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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 16/10/2025, n. 859 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 859 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
I SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello – Prima Sezione Civile – riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
1) Dott.ssa Maria Balletti Presidente
2) Dott. Giuliana Giuliano Consigliere
3) Dott.ssa Marina Mainenti Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello iscritta al n. 584/2025 RG, vertente
TRA con sede in Palomonte (SA), in persona del suo legale rapp.te p.t., sig. Parte_1
, rappresentata e difesa, in forza di procura conferita su atto separato in calce Parte_2
all'atto di appello, dall'avv. Giuseppe Giarletta presso il cui studio sito in Eboli (SA), alla via Apollo XI n. 51, elettivamente domicilia;
APPELLANTE
E già , corrente in Controparte_1 Controparte_2
AN X (Pn);
APPELLATA -contumace
1 OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1242/2025 del 18/3/2025 pubblicata in data
18/3/2025 dal Tribunale di Salerno in materia di risoluzione vendita e risarcimento danni.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato a mezzo p.e.c. in data 22/4/2025, Pt_1
proponeva appello avverso la sentenza n. 1242/2025 del 18/3/2025, pubblicata in pari data e notificata il 25/3/2025, con la quale il Tribunale di Salerno così provvedeva: <
1. rigetta le domande di parte attrice;
2) condanna la al pagamento, in favore della Parte_1 [...]
delle spese del presente giudizio, che si liquidano in € 50,00 per spese vive ed CP_1
€ 5.077,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. Massimo Fantin >.
Quindi, citava la a comparire per l'udienza del 25/7/2025, differita Controparte_1
d'ufficio all'udienza del 25/9/2025, presentando le seguenti conclusioni:
1. accogliere
l'appello formulato, per i motivi esposti in premessa e, dunque, accogliere le domande di parte appellante e, pertanto, dichiarare risolto il contratto di acquisto concluso tra le parti
e, per l'effetto, condannare parte appellata alla restituzione del prezzo pagato a titolo di corrispettivo pari ad € 14.520,00, ovvero della somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre al risarcimento dei danni subiti e subendi da parte appellante da liquidarsi
in via equitativa, oltre interessi legali dalla data di maturazione e fino al soddisfo;
2. con vittoria di spese e compenso professionale dell'avvocato del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge, con attribuzione al sottoscritto procuratore
per fattane anticipazione >.
Tuttavia, con istanza del 3/7/2025, la epositava una formale rinuncia agli atti del Pt_1
giudizio ai sensi dell'art. 306 cpc, in quanto nelle more le parti, facendosi reciproche concessioni, avevano raggiunto un'intesa transattiva.
Ricordato che a norma dell'art. 306 cpc Il processo si estingue per rinuncia agli atti del giudizio quando questa è accettata dalle parti costituite che potrebbero aver interesse alla
2 prosecuzione>, nella specie, ritiene la Corte che la mancanza dell'espressa accettazione della rinuncia da parte dell'appellata non incide sulla validità ed efficacia della dichiarazione
“abdicativa”, sia perché la rimasta contumace in appello, sia per il Controparte_3
tenore della transazione, nella quale la società appellata ha espressamente accettato la rinuncia, sia infine perché il presente provvedimento le giova.
Quindi, devono ritenersi maturati i presupposti previsti dalla norma in esame per disporre l'estinzione del processo.
Quanto alla forma che deve rivestire tale provvedimento, attesa l'idoneità dell'estinzione a definire in rito il processo ed a determinare altresì il passaggio in giudicato, ove l'estinzione divenga definitiva, della sentenza di primo grado, si ritiene che debba essere quella della sentenza, che è appunto quella che permette alla parte anche di potere, se lo ritenga necessario, impugnarla, facendone valere gli eventuali vizi.
Pertanto, la Corte dichiara l'estinzione del processo, disponendo che le spese del presente grado di giudizio siano compensate.
PQM
La Corte d'Appello di Salerno, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla nei confronti della avverso la sentenza n. 1242/2025 del Pt_1 Controparte_3
Tribunale di Salerno, così provvede:
1) DICHIARA l'estinzione del giudizio ex art. 306 cpc;
2) DISPONE la compensazione integrale delle spese del secondo grado del giudizio.
Così decisa in Salerno, lì 2 ottobre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
-dott.ssa Marina Mainenti -dott.ssa Maria Balletti-
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