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Sentenza 31 agosto 2025
Sentenza 31 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 31/08/2025, n. 90 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 90 |
| Data del deposito : | 31 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte d'Appello di Firenze Sezione Lavoro composta dai magistrati dott. Flavio Baraschi presidente dott. Elisabetta Tarquini consigliera dott. Stefania Carlucci consigliera rel.
nella causa iscritta al N. RG. 166/2024 promossa da
- appellante - Pt_1
Avv. Antonello Zaffina Avv. Silvano Imbriaci contro
- appellata Controparte_1
Avv. Maurizio Manna
- appellata/appellante incidentale CP_2
condizionato - Avv. Rosanna Mariani
Avente ad oggetto: appello avverso la sentenza 216/2024 del Tribunale di Firenze Sezione Lavoro, pubblicata il 05.03.2024. All'udienza del 06.02.2025, all'esito della camera di consiglio, ha emesso, previo separato dispositivo, la seguente
SENTENZA
L' , appellante principale e l' , appellante incidentale Pt_1 CP_2 condizionato, propongono appello avverso la sentenza del Tribunale di Firenze che, riuniti ai sensi dell'art. 151 disp. att. c.p.c. due procedimenti introdotti separatamente dalla società, in parziale accoglimento del ricorso di e della domanda Controparte_1 riconvenzionale dell' , ha adottato il seguente dispositivo: Pt_1
pagina 1 di 20 “- in parziale accoglimento del ricorso depositato nell'ambito del procedimento R.G.N. 1806/2020, dichiara non dovuti i contributi previdenziali richiesti da , calcolati ed addebitati sulle indennità di Pt_1 trasferta Italia ed Estero poste ai lavoratori interessati, sulla scorta dei verbali unici di accertamento e notificazione n. 2017018775/DDL del 13.01.2020 e n. 2017025163/DDL del 13.01.2020, per le ragioni di cui in parte motiva;
- in parziale accoglimento del ricorso depositato nell'ambito del procedimento R.G.N. 1806/2020, dichiara che sono stati legittimamente fruiti dalla società ricorrente gli sgravi contributivi in relazione ai lavoratori interessati ed ai periodi di imposizione oggetto delle asserite irregolarità relative alle indennità di trasferta Italia ed Estero, per le ragioni di cui in parte motiva;
- per il resto, rigetta il ricorso;
- in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale proposta da
nell'ambito del procedimento R.G.N. 1806/2020, condanna la Pt_1 tà ricorrente al pagamento, a favore di , dei contributi Pt_1 previdenziali calcolati sulla posizione dei lavoratori (per Parte_2 il periodo maggio-ottobre 2014) e (pe bre Persona_1
2015, dovendosi, comunque, esc se imponibile la somma indicata a titolo di trasferta Italia per quella mensilità), oltre interessi e somme aggiuntive come per legge;
- in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale proposta da
nell'ambito del procedimento R.G.N. 1806/2020, condanna la Pt_1 tà ricorrente al pagamento, a favore di , delle somme Pt_1 eventualmente indebitamente conguagliate a titolo ravi contributivi, in relazione alla posizione dei lavoratori (per il periodo Parte_2 maggio-ottobre 2014) e ( vembre 2015, Persona_1 dovendosi, comunque, e ase imponibile la somma indicata a titolo di trasferta Italia per quella mensilità), oltre interessi e somme aggiuntive come per legge;
- per il resto, rigetta la domanda riconvenzionale di;
Pt_1
- dichiara l'inefficacia della cartella di pagamento n. 04120210029622147 (opposta nell'ambito del procedimento R.G.N. 2447/2022), non essendo dovuti i premi assicurativi dalla stessa portati, per le ragioni di cui in parte motiva;
- compensa integralmente le spese processuali tra tutte le parti in causa”.
In primo grado , società di servizi informatici e Controparte_1 di consulenza informatica, con un primo ricorso (proc. n. 1806/2020 R.G.) ha impugnato, in accertamento negativo due verbali di pagina 2 di 20 accertamento e notificazione n. 2017018775/DDL (relativo ai lavoratori dipendenti) del 13.01.2020 e n. 2017025163/DDL (relativo ai collaboratori co.co.co. e/o a progetto) del 13.01.2020 dell' , con i Pt_1 quali:
1.era ritenuta dovuta la contribuzione in relazione a importi corrisposti a titolo di trasferta, Italia ed Estero, nel periodo 5/2014-9/2019 (€ 487.742,41, oltre sanzioni e somme aggiuntive pari a € 273.940,46, relativamente a dipendenti, € 104.219,13, oltre sanzioni e somme aggiuntive pari a € 70.106,66, relativamente a collaboratori), che l' Pt_1 aveva ritenuto non provate, in difetto di documentazione giustific analitica, già esclusi quegli importi per i quali gli ispettori avevano ritenuto effettive le trasferte in presenza di documentazione a supporto, anche minima (scontrini, ricevute telepass ecc.);
2. erano ritenute irregolarità nella posizione della dipendente Pt_2 nel periodo maggio-ottobre 2014 non prescritto, denunciata in
[...]
