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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 04/04/2025, n. 412 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 412 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1194/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Silvia Vitelli ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1194/2021 al quale è stato riunito il giudizio r.g. 3334/2021 promossa da:
( ) e ( ) Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi dall'avv. BATTAGLIA MONICA, giusta procura speciale in atti;
ATTORI nei giudizi RG n. 1194/2021 e n. 3334/2021 contro
( ), in Controparte_1 P.IVA_1 iusta procura speciale in atti;
CONVENUTO nel giudizio RG n. 1194/21
nonché contro
( ) rappresentati e difesi dall'avv. PERRI Controparte_2 C.F._3
FERDINANDO giusta procura speciale in atti;
( ), Parte_3 C.F._4 Parte_4
( ) rappresentati e difesi dall'avv. MARIOTTI LUCIA giusta procura C.F._5 speciale in atti;
[...]
, in Controparte_3 persona del Ministro pt, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura dello Stato;
pagina 1 di 14 CONVENUTI nel giudizio RG 3334/2021
, , , in CP_4 Controparte_5 Controparte_6 persona del Sindaco p.t., , in persona del Presidentep.t.; CP_7
CONVENUTI CONTUMACI nel giudizio RG 3334/2021
CONCLUSIONI
All'udienza del 3 aprile 2025 le parti si riportavano ai rispettivi scritti difensivi.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con il presente giudizio e , in qualità di comproprietari Parte_1 Parte_2 dell'appartamento sito in S. Marinella, via degli Scipioni n. 2B, int. 8, hanno impugnato deducendo l'invalidità, la nullità o annullabilità della delibera condominiale adottata il
27/02/2021 dal , comunicata via PEC il 05/03/2021, Controparte_8 nonché del piano di riparto della spesa di cui al preventivo per la realizzazione di una rete fognaria nel tratto bagno corridoio camera e appartamento seminterrato dei condomini
, preventivo asseritamente imposto d'imperio dall'amministratrice del condominio CP_2 in violazione dell'art. 1123 c.c.
Secondo la prospettazione attorea, con la suddetta delibera, tre condomini su dieci, ovvero
(millesimi 104,76), (millesimi 37,06) e Controparte_2 Parte_3 Parte_4
(millesimi 41,98) approvavano un preventivo di spesa, redatto su foglio senza
[...] intestazione, né luogo e né data, per un importo complessivo di euro 8.666,00 di cui euro
7.500,00 più IVA da corrispondersi in favore dell' per la Controparte_9 realizzazione di una rete fognaria nel tratto bagno, corridoio camera ed appartamento seminterrato all'interno dell'appartamento di , oltre euro Controparte_10
400,00 da corrispondersi all'architetto per controllare l'esatta esecuzione CP_11 dell'opera. Secondo gli attori il preventivo approvato non rifletteva la reale situazione dei luoghi poiché riguardava la realizzazione di una nuova rete fognaria la quale, al contrario, sarebbe sempre esistita da oltre 50 anni e avrebbe sempre funzionato tanto che all'ordine del giorno della delibera impugnata era prevista la riparazione e non la realizzazione del tratto pagina 2 di 14 fognario. La spesa complessiva veniva ripartita tra i condomini in base ai millesimi posseduti
(fratelli euro 3.104,71, euro 3.218,82, euro 1.098,33 e CP_2 Pt_1 Parte_3 Pt_4 euro 1.244,14). Secondo gli attori con tale delibera i fratelli avrebbero reso CP_2 partecipi delle spese di ristrutturazione del loro appartamento anche gli altri condomini e poiché all'esito della Controparte_12 Parte_3 Parte_4 rimozione della pavimentazione e del relativo massetto sottostante all'interno del proprio appartamento (lavori di ristrutturazione iniziati nel febbraio 2021) i fratelli CP_2 avevano rinvenuto in uno dei vani un pozzetto di raccolta delle acque nere che fungeva per destinazione pater familias oltre che da collettore del loro appartamento, anche da collettore di altri tre appartamenti sovrastanti, ubicati sulla stessa verticale e di proprietà rispettivamente e . Pertanto, secondo gli attori Controparte_12 Parte_3 Parte_4
i fratelli avrebbero fatto predisporre dall' il CP_2 Controparte_9 predetto preventivo, il quale oltre alla realizzazione di una rete fognaria prevedeva anche la demolizione del bagno e rivestimento, pavimento del bagno e ripristino dello stesso nonché il rifacimento completo del bagno, pavimento, rivestimento, sanitari e rubinetteria di medio costo.
Parte attrice ha dedotto che la colonna che collega le acque nere dei tre appartamenti sovrastanti al pozzetto ubicato nel sottostante appartamento configurerebbe una CP_2 servitù non apparente per destinazione pater familias e individuerebbe da un lato i titolari dei fondi dominanti nei proprietari delle unità immobiliari dei fondi sovrastanti da cui diparte la colonna che scarica i liquami nel pozzetto dell'appartamento degli , dall'altro il CP_2 titolare del fondo servente nei fratelli nel cui appartamento è ubicato il pozzetto CP_2 nel quale confluiscono le acque nere, oltre che del loro anche degli altri tre appartamenti. Gli attori, peraltro, hanno dedotto che il pozzetto non avrebbe natura condominiale in quanto afferente soltanto a quattro appartamenti su dieci e, quindi, non rientrerebbe nella previsione di cui all'art. 1117 c.c., ma nella disciplina della comunione di cui agli artt. 1100 e 1139 ss c.c.
Infine, secondo gli attori la spesa relativa dovrebbe essere sostenuta soltanto dal proprietario del fondo servente.
In ogni caso, secondo gli attori la spesa complessiva andava suddivisa in modo paritetico anziché sulla base delle tabelle millesimali trattandosi di impianto fognario di proprietà esclusiva dei quattro condomini.
pagina 3 di 14 Si costituiva in giudizio il contestando la domanda attorea e Controparte_8 chiedendone il rigetto. Il Condominio, in particolare, premetteva, che all'assemblea erano stati convocati soltanto i quattro condomini interessati alle opere edili e che la delibera veniva adottata con il voto dei tre condomini presenti rappresentanti 183,08 millesimi su 292,41 millesimi. Inoltre, l'assemblea del “condominio parziale” approvava gli importi di spesa relativi al ripristino del funzionamento di tutta la colonna di scarico, la quale, peraltro, non avrebbe sempre funzionato correttamente. Il aggiungeva che la ripartizione delle CP_1 spese secondo le relative tabelle millesimali veniva decisa dall'assemblea stessa e non imposta dall'amministratore di condominio.
In merito ai lavori eseguiti nell'appartamento dei fratelli , il ha CP_2 CP_1 precisato che gli stessi erano stati intrapresi a causa di fenomeni di umidità e che nel corso degli stessi veniva rinvenuto un pozzetto senza tenuta stagna il quale risultava intasato con conseguente fuoriuscita di liquami maleodoranti. All'esito di sopralluogo veniva accertato che nel predetto pozzetto confluivano le acque reflue nere provenienti dalla colonna di raccolta e scarico dei sovrastanti appartamenti (int. 8) e (int. 10) e che tali Controparte_12 Parte_3 acque, una volta giunte nel succitato pozzetto, proseguivano obliquamente nel terrapieno fino ad un ulteriore pozzetto ispezionabile sito nell'unità immobiliare sottostante di proprietà
Pertanto, la rimozione della pavimentazione della cucina e della camera da letto, Pt_4 all'interno dell'appartamento di proprietà , si era resa necessaria per individuare le CP_2 cause dell'umidità. Infine, il deduceva l'applicazione della normativa in materia CP_1 di condominio parziale trattandosi di condotta fognaria avente natura condominiale in quanto comune agli int. 10 ( , n. 8 ( , n. 4 ( ). Parte_3 Persona_1 CP_2
Con separato giudizio iscritto al R.g.n. 3334/2021 gli attori hanno convenuto in giudizio
, e Parte_3 Parte_4 Controparte_5 Controparte_2
in proprio e quale amministratrice del il CP_4 Controparte_1
la e il Controparte_6 CP_7 [...]
