Ordinanza cautelare 6 aprile 2022
Sentenza 12 ottobre 2022
Ordinanza collegiale 2 febbraio 2023
Rigetto
Sentenza 30 agosto 2023
Parere definitivo 3 ottobre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, ordinanza cautelare 06/04/2022, n. 168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 168 |
| Data del deposito : | 6 aprile 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 06/04/2022
N. 01732/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1732 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Columns Energy S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Andrea Sticchi Damiani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero della Transizione Ecologica, Ministero dello Sviluppo Economico, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, via Rubichi n. 39;
Provincia di Brindisi, Comune di Brindisi, Ministero della Cultura, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, non costituiti in giudizio;
Regione Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Regina Paola Bellomo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Arpa Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Maria Laura Chiapperini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via Miglietta n. 2;
per l’annullamento
- quanto al ricorso introduttivo:
della nota prot. 37169 del 17.11.2021 con la quale Provincia ha comunicato i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di rilascio del provvedimento autorizzatorio unico ambientale ai sensi dell'art. 27-bis del d.lgs. n. 152/2006 in relazione a un impianto agrovoltaico di potenza nominale pari a 5,99 MW denominato “Impianto AEPV10” sito nel territorio di Brindisi;
della nota prot. 33945 del 22.10.2021, con la quale la Provincia ha comunicato l'intervenuta pubblicazione del verbale della Conferenza dei Servizi tenutasi in data 19.10.2021 all'esito della quale ha deciso di “di poter considerare chiusi i lavori della Conferenza di Servizi decisoria considerando non soddisfatta la compatibilità ambientale del progetto in questione in relazione agli aspetti relativi alla tutela del paesaggio e all'utilizzo delle aree agricole per le motivazioni di cui ai pareri sopra riportati;
nei limiti dell'interesse in questa sede azionato:
del regolamento regionale n. 24/2010;
del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (di seguito anche “PPTR”) approvato con D.G.R. n. 176/2015 e in particolare: degli artt. 89 e 91 delle NN.TT.AA. del P.P.T.R. ove interpretate nel senso prospettato dall'Amministrazione resistente; della sezione C2 della scheda d'Ambito Campagna Brindisina, ove interpretata nel senso prospettato dall'Amministrazione resistente; delle linee guida 4.4.1 del P.P.T.R., ove interpretate nel senso prospettato dall'Amministrazione resistente (di seguito anche “Linee Guida PPTR”);
della deliberazione della Giunta Regionale Puglia 23 ottobre 2012, n. 2122 e della Determinazione del Dirigente del Servizio Ecologia Puglia 6 giugno 2014, n. 162;
di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti, ancorché non conosciuti dall'odierna ricorrente, ivi compresi, ove occorrer possa: i pareri espressi dalla Regione Puglia – Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio (di seguito anche “Sezione Paesaggio”) con nota assunta al prot. 744 del 12.1.2021, prot. 30360 del 22.9.2021, prot. 33407 del 19.10.2021, prot. 33432 del 19.10.2021; il parere espresso dalla Regione Puglia – Dipartimento Agricoltura acquisito con nota prot. 20887 del 22.6.2021 e nota prot. 14888 del 26.3.2021.; il parere espresso da ARPA DAP Brindisi con nota acquisita al prot. 20894 del 22.6.2021 e il parere acquisito con nota prot. 33341 del 18.10.2021; il parere espresso dal Comune di Brindisi acquisito con nota prot. 33734 del 21.10.2021 e il parere acquisito con nota prot. 772 del 12.1.2021;
- quanto ai motivi aggiunti presentati da Columns Energy S.p.A. il 15/3/2022:
della nota prot. 1253 del 14.1.2022 con la quale la Provincia di Brindisi ha notificato l'emissione del Provvedimento Dirigenziale n. 1 del 14.1.2022;
del provvedimento dirigenziale della Provincia di Brindisi n. 1 del 14.1.2022, con il quale l'Amministrazione ha comunicato il diniego al rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale relativo al progetto di impianto agrovoltaico, denominato “Impianto AEPV10”, di potenza pari a 5,99 MW presentato dall'odierna ricorrente;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Puglia, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero della Transizione Ecologica, Ministero dello Sviluppo Economico e Arpa Puglia;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente; con i motivi aggiunti;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 aprile 2022 la dott.ssa Antonella Mangia e uditi per le parti i difensori avv. A. Sticchi Damiani per la parte ricorrente, avv. R. P. Bellomo e avv. M. L. Chiapperini per le parti resistenti;
Rilevato che, nel corso dell’odierna udienza camerale, la ricorrente ha dichiarato di rinunciare alla domanda cautelare;
Ritenuto che, ciò detto, debba essere preso atto di tale rinuncia;
Ritenuto, peraltro, di fissare, sin d’ora, l’udienza pubblica del 27 settembre 2022 per la trattazione del ricorso nel merito;
Ritenuto, in ultimo, che sussistano giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti della presente fase di giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Seconda prende atto della rinuncia della ricorrente alla domanda cautelare.
Fissa, per la trattazione del ricorso nel merito, l’udienza pubblica del 27 settembre 2022.
Compensa tra le parti le spese della presente fase di giudizio
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 5 aprile 2022 con l’intervento dei Magistrati:
Antonella Mangia, Presidente, Estensore
Roberto Michele Palmieri, Consigliere
Andrea Vitucci, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO