Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 22/04/2025, n. 433 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 433 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 660/2021
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Seconda civile, composta dai Sigg.:
Dott. Giuseppe Serao Presidente rel. est.
Dott. Lucia Cannella Consigliere
Dott. Vittorio Aliprandi Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n.° 660/2021 R.G. posta in decisione all'udienza collegiale del
26.6.2024 promossa d a
P.I. , in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. PAOLO PIVA e dall'avv. STEFANO
PIVA ed elettivamente domiciliata in VIALE TOSCHI N. 4 43100 PARMA presso lo studio dell'avv. PAOLO PIVA.
APPELLANTE
c o n t r o
P.I. , già in persona del COroparte_1 P.IVA_2 COroparte_2
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. IVO FORMIGARO
APPELLATA
e contro
(C.F. COroparte_3
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso P.IVA_3
dall'avv. FRANCESCO BENEDINI ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in
VIA JANELLO TORRIANI N. 15 26100 . Pt_1
APPELLATO
e contro
(C.F. , in persona del legale COroparte_4 P.IVA_4
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. ALDO BAGASSI ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in VIALE STELVIO N. 54 23017
MORBEGNO (SO).
APPELLATA
nonché contro
(C.I.F.: . COroparte_5 C.F._1
APPELLATA CONTUMACE
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Cremona pubblicata in data 5.5.2021 con il n.° 228/2021
CONCLUSIONI
Parte_2
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Brescia, ogni contraria istanza disattesa e previe le più opportune declaratorie del caso e di legge, in funzione di Giudice del gravame,
concessi i termini di cui all'art. 190 cpc per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche, in accoglimento dei formulati motivi d'appello, ammesse le istanze istruttorie già oggetto di richiesta nel corso del giudizio del primo grado, ammessa eventuale CTU, riformare integralmente la sentenza n. 228/2021 pronunciata dal
Tribunale di Cremona in data 04/05/2021 e depositata il 05/05/2021, e, per l'effetto,
accogliere le domande e le conclusioni già formulate nel corso del giudizio di primo grado e, quindi:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Brescia, “accertata e dichiarata la sussistenza dei vizi, dei malfunzionamenti e delle difformità denunziate al punto n. 9 delle premesse di fatto dell'atto di citazione del primo grado di giudizio nonché la operatività delle clausole di garanzia di cui all'articolo 7 del contratto sottoscritto inter partes in data
20/04/2010,
1) accertato e dichiarato l'inadempimento contrattuale della società (ora CP
) alle obbligazioni assunte nei confronti di COroparte_1 Parte_1
dichiarare tenuta e condannare la medesima società (ora CP _1
) in persona del suo legale rappresentante pro tempore a rimuovere ed eliminare i
[...]
vizi, i malfunzionamenti e le difformità denunziate;
2) assegnare, conseguentemente, ai sensi dell'art. 1512 c.c., alla società CP
(ora ) in persona del suo legale rappresentante pro tempore un termine COroparte_1
per sostituire e riparare i beni oggetto della fornitura secondo quanto risultante dagli impegni contrattualmente assunti ed alla luce di quanto evidenziato dal CTU Dott.
nel proprio elaborato peritale 30/11/2015; Per_1 3) fissare una penale giornaliera a carico di (ora ) per CP COroparte_1
ogni giorno di ritardo nell'esecuzione degli interventi di sostituzione e riparazione rispetto al termine che verrà assegnato;
4) dichiarare tenuta e condannare la società (ora ) in CP COroparte_1
persona del suo legale rappresentante pro tempore al pagamento a favore dell'RI
, a titolo di risarcimento del danno subito in esito ai dedotti ed Parte_1
accertati inadempimenti, della somma di Euro 38.130,00
(eurotrentottomilacentotrenta/00) o di quella somma, maggiore o minore, che risulterà
ad istruttoria esperita per ogni anno di esercizio dell'impianto realizzato da CP
(ora ) in forza del contratto 20/04/2010 fino al momento della
[...] COroparte_1
integrale rimozione dei vizi, dei difetti e dei malfunzionamenti denunziati oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dì del dovuto all'effettivo soddisfo;
5) dichiarare tenuta e condannare la società (ora ) in CP COroparte_1
persona del suo legale rappresentante pro tempore al pagamento a favore dell'RI
, a titolo di rimborso degli oneri sostenuti (spese tecniche, legali e Parte_1
di ATP) in esito e quale conseguenza dei dedotti inadempimenti, della somma di Euro
80.604,34 o di quella somma, maggiore o minore, che risulterà ad istruttoria esperita oltre interessi legali dal dì del dovuto all'effettivo soddisfo.
Voglia, comunque, l'Ecc.ma Corte di Appello di Brescia, in via meramente subordinata rispetto alle domande principali, nella denegata e non creduta ipotesi di ritenuta inapplicabilità dell'art. 1512 c.c., qualora ritenga di riqualificare la domanda, così
come prospettato dal Tribunale di Cremona, quale domanda di garanzia per i vizi ai sensi dell'art. 1490 c.c. comma 1, 1) accertata l'esistenza dei vizi denunziati, accertato l'inadempimento, accertata,
quindi, la responsabilità di (ora , accertata la CP COroparte_1
diminuzione di valore apprezzabile dell'impianto realizzato in forza del contratto
20/04/2010, ridurre proporzionalmente il prezzo della fornitura quale conseguenza dei vizi e dei malfunzionamenti e dichiarare tenuta e condannare (ora CP [...]
