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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sez. distaccata di Sassari, sentenza 11/07/2025, n. 253 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 253 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
Sezione Distaccata di Sassari
SEZIONE CIVILE
La Corte composta dai sig.ri Magistrati
Dott.ssa Maria Grixoni Presidente Relatore
Dott.ssa Cristina Fois Consigliere
Dott.ssa Doriana Meloni Consigliere
ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. R.G. 419/2024 promossa da:
rappresentata e difesa dall'Avv. TIANA GIUSEPPE Parte_1
APPELLANTE contro e rappresentati e difesi dall'Avv. GIORICO GLORIA CP_1 Controparte_2
APPELLATI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione conveniva in giudizio presso il Tribunale di Sassari Parte_1 CP_2
e per far valere l'inadempimento del contratto di locazione dell'immobile di sua
[...] CP_1 proprietà sito in via Antonio Gramsci n. 38/A in Sassari, esponendo:
- che il contratto era stato stipulato per tre anni dal 1.12.2018 al 30.11.2022, con facoltà di rinnovo e che la registrazione era avvenuta in data 15.5.2019;
- che l'appartamento era ammobiliato e i coniugi avevano danneggiato un armadio;
pagina 1 di 7 - che i convenuti avevano lasciato l'appartamento senza il preavviso di tre mesi nel settembre
2019 senza neppure pagare il canone di tale mese, le bollette del gas di luglio-agosto, le tre mensilità per il mancato preavviso di rilascio e il costo per lo smaltimento dell'armadio danneggiato.
Pertanto, chiedeva:
- accertare e dichiarare l'unilaterale risoluzione del contratto di locazione e condannare i convenuti al risarcimento del danno e per i canoni scaduti, per il mancato preavviso e per il mancato pagamento della fornitura del gas relativa al mese luglio-agosto 2019;
- con vittoria di spese e competenze di causa, comprese quelle di mediazione obbligatoria, oltre accessori di legge.
Si costituivano in giudizio il e la chiedendo il rigetto della domanda attrice ed esponendo: CP_2 CP_1
- che avevano stipulato un contratto di locazione per la durata di un anno, sottoscritto in data
25.11.2018;
- che l'attrice aveva corretto arbitrariamente il contratto indicando quale giorno di inizio l'1.12.2018 e di fine il 30.11.2021 e che aveva richiesto la sottoscrizione di un altro contratto nel quale era previsto un canone di locazione di € 400,00 mensili, diverso da quello del primo contratto pari ad € 600,00;
- che il contratto registrato era quello con il canone ridotto;
- che solo dopo la notificazione dell'atto di citazione erano venuti a conoscenza dell'avvenuta sostituzione dei due contratti;
- che era stata la locatrice a chiedere il rilascio dell'immobile per provvedere alla sua vendita;
- che, nel corso della locazione, essi avevano rilevato la presenza di infiltrazioni provenienti dalla facciata in corrispondenza della camera da letto nella quale era presente l'armadio crollato perché impregnato di umidità;
- che avevano pagato all'attrice il deposito cauzionale di € 600,00;
- che al momento della consegna dell'immobile avevano dichiarato di voler offrire tale somma in compensazione del canone relativo al mese di settembre.
La causa veniva istruita con produzioni documentali e prove testimoniali.
Con la sentenza n. 636/2024 del 19.5.2024, il Giudice rigettava la domanda proposta dalla e la Pt_1 condannava al pagamento delle spese legali in favore delle parti convenute.
***
pagina 2 di 7 Avverso tale sentenza ha proposto appello la , affidato alle seguenti doglianze: Pt_1
1) erronea valutazione nella parte in cui il Giudice ammetteva la produzione di messaggi inviati dal cellulare per provare la risoluzione contrattuale;
2) erronea valutazione nella parte in cui il Giudice rigettava la domanda di risarcimento del danno per danneggiamento e sostituzione dell'armadio distrutto dai convenuti;
3) erronea valutazione nella parte in cui il Giudice decideva che la mensilità di settembre poteva ritenersi pagata con la cauzione corrisposta all'inizio del contratto della medesima entità;
4) erronea statuizione in merito alle spese processuali, eccessivamente elevate per lo scaglione di riferimento.
