TRIB
Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 15/04/2025, n. 453 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 453 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Simona Caterbi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 3427/2024 promossa da:
con il patrocinio di Parte_1 P.IVA_1
Indirizzo Telematico Persona_1
PARTE RICORRENTE contro
Controparte_1 P.IVA_2
PARTE RESISTENTE
CONCLUSIONI DI PARTE ATTRICE
Voglia il Giudice adito
In accoglimento del presente ricorso, annullare il provvedimento impugnato di revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello stato di e liquidare altresì il Parte_1 compenso al in relazione a questo giudizio in quanto connesso al precedente ex art. 75 DPR 115/2002 ( Trib. PV n.882/2024).
Spese di lite rifuse
CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA
Ci si riporta a quanto indicato in comparsa di costituzione chiedendo il rigetto del ricorso
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 1 di 7 Con ricorso ex art. 170 DPR 115/2002 e 15 D.L. 150/2011 Parte_1
propone opposizione avverso il Decreto di data 8.9.2024 del Tribunale di Pavia emanato nel Procedimento RG 1558/2023, con il quale il Giudice ha revocato la ammissione della società al patrocinio a spese dello Stato per insussistenza dei presupposti ex art. 119 del
DPR 115/2002.
A fondamento del ricorso deduce: di aver presentato richiesta di ammissione al patrocinio e di essere stata ammessa in via provvisoria con provvedimento del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Pavia del
15.1.2024;
che il giudice, nel provvedimento di revoca, aveva preso in considerazione alcuni profili connessi ad erroneità nella redazione della istanza, peraltro non rilevanti e connessi alle modalità di inserimento dei dati al sistema telematico;
che per quel che riguarda le dichiarazioni dei redditi venivano depositate le dichiarazioni a far data dal 2020;
che il giudice ha respinto la ammissione evidenziando che la cooperativa svolge attività economica e, come tale, non rientra fra i soggetti cui l'art. 119 riconosce il beneficio;
che al momento della presentazione della domanda, la società aveva cessato la attività da oltre due anni, e non poteva quindi perseguire finalità lucrative;
che, in ogni caso, l'orientamento del giudice appare superato alla luce della giurisprudenza più recente, che ha ritenuto che la attività economica di cui all'art. 119 DPR 115/2002 va intesa nel senso di non ricomprendere in tale definizione ogni attività, ma solo quelle che di fatto perseguono un fine lucrativo mediante una organizzazione economica di tipo produttivo.
Nessuno si è costituito per il , pur ritualmente notiziato. CP_1
Il giudice, alla udienza del 5.2.2025, tratteneva la causa in decisione con riserva di deposito della sentenza nei 30 giorni ai sensi dell'art. 281 decies c.p.c..
La causa veniva rimessa sul ruolo la fine di acquisire gli atti del procedimento sotteso, nel quale veniva disposta e successivamente revocata la ammissione al patrocinio.
Acquisita la detta documentazione, si prendeva atto della costituzione, nelle more, del pagina 2 di 7 a mezzo di funzionario di cancelleria delegato, con atto che si riporta alle CP_1
motivazioni svolte dal giudice nel provvedimento impugnato.
La causa veniva quindi nuovamente trattenuta in decisione alla udienza del 26 marzo 2025.
***
Come evidenziato nella parte narrativa della presente decisione, il giudice del lavoro, nel provvedimento oggi impugnato, ha revocato la ammissione al beneficio del patrocinio statale in quanto, dalla dichiarazione della Agenzia Entrate emergeva che, per l'anno 2020, la società avesse percepito reddito, per cui era da escludere che questa potesse rientrare nel concetto di cui all'art. 119 D.P.R. 115/2002.
Il giudice ha operato, nei limiti previsti dall'art. 112 del medesimo decreto, d'ufficio, avendo svolto una rivalutazione in ordine alla insussistenza dei presupposti per l'ammissione, che l'Ordine ha deliberato in via provvisoria come previsto dall'art. 136 comma 2° DPR n. 115/2002.
Al fine di poter verificare la condivisibilità, o meno, della decisione impugnata occorre, in primis, prendere le mossa dalla dizione stessa della normativa.
