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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 17/06/2025, n. 4938 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4938 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 33986/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Antonella Cozzi Presidente Relatore dott. Pierluigi Perrotti Giudice dott. Federico Salmieri Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 33986/2022 promossa da:
(C.F. ), in persona del Presidente e legale rappresentante pro- Parte_1 P.IVA_1
tempore con sede in Milano, via Ojetti, n. 66, con il patrocinio dell'avv. Vincenzo Parte_2
Vecchio (C.F. ), nel cui studio – sito in Caravaggio, via Monte di pietà, n. 2 – è C.F._1
elettivamente domiciliata
ATTRICE contro
(C.F. ), residente in [...], con il Controparte_1 C.F._2
patrocinio dell'avv. Matteo Grassi (C.F. ), nel cui studio – in Arezzo, via C.F._3
Margaritone n. 27 – è elettivamente domiciliata;
(C.F. ), residente in [...] C.F._4
XX Settembre n. 18, con il patrocinio dell'avv. Claudio Bullo, presso il cui studio in Milano, via
Chiossetto, n.12, è elettivamente domiciliato
CONVENUTI
CONCLUSIONI
pagina 1 di 10 Per Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, compiuto ogni opportuno accertamento, ed assunta ogni necessaria pronuncia e determinazione:
- in via principale, accertare e dichiarare la non autenticità del testamento datato 11 luglio 2017, pubblicato in data 7 giugno 2021 a rogito notaio di Roma con atto n. 12130/8077 Persona_1
e, per l'effetto, accertare e dichiarare che la successione della signora è disciplinata dal Persona_2
testamento del 3 luglio 2014 pubblicato in data 3 febbraio 2021, con atto a rogito notaio dottor
n. 90851/20606, condannando e/o a restituire Persona_3 Controparte_1 Parte_3
alla ogni somma e/o bene di qualsiasi natura della successione della signora Parte_1 Per_2
di cui sono venuti in possesso per effetto del testamento annullato;
[...]
- Sulle spese: si chiede la condanna dei convenuti al pagamento di spese e onorari di causa, secondo il principio della soccombenza”.
Per Controparte_1
“Piace all'Ill.mo Tribunale adito,
- Nel merito, accertare e dichiarare l'infondatezza della pretesa attorea e, per l'effetto, respingere la domanda di parte attrice.
- Con vittoria di spese e onorari, oltre rimborso forfettario spese generali (15%), IVA e CPA come per legge”.
Per Parte_3
“Voglia l'On.le Tribunale adito, respinta ogni contraria eccezione ed istanza così giudicare: nel merito e in principalità respingere perché del tutto infondata in fatto e in diritto e sfornita di prova la domanda attorea dichiarando la piena validità ed efficacia del testamento 11 gennaio 2017; in subordine e nel merito anche in via riconvenzionale dichiarare la nullità del testamento 3 luglio 2014 invalido per i motivi esposti in comparsa di costituzione e risposta;
in via istruttoria
I) Posto che controparte fonda la propria domanda di nullità del testamento olografo 11.7.2017 anche sugli asseriti “problematici” rapporti tra e questa difesa deduce -a Parte_3 Persona_2
contrario- i seguenti capitoli di prova per testi di cui chiede ammissione:
pagina 2 di 10 1) Vero che nel settembre 2005 era presente al matrimonio di a Persona_2 Parte_3
Portovenere;
2) Vero che in tale occasione accompagnava il nipote all' altare;
Persona_2 Pt_3
3) Vero che in tale occasione consegnò quale regalo al nipote un assegno di € Persona_2
2.000,00=;
4) Vero che successivamente regalò a un anello d' oro di famiglia;
Persona_2 Parte_3
5) Vero che sin dal 1995 e fino al 2018 si recava a trovare la zia Parte_3 Persona_2 almeno 2 volte l'anno presso l' abitazione in Milano o a Nizza;
6) Vero che ha soggiornato a casa della zia a Milano per circa un mese (tra gennaio Parte_3
e febbraio 2018) per aiutarla quanto più possibile, dopo la caduta che aveva causato la rottura del femore;
7) Vero che in quella occasione la zia gli fece dono di mobili e suppellettili che erano presenti nella sua casa, e di € 5.000,00= a mezzo bonifico (peraltro che si produce quale doc. sub 18)
8) Vero che nel febbraio 2018 accompagnò la zia sia alla visita diretta al riconoscimento di Parte_3 invalidità di accompagnamento che all' incontro con I rappresentanti della RSA dove poi la zia venne ospitata, incontro che si svolse sia presso l' abitazione della che presso la RSA Per_2
9) Vero che nei primi giorni del marzo 2018 quando era ricoverata presso l'Istituto dei Persona_2
Ciechi, partecipò a una riunione con il consulente EU dr. per Parte_3 Persona_4
aiutare nella scelta degli investimenti patrimoniali;
10) Vero che dall' ingresso in RSA (fine febbraio 2018) sino a tutto il novembre 2018 si Parte_3
recava presso la RSA a trovare la zia almeno una volta al mese.
Testi:
- residente in [...], Napoli. sui cap. , 6,7,8,10; Testimone_1 Tes_2
- residente in [...] sui cap. 5,6,7,8,10,; Testimone_3
- dom.to presso EU, piazza Erculea 9 Milano sul cap.9 Persona_4
II) disporre CTU grafologica volta ad accertare la non autenticità del testamento olografo del 3 luglio
2014 pubblicato con atto notaio dottor Persona_3
Con vittoria di spese”.
MOTIVAZIONE
dopo aver avviato procedimento di mediazione dinanzi all'Organismo di Parte_1
Conciliazione dell'Ordine degli Avvocati di Milano, conveniva in giudizio e Controparte_1 [...]
chiedendo di accertare e dichiarare la non autenticità del testamento olografo – datato 11 Parte_3
luglio 2017 e pubblicato in data 7 giugno 2021 a rogito del notaio in Roma con Persona_1
pagina 3 di 10 atto n. 12130/8077 – disciplinante la successione della signora zia dei convenuti. Per Persona_2
l'effetto, l'attrice chiedeva di accertare e dichiarare che la successione della de cuius risulta disciplinata dal testamento del 3 luglio 2014, pubblicato in data 3 febbraio 2021, con atto n. 90851/20606 a rogito del notaio Persona_3
esponeva che il testamento datato 3 luglio 2014 istituisce sé medesima quale erede Parte_1
universale di mentre quello dell'11 luglio 2017 nomina quali eredi della de cuius i Persona_2
convenuti, suoi nipoti e unici parenti.
