CA
Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 27/01/2025, n. 125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 125 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 841/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Nicola La Mantia Presidente rel.
dott. Marcella Murana Consigliere
dott. Antonio Caruso Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 841/2023
PROMOSSA DA
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), domiciliati in VIA VITTORIO EMANUELE 115 95028 VALVERDE;
C.F._2
rappresentati e difesi dall'avv. BALESTRAZZI FRANCESCO e dall'avv. BALESTRAZZI
VITTORIO, giusta procura in atti.
APPELLANTI
pagina 1 di 11 CONTRO
(C.F. ), domiciliato in VIA FONTEVIVO 21/N 19125 LA Controparte_1 P.IVA_1
SPEZIA; rappresentato e difeso dall'avv. ORNATI ANDREA e dall'avv. ZURLO RAFFAELE, giusta procura in atti.
APPELLATO
CONCLUSIONI
All'udienza di discussione del 15.1.2025 le parti hanno concluso come in verbale.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato e hanno proposto Parte_1 Parte_2
appello avverso la sentenza n.2223/23 con la quale il Tribunale di Catania ha rigettato l'opposizione avverso il d.i. n.274/21 notificato in data 16.2.2021 ad istanza di per la complessiva Controparte_1
somma di € 15.387,79, oltre interessi e spese.
Gli appellanti hanno esposto che:
- con il ricorso monitorio assumeva di essere creditrice della complessiva somma di € CP_1
15.387,80 in relazione al rapporto contrattuale n. 22200 il cui credito faceva parte di un portafoglio di crediti dei quali si era resa cessionaria pro soluto, ai sensi dell'art. 58 TUB, da Banca Ifis S.p.A. che a sua volta li aveva acquistati da altri soggetti;
tale credito era costituito quanto ad € 8.244,62 da quota capitale alla decadenza ed € 7.143,18 per interessi moratori, il cui tasso non superava quello soglia al momento del contratto;
- dalla documentazione contrattuale prodotta si poteva evincere che il credito sembrava derivare da un contratto di prestito personale concluso in data 31.1.2006 da essi appellanti con Bipielle CP_2
- aveva prodotto la Gazzetta Ufficiale nella quale era stata pubblicata la cessione di un CP_1
pacchetto di crediti da Banca Ifis e il contratto di cessione, ma non aveva tuttavia fornito dimostrazione pagina 2 di 11 alcuna che il credito già di nei loro confronti fosse stato ceduto da questa a Banca Ifis e Controparte_3
che questa successivamente lo avesse a sua volta ceduto a;
CP_1
- la documentazione prodotta da era, infatti, alquanto confusa e consistente, per lo più, in CP_1
una serie di documenti in copia tra i quali un contratto di prestito personale in parte illeggibile del quale essi contestavano la conformità all'originale;
- non era stata data nemmeno adeguata prova del presunto credito, non risultando l'effettiva erogazione del prestito ed essendo stata prodotta documentazione contabile predisposta da soggetto terzo, ovvero
Agos Ducato S.p.A., peraltro priva di sottoscrizione, che era apposta invece da Banca Ifis, che non era dimostrato, tuttavia, che avesse acquistato il credito e che comunque era soggetto diverso da quello che aveva richiesto il provvedimento monitorio;
- le somme indicate nel ricorso per decreto ingiuntivo non trovavano poi riscontro nella documentazione contabile, che, peraltro, conteneva addebiti con varie causali che non trovavano titolo nelle pattuizioni contrattuali.
Per questi motivi
con la proposta opposizione gli odierni appellanti così concludevano “piaccia all'Ill.mo
Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, in accoglimento della presente opposizione, con sentenza così decidere: - accertare e dichiarare la mancanza di titolarità del rapporto controverso in capo a e precisamente del contratto di prestito personale datato Controparte_1
31.1.2006 tra e gli odierni opponenti e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo Controparte_3
opposto; - accertare e dichiarare inoltre che il predetto contratto non è conforme all'originale; - in subordine accertate e dichiarare la mancanza di prova dell'esistenza del credito ed in ulteriore subordine della sua consistenza, accertando e dichiarando inoltre l'applicazione di voci di costo non convenute e pertanto non dovute;
anche per questo motivo revocare quindi il decreto ingiuntivo opposto;
- sempre in subordine accertare e dichiarare che costi, spese e oneri applicati al prestito hanno condotto al pagina 3 di 11 superamento del tasso soglia di usura e per l'effetto accertare e dichiarare che nessun interesse è dovuto ai sensi dell'art. 1815 c.c. Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
Costituitasi il giudizio di primo grado si è concluso con la sentenza oggetto del presente CP_1
gravame, fondato su cinque motivi.
