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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 27/11/2025, n. 1853 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1853 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Il giudice, dott.ssa Lucia Cammarota, ha pronunciato, ai sensi art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al Ruolo Generale n. 1841/2023, avente ad oggetto opposizione ad ordinanza-ingiunzione,
TRA
(C.F. ), in proprio e quale legale rapp.te Parte_1 CodiceFiscale_1
p.t. della rapp.to e difeso, dall' avv. Alfonso Petito ( Controparte_1 [...]
); C.F._2
OPPONENTE
E
(C.F. ), Controparte_2 P.IVA_1
già , in persona del legale rapp.te p.t.,Controparte_3
rapp.to e difeso dal Direttore dott. Francesco Damiani;
OPPOSTO
CONCLUSIONI
Come da note a trattazione scritta.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione consistente nella succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n.4)
c.p.c. e 118 disp.att. c.p.c., nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della
L. n. 69 del 18 giugno 2009, trattandosi di disposizioni applicabili anche ai
1 procedimenti pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore del 04.07.2009, ai sensi dell'art. 58 comma 2 della predetta legge.
Con ricorso depositato in data 27 maggio 2023 e ritualmente notificato, Pt_1
proponeva opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione n. 198/2022-B,
[...]
emessa in data 13.09.2022, con cui è stato intimato il pagamento dell'importo di €
3.019,00 per la violazione dell'art. 3, comma 3, del D.L. n. 12 del 2002.
L'opponente deduceva il difetto delle condizioni dell'azione atteso che l'autorità che ha emesso il provvedimento sanzionatorio non ha adempiuto all'onere probatorio in ordine agli elementi costitutivi della pretesa avanzata;
l'insussistenza della presunta violazione atteso che l'art. 22 del d.lgs. n.151/2015 (nel contesto normativo del c.d. Jobs act), modificando l'articolo 3 del d.l. n.12/2002 (conv. dalla l. 73/2002), ha reintrodotto la procedura di diffida per la “maxi-sanzione” del lavoro sommerso, con l'annesso beneficio dell'ammissione al pagamento del minimo edittale delle sanzioni;
che, pertanto, ai fini della concessione di tale beneficio, il datore di lavoro è onerato non solo, come stabilisce la disciplina generale dell'art. 13 del d.lgs. n.124/2004, di regolarizzare le inosservanze rilevate ( nella specie i rapporti di lavoro accertati come sommersi in sede ispettiva) ma anche di mantenere in servizio i lavoratori per un periodo minimo di tre mesi;
che, nel caso di specie, la risoluzione del rapporto di lavoro è addebitabile esclusivamente al lavoratore e, pertanto, non è ragionevole ritenere che il datore di lavoro debba perdere i benefici premiali connessi all'ottemperanza della diffida;
che pertanto, nella fattispecie in esame, non è possibile rinvenire una responsabilità oggettiva a carico del datore di lavoro, giacché questi risponde in ragione della condotta colposa o dolosa di aver impiegato personale non denunciato alla pubblica amministrazione, secondo gli ordinari canoni di colpevolezza dell'illecito amministrativo (art. 3 della legge 689 cit.) e che, tanto non è rinvenibile nel caso di specie atteso che la condotta di mantenimento in servizio è una condizione per l'ammissione ai benefici sanzionatori;
che, contrariamente a quanto sostenuto da controparte, il lavoratore ha anche sottoscritto e ritirato (ricevendone l'integrale pagamento) le buste paga relative ai mesi di settembre e ottobre del 2018.
2 Il ricorrente, pertanto, concludeva chiedendo “previa sospensione dell'efficacia esecutiva, fissata la udienza di comparizione e discussione nonché il termine per provvedere alla notifica del presente ricorso e dell'emanando decreto, in accoglimento della opposizione proposta con il presente atto e per tutte le descritte motivazioni, [di] revocare e/o annullare la ordinanza ingiunzione impugnata, con vittoria di spese e competenze di lite, con accessori come per legge”.
Si costituiva, con memoria difensiva depositata in data 05 giugno 2023,
l' (già Controparte_2 [...]
), che ha ricostruito la vicenda, premettendo che Controparte_3
la Polizia Stradale di Avellino, in data 21.09.2018, ha fermato su strada l'automezzo targato DP 741 CM sul quale viaggiavano i signori e Persona_1 CP_4
che tali soggetti sono stati sentiti a sommarie informazioni, dalle quali è risultato che i lavoratori e hanno lavorato per la Società di trasporto Per_1 CP_4 [...]
. che gli stessi non erano in possesso di documentazione che potesse CP_1 CP_5
attestare la loro regolare assunzione;
che gli organi di vigilanza, pertanto, hanno provveduto a notificare il LE NI di Accertamento e Notificazione n. AV
00001/2018-881- 02 del 28/09/2018 (Prot. 19191 del 1/10/2018).
