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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Isernia, sentenza 10/09/2025, n. 224 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Isernia |
| Numero : | 224 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ISERNIA
Verbale di udienza
All'udienza del 10/09/2025 davanti a Francesco Morigine, Giudice onorario,
è stata chiamata la causa iscritta al RG n. 581/2019
Sono presenti per parte attrice opponente l'avv. Bice Antonelli, per parte convenuta opposta l'avv. Rosina Ricci in sostituzione dell'avv. ORNATI
ANDREA; per la pratica forense è presente la dott.ssa Federica Angelone.
I procuratori delle parti, precisate le conclusioni riportandosi ai propri scritti difensivi, discutono la causa. In caso di mancata lettura della sentenza all'esito della camera di consiglio, chiedono che la causa venga trattenuta in decisione e rinunciano ai termini ex art. 190 c.p.c.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio.
-===
Alle ore 13:35, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, pronuncia la seguente sentenza:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Isernia, Sezione unica - civile, in composizione monocratica nella persona dell'avv. Francesco Morigine, giudice onorario, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, rubricata al numero di ruolo 581/2019 promossa da
) nato il [...] Parte_1 C.F._1
a FORLÌ DEL SANNIO (IS), rappresentato e difeso dall'avv. ANTONELLI
BICE, contro
), in persona del legale rappresentante CP_1 P.IVA_1 pro tempore e, per essa, quale procuratore, rappresentata e Controparte_2 difesa dall'avv. ORNATI ANDREA e ZURLO RAFFAELE
-======
Si premette che la parte dello svolgimento del processo viene omessa, alla luce del nuovo testo dell'art. 132, comma 2, numero 4, cod. proc. civ. nel quale non è più indicata, fra i contenuti della sentenza, la "esposizione dello svolgimento del processo".
Inoltre, la causa verrà decisa sui soli profili ritenuti direttamente rilevanti ai fini della decisione, in ossequio a Cass. civ., Sez. I, Sentenza, 15/04/2011,
n. 8767 (rv. 617976: “Al fine di adempiere all'obbligo della motivazione, il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali ed a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata”)
-======
FATTO E DIRITTO
Con ricorso per decreto ingiuntivo ha chiesto CP_1
l'ingiunzione a carico di della somma di € Parte_1
11.008,00 oltre interessi legali maturandi sulla sola sorte capitale allegando, quale fonte del credito, l'esistenza di: “- il rapporto contrattuale n. 2774997;
- il rapporto contrattuale n. 2774997”. A fondamento del credito azionato il ricorrente ha depositato due copie dello stesso estratto conto per la somma di € 38,06 al 31 ottobre 2016.
Con decreto n. 117 del 4 aprile 2019 nella procedura RG 113/2019, il
Tribunale di Isernia, accogliendo la domanda, ha ingiunto il pagamento della somma di € 11.008,00 oltre interessi convenzionali sul capitale.
Con atto di citazione per l'udienza del 7 ottobre 2019 Parte_1
ha proposto opposizione allegando la mancanza dei presupposti
[...] per l'ingiunzione, emessa in assenza di documentazione idonea, eccependo, in relazione agli interessi liquidati, il vizio di ultrapetizione e contestando, infine, l'esistenza stessa del contratto e la genericità di allegazioni del ricorso. L'opponente ha quindi chiesto la revoca del decreto opposto con la condanna al pagamento delle spese di lite.
Costituitasi in giudizio, ha contestato l'opposizione ribadendo la CP_1 propria legittimazione ad agire (attraverso la mandataria e Controparte_2 chiesto il rigetto della domanda. Integrando la documentazione, ha
2 depositato un estratto conto certificato per la somma di € 10.969,94 al 31 ottobre 2016.
All'udienza odierna, dopo la precisazione delle conclusioni e la discussione orale, la causa viene decisa ex art. 281 sexies c.p.c. dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della domanda.
