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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 16/12/2025, n. 17654 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17654 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ______________ IL TRIBUNALE CIVILE di ROMA V Sezione
in composizione monocratica, in persona del giudice, dott. ssa Maria Lavinia Fanelli, ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 21992 del Ruolo Generale per l'anno 2023
TRA
cf. Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Roma via Anastasio II n. 442, presso lo studio dell'avv. Fabio Beretta, rappresentante e difensore in virtù di procura allegata alla opposizione
ATTRICE IN OPPOSIZIONE
E
in Roma cf: Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in Roma Viale Angelico n. 90 presso lo studio dell'avv. Claudia Barina, rappresentante e difensore in forza di procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore
CONVENUTO OPPOSTO
FATTO E DIRITTO
Con atto citazione ritualmente notificato la sig. ha opposto il d.i. n. 2568/23 ottenuto Parte_1 dal Condominio per il recupero di €8.812,40 a titolo di oneri di gestione 2017/2021 oltre spese, chiedendone l'annullamento deducendo in particolare che:
- gli oneri relativi all'anno 2017 erano prescritti;
- ella inoltre aveva effettuato pagamenti pari ad €1.343,84 per il 2017 mentre in bilancio risultava la minor somma di €573,80, invece del credito di €20,84;
- per il 2018 aveva pagato €54,40 non riportati in bilancio;
- per la sostituzione del portone aveva versato €414,04, rimanendo dovuti quindi non €897,50 bensì 483,46;
-con riferimento alle pretese 2019/20 di cui alla delibera del 15.1.21 sottesa al d.i., ella non era stata convocata alla adunanza. Ha chiesto dunque- previa sospensione della efficacia esecutiva- in via riconvenzionale l'annullamento della delibera del 25.1.21 e per l'effetto la revoca del d.i.
Si è costituito il deducendo che: CP_1
-la prescrizione invocata era stata interrotta con la richiesta in assemblea del 30.10.19 e con diffida del 22.12.22; -nel merito come dalle causali dei bollettini di pagamento verstai in atti dalla opponente emergevano pagamenti per imputazioni diverse da quelle oggetto di recupero con il d.i. e dunque permaneva la insolvenza;
-la attrice era stata sempre convocata alle assemblee ed il verbale di quella del 15.1.21 (così indicata per errore, in quanto tenutasi il 5) era stato ad essa inoltrato il 19.1.21;
-in ogni caso per evitare pretestuose doglianze in data 20.09.23 si era tenuta assemblea, ove la opponente regolarmente convocata, che aveva ratificato quella del 15.1. approvando i bilanci 2019/20 e preventivo 2021. Ha chiesto dunque respingersi la domanda con vittoria di spese, da distrarsi.
Il giudice- istruita la causa con la produzione documentale- ha infine trattenuto la stessa in decisione ex art 281 quinquies cpc all'udienza del 12.12.25 dopo la precisazione scritta delle conclusioni ed il deposito di scritti conclusivi.
Nel merito la opposizione è in parte fondata nei termini che seguono.
Con riferimento alla domanda riconvenzionale concernente la mancata convocazione della opponente alla adunanza del. 5.1.21- approvativa del consuntivo 2019/20 e preventivo 2021 (all 3 ric. monitorio), ed alla base della pretesa di €5960,7 (1335,80 per il 2019+1748,50 per il 2020+1423,40 per il 2021+1453,00 preventivo 2022)- in effetti il Condominio non ha dato prova della regolare convocazione siccome contestata né dell'invio del verbale (all. 4 solo spedizione ma non cartolina di ricevimento). La delibera sarebbe perciò stata certamente annullabile. Nel caso di specie tuttavia essa è stata sostituita con delibera del 20.09.23, ratificativa pro parte di quella impugnata (circostanza questa incontestata dalla opponente) a cui la sig. risulta Parte_1 essere stata regolarmente convocata e che la stessa non ha impugnato. Ora sebbene il d.i. non possa sorreggersi su una delibera revocata nelle more della opposizione (Cass n 24957/16) determinandosi per la parte di riferimento la cessata materia, non di meno la attrice omettendo la impugnativa della delibera del 20.9.23 meramente confermativa degli importi di cui al d.i., ha dimostrato di fare acquiescenza relativamente agli importi ivi dovuti. I pagamenti dunque effettuati per sorte capitale nelle more della presente opposizione rimangono dovuti al , con diritto alla ripetizione solo degli interessi e delle spese di monitorio CP_1 relativi alle debenze 2019/202, che perciò deve essere revocato.