, Controparte_3 Controparte_3 deducendo che il proprio appartamento per lo smaltimento delle acque nere è collegato ad una colonna di scarico destinata ab initio (per destinazione pater familias) a servire il loro appartamento e l'appartamento int. 4 di proprietà e che a tale colonna di scarico CP_2 si sarebbero abusivamente allacciati proprietario del locale “bucataio” al lastrico Parte_3
pagina 4 di 14 solare e la proprietaria di un locale garage di mq. 20, sito al piano seminterrato, in Pt_4 catasto piano terra. L'asserito abusivo allaccio sarebbe stato fatto da e i Parte_3 Pt_4 quali avrebbero, secondo gli attori, trasformato le loro rispettive proprietà (bucatoio e garage) in unità abitative con annesso servizio igienico. Gli attori hanno dedotto che l'amministratrice del condominio avrebbe attribuito a detti locali, in ragione del mutamento della destinazione urbanistica, una nuova e diversa caratura millesimale e relativa numerazione interna e più precisamente int- 10 e int. 3 Secondo gli attori e non Parte_3 Pt_4 Parte_3 Pt_4 potrebbero essere considerarsi titolari di alcuna unità abitativa facente parte del Condominio in quanto le stesse sarebbero state realizzate contra legem e, pertanto, dovrebbero ritenersi nulle tutte le convocazioni assembleari alle quali avrebbero partecipato i sigg.ri e Parte_3 Pt_4 senza alcun valido titolo abitativo e con arbitraria caratura millesimale.
Gli attori hanno quindi dedotto dopo aver instaurato il giudizio rg n. 1194/2021 avrebbero scoperto che i condomini e non potevano considerarsi proprietari di Parte_3 Pt_4 alcuna unità abitativa per le ragioni sopra esposte, per cui illoro allaccio alla colonna di scarico doveva ritenersi illegittimo nonché causativo dei danni lamentati dagli e CP_2 per i quali erano stati deliberati i lavori di rifacimento della rete fognaria con addebito di spese anche in capo agli attori.
Tutto quanto sopra premesso gli attori hanno chiesto ordinarsi ai convenuti e Parte_3 di procedere al distacco della loro tubazione alla colonna di scarico delle acque nere, Pt_4 dichiararsi la nullità annullabilità della delibera del 27.2.2021 e del relativo piano di riparto, condannarsi i proprio e in qualità di amministratore al risarcimento del CP_4 danno peri gravi inadempimenti relativi alle mansioni svolte.
In merito alla citazione in giudizio del della e del Controparte_6 CP_7
, gli attori hanno precisato di non formulare nei loro confronti alcuna Controparte_3 domanda, ma di averli citati soltanto con finalità cognitive.
Si sono costituiti in giudizio i convenuti e contestando la Pt_4 Parte_3 CP_2 domanda attorea. La convenuta ha affermato la propria carenza di legittimazione CP_2 passiva non avendo parte attrice formulato nei suoi confronti alcuna domanda. I convenuti e hanno dedotto l'infondatezza della domanda attorea e ne hanno chiesto Parte_3 Pt_4 il rigetto.
pagina 5 di 14 Si è costituiva in giudizio anche il , il quale rileva l'assenza di prova Controparte_3 circa la difformità paesaggistica o archeologica.
Rimanevano contumaci il e la , nonché Controparte_6 CP_7 CP_4
[...]
Disposta la rinnovazione della citazione nei confronti del convenuto, il quale CP_1 però non si costituiva, veniva disposta la riunione del procedimento RG 3334/2021 al presente procedimento e istruita la causa mediante acquisizioni documentali, pervenuto il procedimento in via definitiva al sottoscritto giudice la causa era decisa all'udienza del
3.04.2025 ai sensi dell'art. 281 sexes c.p.c.
Deve rilevarsi preliminarmente, come già evidenziato nel corso del giudizio, che “il provvedimento discrezionale di riunione di più cause lascia immutata l'autonomia dei singoli giudizi e non pregiudica la sorte delle singole azioni. Ne consegue che la congiunta trattazione lascia integra la loro identità, tanto che la sentenza che decide simultaneamente le cause riunite, pur essendo formalmente unica, si risolve in altrettante pronunce quante sono le cause decise, mentre la liquidazione delle spese giudiziali va operata in relazione a ciascun giudizio, atteso che solo in riferimento alle singole domande è possibile accertare la soccombenza, non potendo essere coinvolti in quest'ultima soggetti che non sono parti in causa” [cfr. Cass.
15860/2014].
Ciò posto non sussiste il dedotto conflitto di interessi tra le posizioni del CP_1 convenuto nel presente procedimento e quella dei condomini convenuti nel procedimento riunito sotto un duplice ordine di motivi: tenuto conto della formale riunione dei due procedimenti, infatti, le cause mantengono la loro autonomia e nel giudizio recante RG
3334/2021 risultano costituiti con l'avv. Mariotti i convenuti e mentre nel Parte_3 Pt_4 giudizio RG 1194/2021 risulta costituito con la predetta procuratrice soltanto il
[...]
di . Controparte_1 Controparte_6
Perché sussista conflitto di interessi occorre che gli interessi del rappresentante siano antitetici e incompatibili rispetto agli interessi del rappresentato: gli interessi devono essere contrastanti, nel senso che il vantaggio dell'uno comporti il danno per l'altro. Detta circostanza non ricorre nel caso di specie atteso che nel giudizio RG 1194/21 gli attori impugnano una delibera condominiale rispetto alla quale i convenuti e Parte_3 Pt_4 hanno votato a favore, mentre nel giudizio RG 3334/2021 gli attori hanno formulato una pagina 6 di 14 azione risarcitoria e hanno chiesto ordinarsi il distacco dalla rete fognaria dei condomini convenuti. Non si rinviene pertanto alcun conflitto tra le posizioni assunte dalle parti.
Nel merito, la domanda attorea nel giudizio RG 1194/2021 è infondata e deve essere rigettata.
Sebbene gli attori abbiano impugnato la delibera condominiale e l'allegato preventivo deducendone genericamente l'invalidità, l'annullabilità e la nullità, deve qualificarsi l'azione giudiziale quale azione di annullamento.
Come è noto “in tema di condominio degli edifici, l'azione di annullamento delle delibere assembleari costituisce la regola generale, ai sensi dell'art. 1137 c.c., come modificato dall'art. 15 della l. n. 220 del
2012, mentre la categoria della nullità ha un'estensione residuale ed è rinvenibile nelle seguenti ipotesi: mancanza originaria degli elementi costitutivi essenziali, impossibilità dell'oggetto in senso materiale o giuridico - quest'ultima da valutarsi in relazione al "difetto assoluto di attribuzioni" -, contenuto illecito, ossia contrario a "norme imperative" o all'"ordine pubblico" o al "buon costume". Pertanto, sono nulle le deliberazioni con le quali, a maggioranza, siano stabiliti o modificati i generali criteri di ripartizione delle spese previsti dalla legge o dalla convenzione, da valere per il futuro, trattandosi di materia che esula dalle attribuzioni dell'assemblea previste dall'art. 1135, nn. 2) e 3), c.c., mentre sono meramente annullabili le deliberazioni aventi ad oggetto la ripartizione in concreto tra i condomini delle spese relative alla gestione delle parti e dei servizi comuni adottate in violazione dei criteri generali previsti dalla legge o dalla convenzione stessi, trattandosi di deliberazioni assunte nell'esercizio di dette attribuzioni assembleari, cosicché la relativa impugnazione va proposta nel termine di decadenza previsto dall'art. 1137, comma 2, c.c.” (cfr. Cass. Sez.
U , Sentenza n. 9839 del 14/04/2021).
Nel caso di specie gli attori contestano l'approvazione della delibera assembleare da parte dei condomini interessati dall'impianto fognario asservito alle abitazioni degli attori e dei convenuti nel distinto giudizio 3334/21, nonché la genericità e illegittimità del preventivo approvato con la predetta delibera. Appare pertanto ben evidente che, trattandosi di individuazione di spese e ripartizione delle medesime, il vizio astrattamente configurabile è quello dell'annullabilità e non della nullità.
