Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 29/05/2025, n. 530 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 530 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
n. 380/2025 r.g.v.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Anna Scognamiglio Presidente rel/est
2) Dott.ssa Maria Grazia Lamonica Giudice
3) Dott.ssa Francesca Sequino Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 380 del Ruolo Generale volontaria giurisdizione dell'anno 2025, avente ad oggetto: separazione consensuale dei coniugi
TRA
, (C.F. ), nato a [...] il [...] e, Parte_1 C.F._1 [...]
, (C.F. ), nata a [...] il [...] Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi dall'Avv. Angela Fiore, (C.F. ) presso il cui studio in C.F._3
Napoli alla Via G.A. Campano n. 3 Sc. G., elettivamente domiciliano, in virtù di procura alle liti allegata agli atti
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusioni: All'udienza del 22.05.2025, sostituita dal deposito di note scritte nel termine perentorio del 22.05.2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c, le parti confermavano la volontà di non volersi riconciliare e chiedevano l'omologa della separazione alle condizioni indicate.
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MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 31.01.2025, i ricorrenti e , premesso di Parte_1 Parte_2
aver contratto matrimonio concordatario in Melito di Napoli il 02.10.2002, dalla cui unione nascevano due figli, il 20.02.2004 e il 22.08.2005 e, dedotta una crisi coniugale tale da rendere Per_1 Per_2 impossibile la prosecuzione del matrimonio, chiedevano all'intestato Tribunale la pronuncia della separazione consensuale, con omologa delle condizioni indicate nel proprio atto introduttivo.
All'udienza del 22 maggio 2025, sostituita con note scritte, depositate il 21.05.2025, i ricorrenti ribadivano la volontà di separarsi alle condizioni indicate in atti ed il relatore riservava la causa al
Collegio per la decisione.
La domanda di separazione è fondata e merita pertanto accoglimento. Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Sorregge tale convincimento il clima di tensione e di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume dalla condotta processuale delle parti stesse ed in particolare dall'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione e dal tempo già trascorso dalla separazione di fatto. Elementi tutti dai quali si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi per cui, essendo divenuta del tutto intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art 151 cc. per la pronunziata la loro separazione personale ai sensi del primo comma del predetto articolo.
Quanto alle statuizioni accessorie, le parti hanno chiesto l'omologa delle condizioni di cui al ricorso, che di seguito si riportano:
- I coniugi espressamente e liberamente consentono alla loro separazione personale, dandosi reciprocamente atto che il presente ricorso è consensualmente formulato per la volontà di chiudere il loro rapporto coniugale, insanabilmente compromesso, all'insegna del rispetto e della composizione civile delle loro divergenze, soprattutto per la serenità dei loro figli.
- La casa coniugale, sita in Melito di Napoli (NA) alla Via dei Glicini n. 11, resterà alla SI.ra
che continuerà a viverci unitamente ai due figli non ancora economicamente Parte_2
autosufficienti. Il SI. ha, invece, già da tempo trasferito la propria residenza altrove ed Parte_1
attualmente risiede in Mugnano di Napoli (NA) alla Via Aldo Moro n. 23. Entrambi i coniugi, in caso di variazione di domicilio, si informeranno reciprocamente e tempestivamente, comunicandosi di volta pagina 2 di 4 in volta i nuovi indirizzi.
- Il SI. , entro il giorno 5 di ciascun mese, verserà anticipatamente alla SI.ra Parte_1
un assegno di mantenimento per i figli non ancora economicamente Parte_2 autosufficienti pari a complessivi € 400,00 (dico: quattrocento), somma annualmente rivalutabile in base agli indici Istat, ed € 100,00, a titolo di mantenimento per la SI.ra
[...]
per non avere la stessa allo stato un'occupazione lavorativa. Difatti quest'ultima Parte_2
negli anni e per volontà di entrambi i coniugi si è sempre dedicata alla crescita dei figli ed alla cura della casa, non impegnandosi mai in nessuna attività lavorativa. Detti importi verranno corrisposti mensilmente mediante bonifico bancario sul conto bancario intestato alla SI.ra
. Parte_2
- Quanto invece al diritto di visita, gli incontri tra il SI. ed i due figli verranno Parte_1
gestiti in totale autonomia data la maggiore età degli stessi.
- Le spese straordinarie, necessarie per la salute, l'istruzione, l'educazione e lo svago del figlio
- cederanno al 50% a carico di ciascun coniuge e solo se previamente concordate.
- I coniugi si danno reciprocamente il consenso per il rilascio e/o rinnovo dei loro passaporti e
- per il rilascio e/o rinnovo dei passaporti delle loro figlie.
- Per quanto qui non espressamente convenuto valgono le regole del Codice civile che regolano la materia.
- Le spese del presente procedimento restano compensate tra le parti.
Non essendo tali condizioni in contrasto con norme imperative, ordine pubblico e conformi all'interesse della prole il Tribunale ritiene di poterle integralmente recepire.
Attesa la natura della pronuncia nulla va disposto sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi , (C.F. Parte_1
), nato a [...] il [...] e, , C.F._1 Parte_2
(C.F. ), nata a [...] il [...], ai sensi dell'art. 151 co. 1 C.F._2
c.c. ed omologa le condizioni di cui al ricorso come riportate in parte motiva;
2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69, lett. D, D.p.r. 3-11-2000 n. 396 (Ordinamento dello stato civile) all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Melito di Napoli
(Atto n. n. 99 p. II s. A);
pagina 3 di 4 3. nulla per le spese.
Così deciso in Aversa nella camera di consiglio del 26.05.2025
Il Presidente est.
Dr.ssa Anna Scognamiglio
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