Secondo quanto dedotto da (i) l'istituzione a eredi dei nipoti risulta incoerente con i Parte_1
cattivi o comunque assenti rapporti sussistenti tra gli stessi e la de cuius. Circostanza, questa, che trova riscontro con quanto emerso nel corso del procedimento di nomina dell'amministratore di sostegno in favore della signora (Tribunale di Milano, R.G. 4754/2019). Da un lato, infatti, con il ricorso, la Per_2
signora lamentava i comportamenti aggressivi tenuti da allo scopo di essere Per_2 Parte_3
incluso nelle proprie disposizioni testamentarie e, dall'altro lato, la stessa odierna convenuta, con la propria comparsa di risposta, confermava, dissociandosene, tali comportamenti;
(ii) nel procedimento relativo alla nomina dell'amministratore di sostegno, né né facevano CP_1 Parte_3
menzione alcuna di essere in possesso di un testamento successivo a quello datato 3 luglio 2014 e (iii) il testamento dell'11 luglio 2017 è stato sottoposto all'esame di un perito, il quale ha concluso per la sua non riconducibilità alla signora Per_2
L'attrice, indicando le relative scritture comparative, concludeva chiedendo di accertare e dichiarare l'apocrifia del testamento datato 11 luglio 2017 e, per l'effetto, che la successione della signora Per_2
è regolata dal testamento del 3 luglio 2014. Chiedeva altresì di condannare i convenuti alla restituzione delle somme e dei beni dei quali gli stessi fossero venuti in possesso per effetto del testamento asseritamente apocrifo.
si costituiva in giudizio chiedendo, in via preliminare, di dichiarare l'improcedibilità Controparte_1 dell'azione per mancato avvio del procedimento di mediazione obbligatoria, deducendo di non aver ricevuto il relativo invito e di dichiarare l'infondatezza delle pretese attoree. A tale scopo, evidenziava:
(i) che i rapporti con la zia erano discontinui ma costanti e che comunque l'asserita esistenza di
“rapporti problematici” tra la de cuius e i nipoti sarebbe circostanza irrilevante;
(ii) la non riconducibilità del ricorso per la nomina dell'amministratore di sostegno alla de cuius, in quanto all'udienza del 16 maggio 2019 la signora sentita dal giudice, appariva disorientata e confusa e Per_2
affermava che il ricorso le era stato solo letto;
(iii) di non aver dichiarato l'esistenza del testamento datato 11 luglio 2017 in pendenza del procedimento per la nomina dell'amministratore di sostegno, in quanto non ne conosceva l'esistenza, avendolo rinvenuto solo successivamente nella corrispondenza pagina 4 di 10 ricevuta dalla de cuius; (iv) l'inopponibilità della perizia di parte attrice, anche in considerazione della mancata visione dell'originale del testamento.
Anche , costituitosi in giudizio, eccepiva l'improcedibilità della domanda per mancato Parte_3
invito alla mediazione e chiedeva di respingere la domanda attorea, dichiarando la validità del testamento datato 11 luglio 2017. A tal fine, il convenuto rilevava: (i) la totale inattendibilità del ricorso per la nomina dell'amministratore di sostegno per il decadimento cognitivo della signora Per_2
risultante dalla relazione sanitaria del 7 marzo 2019 e dall'esame della de cuius avvenuto in data 16 maggio 2019, (ii) come i “rapporti tra zia e nipote siano stati di assoluta armonia, cordialità e affetto”, (iii) di aver partecipato all'accertamento peritale richiesto dall'attrice tramite proprio perito, il quale ha concluso per la riconducibilità del testamento alla grafia di (iv) l'invalidità del Persona_2
testamento datato 3 luglio 2014, perché scritto, “se pur di pugno dalla defunta, in modo non autonomo”, ritenendo che “non rappresenti pertanto la sua volontà”, a causa delle “evidenti particolarità della situazione in cui si trovava in quel momento e dei condizionamenti Persona_2 che senz'altro la stessa può aver ricevuto da parte di terzi”, chiedendo in via riconvenzionale, di dichiararne la nullità.
A seguito di riserva assunta all'udienza dell'8 febbraio 2023, il Giudice disponeva, con ordinanza emessa in pari data, la rinnovazione del procedimento di mediazione e rinviava la causa al 21 giugno
2023. In tale sede, i procuratori delle parti dichiaravano che la mediazione era stata esperita con esito negativo, venivano assegnati i termini di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c. e la causa veniva rinviata al 21 dicembre 2023 per l'ammissione dei mezzi istruttori. Con ordinanza del 2 gennaio 2024: (i) veniva ordinata ai convenuti l'esibizione, ex art. 210 c.p.c., della denuncia di successione presentata all'Agenzia delle Entrate, (ii) non veniva ammessa la prova testimoniale richiesta da Parte_3
in quanto irrilevante per la decisione, (iii) veniva disposta c.t.u. sul testamento dell'11 luglio 2017, nominando all'uopo la dott.ssa . Persona_5
All'udienza del 7 marzo 2024, veniva conferito al c.t.u. l'incarico di rispondere al seguente quesito:
“esaminati gli atti ed avvalendosi delle scritture di comparazione indicate dal giudice, dica il c.t.u. se il testamento olografo a firma datato 11 gennaio 2017 e pubblicato in data 7 giugno 2021 Persona_2
con atto del notaio di Roma presso il suo studio in Roma Viale G. Mazzini n. 88, Persona_1 sia stato vergato interamente a mano dalla de cuius e sottoscritto dalla stessa”.