Pertanto, ha chiesto:
1) dichiarare l'unilaterale risoluzione del contratto di locazione e condannare gli appellati al risarcimento dei danni e delle spese, pari ad € 600,00 per canoni scaduti, € 1.800,00 per mancato preavviso, € 400,00 per danneggiamento dell'armadio, per un totale di € 2.800,00 o altra diversa somma, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
2) rigettare la domanda riconvenzionale o l'eccezione riconvenzionale di accertamento della risoluzione consensuale del contratto di locazione, poiché tardiva;
Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre accessori di legge, rimborso forfettario e maggiorazione ai sensi dell'art. 4, co. 1-bis, DM 55/2014, per la redazione di collegamenti ipertestuali.
Si sono costituiti il e la chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza, con CP_1 CP_2 vittoria di compensi professionali e spese del presente grado di giudizio.
La causa è stata decisa all'odierna udienza nelle forme dell'art. 281-sexies c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sul valore di prova dei messaggi whatsapp e sulla risoluzione del contratto di locazione
Con il primo motivo di appello, parte appellante ha lamentato la erronea ammissione dei messaggi whatsapp come prova della risoluzione contrattuale e la conseguente erronea valutazione in ordine al recesso dal contratto da parte della . Pt_1
Tale censura deve essere rigettata.
Giustamente il Giudice ammetteva la produzione dei messaggi whatsapp e li utilizzava come mezzo di prova ai sensi dell'art. 2712 c.c., che prende in considerazione la materia di riproduzioni meccaniche e informatiche. In virtù di tale norma, tali riproduzioni formano piena prova dei fatti e delle cose pagina 3 di 7 rappresentate, a condizione che “colui contro il quale sono prodotte non ne disconosca la conformità ai fatti e alle cose medesime”.
Come richiamato dal Giudice, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite ritiene che “i messaggi whatsapp
e gli sms conservati nella memoria di un telefono cellulare sono utilizzabili quale prova documentale ex art. 234 c.p.p. e, dunque, possono essere legittimamente acquisiti mediante la mera riproduzione fotografica, non trovando applicazione né la disciplina delle intercettazioni, né quella relativa all'acquisizione di corrispondenza di cui all'art. 254 c.p.p.” (Cass., SS.UU. n. 11197/2023).
Ciò posto, seppur sia vero che la , nel caso di specie, contestava tempestivamente nelle Pt_1 memorie ex art. 183, co. 6, n. 1, c.p.c. la produzione di “tutti i documenti prodotti da controparte […] in quanto irrituali, inammissibili e non veritieri…” e ne disconosceva la paternità, è altresì vero che tale contestazione appare non circostanziata né esplicita e neppure supportata con allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza fra realtà fattuale e realtà riprodotta (v. Cass., ord. n. 12794/21).
Viceversa, dalle fotografie dei messaggi whatsapp emerge che le conversazioni fra la e la Pt_1 erano durate mesi, e in esse l'appellata si era ripetutamente lamentata delle infiltrazioni e della CP_2 muffa all'interno della camera della figlia.
Le conversazioni sono, infatti, sempre pertinenti alle condizioni della casa locata. Pertanto, appare poco credibile che la non fosse l'autrice di quei messaggi, come invece affermato dall'appellante. Pt_1
Inoltre, dagli screenshot emerge che tutte provengono dal numero di telefono salvato a nome di
. Parte_2
In ogni caso, risulta dagli atti che i conduttori allegavano di aver rilasciato l'immobile nel mese di settembre 2019, a seguito della richiesta della esposta in occasione delle lamentele della Pt_1 CP_2 per la presenza di infiltrazioni e muffa nella parete della camera della figlia. Trattasi all'evidenza di allegazione e risposta alla domanda di risoluzione e di risarcimento proposta dalla controparte e non di eccezione o domanda nuova, come invece affermato dall'appellante. Tale allegazione risulta provata dalla dichiarazione della teste datrice di lavoro della che si trovava casualmente Tes_1 CP_2 nell'appartamento di via Gramsci e confermava che la aveva chiesto il rilascio dell'immobile al Pt_1 telefono alla convenuta (cfr. verbale di udienza del 13.6.2022).