Ciò posto, deve osservarsi che con riferimento alla rete fognaria relativa alla colonna degli attori e dei convenuti , e sussiste incontrovertibilmente un CP_2 CP_13 Pt_4 condominio parziale. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “la fattispecie del condominio parziale, che rinviene il fondamento normativo nell'art. 1123, comma 3, c.c., è automaticamente configurabile
pagina 7 di 14 "ex lege" tutte le volte in cui un bene risulti, per le sue obbiettive caratteristiche strutturali e funzionali, destinato oggettivamente al servizio e/o al godimento, in modo esclusivo, di una parte soltanto dell'edificio in condominio, rimanendo, per l'effetto, oggetto di un autonomo diritto di proprietà e venendo meno il presupposto per il riconoscimento di una contitolarità necessaria di tutti i condomini su quel bene;
ne consegue che i partecipanti al gruppo non hanno il diritto di partecipare all'assemblea relativamente alle cose di cui non hanno la titolarità e la composizione del collegio e delle maggioranze si modifica in relazione alla titolarità delle specifiche parti oggetto della concreta delibera da adottare” (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 791 del
16/01/2020).
In linea di principio, quindi, il condominio parziale opera proprio sul piano della semplificazione dei rapporti gestori interni alla collettività condominiale per permettere che, quando all'ordine del giorno dell'assemblea vi siano argomenti che interessino la comunione di determinati beni o servizi limitati soltanto ad alcuni condomini, il quorum, tanto costitutivo quanto deliberativo, debba essere calcolato con esclusivo riferimento alle unità immobiliari e ai condomini direttamente interessati (Cass. 17 febbraio 2012, n. 2363 e, di recente, Cass. Sez. 2, Sentenza n. 4127 del 2/3/2016). Tale interpretazione sembra aver ricevuto un esplicito riconoscimento dalla "riforma del condominio" (L. n. 220 del 2012) secondo cui "l'assemblea non può deliberare, se non consta che lutti gli aventi diritto sono stati regolarmente convocali" (nuovo testo del penultimo comma dell'art. 1136 del codice civile rispetto al precedente che parlava di "tutti i condomini").
Ciò comporta che le delibere assunte dall'assemblea del condominio parziale non devono necessariamente coinvolgere quei condomini che non ne fanno parte perché non riceventi alcuna utilità dalla loro approvazione: ne deriva che non sussiste il diritto di partecipare all'assemblea relativamente alle cose, ai servizi, agli impianti, da parte di coloro che non ne hanno la titolarità (Cass, 7885/1994).
Ai costi di gestione dei beni rientranti nel condominio parziale partecipano solo i condomini che ne traggono utilità e non tutti gli altri. La ripartizione avviene quindi solo tra questi ma pur sempre secondo millesimi, in conformità a quanto disposto dall'art. 1123, 1° e 3° comma c.c.
Applicando i predetti principi al caso di specie non sussiste alcun vizio della pronuncia impugnata, sia per ché per stessa ammissione degli attori sono stati convocati a deliberare tutti i condomini interessati dalle opere di ripristino in quanto i soli allacciati alla rete fognaria pagina 8 di 14 che terminava nel pozzetto collocato nell'appartamento degli , e la delibera è stata CP_2 correttamente approvata in base ai millesimi delle singole unità abitative.
Peraltro, alcuna incongruenza emerge con riferimento all'ordine del giorno previsto nella convocazione e la delibera concretamente adottata. Invero l'ordine del giorno espressamente prevedeva “lavori necessari alla riparazione del tratto fognario e Controparte_14 la delibera nonché il preventivo approvato attiene proprio a detti lavori.
Né appare dirimente la circostanza per cui nel preventivo oggetto di approvazione si faccia riferimento genericamente al rifacimento della rete fognaria, in quanto in esso è ben chiarito che le opere edili riguardano non il rifacimento dell'intera rete fognaria ma soltanto quella che ha interessato l'immobile a causa dell'ostruzione, pacificamente riconosciuta, del CP_2 pozzetto di scarico delle acque nere, tanto che il preventivo indica espressamente le parti dell'immobile interessate dai lavori ed prevede l'effettuazione di uno scavo per realizzare una pendenza al fine di consentire un miglior funzionamento dell'impianto e quindi non una sua integrale sostituzione.
Alla fattispecie in esame va applicato il principio sancito da Cass. 27 luglio 2007 n. 16639, per cui la ristrutturazione dell'impianto fognario bisognoso di interventi strutturali, in quanto necessaria alla conservazione ed al godimento della cosa comune, non costituisce innovazione e rientra nei poteri insindacabili dell'assemblea la decisione relativa alle modifiche del detto servizio comune quando sia dettata dalla necessità di sopperire all'insufficienza strutturale e funzionale di quello preesistente in considerazione delle sopravvenute maggiori esigenze anche igieniche.
Ne deriva che l'approvazione del preventivo di spesa e del piano di riparto effettuata dall'assemblea nella delibera impugnata è valida ed efficace.
La giurisprudenza di legittimità più volte ha ribadito che, per innovazione in senso tecnico giuridico, vietata dall'art. 1120 c.c., comma 2, deve intendersi, non qualsiasi mutamento o modificazione della cosa comune, ma, solamente, quella modificazione materiale che ne alteri l'entità sostanziale o ne muti la destinazione originaria, mentre le modificazioni che mirano a potenziare o a rendere più comodo il godimento della cosa comune e ne lasciano immutate la consistenza e la destinazione, in modo da non turbare i concorrenti interessi dei condomini, non possono definirsi innovazioni nel senso suddetto ( ex plurimis Cass. 10 marzo 2015n.
4736).
pagina 9 di 14 L'impianto di che trattasi è contemplato espressamente fra i beni comuni sia dall'art.1117 n.3
c.c. che dall'art. 3 del regolamento condominiale ed, ai sensi del successivo art. 4 del detto regolamento, le spese di conservazione dei beni comuni devono essere ripartite con il criterio generale di cui all'art.1123 comma 1 c.c. (e dunque con le tabelle che stabiliscono i valori delle singole proprietà, nel caso di specie la tabella all. 11 di parte convenuta).
Considerato che i lavori di ripristino della rete fognaria hanno interessato gran parte dell'immobile interessato da anni da infiltrazioni (come emerge dai verbali di CP_2 assemblea depositati dalla parte convenuta e non contestati dagli attori), i costi dei lavori oggetto di causa, comprensivi del rifacimento del bagno sotto cui è posto il pozzetto, non possono che essere addebitati a tutti i condomini del condominio parziale.
Tanto premesso, deve concludersi che in tema di condominio negli edifici, il sindacato dell'autorità giudiziaria sulle delibere assembleari non può estendersi alla valutazione del merito e al controllo della discrezionalità di cui dispone l'assemblea, quale organo sovrano della volontà dei condomini, ma deve limitarsi ad un riscontro di legittimità che, oltre ad avere riguardo alle norme di legge o del regolamento condominiale, può abbracciare anche l'eccesso di potere, purché la causa della deliberazione risulti falsamente deviata dal suo modo di essere, in quanto anche in tal caso lo strumento di cui all'art. 1137 c.c. non è finalizzato a controllare l'opportunità o convenienza della soluzione adottata dall'impugnata delibera ma solo a stabilire se la decisione collegiale sia, o meno, il risultato del legittimo esercizio del potere dell'assemblea. Ne consegue che esulano dall'ambito del sindacato giurisdizionale sulla deliberazione condominiale le censure inerenti la vantaggiosítà della scelta operata dall'assemblea nonché sui costi da sostenere nella gestione delle spese relative alle cose e ai servizi comuni. Tali valutazioni devono essere ribadite anche con riguardo alla scelta della ditta a cui affidare l'incarico o il lavoro. Ed, infatti, la scelta dell'assemblea condominiale di affidare un incarico od un lavoro ad una determinata ditta o persona costituisce esercizio di un potere amministrativo gestionale del tutto discrezionale, il cui sindacato esula dai poteri del Giudice investito del vaglio sulle questioni condominiali, il quale non può estendere il suo controllo alla valutazione del merito di una delibera condominiale, dovendosi limitarsi al solo riscontro della sua legittimità (ex plurimis, Cass. Sez. II, 18.0.2012, n. 15633; sez. II,
20.6.2012, IL 10199). Se è vero, infatti, che in tale ultimo riscontro rientra pure l'accertamento della sussistenza di un eventuale vizio per eccesso di potere, non vi rientra pagina 10 di 14 valutare l'opportunità di una scelta effettuata dall'assemblea tra una ditta proposta per un determinato lavoro ed un'altra, anche nel caso che sia stato scelto un preventivo più oneroso
(sentenza IL 13422 del 2016; R.G. IL 4413472012), potendo peraltro una tale scelta essere finalizzata a privilegiare proposte più complete anche in termini qualitativi rispetto ai preventivi meno onerosi.