A tal fine, a seguito di discussione delle parti sulle scritture di comparazione da utilizzare, il Giudice ammetteva quelle la cui provenienza dalla de cuius risulta certa, in quanto accertata da un pubblico ufficiale e/o non contestate dalle parti, ossia: (i) la sottoscrizione a nome apposta sulla Persona_2 carta d'identità della defunta, emessa dal Comune di Milano il 14 aprile 2014 e acquista in copia (docc.
pagina 5 di 10 n 21 e 22), autorizzando la c.t.u. a esaminare l'originale del cartellino della carta d'identità e a effettuare tutti gli accertamenti del caso presso l'ufficio del Comune di Milano;
(ii) la sottoscrizione a nome e la scrittura apposta a mano in corsivo sul doc. n 28 (lettera raccomandata del 27 Persona_2
agosto 2015), acquisito in originale, (iii) la sottoscrizione a nome del documento Persona_2
acquisito in copia sub docc. nn. 31 - 34 e n 39 (modulo di domanda di inserimento in RSA casa- famiglia, Istituto dei Ciechi di Milano, con data 24 gennaio 2018); (iv) a seguito di apposita istanza della c.t.u., il Giudice autorizzava inoltre, con provvedimento del 6 giugno 2024, l'utilizzo della firma apposta sulla carta d'identità di emessa il 19 aprile 2004 ed esistente in originale presso Persona_2
l'Archivio carte d'identità del Comune di Milano.
Espletata la c.t.u. grafologica, all'udienza del 7 novembre 2024 insisteva per Parte_3
l'ammissione della c.t.u. sul testamento datato 3 luglio 2014. A scioglimento della riserva assunta in tale sede, con ordinanza del 26 novembre 2024, il Giudice riteneva la c.t.u. sul testamento del 3 luglio
2014 non necessaria per la decisione e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni al 12 marzo 2025, disponendo lo svolgimento dell'udienza in forma scritta ex art. 127 ter c.p.c..
Con ordinanza del 13 marzo 2025, il Giudice assegnava alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica e rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Le parti depositavano gli scritti conclusivi e la causa veniva decisa dal Tribunale in composizione collegiale nella camera di consiglio del 10 giugno 2025.
***
L'attrice assume l'apocrifia del testamento olografo – datato 11 luglio 2017 e pubblicato in data 7 giugno 2021 a rogito del notaio in Roma con atto n. 12130/8077 – di Persona_1 Per_2
deceduta il 19 novembre 2020, che istituisce come eredi i di lei nipoti e odierni convenuti:
[...]
e . CP_1 Parte_3
Ai sensi dell'art. 606, co. 1, c.c., “il testamento è nullo quando manca l'autografia o la sottoscrizione nel caso di testamento olografo (…)”.
Come affermato dalla giurisprudenza, l'onere di fornire la prova della mancanza di autografia della scheda testamentaria in questione incombe sull'attrice (“la parte che contesti l'autenticità del testamento olografo deve proporre domanda di accertamento negativo della provenienza della scrittura e grava su di essa l'onere della relativa prova, secondo i principi generali dettati in materia di accertamento negativo”, Cass. SS.UU., sentenza n. 12307 del 16 giugno 2015).
Nel caso di specie, tale onere deve ritenersi assolto per i motivi di seguito indicati.
pagina 6 di 10 In primo luogo, il testamento dell'11 luglio 2017 è stato oggetto di c.t.u. grafologica, che ha accertato, con grado di certezza tecnica, l'apocrifia del testo e della sottoscrizione.
In particolare, la c.t.u. ha utilizzato, quali scritture di comparazione: (i) la firma apposte sulla carta di identità, emessa dal Comune di Milano in data 19 aprile 2004, esaminata in originale;
(ii) la firma apposta sulla carta di identità, emessa dal Comune di Milano il 14 aprile 2014, acquisita in copia;
(iii) la firma sul cartellino anagrafico relativo alla richiesta della carta d'identità emessa dal Comune di
Milano il 14 aprile 2014, esaminata in originale;
(iv) la firma apposta sulla lettera raccomandata del 27 agosto 2015, esaminata in originale e (v) la sottoscrizione del modulo di domanda di inserimento in
RSA casa famiglia, Istituto dei Ciechi di Milano, datata 24 gennaio 2018, esaminata anch'essa in originale e ha accertato, senza incertezze, la discrepanza tra tali scritture di comparazione e il testamento dell'11 luglio 2017, concludendo che il testamento “risulta interamente apocrifo, non riferibile né nel testo né nella sottoscrizione alla mano della de cuius . Persona_2
Le risultanze della consulenza sono fatte proprie dal Collegio, considerato che la c.t.u. ha verificato, nel contraddittorio tra le parti per mezzo dei rispettivi c.t.p., la scheda testamentaria esaminandola in originale ed avvalendosi delle scritture di comparazione indicate dal Giudice, esaminate anch'esse in originale (con la sola eccezione della carta di identità datata 14 aprile 2014) e di provenienza certa della de cuius, in quanto scritture autenticate da un pubblico ufficiale e/o non contestate dalle parti.
La difesa della convenuta ha sollevato, rispetto all'espletata c.t.u., l'obiezione secondo cui non avrebbe pregio osservare la difformità tra la scheda testamentaria e le scritture di comparazione, poiché queste ultime sarebbero “limitate a poche parole e mai consistenti in testi estesi sui quali sarebbe potuta avvenire una comparazione attendibile, vergate in contesti privi di particolare emotività (p.e., rinnovo carta di identità) e in epoca precedente a quella della redazione di quella scheda quando, l'età e la disabilità visiva erano certamente di minore impatto”.
Le contestazioni della convenuta non hanno pregio, considerato sia il numero di scritture di comparazione, sia, come rilevato dalla c.t.u., il fatto che le scritture coprono un arco temporale ampio, che si estende dal 2004 al 2018 e che tra le stesse si annoverano firme del 2014 e del 2015, apposte in momenti vicini alla data di redazione della scheda testamentaria in esame, datata 11 gennaio 2017. La varietà e completezza delle scritture di comparazione si evince, inoltre, dal fatto che le stesse ricomprendono non solo scrittura di testo ma anche di sequenze numeriche (si veda il doc. 28, contenente la firma apposta dalla de cuius sulla lettera raccomandata del 27 agosto 2015). Il c.t.u. ha, infatti, rilevato che “tale disponibilità di scritture di riferimento comparativo, ha consentito di approfondire le connotazioni caratteristiche dell'autografia della de cuius e ciò “anche Persona_2
pagina 7 di 10 in considerazione cronologica e tenendo conto dell'età anagrafica della de cuius alla data degli scritti”.
