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Sentenza 6 dicembre 2024
Sentenza 6 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 06/12/2024, n. 2238 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 2238 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1573/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott. Antonella Allegra Consigliere Relatore dott. Rosario Lionello Rossino Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1573/2022 promosso da
, nato a [...] il [...] e residente in [...]
Carrettieri, 30, con il patrocinio dell'avv. Elena Natti ed elettivamente domiciliato nel suo studio, in
Vicolo Quartirolo 5 - San Giovanni In Persiceto
APPELLANTE
CONTRO
nata a [...] il [...] Controparte_1
nato ad [...] il [...] Controparte_2
entrambi residenti a [...]
APPELLATI CONTUMACI
e con l'intervento del PROCURATORE GENERALE
IN PUNTO A: appello avverso la sentenza n. 739/2022 del Tribunale di Bologna nella causa civile n.
R.G. 11231/2018, depositata e pubblicata in data il 22 marzo 2022.
Assegnata a decisione con ordinanza del 24 luglio – 9 agosto 2024, all'esito di trattazione scritta
CONCLUSIONI
pagina 1 di 9 Per parte appellante, come da note scritte depositate il 1° luglio 2024
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 - Con sentenza n. 739/2022 del 22 marzo 2022, non notificata, il Tribunale di Bologna – all'esito dell'istruttoria espletata, oltre che documentalmente, anche con l'escussione di testi e con l'espletamento di una CTU - ha accolto le domande con le quali nato a [...] il Controparte_2
22 settembre 1999, e nata a [...] il [...], entrambi residenti a [...]
Saarinen n. 9, così disponendo:
“Accerta e dichiara che , nato il [...] a [...], Parte_1
codice fiscale , residente a [...], è il padre di C.F._1 [...]
nato il [...] ad [...], residente a [...], codice CP_2
fiscale , con ogni conseguenza di legge;
dispone la comunicazione del presente C.F._2 provvedimento all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Oristano (luogo di nascita) e di Pesaro
(luogo di residenza), per quanto di competenza;
2 - dalla data della domanda, pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento ordinario del figlio versando entro il giorno 5 di ogni mese la somma di euro 150 alla madre, su conto corrente intestato alla medesima che gli verrà tempestivamente comunicato;
tale somma sarà rivalutata annualmente secondo l'indice ISTAT;
pone a carico di ciascuno dei genitori le spese straordinarie per i figli nella misura del 50% ciascuno [...]
3 – accertato il diritto dell'attrice ad ottenere dal convenuto il pagamento pro-quota, in ragione del
50%, di tutte le spese, ordinarie e straordinarie, sostenute per il mantenimento del figlio, dalla nascita fino all'introduzione del presente giudizio, per l'effetto condanna il convenuto a versare all'attrice la somma di euro 56.250 oltre interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo effettivo;
8 – compensa integralmente fra le parti le spese di ctu;
9 – condanna il convenuto a rifondere all'attrice le spese legali che si liquidano in euro 545 per spese, euro 7.254 per compensi, oltre spese generali e accessori come per legge.”
2- Avverso la sentenza predetta ha proposto appello , non Parte_1
contestando la statuizione relativa alla propria paternità e neppure la debenza dell'importo mensile di
150,00 euro quale contributo al mantenimento del giovane ma chiedendo la riforma della CP_2
decisione per un duplice ordine di motivi, quanto al diritto al pregresso riconosciuto alla madre
[...]
, sia sotto il profilo dell'“an” , che del “quantum”, e quanto alla regolamentazione delle CP_1
spese.
pagina 2 di 9 Quanto al primo motivo, l'appellante ha espressamente censurato la parte della sentenza nella quale il
Tribunale ha affermato che ““nel caso di specie, non vi è dubbio che la madre si sia sempre fatta carico, senza alcun aiuto da parte del padre, di tutte le esigenze del figlio, dalla nascita e fino all'introduzione del presente giudizio (giugno 2018), per un periodo totale di 18 anni e 9 mesi;
circa il quantum, si può ritenere che ella abbia speso in media una somma di circa euro 500 mensili, comprensiva anche delle spese straordinarie, il che corrisponde, per il suddetto periodo, alla somma di euro 112.500, dei quali il convenuto deve quindi essere condannato a rimborsare la metà, pari ad euro
56.250, già comprensivi del danno da ritardo rappresentato dal mancato tempestivo soddisfacimento del proprio credito, subito dall'attrice, in quanto somma liquidata con criterio equitativo;
su tale somma sono dovuti gli interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo effettivo”.
Al riguardo la difesa di , premesso di non essere stato a conoscenza del concepimento e della Pt_1
nascita di lamenta la violazione dei principi di cui agli artt. 148, 316 bis, 337 ter, 261, 1226 e CP_2
1299 c.c., tenuto conto dell'estrema genericità della domanda di rimborso proposta dalla
[...]
(“condannare al pagamento in favore della sig.ra CP_1 Parte_1
di quella somma che risulterà dovuta in corso di causa a titolo di rimborso delle spese Controparte_3 sostenute, sin dal momento della nascita, per il mantenimento del figlio ), senza fornire le CP_2
precise indicazioni probatorie per consentire l'apprezzamento equitativo del giudice e circa l'ammontare delle spese sostenute, e neppure di averle sostenute per il periodo dalla nascita del figlio
(1999) fino al 2008, nel corso del quale ella aveva vissuto presso i propri genitori, come confermato dal padre dell'attrice, sentito come teste all'udienza del 23 settembre 2021. Per tale Persona_1 periodo, dunque l'appellante reitera l'eccezione di difetto di legittimazione attiva d di Controparte_1
con riguardo agli esborsi effettuati dal nonno per il mantenimento del nipote.
In via subordinata l'appellante afferma comunque che, qualora ritenuto sussistente il diritto al pregresso in capo all'appellata, esso potrebbe essere riconosciuto soltanto per il periodo di dieci anni dal 2008
(anno del trasferimento di madre e figlio presso una propria e autonoma abitazione, peraltro fatta costruire ad hoc) e tenendo conto delle diverse condizioni delle parti, in particolare delle proprie condizioni lavorative (saltuarie nonostante l'impegno ) e di salute.