Si è costituita l'appellata per contestare la fondatezza dell'appello del quale ha chiesto il rigetto.
All'udienza del 15.1.2025, esaurita la discussione orale, la causa, introdotta dopo l'entrata in vigore del D.
L.vo 149/22, è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art.281 sexies cpc, richiamato dall'art.350 bis cpc.
L'appello è totalmente infondato e merita di essere rigettato.
A.- SULLA LEGITTIMAZIONE PROCESSUALE DI E SULLA TITOLARITA' Controparte_1
DEL RAPPORTO INDICATO NEL RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO
Con il primo motivo gli appellanti hanno censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui ha affermato che la legittimazione dell'opposta/appellata emergeva dagli atti prodotti, ovvero dal contratto di cessione e dalla lista dei crediti ceduti, in uno al possesso della relativa documentazione contrattuale insieme a due raccomandate con le quali sollecitava il pagamento della somma ingiunta e CP_1
comunicava l'avvenuta cessione del credito.
Il motivo è palesemente infondato.
L'appellata, infatti, ha allegato al ricorso monitorio, oltre alla copia del contratto di finanziamento sottoscritto il 31.1.2006 dagli appellanti con , anche il contratto di cessione in blocco dei Controparte_3
crediti intercorso tra Banca Ifis spa ed Nel detto contratto del 16.1.2017, pubblicato sulla CP_1
Gazzetta Ufficiale 21/17, vengono dettagliatamente elencati i crediti oggetto della cessione, tra cui, per quanto qui di interesse, quelli derivanti da contratti di credito stipulati, tra gli altri, da , Controparte_3
acquistati da Banca Ifis spa con i contratti di cessione ivi puntualmente elencati (v. contratto di cessione,
all.7 al ricorso monitorio). Il contenuto del contratto di cessione, quindi, appare, a giudizio di questa pagina 4 di 11 Corte, sufficientemente chiaro e specifico e non lascia dubbi in merito alla titolarità in capo all'odierna appellante del credito nei confronti degli appellanti. Si ricorda che la Corte di Cassazione, con ordinanza del 28 febbraio 2020 n. 5617, ha precisato come “la norma dell'art. 58 comma 2 TUB, se non impone un contenuto informativo minimo, consente tuttavia che la comunicazione relativa alla cessione da pubblicare in Gazzetta contenga più diffuse e approfondite notizie. Con la conseguenza, assunta questa diversa prospettiva, che – qualora il contenuto pubblicato nella Gazzetta indichi, senza lasciare incertezze od ombre di sorta (in relazione, prima di ogni altra cosa, al necessario rispetto del principio di determinatezza dell'oggetto e contenuto contrattuali ex art. 1346 cod. civ.), sui crediti inclusi/esclusi dall'ambito della cessione – detto contenuto potrebbe anche risultare in concreto idoneo, secondo il
«prudente apprezzamento» del giudice del merito, a mostrare la legittimazione attiva del soggetto che assume, quale cessionario, la titolarità di un credito”.
A ciò va aggiunta la produzione da parte dell'appellata delle raccomandate con le quali è stata comunicata agli appellanti la cessione del credito (per la risulta anche prodotta l'avviso di ricevimento della Pt_2
raccomandata ritualmente sottoscritto), nonché l'elenco omissato dei crediti ceduti, indicante non solo il n. NDG, ma anche il nominativo del debitore ceduto e l'ammontare del credito.
Nessun dubbio, quindi, si pone in ordine alla legittimazione attiva di che ha documentato CP_1
ampiamente la titolarità del credito nei confronti degli appellanti.
B.- SULLA DOCUMENTAZIONE CONTRATTUALE PRODOTTA DALLA RICORRENTE E
SULLA CONTESTAZIONE DELLA CONFORMITA' DELLA COPIA DEL CONTRATTO DI
PRESTITO
Con il secondo motivo gli appellanti hanno impugnato la sentenza di primo grado nella parte in cui il
Giudice, in ordine alla documentazione contrattuale prodotta da , ha affermato che non CP_1
pagina 5 di 11 fosse stato assolto l'onere di disconoscere la conformità di copia all'originale posto che erano state avanzate contestazioni generiche o omnicomprensive.
Gli appellanti, al riguardo, hanno dedotto che la documentazione prodotta da era alquanto CP_1
confusa e consistente, per lo più, in una serie di documenti in copia tra cui un contratto di prestito personale in parte illeggibile, del quale era contestata la conformità all'originale; inoltre, hanno eccepito che, oltre a essere illeggibile, il documento era composto da due pagine non numerate delle quali mancava la consequenzialità ed era inoltre evidente che era formato da più delle due pagine depositate. Il primo
Giudice, pertanto, a fronte di contestazioni tutt'altro che generiche, avrebbe violato l'art.214 cpc nel non ritenere valido il disconoscimento.