In relazione poi all'importo di €749, 20 per il 2017 - bilancio e riparto approvato con delibera del 30.10.19- la eccezione di prescrizione appare infondata. Si tratta invero di somme richieste alla opponente già in sede di adunanza ed alla sua presenza, visto che ella vi partecipava in proprio, deliberando a tal fine in quella sede addirittura di procedere giudizialmente se essa non avesse provveduto a saldare le morosità entro il 30.11.19. Non può dunque questa non considerarsi dunque una vera e propria richiesta di pagamento da parte del con diffida ad adempire entro data prestabilita, e quindi con efficacia interruttiva CP_1 della prescrizione. A seguito di ciò e stante il persistere evidentemente dell'inadempimento, il si è CP_1 adoperato con diffida del 20.12.22, di guisa da ritenersi dovute e somme richieste per detta annualità, seppure per un minore importo. Nel merito infatti il piano di riparto approvato imputava per il 2017 alla sig. €1323,00 Parte_1 (all 5 ric monitorio), mentre risultano bollettini per €728,8 (all. 9 cit. opp, ovvero €54,40 pagati il 23.2.17, 5.9.17, 10.8.17, 6.4.18, 13.4.17, 17.6.17 + 201,20 il 25.9 17 e l'11.7.17). Risulta dunque dovuto per il 2017 ancora l'importo di €594,2, Per il 2018 il ha approvato il riparto con debito imputato all'opponente pari ad CP_1
€1.205,00 (all. 6 ric. monitorio). Ebbene per tali annualità la sig. nulla ha dimostrato di avere versato, restando perciò Parte_1 l'intera somma dovuta.
Parimenti con riferimento alla causale del pagamento rata sostituzione portone di cui alla delibera del 12.12.22 punto odg 2 (all 4 ric. monitorio), la opponente- a prescindersi dalla allegazione che il lavoro non sarebbe stato effettuato, circostanza di cui però non ha fornito alcuna prova- alla sig. erano state imputate con riparto approvato €968,82 (all. 11 ric. monitorio). Il ha agito per la minor somma di €897,50 avendo evidentemente ricevuto un CP_1 pagamento parziale. Tale somma richiesta rimane dovuta, non avendo parte opponente versato in atti la prova del relativo esborso, non potendosi certo imputare la dicitura “riparazioni vetri e finestre” di cui ai bolletttini in atti in quanto effettuati appunto nel 2017 quando il rifacimento del portone non era stato ancora approvato (2022), segno evidente che si trattasse di altro lavoro straordinario.
In conclusione il d.i deve essere revocato con condanna della opponete al pagamento di €8.657,4 (2019:5960,7+ 2018:1205,00+2017:594,2+portone 897,50).
Sussiste il diritto della opponente alla restituzione della somma che abbia pagato in più nelle more del giudizio rispetto a quanto sopra riconosciuto in favore del CP_1
Spese secondo soccombenza, tenuto conto della debenza della maggior parte del dovuto circostanza che ha determinato la esigenza del di agire in monitorio. CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
-revoca il d.i. 2568/23 (rg.n. 592/23) come da motivazione;
-condanna al pagamento di €€8.657,4 in favore del Parte_1 CP_1 CP_1
in Roma;
[...]
-condanna al pagamento delle spese di lite in favore del Parte_1 Controparte_1
che liquida in €.2.500,00 per esborsi oltre accessori come per legge, da distrarsi.
[...]