) alla restituzione della maggior somma percepita rispetto all'effettivo _1
minor valore dell'impianto fotovoltaico oltre interessi dal dì del dovuto all'effettivo soddisfo;
2) accertata, inoltre, l'esistenza dei vizi denunziati, accertato l'inadempimento,
accertata, quindi, la responsabilità di (ora ), dichiarare CP COroparte_1
tenuta e condannare la medesima società (ora ) in CP COroparte_1
persona del suo legale rappresentante pro tempore al risarcimento a favore di
[...]
di tutti i danni subiti e alla ripetizione delle spese sostenute in conseguenza Parte_1
dei vizi e dei malfunzionamenti dedotti;
3) dichiarare, quindi, tenuta e condannare la società (ora CP _1
) in persona del suo legale rappresentante pro tempore al pagamento a favore
[...]
dell'RI , a titolo di risarcimento del danno subito in esito ai Parte_1
denunziati ed accertati vizi e malfunzionamenti, della somma di Euro 38.130,00
(eurotrentottomilacentotrenta/00) o di quella somma, maggiore o minore, che risulterà
ad istruttoria esperita per ogni anno di esercizio dell'impianto realizzato da CP
(ora ) in forza del contratto 20/04/2010 fino al momento della
[...] COroparte_1
integrale rimozione dei vizi, dei difetti e dei malfunzionamenti denunziati oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dì del dovuto all'effettivo soddisfo;
4) dichiarare tenuta e condannare, infine, la società (ora CP _1
) in persona del suo legale rappresentante pro tempore al pagamento a favore
[...]
dell'RI , a titolo di rimborso degli oneri sostenuti (spese Parte_1
tecniche, legali e di ATP) in esito e quale conseguenza dei dedotti vizi e malfunzionamenti e, dunque, in esito all'accertato inadempimento, della somma di Euro
80.604,34 o di quella somma, maggiore o minore, che risulterà ad istruttoria esperita oltre interessi legali dal dì del dovuto all'effettivo soddisfo.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio, anche con riferimento alla fase cautelare di ATP e conseguente condanna nei confronti dei percipienti alla ripetizione a favore di delle spese di lite già Parte_1
liquidate a favore delle controparti , COroparte_1 COroparte_7
e in esito alla sentenza di primo grado.
[...] COroparte_4
In via istruttoria, così come reiteratamente richiesto nel corso del giudizio di primo grado, si insiste per l'ammissione dei mezzi di prova formalmente dedotti con memoria istruttoria datata 27/03/2017.
In particolare, quindi, si chiede di essere ammessi alla prova per testi sulle seguenti circostanze di fatto:
1)“Vero che il danno derivante a dalla ridotta produzione di energia Parte_1
dei pannelli di cui al contratto di fornitura sottoscritto con quantificato CP
dal CTU in sede di ATP in € 20.017,00 per ogni anno di funzionamento dell'impianto è
riferito al solo incentivo in conto energia”;
2)“Vero che il danno derivante a per la mancata produzione di Parte_1
energia dei pannelli di cui al contratto di fornitura sottoscritto con è CP dovuto a 86 moduli totalmente disconnessi e a 130 moduli che presentano almeno un terzo di disconnessione causato dal problema del by-pass e che tale danno ammonta ad
€ 12.148,00 per ogni anno di funzionamento dell'impianto”;
3)“Vero che la mancata valorizzazione dei ricavi per la vendita di cui alle delibere
AEEG n. 280/07 e 280/07° sia in termini di valorizzazione dell'energia, sia in termini di tasso di inflazione (incremento medio al 18,55%) ammonta ad € 5.966,60 per ogni anno di funzionamento dell'impianto”;
4)“Vero che l'importo annuale complessivo dei danni e delle mancate valorizzazioni di cui ai capitoli di prova 1), 2) e 3) ammonta complessivamente ad € 38.131,60”; 5)“Vero
che , nel corso della procedura di ATP (Tribunale di Cremona R.g. Parte_1
n. 2520/2013), ha sostenuto ed anticipato costi per il complessivo importo di €
80.604,34”;
6)“Vero che , nel corso della procedura di ATP (Tribunale di Parte_1
Cremona R.g. n. 2520/2013), ha saldato integralmente le fatture di cui all'allegato n. 8
all'atto di citazione e allegati alla memoria istruttoria 27/03/2017 (allegati da rammostrarsi al teste) per l'importo complessivo di € 80.604,34”.
Si indicano quali testi, sui capitoli di prova:
- Prof. c/o Politecnico di Milano, Dipartimento di Energia in Via Tes_1
Lambruschini n. 4 Milano (sui capitoli da 1) a 4));
- Ing. con studio in Via del Commercio 29 Crema (CR) (sui capitoli da Testimone_2
1) a 4));
- residente a [...](sui capitoli 5) e 6)); Testimone_3
- residente a (sui capitoli 5) e 6)). Testimone_4 Pt_1 In via istruttoria, inoltre, qualora venga ritenuto utile ed opportuno, si insiste,
reiterando le istanze già formulate nel corso del giudizio di primo grado, per l'ammissione di CTU.”
COroparte_8
“Voglia l'Ecc.ma Corte adita, ogni eccezione, istanza e domanda avversaria rigettata,
(i) respingere l'appello formulato da e, per l'effetto, confermare la Parte_1
sentenza n. 228/21 resa dal Tribunale di Cremona pubblicata il 5 maggio 2021;
(ii) in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande svolte da parte appellante, dichiarare tenuta e condannare
[...]
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a COroparte_3
CO tenere indenne e manlevare , in relazione alle domande tutte svolte da Pt_1
, in particolare, accertato e dichiarato l'inadempimento di in relazione
[...] CP_3
alla garanzia di buon funzionamento dei pannelli forniti, condannare la stessa a sostituire e/o riparare i pannelli in modo da rendere gli stessi conformi a quanto contrattualmente pattuito nonché a corrispondere direttamente tutte le somme che
CO risulteranno dovute a o comunque a rifondere a tutte le somme che Parte_1
eventualmente la stessa sarà tenuta a corrispondere a per capitale, Parte_1
interessi e spese.