Uniemens con la qualifica di apprendista, in luogo di quella corretta di impiegata (trattandosi di riconosciuto errore materiale), con minore aliquota contributiva, con addebito delle differenze contributive conseguenti alla variazione di qualifica e di aliquota e sanzioni calcolate secondo il regime della morosità e nella posizione del dipendente per per l'omessa trasmissione della denuncia Uniemens Persona_1 relativa al mese di novembre 2015 ed esclusa dalla base imponibile la somma indicata a titolo di trasferta, con addebito della contribuzione omessa e sanzioni calcolate secondo il regime dell'evasione;
3. in conseguenza, erano stati riaddebitati gli sgravi fruiti limitatamente ai lavoratori ed ai periodi di imposizione oggetto delle irregolarità contestate. Con separato ricorso (proc. n. 24471/2022 Controparte_1
R.G., riunito al procedimento con iscrizione anteriore, dopo l'espletamento della istruttoria nel procedimento avente ad oggetto l'accertamento negativo, espressamente accettata dalle parti), ha opposto la cartella di pagamento dell n. 04120210029622147, CP_2 fondata sul verbale di accertamento e notificazione relativo ai dipendenti, per il pagamento di € 4.775,96, per premi omessi, sanzioni, interessi di mora per il periodo 2014-2018. La società ha riconosciuto ed ammesso l'errore, formale e materiale, per le contestazioni relative alle posizioni di e Parte_2 Per_1
diverse da quella relativa alle trasferte, che non sono state
[...] oggetto di impugnazione. Ha contestato pertanto la fondatezza e l'illegittimità della pretesa contribuzione relativa alle trasferte ritenute non provate dall' (alcune delle quali specificamente contestate Pt_1
pagina 3 di 20 anche nel quantum, difforme dagli importi registrati nelle buste paga) ed il riaddebito degli sgravi contributivi goduti dalla società. In particolare, ha affermato l'effettività delle trasferte, specificamente indicate per ciascun lavoratore alle p. 12-58 del ricorso, evidenziando come la destinazione anche fuori dal Comune sede abituale di lavoro fosse connessa strutturalmente al tipo di prestazione di lavoro. Ha dedotto che la tipologia e la natura dei servizi forniti a terzi (consulenza informatica e servizi informatici) richiedeva spesso la presenza dei propri incaricati (dipendenti e collaboratori) presso le sedi e le unità operative dei committenti e dei loro clienti, situate fuori dal Comune sede abituale di lavoro (Firenze o LA, sedi operative della società per i dipendenti ovvero il comune di residenza dei collaboratori), sia in , che CP_1 all'estero, come elencate in ricorso, per lo sviluppo di specifici progetti e sulla base delle esigenze e delle necessità dei committenti e dei loro clienti in relazione ai servizi forniti ed oggetto di contratti di appalto. Ha allegato che i contratti di appalto prevedevano questa modalità di esecuzione del servizio, che i contratti di lavoro stipulati con dipendenti e collaboratori, prevedevano il riconoscimento di un'indennità di trasferta, secondo il sistema il c.d. “forfettario”, di cui all'art. 51 comma 5 del T.U.I.R., ivi quantificata e sempre contenuta nei limiti di cui all'art. dell'art. 51 cit. (€ 46,40 al giorno per trasferte e € 77,47 al giorno CP_1 per le trasferte estero), con importi anche variabili per i singoli lavoratori, voce e importi regolarmente inseriti nelle buste paga. In conseguenza, ha dedotto, per le stesse ragioni, l'infondatezza della richiesta di pagamento dell' in relazione al riaddebito degli sgravi Pt_1 previdenziali fruiti dalla società, oltre che per l'irretroattività della perdita del beneficio regolarmente ricevuto in presenza di DURC regolare, conseguito senza soluzione di continuità dal 2014 al 2019, in ogni caso da circoscriversi esclusivamente a quei lavoratori per i quali risulteranno eventuali irregolarità e nel limite della differenza dovuta. Ha contestato l'illegittimità del regime sanzionatorio applicato (per evasione, anziché per morosità).
L' ha sostenuto la fondatezza dell'accertamento di cui ai verbali Pt_1 citati. Con riferimento alla pretesa di assoggettare a contribuzione le somme corrisposte a titolo di trasferta Italia ed Estera, ha dedotto l'inapplicabilità del regime della trasferta di cui all'art. 51 comma 5 e 6 TUIR, stante “l'omessa allegazione di giustificativi scritti delle trasferte” e
“a fronte dell'assenza di documenti giustificativi”, così come si evince dai verbali di accertamento e giustificazione cit.. In particolare il regime di cui all'art. 55 comma 6 TUIR, cd. trasfertismo, secondo l'ente era pagina 4 di 20 precluso in difetto della omessa indicazione nei contratti di lavoro dell'attività di lavoro abituale presso l'azienda o a domicilio e dalla mancata erogazione della indennità in misura fissa a prescindere dall'attività lavorativa effettivamente scolta all'esterno. Non era altresì applicabile il regime di cui all'art. 51 comma 5 TUIR per la mancanza di documentazione scritta giustificativa, ritenuta la documentazione prodotta nel giudizio dalla società inidonea a provare le singole trasferte ed inammissibili le prove orali dedotte, mediante l'audizione dei lavoratori “trattandosi di libere affermazioni, incidenti sulla propria posizione contributiva e prive di riscontro documentale decisivo”. Ha evidenziato la presenza di indicatori negativi quali: importi a cifra tonda, ovvero in misura preponderante rispetto agli effettivi compensi, ovvero presenti nei mesi estivi. In ordine al quantum ha confermato la correttezza dei conteggi. Ha contestato la rilevanza del rilascio del DURC per gli anni coinvolti nell'accertamento e la doverosità del riaddebito degli sgravi contributivi fruiti dalla società, in applicazione dell'art. 1 comma 1175 L. n. 296/2006, precisando che l' aveva limitato ai CP_3 lavoratori ed ai periodi di imposizione oggetto delle irregolarità contestate. Infine ha ribadito la correttezza del regime sanzionatorio applicato, alle somme erogate a titolo di trasferta (esente) e agli sgravi contributivi indebitamente fruiti. Ha formulato domanda riconvenzionale chiedendo “la condanna di parte ricorrente al pagamento dei contributi e delle somme aggiuntive ed accessorie per le inadempienze indicate nei verbali ispettivi per cui è causa, anche nel loro diverso importo come risultante in corso di causa”.
La società, nella causa riunita n. 2447/2022 RG, avente ad oggetto l'opposizione a cartella esattoriale emessa dell' per il pagamento CP_2 dei premi omessi, sanzioni e interessi di mora a seguito della variazione della PAT n , effettuata dall' sulla base del verbale di P.IVA_1 CP_2 accertamento e notificazione relativo alla posizione dei dipendenti, n. 2017018775/DDL del 13.01.2020 emesso dall' , ha fondato la Pt_1 domanda di infondatezza delle pretese sulle stesse allegazioni in fatto, argomentazioni in diritto e richieste istruttorie formulate nella causa n. 1806/2020 RG.
L' , costituitasi nella causa riunita, ha chiesto il rigetto del ricorso CP_2
e la conferma della cartella opposta, deducendo la fondatezza dell'accertamento e la debenza dei premi richiesti.
pagina 5 di 20 Il Tribunale di Firenze, espletata l'istruttoria orale, in parziale accoglimento dei ricorsi di , società di servizi Controparte_1 informatici, ha dichiarato non dovuti i contributi richiesti dall' , Pt_1 calcolati e addebitati sulle indennità a titolo di trasferta Italia e Estero sulla base dei due verbali di accertamento e ha dichiarato che sono stati legittimamente fruiti dalla società gli sgravi contributivi in relazione alle asserite irregolarità relative alle indennità di trasferta Italia e Estero. Ha respinto il ricorso per il resto. In parziale accoglimento della domanda riconvenzionale dell ha Pt_1 condannato la società al pagamento dei contributi previdenziali lati sulla posizione di e e ha condannato la Parte_2 Persona_1 società ricorrente al pagamento, a favore dell' , delle somme Pt_1 eventualmente indebitamente conguagliate a titolo di sgravi contributivi, in relazione alla posizione dei due lavoratori, (per il Parte_2 periodo maggio-ottobre 2014) e (per il mese di novembre Persona_1
2015, dovendosi, comunque, escludere dalla base imponibile la somma indicata a titolo di trasferta Italia per quella mensilità). Per il resto ha rigettato la domanda riconvenzionale dell' . Pt_1
Ha dichiarato l'inefficacia della cartella di pagamento dell' e non CP_2 dovuti i premi assicurativi.