In particolare, l' rilevava che come si evince dallo stesso LE CP_2
NI di Accertamento a pagg. nn. 3 e 4, per poter accedere al pagamento agevolato ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo n. 124/2004 (sanzione amministrativa con minimo edittale), il trasgressore avrebbe dovuto stipulare un contratto di lavoro a tempo indeterminato anche a tempo parziale con riduzione dell'orario non superiore al 50% ovvero contratto a tempo pieno e determinato che doveva consentire un effettivo periodo di lavoro di almeno tre mesi entro il termine di 120 giorni dalla notifica del LE NI;
mantenere in servizio i due lavoratori per almeno tre mesi di lavoro effettivo e cioè almeno 90 giorni di calendario da comprovare attraverso il pagamento delle retribuzioni, dei contributi e dei premi scaduti entro il termine di adempimento;
effettuare tutti gli adempimenti formali
(istituzione ovvero compilazione del Libro NI del Lavoro (LUL), consegna lettera di assunzione, comunicazione al Centro per l'Impiego; pagare la maxisanzione;
consegnare la relativa documentazione di lavoro.
3 Deduceva altresì che la documentazione di cui sopra doveva essere esibita all' nel termine di 120 giorni dalla Controparte_3
notifica del LE NI di Accertamento avvenuta in data 04.10.2018; che tale
LE NI è stato solo parzialmente ottemperato, a causa delle dimissioni effettuate dal dipendente effettuate anticipatamente rispetto ai tre Controparte_6
mesi di cui alla diffida;
che non risultano esibiti i pagamenti relativi alle mensilità di settembre-ottobre 2018 inerenti al lavoratore innanzi menzionato;
che, pertanto,
l'autorità ha emesso le ordinanze ingiunzione n. 198/A/2022 e n.198/B/2022 rispettivamente notificate al trasgressore persona fisica ed all'obbligato solidale;
che con le ordinanze ingiunzione impugnate è stata comminata la sanzione amministrativa per differenza tenuto conto del pagamento dell'importo effettuato solo in misura minima ma in carenza della totale regolarizzazione delle inosservanze così come indicato nel prefato LE NI di Accertamento;
che il trasgressore, per poter accedere al privilegio della sanzione amministrativa nel minimo edittale, avrebbe dovuto, entro i termini indicati nel LE NI, dare dimostrazione della regolarizzazione di tutte le richieste e prescrizioni indicate dalla norma di riferimento;
che nel caso di specie è di tutta evidenza che anche in caso di impossibilità a mantenere in vita il rapporto di lavoro con il lavoratore, il pagamento dell'importo in misura minima non realizza l'adempimento della diffida complessivamente considerata con il conseguente e necessario assoggettamento agli importi dovuti in applicazione degli artt. 16 e 11 della legge n. 689/81; che la norma sanzionatoria prevede un minimo ed un massimo edittale e l'importo comminato con il provvedimento impugnato è stato calibrato tenuto conto della sanzione in misura ridotta (art. 16 Legge n. 689/81) con una lieve maggiorazione ex art. 11 stessa legge;
che la sanzione comminata è dunque congrua.
L' concludeva, pertanto, chiedendo previa revoca della CP_2
sospensione dell'esecutività disposta, “il rigetto del ricorso con la conseguente conferma delle ordinanze ingiunzione opposte in ogni caso con condanna dell'opponente alle spese di lite quantificate ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 del Decreto Legislativo n. 149/2015 attualmente vigente che testualmente recita che “in caso di esito favorevole della lite all' sono riconosciute dal giudice le spese, i diritti e gli onorari di lite, con la CP_2
4 riduzione del venti per cento dell'importo complessivo ivi previsto. Per la quantificazione dei relativi importi si applica il decreto adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto- legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, per la liquidazione del compenso spettante gli avvocati” oltre interessi e quant'altro come per legge. Il tutto con ampie salvezze e con riserva di altro dedurre e produrre anche su diretto impulso dell'Organo Giudicante”.
Istruita la causa, precisate le conclusioni, la causa viene decisa a seguito di discussione a trattazione scritta all'odierna udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, si precisa che, sotto il profilo metodologico, nella presente decisione si fa applicazione del criterio della "ragione più liquida", il quale suggerisce al Giudice un approccio interpretativo con verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, preferibile -per economia processuale ed ove consenta una più rapida ed agevole soluzione della controversia- rispetto a quello della coerenza logico-sistematica, con la conseguenza che nell'analisi delle questioni è consentito sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare di cui all'art. 276 c.p.c., tralasciando l'analisi delle questioni logicamente preordinate, ma non dirimenti. Come hanno precisato le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, il principio citato risponde ad "esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, ormai anche costituzionalizzate ai sensi dell'art. 111 Costituzione, e che ha come sfondo una visione è dell'attività giurisdizionale, intesa non più come espressione della sovranità statale, ma come un servizio reso alla collettività con effettività e tempestività, per la realizzazione del diritto della parte ad avere una valida decisione nel merito in tempi ragionevoli (Cass. S.U. 24883/2008; Cass. S.U.