In ragione delle predette valutazioni la domanda attorea di annullamento deve essere rigettata.
Quanto alla domanda attorea svolta nel giudizio RG 3334/2021 si osserva quanto segue.
All'esito dell'udienza del 18.03.2022 il G.i. ha rilevato la nullità della notificazione dell'atto di citazione nei confronti del disponendo la rinnovazione di detta citazione. La CP_1 parte attrice vi ha ottemperato notificando l'atto allegato con note di udienza dell'11.04.2022.
Nondimeno nell'atto denominato rinnovazione della notificazione al
[...] gli attori si sono limitati ad indicare la pendenza del Controparte_15 procedimento RG 3334/2021 precisare che il G.i. aveva disposto la rinnovazione dell'atto di citazione fissando l'udienza del 9.09.2022 per verificare la regolare instaurazione del contraddittorio e hanno allegato l'originario atto di instaurazione del giudizio con citazione all'udienza del 21.01.2022 già trascorsa.
La giurisprudenza di legittimità ha sul punto chiarito che “Qualora nel giudizio sia mancata (o non sia stata validamente effettuata) l'evocazione di una parte necessaria, è nulla la rinnovazione eseguita mediante la notifica della combinazione del primo atto di citazione (indicante, per la prima comparizione, una data già trascorsa) e del verbale contenente l'ordinanza di fissazione della nuova udienza, in quanto l'atto manca della chiarezza indispensabile all'evocazione in lite di una parte non ancora assistita da difensore, ferma restando la sanatoria dell'invalidità in caso di raggiungimento dello scopo e, cioè, di costituzione del convenuto. (Nella specie la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva ritenuto ritualmente eseguita la notifica dell'atto di integrazione del contraddittorio al litisconsorte necessario pretermesso avvenuta mediante la notifica dell'originaria citazione con allegato il verbale dell'udienza contenente il rinvio ad una successiva udienza) [cfr. Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 30722 del 06/11/2023. In tal senso anche Cass. Sez. 3
- , Ordinanza n. 28810 del 08/11/2019].
Applicando i predetti principi al caso di specie, considerato che il condominio non si è costituito e che la rinnovazione della citazione è stata effettuata mediante combinazione tra il primo atto e un ulteriore atto asseritamente indicato come rinnovazione in cui gli attori si pagina 11 di 14 sono limitati ad indicare l'udienza ex art. 183 c.p.c., detta rinnovazione della citazione non può che ritenersi nulla, poiché per essere considerato valido il rinnovo deve consistere nella notifica di un atto di citazione munito dei requisiti di contenuto-forma prescritti dall'articolo
163 cod. proc. civ., totalmente carenti nel caso in esame.
Ricorre pertanto l'ipotesi prevista dall'art. 307, 3° comma c.p.c. in virtù del quale “il processo si estingue altresì qualora le parti alle quali spetta di rinnovare la citazione o di proseguire, riassumere o integrare il giudizio, non vi abbiano provveduto entro il termine perentorio stabilito dalla legge, o dal giudice che dalla legge sia autorizzato a fissarlo”.
Il giudizio recante Rg 3334/2021 deve quindi essere dichiarato estinto.
L'estinzione del processo comporta la regolamentazione delle spese di lite secondo il principio della soccombenza virtuale. Nel caso in esame gli attori devono essere ritenuti soccombenti in ragione delle seguenti considerazioni.
Invero, da un lato la tesi attorea per cui gli immobili dei convenuti sarebbero privi di autonoma consistenza quali abitazioni è rimasta totalmente sprovvista di prova. Al contrario emerge sia dal regolamento di condominio che dagli atti di provenienza degli immobili depositati in atti (compravendita del 2005 per il e atto di donazione del 2001 per la Parte_3
che detti immobili costituiscono delle abitazioni, con regolari servizi igienici. Pt_4
Peraltro, il regolamento condominiale sancisce che il è costituito da 5 unità CP_1 immobiliari al piano rialzato, da 4 unità immobiliari al primo piano, da 2 unità immobiliari al piano copertura, da 3 autorimesse, due locali ed un locale con bagno al piano seminterrato e da un posto macchina scoperto: a ciascuna di tali unità sono stati attribuiti valori millesimali di proprietà, ragguagliati a quelli dell'intero edificio.
Inoltre, sempre il regolamento condominiale ha previsto che sono comuni a tutti o solo ad alcuni condomini, tra gli altri, la rete di fognatura, nonché tutte le opere e le installazioni che sono indispensabili per la conservazione e l'uso dell'edificio (art. 3) e l'art. 7 definisce espressamente gli interni 9 e 10 del piano attico con porzioni di lastrico solare annesse come terrazze a livello come appartamenti.
Parte convenuta ha altresì documentato che con delibera assembleare del 18/09/1996 sono state approvate nuove tabelle millesimali (all. 2 della comparsa di parte convenuta) che tengono conto dell'effettiva consistenza degli immobili.
pagina 12 di 14 Deve, quindi, ritenersi che detto allaccio sussisteva sin dalla costruzione degli appartamenti oggetto di causa risultando sin dal regolamento di condominio la presenza di immobili distinti dall'interno 10 quanto al piano attico e da un locale con bagno al piano seminterrato identificato dal n. 6 e annesso poi all'immobile di proprietà prima dell'acquisto da Pt_4 parte della medesima.
In ragione delle predette considerazioni e della circostanza per cui gli odierni convenuti e sono divenuti proprietari degli immobili oggetto di causa ben dopo il Pt_4 Parte_3
1996 quando i condomini hanno adeguato le tabelle millesimali allo stato di fatto degli immobili, oltre a non risultare provati i dedotti abusi gli stessi non possono essere imputati ai medesimi per cui alcuna domanda risarcitoria può essere esercitata nei confronti dei medesimi, non risultando alcun fatto doloso o colposo agli stessi imputabile.
Secondo il principio della soccombenza virtuale deve quindi ritenersi infondata la domanda volta ad ordinare ai convenuti di separarsi dalla rete fognaria, risultando detta rete comune a tutti i condomini oggetto del presente giudizio.
Medesime considerazioni possono essere svolte con riferimento alla domanda svolta nei confronti del convenuto e della sua amministratrice citata in proprio nel CP_1 giudizio RG 3334/21. Invero gli attori non circoscrivono temporalmente in alcun modo l'asserito illecito rimasto peraltro sprovvisto di supporto probatorio per cui non può porsi in capo al e al suo amministratore alcun obbligo di azione a tutela delle parti CP_1 comuni, risultando peraltro rimasto totalmente sprovvisto di prova la tesi attorea per cui gli inconvenienti di umidità e ristagno di liquami nell'immobile degli sia da CP_2 addebitarsi all'asserito allaccio abusivo degli immobili di proprietà e Parte_3 Pt_4
Il rigetto delle domande attoree comporta la condanna degli attori al pagamento delle spese di lite in favore dei convenuti costituiti ai sensi del DM 55/2014 e s.m.i., con riferimento ai valori dei minimi del relativo scaglione considerate le ragioni della decisione e la semplicità delle difese svolte dalle parti.
Possono essere dichiarate irripetibili le spese di lite nei confronti delle parti rimaste contumaci.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 13 di 14 1) rigetta le domande attoree svolte nel giudizio RG 1194/2021;
2) dichiara estinto ai sensi dell'art. 307 c.p.c., per quanto di ragione, il giudizio RG
3334/2021;
3) condanna gli attori al pagamento delle spese di lite che liquida in € 2.540 a titolo di onorari per ciascuna parte convenuta costituita nei predetti giudizi, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge;
4) dichiara irripetibili le spese di lite nei confronti dei convenuti rimasti contumaci.