Al contrario, la locatrice allegava che i conduttori non avevano provveduto a inviare la tempestiva disdetta del contratto, che doveva essere effettuata nella forma scritta tramite raccomandata A/R e con almeno tre mesi di anticipo rispetto al rilascio dell'immobile.
Alla luce di quanto esposto, ritiene questa Corte che correttamente il primo Giudice riteneva provata la volontà della di recedere dal contratto sia dalle telefonate intercorse fra la stessa e la - Pt_1 CP_2 come testimoniato da - sia dalle conversazioni su whatsapp datate 5 maggio 2019, in cui Tes_1
pagina 4 di 7 la aveva scritto alla le testuali parole: “Quando siete a casa mi farai sapere. Intanto Pt_1 CP_2 voglio firmare la disdetta del contratto e definire discorso armadio. Ora chiamare mi viene male” (cfr. doc. 7).
Inoltre, anche la lettura della conversazione relativa alla rottura dell'armadio conferma l'avvenuto recesso della locatrice: in essa la aveva scritto alla di non voler lasciare la casa in CP_2 Pt_1 quanto non poteva affrontare un altro trasloco (cfr. doc. 6), con ciò dimostrando che non aveva alcuna intenzione di lasciare l'immobile.
Di conseguenza, ritiene questa Corte che a seguito del recesso unilaterale della locatrice niente è dovuto alla a titolo di risarcimento del danno per la mancata disdetta del contratto da parte Pt_1 degli appellati.
Sulla rottura dell'armadio
Ulteriore motivo di appello riguarda la erronea decisione del Giudice nella parte in cui rigettava la domanda di risarcimento del danno per la distruzione dell'armadio avvenuta, a suo dire, da parte degli appellanti.
Anche tale doglianza deve essere rigettata.
Correttamente il Giudice rigettava tale domanda ritenendo provato che l'appellata, da maggio 2019, aveva informato la della presenza di infiltrazioni e di muffa in corrispondenza con l'armadio Pt_1 nella parete interna della camera destinata a sua figlia.
La presenza di infiltrazioni e di muffa è provata, in particolare:
1) dalle fotografie in atti, in cui è presente un armadio, delle macchie di muffa di notevoli dimensioni e un rigonfiamento del mobile, presumibilmente dovuto dall'umidità e dalle infiltrazioni;
2) dalle dichiarazioni del teste operaio, che riferiva che l'armadio non era stato Testimone_2 smontato dai conduttori, in quanto egli aveva comunicato alla che il mobile non poteva CP_2 essere rimontato a causa della muffa e della rottura della guida di un'anta. Il riferiva, Tes_2 inoltre, di aver sentito la autorizzare al telefono la per lo smontaggio Pt_3 CP_2 dell'armadio (cfr. verbale di udienza del 13.6.2022);
3) dalle dichiarazioni del teste , dipendente della ditta Imprelog che aveva Testimone_3 smontato l'armadio, il quale confermava che “l'armadio era crollato sul letto ed era pieno, mi è stato detto di smontarlo e di poggiarlo al muro, che poi si arrangiavano loro, i padroni dell'appartamento. L'armadio era distrutto, come era caduto sul letto si era sgangherato” (cfr. verbale di udienza del 5.12.2022).
pagina 5 di 7 Dalla lettura degli atti emerge che il danneggiamento dell'armadio non può essere imputato agli appellati, perché è stato provato con prove fotografiche e testimoniali che la parete su cui poggiava l'armadio era in pessime condizioni a causa della muffa presente per colpa di infiltrazioni.
Pertanto, alcuna responsabilità può essere attribuita agli appellati per il crollo dell'armadio e tale motivo di appello dev'essere rigettato.
Sulla compensazione della cauzione per i danni
Parte appellante si è altresì doluta della erronea decisione del Giudice in merito alla compensazione fra la cauzione di € 600,00 e il mancato pagamento della mensilità di settembre 2019.
Tale motivo di appello non merita pregio.