Il Tribunale di Firenze, all'esito della istruttoria orale, valutata unitamente alla documentazione prodotta, ha ritenuto che la società avesse assolto all'onere probatorio, su essa gravante, della sussistenza delle trasferte, ascrivibili alla trasferta occasionale di cui all'art. 51 comma 5 TUIR. Ha richiamato la giurisprudenza di legittimità che afferma che la prova della trasferta possa essere fornita “con qualunque mezzo, non essendo necessaria documentazione giustificativa che non costituisce requisito di forma ad substantiam o a probationem (Cass. n. 17253/2018, punti 54-58). Ha ritenuto, che il materiale istruttorio (documentale e orale) avesse provato la sussistenza delle trasferte;
in particolare evidenziando come : a) i contratti individuali di lavoro e i contratti di collaborazione coordinata e continuativa/a progetto contenessero la pattuizione relativa all'indennità giornaliera di trasferta, per le prestazioni rese al di fuori del Comune di Firenze, ovvero di LA (ove sono collocate le sedi della società ricorrente), di importo diverso per ciascun dipendente/collaboratore, nei limiti previsti dall'art. 51, comma 5, TUIR, profilo non oggetto di contestazione da parte degli enti;
pagina 6 di 20 b) negli ordini relativi alle forniture di servizi informatici appaltati dai committenti era espressamente indicato che, per la fornitura dei servizi in appalto, potesse essere richiesto all'appaltatore di svolgere (per mezzo dei propri dipendenti/collaboratori) attività anche presso gli uffici della committente o di clienti della committente;
c) in tutti i contratti di appalto era previsto l'accesso dei dipendenti/collaboratori della società ricorrente presso le sedi degli appaltanti, o dei loro clienti, per l'erogazione dei servizi informatici oggetto dei contratti di appalto (previsione contenuta anche nei contratti a progetto) e come le sedi dei clienti risultassero fuori del comune delle sedi operative della società (Firenze e LA); d) la società aveva prodotto 8 dichiarazioni scritte di dipendenti e collaboratori, confermative delle trasferte e 4 dichiarazioni delle società committenti, confermative delle trasferte dei dipendenti/collaboratori della società, nominativamente indicati nei periodi oggetto di accertamento;
e) i lavoratori sentiti nel giudizio (4 a campione rispetto a oltre 100 posizioni lavorative) avevano confermato di avere svolto la loro prestazione lavorativa presso la sede della società ricorrente, recandosi presso le sedi dei committenti e dei loro clienti (site al di fuori del Comune di Firenze) per svolgere i servizi di consulenza informatica (in relazione a hardware e software), per seguire personalmente progetti, partecipare a riunioni, ecc. ed avevano confermato, la correttezza delle buste paga consegnategli, con riferimento all'indicazione dell'indennità di trasferta;
f) anche l'ispettore dell , aveva dato atto che dipendenti e Pt_1 collaboratori svolgevano l'attività anche fuori dalla sede di lavoro e del Comune di Firenze, precisando che il disconoscimento delle trasferte esenti era stato fondato sulla carenza di documentazione giustificativa ed erano state ritenute genuine solo quelle trasferte per le quali erano stati prodotti documenti giustificativi (scontrini, telepass, biglietti treno o aereo), senza sentire sulle trasferte i lavoratori.
Ha quindi ritenuto “assolto dalla società ricorrente l'onere di dimostrazione in relazione alla genuinità delle trasferte (esenti) svolte dai propri dipendenti e collaboratori al di fuori del Comune della sede di lavoro (Firenze o LA), nella misura risultante dal LUL e dalle pagina 7 di 20 buste paga, con riferimento ai lavoratori interessati e ai periodi oggetto di accertamento, anche in considerazione della tipologia dell'attività svolta dalla società ricorrente (erogazione di servizi informatici a favore dei committenti e dei loro clienti), tale da rendere necessaria, accanto alla attività lavorativa svolta presso l'abituale sede di lavoro (ovvero la propria residenza per i collaboratori), anche l'attività lavorativa svolta presso i committenti ed i loro clienti, per gli interventi su hardware e software, per la realizzazione dei progetti, per la partecipazione a riunioni, ecc., non potendo la genuinità delle suddette trasferte essere esclusa sul solo presupposto della carenza della produzione di documentazione giustificatrice (non trattandosi del diverso istituto dei rimborsi spese) ed essendo del tutto generica l'affermazione secondo la quale “in diversi casi” gli importi imputati ad indennità di trasferta si ripeterebbero identici, ovvero sarebbero costituiti da cifre tonde”.
L' , ribadite le deduzioni e difese del primo grado, anche in ordine Pt_1 alla correttezza del regime sanzionatorio applicato, propone appello avverso le pronunce di rigetto della domanda riconvenzionale dell di condanna al pagamento della contribuzione omessa in CP_3 relazione alla indennità di trasferta ritenuta non provata e in ordine al conseguente riaddebito degli sgravi fruiti. Nell'appello è affermato che non sarebbe stata raggiunta la prova delle trasferte per tutti i lavoratori interessati dal verbale ispettivo con l'unico motivo che investe la valutazione del materiale probatorio, contenente plurimi rilievi. In particolare l'appellante lamenta: a)che per i lavoratori per i quali è stata contestata la trasferta non vi sia nessuna prova documentale delle trasferte effettuate;
b)che il Tribunale abbia posto erroneamente a fondamento della propria decisione le prove orali assunte e attribuito rilevanza alle buste paga prodotte, elevando molteplice critiche.
L' propone appello incidentale condizionato avverso la pronuncia di CP_2 inefficacia della cartella di pagamento n. 04120210029622147 (opposta nell'ambito del procedimento R.G.N. 2447/2022), fondata sul verbale di accertamento e notificazione n. n. 2017018775/DDL del 13.01.2020 emesso dall' , relativo ai dipendenti. Conclude chiedendo “in ipotesi Pt_1 di accoglimento dell'appello promosso dall' , riformare la sentenza Pt_1 appellata, e per l'effetto accertare che la società Controparte_1
è debitrice, nei confronti dell' , dell'importo di €.4.776,96 o di quello CP_2 eventualmente diverso, che dovesse risultare, con condanna della stessa
pagina 8 di 20 al pagamento dei predetti importi a favore dell' , e con vittoria di CP_2 spese di entrambi i gradi di giudizio” ha eccepito l'inammissibilità di entrambe le CP_1 impugnazioni per violazione dell'art. 434 c.p.c.; nel merito ne ha contestato la fondatezza ed ha riproposto le eccezioni assorbite e non esaminate (in tema di quantificazione degli importi posti a base della contribuzione pretesa e regime delle sanzioni).