Anche questo motivo non può essere accolto.
Premesso che l'appellata – come già sopra segnalato – ha allegato al ricorso monitorio il contratto di finanziamento sottoscritto dagli appellanti con il 31.1.2006, va osservato che, per come Controparte_3
ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, ai fini del disconoscimento di cui all'art. 2719
cc è necessaria l'indicazione specifica degli elementi che differenziano copia e originale. Il
disconoscimento formale, quindi, deve avvenire, pena l'inefficacia, “attraverso una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale” (v., da ultimo, Cass. 24634/21).
Nel caso in questione, quindi, il disconoscimento deve essere dichiarato inefficace poiché gli appellanti non hanno evidenziato differenze fra l'originale e la copia del contratto di finanziamento prodotta dalla ricorrente, nè sono stati rilevati segni che possono generare dubbi sulla conformità della seconda al primo.
C.- SULLA PROVA DEL CREDITO
pagina 6 di 11 Con il terzo motivo è stata censurata la sentenza appellata nella parte in cui il primo Giudice ha ritenuto che vi fosse prova del credito essendo stato prodotto dall'opposta copia integrale del contratto di finanziamento e dell'estratto conto dal quale emergeva il versamento di alcune rate del piano di ammortamento, sicché vi era anche prova dell'erogazione.
Il motivo in esame si presenta, per un verso, inammissibile e, per altro, infondato.
Gli appellanti, invero, hanno apertamente violato l'onere di allegazione, non argomentando in alcun modo in punto al presunto errore commesso dall'appellata ai fini della quantificazione del credito. Peraltro,
siccome correttamente osservato dal Giudice di prime cure, ha anche prodotto l'estratto CP_1
conto che contiene la analitica indicazione delle rate pagate e l'ammontare del debito, distinto tra quota capitale ed interessi.
A fronte della citata documentazione era specifico onere degli appellanti attenersi all'onere di allegazione su di loro gravante ed indicare le ragioni a sostegno delle loro deduzioni;
onere, al quale, gli stessi si sono chiaramente sottratti, limitandosi a contestazioni assolutamente generiche e non provate, tanto da meritare il rigetto.
D.- SUL SUPERAMENTO DEI TASSI SOGLIA DI USURA
Con il quarto motivo è stata impugnata la sentenza del Tribunale di Catania laddove in tema di superamento dei tassi soglia di usura ha affermato che era generica la doglianza relativa al superamento di
Par tali tassi ed inoltre che l'omessa o erronea indicazione dell' non incideva sulla validità del contratto e che infondata era la doglianza relativa al cumulo di interessi corrispettivi e moratori.
Par Secondo gli appellanti, poiché in tema di e cumulo di interessi nulla era stato lamentato, la statuizione non sarebbe coerente con le doglianze mosse e sarebbe stato violato il disposto dell'art. 112 c.p.c., e ciò in quanto, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, era stato lamentato che, considerando tutti gli addebiti praticati per le più varie causali, che avevano concorso a formare il costo del credito, il TAEG si era pagina 7 di 11 accresciuto al di sopra del tasso soglia. Tali addebiti non erano stati preventivamente contrattualizzati e,
quindi, non potevano avere concorso a determinare il TAEG indicato in contratto che non era pertanto,
quello effettivo.
Nel rilevare l'infondatezza del motivo di appello in esame questa Corte osserva quanto segue.
Innanzitutto, la contestazione in punto alla presunta applicazione di interessi usurari appare assolutamente generica e, come tale, destinata ad essere respinta. Gli appellanti, per vero, in aperto dispregio alla consolidata giurisprudenza, si sono assolutamente astenuti dallo specificare le ragioni in forza delle quali gli interessi sarebbe da considerare usurari. Essi, invero, hanno omesso di chiarire se la contestazione si riferisca agli interessi corrispettivi ovvero a quelli moratori, con le differenze ben note e chiaramente esposte da Cassazione sezioni unite 19597/20; se sia stata contestata un'usura originaria, ovvero sopravvenuta, trascurando di indicare, in questa seconda ipotesi, in quali periodi ed in che percentuale gli interessi applicati avrebbero superato le soglie fissate dai DM ex L.108/96.
Il motivo in questione, inoltre, merita di essere respinto anche nella parte in cui è stata eccepita l'applicazione di un ISC/TAEG superiore a quello indicato in contratto.