Si controverte circa un credito azionato con un decreto ingiuntivo. È noto che il Codice di Procedura Civile concede una tutela rafforzata ai crediti muniti dei particolari requisiti previsti dagli artt. 633 e seguenti c.p.c. per la concessione del decreto ingiuntivo e l'art. 50 del D.Lgs. 01/09/1993, n. 385
(Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) consente alle banche di chiedere il decreto ingiuntivo in base all'estratto conto. La convenuta agisce quale cessionaria del credito;
corre l'obbligo di precisare che la Suprema Corte espressamente estende al cessionario della banca la possibilità di avvalersi dell'estratto conto ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo (“Cass. civ. Sez. I Ord., 03/12/2019, n. 31577, rv. 656438-01: “Il cessionario di crediti bancari per effetto delle operazioni di cartolarizzazione disciplinate dalla legge n.
130 del 1999, può avvalersi in sede monitoria dell'estratto del conto corrente di cui all'art.
50 del d.lgs. n. 385 del 1993, perché l'art. 4, comma 1, della legge n. 130 del 1999 dispone che alle cessioni di credito si applica l'art. 58, comma 3, del d.lgs. n. 385 del 1993, in forza del quale restano "applicabili le discipline speciali, anche di carattere processuale, previste per i crediti ceduti”).
Rileva ancora evidenziare che nei casi in cui è consentito il decreto ingiuntivo al creditore è dato un procedimento sommario tipico, senza contraddittorio, superficiale e sottoposto a condizioni di ammissibilità attraverso il quale viene esercitata un'azione speciale di condanna, finalizzata alla rapida formazione di un titolo esecutivo. L'opposizione è soltanto eventuale ed introduce un processo ordinario di cognizione volto a regolamentare la cosa controversa;
resta tuttavia un giudizio strettamente vincolato al decreto ingiuntivo in cui la posizione di attore (in senso sostanziale), con i relativi oneri, spetta al creditore istante nella fase monitoria, pur assumendo quest'ultimo il ruolo (meramente formale) di convenuto.
La fase che si apre con la presentazione del ricorso e si chiude con la
3 notifica del decreto ingiuntivo non costituisce un processo autonomo rispetto a quello che si apre con l'opposizione, ma dà luogo ad un unico giudizio (Cass. civ. Sez. I Ord., 03/09/2009, n. 19120, rv. 609997; Cass. civ.
Sez. I, 01/02/2007, n. 2217, rv. 594926).
Nella fattispecie il decreto ingiuntivo è stato emesso sulla base della esistenza, allegata ma non oggetto di prova, di due contratti individuati con il medesimo numero, 2774997, da cui sarebbero discesi due diversi crediti, uno di € 10.969,94 e uno di € 38,09, per l'importo complessivo di €
11.008,00. Nel fascicolo del decreto risulta depositato il solo estratto conto di € 38,09. Manca la prova dei contratti.
Fondamentalmente la difesa della opposta fonda la propria argomentazione saltando alle conclusioni senza affrontare le premesse dell'azione, sostenendo, di fatto, che l'estratto conto fornisce prova del credito. Ne consegue che, avendo l'opposta provato il credito, sarebbe onere della controparte provarne il fatto impeditivo modificativo o estintivo.
L'argomentazione non è convincente e l'opposizione merita, al contrario, accoglimento.
Come detto, nel giudizio di merito che segue all'opposizione l'opposta è onerata di provare la fonte del proprio credito. A tal fine non è sufficiente il solo estratto conto, che, dopo aver fornito il titolo per l'emissione del decreto ingiuntivo, nel giudizio di merito a cognizione piena resta un documento dotato di validità puramente indiziaria (Cass. civ. Sez. III Ord.,
27/05/2019, n. 14357, rv. 654199-01: “L'art. 102 della legge 7 marzo 1938, n. 141 limita il valore probatorio dell'estratto di saldaconto (costituente documento diverso dagli estratti conto veri e propri) al procedimento monitorio, mentre nel successivo procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo siffatto documento può assumere rilievo solo come documento indiziario, la cui portata è liberamente apprezzata dal giudice nel contesto di altri elementi ugualmente significativi”).