Pertanto, non trovano accoglimento nemmeno le rilevazioni del convenuto, secondo cui la c.t.u. incaricata non avrebbe “tenuto conto della situazione psico-fisica della de cuius al momento della stesura dell'olografo”. Come rilevato poc'anzi, la presenza di sottoscrizioni apposte da Persona_2
negli anni 2014, 2015 e 2018, e dunque in archi temporali non distanti dall'11 gennaio 2017, data nella quale è stato redatto il testamento in esame, esclude che le valutazioni del c.t.u. siano avulse dalla situazione psico-fisica della de cuius.
Un ulteriore elemento che induce a dubitare della autenticità del testamento in esame, riguarda le modalità, poco verosimili, del suo rinvenimento da parte di , che ha genericamente Controparte_1
allegato di averlo trovato tra la corrispondenza che aveva ricevuto dalla zia e di aver per questo atteso
(ben) sette mesi dalla morte della de cuius per procedere alla sua pubblicazione.
Infine, anche l'assenza di rapporti di reale affetto, vicinanza e sostegno tra i nipoti e la signora Per_2
fa apparire poco verosimile che la de cuius abbia inteso nominare quali propri eredi e CP_1 [...]
. Sul punto, la convenuta parla, infatti, con riferimento a sé stessa, in modo del tutto generico, Parte_3
di rapporti meramente “distesi” con la zia e, con riferimento a , rilevava – nella Parte_3
comparsa di risposta depositata nel procedimento di nomina dell'amministratore di sostegno della de cuius – i comportamenti aggressivi tenuti dal convenuto nei confronti della zia, tanto da opporsi fermamente alla di sua nomina quale amministratore di sostegno.
Con riferimento, invece, alla domanda riconvenzionale proposta da , avente ad oggetto Parte_3
la declaratoria di nullità del testamento datato 3 luglio 2014, il convenuto si limita ad affermare l'invalidità del testamento, rilevando che lo stesso “possa esser stato scritto, se pur di pugno dalla defunta, in modo non autonomo e non rappresenti pertanto la sua volontà” (…) “per le evidenti particolarità della situazione in cui si trovava in quel momento e dei condizionamenti Persona_2 che senz' altro la stessa può aver ricevuto da parte di terzi”. Il vizio che lamenta il signor è Parte_3
dunque qualificabile non tanto come vizio di nullità per mancanza di autografia del testamento olografo, quanto come vizio di annullabilità per violenza o dolo ai sensi dell'art. 624 c.c.. L'onere di allegare e di provare tali influenze illecite grava su colui che propone la relativa domanda e, dunque sullo stesso . Come si evince dalle difese sopra riportate, la motivazione appare del Parte_3
tutto generica, inidonea dunque a soddisfare l'onere probatorio e, ancor prima, assertivo a carico del convenuto.
pagina 8 di 10 Infine, si ritiene che le richieste di prova testimoniale e di c.t.u., formulate da , e Parte_3
reiterate con la precisazione delle conclusioni, vadano nuovamente respinte, per i motivi già espressi nei provvedimenti emessi in corso di causa, che si richiamano.
Alla luce di quanto detto, deve dunque dichiararsi la nullità del testamento olografo datato 11 luglio
2017 e pubblicato in data 7 giugno 2021 a rogito del notaio in Roma con atto n. Persona_1
12130/8077, per la mancanza di autografia, ai sensi del combinato disposto degli artt. 602 e 606 c.c..
Non può, invece, dichiararsi l'invalidità del testamento datato 3 luglio 2014 e pubblicato in data 3 febbraio 2021, con atto n. 90851/20606 a rogito del notaio chiesta con domanda Persona_3
riconvenzionale, stanti le rilevate carenze assertive e probatorie.
Ciò comporta che la successione della de cuius risulta regolata dal testamento olografo del 3 luglio
2014, il quale istituisce, quale erede universale di la Persona_2 Parte_1
Al contrario, e non risultano eredi della de cuius e sono pertanto tenuti a CP_1 Parte_3
restituire all'attrice i beni ereditari in proprio possesso.
Deve pertanto essere accolta la domanda di petizione ereditaria proposta da quale Parte_1
erede universale di essendo circostanza pacifica in causa quella per cui i convenuti sono Persona_2
in possesso dei beni ereditari, non avendo e contestato l'allegazione di parte CP_1 Parte_3 attrice, secondo cui “i convenuti, infatti, nonostante le contestazioni svolte dalla scrivente non hanno mai dichiarato di aver sospeso le attività liquidatorie del patrimonio caduto in successione”.
I convenuti devono dunque essere condannati alla restituzione dei beni ereditari a favore dell'attrice, quale erede universale di Persona_2
Le spese di lite seguono la soccombenza delle parti convenute, che sono tenute in solido fra loro, e sono liquidate come da dispositivo ex D.M. 55/2014, modificato con D.M. 147/2022, considerato il valore indeterminabile della causa di media complessità, con la riduzione della fase istruttoria per l'assenza di istruttoria orale.
Le spese della c.t.u., già liquidate con decreto del 17 ottobre 2024, vanno poste per intero e in solido fra loro a carico delle parti convenute, in quanto parti soccombenti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accerta e dichiara la nullità del testamento olografo datato 11 luglio 2017 e pubblicato in data 7 giugno 2021 a rogito del notaio in Roma con atto n. 12130/8077, della de Persona_1
cuius per la mancanza di autografia e per l'effetto accerta e dichiara che la Persona_2
successione della de cuius è disciplinata dal testamento del 3 luglio 2014 Persona_2
pagina 9 di 10 pubblicato in data 3 febbraio 2021, con atto a rogito notaio dottor n. Persona_3
90851/20606 che istituisce unico erede la Parte_1
2) condanna e alla restituzione dei beni facenti parte dell'asse Controparte_1 Parte_3
ereditario della de cuius in favore di Persona_2 Parte_1
3) respinge la domanda riconvenzionale proposta da;
Parte_3
4) condanna i convenuti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite in favore dell'attrice, che liquida in complessive € 8.991,00 per compenso, € 545,00 per spese anticipate, oltre 15% spese generali, iva e c.p.a.;
5) pone in via definitiva a totale carico delle convenute, in solido tra loro, le spese della c.t.u. liquidate con decreto del 17 ottobre 2024.