Quale secondo motivo d'impugnazione l'appellante contesta la propria condanna alle spese e ne chiede la compensazione, in virtù della reciproca soccombenza, essendo stata respinta la domanda di risarcimento del danno endofamiliare a causa dell'assenza della figura paterna ed essendo stata riconosciuto il contributo al mantenimento in capo al padre in misura assai ridotta (150 euro al mese) rispetto a quanto richiesto (400 euro mensili)
Ha quindi così concluso:
pagina 3 di 9 “Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello di Bologna adita, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, in riforma della sentenza n. 739/2022 emessa dalla Prima Sezione Civile del Tribunale di Bologna, in composizione collegiale, a definizione del procedimento di primo grado iscritto al n. 11231/2018 R.G., in data 22.03.2022 (data della pubblicazione) e non notificata, in accoglimento del presente appello, con ogni pronunzia connessa:
In via pregiudiziale e cautelare: sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata per tutti i motivi dedotti nel presente atto;
Nel merito, in via principale: disporre che nulla sia dovuto dal sig. Parte_1
a favore della sig.ra a titolo di regresso e rimborso “pro quota” delle spese Controparte_1
asseritamente sostenute in via esclusiva dalla stessa dalla nascita del figlio per difetto di legittimazione attiva e/o omessa a prova dell'effettivo esborso sostenuto dalla richiedente e del quantum dabeatur, mandando assolto l'odierno appellente anche da qualsivoglia ulteriore o diversa pretesa ex adverso avanzata nei suoi confronti.
Sempre nel merito, in via subordinata: nella denegata e non voluta ipotesi in cui si ritenessero sussistenti i presupposti per il riconoscimento di un diritto di regresso a favore della sig.ra CP_1
in riforma a quanto statuito in merito nella sentenza impugnata, rideterminarne
[...]
l'ammontare - per tutto quanto indicato in narrativa e documentato - nel minore importo di €.
18.000,00= omnia (incluse, quindi, le spese straordinarie) e/o nella diversa misura ritenuta di giustizia, mandando assolto l'odierno appellenate da qualsivoglia ulteriore o diversa pretesa ex adverso avanzata nei suoi confronti.
In ogni caso, con vittoria di competenze e spese di lite del presente giudizio d'appello ed integrale compensazione di quelle afferenti il primo grado, data la reciproca soccombenza delle domande avanzate dalle parti avanti al Giudice di prime cure. Salvis juribus.”
Nonostante la rituale notificazione dell'appello presso il difensore costituito in primo grado gli appellati non si sono costituiti.
Il PROCURATORE GENERALE è intervenuto in giudizio e ha chiesto il rigetto dell'appello.
Con ordinanza in data 10 gennaio 2023 la Corte ha disposto la sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza impugnata limitatamente alla condanna nel merito per la somma eccedente l'importo di euro 20.000,00 (sospesa altresì la condanna alle spese di lite).
Con ordinanza depositata il 9 agosto 2024, all'esito di trattazione scritta, laCorte ha trattenuto la causa in decisione, concedendo alla parte costituita il termine di legge per le difese conclusive.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 4 di 9 3- Va premesso che, come sopra evidenziato, non è in contestazione l'accertato (all'esito della CTU disposta in primo grado) rapporto di filiazione fra e Parte_1
, come neppure la previsione di un assegno di 150 euro mensili, a decorrere Controparte_2
dalla domanda, quale contributo al mantenimento del figlio da parte del padre, essendo oggetto d'appello unicamente il diritto al pregresso vantato dalla madre, oltre alla regolamentazione delle spese di lite.
Sotto il primo profilo l'appellante non è stato in grado di fornire elementi atti a smentire le condivisibili argomentazioni svolte dal giudice di prime cure in ordine alla sussistenza del diritto della madre al rimborso delle spese sostenute, dal momento della nascita del figlio in conformità al CP_2
consolidato orientamento, cui la Suprema Corte ha dato continuità anche successivamente alla pronuncia impugnata, secondo il quale In materia di figli nati fuori del matrimonio, il diritto al rimborso delle spese in favore del genitore che ha provveduto al mantenimento del figlio fin dalla nascita, ancorché trovi titolo nell'obbligazione legale di mantenimento imputabile anche all'altro genitore, la cui paternità (o maternità) sia stata successivamente dichiarata, ha natura in senso lato indennitaria, essendo diretto a ristorare colui che ha effettuato il riconoscimento dagli esborsi sostenuti, sicché il giudice di merito, ove l'importo non sia altrimenti quantificabile nel suo preciso ammontare, può utilizzare il criterio equitativo, tenendo conto delle molteplici e variabili esigenze del figlio (soddisfatte o da soddisfare), legate allo sviluppo e alla formazione di studio e professionale, restando comunque indiscutibili le spese di sostentamento, sin dalla nascita, in base ad elementari canoni di comune esperienza (Cass. 16916/2022).
Correttamente il Tribunale ha rammentato che “è pacifico che il diritto al regresso sorge fin dalla nascita del figlio, posto che il riconoscimento o la dichiarazione giudiziale, retroagisce a questo momento;
il diritto ad ottenere il regresso può essere azionato solo dopo il passaggio in giudicato della sentenza di accertamento giudiziale della paternità; cfr. da ultimo Cass. civ. Sez. I Sent., 28/03/2017, n.