L'estratto conto viene così ad essere l'unico elemento di possibile valutazione dell'esistenza di un contratto tra gli opponenti e la banca cedente.
A tanto ostano diversi profili: in primo luogo il singolo indizio non può fungere da prova. Al contrario, per costituire una presunzione (art. 2727 e seguenti c.c.), fonte di prova
4 nell'ordinamento giuridico italiano, è necessaria una pluralità di indizi
• gravi in quanto emersi da un giudizio di probabilità basato sull'"id quod plerumque accidit"
• precisi perché ben determinati nella realtà storica e
• concordanti in quanto desunti da una pluralità di indizi gravi e precisi
(Cass. civ. Sez. VI - 2 Ord., 29/01/2019, n. 2482, rv. 652386-02)
In tal senso si è espressa anche Cass. civ. Sez. VI - 2 Ord., 29/01/2019, n.
2482, rv. 652386-02: “L'art. 2729 c.c. ammette solo le presunzioni che abbiano i connotati della gravità, precisione e concordanza, laddove: la
"precisione" va riferita al fatto noto (indizio) che costituisce il punto di partenza dell'inferenza e postula che esso non sia vago, ma ben determinato nella sua realtà storica;
la "gravità" va ricollegata al grado di probabilità della sussistenza del fatto ignoto che, sulla base della regola
d'esperienza adottata, è possibile desumere da quello noto;
la
"concordanza" richiede che il fatto ignoto sia, di regola, desunto da una pluralità di indizi gravi e precisi, univocamente convergenti nella dimostrazione della sua sussistenza, dovendosi tuttavia precisare, al riguardo, che tale ultimo requisito è prescritto esclusivamente nell'ipotesi di un eventuale, ma non necessario, concorso di più elementi presuntivi”.
In secondo luogo la prova dei contratti deve essere fornita in forma scritta, a mente dell'art. 117 D.Lgs. 01/09/1993, n. 385 -Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia. Infatti il primo comma del citato articolo stabilisce che i contratti devono essere redatti per iscritto, il terzo comma stabilisce che la mancanza di forma scritta determina la nullità del contratto.
Nella fattispecie neppure giudizio di merito a cognizione piena che segue all'opposizione a decreto ingiuntivo la ricorrente ha fornito la prova del contratto, dunque della fonte dell'obbligazione il cui pagamento è chiesto con il decreto ingiuntivo.
Per questo l'argomentazione difensiva dell'opposta, per quanto suggestiva, non merita accoglimento. Affermare con la che il credito trova il CP_1 fondamento nell'estratto conto e che spetta all'opponente provare il fatto impeditivo, modificativo o estintivo dell'obbligazione, significa aggirare quel consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale nel giudizio di
5 opposizione l'onere della prova è a carico dell'opposto.
Si è detto che la non ha provato la fonte dell'obbligazione. Non CP_1 può che derivarne l'accoglimento dell'opposizione e, per l'effetto, la revoca del decreto ingiuntivo opposto. Del resto, argomentando diversamente, verrebbe consentito attraverso l'art. 50 del TUB uno strumento di autodeterminazione del credito a fonte del quale potrebbe opporsi soltanto una prova impossibile: quella del fatto negativo, ovvero di non aver contratto il debito.
In applicazione del principio della ragione più liquida, devono ritenersi assorbite le altre questioni.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in applicazione del DM 55/2014.
PQM
Il Tribunale di Isernia, in composizione monocratica, in persona dell'avv.
Francesco Morigine, giudice onorario, definitivamente pronunciando nella causa promossa da contro Parte_1 CP_1
iscritta al RG 581/2019
[...] accoglie l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo n° n. 117 del 4 aprile
2019 nella procedura RG 113/2019; condanna alla rifusione delle spese di lite che liquida in CP_1
€ 145,50 per anticipazioni, € 5.077,00 per compensi oltre alle spese generali nella misura del 15%, ed accessori.