26242/2014; Cass. S.U. 9936/2014 secondo cui in applicazione del principio processuale della ragione più liquida -desumibile dagli artt. 24 e 111 Costituzione - deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale).
5 Giova premettere che il giudizio di opposizione a sanzione amministrativa si configura come un giudizio rivolto all'accertamento del fondamento della pretesa sanzionatoria.
Secondo la consolidata giurisprudenza, l'oggetto di siffatto giudizio consiste non già (e, comunque, non solo) nell'accertamento della legittimità dell'atto amministrativo impugnato, ma (anche) della stessa pretesa sanzionatoria esercitata attraverso l'emissione del medesimo provvedimento.
In sostanza, il giudizio di opposizione a sanzione amministrativa si configura come un giudizio rivolto all'accertamento del fondamento della pretesa sanzionatoria ed il suo oggetto è delimitato, quanto alla posizione dell'opponente, dalla causa petendi fatta valere con l'opposizione e, quanto alla posizione della P.A., dal divieto di dedurre, a sostegno della propria pretesa, motivi diversi da quelli enunciati nell'ordinanza-ingiunzione (o, comunque, nel provvedimento sanzionatorio considerato equipollente), di modo che il giudizio in questione investe la legittimità formale e sostanziale di detto provvedimento, con l'esclusione del potere del giudice di rilevare d'ufficio, fuori dei limiti dell'oggetto dello stesso giudizio così delimitato, eccezioni relative a vizi del provvedimento o del procedimento che ne ha preceduto l'emanazione, salvo che essi incidano sull'esistenza dell'atto impugnato.
Sulla scorta di questa impostazione, si rileva che all'Amministrazione, che viene a rivestire - dal punto di vista sostanziale - la posizione di attrice (ricoprendo, invece, sotto quello formale, il ruolo di convenuta-opposta), incombe l'obbligo di fornire la prova adeguata della fondatezza della sua pretesa. All'opponente, al contrario, qualora abbia dedotto fatti specifici incidenti o sulla legittimità del procedimento amministrativo sanzionatorio espletato o sull'esclusione della sua responsabilità relativamente alla commissione dell'illecito, spetta provare le circostanze negative contrapposte a quelle allegate dall'Amministrazione (v., ad es.,
Cass. n. 3837/2001, n. 3837; Cass. n. 2363/2005; Cass. n. 5277/2007; Cass. n.
12231/2007; Cass. n. 27596/3008; Cass. S.U. n. 20930/2009; Cass. n. 5122/2011 e, da ultimo, Cass. n. 4898/2015). Quanto alla ripartizione degli oneri probatori, è stato ben chiarito che si applica la regola ordinaria sancita dall'art. 2697 c.c..
6 Tuttavia, a questo riguardo, assume rilevanza la riferita precisazione in base alla quale di fronte al giudice, una volta formulata l'opposizione, non si discute propriamente dell'atto ma della fattispecie produttiva dell'effetto, perché nei limiti in cui la parte opponente abbia sollevato le relative contestazioni spetta alla P.A. dimostrare i fatti costitutivi ed all'opponente comprovare i fatti impeditivi, modificativi e/o estintivi dell'effetto giuridico del provvedimento sanzionatorio oggetto del giudizio.
Perciò alla modificazione delle regole normali dell'allegazione non corrisponde una modificazione delle regole ordinarie in tema di onere probatorio: se l'opponente ha sollevato contestazioni sull'esistenza dei fatti costitutivi del suo obbligo, tali contestazioni non onerano l'opponente anche alla prova dell'inesistenza dei fatti costitutivi del suo obbligo;
al contrario, la prova dell'esistenza dei fatti costitutivi dell'obbligo si pone a carico della P.A.
Orbene, sulla scorta di tale sistematica premessa, consegue che alla P.A., nel predetto giudizio, incombe - ove costituiscano oggetto di contestazione ad opera del ritenuto trasgressore - sia l'assolvimento della prova relativa alla legittimità dell'accertamento presupposto dal provvedimento erogativo della sanzione amministrativa sotto il profilo dell'osservanza degli adempimenti formali previsti dalla legge, sia quello della piena prova della legittimità del susseguente procedimento sanzionatorio fino al rituale compimento dell'atto finale che consente la valida conoscenza del provvedimento applicativo della sanzione alla parte che ne
è destinataria. (Cass. civile n. 1921/2019).