7960 che afferma: La sentenza dichiarativa della filiazione naturale produce gli effetti del riconoscimento, ai sensi dell'art. 277 c.c., e, quindi, giusta l'art. 261 c.c., implica per il genitore tutti i doveri propri della procreazione legittima, incluso quello del mantenimento ex art. 148 c.c.. La relativa obbligazione si collega allo "status" genitoriale ed assume, di conseguenza, pari decorrenza, dalla nascita del figlio, con il corollario che l'altro genitore, il quale nel frattempo abbia assunto l'onere del mantenimento anche per la porzione di pertinenza del genitore giudizialmente dichiarato (secondo i criteri di ripartizione di cui al citato art. 148 c.c.), ha diritto di regresso per la corrispondente quota, sulla scorta delle regole dettate dall'art. 1299 c.c. nei rapporti fra condebitori solidali.”
pagina 5 di 9 Parimenti condivisibile è l'assunto, (peraltro non oggetto di impugnazione) secondo il quale “La sentenza dichiarativa della filiazione naturale produce gli effetti del riconoscimento, ai sensi dell'art. 277 cod. civ., e, quindi, a norma dell'art. 261 cod. civ., implica per il genitore tutti i doveri propri della procreazione legittima, incluso quello del mantenimento ex art. 148 cod. civ.. La relativa obbligazione si collega allo "status" genitoriale e assume di conseguenza pari decorrenza, dalla nascita del figlio, con il corollario che l'altro genitore, il quale nel frattempo abbia assunto l'onere del mantenimento anche per la porzione di pertinenza del genitore giudizialmente dichiarato (secondo i criteri di ripartizione di cui al citato art. 148 cod. civ.), ha diritto di regresso per la corrispondente quota, sulla scorta delle regole dettate dall'art. 1299 cod. civ. nei rapporti fra condebitori solidali. Tuttavia, in considerazione dello stato di incertezza che precede la dichiarazione giudiziale di paternità naturale, il diritto al rimborso "pro quota" delle spese sostenute dalla nascita del figlio, spettante al genitore che lo ha allevato, non è utilmente esercitabile se non dal momento della sentenza di accertamento della filiazione naturale, con la conseguenza che detto momento segna altresì il "dies a quo" della decorrenza della prescrizione del diritto stesso (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 15756 del 11/07/2006 e successive conformi;
di recente: Cass. civ., Sez. I, 31 luglio 2020, n. 16561)”
Tanto premesso è irrilevante la doglianza dell'appellante (la cui interpretazione delle risultanze testimoniali non pare peraltro condivisibile), il quale afferma di non essere stato edotto della nascita e del figlio sussistendo il ogni caso l'obbligo del mantenimento per il solo fatto della nascita. CP_2
Non è poi in discussione che al mantenimento del figlio abbia provveduto dalla nascita, fino alla domanda introduttiva del giudizio, la sola madre, sia pur supportata dalla sua famiglia d'origine: non potrebbe quindi affermarsi che la mancata dettagliata documentazione e indicazione in ordine alle spese sostenute per il mantenimento del ragazzo possa escludere che la madre abbia effettivamente provveduto alla sua educazione, alimentazione, all'alloggio, all'istruzione e ad ogni sua esigenza, in quanto – come evidenzia la Suprema Corte, restano comunque indiscutibili le spese di sostentamento, sin dalla nascita, in base ad elementari canoni di comune esperienza.
Più precisamente, nella sentenza sopra richiamata la Corte di cassazione (16916/2022) ha affermato che, in materia di dichiarazione giudiziale di paternità e maternità naturale, il rimborso delle spese spettanti al genitore che ha provveduto al mantenimento del figlio fin dalla nascita, ancorché trovi titolo nell'obbligazione legale di mantenimento imputabile anche all'altro genitore, ha natura in senso lato indennitaria, essendo diretta ad indennizzare il genitore, che ha riconosciuto il figlio, a causa degli esborsi sostenuti da solo per il mantenimento della prole; poiché è principio generale (desumibile da varie norme, quali ad esempio gli articoli 379, secondo comma, 2054, 2047 cod. civ.) che l'equità costituisca criterio di valutazione del pregiudizio non solo in ipotesi di responsabilità extracontrattuale pagina 6 di 9 ma anche quando la legge si riferisca in genere ad indennizzi o indennità, il giudice di merito può utilizzare il criterio equitativo per determinare le somme dovute a titolo di rimborso (Cass., sez. 1, 1 ottobre 1999, n. 10861; Cass., sez. 1, 22 luglio 2014, n. 16657). Si è anche chiarito che è indiscutibile la sussistenza di spese sostenute dalla madre per il mantenimento del minore fin dalla nascita, in quanto ciò si desume da elementari canoni di comune esperienza (Cass., sez. 1, 1° ottobre 1999, n. 10861, in motivazione).
Ancora, si è ritenuto che il giudice del merito può fare ricorso al criterio equitativo per determinare l'importo delle spese sostenute dalla madre, non altrimenti quantificabili nel loro preciso ammontare, ma che la determinazione di tale importo costituisce oggetto di un apprezzamento discrezionale dello stesso, non sindacabile in sede di legittimità se, congruamente motivato, con riguardo agli esborsi presumibilmente sostenuti in concreto, alle specifiche molteplici esigenze dei figli soddisfatte o da soddisfare nel periodo in considerazione, alle sostanze e ai redditi di ciascun genitore quali risultanti, anche in via presuntiva, dalle risultanze processuali (Cass., sez. 1, 22 luglio 2014, n. 16657, in motivazione;
Cass., sez,. 6-1, 14 luglio 2016, n. 14417; Cass., sez. 1, 4 novembre 2010, n. 22506, in motivazione).
3.1- La mancata articolata specificazione dei singoli esborsi sostenuti comporta semmai che la valutazione equitativa di tale rimborso (avente appunto natura indennitaria) debba essere effettuata in termini rigorosamente limitati alle regole di comune esperienza. E proprio tale criterio ha applicato il
Tribunale, ritenendo presuntivamente che l'attrice abbia sostenuto spese per il mantenimento del figlio, nel corso degli anni, in media in misura omnicomprensiva di euro 500 (comprensiva cioè di ogni voce ordinaria necessaria e delle spese straordinarie): non può dubitarsi che tale importo sia davvero contenuto, attestandosi ai minimi di quanto l'esperienza consente di ritenere necessario perché si provveda alle esigenze di un bambino, con le rispettive spese (alimentazione specifica, pannolini, abbigliamento da rinnovare in continuazione con la crescita) poi divenuto adolescente (con le note e specifiche esigenze dell'età ), e appena maggiorenne.