Par Inoltre, condividendo le argomentazioni esposte dal primo Giudice, va rilevato che la funzione dell' è
quella di riassumere in una formula onnicomprensiva e sintetica, di immediata intelligibilità, l'incidenza dell'interesse di tutti i costi accessori.
L'ISC è, pertanto, un indicatore del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, avente lo scopo di informare il cliente in ordine al costo totale effettivo del credito che gli viene erogato mediante il mutuo.
La non esatta indicazione non comporta di per sé una maggiore onerosità del finanziamento quanto l'erronea rappresentazione del suo costo complessivo che rimane, tuttavia, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati nel contratto.
pagina 8 di 11 Ne discende che l'ISC non rientra tra i tassi, prezzi ed altre condizioni la cui erronea indicazione è
sanzionata dall'art. 117 TUB mediante la sostituzione automatica dei tassi d'interesse stabiliti ex lege a quelli pattuiti. In tal senso, ex multis, Cassazione civile sez. I, 09/12/2021, n.39169 secondo cui “In tema di contratti bancari, l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale
(TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 d.lgs. n. 385 del 1993, tenuto conto che essa, di per sé, non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto” (In
senso conforme: Tribunale Brindisi sez. I, 22/12/2021, n.1699, secondo cui l'erronea od omessa
Par quantificazione dell' non determina l'applicazione dell'art. 117 co. 6 TUB;
Tribunale Tivoli sez. I,
02/07/2021, n.1026; Tribunale Lecco sez. I, 07/05/2021, n.246, il quale esclude la nullità anche in caso di difformità tra ISC indicato in contratto e quello concretamente applicato;
Tribunale Napoli sez. II,
05/05/2021, n.4240; Tribunale Verona sez. III, 08/02/2021).
Par Chiarito che l'omessa indicazione dell' non determina alcuna nullità, è comunque doveroso evidenziare che, nella fattispecie in esame, il contratto di mutuo riporta la voce di cui si discute (in specie,
il contratto riporta un TAEG pari a 8,70%). Ora, fermo restando che la discrasia tra l'ISC/TAEG indicato in contratto e quello effettivamente applicato dalla banca non determina alcuna nullità (ex multis,
Tribunale Napoli cit. “In tema di mutuo, la difformità tra ISC pattuito ed ISC applicato non rende nulle le pattuizioni sugli interessi, in quanto l'indicatore sintetico di costo (o il TAEG) serve solo ad informare il mutuatario del costo complessivo del credito a lui erogato, mentre le varie voci di costo, compresa prima di tutto la misura degli interessi corrispettivi, sono pattuite in altre specifiche clausole. In altri termini,
pagina 9 di 11 l'ISC non rappresenta una specifica condizione economica da applicare al contratto di finanziamento,
svolgendo unicamente una funzione informativa finalizzata a porre il cliente nella posizione di conoscere
Par il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi. L'erronea quantificazione dell' , quindi,
non potrebbe comportare una maggiore onerosità del finanziamento (non mettendo in discussione la determinazione delle singole clausole contrattuali che fissano i tassi di interesse e gli altri oneri a carico del mutuatario) e, conseguentemente, non renderebbe applicabile a tale situazione quanto disposto dall'art. 117, comma 6 T.U.B.”), va comunque evidenziato che parte appellante non ha nemmeno indicato gli elementi da cui desumere che la banca abbia concretamente applicato un TAEG difforme e superiore rispetto a quello indicato in contratto, con la conseguenza che gli appellanti non hanno comunque soddisfatto l'onere probatorio su di essi gravante.
Il motivo va, pertanto, rigettato.
E.- SULLA CONDANNA ALLE SPESE DI LITE
Con l'ultimo motivo di appello è stata chiesta la riforma della statuizione in ordine alla condanna alle spese di lite.
Al rigetto dei primo quattro motivi di appello per le motivazioni sopra esposte consegue il rigetto di quello in esame, apparendo del tutto corretta e conforme al principio di soccombenza la statuizione in punto alle spese resa dal primo Giudice.
L'appello, pertanto, deve essere rigettato.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art.13, comma 1 quater, DPR 115/02.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Catania, definitivamente pronunziando, rigetta l'appello proposto avverso la sentenza n.2223/23 del Tribunale di Catania.
pagina 10 di 11 Condanna gli appellanti, in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali del presente grado di giudizio nei confronti di liquidate in €.4.200,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CP_1
CPA.
Dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art.13, comma 1 quater, DPR 115/02.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte d'appello il 22.1.2025.
