Sentenza 30 ottobre 2020
Rigetto
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 29/01/2025, n. 686 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 686 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00686/2025REG.PROV.COLL.
N. 04584/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4584 del 2021, proposto da CE De RI e LU OL, rappresentati e difesi dall'avvocato Giulio Renditiso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Bruno Sassani in Roma, via XX Settembre 3;
contro
Comune di Massa Lubrense, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Sesta) n. 4954/2020, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria del giorno 4 dicembre 2024 il Cons. Giovanni Tulumello e udito per gli appellanti l’Avv. Giulio Renditiso;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. I signori CE De RI e LU OL hanno impugnato davanti al T.A.R. della Campania il provvedimento n. 6134 del 14.03.2013 del Comune di Massa Lubrense, recante l’accertamento di inottemperanza ed acquisizione gratuita al patrimonio comunale di opere edilizie abusive, e la nota prot. 9102 notificata in data 24.04.2013 recante la data fissata per l’immissione in possesso, chiedendone l’annullamento.
Tali provvedimenti facevano seguito all’ordinanza di demolizione n. 26/2009, oggetto di autonomo giudizio impugnatorio conclusosi con pronuncia di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, su espressa richiesta degli odierni appellanti, i quali avendo presentato successiva istanza di accertamento di conformità ex art. 36, d.P.R. n. 380/2001, nonché di accertamento di compatibilità paesaggistica ex art. 167, d.lgs. n 42/2004, a fronte del rigetto dell’amministrazione ritenevano inefficace l’ordinanza di demolizione ai sensi della previsione regolamentare di cui alla delibera C.C. n. 17/2012 recante l’approvazione dell’atto di indirizzo relativo alle procedure da applicare “ in materia di repressione degli abusi edilizi e linee guida in materia di procedimenti…ostativi alla demolizione di immobili acquisiti al patrimonio comunale ” (la quale espressamente prevede: “ Nel caso di procedimenti di cui al precedente punto 2), lett. b) (procedimenti di accertamento di conformità previsti dall’art. 36 del D.P.R. n. 380/2001), c) (procedimenti di accertamento di compatibilità paesaggistica previsti dall’art. 167, comma 4 e 5, del D.Lgs. n. 42/2004), d) (istanze di condono edilizio) e a conclusione degli stessi, se con esito negativo, si provvederà alla reiterazione del provvedimento di demolizione ”).
Nelle more del giudizio, con determinazione n. 22 del 14.05.2013, l’amministrazione ai sensi del punto 10, comma 2, lett. c), all. A della deliberazione del C.C. n. 17 del 16.03.2012, determinava la temporanea sospensione delle attività esecutive di sgombero ed immissione in possesso, disposte con il provvedimento 6134/2013 di accertamento di inottemperanza ed acquisizione gratuita al patrimonio comunale, fino alla pronuncia del TAR.
2. Con la sentenza qui impugnata il TAR ha respinto il ricorso introduttivo sull’assunto che a seguito del rigetto dell’istanza di sanatoria degli abusi oggetto dell’ordinanza di demolizione n. 26/2009, quest’ultima abbia riacquistato efficacia, consolidando i propri effetti.
Sotto altro profilo, il giudice di prime cure ha poi rigettato gli ulteriori motivi di ricorso evidenziando: da un lato, che la mancata o inesatta individuazione dell’area da acquisire non incide sulla legittimità dell’ingiunzione di demolizione; dall’altro, che i prospettati vizi procedimentali per omesso accertamento della mancata spontanea ottemperanza e conseguente comunicazione di avvio del procedimento non inficiano la legittimità dell’acquisizione gratuita che opera di diritto allo scadere del tempo fissato per ottemperare all’ordine demolitorio, come atto consequenziale dovuto, privo di contenuto discrezionale e avente natura meramente dichiarativa.
Conseguentemente, il giudice di prime cure rigettava altresì l’istanza risarcitoria dei ricorrenti attesa l’insussistenza di un danno ingiusto.
3. L’indicata sentenza è stata impugnata con ricorso in appello dai ricorrenti in primo grado.
Gli appellanti hanno riproposto e sviluppato le censure disattese dal TAR attraverso specifiche critiche alla sentenza appellata.
3.1. Nello specifico, con il primo motivo parte appellante lamenta l’erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha rigettato l’impugnazione del provvedimento di acquisizione, attraverso una statuizione che si pone in contrasto con la norma regolamentare di cui alla C.C. n. 17/2012 recante la previsione della reiterazione da parte dell’amministrazione del provvedimento di demolizione a conclusione dei procedimenti di accertamento di conformità con esito negativo, e travisando altresì quanto statuito nella sentenza del TAR Napoli n.1554/2018, resa tra le parti, dichiarativa dell’improcedibilità del ricorso proposto avverso l’ordinanza di demolizione n. 26/2009.