In ogni caso con vittoria di compensi professionali e spese del presente grado di giudizio, oltre accessori di legge.”
COroparte_9
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Brescia:
- In via preliminare - dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto da ciò ai Parte_1
sensi dell'art. 331 co. 2 c.p.c. per difetto di notificazione nei termini;
- In via principale e nel merito:
- rigettare l'appello e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza pronunziata dal Tribunale di Cremona n. 228/2021, pubblicata il 05/05/2021 e notificata il
13.5.2021, nel procedimento RG n. 1607/16 riunito con la causa RG n. 1730/16;
- In via subordinata:
- nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale dell'appello proposto, dichiarare tenute (già , in persona del COroparte_1 COroparte_6
suo legale rappresentante pro tempore e in persona del suo COroparte_4
legale rappresentante pro tempore, a tenere indenne il in relazione COroparte_3
alle domande tutte svolte da in ordine all'impianto per cui è Parte_1
causa, quale conseguenza dell'accertato inadempimento contrattuale ascrivibile ad
(già e secondo l'individuata COroparte_1 COroparte_6 COroparte_4
graduazione delle responsabilità;
- In via ulteriormente subordinata:
- nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale dell'appello proposto, nonché delle conclusioni rassegnate da (già COroparte_1 CP
nei confronti del dichiarare
[...] COroparte_3
tenuta in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a COroparte_4
tenere indenne il in relazione alle domande tutte svolte da COroparte_3 [...]
(già , nonché in relazione alle eventuali pretese di parte _1 COroparte_6
RI e/o di terzi in ordine all'impianto per cui è causa, quale conseguenza dell'accertato inadempimento contrattuale ascrivibile ad COroparte_4
- in ogni caso, spese e compensi professionali rifusi, oltre C.P.A., IVA, e rimborso spese generali 15% ex art. 2 D.M. N. 55/2014, così come modificato dal D.M. N. 37/2018.”
COroparte_10
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Brescia, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, previe le più opportune declaratorie:
IN VIA PRELIMINARE:
- dichiarare l'appello proposto da inammissibile ex art. 331, Parte_1
comma II, c.p.c., per la mancata prova della notifica dell'atto di citazione in appello nei confronti di da parte dell'appellante, nei termini di cui COroparte_11
all'art. 163 bis c.p.c. da ultimo fissati dalla Ecc.ma Corte d'Appello adita con ordinanza in data 26 aprile 2023 (30 ottobre 2023), per causa ad essa imputabile;
- dichiarare l'appello proposto da inammissibile ex art. 348 bis Parte_1
c.p.c. per tutti i motivi dedotti nella narrativa della comparsa di risposta datata 8
ottobre 2021 e, per l'effetto, dichiarare il passaggio in giudicato della sentenza del
Tribunale di Cremona n. 228/2021, pubblicata il 5 maggio 2021 e notificata il 14
maggio 2021, relativa al giudizio 1607/2016 R.G. riunito al 1730/2016 R.G.
IN VIA PRINCIPALE:
- rigettare l'appello proposto da e, per l'effetto, confermare Parte_1
integralmente, se del caso con differente motivazione, la sentenza del Tribunale di
Cremona n. 228/2021, pubblicata il 5 maggio 2021 e notificata il 14 maggio 2021,
relativa al giudizio 1607/2016 R.G., riunito al 1730/2016 R.G.
IN VIA SUBORDINATA PRELIMINARE: - nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, dell'appello proposto da e delle domande formulate da (già Parte_1 COroparte_1 CP
, e, per quanto occorrer possa,
[...] COroparte_3
da nei confronti di dichiarare Parte_1 COroparte_4
l'inammissibilità delle azioni avversarie per intervenuta decadenza e/o prescrizione. IN
VIA SUBORDINATA, IN OGNI CASO:
- nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, dell'appello proposto da e delle domande formulate da (già Parte_1 COroparte_1 CP
, e, per quanto occorrer possa,
[...] COroparte_3
da nei confronti di condannare Parte_1 COroparte_4 [...]
(C.I.F.: ), in persona del legale rappresentante pro COroparte_11 P.IVA_5
tempore, con sede in Calle Alvarez de Baena n. 4, 28006 Madrid (Spagna), tenuta nella sua qualità di soggetto produttore dei pannelli oggetto di causa e che, comunque, tali pannelli ha ceduto a a garantire, manlevare e tenere indenne COroparte_4
quest'ultima da ogni conseguenza pregiudizievole derivante dall'accoglimento delle domande di (già , COroparte_1 COroparte_6 COroparte_3
e, per quanto occorrer possa, di in ordine alla sostituzione
[...] Parte_1
dei pannelli di causa e al risarcimento dei danni asseritamente subiti, nonché in relazione alle eventuali pretese di terzi in ordine all'impianto fotovoltaico di
[...]
Parte_1
IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA:
- nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, dell'appello proposto da e delle domande formulate da (già Parte_1 COroparte_1 CP , e, per quanto occorrer possa,
[...] COroparte_3
da nei confronti di condannare Parte_1 COroparte_4 [...]