L'art. 119 del Testo Unico espressamente prevede che: “il trattamento previsto per il cittadino italiano è assicurato, altresì, allo straniero…, nonché ad enti o associazioni che non perseguono scopi di lucro e non esercitano attività economica”.
Dalla lettera della norma si desume che, ai fini dell'ammissione di enti ed associazioni al patrocinio a spese dello Stato, è necessario il concorso di due distinti requisiti:
1) la assenza dello scopo di lucro e
2) l'omesso esercizio di attività economica.
Nello specifico, la Corte, con riferimento al primo requisito, seppur nell'ambito di accertamento dello stesso ai fini della fallibilità, o meno, dell'ente, ha precisato che:
“Lo scopo di lucro (c.d. lucro soggettivo) non è elemento essenziale per il riconoscimento della qualità di imprenditore commerciale, essendo individuabile l'attività di impresa tutte le volte in cui sussista una obiettiva economicità dell'attività esercitata, intesa quale proporzionalità tra costi e ricavi (cd. lucro oggettivo), requisito quest'ultimo che, non essendo inconciliabile con il fine mutualistico, ben può essere presente in una società
pagina 3 di 7 cooperativa, la quale pertanto, ove svolga attività commerciale, in caso di insolvenza, può essere assoggettata a fallimento, in applicazione dell'art. 2545 terdecies c.c. “ . sez. 1,
Ordinanza n. 25478 del 10/10/2019
Con specifico riferimento, invece al requisito della attività economica, connesso all'oggetto anche del presente giudizio, in un recente arresto la Suprema Corte ha precisato che: “Il concetto di attività economica contemplato nell'art. 119 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, coincide con il perseguimento di una finalità lucrativa diretta e non può essere applicato alle fattispecie in cui tale attività è strumentale al raggiungimento di un obiettivo solidaristico” (Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 11393 del 29/04/2024).
La Corte, nella parte motiva della decisione da ultimo riportata ha affermato:
“In definitiva, l'attività economica di cui all'art. 119 D.P.R. n. 115/2002 va rettamente intesa, in modo da ricomprendere non qualsivoglia attività, ma solo quelle che di fatto perseguano il fine lucrativo mediante un'organizzazione economica di tipo produttivo, ferma restando la necessità dello scrutinio circa la ricorrenza delle altre condizioni previste dall'art. 76 e ss. della stessa normativa….
2.8. In tal senso depone l'opinione consolidata di questa Suprema Corte - che ha ben presente le peculiarità degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) - secondo cui vengono perseguite finalità di solidarietà sociale quando le cessioni di beni e le prestazioni di servizi siano dirette ad arrecare benefici a persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari, non rilevando ad escludere il fine solidaristico che le prestazioni siano fornite dietro pagamento di un corrispettivo, sempre che non vi sia prova del perseguimento anche di un fine di lucro attraverso la distribuzione degli utili ovvero il loro impiego per la realizzazione di attività diverse da quelle istituzionali o a queste connesse (Sez. U, n. 9661 del 23 aprile 2009; Sez. U, n. 24883 del 9 ottobre 2008). Tant'è che, per opinione pacifica, le società di mutuo soccorso sono considerate enti equiparabili alle di diritto di cui al d.lgs. n. 460 del 1997 (Sez. 5, Pt_2
n. 17252 del 27 giugno 2019).
(Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 11393 del 29/04/2024, parte motiva).
Trasportando i detti principi al caso di specie, al fine di verificare se la abbia o CP_2
pagina 4 di 7 meno accesso al beneficio, si rileva.
La cooperativa è iscritta alla camera di commercio nella sezione Imprese sociali.
Dalla lettura dello Statuto, riportato anche nella visura camerale, ed in specie dall'art. 4, emerge che la società cooperativa si propone, con spirito mutualistico e senza fini speculativi, lo scopo di perseguire l'interesse generale della promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso la gestione di servizi socio sanitari, assistenziali ed educativi di cui all'art.1, lettera a), della legge 8 novembre 1991, n.381.
In particolare, “con l'obiettivo di conseguire sociali e di sostegno delle famiglie e di persone disagiate, nei settori dell'assistenza sociale e socio sanitaria, dell'assistenza sanitaria, della beneficenza, istruzione e formazione, a favore degli anziani, disabili, adulti
e bambini, per assicurarne le migliori condizioni di vita sotto il profilo morale, sociale e materiale e per prevenire, ridurre e rimuovere le situazioni di bisogno, di rischio, di emarginazione e di disagio sociale.