Con il secondo motivo, gli appellanti contestano la motivazione della sentenza gravata che, nel rigettare la doglianza inerente alla mancata indicazione dell’area di sedime, argomenta in relazione all’irrilevanza della suddetta omissione ai fini della legittimità dell’ordinanza di demolizione quando nel caso di specie è oggetto di impugnazione il diverso provvedimento di acquisizione gratuita.
Con il terzo motivo, infine, parte appellante ripropone la doglianza inerente all’omessa istruttoria e omessa motivazione ai fini dell’acquisizione di un’area ulteriore rispetto a quella di sedime e pari a quella massima consentita dalla legge, lamentando l’erroneità della sentenza TAR che oblitera sul reale motivo di ricorso.
4. Il Comune di Massa Lubrense, ancorché regolarmente intimato, non si è costituito nel presente grado di giudizio.
All’udienza straordinaria del 4 dicembre 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.
5. I motivi di gravame possono essere oggetto di esame unitario, in ragione dell’intima connessione fra i relativi argomenti.
Gli appellanti si dolgono in sostanza del fatto che l’accertamento dell’inottemperanza e l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale avrebbero dovuto essere preceduti da una nuova ordinanza di demolizione, una volta respinta l’istanza di condono, in forza di una previsione in tal senso contenuta nella D.C.C. 17/2012 del Comune di Massa Lubrense, recante “Approvazione atto di indirizzo procedure urbanistiche da applicare in materia di repressione degli abusi edilizi”.
Un secondo ed un terzo profilo di censura riguardano l’indicazione e la perimetrazione dell’area oggetto di acquisizione.
Il Collegio non ravvisa ragioni per discostarsi dalla giurisprudenza di questo Consiglio di Stato, consolidata nel senso dell’infondatezza della pretesa della parte appellante, in quanto:
5.1. l'avvenuta presentazione di un'istanza di accertamento di conformità, quando sia già stato instaurato un procedimento sanzionatorio, concretizzatosi nell'adozione di un'ingiunzione a demolire, fa sì che questa perda efficacia solo temporaneamente, ossia per il tempo strettamente necessario alla definizione, anche solo tacita, del procedimento di sanatoria ordinaria, con la conseguenza che, ove questa non venga accolta, il procedimento sanzionatorio riacquista efficacia senza la necessità, per l'amministrazione, di riadottare il provvedimento; tale mancato accoglimento non impone, peraltro, la successiva riadozione dell'atto demolitorio, con ciò attribuendo al privato, destinatario dello stesso, il potere di paralizzare, attraverso un sostanziale annullamento, intrinseco nella mera presentazione di una domanda, finanche pretestuosa, quel medesimo provvedimento (Consiglio di Stato sez. II, 06/05/2021, n.3545); peraltro nel caso di specie va osservato che l’ordinanza di demolizione era stata impugnata con autonomo giudizio, conclusosi con una sentenza di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse alla decisione per espressa richiesta di parte ricorrente (Tar Campania, Napoli, sez. VII, n. 1554/2018): nel corso del giudizio, i ricorrenti avevano infatti dichiarato la sopravvenuta carenza del loro interesse sull’assunto che in forza di specifica previsione regolamentare il Comune avrebbe dovuto reiterare il provvedimento di demolizione a fronte del rigetto dell’istanza di accertamento di conformità nel frattempo adottato; il TAR nella menzionata sentenza del 2018, pur dando atto di un orientamento in forza del quale la domanda di sanatoria ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001 è “inidonea a comportare l'improcedibilità del ricorso avverso l'ingiunzione di demolizione - determinando la mera sospensione dell'efficacia dell'ordinanza di demolizione che si consolida, e riacquista efficacia, a seguito del rigetto espresso o tacito della medesima istanza ex art. 36, senza che all'occorrenza sia necessaria l'adozione di una nuova ordinanza di demolizione”, ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse attesa la richiesta espressa dei ricorrenti;
a tale richiesta, connessa ad un’interpretazione della prescrizione regolamentare fatta propria dalla parte ricorrente – che ha operato la valutazione della perdurante sussistenza o meno dell’interesse ai fini della volontaria dichiarazione in tal senso - e non dalla decisione del T.A.R., va dunque imputato quell’esito processuale: non potendosi evidentemente correlare alla motivazione della dichiarazione di carenza d’interesse un effetto del giudicato relativo ad una questione giuridica che non ha costituito oggetto di trattazione, essendosi il giudizio arrestato alla pronuncia in rito determinata da detta dichiarazione;