Civitavecchia, 3 aprile 2025
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Vitelli
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Silvia Vitelli ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1194/2021 al quale è stato riunito il giudizio r.g. 3334/2021 promossa da:
( ) e ( ) Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi dall'avv. BATTAGLIA MONICA, giusta procura speciale in atti;
ATTORI nei giudizi RG n. 1194/2021 e n. 3334/2021 contro
( ), in Controparte_1 P.IVA_1 iusta procura speciale in atti;
CONVENUTO nel giudizio RG n. 1194/21
nonché contro
( ) rappresentati e difesi dall'avv. PERRI Controparte_2 C.F._3
FERDINANDO giusta procura speciale in atti;
( ), Parte_3 C.F._4 Parte_4
( ) rappresentati e difesi dall'avv. MARIOTTI LUCIA giusta procura C.F._5 speciale in atti;
[...]
, in Controparte_3 persona del Ministro pt, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura dello Stato;
pagina 1 di 14 CONVENUTI nel giudizio RG 3334/2021
, , , in CP_4 Controparte_5 Controparte_6 persona del Sindaco p.t., , in persona del Presidentep.t.; CP_7
CONVENUTI CONTUMACI nel giudizio RG 3334/2021
CONCLUSIONI
All'udienza del 3 aprile 2025 le parti si riportavano ai rispettivi scritti difensivi.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con il presente giudizio e , in qualità di comproprietari Parte_1 Parte_2 dell'appartamento sito in S. Marinella, via degli Scipioni n. 2B, int. 8, hanno impugnato deducendo l'invalidità, la nullità o annullabilità della delibera condominiale adottata il
27/02/2021 dal , comunicata via PEC il 05/03/2021, Controparte_8 nonché del piano di riparto della spesa di cui al preventivo per la realizzazione di una rete fognaria nel tratto bagno corridoio camera e appartamento seminterrato dei condomini
, preventivo asseritamente imposto d'imperio dall'amministratrice del condominio CP_2 in violazione dell'art. 1123 c.c.
Secondo la prospettazione attorea, con la suddetta delibera, tre condomini su dieci, ovvero
(millesimi 104,76), (millesimi 37,06) e Controparte_2 Parte_3 Parte_4
(millesimi 41,98) approvavano un preventivo di spesa, redatto su foglio senza
[...] intestazione, né luogo e né data, per un importo complessivo di euro 8.666,00 di cui euro
7.500,00 più IVA da corrispondersi in favore dell' per la Controparte_9 realizzazione di una rete fognaria nel tratto bagno, corridoio camera ed appartamento seminterrato all'interno dell'appartamento di , oltre euro Controparte_10
400,00 da corrispondersi all'architetto per controllare l'esatta esecuzione CP_11 dell'opera. Secondo gli attori il preventivo approvato non rifletteva la reale situazione dei luoghi poiché riguardava la realizzazione di una nuova rete fognaria la quale, al contrario, sarebbe sempre esistita da oltre 50 anni e avrebbe sempre funzionato tanto che all'ordine del giorno della delibera impugnata era prevista la riparazione e non la realizzazione del tratto pagina 2 di 14 fognario. La spesa complessiva veniva ripartita tra i condomini in base ai millesimi posseduti
(fratelli euro 3.104,71, euro 3.218,82, euro 1.098,33 e CP_2 Pt_1 Parte_3 Pt_4 euro 1.244,14). Secondo gli attori con tale delibera i fratelli avrebbero reso CP_2 partecipi delle spese di ristrutturazione del loro appartamento anche gli altri condomini e poiché all'esito della Controparte_12 Parte_3 Parte_4 rimozione della pavimentazione e del relativo massetto sottostante all'interno del proprio appartamento (lavori di ristrutturazione iniziati nel febbraio 2021) i fratelli CP_2 avevano rinvenuto in uno dei vani un pozzetto di raccolta delle acque nere che fungeva per destinazione pater familias oltre che da collettore del loro appartamento, anche da collettore di altri tre appartamenti sovrastanti, ubicati sulla stessa verticale e di proprietà rispettivamente e . Pertanto, secondo gli attori Controparte_12 Parte_3 Parte_4
i fratelli avrebbero fatto predisporre dall' il CP_2 Controparte_9 predetto preventivo, il quale oltre alla realizzazione di una rete fognaria prevedeva anche la demolizione del bagno e rivestimento, pavimento del bagno e ripristino dello stesso nonché il rifacimento completo del bagno, pavimento, rivestimento, sanitari e rubinetteria di medio costo.
Parte attrice ha dedotto che la colonna che collega le acque nere dei tre appartamenti sovrastanti al pozzetto ubicato nel sottostante appartamento configurerebbe una CP_2 servitù non apparente per destinazione pater familias e individuerebbe da un lato i titolari dei fondi dominanti nei proprietari delle unità immobiliari dei fondi sovrastanti da cui diparte la colonna che scarica i liquami nel pozzetto dell'appartamento degli , dall'altro il CP_2 titolare del fondo servente nei fratelli nel cui appartamento è ubicato il pozzetto CP_2 nel quale confluiscono le acque nere, oltre che del loro anche degli altri tre appartamenti. Gli attori, peraltro, hanno dedotto che il pozzetto non avrebbe natura condominiale in quanto afferente soltanto a quattro appartamenti su dieci e, quindi, non rientrerebbe nella previsione di cui all'art. 1117 c.c., ma nella disciplina della comunione di cui agli artt. 1100 e 1139 ss c.c.
Infine, secondo gli attori la spesa relativa dovrebbe essere sostenuta soltanto dal proprietario del fondo servente.
In ogni caso, secondo gli attori la spesa complessiva andava suddivisa in modo paritetico anziché sulla base delle tabelle millesimali trattandosi di impianto fognario di proprietà esclusiva dei quattro condomini.
pagina 3 di 14 Si costituiva in giudizio il contestando la domanda attorea e Controparte_8 chiedendone il rigetto. Il Condominio, in particolare, premetteva, che all'assemblea erano stati convocati soltanto i quattro condomini interessati alle opere edili e che la delibera veniva adottata con il voto dei tre condomini presenti rappresentanti 183,08 millesimi su 292,41 millesimi. Inoltre, l'assemblea del “condominio parziale” approvava gli importi di spesa relativi al ripristino del funzionamento di tutta la colonna di scarico, la quale, peraltro, non avrebbe sempre funzionato correttamente. Il aggiungeva che la ripartizione delle CP_1 spese secondo le relative tabelle millesimali veniva decisa dall'assemblea stessa e non imposta dall'amministratore di condominio.
In merito ai lavori eseguiti nell'appartamento dei fratelli , il ha CP_2 CP_1 precisato che gli stessi erano stati intrapresi a causa di fenomeni di umidità e che nel corso degli stessi veniva rinvenuto un pozzetto senza tenuta stagna il quale risultava intasato con conseguente fuoriuscita di liquami maleodoranti. All'esito di sopralluogo veniva accertato che nel predetto pozzetto confluivano le acque reflue nere provenienti dalla colonna di raccolta e scarico dei sovrastanti appartamenti (int. 8) e (int. 10) e che tali Controparte_12 Parte_3 acque, una volta giunte nel succitato pozzetto, proseguivano obliquamente nel terrapieno fino ad un ulteriore pozzetto ispezionabile sito nell'unità immobiliare sottostante di proprietà
Pertanto, la rimozione della pavimentazione della cucina e della camera da letto, Pt_4 all'interno dell'appartamento di proprietà , si era resa necessaria per individuare le CP_2 cause dell'umidità. Infine, il deduceva l'applicazione della normativa in materia CP_1 di condominio parziale trattandosi di condotta fognaria avente natura condominiale in quanto comune agli int. 10 ( , n. 8 ( , n. 4 ( ). Parte_3 Persona_1 CP_2
Con separato giudizio iscritto al R.g.n. 3334/2021 gli attori hanno convenuto in giudizio
, e Parte_3 Parte_4 Controparte_5 Controparte_2
in proprio e quale amministratrice del il CP_4 Controparte_1
la e il Controparte_6 CP_7 [...]