Il mantenimento, poi, ai sensi dell'art. 337 c.p.c., ricomprende anche quanto necessario per le spese di vitto e alloggio, oltre che la valenza dei compiti domestici e di cura del genitore che li svolge (nel caso di specie unicamente la madre). Nel caso di specie sono ricomprese in via forfettaria anche tutte le spese straordinarie (in particolare quelle scolastiche e mediche)
La quantificazione operata dal giudice di prime cure (con riconoscimento all'attrice del diritto ad ottenere dal padre il rimborso della metà, e così 250 euro mensili), appare correttamente effettuata sulla base di una valutazione comparata delle condizioni di entrambi i genitori, avendo il Tribunale dato ampiamente atto (pag 5 della sentenza) delle non floride condizioni economico reddituali del padre e pagina 7 di 9 delle sue problematiche di salute (egli è stato dichiarato invalido civile al 75% peraltro solo con decorrenza dal 4 gennaio 2019, cioè dopo l'instaurazione del presente giudizio).
Si osserva a riguardo che risulta iscritto al Centro per l'Impiego e proprietario del solo Pt_1 immobile in cui vive (un'abitazione di categoria catastale A 4 con rendita catastale di euro 418,33. acquistata nel 2011 contraendo un mutuo ipotecario, di cui non risultano con precisione le condizioni), nonché ammesso all'applicazione di tariffa agevolata per gas ed elettricità dall'aprile 2019 e per un anno, nonché ammesso al PSS, e risulta avere svolto nella propria vita lavorativa, il mestiere di animatore turistico, e poi agente di commercio, e poi di Operatore Socio Sanitario e infine di gestore di un pubblico esercizio di vendita di cibi e bevande su concessione pubblica, posto di fronte allo
Stadio “Renato Dall'Ara di Bologna”, fino alla cessazione di tale attività avvenuta nel 2018.
Nella sentenza impugnata si dà atto, d'altra parte, che anche la secondo quanto dichiarato CP_2
dal padre della stessa in sede di deposizione testimoniale, risulta a sua volta affetta da patologie che non le consentono di svolgere, da circa tre anni, alcuna attività lavorativa, mentre in precedenza aveva comunque sempre svolto lavori stagionali o comunque a tempo determinato, nell'agricoltura e nella ristorazione (emerge del resto dalla lettura della deposizione di che ella avrebbe Persona_1
avuto addirittura delle ischemie); anche la madre può comunque contare sulla proprietà dell'abitazione dove vive insieme al figlio, grazie al contributo dal proprio padre, per come dal medesimo dichiarato.
3.2- Ciò detto, le doglianze dell'appellante appaiono parzialmente condivisibili per quanto attiene il periodo in cui gli odierni appellati – madre e figlio – furono ospitati dai nonni paterni, ossia dalla nascita fino al 2008, allorquando si trasferì con il figlio in un'autonoma abitazione Controparte_1
che suo padre aveva contribuito a realizzare. Fino ad allora, infatti, secondo quanto riferito dal predetto la figlia e il nipote erano vissuti con i nonni, i quali li hanno ospitati, avendo Persona_1 svolto soltanto attività stagionale di cameriera. E' evidente che in tale periodo ella non ha dovuto CP_1
sostenere spese di alloggio, con le relative utenze, e verosimilmente neppure di vitto, con notevole contenimento degli esborsi per il figlio, pur non essendovi motivo e non potendosi presumere che ella non abbia provveduto in alcun modo, con i pur saltuari propri proventi alle restanti esigenze del figlio.
Si reputa equo, allora, quantificare forfettariamente e in media gli esborsi sostenuti dalla madre dalla nascita del bambino (22 settembre1999) fino al giugno 2008 in complessivi euro 200 euro mensili omnicomprensivi e porre a carico del padre la metà di tale importo, e così 100 euro mensili per complessivi euro 10.500 euro .
Per quanto sopra detto, resta fermo l'importo di 250 euro mensili per il restante periodo, e cioè dal giugno 2008 fino alla domanda (e così dal giugno 2008 al giugno 2018), per un totale di euro 25.000.
pagina 8 di 9 va quindi condannato a rimborsare a il complessivo Parte_1 Controparte_1
importo di euro 35.500,00, oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo.
4- Anche l'appello in punto di spese merita accoglimento parziale, tenuto conto della soccombenza del convenuto in punto di accertamento della paternità e del fatto che le domande economiche degli attori sono state accolte in misura ridotta, essendo stata respinta quella di risarcimento del danno non patrimoniale. Si reputa equa la compensazione per 1/3 delle spese di primo grado, liquidate come da sentenza impugnata (non essendovi del resto impugnazione nel quantum), con condanna del Pt_1
per i restanti 2/3.
5- La riforma – anche se parziale – della sentenza impugnata determina l'obbligo del giudice di appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, alla stregua dell'esito finale della lite.
Le ragioni che hanno giustificato la parziale compensazione delle spese di lite di primo grado con condanna nel resto del convenuto valgono necessariamente anche nel presente, ma la Pt_1
contumacia degli appellanti preclude la condanna in loro favore.
Le spese dell'appellante restano a carico dello stesso e vanno quindi dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
La Corte, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Bologna n 739/2022 pubblicata il 22 marzo 2022, così provvede:
1) condanna a pagare a l'importo di Parte_1 Controparte_1
35.500,00 oltre agli interessi legali dalla pubblicazione della predetta sentenza al saldo a titolo di rimborso pro quota delle spese sostenute per il mantenimento del figlio dalla nascita CP_2
fino all'introduzione del giudizio, così riducendo l'importo di cui al capo 3) della decisione appellata;
2) compensa per 1/3 le spese di lite del primo grado di giudizio, ferma la condanna di
[...]
a rifondere loro i resti 2/3, liquidati come da sentenza impugnata;
Parte_1
3) conferma nel resto la decisione impugnata;
4) dichiara irripetibili le spese di lite del grado.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 29 ottobre 2024
Il Consigliere estensore dott. Antonella Allegra
Il Presidente dott. Giuseppe De Rosa
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott. Antonella Allegra Consigliere Relatore dott. Rosario Lionello Rossino Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1573/2022 promosso da
, nato a [...] il [...] e residente in [...]