Deve premettersi che l'ambito del giudizio di appello è limitato alle pronunce di rigetto della domanda riconvenzionale dell avente ad Pt_1 oggetto le trasferte esenti non provate ed il conseguente recupero degli sgravi fruiti dalla società e alla dichiarazione di inefficacia della cartella di pagamento dell' . La società non ha proposto appello avverso le CP_2 pronunce che hanno statuito la condanna della società al pagamento, a favore dell' , dei contributi previdenziali relativi alla posizione dei Pt_1 lavoratori e e al pagamento, a favore Parte_2 Persona_1 dell , delle somme conguagliate a titolo di sgravi contributivi, in Pt_1 rela a dette due posizioni, sulle quali, pertanto, si è formato il giudicato.
In via preliminare viene disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello dell per violazione dell'art. 434 c.p.c., formulata dalla Pt_1 società, secondo la quale l'atto di impugnazione sarebbe privo dei requisiti prescritti dalla norma, omettendo l'indicazione del capo della decisione impugnato, le censure alla ricostruzione dei fatti contenuta nella sentenza, l'indicazione delle norme violate, limitandosi a riproporre le stesse argomentazioni dedotte nel primo grado. Secondo il collegio, l'appello dell' , sebbene abbia una tecnica Pt_1 redazionale ove è preminente la riproposizione delle argomentazioni del primo grado, contiene in maniera sufficiente tutti gli elementi richiesti dalla norma: i capi della pronuncia impugnati sono chiaramente indicati nelle due pronunce di accoglimento parziale del ricorso (coincidenti specularmente con il rigetto parziale della domanda riconvenzionale, di cui a p. 3, 4ss., 5 appello), i motivi sono specificati, consistendo in una diversa valutazione del materiale istruttorio (p. 4 e ss.), è indicata espressamente nel corpo dell'appello la violazione dell'art. 55 TUIR e delle previsioni poste a fondamento del riaddebito degli sgravi fruiti (p. 9 e 10). E' invece da accogliersi l'eccezione di inammissibilità dell'appello incidentale condizionato dell' , privo dei requisiti prescritti dall'art. CP_2
434 c.p.c.. Sebbene risulti individuata nelle premesse la parte della pagina 9 di 20 pronuncia appellata (“quanto alla cartella di pagamento veniva CP_2 dichiarata l'inefficacia, non essendo dovuti i premi assicurativi richiesti”), non sono esposti i motivi di impugnazione, non c'è adesione ai motivi di appello dell , risulta presente solo la dichiarazione di interesse Pt_1 all'accoglimento dell'appello dell' (“a che, nel caso di accoglimento Pt_1 dell'appello dell' , la sentenz ga riformata, respingendo il ricorso Pt_1 perché infondat le conclusioni, risultando del tutto insufficiente ad individuare i motivi di appello il richiamo (“Date tutte le premesse”), alla difesa dell ivi indicata in estrema sintesi. In tema Cass. sez. 6 ord. CP_2
n. 1479/2018, intervenuta in ordine ai requisiti del ricorso per cassazione, afferma argomenti condivisibili e applicabili anche all'appello : “I motivi per i quali si chiede la cassazione della sentenza non possono essere affidati a deduzioni generali e ad affermazioni apodittiche, con le quali la parte non prenda concreta posizione, articolando specifiche censure esaminabili dal giudice di legittimità sulle singole conclusioni tratte dal giudice del merito in relazione alla fattispecie decisa. Invero, il ricorrente - incidentale, come quello principale - ha l'onere di indicare con precisione gli asseriti errori contenuti nella sentenza impugnata, in quanto, per la natura di giudizio a critica vincolata propria del processo di cassazione, il singolo motivo assolve alla funzione condizionante il "devolutum" della sentenza impugnata, con la conseguenza che il requisito in esame non può ritenersi soddisfatto qualora il ricorso per cassazione (principale o incidentale) sia basato sul mero richiamo dei motivi di appello, una tale modalità di formulazione del motivo rendendo impossibile individuare la critica mossa ad una parte ben identificabile del giudizio espresso nella sentenza impugnata, rivelandosi del tutto carente nella specificazione delle deficienze e degli errori asseritamente individuabili nella decisione.”. In questo senso si è espressa anche Cass. sez. 2 ord. n. 26321/2023: “la parte che sia rimasta soccombente su di una questione, invece - e, perciò, certamente, la parte che abbia visto rigettata la sua domanda riconvenzionale - ha l'onere di proporre appello incidentale condizionato, pena il formarsi del giudicato sul rigetto. Il giudizio di appello ha infatti le caratteristiche di una impugnazione a critica vincolata (revisio prioris instantiae) (in senso conforme Cass. Sez. Un. n. 28498 del 2005; di recente, Cass. Sez. Un. n. 11799 del 2017): in conseguenza, la censura alla decisione del giudice di primo grado, della quale si voglia evidenziare la non conformità alle norme che regolano il processo, l'erroneità della valutazione dei fatti di causa o dell'applicazione delle norme di diritto, deve essere necessariamente veicolata mediante la specifica formulazione di un motivo di gravame, in ossequio al dettato dell'art. 342 e dell'art. 329 cod. pagina 10 di 20 proc. civ. (cfr. in ipotesi di omessa pronuncia su domanda riconvenzionale, Cass. Sez. 6 - 2, n. 10406 del 2018)” (in motivazione punto 1.1).