Così deciso in Roma 16.12.25
Il Giudice
Dott.ssa Maria Lavinia Fanelli
in composizione monocratica, in persona del giudice, dott. ssa Maria Lavinia Fanelli, ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 21992 del Ruolo Generale per l'anno 2023
TRA
cf. Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Roma via Anastasio II n. 442, presso lo studio dell'avv. Fabio Beretta, rappresentante e difensore in virtù di procura allegata alla opposizione
ATTRICE IN OPPOSIZIONE
E
in Roma cf: Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in Roma Viale Angelico n. 90 presso lo studio dell'avv. Claudia Barina, rappresentante e difensore in forza di procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore
CONVENUTO OPPOSTO
FATTO E DIRITTO
Con atto citazione ritualmente notificato la sig. ha opposto il d.i. n. 2568/23 ottenuto Parte_1 dal Condominio per il recupero di €8.812,40 a titolo di oneri di gestione 2017/2021 oltre spese, chiedendone l'annullamento deducendo in particolare che:
- gli oneri relativi all'anno 2017 erano prescritti;
- ella inoltre aveva effettuato pagamenti pari ad €1.343,84 per il 2017 mentre in bilancio risultava la minor somma di €573,80, invece del credito di €20,84;
- per il 2018 aveva pagato €54,40 non riportati in bilancio;
- per la sostituzione del portone aveva versato €414,04, rimanendo dovuti quindi non €897,50 bensì 483,46;
-con riferimento alle pretese 2019/20 di cui alla delibera del 15.1.21 sottesa al d.i., ella non era stata convocata alla adunanza. Ha chiesto dunque- previa sospensione della efficacia esecutiva- in via riconvenzionale l'annullamento della delibera del 25.1.21 e per l'effetto la revoca del d.i.
Si è costituito il deducendo che: CP_1
-la prescrizione invocata era stata interrotta con la richiesta in assemblea del 30.10.19 e con diffida del 22.12.22; -nel merito come dalle causali dei bollettini di pagamento verstai in atti dalla opponente emergevano pagamenti per imputazioni diverse da quelle oggetto di recupero con il d.i. e dunque permaneva la insolvenza;
-la attrice era stata sempre convocata alle assemblee ed il verbale di quella del 15.1.21 (così indicata per errore, in quanto tenutasi il 5) era stato ad essa inoltrato il 19.1.21;
-in ogni caso per evitare pretestuose doglianze in data 20.09.23 si era tenuta assemblea, ove la opponente regolarmente convocata, che aveva ratificato quella del 15.1. approvando i bilanci 2019/20 e preventivo 2021. Ha chiesto dunque respingersi la domanda con vittoria di spese, da distrarsi.
Il giudice- istruita la causa con la produzione documentale- ha infine trattenuto la stessa in decisione ex art 281 quinquies cpc all'udienza del 12.12.25 dopo la precisazione scritta delle conclusioni ed il deposito di scritti conclusivi.
Nel merito la opposizione è in parte fondata nei termini che seguono.
Con riferimento alla domanda riconvenzionale concernente la mancata convocazione della opponente alla adunanza del. 5.1.21- approvativa del consuntivo 2019/20 e preventivo 2021 (all 3 ric. monitorio), ed alla base della pretesa di €5960,7 (1335,80 per il 2019+1748,50 per il 2020+1423,40 per il 2021+1453,00 preventivo 2022)- in effetti il Condominio non ha dato prova della regolare convocazione siccome contestata né dell'invio del verbale (all. 4 solo spedizione ma non cartolina di ricevimento). La delibera sarebbe perciò stata certamente annullabile. Nel caso di specie tuttavia essa è stata sostituita con delibera del 20.09.23, ratificativa pro parte di quella impugnata (circostanza questa incontestata dalla opponente) a cui la sig. risulta Parte_1 essere stata regolarmente convocata e che la stessa non ha impugnato. Ora sebbene il d.i. non possa sorreggersi su una delibera revocata nelle more della opposizione (Cass n 24957/16) determinandosi per la parte di riferimento la cessata materia, non di meno la attrice omettendo la impugnativa della delibera del 20.9.23 meramente confermativa degli importi di cui al d.i., ha dimostrato di fare acquiescenza relativamente agli importi ivi dovuti. I pagamenti dunque effettuati per sorte capitale nelle more della presente opposizione rimangono dovuti al , con diritto alla ripetizione solo degli interessi e delle spese di monitorio CP_1 relativi alle debenze 2019/202, che perciò deve essere revocato.