Carrettieri, 30, con il patrocinio dell'avv. Elena Natti ed elettivamente domiciliato nel suo studio, in
Vicolo Quartirolo 5 - San Giovanni In Persiceto
APPELLANTE
CONTRO
nata a [...] il [...] Controparte_1
nato ad [...] il [...] Controparte_2
entrambi residenti a [...]
APPELLATI CONTUMACI
e con l'intervento del PROCURATORE GENERALE
IN PUNTO A: appello avverso la sentenza n. 739/2022 del Tribunale di Bologna nella causa civile n.
R.G. 11231/2018, depositata e pubblicata in data il 22 marzo 2022.
Assegnata a decisione con ordinanza del 24 luglio – 9 agosto 2024, all'esito di trattazione scritta
CONCLUSIONI
pagina 1 di 9 Per parte appellante, come da note scritte depositate il 1° luglio 2024
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 - Con sentenza n. 739/2022 del 22 marzo 2022, non notificata, il Tribunale di Bologna – all'esito dell'istruttoria espletata, oltre che documentalmente, anche con l'escussione di testi e con l'espletamento di una CTU - ha accolto le domande con le quali nato a [...] il Controparte_2
22 settembre 1999, e nata a [...] il [...], entrambi residenti a [...]
Saarinen n. 9, così disponendo:
“Accerta e dichiara che , nato il [...] a [...], Parte_1
codice fiscale , residente a [...], è il padre di C.F._1 [...]
nato il [...] ad [...], residente a [...], codice CP_2
fiscale , con ogni conseguenza di legge;
dispone la comunicazione del presente C.F._2 provvedimento all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Oristano (luogo di nascita) e di Pesaro
(luogo di residenza), per quanto di competenza;
2 - dalla data della domanda, pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento ordinario del figlio versando entro il giorno 5 di ogni mese la somma di euro 150 alla madre, su conto corrente intestato alla medesima che gli verrà tempestivamente comunicato;
tale somma sarà rivalutata annualmente secondo l'indice ISTAT;
pone a carico di ciascuno dei genitori le spese straordinarie per i figli nella misura del 50% ciascuno [...]
3 – accertato il diritto dell'attrice ad ottenere dal convenuto il pagamento pro-quota, in ragione del
50%, di tutte le spese, ordinarie e straordinarie, sostenute per il mantenimento del figlio, dalla nascita fino all'introduzione del presente giudizio, per l'effetto condanna il convenuto a versare all'attrice la somma di euro 56.250 oltre interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo effettivo;
8 – compensa integralmente fra le parti le spese di ctu;
9 – condanna il convenuto a rifondere all'attrice le spese legali che si liquidano in euro 545 per spese, euro 7.254 per compensi, oltre spese generali e accessori come per legge.”
2- Avverso la sentenza predetta ha proposto appello , non Parte_1
contestando la statuizione relativa alla propria paternità e neppure la debenza dell'importo mensile di
150,00 euro quale contributo al mantenimento del giovane ma chiedendo la riforma della CP_2
decisione per un duplice ordine di motivi, quanto al diritto al pregresso riconosciuto alla madre
[...]
, sia sotto il profilo dell'“an” , che del “quantum”, e quanto alla regolamentazione delle CP_1
spese.
pagina 2 di 9 Quanto al primo motivo, l'appellante ha espressamente censurato la parte della sentenza nella quale il
Tribunale ha affermato che ““nel caso di specie, non vi è dubbio che la madre si sia sempre fatta carico, senza alcun aiuto da parte del padre, di tutte le esigenze del figlio, dalla nascita e fino all'introduzione del presente giudizio (giugno 2018), per un periodo totale di 18 anni e 9 mesi;
circa il quantum, si può ritenere che ella abbia speso in media una somma di circa euro 500 mensili, comprensiva anche delle spese straordinarie, il che corrisponde, per il suddetto periodo, alla somma di euro 112.500, dei quali il convenuto deve quindi essere condannato a rimborsare la metà, pari ad euro
56.250, già comprensivi del danno da ritardo rappresentato dal mancato tempestivo soddisfacimento del proprio credito, subito dall'attrice, in quanto somma liquidata con criterio equitativo;
su tale somma sono dovuti gli interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo effettivo”.
Al riguardo la difesa di , premesso di non essere stato a conoscenza del concepimento e della Pt_1
nascita di lamenta la violazione dei principi di cui agli artt. 148, 316 bis, 337 ter, 261, 1226 e CP_2
1299 c.c., tenuto conto dell'estrema genericità della domanda di rimborso proposta dalla
[...]
(“condannare al pagamento in favore della sig.ra CP_1 Parte_1
di quella somma che risulterà dovuta in corso di causa a titolo di rimborso delle spese Controparte_3 sostenute, sin dal momento della nascita, per il mantenimento del figlio ), senza fornire le CP_2
precise indicazioni probatorie per consentire l'apprezzamento equitativo del giudice e circa l'ammontare delle spese sostenute, e neppure di averle sostenute per il periodo dalla nascita del figlio
(1999) fino al 2008, nel corso del quale ella aveva vissuto presso i propri genitori, come confermato dal padre dell'attrice, sentito come teste all'udienza del 23 settembre 2021. Per tale Persona_1 periodo, dunque l'appellante reitera l'eccezione di difetto di legittimazione attiva d di Controparte_1
con riguardo agli esborsi effettuati dal nonno per il mantenimento del nipote.
In via subordinata l'appellante afferma comunque che, qualora ritenuto sussistente il diritto al pregresso in capo all'appellata, esso potrebbe essere riconosciuto soltanto per il periodo di dieci anni dal 2008
(anno del trasferimento di madre e figlio presso una propria e autonoma abitazione, peraltro fatta costruire ad hoc) e tenendo conto delle diverse condizioni delle parti, in particolare delle proprie condizioni lavorative (saltuarie nonostante l'impegno ) e di salute.