Il Collegio ritiene che nessuna delle censure alla sentenza del Tribunale, contenute nel motivo di appello formulato dall , sia accoglibile. Pt_1
a) Secondo l'appellante il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto provate le trasferte Italia ed Estero, risultanti dal LUL, in quanto la società non ha fornito la necessaria prova documentale delle stesse. Il Collegio ritiene l'assunto infondato in quanto nessuna previsione normativa prevede, in tema di trasferte, la prova scritta ad subtstantiam
o ad probationem. Pacifica tra le parti l'inapplicabilità dell'art. 51 comma 6 TUIR (regime contributivo delle attività lavorative dei cd. trasfertisti, in assenza dei presupposti di fatto, quali la mancata indicazione nel contratto della sede di lavoro, sempre indicata nei contratti versati nella causa, la continua mobilità, essendo pacifico tra le parti lo svolgimento della prestazione presso la sede di indicata nel contratto e la corresponsione in misura fissa dell'indennità anche quando la trasferta non si è svolta, mancanti nella fattispecie), l'art. 51 comma 5 TUIR, nella formulazione vigente, applicabile ai fatti di causa, prevede: “Le indennità percepite per le trasferte o le missioni fuori del territorio comunale concorrono a formare il reddito per la parte eccedente lire 90.000 al giorno, elevate a lire 150.000 per le trasferte all'estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto;
in caso di rimborso delle spese di alloggio, ovvero di quelle di vitto, o di alloggio o vitto fornito gratuitamente il limite è ridotto di un terzo. Il limite è ridotto di due terzi in caso di rimborso sia delle spese di alloggio che di quelle di vitto. In caso di rimborso analitico delle spese per trasferte
o missioni fuori del territorio comunale non concorrono a formare il reddito i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto, nonché i rimborsi di altre spese, anche non documentabili, eventualmente sostenute dal dipendente, sempre in occasione di dette trasferte o missioni, fino all'importo massimo giornaliero di lire 30.000, elevate a lire 50.000 per le trasferte all'estero. Le indennità o i rimborsi di spese per le trasferte nell'ambito del territorio comunale, tranne i rimborsi di spese di trasporto comprovate da documenti provenienti dal vettore, concorrono a formare il reddito. Come correttamente rilevato dal Tribunale, con Cass. sez. L. ord. n. 17253/2018 è affermato l'orientamento consolidato di legittimità secondo il quale “spetta al datore di lavoro, che pretenda di avere accesso ai benefici contributivi previsti in caso di trasferta dei dipendenti, dimostrare la causa dell'esonero dall'assoggettamento a contribuzione e pagina 11 di 20 che tale prova può essere fornita con qualunque mezzo, non essendo necessaria documentazione giustificativa che non costituisce requisito di forma ad substantiam o ad probationem (Cass. n. 2899 del 2015; Cass. n. 2419 del 2012; Cass. n. 1077 del 1999)...” ed è inoltre chiarito che “la pretesa necessità di documentazione contabile a dimostrazione delle trasferte non trova supporto nel precedente di questa Corte n. 2419 del 2012 avente ad oggetto i rimborsi spese (nella specie i rimborsi chilometrici) riconosciuti ai lavoratori e rispetto ai quali viene in rilievo la specifica previsione normativa sulla necessità di supporto documentale;
57. che, in particolare, la sentenza richiamata, innovando rispetto all'indirizzo più risalente (5587/1987 e n.7464/1991), ha fatto leva sulla espressa previsione legislativa di "rimborsi spese documentati "a pie di lista", a norma dell'originaria formulazione dell'art. 12 voluta dal legislatore del 1992, e "documentate, relativamente al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto", a norma delle modifiche introdotte dal legislatore del 1997"; 58. che l'accertamento sulla effettività delle trasferte, sui lavoratori in esse impiegati e sull'entità del compenso corrisposto, senza che sia indispensabile documentazione giustificativa, è riservato al concreto apprezzamento del giudice di merito ed integra un giudizio di fatto che, se congruamente motivato, non è censurabile in sede di legittimità (cfr., Cass. n. 23622 del 2010; Cass. n. 3278 del 2004). Del resto l'appellante non ha indicato alcuna previsione normativa a supporto della propria tesi, secondo la quale la trasferta debba essere provata necessariamente da documenti (prevista invece per dimostrare specifici imborsi spese, vitto, all'alloggio, viaggio e trasporto), risultando l'idoneità probatoria sia della prova orale, che delle presunzioni, gravi, precise e concordanti. b)Secondo l'appellante il Tribunale erroneamente avrebbe posto a fondamento della propria decisione le prove orali assunte, ribadito che
“la prova documentale delle cause giustificative delle trasferte, dell'avvenuto svolgimento delle stese, e di tutto quanto è legato all'esecuzione del lavoro in trasferta costituisce un prerequisito per l'accesso al regime contributivo agevolato ” e che avrebbe dato erroneo rilievo alle buste paga prodotte, valutazione censurata sotto più profili. Secondo l'appellante le prove orali espletate sarebbero inidonee a provare le trasferte, perché la prova avrebbe dovuto fondarsi su documentazione diversa dalle buste paga, quali schede carburanti, scontrini autostradali, ordini di servizio, documenti di trasporto;
le prove orali assunte avrebbero contenuto generico e, secondo l'appellante, sarebbero basate essenzialmente sulla non contestazione delle buste paga;
la posizione di sentito come teste, era già Tes_1 pagina 12 di 20 stata esaminata dall , che aveva riconosciuto la trasferta per Pt_1 specifici mesi, in presenza di documenti giustificativi;
le dichiarazioni degli altri testi non avrebbero riferimenti temporali precisi e genericamente riferirebbero di attività fuori sede;
le attestazioni
/riepiloghi unilaterali del datore di lavoro non costituirebbero prova idonea a dimostrare lo specifico svolgimento di trasferte da parte dei molto numerosi lavoratori convolti dall'accertamento e sarebbero privi di data certa. Nessuno dei rilievi critici dell'appellante sono da accogliersi. Ribadito come la prova scritta sia solo una tra i tipi di prova utili per dimostrare l'effettività delle trasferte, unitamente alla prova orale pienamente idonea allo scopo, risulta illogica e contraddittoria la censura contro le buste paga (che i testi hanno dichiarato avere controllato verificando l'inserimento delle trasferte, risultate corrette, senza mai avere rilevato o contestato irregolarità) cui, secondo l'appellante, il Tribunale non avrebbe dovuto dare rilevanza, spettante solo ad altro tipo di documento (schede carburanti, scontrini autostradali, ordini di servizio, documenti di trasporto). Il Tribunale, correttamente, ha valutato le buste paga, alla luce delle dichiarazioni dei testi, che hanno puntualmente e concordemente descritto il tipo di lavoro svolto e riferito di avere lavorato presso l'ordinaria sede di lavoro ed anche in trasferta, fuori dal Comune, presso i clienti (o i loro clienti) ed hanno dichiarato la correttezza dei dati contenuti nelle buste paga, ai fini della prova delle singole trasferte, essendo del tutto comprensibile come, a distanza di anni, non potessero certamente riferire, data per data, ciascuna trasferta. Risulta inoltre contraddittoria la pretesa dell'ente di negare rilevanza alle buste paga ai fini della prova delle singole trasferte, quando, lo stesso ente, si è avvalso dei dati contenuti nelle buste paga (riversati nel LUL), per determinare l'imponibile contributivo ritenuto omesso. E' infondata anche la censura di genericità delle testimonianze rese, il cui contenuto risulta, al contrario dettagliato, puntuale e circostanziato (tipo di lavoro svolto, specifici clienti fuori Comune dove hanno lavorato in trasferta, frequenza, controlli sulle buste paga), è supportato da ulteriori documenti versati in atti dalla società (contratti individuali che prevedono la trasferta, contratti di appalto e ordini di forniture di servizi da svolgersi anche presso il cliente, attestazioni rilasciate di avvenute trasferte da alcuni committenti, attestazioni di altri dipendenti/collaboratori, buste paga) ed è coerente con il tipo di servizio prestato dalla società alla clientela, servizi informatici e consulenza informatica, anche presso la clientela. pagina 13 di 20 Ciascuno dei testi ha descritto nel dettaglio l'attività svolta;