IL PRESIDENTE REL/EST
dott. Nicola La Mantia
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Nicola La Mantia Presidente rel.
dott. Marcella Murana Consigliere
dott. Antonio Caruso Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 841/2023
PROMOSSA DA
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), domiciliati in VIA VITTORIO EMANUELE 115 95028 VALVERDE;
C.F._2
rappresentati e difesi dall'avv. BALESTRAZZI FRANCESCO e dall'avv. BALESTRAZZI
VITTORIO, giusta procura in atti.
APPELLANTI
pagina 1 di 11 CONTRO
(C.F. ), domiciliato in VIA FONTEVIVO 21/N 19125 LA Controparte_1 P.IVA_1
SPEZIA; rappresentato e difeso dall'avv. ORNATI ANDREA e dall'avv. ZURLO RAFFAELE, giusta procura in atti.
APPELLATO
CONCLUSIONI
All'udienza di discussione del 15.1.2025 le parti hanno concluso come in verbale.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato e hanno proposto Parte_1 Parte_2
appello avverso la sentenza n.2223/23 con la quale il Tribunale di Catania ha rigettato l'opposizione avverso il d.i. n.274/21 notificato in data 16.2.2021 ad istanza di per la complessiva Controparte_1
somma di € 15.387,79, oltre interessi e spese.
Gli appellanti hanno esposto che:
- con il ricorso monitorio assumeva di essere creditrice della complessiva somma di € CP_1
15.387,80 in relazione al rapporto contrattuale n. 22200 il cui credito faceva parte di un portafoglio di crediti dei quali si era resa cessionaria pro soluto, ai sensi dell'art. 58 TUB, da Banca Ifis S.p.A. che a sua volta li aveva acquistati da altri soggetti;
tale credito era costituito quanto ad € 8.244,62 da quota capitale alla decadenza ed € 7.143,18 per interessi moratori, il cui tasso non superava quello soglia al momento del contratto;
- dalla documentazione contrattuale prodotta si poteva evincere che il credito sembrava derivare da un contratto di prestito personale concluso in data 31.1.2006 da essi appellanti con Bipielle CP_2
- aveva prodotto la Gazzetta Ufficiale nella quale era stata pubblicata la cessione di un CP_1
pacchetto di crediti da Banca Ifis e il contratto di cessione, ma non aveva tuttavia fornito dimostrazione pagina 2 di 11 alcuna che il credito già di nei loro confronti fosse stato ceduto da questa a Banca Ifis e Controparte_3
che questa successivamente lo avesse a sua volta ceduto a;
CP_1
- la documentazione prodotta da era, infatti, alquanto confusa e consistente, per lo più, in CP_1
una serie di documenti in copia tra i quali un contratto di prestito personale in parte illeggibile del quale essi contestavano la conformità all'originale;
- non era stata data nemmeno adeguata prova del presunto credito, non risultando l'effettiva erogazione del prestito ed essendo stata prodotta documentazione contabile predisposta da soggetto terzo, ovvero
Agos Ducato S.p.A., peraltro priva di sottoscrizione, che era apposta invece da Banca Ifis, che non era dimostrato, tuttavia, che avesse acquistato il credito e che comunque era soggetto diverso da quello che aveva richiesto il provvedimento monitorio;
- le somme indicate nel ricorso per decreto ingiuntivo non trovavano poi riscontro nella documentazione contabile, che, peraltro, conteneva addebiti con varie causali che non trovavano titolo nelle pattuizioni contrattuali.
Per questi motivi
con la proposta opposizione gli odierni appellanti così concludevano “piaccia all'Ill.mo
Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, in accoglimento della presente opposizione, con sentenza così decidere: - accertare e dichiarare la mancanza di titolarità del rapporto controverso in capo a e precisamente del contratto di prestito personale datato Controparte_1
31.1.2006 tra e gli odierni opponenti e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo Controparte_3
opposto; - accertare e dichiarare inoltre che il predetto contratto non è conforme all'originale; - in subordine accertate e dichiarare la mancanza di prova dell'esistenza del credito ed in ulteriore subordine della sua consistenza, accertando e dichiarando inoltre l'applicazione di voci di costo non convenute e pertanto non dovute;
anche per questo motivo revocare quindi il decreto ingiuntivo opposto;
- sempre in subordine accertare e dichiarare che costi, spese e oneri applicati al prestito hanno condotto al pagina 3 di 11 superamento del tasso soglia di usura e per l'effetto accertare e dichiarare che nessun interesse è dovuto ai sensi dell'art. 1815 c.c. Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
Costituitasi il giudizio di primo grado si è concluso con la sentenza oggetto del presente CP_1
gravame, fondato su cinque motivi.