Milano 10 giugno 2025
La Presidente estensore
Antonella Cozzi
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Antonella Cozzi Presidente Relatore dott. Pierluigi Perrotti Giudice dott. Federico Salmieri Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 33986/2022 promossa da:
(C.F. ), in persona del Presidente e legale rappresentante pro- Parte_1 P.IVA_1
tempore con sede in Milano, via Ojetti, n. 66, con il patrocinio dell'avv. Vincenzo Parte_2
Vecchio (C.F. ), nel cui studio – sito in Caravaggio, via Monte di pietà, n. 2 – è C.F._1
elettivamente domiciliata
ATTRICE contro
(C.F. ), residente in [...], con il Controparte_1 C.F._2
patrocinio dell'avv. Matteo Grassi (C.F. ), nel cui studio – in Arezzo, via C.F._3
Margaritone n. 27 – è elettivamente domiciliata;
(C.F. ), residente in [...] C.F._4
XX Settembre n. 18, con il patrocinio dell'avv. Claudio Bullo, presso il cui studio in Milano, via
Chiossetto, n.12, è elettivamente domiciliato
CONVENUTI
CONCLUSIONI
pagina 1 di 10 Per Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, compiuto ogni opportuno accertamento, ed assunta ogni necessaria pronuncia e determinazione:
- in via principale, accertare e dichiarare la non autenticità del testamento datato 11 luglio 2017, pubblicato in data 7 giugno 2021 a rogito notaio di Roma con atto n. 12130/8077 Persona_1
e, per l'effetto, accertare e dichiarare che la successione della signora è disciplinata dal Persona_2
testamento del 3 luglio 2014 pubblicato in data 3 febbraio 2021, con atto a rogito notaio dottor
n. 90851/20606, condannando e/o a restituire Persona_3 Controparte_1 Parte_3
alla ogni somma e/o bene di qualsiasi natura della successione della signora Parte_1 Per_2
di cui sono venuti in possesso per effetto del testamento annullato;
[...]
- Sulle spese: si chiede la condanna dei convenuti al pagamento di spese e onorari di causa, secondo il principio della soccombenza”.
Per Controparte_1
“Piace all'Ill.mo Tribunale adito,
- Nel merito, accertare e dichiarare l'infondatezza della pretesa attorea e, per l'effetto, respingere la domanda di parte attrice.
- Con vittoria di spese e onorari, oltre rimborso forfettario spese generali (15%), IVA e CPA come per legge”.
Per Parte_3
“Voglia l'On.le Tribunale adito, respinta ogni contraria eccezione ed istanza così giudicare: nel merito e in principalità respingere perché del tutto infondata in fatto e in diritto e sfornita di prova la domanda attorea dichiarando la piena validità ed efficacia del testamento 11 gennaio 2017; in subordine e nel merito anche in via riconvenzionale dichiarare la nullità del testamento 3 luglio 2014 invalido per i motivi esposti in comparsa di costituzione e risposta;
in via istruttoria
I) Posto che controparte fonda la propria domanda di nullità del testamento olografo 11.7.2017 anche sugli asseriti “problematici” rapporti tra e questa difesa deduce -a Parte_3 Persona_2
contrario- i seguenti capitoli di prova per testi di cui chiede ammissione:
pagina 2 di 10 1) Vero che nel settembre 2005 era presente al matrimonio di a Persona_2 Parte_3
Portovenere;
2) Vero che in tale occasione accompagnava il nipote all' altare;
Persona_2 Pt_3
3) Vero che in tale occasione consegnò quale regalo al nipote un assegno di € Persona_2
2.000,00=;
4) Vero che successivamente regalò a un anello d' oro di famiglia;
Persona_2 Parte_3
5) Vero che sin dal 1995 e fino al 2018 si recava a trovare la zia Parte_3 Persona_2 almeno 2 volte l'anno presso l' abitazione in Milano o a Nizza;
6) Vero che ha soggiornato a casa della zia a Milano per circa un mese (tra gennaio Parte_3
e febbraio 2018) per aiutarla quanto più possibile, dopo la caduta che aveva causato la rottura del femore;
7) Vero che in quella occasione la zia gli fece dono di mobili e suppellettili che erano presenti nella sua casa, e di € 5.000,00= a mezzo bonifico (peraltro che si produce quale doc. sub 18)
8) Vero che nel febbraio 2018 accompagnò la zia sia alla visita diretta al riconoscimento di Parte_3 invalidità di accompagnamento che all' incontro con I rappresentanti della RSA dove poi la zia venne ospitata, incontro che si svolse sia presso l' abitazione della che presso la RSA Per_2
9) Vero che nei primi giorni del marzo 2018 quando era ricoverata presso l'Istituto dei Persona_2
Ciechi, partecipò a una riunione con il consulente EU dr. per Parte_3 Persona_4
aiutare nella scelta degli investimenti patrimoniali;
10) Vero che dall' ingresso in RSA (fine febbraio 2018) sino a tutto il novembre 2018 si Parte_3
recava presso la RSA a trovare la zia almeno una volta al mese.
Testi:
- residente in [...], Napoli. sui cap. , 6,7,8,10; Testimone_1 Tes_2
- residente in [...] sui cap. 5,6,7,8,10,; Testimone_3
- dom.to presso EU, piazza Erculea 9 Milano sul cap.9 Persona_4
II) disporre CTU grafologica volta ad accertare la non autenticità del testamento olografo del 3 luglio
2014 pubblicato con atto notaio dottor Persona_3
Con vittoria di spese”.
MOTIVAZIONE
dopo aver avviato procedimento di mediazione dinanzi all'Organismo di Parte_1
Conciliazione dell'Ordine degli Avvocati di Milano, conveniva in giudizio e Controparte_1 [...]
chiedendo di accertare e dichiarare la non autenticità del testamento olografo – datato 11 Parte_3
luglio 2017 e pubblicato in data 7 giugno 2021 a rogito del notaio in Roma con Persona_1
pagina 3 di 10 atto n. 12130/8077 – disciplinante la successione della signora zia dei convenuti. Per Persona_2
l'effetto, l'attrice chiedeva di accertare e dichiarare che la successione della de cuius risulta disciplinata dal testamento del 3 luglio 2014, pubblicato in data 3 febbraio 2021, con atto n. 90851/20606 a rogito del notaio Persona_3
esponeva che il testamento datato 3 luglio 2014 istituisce sé medesima quale erede Parte_1
universale di mentre quello dell'11 luglio 2017 nomina quali eredi della de cuius i Persona_2
convenuti, suoi nipoti e unici parenti.