Pacifico il versamento della cauzione e il mancato pagamento della mensilità, correttamente il Giudice valutava che la somma di € 600,00 aveva perso la funzione di deposito cauzionale, in quanto trattenuta dalla a seguito della riconsegna delle chiavi da parte dei conduttori dopo il rilascio Pt_1 dell'immobile, e, pertanto, compensava la somma dovuta a titolo di canone per la mensilità di settembre 2019 perché del medesimo importo.
Pertanto, anche tale censura deve essere rigettata.
Sulla quantificazione dei compensi legali
Con l'ultimo motivo di appello, la ha lamentato l'erronea statuizione delle spese di giudizio, in Pt_1 quanto il Giudice prendeva in considerazione uno scaglione di riferimento sbagliato ai fini della loro quantificazione.
Solo tale censura merita pregio.
Il Giudice considerava uno scaglione superiore, errando sulla statuizione delle spese di giudizio.
Essendo il valore della causa di € 2.800,00, lo scaglione è differente e inferiore rispetto a quello preso in considerazione dal primo Giudice, e pertanto, le spese del primo grado devono essere liquidate secondo i valori medi del corretto scaglione di riferimento in € 2.552,00 per compensi, oltre accessori di legge, in luogo di € 5.077,00.
Solo in questi termini la sentenza di primo grado deve essere riformata, con conferma nel resto.
L'esito della lite impone la condanna dell'appellante alle spese di questo grado di giudizio, liquidate come da dispositivo, secondo lo scaglione di riferimento ai valori medi in considerazione della soccombenza sostanziale.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo, in parziale accoglimento dell'appello proposto da Pt_1 avverso la sentenza n. 636/2024 emessa dal Tribunale di Sassari il 19.5.2024:
[...]
pagina 6 di 7 - ridetermina i compensi professionali del primo grado di giudizio in € 2.552,00, oltre accessori di legge, confermando nel resto;
- condanna al pagamento in favore di e delle Parte_1 CP_1 Controparte_2 spese di lite del presente grado del giudizio, che liquida in complessivi € 2.915,00 per compensi, oltre accessori di legge;
Così deciso in Sassari, il 11.7.2025 Il Presidente est.
Dott.ssa Maria Grixoni
pagina 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
Sezione Distaccata di Sassari
SEZIONE CIVILE
La Corte composta dai sig.ri Magistrati
Dott.ssa Maria Grixoni Presidente Relatore
Dott.ssa Cristina Fois Consigliere
Dott.ssa Doriana Meloni Consigliere
ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. R.G. 419/2024 promossa da:
rappresentata e difesa dall'Avv. TIANA GIUSEPPE Parte_1
APPELLANTE contro e rappresentati e difesi dall'Avv. GIORICO GLORIA CP_1 Controparte_2
APPELLATI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione conveniva in giudizio presso il Tribunale di Sassari Parte_1 CP_2
e per far valere l'inadempimento del contratto di locazione dell'immobile di sua
[...] CP_1 proprietà sito in via Antonio Gramsci n. 38/A in Sassari, esponendo:
- che il contratto era stato stipulato per tre anni dal 1.12.2018 al 30.11.2022, con facoltà di rinnovo e che la registrazione era avvenuta in data 15.5.2019;
- che l'appartamento era ammobiliato e i coniugi avevano danneggiato un armadio;
pagina 1 di 7 - che i convenuti avevano lasciato l'appartamento senza il preavviso di tre mesi nel settembre
2019 senza neppure pagare il canone di tale mese, le bollette del gas di luglio-agosto, le tre mensilità per il mancato preavviso di rilascio e il costo per lo smaltimento dell'armadio danneggiato.
Pertanto, chiedeva:
- accertare e dichiarare l'unilaterale risoluzione del contratto di locazione e condannare i convenuti al risarcimento del danno e per i canoni scaduti, per il mancato preavviso e per il mancato pagamento della fornitura del gas relativa al mese luglio-agosto 2019;
- con vittoria di spese e competenze di causa, comprese quelle di mediazione obbligatoria, oltre accessori di legge.