Si è costituita l'appellata per contestare la fondatezza dell'appello del quale ha chiesto il rigetto.
All'udienza del 15.1.2025, esaurita la discussione orale, la causa, introdotta dopo l'entrata in vigore del D.
L.vo 149/22, è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art.281 sexies cpc, richiamato dall'art.350 bis cpc.
L'appello è totalmente infondato e merita di essere rigettato.
A.- SULLA LEGITTIMAZIONE PROCESSUALE DI E SULLA TITOLARITA' Controparte_1
DEL RAPPORTO INDICATO NEL RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO
Con il primo motivo gli appellanti hanno censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui ha affermato che la legittimazione dell'opposta/appellata emergeva dagli atti prodotti, ovvero dal contratto di cessione e dalla lista dei crediti ceduti, in uno al possesso della relativa documentazione contrattuale insieme a due raccomandate con le quali sollecitava il pagamento della somma ingiunta e CP_1
comunicava l'avvenuta cessione del credito.
Il motivo è palesemente infondato.
L'appellata, infatti, ha allegato al ricorso monitorio, oltre alla copia del contratto di finanziamento sottoscritto il 31.1.2006 dagli appellanti con , anche il contratto di cessione in blocco dei Controparte_3
crediti intercorso tra Banca Ifis spa ed Nel detto contratto del 16.1.2017, pubblicato sulla CP_1
Gazzetta Ufficiale 21/17, vengono dettagliatamente elencati i crediti oggetto della cessione, tra cui, per quanto qui di interesse, quelli derivanti da contratti di credito stipulati, tra gli altri, da , Controparte_3
acquistati da Banca Ifis spa con i contratti di cessione ivi puntualmente elencati (v. contratto di cessione,
all.7 al ricorso monitorio). Il contenuto del contratto di cessione, quindi, appare, a giudizio di questa pagina 4 di 11 Corte, sufficientemente chiaro e specifico e non lascia dubbi in merito alla titolarità in capo all'odierna appellante del credito nei confronti degli appellanti. Si ricorda che la Corte di Cassazione, con ordinanza del 28 febbraio 2020 n. 5617, ha precisato come “la norma dell'art. 58 comma 2 TUB, se non impone un contenuto informativo minimo, consente tuttavia che la comunicazione relativa alla cessione da pubblicare in Gazzetta contenga più diffuse e approfondite notizie. Con la conseguenza, assunta questa diversa prospettiva, che – qualora il contenuto pubblicato nella Gazzetta indichi, senza lasciare incertezze od ombre di sorta (in relazione, prima di ogni altra cosa, al necessario rispetto del principio di determinatezza dell'oggetto e contenuto contrattuali ex art. 1346 cod. civ.), sui crediti inclusi/esclusi dall'ambito della cessione – detto contenuto potrebbe anche risultare in concreto idoneo, secondo il
«prudente apprezzamento» del giudice del merito, a mostrare la legittimazione attiva del soggetto che assume, quale cessionario, la titolarità di un credito”.
A ciò va aggiunta la produzione da parte dell'appellata delle raccomandate con le quali è stata comunicata agli appellanti la cessione del credito (per la risulta anche prodotta l'avviso di ricevimento della Pt_2
raccomandata ritualmente sottoscritto), nonché l'elenco omissato dei crediti ceduti, indicante non solo il n. NDG, ma anche il nominativo del debitore ceduto e l'ammontare del credito.
Nessun dubbio, quindi, si pone in ordine alla legittimazione attiva di che ha documentato CP_1
ampiamente la titolarità del credito nei confronti degli appellanti.
B.- SULLA DOCUMENTAZIONE CONTRATTUALE PRODOTTA DALLA RICORRENTE E
SULLA CONTESTAZIONE DELLA CONFORMITA' DELLA COPIA DEL CONTRATTO DI
PRESTITO
Con il secondo motivo gli appellanti hanno impugnato la sentenza di primo grado nella parte in cui il
Giudice, in ordine alla documentazione contrattuale prodotta da , ha affermato che non CP_1
pagina 5 di 11 fosse stato assolto l'onere di disconoscere la conformità di copia all'originale posto che erano state avanzate contestazioni generiche o omnicomprensive.
Gli appellanti, al riguardo, hanno dedotto che la documentazione prodotta da era alquanto CP_1
confusa e consistente, per lo più, in una serie di documenti in copia tra cui un contratto di prestito personale in parte illeggibile, del quale era contestata la conformità all'originale; inoltre, hanno eccepito che, oltre a essere illeggibile, il documento era composto da due pagine non numerate delle quali mancava la consequenzialità ed era inoltre evidente che era formato da più delle due pagine depositate. Il primo
Giudice, pertanto, a fronte di contestazioni tutt'altro che generiche, avrebbe violato l'art.214 cpc nel non ritenere valido il disconoscimento.
