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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 22/05/2025, n. 67 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 67 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 238/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
Sezione civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, composto dai magistrati:
• Dott. Enrico Di Dedda (Presidente)
• Dott.ssa Claudia Carissimi (Giudice)
• Dott.ssa Rossella Casillo (Giudice relatore ed estensore) riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa civile di I grado iscritta al R.G. n. 238/2025; promossa da:
(in atti generalizzata), rappresentata e difesa, nel presente giudizio, dall'avv. Parte_1
Raffaella D'Apolito;
e da:
(in atti generalizzato), rappresentato e difeso, nel presente giudizio, dall'avv. Parte_2
Gabriella Gamberale;
(ricorrenti)
e con: l'intervento del pubblico ministero ex lege; (interventore ex lege)
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario;
Conclusioni: come da note scritte in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 11 marzo 2025, e Parte_1 Parte_2
– premesso di aver contratto, in data 22/09/2018, matrimonio concordatario in Vinchiaturo, CB (atto trascritto presso il registro degli atti di matrimonio del Comune di Vinchiaturo CB, al n. 6, parte II, serie A, ufficio 1, dell'anno 2018), di essersi separati con sentenza emessa dall'intestato Tribunale in data 17/04/2024 su ricorso congiunto di separazione e che dall'unione erano nati i figli Persona_1
(06/09/2017) e (14/12/2019) – hanno adito l'intestato Tribunale, chiedendo pronunciarsi la Per_2 cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario alle condizioni di cui al ricorso introduttivo.
Designato il giudice relatore, la causa è stata, quindi, rimessa al Collegio per la decisione, senza comparizione personale delle parti (cui le stesse hanno espressamente rinunciato), previa trasmissione degli atti al pubblico ministero, il quale ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
*** Il ricorso è meritevole di accoglimento.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto inter partes è, infatti, fondata e deve essere accolta, essendosi realizzato il presupposto previsto dall'art. 3, n. 2, lett.
b, ossia l'omologazione della separazione consensuale e l'ulteriore requisito della separazione protrattasi ininterrottamente per almeno sei mesi dalla comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente nel procedimento per la separazione consensuale (sentenza di separazione del 17/04/2024).
Deve, quindi, essere pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto inter partes, alle condizioni (in particolare: affidamento condiviso dei figli con collocamento prevalente presso la madre e regolamentazione dettagliata delle condizioni di frequentazione e visita dei minori stessi da parte del padre;
previsione, a carico del genitore non collocatario, di un contributo al mantenimento dei minori pari a complessivi € 500,00 e ripartizione delle spese straordinarie al 50%), di cui al ricorso introduttivo, ritenute dal Collegio congrue e rispondenti agli interessi dei minori. Le spese di lite devono essere integralmente compensate tra le parti, stante l'accordo dalle stesse raggiunto in ordine alle condizioni di divorzio, in applicazione del principio espresso dall'art. 92, co. 3, c.p.c.
P.Q.M.
• Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra
e (come sopra generalizzati), alle condizioni di Parte_1 Parte_2 cui al ricorso introduttivo del presente giudizio;
• Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Vinchiaturo (CB) per l'annotazione di cui all'art. 69, lett. D, del D.P.R. n. 396/2000 (atto di matrimonio iscritto presso il Comune di Vinchiaturo, CB, nell'apposito registro, al n. 6, parte II, serie A, ufficio 1, dell'anno 2018);
• Compensa integralmente tra le parti le spese di lite del presente procedimento. Così deciso in Campobasso, data del deposito.
Il giudice estensore dott.ssa Rossella Casillo Il Presidente
Dott. Enrico Di Dedda
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
Sezione civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, composto dai magistrati:
• Dott. Enrico Di Dedda (Presidente)
• Dott.ssa Claudia Carissimi (Giudice)
• Dott.ssa Rossella Casillo (Giudice relatore ed estensore) riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa civile di I grado iscritta al R.G. n. 238/2025; promossa da:
(in atti generalizzata), rappresentata e difesa, nel presente giudizio, dall'avv. Parte_1
Raffaella D'Apolito;
e da:
(in atti generalizzato), rappresentato e difeso, nel presente giudizio, dall'avv. Parte_2
Gabriella Gamberale;
(ricorrenti)
e con: l'intervento del pubblico ministero ex lege; (interventore ex lege)
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario;
Conclusioni: come da note scritte in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 11 marzo 2025, e Parte_1 Parte_2
– premesso di aver contratto, in data 22/09/2018, matrimonio concordatario in Vinchiaturo, CB (atto trascritto presso il registro degli atti di matrimonio del Comune di Vinchiaturo CB, al n. 6, parte II, serie A, ufficio 1, dell'anno 2018), di essersi separati con sentenza emessa dall'intestato Tribunale in data 17/04/2024 su ricorso congiunto di separazione e che dall'unione erano nati i figli Persona_1
(06/09/2017) e (14/12/2019) – hanno adito l'intestato Tribunale, chiedendo pronunciarsi la Per_2 cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario alle condizioni di cui al ricorso introduttivo.
Designato il giudice relatore, la causa è stata, quindi, rimessa al Collegio per la decisione, senza comparizione personale delle parti (cui le stesse hanno espressamente rinunciato), previa trasmissione degli atti al pubblico ministero, il quale ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
*** Il ricorso è meritevole di accoglimento.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto inter partes è, infatti, fondata e deve essere accolta, essendosi realizzato il presupposto previsto dall'art. 3, n. 2, lett.
b, ossia l'omologazione della separazione consensuale e l'ulteriore requisito della separazione protrattasi ininterrottamente per almeno sei mesi dalla comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente nel procedimento per la separazione consensuale (sentenza di separazione del 17/04/2024).
Deve, quindi, essere pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto inter partes, alle condizioni (in particolare: affidamento condiviso dei figli con collocamento prevalente presso la madre e regolamentazione dettagliata delle condizioni di frequentazione e visita dei minori stessi da parte del padre;
previsione, a carico del genitore non collocatario, di un contributo al mantenimento dei minori pari a complessivi € 500,00 e ripartizione delle spese straordinarie al 50%), di cui al ricorso introduttivo, ritenute dal Collegio congrue e rispondenti agli interessi dei minori. Le spese di lite devono essere integralmente compensate tra le parti, stante l'accordo dalle stesse raggiunto in ordine alle condizioni di divorzio, in applicazione del principio espresso dall'art. 92, co. 3, c.p.c.
P.Q.M.
• Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra
e (come sopra generalizzati), alle condizioni di Parte_1 Parte_2 cui al ricorso introduttivo del presente giudizio;
• Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Vinchiaturo (CB) per l'annotazione di cui all'art. 69, lett. D, del D.P.R. n. 396/2000 (atto di matrimonio iscritto presso il Comune di Vinchiaturo, CB, nell'apposito registro, al n. 6, parte II, serie A, ufficio 1, dell'anno 2018);
• Compensa integralmente tra le parti le spese di lite del presente procedimento. Così deciso in Campobasso, data del deposito.
Il giudice estensore dott.ssa Rossella Casillo Il Presidente
Dott. Enrico Di Dedda