Secondo quanto dedotto da (i) l'istituzione a eredi dei nipoti risulta incoerente con i Parte_1
cattivi o comunque assenti rapporti sussistenti tra gli stessi e la de cuius. Circostanza, questa, che trova riscontro con quanto emerso nel corso del procedimento di nomina dell'amministratore di sostegno in favore della signora (Tribunale di Milano, R.G. 4754/2019). Da un lato, infatti, con il ricorso, la Per_2
signora lamentava i comportamenti aggressivi tenuti da allo scopo di essere Per_2 Parte_3
incluso nelle proprie disposizioni testamentarie e, dall'altro lato, la stessa odierna convenuta, con la propria comparsa di risposta, confermava, dissociandosene, tali comportamenti;
(ii) nel procedimento relativo alla nomina dell'amministratore di sostegno, né né facevano CP_1 Parte_3
menzione alcuna di essere in possesso di un testamento successivo a quello datato 3 luglio 2014 e (iii) il testamento dell'11 luglio 2017 è stato sottoposto all'esame di un perito, il quale ha concluso per la sua non riconducibilità alla signora Per_2
L'attrice, indicando le relative scritture comparative, concludeva chiedendo di accertare e dichiarare l'apocrifia del testamento datato 11 luglio 2017 e, per l'effetto, che la successione della signora Per_2
è regolata dal testamento del 3 luglio 2014. Chiedeva altresì di condannare i convenuti alla restituzione delle somme e dei beni dei quali gli stessi fossero venuti in possesso per effetto del testamento asseritamente apocrifo.
si costituiva in giudizio chiedendo, in via preliminare, di dichiarare l'improcedibilità Controparte_1 dell'azione per mancato avvio del procedimento di mediazione obbligatoria, deducendo di non aver ricevuto il relativo invito e di dichiarare l'infondatezza delle pretese attoree. A tale scopo, evidenziava:
(i) che i rapporti con la zia erano discontinui ma costanti e che comunque l'asserita esistenza di
“rapporti problematici” tra la de cuius e i nipoti sarebbe circostanza irrilevante;
(ii) la non riconducibilità del ricorso per la nomina dell'amministratore di sostegno alla de cuius, in quanto all'udienza del 16 maggio 2019 la signora sentita dal giudice, appariva disorientata e confusa e Per_2
affermava che il ricorso le era stato solo letto;
(iii) di non aver dichiarato l'esistenza del testamento datato 11 luglio 2017 in pendenza del procedimento per la nomina dell'amministratore di sostegno, in quanto non ne conosceva l'esistenza, avendolo rinvenuto solo successivamente nella corrispondenza pagina 4 di 10 ricevuta dalla de cuius; (iv) l'inopponibilità della perizia di parte attrice, anche in considerazione della mancata visione dell'originale del testamento.
Anche , costituitosi in giudizio, eccepiva l'improcedibilità della domanda per mancato Parte_3
invito alla mediazione e chiedeva di respingere la domanda attorea, dichiarando la validità del testamento datato 11 luglio 2017. A tal fine, il convenuto rilevava: (i) la totale inattendibilità del ricorso per la nomina dell'amministratore di sostegno per il decadimento cognitivo della signora Per_2
risultante dalla relazione sanitaria del 7 marzo 2019 e dall'esame della de cuius avvenuto in data 16 maggio 2019, (ii) come i “rapporti tra zia e nipote siano stati di assoluta armonia, cordialità e affetto”, (iii) di aver partecipato all'accertamento peritale richiesto dall'attrice tramite proprio perito, il quale ha concluso per la riconducibilità del testamento alla grafia di (iv) l'invalidità del Persona_2
testamento datato 3 luglio 2014, perché scritto, “se pur di pugno dalla defunta, in modo non autonomo”, ritenendo che “non rappresenti pertanto la sua volontà”, a causa delle “evidenti particolarità della situazione in cui si trovava in quel momento e dei condizionamenti Persona_2 che senz'altro la stessa può aver ricevuto da parte di terzi”, chiedendo in via riconvenzionale, di dichiararne la nullità.
A seguito di riserva assunta all'udienza dell'8 febbraio 2023, il Giudice disponeva, con ordinanza emessa in pari data, la rinnovazione del procedimento di mediazione e rinviava la causa al 21 giugno
2023. In tale sede, i procuratori delle parti dichiaravano che la mediazione era stata esperita con esito negativo, venivano assegnati i termini di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c. e la causa veniva rinviata al 21 dicembre 2023 per l'ammissione dei mezzi istruttori. Con ordinanza del 2 gennaio 2024: (i) veniva ordinata ai convenuti l'esibizione, ex art. 210 c.p.c., della denuncia di successione presentata all'Agenzia delle Entrate, (ii) non veniva ammessa la prova testimoniale richiesta da Parte_3
in quanto irrilevante per la decisione, (iii) veniva disposta c.t.u. sul testamento dell'11 luglio 2017, nominando all'uopo la dott.ssa . Persona_5
All'udienza del 7 marzo 2024, veniva conferito al c.t.u. l'incarico di rispondere al seguente quesito:
“esaminati gli atti ed avvalendosi delle scritture di comparazione indicate dal giudice, dica il c.t.u. se il testamento olografo a firma datato 11 gennaio 2017 e pubblicato in data 7 giugno 2021 Persona_2
con atto del notaio di Roma presso il suo studio in Roma Viale G. Mazzini n. 88, Persona_1 sia stato vergato interamente a mano dalla de cuius e sottoscritto dalla stessa”.