Anche questo motivo non può essere accolto.
Premesso che l'appellata – come già sopra segnalato – ha allegato al ricorso monitorio il contratto di finanziamento sottoscritto dagli appellanti con il 31.1.2006, va osservato che, per come Controparte_3
ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, ai fini del disconoscimento di cui all'art. 2719
cc è necessaria l'indicazione specifica degli elementi che differenziano copia e originale. Il
disconoscimento formale, quindi, deve avvenire, pena l'inefficacia, “attraverso una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale” (v., da ultimo, Cass. 24634/21).
Nel caso in questione, quindi, il disconoscimento deve essere dichiarato inefficace poiché gli appellanti non hanno evidenziato differenze fra l'originale e la copia del contratto di finanziamento prodotta dalla ricorrente, nè sono stati rilevati segni che possono generare dubbi sulla conformità della seconda al primo.
C.- SULLA PROVA DEL CREDITO
pagina 6 di 11 Con il terzo motivo è stata censurata la sentenza appellata nella parte in cui il primo Giudice ha ritenuto che vi fosse prova del credito essendo stato prodotto dall'opposta copia integrale del contratto di finanziamento e dell'estratto conto dal quale emergeva il versamento di alcune rate del piano di ammortamento, sicché vi era anche prova dell'erogazione.
Il motivo in esame si presenta, per un verso, inammissibile e, per altro, infondato.
Gli appellanti, invero, hanno apertamente violato l'onere di allegazione, non argomentando in alcun modo in punto al presunto errore commesso dall'appellata ai fini della quantificazione del credito. Peraltro,
siccome correttamente osservato dal Giudice di prime cure, ha anche prodotto l'estratto CP_1
conto che contiene la analitica indicazione delle rate pagate e l'ammontare del debito, distinto tra quota capitale ed interessi.
A fronte della citata documentazione era specifico onere degli appellanti attenersi all'onere di allegazione su di loro gravante ed indicare le ragioni a sostegno delle loro deduzioni;
onere, al quale, gli stessi si sono chiaramente sottratti, limitandosi a contestazioni assolutamente generiche e non provate, tanto da meritare il rigetto.
D.- SUL SUPERAMENTO DEI TASSI SOGLIA DI USURA
Con il quarto motivo è stata impugnata la sentenza del Tribunale di Catania laddove in tema di superamento dei tassi soglia di usura ha affermato che era generica la doglianza relativa al superamento di
Par tali tassi ed inoltre che l'omessa o erronea indicazione dell' non incideva sulla validità del contratto e che infondata era la doglianza relativa al cumulo di interessi corrispettivi e moratori.
Par Secondo gli appellanti, poiché in tema di e cumulo di interessi nulla era stato lamentato, la statuizione non sarebbe coerente con le doglianze mosse e sarebbe stato violato il disposto dell'art. 112 c.p.c., e ciò in quanto, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, era stato lamentato che, considerando tutti gli addebiti praticati per le più varie causali, che avevano concorso a formare il costo del credito, il TAEG si era pagina 7 di 11 accresciuto al di sopra del tasso soglia. Tali addebiti non erano stati preventivamente contrattualizzati e,
quindi, non potevano avere concorso a determinare il TAEG indicato in contratto che non era pertanto,
quello effettivo.
Nel rilevare l'infondatezza del motivo di appello in esame questa Corte osserva quanto segue.
Innanzitutto, la contestazione in punto alla presunta applicazione di interessi usurari appare assolutamente generica e, come tale, destinata ad essere respinta. Gli appellanti, per vero, in aperto dispregio alla consolidata giurisprudenza, si sono assolutamente astenuti dallo specificare le ragioni in forza delle quali gli interessi sarebbe da considerare usurari. Essi, invero, hanno omesso di chiarire se la contestazione si riferisca agli interessi corrispettivi ovvero a quelli moratori, con le differenze ben note e chiaramente esposte da Cassazione sezioni unite 19597/20; se sia stata contestata un'usura originaria, ovvero sopravvenuta, trascurando di indicare, in questa seconda ipotesi, in quali periodi ed in che percentuale gli interessi applicati avrebbero superato le soglie fissate dai DM ex L.108/96.
Il motivo in questione, inoltre, merita di essere respinto anche nella parte in cui è stata eccepita l'applicazione di un ISC/TAEG superiore a quello indicato in contratto.
