Sentenza 7 luglio 2016
Ordinanza collegiale 11 gennaio 2017
Ordinanza collegiale 11 aprile 2017
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VII, ordinanza collegiale 11/04/2017, n. 2038 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2038 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2017 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 11/04/2017
N. 02038/2017 REG.PROV.COLL.
N. 04021/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 4021 del 2015, proposto da:
Istituto Diocesano Per il Sostentamento del Clero della Diocesi di Teano Calvi, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Benedetto Barra, domiciliato ex art. 25 cpa presso T.A.R. Campania - Napoli Segreteria in Napoli, piazza Municipio, 64;
contro
Comune di Pignataro Maggiore in persona del Sindaco legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Marilù Iorio, con domicilio eletto presso lo studio Marilu' Iorio in Napoli, p.zza Muncipio,64 c/o Tar Campania;
Per
la richiesta di chiarimenti di cui alla nota depositata in data 12 novembre 2016 dalla dott.ssa Stella Murolo, delegata quale commissario ad acta dall’Ufficio Territoriale del Governo-Prefettura di Caserta, per l’esecuzione della sentenza di ottemperanza di questa Sezione n. 3456/2016, resa per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza della Corte d'Appello di Napoli n. 338/14 pubblicata il 27/01/2014;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Pignataro Maggiore in persona del Sindaco P.T.;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 aprile 2017 il dott. Guglielmo Passarelli Di Napoli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato che è emerso un contrasto sulle modalità di calcolo della cd. penalità di mora;
che, infatti, secondo il commissario ad acta la penalità di mora va calcolata in misura pari allo 0,20 per cento del credito maturato; e cioè ad una somma di € 29,75 al giorno per ogni ulteriore giorno di ritardo nell’adempimento;
che, invece, secondo la parte ricorrente la penalità di mora va calcolata in misura pari a euro 3.348,51, cioè agli interessi legali, calcolati dalla maturazione di ogni singola componente, e maturati al dì del 21 luglio 2016, e ciò sia per ragioni letterali (nella sentenza n. 3456/2016 si legge: «Ritiene, quindi, il Collegio che la quantificazione della relativa penalità debba essere effettuata in una misura percentuale rispetto alle somme di cui in condanna...sulla somma complessiva indicata nel giudicato andranno, pertanto, calcolati gli interessi legali dovuti a titolo di astreinte, tenendo presente il diverso termine iniziale del maturare dei rispettivi interessi, come innanzi precisati, ai fini del computo dell'ulteriore somma da corrispondere»); sia per ragioni di ordine logico (gli interessi legali spettanti sono quelli decorrenti dal termine di ciascuna annualità di occupazione; ove mai fossero spettati gli interessi dal dì della sentenza, il calcolo sarebbe stato senz'altro diverso; ma sia la sentenza della Corte d'Appello, sia la sentenza del T.A.R. fanno decorrere gli interessi dal termine di ogni annualità d'occupazione);
che, invece, secondo il commissario ad acta (nonché secondo l’Amministrazione resistente) la penalità di mora va determinata nella misura dello 0,20%, da calcolarsi sulla somma di euro 14.277,23 (di cui 11.582,72 di capitale e 3.348,51 di interessi), di tal che la somma giornaliera da corrispondere ammonterebbe ad euro 29,75 al giorno da moltiplicare per i giorni di ritardo nel pagamento;
che, pertanto, con nota depositata in data 12 novembre 2016 la dott.ssa Stella Murolo, delegata quale commissario ad acta dall’Ufficio Territoriale del Governo-Prefettura di Caserta per l’esecuzione della sentenza di ottemperanza di questa Sezione n. 3456/2016, resa per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza della Corte d'Appello di Napoli n. 338/14 pubblicata il 27/01/2014, ha richiesto chiarimenti sulle modalità di calcolo della somma dovuta a titolo di astreinte, in forza della citata sentenza di ottemperanza;
che questa Sezione, con ordinanza n. 281/2017, disponeva che il commissario ad acta dovesse provvedere alla notifica della citata richiesta di chiarimenti (da intendersi come ricorso per chiarimenti) alle parti del presente giudizio, al fine di salvaguardare il contraddittorio;
che appare corretto il calcolo come effettuato dal commissario ad acta, atteso che la sentenza di n. 3456/2016 espressamente prevede: "con riferimento alla misura della penalità di mora, ritiene il Collegio che la stessa debba essere ancorata sia al dato temporale della inosservanza del giudicato — essendo tale penalità strumento di coazione indiretta e rivestendo funzione compulsoria che si affianca, in termini di completamento e cumulo, alla tecnica surrogatoria che permea il giudizio d'ottemperanza, attuata attraverso il Commissario ad Acta - sia all'ammontare delle somme di cui alla condanna rimasta ineseguita, e ciò in ragione della funzione sanzionatoria cui risponde l'astreinte, la quale è presidiata dal principio di proporzionalità della sanzione rispetto all'inadempimento dell'obbligo";
che, ancora, la predetta sentenza statuisce: "Ritiene, quindi, il Collegio che la quantificazione della relativa penalità debba essere effettuata in una misura percentuale rispetto alle somme di cui alla condanna prendendo a riferimento il tasso legale di interesse quale criterio di commisurazione della penale da ritardata corresponsione al creditore della somma di denaro di cui alla pronuncia da ottemperare (Cfr. sul punto TAR Lazio, Roma Sez. A 16 dicembre 2014 n. 12739; T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 15/01/2015, n. 629). Sulla somma complessiva indicata nel giudicato andranno, pertanto, calcolati gli interessi legali dovuti a titolo di astreinte, tenendo presente il diverso termine iniziale del maturare dei rispettivi interessi, come innanzi precisati, ai fini del computo dell'ulteriore somma da corrispondere";
che, pertanto, la penalità di mora va calcolata nel seguente modo: il capitale (euro 11.582,72) più gli interessi (euro 3.348,51, indicati in nota dal creditore) danno una somma complessiva di euro 14.931,23; sulla cifra complessiva di euro 14.931,23 deve applicarsi il tasso legale di interesse dello 0.20%, dopodiché il risultato va moltiplicato per i giorni di ritardo nell'adempimento;
che la diversa modalità di calcolo proposta dalla parte creditrice comporta, come conseguenza, una penalità di mora complessiva di oltre 200.000 euro, in palese violazione del principio di proporzionalità;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima),
Rende sulla nota del commissario ad acta i chiarimenti indicati in motivazione.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 11 aprile 2017 con l'intervento dei magistrati:
Rosalia Maria Rita Messina, Presidente
Guglielmo Passarelli Di Napoli, Consigliere, Estensore
Marina Perrelli, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Guglielmo Passarelli Di Napoli | Rosalia Maria Rita Messina |
IL SEGRETARIO