Quale secondo motivo d'impugnazione l'appellante contesta la propria condanna alle spese e ne chiede la compensazione, in virtù della reciproca soccombenza, essendo stata respinta la domanda di risarcimento del danno endofamiliare a causa dell'assenza della figura paterna ed essendo stata riconosciuto il contributo al mantenimento in capo al padre in misura assai ridotta (150 euro al mese) rispetto a quanto richiesto (400 euro mensili)
Ha quindi così concluso:
pagina 3 di 9 “Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello di Bologna adita, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, in riforma della sentenza n. 739/2022 emessa dalla Prima Sezione Civile del Tribunale di Bologna, in composizione collegiale, a definizione del procedimento di primo grado iscritto al n. 11231/2018 R.G., in data 22.03.2022 (data della pubblicazione) e non notificata, in accoglimento del presente appello, con ogni pronunzia connessa:
In via pregiudiziale e cautelare: sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata per tutti i motivi dedotti nel presente atto;
Nel merito, in via principale: disporre che nulla sia dovuto dal sig. Parte_1
a favore della sig.ra a titolo di regresso e rimborso “pro quota” delle spese Controparte_1
asseritamente sostenute in via esclusiva dalla stessa dalla nascita del figlio per difetto di legittimazione attiva e/o omessa a prova dell'effettivo esborso sostenuto dalla richiedente e del quantum dabeatur, mandando assolto l'odierno appellente anche da qualsivoglia ulteriore o diversa pretesa ex adverso avanzata nei suoi confronti.
Sempre nel merito, in via subordinata: nella denegata e non voluta ipotesi in cui si ritenessero sussistenti i presupposti per il riconoscimento di un diritto di regresso a favore della sig.ra CP_1
in riforma a quanto statuito in merito nella sentenza impugnata, rideterminarne
[...]
l'ammontare - per tutto quanto indicato in narrativa e documentato - nel minore importo di €.
18.000,00= omnia (incluse, quindi, le spese straordinarie) e/o nella diversa misura ritenuta di giustizia, mandando assolto l'odierno appellenate da qualsivoglia ulteriore o diversa pretesa ex adverso avanzata nei suoi confronti.
In ogni caso, con vittoria di competenze e spese di lite del presente giudizio d'appello ed integrale compensazione di quelle afferenti il primo grado, data la reciproca soccombenza delle domande avanzate dalle parti avanti al Giudice di prime cure. Salvis juribus.”
Nonostante la rituale notificazione dell'appello presso il difensore costituito in primo grado gli appellati non si sono costituiti.
Il PROCURATORE GENERALE è intervenuto in giudizio e ha chiesto il rigetto dell'appello.
Con ordinanza in data 10 gennaio 2023 la Corte ha disposto la sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza impugnata limitatamente alla condanna nel merito per la somma eccedente l'importo di euro 20.000,00 (sospesa altresì la condanna alle spese di lite).
Con ordinanza depositata il 9 agosto 2024, all'esito di trattazione scritta, laCorte ha trattenuto la causa in decisione, concedendo alla parte costituita il termine di legge per le difese conclusive.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 4 di 9 3- Va premesso che, come sopra evidenziato, non è in contestazione l'accertato (all'esito della CTU disposta in primo grado) rapporto di filiazione fra e Parte_1
, come neppure la previsione di un assegno di 150 euro mensili, a decorrere Controparte_2
dalla domanda, quale contributo al mantenimento del figlio da parte del padre, essendo oggetto d'appello unicamente il diritto al pregresso vantato dalla madre, oltre alla regolamentazione delle spese di lite.
Sotto il primo profilo l'appellante non è stato in grado di fornire elementi atti a smentire le condivisibili argomentazioni svolte dal giudice di prime cure in ordine alla sussistenza del diritto della madre al rimborso delle spese sostenute, dal momento della nascita del figlio in conformità al CP_2
consolidato orientamento, cui la Suprema Corte ha dato continuità anche successivamente alla pronuncia impugnata, secondo il quale In materia di figli nati fuori del matrimonio, il diritto al rimborso delle spese in favore del genitore che ha provveduto al mantenimento del figlio fin dalla nascita, ancorché trovi titolo nell'obbligazione legale di mantenimento imputabile anche all'altro genitore, la cui paternità (o maternità) sia stata successivamente dichiarata, ha natura in senso lato indennitaria, essendo diretto a ristorare colui che ha effettuato il riconoscimento dagli esborsi sostenuti, sicché il giudice di merito, ove l'importo non sia altrimenti quantificabile nel suo preciso ammontare, può utilizzare il criterio equitativo, tenendo conto delle molteplici e variabili esigenze del figlio (soddisfatte o da soddisfare), legate allo sviluppo e alla formazione di studio e professionale, restando comunque indiscutibili le spese di sostentamento, sin dalla nascita, in base ad elementari canoni di comune esperienza (Cass. 16916/2022).
Correttamente il Tribunale ha rammentato che “è pacifico che il diritto al regresso sorge fin dalla nascita del figlio, posto che il riconoscimento o la dichiarazione giudiziale, retroagisce a questo momento;
il diritto ad ottenere il regresso può essere azionato solo dopo il passaggio in giudicato della sentenza di accertamento giudiziale della paternità; cfr. da ultimo Cass. civ. Sez. I Sent., 28/03/2017, n.
