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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 31/03/2025, n. 1647 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1647 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12322/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Silvia Barison Presidente relatore dott.ssa Federica Benvenuti Giudice dott. Matteo Del Vesco Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12322/2024 con ad oggetto: Divorzio - scioglimento del matrimonio promossa da
Parte_1
Con l'avv. GIORGIO VIANELLI e l'avv. DARIO VIANELLI
RICORRENTE contro
Controparte_1
Contumace
CONVENUTA
E con l'intervento del P.M.
Posta in decisione all'udienza del 25/02/2025 con rinuncia agli scritti difensivi
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 21/06/2024 , premesso di aver contratto Parte_1
matrimonio civile con in AN de CU (CU) in data Controparte_1
06/04/2004, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Chioggia (VE); che dall'unione sono nati i figli (13/02/2004), (17/11/2009) e AN Per_1 Persona_2
(06/06/2014); che il SI. ha adottato – figlia della SI.ra Pt_1 Persona_3 CP_1
1 e nata da una precedente relazione – giusta sentenza di questo Tribunale n. 10/2023 CP_1
e successivo decreto di correzione di errore materiale n. 989/2023; che i coniugi si sono separati davanti a questo Tribunale, alle condizioni che erano state omologate dal Tribunale con decreto di omologa n. 9585 del 2023; che la separazione si è protratta a far tempo dalla loro comparizione all'udienza presidenziale, senza che la comunione spirituale e materiale tra gli stessi si sia ricostituita;
tanto premesso, ha domandato lo scioglimento del matrimonio alle condizioni di cui al proprio atto introduttivo.
Parte convenuta non si è costituita in giudizio e all'udienza del 21 gennaio 2025 è comparso il solo ricorrente, il quale ha dato atto di aver modificato – con memoria dep. il 10/01/2025
– le proprie conclusioni, in ragione del dedotto mutamento delle proprie condizioni economiche;
disposta la convocazione personale della SI.ra , la quale è stata CP_1
sentita personalmente all'udienza del 25 febbraio 2025, la difesa di parte ricorrente ha chiesto la pronuncia immediata di una sentenza parziale sullo status oltre ai provvedimenti temporanei, insistendo per la “riduzione del contributo a carico del ricorrente per concorso al mantenimento di AN ad € 250,00 mensili a decorrere dall'introduzione del presente giudizio e chiedendo un approfondimento a mezzo di informativa e Agenzia delle CP_2
Entrate circa la capacità reddituale della resistente”; preso atto di quanto sopra, il Giudice si è riservato sulle istanze istruttorie e sui provvedimenti temporanei e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sul solo status.
In primis va dichiarata la contumacia di parte convenuta, la quale, pur essendo stata regolarmente convenuta in giudizio, non si è costituita.
Nel merito, la domanda di scioglimento del matrimonio è meritevole di accoglimento.
Ed invero ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 lett. b) l. 898/70 come modificati dalla l. 74/87 ed e lege 55/2015 essendo trascorso il prescritto termine dalla data di cui le parti sono comparse innanzi al Presidente di questo Tribunale (06/07/2023) nella procedura di separazione personale senza che esse abbiano ripreso il consortium vitae idoneo a determinare l'interruzione della separazione, tanto più che la SI.ra – sentita CP_1
personalmente in udienza - ha dichiarato di vivere a Rosolina con il suo attuale compagno.
Deve pertanto ritenersi definitivamente cessata la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, come da prospettazione di parte ricorrente.
2 Sussistendo, perciò, tutti i presupposti richiesti ex lege, va pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti.
La causa deve proseguire, provvedendosi a ciò con separata ordinanza, al fine di pervenire a decisione sulle ulteriori istanze avanzate dal ricorrente.
Spese alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, seconda sezione civile, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in data 06/04/2004 tra le parti Pt_1
e e trascritto nei registri dello Stato Civile del
[...] Controparte_1
Comune di Chioggia in atti di matrimonio, parte 2, Serie C, n. 22, dell'anno 2004;
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza al suo passaggio in giudicato;
- provvede come da separata ordinanza per la prosecuzione del processo.
Spese alla sentenza definitiva.
Così deciso in data 27 marzo 2025 dal Tribunale di Venezia.