Così deciso in Isernia, il 10 settembre 2025
Francesco Morigine
giudice onorario
6
Verbale di udienza
All'udienza del 10/09/2025 davanti a Francesco Morigine, Giudice onorario,
è stata chiamata la causa iscritta al RG n. 581/2019
Sono presenti per parte attrice opponente l'avv. Bice Antonelli, per parte convenuta opposta l'avv. Rosina Ricci in sostituzione dell'avv. ORNATI
ANDREA; per la pratica forense è presente la dott.ssa Federica Angelone.
I procuratori delle parti, precisate le conclusioni riportandosi ai propri scritti difensivi, discutono la causa. In caso di mancata lettura della sentenza all'esito della camera di consiglio, chiedono che la causa venga trattenuta in decisione e rinunciano ai termini ex art. 190 c.p.c.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio.
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Alle ore 13:35, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, pronuncia la seguente sentenza:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Isernia, Sezione unica - civile, in composizione monocratica nella persona dell'avv. Francesco Morigine, giudice onorario, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, rubricata al numero di ruolo 581/2019 promossa da
) nato il [...] Parte_1 C.F._1
a FORLÌ DEL SANNIO (IS), rappresentato e difeso dall'avv. ANTONELLI
BICE, contro
), in persona del legale rappresentante CP_1 P.IVA_1 pro tempore e, per essa, quale procuratore, rappresentata e Controparte_2 difesa dall'avv. ORNATI ANDREA e ZURLO RAFFAELE
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Si premette che la parte dello svolgimento del processo viene omessa, alla luce del nuovo testo dell'art. 132, comma 2, numero 4, cod. proc. civ. nel quale non è più indicata, fra i contenuti della sentenza, la "esposizione dello svolgimento del processo".
Inoltre, la causa verrà decisa sui soli profili ritenuti direttamente rilevanti ai fini della decisione, in ossequio a Cass. civ., Sez. I, Sentenza, 15/04/2011,
n. 8767 (rv. 617976: “Al fine di adempiere all'obbligo della motivazione, il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali ed a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata”)
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FATTO E DIRITTO
Con ricorso per decreto ingiuntivo ha chiesto CP_1
l'ingiunzione a carico di della somma di € Parte_1
11.008,00 oltre interessi legali maturandi sulla sola sorte capitale allegando, quale fonte del credito, l'esistenza di: “- il rapporto contrattuale n. 2774997;
- il rapporto contrattuale n. 2774997”. A fondamento del credito azionato il ricorrente ha depositato due copie dello stesso estratto conto per la somma di € 38,06 al 31 ottobre 2016.
Con decreto n. 117 del 4 aprile 2019 nella procedura RG 113/2019, il
Tribunale di Isernia, accogliendo la domanda, ha ingiunto il pagamento della somma di € 11.008,00 oltre interessi convenzionali sul capitale.
Con atto di citazione per l'udienza del 7 ottobre 2019 Parte_1
ha proposto opposizione allegando la mancanza dei presupposti
[...] per l'ingiunzione, emessa in assenza di documentazione idonea, eccependo, in relazione agli interessi liquidati, il vizio di ultrapetizione e contestando, infine, l'esistenza stessa del contratto e la genericità di allegazioni del ricorso. L'opponente ha quindi chiesto la revoca del decreto opposto con la condanna al pagamento delle spese di lite.
Costituitasi in giudizio, ha contestato l'opposizione ribadendo la CP_1 propria legittimazione ad agire (attraverso la mandataria e Controparte_2 chiesto il rigetto della domanda. Integrando la documentazione, ha
2 depositato un estratto conto certificato per la somma di € 10.969,94 al 31 ottobre 2016.
All'udienza odierna, dopo la precisazione delle conclusioni e la discussione orale, la causa viene decisa ex art. 281 sexies c.p.c. dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della domanda.