, Controparte_3 Controparte_3 deducendo che il proprio appartamento per lo smaltimento delle acque nere è collegato ad una colonna di scarico destinata ab initio (per destinazione pater familias) a servire il loro appartamento e l'appartamento int. 4 di proprietà e che a tale colonna di scarico CP_2 si sarebbero abusivamente allacciati proprietario del locale “bucataio” al lastrico Parte_3
pagina 4 di 14 solare e la proprietaria di un locale garage di mq. 20, sito al piano seminterrato, in Pt_4 catasto piano terra. L'asserito abusivo allaccio sarebbe stato fatto da e i Parte_3 Pt_4 quali avrebbero, secondo gli attori, trasformato le loro rispettive proprietà (bucatoio e garage) in unità abitative con annesso servizio igienico. Gli attori hanno dedotto che l'amministratrice del condominio avrebbe attribuito a detti locali, in ragione del mutamento della destinazione urbanistica, una nuova e diversa caratura millesimale e relativa numerazione interna e più precisamente int- 10 e int. 3 Secondo gli attori e non Parte_3 Pt_4 Parte_3 Pt_4 potrebbero essere considerarsi titolari di alcuna unità abitativa facente parte del Condominio in quanto le stesse sarebbero state realizzate contra legem e, pertanto, dovrebbero ritenersi nulle tutte le convocazioni assembleari alle quali avrebbero partecipato i sigg.ri e Parte_3 Pt_4 senza alcun valido titolo abitativo e con arbitraria caratura millesimale.
Gli attori hanno quindi dedotto dopo aver instaurato il giudizio rg n. 1194/2021 avrebbero scoperto che i condomini e non potevano considerarsi proprietari di Parte_3 Pt_4 alcuna unità abitativa per le ragioni sopra esposte, per cui illoro allaccio alla colonna di scarico doveva ritenersi illegittimo nonché causativo dei danni lamentati dagli e CP_2 per i quali erano stati deliberati i lavori di rifacimento della rete fognaria con addebito di spese anche in capo agli attori.
Tutto quanto sopra premesso gli attori hanno chiesto ordinarsi ai convenuti e Parte_3 di procedere al distacco della loro tubazione alla colonna di scarico delle acque nere, Pt_4 dichiararsi la nullità annullabilità della delibera del 27.2.2021 e del relativo piano di riparto, condannarsi i proprio e in qualità di amministratore al risarcimento del CP_4 danno peri gravi inadempimenti relativi alle mansioni svolte.
In merito alla citazione in giudizio del della e del Controparte_6 CP_7
, gli attori hanno precisato di non formulare nei loro confronti alcuna Controparte_3 domanda, ma di averli citati soltanto con finalità cognitive.
Si sono costituiti in giudizio i convenuti e contestando la Pt_4 Parte_3 CP_2 domanda attorea. La convenuta ha affermato la propria carenza di legittimazione CP_2 passiva non avendo parte attrice formulato nei suoi confronti alcuna domanda. I convenuti e hanno dedotto l'infondatezza della domanda attorea e ne hanno chiesto Parte_3 Pt_4 il rigetto.
pagina 5 di 14 Si è costituiva in giudizio anche il , il quale rileva l'assenza di prova Controparte_3 circa la difformità paesaggistica o archeologica.
Rimanevano contumaci il e la , nonché Controparte_6 CP_7 CP_4
[...]
Disposta la rinnovazione della citazione nei confronti del convenuto, il quale CP_1 però non si costituiva, veniva disposta la riunione del procedimento RG 3334/2021 al presente procedimento e istruita la causa mediante acquisizioni documentali, pervenuto il procedimento in via definitiva al sottoscritto giudice la causa era decisa all'udienza del
3.04.2025 ai sensi dell'art. 281 sexes c.p.c.
Deve rilevarsi preliminarmente, come già evidenziato nel corso del giudizio, che “il provvedimento discrezionale di riunione di più cause lascia immutata l'autonomia dei singoli giudizi e non pregiudica la sorte delle singole azioni. Ne consegue che la congiunta trattazione lascia integra la loro identità, tanto che la sentenza che decide simultaneamente le cause riunite, pur essendo formalmente unica, si risolve in altrettante pronunce quante sono le cause decise, mentre la liquidazione delle spese giudiziali va operata in relazione a ciascun giudizio, atteso che solo in riferimento alle singole domande è possibile accertare la soccombenza, non potendo essere coinvolti in quest'ultima soggetti che non sono parti in causa” [cfr. Cass.
15860/2014].
Ciò posto non sussiste il dedotto conflitto di interessi tra le posizioni del CP_1 convenuto nel presente procedimento e quella dei condomini convenuti nel procedimento riunito sotto un duplice ordine di motivi: tenuto conto della formale riunione dei due procedimenti, infatti, le cause mantengono la loro autonomia e nel giudizio recante RG
3334/2021 risultano costituiti con l'avv. Mariotti i convenuti e mentre nel Parte_3 Pt_4 giudizio RG 1194/2021 risulta costituito con la predetta procuratrice soltanto il
[...]
di . Controparte_1 Controparte_6
Perché sussista conflitto di interessi occorre che gli interessi del rappresentante siano antitetici e incompatibili rispetto agli interessi del rappresentato: gli interessi devono essere contrastanti, nel senso che il vantaggio dell'uno comporti il danno per l'altro. Detta circostanza non ricorre nel caso di specie atteso che nel giudizio RG 1194/21 gli attori impugnano una delibera condominiale rispetto alla quale i convenuti e Parte_3 Pt_4 hanno votato a favore, mentre nel giudizio RG 3334/2021 gli attori hanno formulato una pagina 6 di 14 azione risarcitoria e hanno chiesto ordinarsi il distacco dalla rete fognaria dei condomini convenuti. Non si rinviene pertanto alcun conflitto tra le posizioni assunte dalle parti.
Nel merito, la domanda attorea nel giudizio RG 1194/2021 è infondata e deve essere rigettata.
Sebbene gli attori abbiano impugnato la delibera condominiale e l'allegato preventivo deducendone genericamente l'invalidità, l'annullabilità e la nullità, deve qualificarsi l'azione giudiziale quale azione di annullamento.
Come è noto “in tema di condominio degli edifici, l'azione di annullamento delle delibere assembleari costituisce la regola generale, ai sensi dell'art. 1137 c.c., come modificato dall'art. 15 della l. n. 220 del
2012, mentre la categoria della nullità ha un'estensione residuale ed è rinvenibile nelle seguenti ipotesi: mancanza originaria degli elementi costitutivi essenziali, impossibilità dell'oggetto in senso materiale o giuridico - quest'ultima da valutarsi in relazione al "difetto assoluto di attribuzioni" -, contenuto illecito, ossia contrario a "norme imperative" o all'"ordine pubblico" o al "buon costume". Pertanto, sono nulle le deliberazioni con le quali, a maggioranza, siano stabiliti o modificati i generali criteri di ripartizione delle spese previsti dalla legge o dalla convenzione, da valere per il futuro, trattandosi di materia che esula dalle attribuzioni dell'assemblea previste dall'art. 1135, nn. 2) e 3), c.c., mentre sono meramente annullabili le deliberazioni aventi ad oggetto la ripartizione in concreto tra i condomini delle spese relative alla gestione delle parti e dei servizi comuni adottate in violazione dei criteri generali previsti dalla legge o dalla convenzione stessi, trattandosi di deliberazioni assunte nell'esercizio di dette attribuzioni assembleari, cosicché la relativa impugnazione va proposta nel termine di decadenza previsto dall'art. 1137, comma 2, c.c.” (cfr. Cass. Sez.
U , Sentenza n. 9839 del 14/04/2021).
Nel caso di specie gli attori contestano l'approvazione della delibera assembleare da parte dei condomini interessati dall'impianto fognario asservito alle abitazioni degli attori e dei convenuti nel distinto giudizio 3334/21, nonché la genericità e illegittimità del preventivo approvato con la predetta delibera. Appare pertanto ben evidente che, trattandosi di individuazione di spese e ripartizione delle medesime, il vizio astrattamente configurabile è quello dell'annullabilità e non della nullità.