Si costituivano in giudizio il e la chiedendo il rigetto della domanda attrice ed esponendo: CP_2 CP_1
- che avevano stipulato un contratto di locazione per la durata di un anno, sottoscritto in data
25.11.2018;
- che l'attrice aveva corretto arbitrariamente il contratto indicando quale giorno di inizio l'1.12.2018 e di fine il 30.11.2021 e che aveva richiesto la sottoscrizione di un altro contratto nel quale era previsto un canone di locazione di € 400,00 mensili, diverso da quello del primo contratto pari ad € 600,00;
- che il contratto registrato era quello con il canone ridotto;
- che solo dopo la notificazione dell'atto di citazione erano venuti a conoscenza dell'avvenuta sostituzione dei due contratti;
- che era stata la locatrice a chiedere il rilascio dell'immobile per provvedere alla sua vendita;
- che, nel corso della locazione, essi avevano rilevato la presenza di infiltrazioni provenienti dalla facciata in corrispondenza della camera da letto nella quale era presente l'armadio crollato perché impregnato di umidità;
- che avevano pagato all'attrice il deposito cauzionale di € 600,00;
- che al momento della consegna dell'immobile avevano dichiarato di voler offrire tale somma in compensazione del canone relativo al mese di settembre.
La causa veniva istruita con produzioni documentali e prove testimoniali.
Con la sentenza n. 636/2024 del 19.5.2024, il Giudice rigettava la domanda proposta dalla e la Pt_1 condannava al pagamento delle spese legali in favore delle parti convenute.
***
pagina 2 di 7 Avverso tale sentenza ha proposto appello la , affidato alle seguenti doglianze: Pt_1
1) erronea valutazione nella parte in cui il Giudice ammetteva la produzione di messaggi inviati dal cellulare per provare la risoluzione contrattuale;
2) erronea valutazione nella parte in cui il Giudice rigettava la domanda di risarcimento del danno per danneggiamento e sostituzione dell'armadio distrutto dai convenuti;
3) erronea valutazione nella parte in cui il Giudice decideva che la mensilità di settembre poteva ritenersi pagata con la cauzione corrisposta all'inizio del contratto della medesima entità;
4) erronea statuizione in merito alle spese processuali, eccessivamente elevate per lo scaglione di riferimento.
Pertanto, ha chiesto:
1) dichiarare l'unilaterale risoluzione del contratto di locazione e condannare gli appellati al risarcimento dei danni e delle spese, pari ad € 600,00 per canoni scaduti, € 1.800,00 per mancato preavviso, € 400,00 per danneggiamento dell'armadio, per un totale di € 2.800,00 o altra diversa somma, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
2) rigettare la domanda riconvenzionale o l'eccezione riconvenzionale di accertamento della risoluzione consensuale del contratto di locazione, poiché tardiva;
Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre accessori di legge, rimborso forfettario e maggiorazione ai sensi dell'art. 4, co. 1-bis, DM 55/2014, per la redazione di collegamenti ipertestuali.
Si sono costituiti il e la chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza, con CP_1 CP_2 vittoria di compensi professionali e spese del presente grado di giudizio.
La causa è stata decisa all'odierna udienza nelle forme dell'art. 281-sexies c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sul valore di prova dei messaggi whatsapp e sulla risoluzione del contratto di locazione
Con il primo motivo di appello, parte appellante ha lamentato la erronea ammissione dei messaggi whatsapp come prova della risoluzione contrattuale e la conseguente erronea valutazione in ordine al recesso dal contratto da parte della . Pt_1
Tale censura deve essere rigettata.
Giustamente il Giudice ammetteva la produzione dei messaggi whatsapp e li utilizzava come mezzo di prova ai sensi dell'art. 2712 c.c., che prende in considerazione la materia di riproduzioni meccaniche e informatiche. In virtù di tale norma, tali riproduzioni formano piena prova dei fatti e delle cose pagina 3 di 7 rappresentate, a condizione che “colui contro il quale sono prodotte non ne disconosca la conformità ai fatti e alle cose medesime”.
Come richiamato dal Giudice, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite ritiene che “i messaggi whatsapp
e gli sms conservati nella memoria di un telefono cellulare sono utilizzabili quale prova documentale ex art. 234 c.p.p. e, dunque, possono essere legittimamente acquisiti mediante la mera riproduzione fotografica, non trovando applicazione né la disciplina delle intercettazioni, né quella relativa all'acquisizione di corrispondenza di cui all'art. 254 c.p.p.” (Cass., SS.UU. n. 11197/2023).