(C.I.F.: ), in persona del legale rappresentante pro COroparte_11 P.IVA_5
tempore, con sede in Calle Alvarez de Baena n. 4, 28006 Madrid (Spagna), tenuta nella sua qualità di soggetto produttore dei pannelli oggetto di causa e che, comunque, tali pannelli ha ceduto a alla rifusione di tutte le spese, nessuna COroparte_4
esclusa, che fosse tenuta a sostenere per risarcire eventuali danni COroparte_4
subiti da (già , COroparte_1 COroparte_6 COroparte_12
e, per quanto occorrer possa, da nonché da terzi
[...] Parte_1
in genere in relazione all'impianto di per sostituire i pannelli Pt_1 Parte_1
fotovoltaici di detto impianto e/o per renderlo rispondente ai requisiti contrattualmente stabiliti.
In ogni caso con il favore delle spese di giudizio e delle successive occorrende, oltre a
IVA, 4% C.P.A. e accessori di legge.
IN VIA ISTRUTTORIA:
- ammettersi prova per interrogatorio formale dei legali rappresentanti di _1
(già , e
[...] COroparte_6 COroparte_3 [...]
e per testimoni sui capitoli di prova di cui alla memoria ex art. COroparte_11
183, comma VI, n. 2, c.p.c. datata 13 dicembre 2019 - con i testi ivi indicati - di seguito trascritti:
1. Vero che in data 20 aprile 2010 affidava a la Parte_1 COroparte_6
fornitura e l'installazione di un impianto fotovoltaico sulla copertura di uno dei propri padiglioni siti nel quartiere fieristico di (interpelli formali e testi Pt_1 Tes_5 e . Tes_6
2. Vero che affidava a la progettazione esecutiva di detto Parte_1 CP
impianto (interpelli formali e testi e . Tes_5 Tes_6
3. Vero che e stipulavano per l'impianto fotovoltaico di causa Parte_1 CP
un contratto di manutenzione (interpelli formali e testi e .
4. Vero Tes_5 Tes_6
che in data 28 aprile 2010 affidava al la fornitura CP Parte_3
ed il trasporto, presso il cantiere di di n. 4020 pannelli fotovoltaici in Parte_1
silicio policristallino da 230 Wp cadauno (doc. 1 del fascicolo di parte RI, che Le
si mostra - interpelli formali e testi e . Tes_6 Tes_7
5. Vero che con ordine d'acquisto in data 20/27 maggio 2010 (ALL. B, doc. 1, che Le si mostra) richiedeva a la fornitura dei pannelli COroparte_3 COroparte_4
fotovoltaici di cui al precedente capitolo (interpelli formali e teste . Tes_7
6. Vero che, nel corso di una riunione tenutasi presso nell'estate del Parte_1
2010 alla presenza dell'ing. per del dr. _13 COroparte_4 [...]
(Direttore Generale e Procuratore di , dell'ing. Tes_3 Parte_1 [...]
(Dirigente di , dell'ing. (Consulente Persona_2 COroparte_6 Testimone_8
di ), del dr. (Direttore Generale del ), le parti CP Persona_3 COroparte_3
accettarono che parte della fornitura originaria fosse composta da pannelli NA220W-
P (interpelli formali e testi . Tes_5 Tes_7 Tes_6
7. Vero che l'impianto risulta composto da n. 1557 pannelli NA220W-P e n. 2455
pannelli NA230W-P, per una potenza installata totale di 907,19 KWp (interpelli formali e testi , Bagassi). Tes_5 Tes_9
8. Vero che la variazione di cui al capitolo 6 consentiva di rispettare la potenza minima dell'impianto (896,80 KWp) stabilita nel contratto tra e Parte_1 CP
(interpelli formali e testi , Bagassi). Tes_5 Tes_9
9. Vero che tutta la progettazione, l'installazione ed il collaudo dell'impianto furono condotti sulla base di questa nuova soluzione tecnica (docc. 4 e 8, che Le si mostrano -
interpelli formali e testi ). Tes_5 Tes_9
10. Vero che con ordine di acquisto in data 27 maggio 2010 COroparte_4
richiedeva a con sede in Calle Alvarez de Baena n. 4, 28006 COroparte_5
Madrid (Spagna) e fabbrica in Camino del Corral n. 1, Pol. Ind. ALCAMAR, 28816
Camarma de Esteruelas (Madrid-Spagna), la fornitura dei pannelli fotovoltaici destinati al cliente (ALL. B, doc. 2, che Le si mostra - interrogatorio COroparte_3
formale e testi Bagassi, . Tes_10
11. Vero che commercializzava i pannelli fotovoltaici prodotti COroparte_4
da (interrogatorio formale e testi Bagassi, . 12. Vero COroparte_5 Tes_10
che conferma la relazione di sintesi e tracciati a riscontro a Sua firma, in data 16
maggio 2013, che Le si mostra (doc.
9 - teste . Tes_5
13. Vero che conferma la relazione a Sua firma in data 10 novembre 2015 che Le si mostra (doc.
5 - teste . Tes_11
14. Vero che, in data 26 agosto 2015, sull'impianto di alla Pt_1 Parte_1
presenza dei nominati consulenti tecnici della proprietà proff. COroparte_14
, di ing. di ing.
