Cass. civ., sez. V trib., sentenza 31/01/2023, n. 2880
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Sentenza 31 gennaio 2023

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Il provvedimento analizzato è stato emesso dalla Corte Suprema di Cassazione, Sezione Tributaria, il 17 gennaio 2023. La E. Sat RL ha impugnato 23 intimazioni di pagamento, sostenendo che queste si riferissero a cartelle esattoriali per le quali era già intervenuta una sentenza di accoglimento, che aveva accertato l'omessa notifica delle cartelle stesse. La parte resistente, QU UD PA, ha contestato la decisione, sostenendo di aver provveduto a rinotificare le intimazioni. La Corte ha confermato la decisione della Commissione Tributaria Regionale, ritenendo che le intimazioni impugnate non potessero essere valide, in quanto si riferivano a cartelle già oggetto di un giudicato.

Il giudice ha argomentato che, essendosi formato un giudicato sulla questione dell'omessa notifica delle cartelle, non era possibile riesaminare tale aspetto nel secondo giudizio. Inoltre, ha ritenuto infondati i motivi di ricorso di QU RV, evidenziando che la questione della giurisdizione e la regolarità delle notifiche erano già state risolte in precedenza. La Corte ha quindi rigettato il ricorso, confermando l'importanza del principio di autorità del giudicato e della necessità di rispettare le decisioni già assunte in precedenti procedimenti.

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Massime1

Quando due giudizi tra le stesse parti abbiano ad oggetto un medesimo negozio o rapporto giuridico ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento compiuto in merito ad una situazione giuridica o la risoluzione di una questione di fatto o di diritto incidente su un punto decisivo comune ad entrambe le cause, o costituente indispensabile premessa logica della statuizione contenuta nella sentenza passata in giudicato, precludono l'esame del punto accertato e risolto, anche nel caso in cui il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che costituiscono lo scopo ed il petitum del primo. Nel caso di specie, il giudicato formatosi sulla questione concernente l'omessa notifica delle cartelle strumentali alle intimazioni di pagamento preclude il riesame nel secondo giudizio del profilo accertato e risolto nel primo. In sostanza, in presenza di un giudicato sulla mancata notifica delle cartelle prodromiche all'intimazione di pagamento, diventa irrilevante la eventuale circostanza che delle stesse il contribuente abbia, in realtà, avuto conoscenza, magari aliunde e, pertanto, accertato in via definitiva il difetto della loro notifica, l'agente per la riscossione avrebbe dovuto far precedere l'intimazione di pagamento dalla rinnovazione della notificazione delle cartelle esattoriali.

Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. V trib., sentenza 31/01/2023, n. 2880
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2880
    Data del deposito : 31 gennaio 2023
    Fonte ufficiale :

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