Ciò posto, seppur sia vero che la , nel caso di specie, contestava tempestivamente nelle Pt_1 memorie ex art. 183, co. 6, n. 1, c.p.c. la produzione di “tutti i documenti prodotti da controparte […] in quanto irrituali, inammissibili e non veritieri…” e ne disconosceva la paternità, è altresì vero che tale contestazione appare non circostanziata né esplicita e neppure supportata con allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza fra realtà fattuale e realtà riprodotta (v. Cass., ord. n. 12794/21).
Viceversa, dalle fotografie dei messaggi whatsapp emerge che le conversazioni fra la e la Pt_1 erano durate mesi, e in esse l'appellata si era ripetutamente lamentata delle infiltrazioni e della CP_2 muffa all'interno della camera della figlia.
Le conversazioni sono, infatti, sempre pertinenti alle condizioni della casa locata. Pertanto, appare poco credibile che la non fosse l'autrice di quei messaggi, come invece affermato dall'appellante. Pt_1
Inoltre, dagli screenshot emerge che tutte provengono dal numero di telefono salvato a nome di
. Parte_2
In ogni caso, risulta dagli atti che i conduttori allegavano di aver rilasciato l'immobile nel mese di settembre 2019, a seguito della richiesta della esposta in occasione delle lamentele della Pt_1 CP_2 per la presenza di infiltrazioni e muffa nella parete della camera della figlia. Trattasi all'evidenza di allegazione e risposta alla domanda di risoluzione e di risarcimento proposta dalla controparte e non di eccezione o domanda nuova, come invece affermato dall'appellante. Tale allegazione risulta provata dalla dichiarazione della teste datrice di lavoro della che si trovava casualmente Tes_1 CP_2 nell'appartamento di via Gramsci e confermava che la aveva chiesto il rilascio dell'immobile al Pt_1 telefono alla convenuta (cfr. verbale di udienza del 13.6.2022).
Al contrario, la locatrice allegava che i conduttori non avevano provveduto a inviare la tempestiva disdetta del contratto, che doveva essere effettuata nella forma scritta tramite raccomandata A/R e con almeno tre mesi di anticipo rispetto al rilascio dell'immobile.
Alla luce di quanto esposto, ritiene questa Corte che correttamente il primo Giudice riteneva provata la volontà della di recedere dal contratto sia dalle telefonate intercorse fra la stessa e la - Pt_1 CP_2 come testimoniato da - sia dalle conversazioni su whatsapp datate 5 maggio 2019, in cui Tes_1
pagina 4 di 7 la aveva scritto alla le testuali parole: “Quando siete a casa mi farai sapere. Intanto Pt_1 CP_2 voglio firmare la disdetta del contratto e definire discorso armadio. Ora chiamare mi viene male” (cfr. doc. 7).
Inoltre, anche la lettura della conversazione relativa alla rottura dell'armadio conferma l'avvenuto recesso della locatrice: in essa la aveva scritto alla di non voler lasciare la casa in CP_2 Pt_1 quanto non poteva affrontare un altro trasloco (cfr. doc. 6), con ciò dimostrando che non aveva alcuna intenzione di lasciare l'immobile.
Di conseguenza, ritiene questa Corte che a seguito del recesso unilaterale della locatrice niente è dovuto alla a titolo di risarcimento del danno per la mancata disdetta del contratto da parte Pt_1 degli appellati.
Sulla rottura dell'armadio
Ulteriore motivo di appello riguarda la erronea decisione del Giudice nella parte in cui rigettava la domanda di risarcimento del danno per la distruzione dell'armadio avvenuta, a suo dire, da parte degli appellanti.
Anche tale doglianza deve essere rigettata.
Correttamente il Giudice rigettava tale domanda ritenendo provato che l'appellata, da maggio 2019, aveva informato la della presenza di infiltrazioni e di muffa in corrispondenza con l'armadio Pt_1 nella parete interna della camera destinata a sua figlia.