[...] COroparte_6 Persona_4 COroparte_4 Per_5
di ing. venivano eseguite misurazioni tese
[...] COroparte_5 Persona_6
ad accertare l'efficienza dell'impianto (doc. 5, pag. 8, che Le si mostra - teste . Tes_11
15. Vero che conferma quanto scritto alle pagg. 8 e 9 della sua relazione tecnica di parte, che Le si mostra (doc. 5), circa i risultati di dette misurazioni (teste . Tes_11
16. Vero che, in occasione del sopralluogo del 26 agosto 2015, i pannelli fotovoltaici dell'impianto di si presentavano ricoperti da sporcizia varia ed Pt_1 Parte_1
escrementi di uccelli (doc. 10, che Le si mostra - teste;
Tes_11
17. Vero che, in occasione del sopralluogo del 26 agosto 2015, l'impianto di Pt_1
presentava altresì pannelli divelti (doc. 10, foto 8, che Le si mostra - teste;
[...] Tes_11
Con 18. Vero che la garanzia prestata da a è inoperante (doc. 3 del COroparte_3
fascicolo di parte convenuta , che Le si mostra) nei casi di COroparte_3
“installazione non corretta, manutenzione carente, progettazione, configurazione o assemblaggio impianto carenti, maneggiamento non corretto” (interpelli formali e testi
Bagassi, . Tes_10
19. Vero che i pannelli, una volta consegnati a sono stati movimentati COroparte_6
da quest'ultima per selezionare i moduli al fine di ridurre il mismatching (testi Bagassi,
. Tes_12 Tes_13
20. Vero che cercava di mettere l'uno accanto all'altro, sulla stessa stringa, CP
moduli il più possibile omogenei quanto a rendimento (testi Bagassi, Tes_12
. Tes_13
21. Vero che montava e rimontava ripetutamente i pannelli alla ricerca della CP
loro miglior collocazione (testi . Tes_12 Tes_13
22. Vero che nel corso di un sopralluogo effettuato sull'impianto CP_4
fotovoltaico in data 12 dicembre 2010 su richiesta di , segnalava alla stessa, CP
tra le altre cose, che la realizzazione delle barriere di protezione causava ombreggiamenti sui pannelli fotovoltaici (doc. 11, che Le si mostra - testi Bagassi, . Tes_12 Tes_13 Tes_10 Tes_5 Tes_14
23. Vero che l'impianto di causa è dotato di camminamenti perimetrali (docc. 7 e 10,
che Le si mostra - interpello formale e tutti i testi indicati).
24. Vero che l'impianto di causa è dotato di ringhiere (docc. 7 e 10, che Le si mostra -
interpello formale e tutti i testi indicati).
25. Vero che gli ombreggiamenti dovuti alla presenza delle ringhiere interessano una serie di stringhe dell'impianto fotovoltaico (interpello formale e tutti i testi indicati). 26.
Vero che conferma la comunicazione a Sua firma in data 13 settembre 2013, che Le si mostra (doc. 12 - teste . Tes_6
27. Vero che, quale dipendente di partecipò in data 11 giugno COroparte_4
2013 ad un sopralluogo sull'impianto di i cui risultati sono Parte_1
sintetizzati nella relazione che Le si mostra (ALL. B, doc. 3, fascicolo COroparte_4
- teste ).
[...] Tes_15
28. Vero che conferma di avere trasmesso a le e-mail che Le si COroparte_4
mostrano (doc. 13 - teste;
Tes_16
29. Vero che le tabelle che Le si mostrano (doc. 14) erano allegate alle e-mail (che pure
Le si mostrano - doc. 13) e si riferiscono alla produttività dell'impianto di proprietà di negli anni 2012, 2013 e 2014 fino alla metà del mese di luglio (testi Parte_1
; Tes_16 Tes_13
30. Vero che la tabella che Le si mostra (doc. 15) è stata elaborata attraverso il sistema software PV GIS (testi Bagassi, , . Tes_15 Tes_11
31. Vero che i risultati di cui alla tabella che Le si mostra (doc. 15) sono stati ottenuti confrontando i dati di produzione attesa dedotti dal PVGIS del collaudo, corretti dal naturale decadimento dei moduli (1,5% il primo anno, 0,77% i successivi per arrivare al 20% in 25 anni), con i dati reali della produzione (testi Bagassi, , , Tes_15 Tes_9
. Tes_11
- ammettersi l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. richiesto nella memoria ex art. 183,
comma VI, n. 2, c.p.c. datata 13 dicembre 2019, nei confronti della sola _1
(già , avente ad oggetto:
[...] COroparte_6
• tutti i rapporti tecnici degli interventi di manutenzione e pulizia effettuati dalla data di collaudo dell'impianto sino ad oggi o comunque fintanto che (già COroparte_1
ha operato su detto impianto;
COroparte_6
• il certificato di collaudo eseguito in data 7 febbraio 2011 dall'ing.
[...]
e contenente i dati definitivi dell'impianto; Per_7
• lo storico - dalla data di collaudo dell'impianto sino ad oggi o comunque fintanto che
CO (già ha operato su detto impianto - degli allarmi e _1 COroparte_6
dei guasti intervenuti sull'impianto di Parte_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 17 maggio 2016 conveniva Parte_1
in giudizio, avanti il Tribunale di Cremona, assumendo: COroparte_6
-che, all'esito di una procedura di gara, con contratto del 20.4.2010 aveva affidato alla convenuta, risultata aggiudicataria, la fornitura e l'installazione di un impianto fotovoltaico sulla copertura del padiglione n.°2 del complesso fieristico di
CremonaFiere, ubicato a in piazza Ennio Zelioli Lanzini, per una potenza Pt_1
totale di 924,6 kWp ed una potenza minima complessiva di almeno 896,8 kWp;
-che l'art. 7 del menzionato contratto prevedeva a carico del fornitore “una garanzia di funzionamento dell'impianto per i primi 5 anni”, nonché, “una garanzia prestazionale dei moduli fotovoltaici per 25 anni e per l'80% della potenza nominale e per 10 anni per il 90% della potenza nominale”;
-che l'impianto, avviato alla fine dell'anno 2010, dopo soli due anni di attività aveva presentato gravi vizi relativi allo stato dei pannelli, ai dati di produzione e a pannelli guasti per rottura che in data 27.6.2013, aveva denunciato alla Parte_1
fornitrice a mezzo raccomandata e per il cui accertamento aveva COroparte_6
introdotto un procedimento di accertamento tecnico preventivo conclusosi con il deposito di una relazione peritale (C.T.U. Ing. che aveva confermato la Per_8
sussistenza di gravi difetti dell'impianto.