Ai fini di cui sopra i servizi sociali possono essere forniti ai terzi, facenti parte della categorie bisognose di intervento sociale per motivazioni connesse o alla condizione personale, familiare o sociale, sia gratuitamente, sia a pagamento, a condizioni peraltro possibilmente migliori di quelle rinvenibili sul mercato.
Dallo Statuto emerge, quindi, che la società svolga attività di tipo solidaristico.
L'Art. 5 Statuto della Cooperativa, prevede, inoltre, che la stessa possa svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate e di “compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare e mobiliare necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque sia, indirettamente che direttamente attinenti ai medesimi.
Sempre nello Statuto si prevede che la società possa “compiere, dal lato passivo, le operazioni finanziarie reputate necessarie o utili per il raggiungimento sociale;
compiere le operazioni finanziarie reputate necessarie o utili per il raggiungimento dell'oggetto sociale, ma in modo non prevalente, nei confronti del pubblico e comunque nel rispetto delle inderogabili norme di legge”.
Dalle norme dello Statuto, sotto tale profilo, emerge che la società possa comunque pagina 5 di 7 svolgere attività di tipo economico, posto che i servizi che la stessa offre ai propri soci debbono, in ogni caso, essere in grado di remunerare le persone che li svolgono ed i costi di gestione connessi.
Pertanto, deve darsi atto che, pur svolgendo la società una attività di tipo solidaristico, la stessa ben può svolgere, come da statuto, attività di tipo economico e lucrativo.
Si tratta quindi di verificare se la attività lucrativa svolta sia o meno strumentale al raggiungimento dell'obiettivo solidaristico perseguito, come richiesto dalla Cassazione.
La società, a tal proposito, ha allegato anche i bilanci degli anni antecedenti, nonché dichiarazioni dalle quali emerge che dal febbraio 2021 è in liquidazione e non svolge attività alcuna.
Dai bilanci relativi agli anni antecedenti emerge che gli utili retratti non sono elevati;
inoltre, dalla lettura dei verbali delle tre assemblee di approvazione del bilanci, emerge che questi sono stati destinati a riserve legali, a scopo mutualistici e ad altre riserve del patrimonio, senza alcuna distribuzione degli stessi ai soci.
Si tratta, peraltro, di valutare la attendibilità dei bilanci predetti, alla luce delle emergenze del giudizio sotteso alla odierna richiesta di liquidazione.
Dalla lettura degli atti emerge, infatti, che oggetto del ricorso proposto da sia Parte_1
stata la impugnazione di un avviso di addebito emesso dall' per l'importo di € CP_3
476.682,63, con il quale l'Ente previdenziale contesta, in esito ad accertamenti operati dalla
Guardia di Finanza, omesse contribuzioni con riguardo a numerosi lavoratori dipendenti qualificati, al contrario, come volontari.
Il giudizio si è concluso con declaratoria di cessazione della materia del contendere per un importo nelle more sgravato in via di autotutela, con la declaratoria di intervenuta prescrizione con riferimento a due mensilità e con la conferma, nel resto, dell'avviso emesso.
Ciò comporta la impossibilità di affermare che la attività lucrativa svolta dalla società sia stata strumentale al raggiungimento di un obiettivo solidaristico, posto che nel giudizio è emerso che la società operava attraverso soggetti qualificati come volontari, riconoscendo agli stessi “rimborsi spese” senza applicazione di contribuzione.
pagina 6 di 7 Ciò comporta la inattendibilità delle emergenze di bilancio e la conseguente impossibilità di qualificare la società all'interno dei soggetti cui l'art. 119 D.P.R. 115/2002 riconosce la possibilità di accedere al patrocinio gratuito.
Il ricorso viene pertanto disatteso.
Le spese rimangono compensate in quanto il si è costituito solo in seguito alla CP_1
rimessione sul ruolo attraverso un funzionario di cancelleria, non sostenendo, pertanto, spese legali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone: respinge il ricorso avverso il provvedimento di data impugnato di data 8 settembre 2024 di revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Compensa le spese di giudizio.