In relazione poi all'importo di €749, 20 per il 2017 - bilancio e riparto approvato con delibera del 30.10.19- la eccezione di prescrizione appare infondata. Si tratta invero di somme richieste alla opponente già in sede di adunanza ed alla sua presenza, visto che ella vi partecipava in proprio, deliberando a tal fine in quella sede addirittura di procedere giudizialmente se essa non avesse provveduto a saldare le morosità entro il 30.11.19. Non può dunque questa non considerarsi dunque una vera e propria richiesta di pagamento da parte del con diffida ad adempire entro data prestabilita, e quindi con efficacia interruttiva CP_1 della prescrizione. A seguito di ciò e stante il persistere evidentemente dell'inadempimento, il si è CP_1 adoperato con diffida del 20.12.22, di guisa da ritenersi dovute e somme richieste per detta annualità, seppure per un minore importo. Nel merito infatti il piano di riparto approvato imputava per il 2017 alla sig. €1323,00 Parte_1 (all 5 ric monitorio), mentre risultano bollettini per €728,8 (all. 9 cit. opp, ovvero €54,40 pagati il 23.2.17, 5.9.17, 10.8.17, 6.4.18, 13.4.17, 17.6.17 + 201,20 il 25.9 17 e l'11.7.17). Risulta dunque dovuto per il 2017 ancora l'importo di €594,2, Per il 2018 il ha approvato il riparto con debito imputato all'opponente pari ad CP_1
€1.205,00 (all. 6 ric. monitorio). Ebbene per tali annualità la sig. nulla ha dimostrato di avere versato, restando perciò Parte_1 l'intera somma dovuta.
Parimenti con riferimento alla causale del pagamento rata sostituzione portone di cui alla delibera del 12.12.22 punto odg 2 (all 4 ric. monitorio), la opponente- a prescindersi dalla allegazione che il lavoro non sarebbe stato effettuato, circostanza di cui però non ha fornito alcuna prova- alla sig. erano state imputate con riparto approvato €968,82 (all. 11 ric. monitorio). Il ha agito per la minor somma di €897,50 avendo evidentemente ricevuto un CP_1 pagamento parziale. Tale somma richiesta rimane dovuta, non avendo parte opponente versato in atti la prova del relativo esborso, non potendosi certo imputare la dicitura “riparazioni vetri e finestre” di cui ai bolletttini in atti in quanto effettuati appunto nel 2017 quando il rifacimento del portone non era stato ancora approvato (2022), segno evidente che si trattasse di altro lavoro straordinario.
In conclusione il d.i deve essere revocato con condanna della opponete al pagamento di €8.657,4 (2019:5960,7+ 2018:1205,00+2017:594,2+portone 897,50).
Sussiste il diritto della opponente alla restituzione della somma che abbia pagato in più nelle more del giudizio rispetto a quanto sopra riconosciuto in favore del CP_1
Spese secondo soccombenza, tenuto conto della debenza della maggior parte del dovuto circostanza che ha determinato la esigenza del di agire in monitorio. CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
-revoca il d.i. 2568/23 (rg.n. 592/23) come da motivazione;
-condanna al pagamento di €€8.657,4 in favore del Parte_1 CP_1 CP_1
in Roma;
[...]
-condanna al pagamento delle spese di lite in favore del Parte_1 Controparte_1
che liquida in €.2.500,00 per esborsi oltre accessori come per legge, da distrarsi.
[...]
Così deciso in Roma 16.12.25
Il Giudice
Dott.ssa Maria Lavinia Fanelli