A tal fine, a seguito di discussione delle parti sulle scritture di comparazione da utilizzare, il Giudice ammetteva quelle la cui provenienza dalla de cuius risulta certa, in quanto accertata da un pubblico ufficiale e/o non contestate dalle parti, ossia: (i) la sottoscrizione a nome apposta sulla Persona_2 carta d'identità della defunta, emessa dal Comune di Milano il 14 aprile 2014 e acquista in copia (docc.
pagina 5 di 10 n 21 e 22), autorizzando la c.t.u. a esaminare l'originale del cartellino della carta d'identità e a effettuare tutti gli accertamenti del caso presso l'ufficio del Comune di Milano;
(ii) la sottoscrizione a nome e la scrittura apposta a mano in corsivo sul doc. n 28 (lettera raccomandata del 27 Persona_2
agosto 2015), acquisito in originale, (iii) la sottoscrizione a nome del documento Persona_2
acquisito in copia sub docc. nn. 31 - 34 e n 39 (modulo di domanda di inserimento in RSA casa- famiglia, Istituto dei Ciechi di Milano, con data 24 gennaio 2018); (iv) a seguito di apposita istanza della c.t.u., il Giudice autorizzava inoltre, con provvedimento del 6 giugno 2024, l'utilizzo della firma apposta sulla carta d'identità di emessa il 19 aprile 2004 ed esistente in originale presso Persona_2
l'Archivio carte d'identità del Comune di Milano.
Espletata la c.t.u. grafologica, all'udienza del 7 novembre 2024 insisteva per Parte_3
l'ammissione della c.t.u. sul testamento datato 3 luglio 2014. A scioglimento della riserva assunta in tale sede, con ordinanza del 26 novembre 2024, il Giudice riteneva la c.t.u. sul testamento del 3 luglio
2014 non necessaria per la decisione e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni al 12 marzo 2025, disponendo lo svolgimento dell'udienza in forma scritta ex art. 127 ter c.p.c..
Con ordinanza del 13 marzo 2025, il Giudice assegnava alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica e rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Le parti depositavano gli scritti conclusivi e la causa veniva decisa dal Tribunale in composizione collegiale nella camera di consiglio del 10 giugno 2025.
***
L'attrice assume l'apocrifia del testamento olografo – datato 11 luglio 2017 e pubblicato in data 7 giugno 2021 a rogito del notaio in Roma con atto n. 12130/8077 – di Persona_1 Per_2
deceduta il 19 novembre 2020, che istituisce come eredi i di lei nipoti e odierni convenuti:
[...]
e . CP_1 Parte_3
Ai sensi dell'art. 606, co. 1, c.c., “il testamento è nullo quando manca l'autografia o la sottoscrizione nel caso di testamento olografo (…)”.
Come affermato dalla giurisprudenza, l'onere di fornire la prova della mancanza di autografia della scheda testamentaria in questione incombe sull'attrice (“la parte che contesti l'autenticità del testamento olografo deve proporre domanda di accertamento negativo della provenienza della scrittura e grava su di essa l'onere della relativa prova, secondo i principi generali dettati in materia di accertamento negativo”, Cass. SS.UU., sentenza n. 12307 del 16 giugno 2015).
Nel caso di specie, tale onere deve ritenersi assolto per i motivi di seguito indicati.
pagina 6 di 10 In primo luogo, il testamento dell'11 luglio 2017 è stato oggetto di c.t.u. grafologica, che ha accertato, con grado di certezza tecnica, l'apocrifia del testo e della sottoscrizione.
In particolare, la c.t.u. ha utilizzato, quali scritture di comparazione: (i) la firma apposte sulla carta di identità, emessa dal Comune di Milano in data 19 aprile 2004, esaminata in originale;
(ii) la firma apposta sulla carta di identità, emessa dal Comune di Milano il 14 aprile 2014, acquisita in copia;
(iii) la firma sul cartellino anagrafico relativo alla richiesta della carta d'identità emessa dal Comune di
Milano il 14 aprile 2014, esaminata in originale;
(iv) la firma apposta sulla lettera raccomandata del 27 agosto 2015, esaminata in originale e (v) la sottoscrizione del modulo di domanda di inserimento in
RSA casa famiglia, Istituto dei Ciechi di Milano, datata 24 gennaio 2018, esaminata anch'essa in originale e ha accertato, senza incertezze, la discrepanza tra tali scritture di comparazione e il testamento dell'11 luglio 2017, concludendo che il testamento “risulta interamente apocrifo, non riferibile né nel testo né nella sottoscrizione alla mano della de cuius . Persona_2
Le risultanze della consulenza sono fatte proprie dal Collegio, considerato che la c.t.u. ha verificato, nel contraddittorio tra le parti per mezzo dei rispettivi c.t.p., la scheda testamentaria esaminandola in originale ed avvalendosi delle scritture di comparazione indicate dal Giudice, esaminate anch'esse in originale (con la sola eccezione della carta di identità datata 14 aprile 2014) e di provenienza certa della de cuius, in quanto scritture autenticate da un pubblico ufficiale e/o non contestate dalle parti.
La difesa della convenuta ha sollevato, rispetto all'espletata c.t.u., l'obiezione secondo cui non avrebbe pregio osservare la difformità tra la scheda testamentaria e le scritture di comparazione, poiché queste ultime sarebbero “limitate a poche parole e mai consistenti in testi estesi sui quali sarebbe potuta avvenire una comparazione attendibile, vergate in contesti privi di particolare emotività (p.e., rinnovo carta di identità) e in epoca precedente a quella della redazione di quella scheda quando, l'età e la disabilità visiva erano certamente di minore impatto”.
Le contestazioni della convenuta non hanno pregio, considerato sia il numero di scritture di comparazione, sia, come rilevato dalla c.t.u., il fatto che le scritture coprono un arco temporale ampio, che si estende dal 2004 al 2018 e che tra le stesse si annoverano firme del 2014 e del 2015, apposte in momenti vicini alla data di redazione della scheda testamentaria in esame, datata 11 gennaio 2017. La varietà e completezza delle scritture di comparazione si evince, inoltre, dal fatto che le stesse ricomprendono non solo scrittura di testo ma anche di sequenze numeriche (si veda il doc. 28, contenente la firma apposta dalla de cuius sulla lettera raccomandata del 27 agosto 2015). Il c.t.u. ha, infatti, rilevato che “tale disponibilità di scritture di riferimento comparativo, ha consentito di approfondire le connotazioni caratteristiche dell'autografia della de cuius e ciò “anche Persona_2
pagina 7 di 10 in considerazione cronologica e tenendo conto dell'età anagrafica della de cuius alla data degli scritti”.