Ciò posto, deve osservarsi che con riferimento alla rete fognaria relativa alla colonna degli attori e dei convenuti , e sussiste incontrovertibilmente un CP_2 CP_13 Pt_4 condominio parziale. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “la fattispecie del condominio parziale, che rinviene il fondamento normativo nell'art. 1123, comma 3, c.c., è automaticamente configurabile
pagina 7 di 14 "ex lege" tutte le volte in cui un bene risulti, per le sue obbiettive caratteristiche strutturali e funzionali, destinato oggettivamente al servizio e/o al godimento, in modo esclusivo, di una parte soltanto dell'edificio in condominio, rimanendo, per l'effetto, oggetto di un autonomo diritto di proprietà e venendo meno il presupposto per il riconoscimento di una contitolarità necessaria di tutti i condomini su quel bene;
ne consegue che i partecipanti al gruppo non hanno il diritto di partecipare all'assemblea relativamente alle cose di cui non hanno la titolarità e la composizione del collegio e delle maggioranze si modifica in relazione alla titolarità delle specifiche parti oggetto della concreta delibera da adottare” (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 791 del
16/01/2020).
In linea di principio, quindi, il condominio parziale opera proprio sul piano della semplificazione dei rapporti gestori interni alla collettività condominiale per permettere che, quando all'ordine del giorno dell'assemblea vi siano argomenti che interessino la comunione di determinati beni o servizi limitati soltanto ad alcuni condomini, il quorum, tanto costitutivo quanto deliberativo, debba essere calcolato con esclusivo riferimento alle unità immobiliari e ai condomini direttamente interessati (Cass. 17 febbraio 2012, n. 2363 e, di recente, Cass. Sez. 2, Sentenza n. 4127 del 2/3/2016). Tale interpretazione sembra aver ricevuto un esplicito riconoscimento dalla "riforma del condominio" (L. n. 220 del 2012) secondo cui "l'assemblea non può deliberare, se non consta che lutti gli aventi diritto sono stati regolarmente convocali" (nuovo testo del penultimo comma dell'art. 1136 del codice civile rispetto al precedente che parlava di "tutti i condomini").
Ciò comporta che le delibere assunte dall'assemblea del condominio parziale non devono necessariamente coinvolgere quei condomini che non ne fanno parte perché non riceventi alcuna utilità dalla loro approvazione: ne deriva che non sussiste il diritto di partecipare all'assemblea relativamente alle cose, ai servizi, agli impianti, da parte di coloro che non ne hanno la titolarità (Cass, 7885/1994).
Ai costi di gestione dei beni rientranti nel condominio parziale partecipano solo i condomini che ne traggono utilità e non tutti gli altri. La ripartizione avviene quindi solo tra questi ma pur sempre secondo millesimi, in conformità a quanto disposto dall'art. 1123, 1° e 3° comma c.c.
Applicando i predetti principi al caso di specie non sussiste alcun vizio della pronuncia impugnata, sia per ché per stessa ammissione degli attori sono stati convocati a deliberare tutti i condomini interessati dalle opere di ripristino in quanto i soli allacciati alla rete fognaria pagina 8 di 14 che terminava nel pozzetto collocato nell'appartamento degli , e la delibera è stata CP_2 correttamente approvata in base ai millesimi delle singole unità abitative.
Peraltro, alcuna incongruenza emerge con riferimento all'ordine del giorno previsto nella convocazione e la delibera concretamente adottata. Invero l'ordine del giorno espressamente prevedeva “lavori necessari alla riparazione del tratto fognario e Controparte_14 la delibera nonché il preventivo approvato attiene proprio a detti lavori.
Né appare dirimente la circostanza per cui nel preventivo oggetto di approvazione si faccia riferimento genericamente al rifacimento della rete fognaria, in quanto in esso è ben chiarito che le opere edili riguardano non il rifacimento dell'intera rete fognaria ma soltanto quella che ha interessato l'immobile a causa dell'ostruzione, pacificamente riconosciuta, del CP_2 pozzetto di scarico delle acque nere, tanto che il preventivo indica espressamente le parti dell'immobile interessate dai lavori ed prevede l'effettuazione di uno scavo per realizzare una pendenza al fine di consentire un miglior funzionamento dell'impianto e quindi non una sua integrale sostituzione.
Alla fattispecie in esame va applicato il principio sancito da Cass. 27 luglio 2007 n. 16639, per cui la ristrutturazione dell'impianto fognario bisognoso di interventi strutturali, in quanto necessaria alla conservazione ed al godimento della cosa comune, non costituisce innovazione e rientra nei poteri insindacabili dell'assemblea la decisione relativa alle modifiche del detto servizio comune quando sia dettata dalla necessità di sopperire all'insufficienza strutturale e funzionale di quello preesistente in considerazione delle sopravvenute maggiori esigenze anche igieniche.
Ne deriva che l'approvazione del preventivo di spesa e del piano di riparto effettuata dall'assemblea nella delibera impugnata è valida ed efficace.
La giurisprudenza di legittimità più volte ha ribadito che, per innovazione in senso tecnico giuridico, vietata dall'art. 1120 c.c., comma 2, deve intendersi, non qualsiasi mutamento o modificazione della cosa comune, ma, solamente, quella modificazione materiale che ne alteri l'entità sostanziale o ne muti la destinazione originaria, mentre le modificazioni che mirano a potenziare o a rendere più comodo il godimento della cosa comune e ne lasciano immutate la consistenza e la destinazione, in modo da non turbare i concorrenti interessi dei condomini, non possono definirsi innovazioni nel senso suddetto ( ex plurimis Cass. 10 marzo 2015n.
4736).
pagina 9 di 14 L'impianto di che trattasi è contemplato espressamente fra i beni comuni sia dall'art.1117 n.3
c.c. che dall'art. 3 del regolamento condominiale ed, ai sensi del successivo art. 4 del detto regolamento, le spese di conservazione dei beni comuni devono essere ripartite con il criterio generale di cui all'art.1123 comma 1 c.c. (e dunque con le tabelle che stabiliscono i valori delle singole proprietà, nel caso di specie la tabella all. 11 di parte convenuta).
Considerato che i lavori di ripristino della rete fognaria hanno interessato gran parte dell'immobile interessato da anni da infiltrazioni (come emerge dai verbali di CP_2 assemblea depositati dalla parte convenuta e non contestati dagli attori), i costi dei lavori oggetto di causa, comprensivi del rifacimento del bagno sotto cui è posto il pozzetto, non possono che essere addebitati a tutti i condomini del condominio parziale.
Tanto premesso, deve concludersi che in tema di condominio negli edifici, il sindacato dell'autorità giudiziaria sulle delibere assembleari non può estendersi alla valutazione del merito e al controllo della discrezionalità di cui dispone l'assemblea, quale organo sovrano della volontà dei condomini, ma deve limitarsi ad un riscontro di legittimità che, oltre ad avere riguardo alle norme di legge o del regolamento condominiale, può abbracciare anche l'eccesso di potere, purché la causa della deliberazione risulti falsamente deviata dal suo modo di essere, in quanto anche in tal caso lo strumento di cui all'art. 1137 c.c. non è finalizzato a controllare l'opportunità o convenienza della soluzione adottata dall'impugnata delibera ma solo a stabilire se la decisione collegiale sia, o meno, il risultato del legittimo esercizio del potere dell'assemblea. Ne consegue che esulano dall'ambito del sindacato giurisdizionale sulla deliberazione condominiale le censure inerenti la vantaggiosítà della scelta operata dall'assemblea nonché sui costi da sostenere nella gestione delle spese relative alle cose e ai servizi comuni. Tali valutazioni devono essere ribadite anche con riguardo alla scelta della ditta a cui affidare l'incarico o il lavoro. Ed, infatti, la scelta dell'assemblea condominiale di affidare un incarico od un lavoro ad una determinata ditta o persona costituisce esercizio di un potere amministrativo gestionale del tutto discrezionale, il cui sindacato esula dai poteri del Giudice investito del vaglio sulle questioni condominiali, il quale non può estendere il suo controllo alla valutazione del merito di una delibera condominiale, dovendosi limitarsi al solo riscontro della sua legittimità (ex plurimis, Cass. Sez. II, 18.0.2012, n. 15633; sez. II,
20.6.2012, IL 10199). Se è vero, infatti, che in tale ultimo riscontro rientra pure l'accertamento della sussistenza di un eventuale vizio per eccesso di potere, non vi rientra pagina 10 di 14 valutare l'opportunità di una scelta effettuata dall'assemblea tra una ditta proposta per un determinato lavoro ed un'altra, anche nel caso che sia stato scelto un preventivo più oneroso
(sentenza IL 13422 del 2016; R.G. IL 4413472012), potendo peraltro una tale scelta essere finalizzata a privilegiare proposte più complete anche in termini qualitativi rispetto ai preventivi meno onerosi.