Ciò premesso, chiedeva che accertato e dichiarato il suo inadempimento COroparte_6
contrattuale, venisse condannata alla rimozione dei vizi e che, di conseguenza, in forza delle garanzie previste dall'art. 7 del contratto di fornitura, a quest'ultima, venisse assegnato un termine ai sensi dell'art. 1512 c.c. per la sostituzione e riparazione dell'impianto, con fissazione di una penale giornaliera per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione degli interventi di ripristino, oltre alla sua condanna al risarcimento dei danni patiti per la ridotta produzione di energia (quantificati in € 38.130,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi, per ogni anno di esercizio dell'impianto fino all'integrale rimozione dei vizi), nonché, al rimborso degli oneri sostenuti per spese tecniche, legali e di A.T.P. (quantificati in € 80.604,34 oltre interessi).
nel costituirsi per il rigetto delle domande, esponeva di aver a sua volta, COroparte_6
concluso con il in data 28.4.2010, un COroparte_3
contratto-ordine per la fornitura dei pannelli necessari alla realizzazione dell'impianto fotovoltaico per Parte_1
Evidenziava che, a fronte delle risultanze della relazione peritale depositata all'esito del procedimento di A.T.P., con atto di citazione notificato in data 30.5.2016 aveva a sua volta instaurato un autonomo giudizio avverso il COroparte_3
rubricato con R.G. n.° 1730/2016, al fine di fare valere la garanzia di buon
[...]
funzionamento dei pannelli, oltre al risarcimento dei danni, ed esponeva l'opportunità
di disporre la riunione dei due giudizi.
Chiedeva, in principalità, il rigetto delle domande attoree (sul punto deduceva che l'impianto era conforme a quello contrattualmente previsto, essendo stata installata una potenza nominale di picco come modificata in forza della previsione contrattuale di cui all'atto aggiuntivo n. 1) ed, in subordine, chiedeva di essere manlevata e tenuta indenne dal di cui chiedeva l'autorizzazione alla chiamata in causa. COroparte_3
Il si costituiva assumendo di essere stato COroparte_3
un mero rivenditore dei pannelli fotovoltaici che, a sua volta, aveva acquistato dalla ditta produttrice in forza di un ordine di acquisto inviato in data COroparte_4
20.5.2010.
Valorizzava le conclusioni a cui era pervenuto il C.T.U. all'esito del procedimento per
A.T.P. per cui le criticità dell'impianto erano imputabili, da un lato, ad errori nella messa in opera del campo fotovoltaico da parte di e, dall'altro, a vizi nella COroparte_6
fabbricazione dei pannelli fotovoltaici da parte della ditta produttrice COroparte_4
per cui alcun tipo di responsabilità era ad esso Consorzio ascrivibile.
[...]
Associandosi alla richiesta di chiedeva la riunione del procedimento COroparte_6
con quello introdotto nei suoi confronti (R.G. n.° 1730/2016) nel quale era già stato autorizzato a chiamare in causa al fine di essere da quest'ultima, COroparte_4
manlevato.
Nel giudizio sub R.G. n.° 1730/2016, si costituiva che veniva a COroparte_4
sua volta, autorizzata a chiamare in causa la quale restava COroparte_5
contumace.
In data 11.2.2020 il procedimento introdotto da avverso il COroparte_6 [...]
(R.G. n.° 1730/2016) veniva riunito al procedimento instaurato COroparte_3
da avverso (R.G. n.° 1607/2016). Parte_1 COroparte_6
Acquisito il fascicolo del procedimento per A.T.P., con sentenza n.° 228/2021 il
Tribunale di Cremona rigettava tutte le domande attoree.
Condannava a rifondere le spese di lite (comprese quelle relative Parte_1
alla fase di istruzione preventiva) in favore di tutte le parti processuali.
Il Tribunale così argomentava:
1) la domanda attorea di accertamento dell'inadempimento contrattuale di CP
per aver fornito un impianto viziato, è da riqualificarsi nei termini di un'azione di
[...]
garanzia per i vizi ai sensi dell'art. 1490 comma 1 c.c. ed è infondata in quanto parte
RI non ha, né allegato, né provato i relativi fatti costitutivi (inidoneità all'uso della cosa, diminuzione di valore apprezzabile);
2) la clausola di cui all'art. 7 del contratto concluso tra e Parte_1 CP
invocata dall'RI a fondamento della domanda di garanzia ai sensi dell'art.
[...]
1512 c.c. nella parte in cui prevede sub lett. a) una “garanzia di funzionamento dell'impianto per i primi 5 anni”, non può essere interpretata quale garanzia di buon funzionamento ai sensi dell'art. 1512 c.c. ricorrendo ai criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362-1363-1367 c.c.;
3) comunque, a prescindere dalla qualificazione della garanzia come garanzia di mero funzionamento o di buon funzionamento ai sensi dell'art. 1512 c.c., Parte_1
non ha dimostrato il mal funzionamento dell'impianto (fatto costitutivo della sua domanda ex art. 1512 c.c.), omettendo di allegare specificamente e di fornire idonei elementi di prova relativi al differenziale tra la produzione effettiva di energia e la produzione potenziale;
4) i dati di produzione effettiva dell'impianto, introdotti (tardivamente) da parte convenuta in data 18.10.2019 su autorizzazione del giudice istruttore, non sono stati contestati da parte RI;
parimenti, non ha contestato l'assunto Parte_1
della convenuta e delle terze chiamate per cui, alla luce della documentazione prodotta,
non sarebbe stata violata la garanzia di rendimento minimo, bensì si è limitata ad affermare che, comunque, l'impianto avrebbe potuto produrre di più, senza fornire alcun elemento di prova a sostegno;
5) non può ritenersi che le considerazioni del C.T.U. in ordine alla quantificazione dei danni da malfunzionamento dell'impianto, elaborate in via presuntiva in sede di A.T.P.,
suppliscano alla carenza probatoria di Parte_1
6) il rigetto delle domande attoree esime dall'analisi delle domande formulate da parte convenuta e delle terze chiamate in via subordinata.