Pertanto, non trovano accoglimento nemmeno le rilevazioni del convenuto, secondo cui la c.t.u. incaricata non avrebbe “tenuto conto della situazione psico-fisica della de cuius al momento della stesura dell'olografo”. Come rilevato poc'anzi, la presenza di sottoscrizioni apposte da Persona_2
negli anni 2014, 2015 e 2018, e dunque in archi temporali non distanti dall'11 gennaio 2017, data nella quale è stato redatto il testamento in esame, esclude che le valutazioni del c.t.u. siano avulse dalla situazione psico-fisica della de cuius.
Un ulteriore elemento che induce a dubitare della autenticità del testamento in esame, riguarda le modalità, poco verosimili, del suo rinvenimento da parte di , che ha genericamente Controparte_1
allegato di averlo trovato tra la corrispondenza che aveva ricevuto dalla zia e di aver per questo atteso
(ben) sette mesi dalla morte della de cuius per procedere alla sua pubblicazione.
Infine, anche l'assenza di rapporti di reale affetto, vicinanza e sostegno tra i nipoti e la signora Per_2
fa apparire poco verosimile che la de cuius abbia inteso nominare quali propri eredi e CP_1 [...]
. Sul punto, la convenuta parla, infatti, con riferimento a sé stessa, in modo del tutto generico, Parte_3
di rapporti meramente “distesi” con la zia e, con riferimento a , rilevava – nella Parte_3
comparsa di risposta depositata nel procedimento di nomina dell'amministratore di sostegno della de cuius – i comportamenti aggressivi tenuti dal convenuto nei confronti della zia, tanto da opporsi fermamente alla di sua nomina quale amministratore di sostegno.
Con riferimento, invece, alla domanda riconvenzionale proposta da , avente ad oggetto Parte_3
la declaratoria di nullità del testamento datato 3 luglio 2014, il convenuto si limita ad affermare l'invalidità del testamento, rilevando che lo stesso “possa esser stato scritto, se pur di pugno dalla defunta, in modo non autonomo e non rappresenti pertanto la sua volontà” (…) “per le evidenti particolarità della situazione in cui si trovava in quel momento e dei condizionamenti Persona_2 che senz' altro la stessa può aver ricevuto da parte di terzi”. Il vizio che lamenta il signor è Parte_3
dunque qualificabile non tanto come vizio di nullità per mancanza di autografia del testamento olografo, quanto come vizio di annullabilità per violenza o dolo ai sensi dell'art. 624 c.c.. L'onere di allegare e di provare tali influenze illecite grava su colui che propone la relativa domanda e, dunque sullo stesso . Come si evince dalle difese sopra riportate, la motivazione appare del Parte_3
tutto generica, inidonea dunque a soddisfare l'onere probatorio e, ancor prima, assertivo a carico del convenuto.
pagina 8 di 10 Infine, si ritiene che le richieste di prova testimoniale e di c.t.u., formulate da , e Parte_3
reiterate con la precisazione delle conclusioni, vadano nuovamente respinte, per i motivi già espressi nei provvedimenti emessi in corso di causa, che si richiamano.
Alla luce di quanto detto, deve dunque dichiararsi la nullità del testamento olografo datato 11 luglio
2017 e pubblicato in data 7 giugno 2021 a rogito del notaio in Roma con atto n. Persona_1
12130/8077, per la mancanza di autografia, ai sensi del combinato disposto degli artt. 602 e 606 c.c..
Non può, invece, dichiararsi l'invalidità del testamento datato 3 luglio 2014 e pubblicato in data 3 febbraio 2021, con atto n. 90851/20606 a rogito del notaio chiesta con domanda Persona_3
riconvenzionale, stanti le rilevate carenze assertive e probatorie.
Ciò comporta che la successione della de cuius risulta regolata dal testamento olografo del 3 luglio
2014, il quale istituisce, quale erede universale di la Persona_2 Parte_1
Al contrario, e non risultano eredi della de cuius e sono pertanto tenuti a CP_1 Parte_3
restituire all'attrice i beni ereditari in proprio possesso.
Deve pertanto essere accolta la domanda di petizione ereditaria proposta da quale Parte_1
erede universale di essendo circostanza pacifica in causa quella per cui i convenuti sono Persona_2
in possesso dei beni ereditari, non avendo e contestato l'allegazione di parte CP_1 Parte_3 attrice, secondo cui “i convenuti, infatti, nonostante le contestazioni svolte dalla scrivente non hanno mai dichiarato di aver sospeso le attività liquidatorie del patrimonio caduto in successione”.
I convenuti devono dunque essere condannati alla restituzione dei beni ereditari a favore dell'attrice, quale erede universale di Persona_2
Le spese di lite seguono la soccombenza delle parti convenute, che sono tenute in solido fra loro, e sono liquidate come da dispositivo ex D.M. 55/2014, modificato con D.M. 147/2022, considerato il valore indeterminabile della causa di media complessità, con la riduzione della fase istruttoria per l'assenza di istruttoria orale.
Le spese della c.t.u., già liquidate con decreto del 17 ottobre 2024, vanno poste per intero e in solido fra loro a carico delle parti convenute, in quanto parti soccombenti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accerta e dichiara la nullità del testamento olografo datato 11 luglio 2017 e pubblicato in data 7 giugno 2021 a rogito del notaio in Roma con atto n. 12130/8077, della de Persona_1
cuius per la mancanza di autografia e per l'effetto accerta e dichiara che la Persona_2
successione della de cuius è disciplinata dal testamento del 3 luglio 2014 Persona_2
pagina 9 di 10 pubblicato in data 3 febbraio 2021, con atto a rogito notaio dottor n. Persona_3
90851/20606 che istituisce unico erede la Parte_1
2) condanna e alla restituzione dei beni facenti parte dell'asse Controparte_1 Parte_3
ereditario della de cuius in favore di Persona_2 Parte_1
3) respinge la domanda riconvenzionale proposta da;
Parte_3
4) condanna i convenuti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite in favore dell'attrice, che liquida in complessive € 8.991,00 per compenso, € 545,00 per spese anticipate, oltre 15% spese generali, iva e c.p.a.;
5) pone in via definitiva a totale carico delle convenute, in solido tra loro, le spese della c.t.u. liquidate con decreto del 17 ottobre 2024.
Milano 10 giugno 2025
La Presidente estensore
Antonella Cozzi
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