Pavia, 15 aprile 2025
Il Giudice
Simona Caterbi
pagina 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Simona Caterbi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 3427/2024 promossa da:
con il patrocinio di Parte_1 P.IVA_1
Indirizzo Telematico Persona_1
PARTE RICORRENTE contro
Controparte_1 P.IVA_2
PARTE RESISTENTE
CONCLUSIONI DI PARTE ATTRICE
Voglia il Giudice adito
In accoglimento del presente ricorso, annullare il provvedimento impugnato di revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello stato di e liquidare altresì il Parte_1 compenso al in relazione a questo giudizio in quanto connesso al precedente ex art. 75 DPR 115/2002 ( Trib. PV n.882/2024).
Spese di lite rifuse
CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA
Ci si riporta a quanto indicato in comparsa di costituzione chiedendo il rigetto del ricorso
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 1 di 7 Con ricorso ex art. 170 DPR 115/2002 e 15 D.L. 150/2011 Parte_1
propone opposizione avverso il Decreto di data 8.9.2024 del Tribunale di Pavia emanato nel Procedimento RG 1558/2023, con il quale il Giudice ha revocato la ammissione della società al patrocinio a spese dello Stato per insussistenza dei presupposti ex art. 119 del
DPR 115/2002.
A fondamento del ricorso deduce: di aver presentato richiesta di ammissione al patrocinio e di essere stata ammessa in via provvisoria con provvedimento del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Pavia del
15.1.2024;
che il giudice, nel provvedimento di revoca, aveva preso in considerazione alcuni profili connessi ad erroneità nella redazione della istanza, peraltro non rilevanti e connessi alle modalità di inserimento dei dati al sistema telematico;
che per quel che riguarda le dichiarazioni dei redditi venivano depositate le dichiarazioni a far data dal 2020;
che il giudice ha respinto la ammissione evidenziando che la cooperativa svolge attività economica e, come tale, non rientra fra i soggetti cui l'art. 119 riconosce il beneficio;
che al momento della presentazione della domanda, la società aveva cessato la attività da oltre due anni, e non poteva quindi perseguire finalità lucrative;
che, in ogni caso, l'orientamento del giudice appare superato alla luce della giurisprudenza più recente, che ha ritenuto che la attività economica di cui all'art. 119 DPR 115/2002 va intesa nel senso di non ricomprendere in tale definizione ogni attività, ma solo quelle che di fatto perseguono un fine lucrativo mediante una organizzazione economica di tipo produttivo.
Nessuno si è costituito per il , pur ritualmente notiziato. CP_1
Il giudice, alla udienza del 5.2.2025, tratteneva la causa in decisione con riserva di deposito della sentenza nei 30 giorni ai sensi dell'art. 281 decies c.p.c..
La causa veniva rimessa sul ruolo la fine di acquisire gli atti del procedimento sotteso, nel quale veniva disposta e successivamente revocata la ammissione al patrocinio.
Acquisita la detta documentazione, si prendeva atto della costituzione, nelle more, del pagina 2 di 7 a mezzo di funzionario di cancelleria delegato, con atto che si riporta alle CP_1
motivazioni svolte dal giudice nel provvedimento impugnato.
La causa veniva quindi nuovamente trattenuta in decisione alla udienza del 26 marzo 2025.
***
Come evidenziato nella parte narrativa della presente decisione, il giudice del lavoro, nel provvedimento oggi impugnato, ha revocato la ammissione al beneficio del patrocinio statale in quanto, dalla dichiarazione della Agenzia Entrate emergeva che, per l'anno 2020, la società avesse percepito reddito, per cui era da escludere che questa potesse rientrare nel concetto di cui all'art. 119 D.P.R. 115/2002.
Il giudice ha operato, nei limiti previsti dall'art. 112 del medesimo decreto, d'ufficio, avendo svolto una rivalutazione in ordine alla insussistenza dei presupposti per l'ammissione, che l'Ordine ha deliberato in via provvisoria come previsto dall'art. 136 comma 2° DPR n. 115/2002.
Al fine di poter verificare la condivisibilità, o meno, della decisione impugnata occorre, in primis, prendere le mossa dalla dizione stessa della normativa.
L'art. 119 del Testo Unico espressamente prevede che: “il trattamento previsto per il cittadino italiano è assicurato, altresì, allo straniero…, nonché ad enti o associazioni che non perseguono scopi di lucro e non esercitano attività economica”.