Tanto premesso, ritiene questo giudice che, nella fattispecie oggetto di odierno vaglio, l' resistente abbia fornito la prova della legittimità Controparte_3
dell'accertamento, presupposto del provvedimento erogativo della sanzione e difatti costitutivo della pretesa sanzionatoria.
Invero, l' depositava in atti il Rapporto n. 15/19 ex art. 17 Legge n. CP_2
689/81, l'ordinanza Ingiunzione n. 198/A/2022 del 13/09/2022, l'ordinanza
Ingiunzione n. 198/B/2022 del 13/9/2022, il verbale unico di accertamento e notificazione del 28/09/2018, il verbale di primo accesso ispettivo n. 77/37 del
7 21/09/18, il modello F23 per pagamento in misura minima, la circolare n. 26/2015 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Tanto premesso, dal verbale unico di accertamento n. AV00001/2018-881-02 del
28.09.2018 e dall'accertamento ispettivo risulta che i lavoratori e CP_4 Per_1
avevano cominciato a lavorare per la società di trasporto in qualità Controparte_7
di addetti alla consegna della merce a far data dal 17.09.2018 (precipuamente per l' e dal 06.09.2018 (precipuamente per il ). Per_1 CP_4
Inoltre, si rileva che entrambi i lavoratori risultavano privi di qualunque documentazione attestante la loro regolarizzazione al momento del fermo, con conseguente sospensione dell'attività.
In primo luogo, si conferma l'assoluto rispetto della normativa vigente Con dell'esercizio dell'attività ispettiva effettuata dagli ispettori dell' . All'esito della lettura del verbale unico di accertamento e notificazione, si può concludere che lo stesso presenta tutti gli elementi essenziali, gli esiti dettagliati dell'accertamento e l'indicazione puntuale delle fonti di prova, le dichiarazioni rese dalle persone a conoscenza dei fatti, per cui la ricorrente è stata resa edotta di tutte le contestazioni addebitate, nel rispetto del principio di ragionevolezza e trasparenza dell'azione ammnistrativa.
Inoltre, l'accertamento dell'avvenuta assunzione di lavoratori in nero in violazione delle disposizioni di legge, costituisce il prius logico-giuridico per ritenere la fondatezza dell'emissione dell'ordinanza-ingiunzione che ci occupa con cui è stata irrogata all'odierno opponente la sanzione amministrativa per il contestato impiego di n. 2 lavoratori subordinato senza la preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, in violazione del disposto dell'art. 3, 3° comma, primo periodo del D.L. n. 12 del 22 febbraio 2002, convertito nella legge n. 73/2002 come modificato dall'art. 4, comma 1, lett.a) della legge 183/2010.
Giova rammentare che l'elemento centrale del rapporto di lavoro subordinato consiste nella soggezione del prestatore di lavoro al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore che deve estrinsecarsi nell'emanazione di ordini specifici oltre che nell'esercizio (ancorché potenziale) di una assidua attività di vigilanza e controllo
8 nell'esecuzione delle prestazioni lavorative (si veda ex plurimis Cass. n. 16849/2011,
Cass. n. 26986/2009, Cass. n. 5534/2003, Cass. n. 4889/2002 Cass. n. 7608/1991).
D'altro canto, l'opponente non ha contestato che i lavoratori di cui sopra siano stati assunti in nero e né tanto meno ha fornito alcuna prova in ordine a tale assunto.
Tanto è vero che le risultanze processuali concorrono, nel loro insieme, unite al fatto che parte ricorrente non ha fornito alcun argomento probatorio contrario, a dimostrare l'avvenuto impiego a nero, da parte del ricorrente, di forza lavoro non regolare o non dichiarata e, nello specifico, delle persone ivi identificata, secondo le modalità ed i tempi dalla stessa riferite che non consentono di ritenere sufficientemente scalfite le risultanze degli accertamenti espletati dagli ispettori in sede di visita ispettiva.
Ne consegue la fondatezza della sanzione amministrativa comminata con l'ordinanza – ingiunzione n. 198/2022- B, che non può che esser confermata.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Avellino, nella persona del giudice dott.ssa Lucia Cammarota, definitivamente pronunciando sulla causa recante RG n. 1841/2023, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
-rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma l'ordinanza ingiunzione;
-condanna l'opponente al pagamento in favore del resistente Parte_1
, già Controparte_2 [...]
, in persona del legale rapp.te p.t., delle spese di Controparte_3 lite, che si liquidano in € 1.361,60 per compensi professionali, oltre rimborso delle spese generali al 15%, cassa e iva come per legge.
Avellino, 24.11.2025
Il giudice dott.ssa Lucia Cammarota
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