La sentenza veniva gravata da a cui resistevano Parte_1 COroparte_1
già il e COroparte_6 COroparte_3 COroparte_4
mentre , restava contumace.
[...] COroparte_5
All'udienza del 26.6.2024 la causa veniva trattenuta in decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante censura la sentenza, laddove, il Tribunale ha escluso che la “garanzia di funzionamento dell'impianto per i primi 5 anni”, prevista dall'art. 7
del contratto di fornitura concluso con fosse qualificabile quale garanzia COroparte_6
di buon funzionamento ai sensi dell'art. 1512 c.c. e, conseguentemente, ha riqualificato la domanda attorea, quale azione di garanzia per i vizi ai sensi dell'art. 1490 comma 1
c.c..
Deduce che la menzionata clausola deve essere interpretata quale garanzia di buon funzionamento ai sensi dell'art. 1512 c.c., avendo riguardo, sia al contenuto letterale della clausola e al tenore del contratto, sia al comportamento, anche processuale, delle parti.
Insiste per la fondatezza dell'azione avanzata ai sensi dell'art. 1512 c.c., valorizzando le conclusioni a cui era pervenuto il C.T.U..
Con il secondo motivo chiede che, nel caso di conferma della sentenza nella parte in cui il Tribunale ha riqualificato la domanda attorea nei termini di garanzia per i vizi ex art. 1490 comma 1 c.c., (ora , venga condannata alla COroparte_6 COroparte_1
restituzione di parte del prezzo attesa l'apprezzabile riduzione di valore dell'impianto,
oltre al risarcimento dei danni.
In particolare, si duole della decisione nella parte in cui il Tribunale, dopo aver qualificato la domanda quale azione ex art. 1490 comma 1 c.c., ha ritenuto che non fossero stati provati i fatti costitutivi e, segnatamente, inidoneità all'uso della cosa,
diminuzione di valore apprezzabile.
Con il terzo motivo censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto che parte RI, non avesse dimostrato il mal funzionamento dell'impianto.
Sul punto, lamenta la mancata valutazione, sotto il profilo probatorio, sia delle conclusioni del C.T.U. formulate all'esito del procedimento di A.T.P., sia delle perizie tecniche di parte redatte dal Prof. e dall'Ing. Tes_1 Tes_2
L'appellante poi reitera le istanze istruttorie già avanzate in primo grado con la memoria del 27.3.2017, insistendo, dunque, per l'integrazione di C.T.U. volta all'accertamento dell'esatta consistenza dei danni e per l'ammissibilità della prova testimoniale.
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Il primo motivo è fondato nella parte in cui viene censurata la qualificazione giudiziale della domanda.
Tuttavia, questo Collegio osserva che il contratto concluso tra e Parte_1
..a (doc. 1 fascicolo , avente ad oggetto “la fornitura e la _15 Parte_1
posa in opera di un impianto fotovoltaico realizzato utilizzando pannelli in silicio policristallino da 230 Wp cadauno per una potenza totale di 924,6 kWp che comunque deve garantire una potenza minima complessiva di almeno 896,8 kWp, da realizzarsi sul padiglione n. 2 di Cremonafiere”, non è sussumibile nello schema negoziale del contratto di compravendita, bensì, è qualificabile quale contratto misto di vendita e appalto, attesa la coesistenza di prestazioni di dare e facere in cambio di un prezzo.
Al fine di stabilire la disciplina applicabile in caso di contratto misto, si pone la necessità
di individuare il tipo negoziale prevalente avendo riguardo alla volontà dei contraenti per cui si ha appalto quando la prestazione dell'opera e il lavoro sono lo scopo essenziale del negozio, mentre si ha compravendita, quando il risultato perseguito dalle parti è
essenzialmente il trasferimento del bene e la prestazione dell'opera è prevista all'unico fine di assicurare l'utilità del bene ceduto (Cass. n.° 17855/2023).
In fatto, la prevalenza della causa del contratto di appalto è evincibile dall'interesse dei contraenti diretto all'installazione di un impianto fotovoltaico “chiavi in mano” da realizzarsi a copertura del padiglione n.° 2, con tutti i relativi oneri afferenti alla progettazione e all'esecuzione dell'opera a carico di in forza di quanto COroparte_6
previsto dalla clausola contrattuale n.° 6.
Da quanto esposto deriva l'applicabilità della disciplina afferente non già al contratto di compravendita, bensì, al contratto di appalto per cui la domanda di Parte_1
volta ad ottenere la condanna di alla rimozione dei vizi, è da COroparte_6
riqualificarsi quale azione di garanzia ai sensi dell'art. 1668 c.c..
Tale norma disciplina il contenuto della garanzia per difetti dell'opera con la conseguenza che l'esistenza di vizi o difformità dà diritto al committente di ottenere dall'appaltatore l'eliminazione degli stessi o la riduzione del prezzo, salvo il risarcimento del danno.