7960 che afferma: La sentenza dichiarativa della filiazione naturale produce gli effetti del riconoscimento, ai sensi dell'art. 277 c.c., e, quindi, giusta l'art. 261 c.c., implica per il genitore tutti i doveri propri della procreazione legittima, incluso quello del mantenimento ex art. 148 c.c.. La relativa obbligazione si collega allo "status" genitoriale ed assume, di conseguenza, pari decorrenza, dalla nascita del figlio, con il corollario che l'altro genitore, il quale nel frattempo abbia assunto l'onere del mantenimento anche per la porzione di pertinenza del genitore giudizialmente dichiarato (secondo i criteri di ripartizione di cui al citato art. 148 c.c.), ha diritto di regresso per la corrispondente quota, sulla scorta delle regole dettate dall'art. 1299 c.c. nei rapporti fra condebitori solidali.”
pagina 5 di 9 Parimenti condivisibile è l'assunto, (peraltro non oggetto di impugnazione) secondo il quale “La sentenza dichiarativa della filiazione naturale produce gli effetti del riconoscimento, ai sensi dell'art. 277 cod. civ., e, quindi, a norma dell'art. 261 cod. civ., implica per il genitore tutti i doveri propri della procreazione legittima, incluso quello del mantenimento ex art. 148 cod. civ.. La relativa obbligazione si collega allo "status" genitoriale e assume di conseguenza pari decorrenza, dalla nascita del figlio, con il corollario che l'altro genitore, il quale nel frattempo abbia assunto l'onere del mantenimento anche per la porzione di pertinenza del genitore giudizialmente dichiarato (secondo i criteri di ripartizione di cui al citato art. 148 cod. civ.), ha diritto di regresso per la corrispondente quota, sulla scorta delle regole dettate dall'art. 1299 cod. civ. nei rapporti fra condebitori solidali. Tuttavia, in considerazione dello stato di incertezza che precede la dichiarazione giudiziale di paternità naturale, il diritto al rimborso "pro quota" delle spese sostenute dalla nascita del figlio, spettante al genitore che lo ha allevato, non è utilmente esercitabile se non dal momento della sentenza di accertamento della filiazione naturale, con la conseguenza che detto momento segna altresì il "dies a quo" della decorrenza della prescrizione del diritto stesso (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 15756 del 11/07/2006 e successive conformi;
di recente: Cass. civ., Sez. I, 31 luglio 2020, n. 16561)”
Tanto premesso è irrilevante la doglianza dell'appellante (la cui interpretazione delle risultanze testimoniali non pare peraltro condivisibile), il quale afferma di non essere stato edotto della nascita e del figlio sussistendo il ogni caso l'obbligo del mantenimento per il solo fatto della nascita. CP_2
Non è poi in discussione che al mantenimento del figlio abbia provveduto dalla nascita, fino alla domanda introduttiva del giudizio, la sola madre, sia pur supportata dalla sua famiglia d'origine: non potrebbe quindi affermarsi che la mancata dettagliata documentazione e indicazione in ordine alle spese sostenute per il mantenimento del ragazzo possa escludere che la madre abbia effettivamente provveduto alla sua educazione, alimentazione, all'alloggio, all'istruzione e ad ogni sua esigenza, in quanto – come evidenzia la Suprema Corte, restano comunque indiscutibili le spese di sostentamento, sin dalla nascita, in base ad elementari canoni di comune esperienza.
Più precisamente, nella sentenza sopra richiamata la Corte di cassazione (16916/2022) ha affermato che, in materia di dichiarazione giudiziale di paternità e maternità naturale, il rimborso delle spese spettanti al genitore che ha provveduto al mantenimento del figlio fin dalla nascita, ancorché trovi titolo nell'obbligazione legale di mantenimento imputabile anche all'altro genitore, ha natura in senso lato indennitaria, essendo diretta ad indennizzare il genitore, che ha riconosciuto il figlio, a causa degli esborsi sostenuti da solo per il mantenimento della prole; poiché è principio generale (desumibile da varie norme, quali ad esempio gli articoli 379, secondo comma, 2054, 2047 cod. civ.) che l'equità costituisca criterio di valutazione del pregiudizio non solo in ipotesi di responsabilità extracontrattuale pagina 6 di 9 ma anche quando la legge si riferisca in genere ad indennizzi o indennità, il giudice di merito può utilizzare il criterio equitativo per determinare le somme dovute a titolo di rimborso (Cass., sez. 1, 1 ottobre 1999, n. 10861; Cass., sez. 1, 22 luglio 2014, n. 16657). Si è anche chiarito che è indiscutibile la sussistenza di spese sostenute dalla madre per il mantenimento del minore fin dalla nascita, in quanto ciò si desume da elementari canoni di comune esperienza (Cass., sez. 1, 1° ottobre 1999, n. 10861, in motivazione).
Ancora, si è ritenuto che il giudice del merito può fare ricorso al criterio equitativo per determinare l'importo delle spese sostenute dalla madre, non altrimenti quantificabili nel loro preciso ammontare, ma che la determinazione di tale importo costituisce oggetto di un apprezzamento discrezionale dello stesso, non sindacabile in sede di legittimità se, congruamente motivato, con riguardo agli esborsi presumibilmente sostenuti in concreto, alle specifiche molteplici esigenze dei figli soddisfatte o da soddisfare nel periodo in considerazione, alle sostanze e ai redditi di ciascun genitore quali risultanti, anche in via presuntiva, dalle risultanze processuali (Cass., sez. 1, 22 luglio 2014, n. 16657, in motivazione;
Cass., sez,. 6-1, 14 luglio 2016, n. 14417; Cass., sez. 1, 4 novembre 2010, n. 22506, in motivazione).
3.1- La mancata articolata specificazione dei singoli esborsi sostenuti comporta semmai che la valutazione equitativa di tale rimborso (avente appunto natura indennitaria) debba essere effettuata in termini rigorosamente limitati alle regole di comune esperienza. E proprio tale criterio ha applicato il
Tribunale, ritenendo presuntivamente che l'attrice abbia sostenuto spese per il mantenimento del figlio, nel corso degli anni, in media in misura omnicomprensiva di euro 500 (comprensiva cioè di ogni voce ordinaria necessaria e delle spese straordinarie): non può dubitarsi che tale importo sia davvero contenuto, attestandosi ai minimi di quanto l'esperienza consente di ritenere necessario perché si provveda alle esigenze di un bambino, con le rispettive spese (alimentazione specifica, pannolini, abbigliamento da rinnovare in continuazione con la crescita) poi divenuto adolescente (con le note e specifiche esigenze dell'età ), e appena maggiorenne.