Il Presidente relatore
dott.ssa Silvia Barison
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Silvia Barison Presidente relatore dott.ssa Federica Benvenuti Giudice dott. Matteo Del Vesco Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12322/2024 con ad oggetto: Divorzio - scioglimento del matrimonio promossa da
Parte_1
Con l'avv. GIORGIO VIANELLI e l'avv. DARIO VIANELLI
RICORRENTE contro
Controparte_1
Contumace
CONVENUTA
E con l'intervento del P.M.
Posta in decisione all'udienza del 25/02/2025 con rinuncia agli scritti difensivi
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 21/06/2024 , premesso di aver contratto Parte_1
matrimonio civile con in AN de CU (CU) in data Controparte_1
06/04/2004, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Chioggia (VE); che dall'unione sono nati i figli (13/02/2004), (17/11/2009) e AN Per_1 Persona_2
(06/06/2014); che il SI. ha adottato – figlia della SI.ra Pt_1 Persona_3 CP_1
1 e nata da una precedente relazione – giusta sentenza di questo Tribunale n. 10/2023 CP_1
e successivo decreto di correzione di errore materiale n. 989/2023; che i coniugi si sono separati davanti a questo Tribunale, alle condizioni che erano state omologate dal Tribunale con decreto di omologa n. 9585 del 2023; che la separazione si è protratta a far tempo dalla loro comparizione all'udienza presidenziale, senza che la comunione spirituale e materiale tra gli stessi si sia ricostituita;
tanto premesso, ha domandato lo scioglimento del matrimonio alle condizioni di cui al proprio atto introduttivo.
Parte convenuta non si è costituita in giudizio e all'udienza del 21 gennaio 2025 è comparso il solo ricorrente, il quale ha dato atto di aver modificato – con memoria dep. il 10/01/2025
– le proprie conclusioni, in ragione del dedotto mutamento delle proprie condizioni economiche;
disposta la convocazione personale della SI.ra , la quale è stata CP_1
sentita personalmente all'udienza del 25 febbraio 2025, la difesa di parte ricorrente ha chiesto la pronuncia immediata di una sentenza parziale sullo status oltre ai provvedimenti temporanei, insistendo per la “riduzione del contributo a carico del ricorrente per concorso al mantenimento di AN ad € 250,00 mensili a decorrere dall'introduzione del presente giudizio e chiedendo un approfondimento a mezzo di informativa e Agenzia delle CP_2
Entrate circa la capacità reddituale della resistente”; preso atto di quanto sopra, il Giudice si è riservato sulle istanze istruttorie e sui provvedimenti temporanei e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sul solo status.
In primis va dichiarata la contumacia di parte convenuta, la quale, pur essendo stata regolarmente convenuta in giudizio, non si è costituita.
Nel merito, la domanda di scioglimento del matrimonio è meritevole di accoglimento.
Ed invero ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 lett. b) l. 898/70 come modificati dalla l. 74/87 ed e lege 55/2015 essendo trascorso il prescritto termine dalla data di cui le parti sono comparse innanzi al Presidente di questo Tribunale (06/07/2023) nella procedura di separazione personale senza che esse abbiano ripreso il consortium vitae idoneo a determinare l'interruzione della separazione, tanto più che la SI.ra – sentita CP_1
personalmente in udienza - ha dichiarato di vivere a Rosolina con il suo attuale compagno.
Deve pertanto ritenersi definitivamente cessata la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, come da prospettazione di parte ricorrente.
2 Sussistendo, perciò, tutti i presupposti richiesti ex lege, va pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti.
La causa deve proseguire, provvedendosi a ciò con separata ordinanza, al fine di pervenire a decisione sulle ulteriori istanze avanzate dal ricorrente.
Spese alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, seconda sezione civile, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in data 06/04/2004 tra le parti Pt_1
e e trascritto nei registri dello Stato Civile del
[...] Controparte_1
Comune di Chioggia in atti di matrimonio, parte 2, Serie C, n. 22, dell'anno 2004;
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza al suo passaggio in giudicato;
- provvede come da separata ordinanza per la prosecuzione del processo.
Spese alla sentenza definitiva.
Così deciso in data 27 marzo 2025 dal Tribunale di Venezia.
Il Presidente relatore
dott.ssa Silvia Barison
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