In ragione delle predette valutazioni la domanda attorea di annullamento deve essere rigettata.
Quanto alla domanda attorea svolta nel giudizio RG 3334/2021 si osserva quanto segue.
All'esito dell'udienza del 18.03.2022 il G.i. ha rilevato la nullità della notificazione dell'atto di citazione nei confronti del disponendo la rinnovazione di detta citazione. La CP_1 parte attrice vi ha ottemperato notificando l'atto allegato con note di udienza dell'11.04.2022.
Nondimeno nell'atto denominato rinnovazione della notificazione al
[...] gli attori si sono limitati ad indicare la pendenza del Controparte_15 procedimento RG 3334/2021 precisare che il G.i. aveva disposto la rinnovazione dell'atto di citazione fissando l'udienza del 9.09.2022 per verificare la regolare instaurazione del contraddittorio e hanno allegato l'originario atto di instaurazione del giudizio con citazione all'udienza del 21.01.2022 già trascorsa.
La giurisprudenza di legittimità ha sul punto chiarito che “Qualora nel giudizio sia mancata (o non sia stata validamente effettuata) l'evocazione di una parte necessaria, è nulla la rinnovazione eseguita mediante la notifica della combinazione del primo atto di citazione (indicante, per la prima comparizione, una data già trascorsa) e del verbale contenente l'ordinanza di fissazione della nuova udienza, in quanto l'atto manca della chiarezza indispensabile all'evocazione in lite di una parte non ancora assistita da difensore, ferma restando la sanatoria dell'invalidità in caso di raggiungimento dello scopo e, cioè, di costituzione del convenuto. (Nella specie la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva ritenuto ritualmente eseguita la notifica dell'atto di integrazione del contraddittorio al litisconsorte necessario pretermesso avvenuta mediante la notifica dell'originaria citazione con allegato il verbale dell'udienza contenente il rinvio ad una successiva udienza) [cfr. Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 30722 del 06/11/2023. In tal senso anche Cass. Sez. 3
- , Ordinanza n. 28810 del 08/11/2019].
Applicando i predetti principi al caso di specie, considerato che il condominio non si è costituito e che la rinnovazione della citazione è stata effettuata mediante combinazione tra il primo atto e un ulteriore atto asseritamente indicato come rinnovazione in cui gli attori si pagina 11 di 14 sono limitati ad indicare l'udienza ex art. 183 c.p.c., detta rinnovazione della citazione non può che ritenersi nulla, poiché per essere considerato valido il rinnovo deve consistere nella notifica di un atto di citazione munito dei requisiti di contenuto-forma prescritti dall'articolo
163 cod. proc. civ., totalmente carenti nel caso in esame.
Ricorre pertanto l'ipotesi prevista dall'art. 307, 3° comma c.p.c. in virtù del quale “il processo si estingue altresì qualora le parti alle quali spetta di rinnovare la citazione o di proseguire, riassumere o integrare il giudizio, non vi abbiano provveduto entro il termine perentorio stabilito dalla legge, o dal giudice che dalla legge sia autorizzato a fissarlo”.
Il giudizio recante Rg 3334/2021 deve quindi essere dichiarato estinto.
L'estinzione del processo comporta la regolamentazione delle spese di lite secondo il principio della soccombenza virtuale. Nel caso in esame gli attori devono essere ritenuti soccombenti in ragione delle seguenti considerazioni.
Invero, da un lato la tesi attorea per cui gli immobili dei convenuti sarebbero privi di autonoma consistenza quali abitazioni è rimasta totalmente sprovvista di prova. Al contrario emerge sia dal regolamento di condominio che dagli atti di provenienza degli immobili depositati in atti (compravendita del 2005 per il e atto di donazione del 2001 per la Parte_3
che detti immobili costituiscono delle abitazioni, con regolari servizi igienici. Pt_4
Peraltro, il regolamento condominiale sancisce che il è costituito da 5 unità CP_1 immobiliari al piano rialzato, da 4 unità immobiliari al primo piano, da 2 unità immobiliari al piano copertura, da 3 autorimesse, due locali ed un locale con bagno al piano seminterrato e da un posto macchina scoperto: a ciascuna di tali unità sono stati attribuiti valori millesimali di proprietà, ragguagliati a quelli dell'intero edificio.
Inoltre, sempre il regolamento condominiale ha previsto che sono comuni a tutti o solo ad alcuni condomini, tra gli altri, la rete di fognatura, nonché tutte le opere e le installazioni che sono indispensabili per la conservazione e l'uso dell'edificio (art. 3) e l'art. 7 definisce espressamente gli interni 9 e 10 del piano attico con porzioni di lastrico solare annesse come terrazze a livello come appartamenti.
Parte convenuta ha altresì documentato che con delibera assembleare del 18/09/1996 sono state approvate nuove tabelle millesimali (all. 2 della comparsa di parte convenuta) che tengono conto dell'effettiva consistenza degli immobili.
pagina 12 di 14 Deve, quindi, ritenersi che detto allaccio sussisteva sin dalla costruzione degli appartamenti oggetto di causa risultando sin dal regolamento di condominio la presenza di immobili distinti dall'interno 10 quanto al piano attico e da un locale con bagno al piano seminterrato identificato dal n. 6 e annesso poi all'immobile di proprietà prima dell'acquisto da Pt_4 parte della medesima.
In ragione delle predette considerazioni e della circostanza per cui gli odierni convenuti e sono divenuti proprietari degli immobili oggetto di causa ben dopo il Pt_4 Parte_3
1996 quando i condomini hanno adeguato le tabelle millesimali allo stato di fatto degli immobili, oltre a non risultare provati i dedotti abusi gli stessi non possono essere imputati ai medesimi per cui alcuna domanda risarcitoria può essere esercitata nei confronti dei medesimi, non risultando alcun fatto doloso o colposo agli stessi imputabile.
Secondo il principio della soccombenza virtuale deve quindi ritenersi infondata la domanda volta ad ordinare ai convenuti di separarsi dalla rete fognaria, risultando detta rete comune a tutti i condomini oggetto del presente giudizio.
Medesime considerazioni possono essere svolte con riferimento alla domanda svolta nei confronti del convenuto e della sua amministratrice citata in proprio nel CP_1 giudizio RG 3334/21. Invero gli attori non circoscrivono temporalmente in alcun modo l'asserito illecito rimasto peraltro sprovvisto di supporto probatorio per cui non può porsi in capo al e al suo amministratore alcun obbligo di azione a tutela delle parti CP_1 comuni, risultando peraltro rimasto totalmente sprovvisto di prova la tesi attorea per cui gli inconvenienti di umidità e ristagno di liquami nell'immobile degli sia da CP_2 addebitarsi all'asserito allaccio abusivo degli immobili di proprietà e Parte_3 Pt_4
Il rigetto delle domande attoree comporta la condanna degli attori al pagamento delle spese di lite in favore dei convenuti costituiti ai sensi del DM 55/2014 e s.m.i., con riferimento ai valori dei minimi del relativo scaglione considerate le ragioni della decisione e la semplicità delle difese svolte dalle parti.
Possono essere dichiarate irripetibili le spese di lite nei confronti delle parti rimaste contumaci.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 13 di 14 1) rigetta le domande attoree svolte nel giudizio RG 1194/2021;
2) dichiara estinto ai sensi dell'art. 307 c.p.c., per quanto di ragione, il giudizio RG
3334/2021;
3) condanna gli attori al pagamento delle spese di lite che liquida in € 2.540 a titolo di onorari per ciascuna parte convenuta costituita nei predetti giudizi, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge;
4) dichiara irripetibili le spese di lite nei confronti dei convenuti rimasti contumaci.
Civitavecchia, 3 aprile 2025
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Vitelli
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