hanno indicato specifici clienti, con sede fuori dal comune di Firenze come dedotto dalla società, dove hanno svolto la trasferta e hanno confermato i periodi (cap. 23 ; il fatto che o Testimone_2 Controparte_4 CP_5 non abbiano ricordato un singolo mese o le singole trasferte Tes_1 mese per mese, è spiegabile per il tempo trascorso, è comunque superato dalla sostanziale conferma dell'attività svolta fuori Comune presso i clienti nel periodo in esame e dalla dichiarata correttezza delle buste paga, che venivano controllate a fine mese. Inoltre i periodi lavorativi di Cecchi fuori Comune sono stato confermati dal committente nella dichiarazione versata in atti. CP_6
Tutti i testi sentiti, a campione (4 rispetto agli oltre 100 tra dipendenti e collaboratori, criterio non oggetto di alcuna censura) hanno riferito di avere svolto, nel periodo oggetto dell'accertamento, la propria prestazione lavorativa presso la sede lavorativa (indicata nei contratti di lavoro) ed anche presso i clienti della società ( e loro clienti), fuori dai Comuni di Firenze e LA (sedi operative della società), per svolgere i servizi informatici, di consulenza informatica e le rispettive attività svolte ed hanno confermato la correttezza delle buste paga, nell'inserimento delle trasferte effettuate, dati controllati e mai contestati;
e hanno inoltre riferito che non fosse abituale CP_5 CP_4 la presenza e consegna di documentazione da produrre. In particolare consulente informatico, ha dichiarato Testimone_3
“sono dipendente della società ricorrente, nel periodo di causa ero già dipendente della ricorrente e lo sono tuttora, io sono consulente informatico, mi occupo di andare dai clienti a seguire progetti e a fare operazioni fisiche sui loro impianti in caso di necessità; Sul 6 e 7: la mia sede di lavoro è Firenze, uno dei clienti principali della società è Software Products Italia S.r.l., si trova all'Osmannoro, dovrebbe essere nel Comune di ST FI, e uno dei clienti con il quale maggiormente ho rapporti è Autostrade per l'Italia a Firenze nord, nel comune di Campi Bisenzio, al confine con Calenzano, nel periodo di causa mi ci recavo diverse volte a settimana, ci sono stati periodi in cui la frequenza era maggiore, per seguire determinati progetti. Io in sede in quel periodo c'ero poco, molto spesso ero fuori, (…) Sul 8: preciso che Autostrade per l'Italia è cliente di Software Products, quindi Software Products mi inviava presso Autostrade per l'Italia, Sul 9: io mi reco in sede in via Duse, seguo alcuni progetti in sede e quando c'è necessità di andare dal cliente fisicamente prendo la macchina e mi reco dal cliente, se so che il giorno dopo devo andare dal cliente mi ci reco direttamente, Sul 10: il fatto che io lavori in sede o presso il cliente dipende dalla necessità, per esempio, di pagina 14 di 20 partecipare a riunioni con il cliente o di dovere intervenire sul suo impianto, questo in particolare con Autostrade, in cui c'era da provare apparecchiature o inventarne di nuove, l'attività consiste nella sistemistica hardware, ovvero di oggetti che devono essere inizializzati sul posto, che non sono raggiungibili dall'esterno, Sul 23: non posso ricordare nello specifico il mese di luglio 2019, ma la mia attività è quella indicata nel capitolo (…) Sul 4: non ricordo di avere contestato le buste paga, in particolare, quella di luglio 2019, quindi per me era corretta;
ADR avv. Manna: l'attività da me svolta come descritta direi che è la stessa da sempre, mi è stato chiesto dalla ricorrente di produrre la documentazione dei viaggi effettuati ed ho fornito documentazione che certificasse gli spostamenti, in particolare documentazione estratta dal telepass installato su una delle auto che utilizzo, mi può capitare di utilizzare anche l'auto di mia moglie, a volte mettevo il mio telepass sull'auto di mia moglie, oppure pagavo in contanti il pedaggio, ADR avv. Imbriaci: mi è stato richiesto di fornire la documentazione in quella particolare occasione, io normalmente non fornisco la documentazione relativa alle trasferte effettuate, non mi era richiesto, quando mi è stato richiesto ho stampato quello che potevo stampare da solo, per il resto ho chiesto ad Autostrade”. Anche HR manager, ha riferito “sono dipendente della Testimone_4 società irca 10 anni, sono HR manager, noi facciamo consulenza informatica, io gestisco il gruppo di Firenze per la selezione del personale, confrontandomi per il cliente, io mi occupo di selezione del personale, la mia sede di lavoro è in viale Duse 12 a Firenze;
Sul 6: la ricorrente si occupa di consulenza informatica, la mia attività si svolge in sede, in caso di necessità mi posso spostare, ma la mia sede principale è quella di cui ho riferito, può capitare che un cliente mi chieda un incontro e che io vada dal cliente, io mi occupo anche di commerciale, i nostri clienti sono su tutto il territorio nazionale, noi di Firenze gestiamo i clienti dell'area centro sud, da Bologna in giù, Sul 7, 8: di preciso non posso indicare la frequenza con la quale mi reco dai clienti, può capitare due volte al giorno o una volta ogni due giorni, possono chiamarmi un'ora prima e io devo andare, io sono anche un tecnico, sono laureata in informatica, l'incontro con i clienti non è legato solo al profilo, ma anche al progetto, la maggior parte degli incontri avviene presso il cliente;
i tecnici e gli sviluppatori si recano presso i clienti per gli interventi;
l'attività viene fatta in sede, ma in caso di problemi, riunioni, interventi devono recarsi presso il cliente o il cliente del cliente;
i clienti sono a Scandicci, Bagno a Ripoli, ST FI, Campi Bisenzio, Siena, Fabriano, ecc. Sul 10: io sono HR manager, recruiter, confermo il capitolo, mi occupo di prendere pagina 15 di 20 accordi con i clienti, dei rinnovi dei progetti, ecc.; Sull'23: (…) le trasferte sono continue, sicuramente le ho fatte (…); Sul 4: l'unica cosa che guardo è la busta paga, quando mi tornano i dati sono a posto, per ora non mi è mai capitato di contestarle. ADR avv. Manna: non sempre per le trasferte c'è documentazione da produrre, se devo andare a Pisa io prendo la e non posso produrre alcuna documentazione, se prendo Pt_3 trada, posso stampare lo scontrino del telepass, ma non sempre prendo l'autostrada, se ho fatto trasferte vicino alla pausa pranzo posso avere prodotto documenti al riguardo, ma io effettuo trasferte ad ogni orario. Preciso che ove possibile il datore di lavoro mi chiede di documentare le trasferte. ADR avv. Imbriaci: per le trasferte io posso utilizzare il mio mezzo o andare con un collega, se andavo con i mezzi pubblici, era l'azienda a farmi il biglietto, con il telefono aziendale, quando avevo una spesa in più, pranzo o cena, in busta paga mi veniva rimborsata al centesimo. La maggior parte dei nostri lavori sono progetti di lunga durata, sono difficili interventi spot, i progetti sono lunghi e gli stessi dipendenti seguono gli stessi clienti, su richiesta dei clienti stessi, preciso che vengono stipulati con i clienti contratti di appalto di servizi.”