Dalla lettera della norma si desume che, ai fini dell'ammissione di enti ed associazioni al patrocinio a spese dello Stato, è necessario il concorso di due distinti requisiti:
1) la assenza dello scopo di lucro e
2) l'omesso esercizio di attività economica.
Nello specifico, la Corte, con riferimento al primo requisito, seppur nell'ambito di accertamento dello stesso ai fini della fallibilità, o meno, dell'ente, ha precisato che:
“Lo scopo di lucro (c.d. lucro soggettivo) non è elemento essenziale per il riconoscimento della qualità di imprenditore commerciale, essendo individuabile l'attività di impresa tutte le volte in cui sussista una obiettiva economicità dell'attività esercitata, intesa quale proporzionalità tra costi e ricavi (cd. lucro oggettivo), requisito quest'ultimo che, non essendo inconciliabile con il fine mutualistico, ben può essere presente in una società
pagina 3 di 7 cooperativa, la quale pertanto, ove svolga attività commerciale, in caso di insolvenza, può essere assoggettata a fallimento, in applicazione dell'art. 2545 terdecies c.c. “ . sez. 1,
Ordinanza n. 25478 del 10/10/2019
Con specifico riferimento, invece al requisito della attività economica, connesso all'oggetto anche del presente giudizio, in un recente arresto la Suprema Corte ha precisato che: “Il concetto di attività economica contemplato nell'art. 119 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, coincide con il perseguimento di una finalità lucrativa diretta e non può essere applicato alle fattispecie in cui tale attività è strumentale al raggiungimento di un obiettivo solidaristico” (Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 11393 del 29/04/2024).
La Corte, nella parte motiva della decisione da ultimo riportata ha affermato:
“In definitiva, l'attività economica di cui all'art. 119 D.P.R. n. 115/2002 va rettamente intesa, in modo da ricomprendere non qualsivoglia attività, ma solo quelle che di fatto perseguano il fine lucrativo mediante un'organizzazione economica di tipo produttivo, ferma restando la necessità dello scrutinio circa la ricorrenza delle altre condizioni previste dall'art. 76 e ss. della stessa normativa….
2.8. In tal senso depone l'opinione consolidata di questa Suprema Corte - che ha ben presente le peculiarità degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) - secondo cui vengono perseguite finalità di solidarietà sociale quando le cessioni di beni e le prestazioni di servizi siano dirette ad arrecare benefici a persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari, non rilevando ad escludere il fine solidaristico che le prestazioni siano fornite dietro pagamento di un corrispettivo, sempre che non vi sia prova del perseguimento anche di un fine di lucro attraverso la distribuzione degli utili ovvero il loro impiego per la realizzazione di attività diverse da quelle istituzionali o a queste connesse (Sez. U, n. 9661 del 23 aprile 2009; Sez. U, n. 24883 del 9 ottobre 2008). Tant'è che, per opinione pacifica, le società di mutuo soccorso sono considerate enti equiparabili alle di diritto di cui al d.lgs. n. 460 del 1997 (Sez. 5, Pt_2
n. 17252 del 27 giugno 2019).
(Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 11393 del 29/04/2024, parte motiva).
Trasportando i detti principi al caso di specie, al fine di verificare se la abbia o CP_2
pagina 4 di 7 meno accesso al beneficio, si rileva.
La cooperativa è iscritta alla camera di commercio nella sezione Imprese sociali.
Dalla lettura dello Statuto, riportato anche nella visura camerale, ed in specie dall'art. 4, emerge che la società cooperativa si propone, con spirito mutualistico e senza fini speculativi, lo scopo di perseguire l'interesse generale della promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso la gestione di servizi socio sanitari, assistenziali ed educativi di cui all'art.1, lettera a), della legge 8 novembre 1991, n.381.
In particolare, “con l'obiettivo di conseguire sociali e di sostegno delle famiglie e di persone disagiate, nei settori dell'assistenza sociale e socio sanitaria, dell'assistenza sanitaria, della beneficenza, istruzione e formazione, a favore degli anziani, disabili, adulti
e bambini, per assicurarne le migliori condizioni di vita sotto il profilo morale, sociale e materiale e per prevenire, ridurre e rimuovere le situazioni di bisogno, di rischio, di emarginazione e di disagio sociale.