Si controverte circa un credito azionato con un decreto ingiuntivo. È noto che il Codice di Procedura Civile concede una tutela rafforzata ai crediti muniti dei particolari requisiti previsti dagli artt. 633 e seguenti c.p.c. per la concessione del decreto ingiuntivo e l'art. 50 del D.Lgs. 01/09/1993, n. 385
(Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) consente alle banche di chiedere il decreto ingiuntivo in base all'estratto conto. La convenuta agisce quale cessionaria del credito;
corre l'obbligo di precisare che la Suprema Corte espressamente estende al cessionario della banca la possibilità di avvalersi dell'estratto conto ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo (“Cass. civ. Sez. I Ord., 03/12/2019, n. 31577, rv. 656438-01: “Il cessionario di crediti bancari per effetto delle operazioni di cartolarizzazione disciplinate dalla legge n.
130 del 1999, può avvalersi in sede monitoria dell'estratto del conto corrente di cui all'art.
50 del d.lgs. n. 385 del 1993, perché l'art. 4, comma 1, della legge n. 130 del 1999 dispone che alle cessioni di credito si applica l'art. 58, comma 3, del d.lgs. n. 385 del 1993, in forza del quale restano "applicabili le discipline speciali, anche di carattere processuale, previste per i crediti ceduti”).
Rileva ancora evidenziare che nei casi in cui è consentito il decreto ingiuntivo al creditore è dato un procedimento sommario tipico, senza contraddittorio, superficiale e sottoposto a condizioni di ammissibilità attraverso il quale viene esercitata un'azione speciale di condanna, finalizzata alla rapida formazione di un titolo esecutivo. L'opposizione è soltanto eventuale ed introduce un processo ordinario di cognizione volto a regolamentare la cosa controversa;
resta tuttavia un giudizio strettamente vincolato al decreto ingiuntivo in cui la posizione di attore (in senso sostanziale), con i relativi oneri, spetta al creditore istante nella fase monitoria, pur assumendo quest'ultimo il ruolo (meramente formale) di convenuto.
La fase che si apre con la presentazione del ricorso e si chiude con la
3 notifica del decreto ingiuntivo non costituisce un processo autonomo rispetto a quello che si apre con l'opposizione, ma dà luogo ad un unico giudizio (Cass. civ. Sez. I Ord., 03/09/2009, n. 19120, rv. 609997; Cass. civ.
Sez. I, 01/02/2007, n. 2217, rv. 594926).
Nella fattispecie il decreto ingiuntivo è stato emesso sulla base della esistenza, allegata ma non oggetto di prova, di due contratti individuati con il medesimo numero, 2774997, da cui sarebbero discesi due diversi crediti, uno di € 10.969,94 e uno di € 38,09, per l'importo complessivo di €
11.008,00. Nel fascicolo del decreto risulta depositato il solo estratto conto di € 38,09. Manca la prova dei contratti.
Fondamentalmente la difesa della opposta fonda la propria argomentazione saltando alle conclusioni senza affrontare le premesse dell'azione, sostenendo, di fatto, che l'estratto conto fornisce prova del credito. Ne consegue che, avendo l'opposta provato il credito, sarebbe onere della controparte provarne il fatto impeditivo modificativo o estintivo.
L'argomentazione non è convincente e l'opposizione merita, al contrario, accoglimento.
Come detto, nel giudizio di merito che segue all'opposizione l'opposta è onerata di provare la fonte del proprio credito. A tal fine non è sufficiente il solo estratto conto, che, dopo aver fornito il titolo per l'emissione del decreto ingiuntivo, nel giudizio di merito a cognizione piena resta un documento dotato di validità puramente indiziaria (Cass. civ. Sez. III Ord.,
27/05/2019, n. 14357, rv. 654199-01: “L'art. 102 della legge 7 marzo 1938, n. 141 limita il valore probatorio dell'estratto di saldaconto (costituente documento diverso dagli estratti conto veri e propri) al procedimento monitorio, mentre nel successivo procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo siffatto documento può assumere rilievo solo come documento indiziario, la cui portata è liberamente apprezzata dal giudice nel contesto di altri elementi ugualmente significativi”).
