto, il ricorrente richiamava la disciplina nella soggetta materia recata dagli artt. 986 e 1876 del d.lgs. n. 66/2010.
2.- In data 4 aprile 2025, si è costituito l’INPS chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato ritenendosi incompetente alla riliquidazione del trattamento pensionistico in godimento al ricorrente in mancanza di apposita rideterminazione da parte dell’Amministrazione di appartenenza (MEF).
3.- Venuto il giudizio in discussione all’udienza del 27 maggio 2025 (dopo che alla precedente udienza del 29 aprile 2025 era stato ordinato alla Guardia di Finanza di depositare il fascicolo amministrativo del ricorrente), le parti hanno concordemente chiesto il rinvio della trattazione della causa per compiere ulteriori e specifici approfondimenti circa la posizione pensionistica del XXX.
4.- In data 28 maggio 2025, l’INPS ha depositato “…l’elaborato relativo al lotto di applicazione del decreto definitivo n. 2141 del 22 ottobre 2021…”, contestualmente comunicando che il pagamento spettante avverrà “…con la mensilità di agosto…”.
5.- In data 18 febbraio 2026, il difensore del ricorrente ha depositato una nota con cui chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere, avendo l’Istituto previdenziale liquidato gli arretrati maturati sul trattamento definitivo (decreto n. 2141/2021) spettante al XXX, unitamente agli interessi medio tempore maturati.
6.- All’odierna udienza, il difensore del ricorrente ha ribadito l’avanzata richiesta di cessazione della materia del contendere, con condanna alle spese di lite dell’Amministrazione convenuta. Il difensore dell’INPS nell’aderire alla cessata materia del contendere ha concluso chiedendo la compensazione delle spese del giudizio.
7.- Il giudizio è stato definito, come da dispositivo, letto nella stessa udienza, di seguito trascritto.
8.- Ritiene il giudicante che non vi siano motivi per disattendere la concorde richiesta formulata dalle parti, avendo, in effetti, la questione controversa dedotta in giudizio trovato, medio tempore, soluzione in sede amministrativa, come comprovato dall’INPS con il deposito agli atti del giudizio della relativa documentazione indicante il “prospetto di liquidazione degli arretrati spettanti e degli interessi maturati”.
Tuttavia, in ossequio al principio di soccombenza virtuale (in termini, C. conti, Sez. Giuris.
Puglia, n. 342/2017), le spese del giudizio, quali liquidate in dispositivo, devono accollarsi esclusivamente all’Istituto previdenziale resistente, considerato che il riconoscimento del diritto è avvenuto in corso di causa, come emerge dalla documentazione depositata dall’INPS, con conseguente sopravvenuta carenza di interesse ad agire del ricorrente.
PER QUESTI MOTIVI
la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Puglia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 37673, dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna l’INPS al pagamento delle spese di lite in favore del difensore del ricorrente dichiaratosi antistatario, che si liquidano equitativamente in € 400,00 oltre oneri e accessori come per legge.
Così deciso, in Bari, all'esito della pubblica udienza del 3 marzo 2026.
Il DI
(SS De OR)
(F. to digitalmente)
Depositata il 24 aprile 2026 Il Funzionario
(Dott.ssa Anna Rossano)
(F. to digitalmente)