La presenza di infiltrazioni e di muffa è provata, in particolare:
1) dalle fotografie in atti, in cui è presente un armadio, delle macchie di muffa di notevoli dimensioni e un rigonfiamento del mobile, presumibilmente dovuto dall'umidità e dalle infiltrazioni;
2) dalle dichiarazioni del teste operaio, che riferiva che l'armadio non era stato Testimone_2 smontato dai conduttori, in quanto egli aveva comunicato alla che il mobile non poteva CP_2 essere rimontato a causa della muffa e della rottura della guida di un'anta. Il riferiva, Tes_2 inoltre, di aver sentito la autorizzare al telefono la per lo smontaggio Pt_3 CP_2 dell'armadio (cfr. verbale di udienza del 13.6.2022);
3) dalle dichiarazioni del teste , dipendente della ditta Imprelog che aveva Testimone_3 smontato l'armadio, il quale confermava che “l'armadio era crollato sul letto ed era pieno, mi è stato detto di smontarlo e di poggiarlo al muro, che poi si arrangiavano loro, i padroni dell'appartamento. L'armadio era distrutto, come era caduto sul letto si era sgangherato” (cfr. verbale di udienza del 5.12.2022).
pagina 5 di 7 Dalla lettura degli atti emerge che il danneggiamento dell'armadio non può essere imputato agli appellati, perché è stato provato con prove fotografiche e testimoniali che la parete su cui poggiava l'armadio era in pessime condizioni a causa della muffa presente per colpa di infiltrazioni.
Pertanto, alcuna responsabilità può essere attribuita agli appellati per il crollo dell'armadio e tale motivo di appello dev'essere rigettato.
Sulla compensazione della cauzione per i danni
Parte appellante si è altresì doluta della erronea decisione del Giudice in merito alla compensazione fra la cauzione di € 600,00 e il mancato pagamento della mensilità di settembre 2019.
Tale motivo di appello non merita pregio.
Pacifico il versamento della cauzione e il mancato pagamento della mensilità, correttamente il Giudice valutava che la somma di € 600,00 aveva perso la funzione di deposito cauzionale, in quanto trattenuta dalla a seguito della riconsegna delle chiavi da parte dei conduttori dopo il rilascio Pt_1 dell'immobile, e, pertanto, compensava la somma dovuta a titolo di canone per la mensilità di settembre 2019 perché del medesimo importo.
Pertanto, anche tale censura deve essere rigettata.
Sulla quantificazione dei compensi legali
Con l'ultimo motivo di appello, la ha lamentato l'erronea statuizione delle spese di giudizio, in Pt_1 quanto il Giudice prendeva in considerazione uno scaglione di riferimento sbagliato ai fini della loro quantificazione.
Solo tale censura merita pregio.
Il Giudice considerava uno scaglione superiore, errando sulla statuizione delle spese di giudizio.
Essendo il valore della causa di € 2.800,00, lo scaglione è differente e inferiore rispetto a quello preso in considerazione dal primo Giudice, e pertanto, le spese del primo grado devono essere liquidate secondo i valori medi del corretto scaglione di riferimento in € 2.552,00 per compensi, oltre accessori di legge, in luogo di € 5.077,00.
Solo in questi termini la sentenza di primo grado deve essere riformata, con conferma nel resto.
L'esito della lite impone la condanna dell'appellante alle spese di questo grado di giudizio, liquidate come da dispositivo, secondo lo scaglione di riferimento ai valori medi in considerazione della soccombenza sostanziale.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo, in parziale accoglimento dell'appello proposto da Pt_1 avverso la sentenza n. 636/2024 emessa dal Tribunale di Sassari il 19.5.2024:
[...]
pagina 6 di 7 - ridetermina i compensi professionali del primo grado di giudizio in € 2.552,00, oltre accessori di legge, confermando nel resto;
- condanna al pagamento in favore di e delle Parte_1 CP_1 Controparte_2 spese di lite del presente grado del giudizio, che liquida in complessivi € 2.915,00 per compensi, oltre accessori di legge;
Così deciso in Sassari, il 11.7.2025 Il Presidente est.
Dott.ssa Maria Grixoni
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