L'estratto conto viene così ad essere l'unico elemento di possibile valutazione dell'esistenza di un contratto tra gli opponenti e la banca cedente.
A tanto ostano diversi profili: in primo luogo il singolo indizio non può fungere da prova. Al contrario, per costituire una presunzione (art. 2727 e seguenti c.c.), fonte di prova
4 nell'ordinamento giuridico italiano, è necessaria una pluralità di indizi
• gravi in quanto emersi da un giudizio di probabilità basato sull'"id quod plerumque accidit"
• precisi perché ben determinati nella realtà storica e
• concordanti in quanto desunti da una pluralità di indizi gravi e precisi
(Cass. civ. Sez. VI - 2 Ord., 29/01/2019, n. 2482, rv. 652386-02)
In tal senso si è espressa anche Cass. civ. Sez. VI - 2 Ord., 29/01/2019, n.
2482, rv. 652386-02: “L'art. 2729 c.c. ammette solo le presunzioni che abbiano i connotati della gravità, precisione e concordanza, laddove: la
"precisione" va riferita al fatto noto (indizio) che costituisce il punto di partenza dell'inferenza e postula che esso non sia vago, ma ben determinato nella sua realtà storica;
la "gravità" va ricollegata al grado di probabilità della sussistenza del fatto ignoto che, sulla base della regola
d'esperienza adottata, è possibile desumere da quello noto;
la
"concordanza" richiede che il fatto ignoto sia, di regola, desunto da una pluralità di indizi gravi e precisi, univocamente convergenti nella dimostrazione della sua sussistenza, dovendosi tuttavia precisare, al riguardo, che tale ultimo requisito è prescritto esclusivamente nell'ipotesi di un eventuale, ma non necessario, concorso di più elementi presuntivi”.
In secondo luogo la prova dei contratti deve essere fornita in forma scritta, a mente dell'art. 117 D.Lgs. 01/09/1993, n. 385 -Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia. Infatti il primo comma del citato articolo stabilisce che i contratti devono essere redatti per iscritto, il terzo comma stabilisce che la mancanza di forma scritta determina la nullità del contratto.
Nella fattispecie neppure giudizio di merito a cognizione piena che segue all'opposizione a decreto ingiuntivo la ricorrente ha fornito la prova del contratto, dunque della fonte dell'obbligazione il cui pagamento è chiesto con il decreto ingiuntivo.
Per questo l'argomentazione difensiva dell'opposta, per quanto suggestiva, non merita accoglimento. Affermare con la che il credito trova il CP_1 fondamento nell'estratto conto e che spetta all'opponente provare il fatto impeditivo, modificativo o estintivo dell'obbligazione, significa aggirare quel consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale nel giudizio di
5 opposizione l'onere della prova è a carico dell'opposto.
Si è detto che la non ha provato la fonte dell'obbligazione. Non CP_1 può che derivarne l'accoglimento dell'opposizione e, per l'effetto, la revoca del decreto ingiuntivo opposto. Del resto, argomentando diversamente, verrebbe consentito attraverso l'art. 50 del TUB uno strumento di autodeterminazione del credito a fonte del quale potrebbe opporsi soltanto una prova impossibile: quella del fatto negativo, ovvero di non aver contratto il debito.
In applicazione del principio della ragione più liquida, devono ritenersi assorbite le altre questioni.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in applicazione del DM 55/2014.
PQM
Il Tribunale di Isernia, in composizione monocratica, in persona dell'avv.
Francesco Morigine, giudice onorario, definitivamente pronunciando nella causa promossa da contro Parte_1 CP_1
iscritta al RG 581/2019
[...] accoglie l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo n° n. 117 del 4 aprile
2019 nella procedura RG 113/2019; condanna alla rifusione delle spese di lite che liquida in CP_1
€ 145,50 per anticipazioni, € 5.077,00 per compensi oltre alle spese generali nella misura del 15%, ed accessori.
Così deciso in Isernia, il 10 settembre 2025
Francesco Morigine
giudice onorario
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