già consulente informatico, ha dichiarato che: “sono Testimone_2 nte della società ricorrente dal 2012 al 30.09.2016, io ero consulente tecnologico. Sul 6: la società ricorrente è una società di consulenza tecnologica, si occupa di sviluppo software e di consulenza tecnologica informatica per i clienti, i clienti sono collocati principalmente nella Regione Toscana, Firenze, OL, ecc. i miei clienti erano situati anche a Roma, LA e Monaco di Baviera, per quanto riguarda il luogo di svolgimento della prestazione, la mia sede di lavoro era in viale Eleonora Duse n. 12 a Firenze, ma dipendeva dal bisogno e dalle richieste del cliente e dalle competenze di ogni dipendente e collaboratore, quello che si poteva fare in sede si faceva presso la sede di , in viale Eleonora Duse n. 12 a Firenze, molto spesso capitava di dover andare dal cliente
o dal cliente del cliente presso la loro sede, anche per ragioni di sicurezza informatica, nel mio caso, per esempio, era cliente di Quid CP_7
Informatica, che a sua volta aveva appalt ro ad , confermo le società Team System, , comunque previa lett del giudice CP_8 confermo di conoscere società citate nel capitolo, perché miei colleghi lavoravano con quelle società e ne sentivo parlare;
Sul 7: io svolgevo la mia prestazione lavorativa dove c'era bisogno, ero un consulente, principalmente operavo nella sede di a Firenze, ma spesso andavo in trasferta, la trasferta più lontana è st a quella di Monaco di Baviera, in questo caso si trattava di una trasferta più lunga, questo per l'intero periodo oggetto di causa, l'attività lavorativa era così strutturata, pagina 16 di 20 (…) comunque non ricordo di avere lavorato un mese, senza alcuno spostamento, io sapevo che il lavoro comportava la necessità di andare presso il cliente, mi ero accordato con la ricorrente per un importo forfettario a titolo di indennità di trasferta, io controllavo in busta paga se tornavano i giorni di trasferta che mi ero segnato, il mio controllo era quello, altrimenti sarebbe stato troppo complicato conservare scontrini ecc. (…) Sul 23: confermo il periodo, non ricordo mese per mese, ma nel periodo oggetto di causa io mi spostavo su base mensile su diverse sedi, prevalentemente con riferimento alle due società ivi indicate, sono sicuro che nel 2016 tutti i mesi facevo trasferte a Monaco Sul 24: io controllavo la quantità di giorni di trasferta inseriti in busta paga, direi che quasi sempre il controllo rispettava le mie aspettative, non ricordo particolari casi in cui abbia dovuto fare rimostranze a tal proposito;
io ricordo trasferte a Point San Martin in Val D'Aosta, Porto San Giorgio, LA e Roma, principalmente LA, oltre a quelle di Monaco”.
project manager, ha riferito che: “sono dipendente Testimone_5 te dal 2012, mi sembra ottobre, io mi occupo di project management, gestione progetti e gestione risorse, di gestione del personale, e anche di sviluppo software, sono entrato come sviluppatore e poi mi sono spostato verso la gestione;
Sul 6: la società ricorrente si occupa di gestire progetti di sviluppo software presso clienti e di fornire il personale a supporto dei progetti, la sede della società è a Firenze, in viale Duse n. 12, è anche la mia sede di lavoro, l'attività lavorativa viene svolta prevalentemente in sede a Firenze, con la necessità di spostarsi presso le sedi dei clienti in cui occorre fare lo sviluppo software, i clienti sono sparsi su Firenze e nei comuni limitrofi, OL, Scandicci, principalmente si trovano in Toscana, per esempio Pisa, poi ci sono anche altri clienti a LA, Torino, in passato Roma, confermo i nomi delle società di cui al capitolo, presso Powersoft sono stato diverse volte, conosco bene , presso alcuni dei clienti citati nel capitolo io Pt_4 personalmente o stato, ma li conosco, a Monaco andava il collega sentito come teste prima di me;
Sull'8, 9: nel mio caso specifico le trasferte erano abituali, anche per tenere buoni rapporti con i clienti e per gestire eventuali problematiche e le urgenze;
o seguivo più alcuni clienti rispetto ad altri;
sul 10: io sono anche recruiter, ovvero svolgo attività di ricerca di persone da adibire a determinati progetti, anche in funzione di supporto dei colleghi, anche questa attività richiede lo svolgimento di trasferte, per risolvere eventuali problemi e urgenze, per dare assistenza nelle emergenze, Sul 23: posso confermare che i clienti citati nel capitolo li conosco e che sono stato presso le loro sedi, preciso che per Engineering sono stato solo presso la sede di Firenze, per il resto confermo i clienti e le pagina 17 di 20 sedi, ci sono stato spesso;
Sul 24: a fine mese controllavo che ci fosse in busta paga la voce indennità di trasferta, era un controllo sulle cifre, se mi ero spostato tra i clienti, e questo succedeva tutti i mesi, controllavo l'inserimento dell'indennità di trasferta in busta paga, indicativamente i controlli andavano bene, non ricordo problemi, io mi spostavo tra i clienti ogni mese, per me era una routine, ADR giudice: confermo che anche i miei colleghi svolgevano la loro attività principalmente in sede e che si spostavano presso i clienti a seconda della necessità del lavoro e della richiesta del cliente.” Le dichiarazioni dei testi sono circostanziate, coerenti, intrinsecamente logiche, si iscrivono in modo congruo nella tipologia di servizio offerto dalla società ai clienti, si confermano le une attraverso le altre. Sono munite di attendibilità soggettiva, in quanto i dichiaranti sono testi qualificati, che hanno descritto il proprio lavoro e quello dei colleghi, per esperienza diretta. Tra queste, il dichiarato di è caratterizzato da Tes_2 una attendibilità rafforzata dal fatto che al momento dell'esame aveva da anni interrotto ogni rapporto lavorativo con la società, risultando privo di qualsiasi interesse, anche indiretto, all'esito della causa. Il dichiarato dei testi non è smentito dalle dichiarazioni rese dall'ispettore di vigilanza dell' che ha riferito dello Pt_1 Pt_5 svolgimento da parte dei dipendenti o collaboratori, della