5.2. l'indicazione dell'area di sedime destinata ad essere acquisita per legge al patrimonio comunale, in caso di mancata ottemperanza all'ordine di demolizione, non ha attitudine ad invalidare il provvedimento repressivo (da ultimo in questo senso: Cons. Stato, VI, 12 dicembre 2022, n. 10856; 1 dicembre 2022, n. 10578; 19 ottobre 2022, n. 8899; 14 ottobre 2022, n. 8782). Nell'ambito dell'indirizzo ora richiamato si è quindi precisato che è nella successiva fase di verifica dell'inottemperanza che va precisata l'area da acquisire (Consiglio di Stato sez. VII, 03/01/2023, n.111);
5.3. “ l'acquisizione gratuita al patrimonio comunale delle opere abusive realizzate: - costituisce una misura sanzionatoria che consegue automaticamente all'inottemperanza dell'ordine di demolizione, non potendo essere opposta né una qualsivoglia rilevanza del tempo trascorso dalla realizzazione dell'abuso, né l'affidamento riposto eventualmente dall'interessato sulla legittimità delle opere da realizzare, né l'assenza di motivazione specifica sulle ragioni di interesse pubblico perseguite con l'acquisizione stessa (tra gli altri, Consiglio di Stato, sez. VI, 12 maggio 2020, n. 2990); - rappresenta una sanzione avente come presupposto la mancata ottemperanza all'ordine di demolizione entro il termine fissato dalla legge; l'effetto traslativo della proprietà avviene invece ipso iure e costituisce l'effetto automatico della mancata ottemperanza all'ingiunzione demolire, ragion per cui il provvedimento di acquisizione presenta una natura meramente dichiarativa, non implicando alcuna valutazione discrezionale (tra gli altri, Consiglio di Stato, Sez. VI, 20 agosto 2020, n. 5158); - di regola, non deve essere preceduto da una comunicazione di avvio, trattandosi di un'azione amministrativa dovuta e rigidamente vincolata, con riferimento alla quale non sono richiesti apporti partecipativi del privato (Consiglio di Stato Sez. VI, 25 giugno 2019, n. 4336). 23.2 Questo Consiglio (sez. II, 23 maggio 2019, n. 3364), tuttavia, ha anche evidenziato che i procedimenti repressivi in materia edilizia, culminanti con l'atto di acquisizione della proprietà privata al patrimonio comunale, devono seguire una corretta scansione procedimentale, che consenta al privato di adempiere correttamente al provvedimento demolitorio al fine di evitare l'estrema conseguenza della perdita della proprietà. Tale scansione procedimentale è costituita dal provvedimento di demolizione, con cui viene assegnato il termine di novanta giorni per adempiere spontaneamente alla demolizione ed evitare le ulteriori conseguenze pregiudizievoli; dall'accertamento della inottemperanza alla demolizione tramite un verbale che accerti la mancata demolizione; dall'atto di acquisizione al patrimonio comunale che costituisce il titolo per l'immissione in possesso e per la trascrizione dell'acquisto della proprietà in capo al Comune. In particolare, tale atto deve individuare il bene oggetto di acquisizione e la relativa area di sedime, nonché l'eventuale area ulteriore, nei limiti del decuplo della superficie abusiva, la cui ulteriore acquisizione deve essere specificamente motivata con riferimento alle norme urbanistiche vigenti. La sanzione della perdita della proprietà per inottemperanza all'ordine di remissione in pristino, pur se definita come una conseguenza di diritto dall'art. 31, comma 3, D.P.R. n. 380 del 2001, richiede, dunque, un provvedimento amministrativo che definisca l'oggetto dell'acquisizione al patrimonio comunale attraverso la quantificazione e la perimetrazione dell'area sottratta al privato. Il titolo per l'immissione in possesso del bene e per la trascrizione nei registri immobiliari è costituito dall'accertamento dell'inottemperanza all'ingiunzione a demolire, ma per tale atto deve intendersi non il mero verbale di constatazione di inadempienza, atteso il suo carattere endoprocedimentale e dichiarativo delle operazioni effettuate durante l'accesso ai luoghi, ma solo il formale accertamento, che faccia proprio l'esito del verbale e che costituisca, quindi, il titolo ricognitivo idoneo all'acquisizione gratuita dell'immobile al patrimonio comunale delle opere edilizie abusivamente realizzate. Il relativo provvedimento necessita che in esso siano esattamente individuate ed elencate le opere e le relative pertinenze urbanistiche dal momento che costituisce titolo per l'immissione in possesso dell'opera e per la trascrizione nei registri immobiliari (Consiglio di Stato, sez. V, 17 giugno 2014, n. 3097) ” (Consiglio di Stato sez. VI, 01/09/2021, n.6190).
6. Dalle considerazioni che precedono discende che l’appello è infondato e che va pertanto respinto, con conferma della sentenza di primo grado qui gravata, la cui motivazione per le indicate ragioni non è superata dagli argomenti di censura posti a fondamento dei motivi di appello.
Nulla dev’essere statuito in merito alle spese del giudizio, non essendosi costituita l’amministrazione appellata.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Marco Lipari, Presidente
Carmelina Addesso, Consigliere
Giovanni Tulumello, Consigliere, Estensore
Alessandro Enrico Basilico, Consigliere
Ofelia Fratamico, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Tulumello | Marco Lipari |
IL SEGRETARIO