Il mantenimento, poi, ai sensi dell'art. 337 c.p.c., ricomprende anche quanto necessario per le spese di vitto e alloggio, oltre che la valenza dei compiti domestici e di cura del genitore che li svolge (nel caso di specie unicamente la madre). Nel caso di specie sono ricomprese in via forfettaria anche tutte le spese straordinarie (in particolare quelle scolastiche e mediche)
La quantificazione operata dal giudice di prime cure (con riconoscimento all'attrice del diritto ad ottenere dal padre il rimborso della metà, e così 250 euro mensili), appare correttamente effettuata sulla base di una valutazione comparata delle condizioni di entrambi i genitori, avendo il Tribunale dato ampiamente atto (pag 5 della sentenza) delle non floride condizioni economico reddituali del padre e pagina 7 di 9 delle sue problematiche di salute (egli è stato dichiarato invalido civile al 75% peraltro solo con decorrenza dal 4 gennaio 2019, cioè dopo l'instaurazione del presente giudizio).
Si osserva a riguardo che risulta iscritto al Centro per l'Impiego e proprietario del solo Pt_1 immobile in cui vive (un'abitazione di categoria catastale A 4 con rendita catastale di euro 418,33. acquistata nel 2011 contraendo un mutuo ipotecario, di cui non risultano con precisione le condizioni), nonché ammesso all'applicazione di tariffa agevolata per gas ed elettricità dall'aprile 2019 e per un anno, nonché ammesso al PSS, e risulta avere svolto nella propria vita lavorativa, il mestiere di animatore turistico, e poi agente di commercio, e poi di Operatore Socio Sanitario e infine di gestore di un pubblico esercizio di vendita di cibi e bevande su concessione pubblica, posto di fronte allo
Stadio “Renato Dall'Ara di Bologna”, fino alla cessazione di tale attività avvenuta nel 2018.
Nella sentenza impugnata si dà atto, d'altra parte, che anche la secondo quanto dichiarato CP_2
dal padre della stessa in sede di deposizione testimoniale, risulta a sua volta affetta da patologie che non le consentono di svolgere, da circa tre anni, alcuna attività lavorativa, mentre in precedenza aveva comunque sempre svolto lavori stagionali o comunque a tempo determinato, nell'agricoltura e nella ristorazione (emerge del resto dalla lettura della deposizione di che ella avrebbe Persona_1
avuto addirittura delle ischemie); anche la madre può comunque contare sulla proprietà dell'abitazione dove vive insieme al figlio, grazie al contributo dal proprio padre, per come dal medesimo dichiarato.
3.2- Ciò detto, le doglianze dell'appellante appaiono parzialmente condivisibili per quanto attiene il periodo in cui gli odierni appellati – madre e figlio – furono ospitati dai nonni paterni, ossia dalla nascita fino al 2008, allorquando si trasferì con il figlio in un'autonoma abitazione Controparte_1
che suo padre aveva contribuito a realizzare. Fino ad allora, infatti, secondo quanto riferito dal predetto la figlia e il nipote erano vissuti con i nonni, i quali li hanno ospitati, avendo Persona_1 svolto soltanto attività stagionale di cameriera. E' evidente che in tale periodo ella non ha dovuto CP_1
sostenere spese di alloggio, con le relative utenze, e verosimilmente neppure di vitto, con notevole contenimento degli esborsi per il figlio, pur non essendovi motivo e non potendosi presumere che ella non abbia provveduto in alcun modo, con i pur saltuari propri proventi alle restanti esigenze del figlio.
Si reputa equo, allora, quantificare forfettariamente e in media gli esborsi sostenuti dalla madre dalla nascita del bambino (22 settembre1999) fino al giugno 2008 in complessivi euro 200 euro mensili omnicomprensivi e porre a carico del padre la metà di tale importo, e così 100 euro mensili per complessivi euro 10.500 euro .
Per quanto sopra detto, resta fermo l'importo di 250 euro mensili per il restante periodo, e cioè dal giugno 2008 fino alla domanda (e così dal giugno 2008 al giugno 2018), per un totale di euro 25.000.
pagina 8 di 9 va quindi condannato a rimborsare a il complessivo Parte_1 Controparte_1
importo di euro 35.500,00, oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo.
4- Anche l'appello in punto di spese merita accoglimento parziale, tenuto conto della soccombenza del convenuto in punto di accertamento della paternità e del fatto che le domande economiche degli attori sono state accolte in misura ridotta, essendo stata respinta quella di risarcimento del danno non patrimoniale. Si reputa equa la compensazione per 1/3 delle spese di primo grado, liquidate come da sentenza impugnata (non essendovi del resto impugnazione nel quantum), con condanna del Pt_1
per i restanti 2/3.
5- La riforma – anche se parziale – della sentenza impugnata determina l'obbligo del giudice di appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, alla stregua dell'esito finale della lite.
Le ragioni che hanno giustificato la parziale compensazione delle spese di lite di primo grado con condanna nel resto del convenuto valgono necessariamente anche nel presente, ma la Pt_1
contumacia degli appellanti preclude la condanna in loro favore.
Le spese dell'appellante restano a carico dello stesso e vanno quindi dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
La Corte, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Bologna n 739/2022 pubblicata il 22 marzo 2022, così provvede:
1) condanna a pagare a l'importo di Parte_1 Controparte_1
35.500,00 oltre agli interessi legali dalla pubblicazione della predetta sentenza al saldo a titolo di rimborso pro quota delle spese sostenute per il mantenimento del figlio dalla nascita CP_2
fino all'introduzione del giudizio, così riducendo l'importo di cui al capo 3) della decisione appellata;
2) compensa per 1/3 le spese di lite del primo grado di giudizio, ferma la condanna di
[...]
a rifondere loro i resti 2/3, liquidati come da sentenza impugnata;
Parte_1
3) conferma nel resto la decisione impugnata;
4) dichiara irripetibili le spese di lite del grado.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 29 ottobre 2024
Il Consigliere estensore dott. Antonella Allegra
Il Presidente dott. Giuseppe De Rosa
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