prestazione lavorativa al di fuori della sede abituale di lavoro e che il disconoscimento delle trasferte (esenti) era stato fondato sulla carenza di documentazione giustificativa, senza che fossero stati sentiti, durante l'accertamento, i lavoratori sul tema della trasferta. In aggiunta, le dichiarazioni dei testi sono supportate da riscontri documentali esterni, come puntualmente evidenziato dal Tribunale, senza che sia stata sollevata alcuna censura con l'appello. In particolare: nei contratti individuali di lavoro e nei contratti di collaborazione coordinata e continuativa/a progetto versati in atti dalla società (cfr. doc. n. 13 società), vi è la previsione dell'indennità giornaliera di trasferta, per le prestazioni rese al di fuori del Comune sede di lavoro, di importo diverso per ciascun dipendente/collaboratore, sempre nei limiti previsti dall'art. 51 comma 5 TUIR, i cui importi risultano conformemente inseriti nelle buste paga in atti, dati riversati nel LUL (cfr. doc. da 14 a 18 società); negli ordini relativi alle forniture di servizi informatici appaltati dai committenti è espressamente indicato che, per la fornitura dei servizi in appalto, potrà essere richiesto all'appaltatore di svolgere (per mezzo dei propri dipendenti/collaboratori) attività anche presso gli uffici della committente o di clienti della committente (cfr. doc. n.
7-12 società) ed emerge, per la maggior parte, pagina 18 di 20 la rispettiva sede di committenti e clienti delle committenti fuori del Comune di Firenze (ovvero di LA), esemplificativamente a GI (VA), ST FI (FI), Roma, OL (FI), Torino, ecc.; in tutti i contratti di appalto in atti è previsto l'accesso dei dipendenti/collaboratori della società appellante presso le sedi degli appaltanti, ovvero dei loro clienti, per l'erogazione dei servizi informatici oggetto dei contratti di appalto (indicazione contenuta nei contratti a progetto conclusi con i collaboratori, a titolo esemplificativo, il contratto a progetto relativo al collaboratore;
nelle 8 dichiarazioni Persona_2 sottoscritte da propri dipendenti/co testato lo svolgimento di specifiche trasferte effettuate presso clienti, sedi e periodi ivi indicati, oggetto di accertamento, al di fuori del Comune (LA o Firenze) (cfr. doc. 20 società); nelle 4 dichiarazioni sottoscritte da società committenti è confermato lo svolgimento della prestazione da parte di specifici dipendenti/collaboratori dell'appellante (nominativamente indicati), nei periodi ivi indicati, oggetto di accertamento, presso la propria sede o quella dei loro clienti (collocate in comuni diversi da Firenze o LA) (cfr. doc. 21 società). La giurisprudenza di legittimità attribuisce valore indiziario alle dichiarazioni rese da terzi fuori dal processo e non confermate attraverso l'esame testimoniale (Cass. sez. 2 ord. n. 24976/2017), che sono pertanto da valutarsi in correlazione ad altre evidenze probatorie. Anche alla luce delle dichiarazioni sottoscritte, valutate unitamente alle altre evidenze probatorie, orali e documentali esaminate, convergono ulteriori plurimi, convergenti e inequivoci indizi a favore della effettività delle trasferte risultanti nel LUL e non supportate da documenti giustificativi. In questo quadro risulta irrilevante anche la censura dell'appellante di superfluità delle dichiarazioni del teste per il quale l' Tes_1 Pt_1 aveva riconosciuto lo svolgimento della trasferta solo per i periodi corrispondenti ai giustificativi scritti forniti dalla azienda, avendo il teste confermato le trasferte inserite in busta paga, ma mancanti di giustificativi. Sulla base di questi elementi sono da ritenere provate, come correttamente affermato nella sentenza appellata le trasferte inserite nelle buste paga e prive di giustificativi scritti. E' infondata anche la censura dell'appellante in ordine alle attestazioni
/riepiloghi unilaterali del datore di lavoro, per la quale non costituirebbero prova idonea a dimostrare lo svolgimento delle trasferte in quanto privi di data certa, considerato che non risultano prodotte in atti dette attestazioni unilaterali (fornite dalla società in sede di pagina 19 di 20 accertamento), che comunque non sono state valutate in sentenza e risultano estranee alla motivazione. L'appello dell' viene pertanto rigettato e la sentenza del Tribunale è Pt_1 confermata. L'appello incidentale condizionato dell , in conseguenza del rigetto CP_2 dell'appello principale, oltre che inammissibile come sopra argomentato, è anche da respingersi nel merito. Le spese di lite sono poste a carico degli Istituti, applicato il D.M. n. 55/2015, considerato il valore delle domande, l'attività svolta (tre fasi escluso istruttoria), applicati i minimi, nell'importo di € 9.256,00 a carico dell ed € 962,00 a carico dell' . Pt_1 CP_2
Risultano i presupposti per l'applicazione del raddoppio del CU a carico delle appellanti, come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, respinge l'appello dell' e conferma la sentenza appellata. Pt_1
Dichiara inammissibile l'appello incidentale condizionato dell' . CP_2
Condanna l'appellante alla rifusione delle spese del do Pt_1 grado a favore della parte appellata, che liquida in € 9.256,00 per compenso di avvocato ex DM 55/2014, oltre 15% per rimborso forfettario, IVA e CAP come per legge.
Condanna l'appellante incidentale condizionato alla rifusione CP_2 delle spese del secondo grado a favore della parte appellata, che liquida in € 962,00 per compenso di avvocato ex DM 55/2014, oltre 15% per rimborso forfettario, IVA e CAP come per legge. A norma del comma 17 dell'art. 1 legge 29.12.2012, n. 228 dà atto che sussistono i presupposti processuali per l'applicazione all'appellante e all'appellante incidentale condizionato della disposizione Pt_1 CP_2 dell'art. 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115. Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del 06.02.2025 La Consigliera est. Dott. Stefania Carlucci
Il Presidente
Dott. Flavio Baraschi
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