Par Inoltre, condividendo le argomentazioni esposte dal primo Giudice, va rilevato che la funzione dell' è
quella di riassumere in una formula onnicomprensiva e sintetica, di immediata intelligibilità, l'incidenza dell'interesse di tutti i costi accessori.
L'ISC è, pertanto, un indicatore del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, avente lo scopo di informare il cliente in ordine al costo totale effettivo del credito che gli viene erogato mediante il mutuo.
La non esatta indicazione non comporta di per sé una maggiore onerosità del finanziamento quanto l'erronea rappresentazione del suo costo complessivo che rimane, tuttavia, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati nel contratto.
pagina 8 di 11 Ne discende che l'ISC non rientra tra i tassi, prezzi ed altre condizioni la cui erronea indicazione è
sanzionata dall'art. 117 TUB mediante la sostituzione automatica dei tassi d'interesse stabiliti ex lege a quelli pattuiti. In tal senso, ex multis, Cassazione civile sez. I, 09/12/2021, n.39169 secondo cui “In tema di contratti bancari, l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale
(TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 d.lgs. n. 385 del 1993, tenuto conto che essa, di per sé, non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto” (In
senso conforme: Tribunale Brindisi sez. I, 22/12/2021, n.1699, secondo cui l'erronea od omessa
Par quantificazione dell' non determina l'applicazione dell'art. 117 co. 6 TUB;
Tribunale Tivoli sez. I,
02/07/2021, n.1026; Tribunale Lecco sez. I, 07/05/2021, n.246, il quale esclude la nullità anche in caso di difformità tra ISC indicato in contratto e quello concretamente applicato;
Tribunale Napoli sez. II,
05/05/2021, n.4240; Tribunale Verona sez. III, 08/02/2021).
Par Chiarito che l'omessa indicazione dell' non determina alcuna nullità, è comunque doveroso evidenziare che, nella fattispecie in esame, il contratto di mutuo riporta la voce di cui si discute (in specie,
il contratto riporta un TAEG pari a 8,70%). Ora, fermo restando che la discrasia tra l'ISC/TAEG indicato in contratto e quello effettivamente applicato dalla banca non determina alcuna nullità (ex multis,
Tribunale Napoli cit. “In tema di mutuo, la difformità tra ISC pattuito ed ISC applicato non rende nulle le pattuizioni sugli interessi, in quanto l'indicatore sintetico di costo (o il TAEG) serve solo ad informare il mutuatario del costo complessivo del credito a lui erogato, mentre le varie voci di costo, compresa prima di tutto la misura degli interessi corrispettivi, sono pattuite in altre specifiche clausole. In altri termini,
pagina 9 di 11 l'ISC non rappresenta una specifica condizione economica da applicare al contratto di finanziamento,
svolgendo unicamente una funzione informativa finalizzata a porre il cliente nella posizione di conoscere
Par il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi. L'erronea quantificazione dell' , quindi,
non potrebbe comportare una maggiore onerosità del finanziamento (non mettendo in discussione la determinazione delle singole clausole contrattuali che fissano i tassi di interesse e gli altri oneri a carico del mutuatario) e, conseguentemente, non renderebbe applicabile a tale situazione quanto disposto dall'art. 117, comma 6 T.U.B.”), va comunque evidenziato che parte appellante non ha nemmeno indicato gli elementi da cui desumere che la banca abbia concretamente applicato un TAEG difforme e superiore rispetto a quello indicato in contratto, con la conseguenza che gli appellanti non hanno comunque soddisfatto l'onere probatorio su di essi gravante.
Il motivo va, pertanto, rigettato.
E.- SULLA CONDANNA ALLE SPESE DI LITE
Con l'ultimo motivo di appello è stata chiesta la riforma della statuizione in ordine alla condanna alle spese di lite.
Al rigetto dei primo quattro motivi di appello per le motivazioni sopra esposte consegue il rigetto di quello in esame, apparendo del tutto corretta e conforme al principio di soccombenza la statuizione in punto alle spese resa dal primo Giudice.
L'appello, pertanto, deve essere rigettato.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art.13, comma 1 quater, DPR 115/02.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Catania, definitivamente pronunziando, rigetta l'appello proposto avverso la sentenza n.2223/23 del Tribunale di Catania.
pagina 10 di 11 Condanna gli appellanti, in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali del presente grado di giudizio nei confronti di liquidate in €.4.200,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CP_1
CPA.
Dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art.13, comma 1 quater, DPR 115/02.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte d'appello il 22.1.2025.
IL PRESIDENTE REL/EST
dott. Nicola La Mantia
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 11 di 11