Ai fini di cui sopra i servizi sociali possono essere forniti ai terzi, facenti parte della categorie bisognose di intervento sociale per motivazioni connesse o alla condizione personale, familiare o sociale, sia gratuitamente, sia a pagamento, a condizioni peraltro possibilmente migliori di quelle rinvenibili sul mercato.
Dallo Statuto emerge, quindi, che la società svolga attività di tipo solidaristico.
L'Art. 5 Statuto della Cooperativa, prevede, inoltre, che la stessa possa svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate e di “compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare e mobiliare necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque sia, indirettamente che direttamente attinenti ai medesimi.
Sempre nello Statuto si prevede che la società possa “compiere, dal lato passivo, le operazioni finanziarie reputate necessarie o utili per il raggiungimento sociale;
compiere le operazioni finanziarie reputate necessarie o utili per il raggiungimento dell'oggetto sociale, ma in modo non prevalente, nei confronti del pubblico e comunque nel rispetto delle inderogabili norme di legge”.
Dalle norme dello Statuto, sotto tale profilo, emerge che la società possa comunque pagina 5 di 7 svolgere attività di tipo economico, posto che i servizi che la stessa offre ai propri soci debbono, in ogni caso, essere in grado di remunerare le persone che li svolgono ed i costi di gestione connessi.
Pertanto, deve darsi atto che, pur svolgendo la società una attività di tipo solidaristico, la stessa ben può svolgere, come da statuto, attività di tipo economico e lucrativo.
Si tratta quindi di verificare se la attività lucrativa svolta sia o meno strumentale al raggiungimento dell'obiettivo solidaristico perseguito, come richiesto dalla Cassazione.
La società, a tal proposito, ha allegato anche i bilanci degli anni antecedenti, nonché dichiarazioni dalle quali emerge che dal febbraio 2021 è in liquidazione e non svolge attività alcuna.
Dai bilanci relativi agli anni antecedenti emerge che gli utili retratti non sono elevati;
inoltre, dalla lettura dei verbali delle tre assemblee di approvazione del bilanci, emerge che questi sono stati destinati a riserve legali, a scopo mutualistici e ad altre riserve del patrimonio, senza alcuna distribuzione degli stessi ai soci.
Si tratta, peraltro, di valutare la attendibilità dei bilanci predetti, alla luce delle emergenze del giudizio sotteso alla odierna richiesta di liquidazione.
Dalla lettura degli atti emerge, infatti, che oggetto del ricorso proposto da sia Parte_1
stata la impugnazione di un avviso di addebito emesso dall' per l'importo di € CP_3
476.682,63, con il quale l'Ente previdenziale contesta, in esito ad accertamenti operati dalla
Guardia di Finanza, omesse contribuzioni con riguardo a numerosi lavoratori dipendenti qualificati, al contrario, come volontari.
Il giudizio si è concluso con declaratoria di cessazione della materia del contendere per un importo nelle more sgravato in via di autotutela, con la declaratoria di intervenuta prescrizione con riferimento a due mensilità e con la conferma, nel resto, dell'avviso emesso.
Ciò comporta la impossibilità di affermare che la attività lucrativa svolta dalla società sia stata strumentale al raggiungimento di un obiettivo solidaristico, posto che nel giudizio è emerso che la società operava attraverso soggetti qualificati come volontari, riconoscendo agli stessi “rimborsi spese” senza applicazione di contribuzione.
pagina 6 di 7 Ciò comporta la inattendibilità delle emergenze di bilancio e la conseguente impossibilità di qualificare la società all'interno dei soggetti cui l'art. 119 D.P.R. 115/2002 riconosce la possibilità di accedere al patrocinio gratuito.
Il ricorso viene pertanto disatteso.
Le spese rimangono compensate in quanto il si è costituito solo in seguito alla CP_1
rimessione sul ruolo attraverso un funzionario di cancelleria, non sostenendo, pertanto, spese legali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone: respinge il ricorso avverso il provvedimento di data impugnato di data 8 settembre 2024 di revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Compensa le spese di giudizio.
Pavia, 15 aprile 2025
Il Giudice
Simona Caterbi
pagina 7 di 7