Le risultanze della consulenza tecnica (Ing. depositata in data 30.11.2015 Per_8
all'esito del procedimento di accertamento tecnico preventivo, il cui fascicolo è stato acquisito nel giudizio di merito, comprovano l'effettiva esistenza dei vizi, denunciati da alla fornitrice in data 27.6.2013 tramite raccomandata (doc. 3 Parte_1
fascicolo . Parte_1
Il C.T.U., all'esito delle operazioni peritali (esame su 31 pannelli selezionati eseguito presso il laboratorio Kiwa e sorvolo del campo fotovoltaico con il drone Nimbus), ha concluso affermando che: “1)circa il 75,5% dei moduli (3.027 su 4012) presenti
[... nell'impianto fotovoltaico della CremonaFiere sono affetti da “bava ”;2)circa il 3,25% dei moduli (130 su 4012) sono affetti da by-pass; 3)circa Pt_4
2,14% dei moduli sono affetti da disconnessione;
4)circa 0,35% dei moduli sono affetti da hot-spot;9)l'esame fotografico ha rilevato che dei 4.012 moduli installati 3.027
presentano bava di lumaca;
14)l'impianto presenta cavi non idonei alle condizioni ambientali dove sono installati. I cavi di campo oltre a non essere posati con razionalità
presentano anche alcune giunzioni eseguite senza gli appositi connettori. I cavi di trasporto non sono idonei per l'esposizione ai raggi UV. 15) la presenza di segnalazioni di guasto non veritiere, non qualitativamente importanti ed in numero eccessivo crea problemi alla manutenzione che potrebbe non intervenire al momento opportuno con conseguenze a lungo termine”.
In particolare, nell'elaborato peritale, si legge che “i difetti riscontati sui moduli fotovoltaici sono riferibili a tre casistiche principali: difetto “bava di lumaca”, difetto
“rottura di celle”, difetto “rottura di giunzione” (pag. 8); “dai sopralluoghi è emerso che l'impianto presenta anomalie nei singoli pannelli, nella struttura di fissaggio dei pannelli, nei quadri di campo, nella cella campione di riferimento, nei cavi di campo e nei cavi di collegamento dei quadri di campo con gli inverter e nel sistema di comunicazione degli allarmi. I difetti riscontrati sull'impianto sono di vario tipo e precisamente in ordine di importanza sono: bava di lumaca, cavi, quadri di campo,
struttura di fissaggio, allarmi e ombreggiatura cella campione” (pag. 20).
Pertanto, accertata l'esistenza dei vizi dell'impianto, in accoglimento della domanda di esatto adempimento di cui alla garanzia per i vizi ai sensi dell'art. 1668 c.c.,
[...]
(già , va condannata ad eliminare i vizi dell'impianto a _1 COroparte_6
proprie spese e cura entro il termine del 31 dicembre 2025 assegnando ex art. 614 bis c.p.c. la somma di 50,00 € al giorno per ogni giorno di ritardo.
Il secondo motivo è assorbito dall'accoglimento del primo.
Sul punto, giova precisare che la domanda di riduzione del prezzo, alternativa a quella volta all'eliminazione dei vizi stante il disposto dell'art. 1668 c.c., è stata avanzata da unicamente in questo grado di giudizio e, pertanto, è inammissibile Parte_1
ex art. 345 c.p.c.
Il terzo motivo è infondato.
La domanda risarcitoria deve essere rigettata perché difetta la prova del malfunzionamento dell'impianto e, conseguentemente, del danno subito per la minore produzione di energia.
Le istanze istruttorie reiterate da in questo grado di giudizio sono Parte_1
inammissibili in quanto la prova testimoniale verte su circostanze valutative (capitolo di prova n. 1,2,3,4) e documentali (capitolo di prova n. 5 e n. 6), mentre l'integrazione di
C.T.U. diretta alla determinazione dell'esatta consistenza dei danni si risolverebbe in una consulenza meramente esplorativa non potendo disporsi la consulenza tecnica al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, come già rilevato dal primo giudice.
Inoltre, diversamente da quanto dedotto dall'appellante, alcun rilievo probatorio può
essere attribuito alle considerazioni svolte dal C.T.U. in sede di A.T.P. in quanto la quantificazione del danno per la mancata produzione di energia (€ 20.017/annui a fronte di una differenza di produzione di 52.128 kWh/anno), è frutto di una mera stima condotta in termini ipotetici, come espressamente si legge nell'elaborato peritale (pagg.
17-18, “una stima non rigorosa ma indicativa delle perdite di produttività è condotta con le seguenti ipotesi”, “la stima di cui sopra si basa sull'assunto che fra la potenza dell'impianto e l'energia prodotta dallo stesso ci sia una corrispondenza biunivoca lineare, cosa che non è sempre vera”).
Peraltro, giova precisare che il valore stimato delle perdite di produzione è stato smentito dai dati tecnici di produzione dell'impianto nel periodo 2011 – ottobre 2014 (docc. 11-
14 fascicolo A2A R.G. 1730/2016) e 2014 - febbraio 2019 (doc. 12 fascicolo A2A R.G.
1607/2016 depositato su autorizzazione), non contestati da Parte_1
Come rilevato e riassunto da nella tabella riportata infra, dall'analisi COroparte_1
dei dati ufficiali di produzione, si evince che la produzione effettiva dell'impianto nel periodo 2011-2018, (eccetto che per l'anno 2013), supera la soglia della produzione minima garantita da contratto, pari al 90% della potenza nominale per 10 anni.
Anno Produzione effettiva kWh Produzione garantita kWh Differenza rispetto alla garantita kWh
2011 1.022.208 871.670 + 150.538
2012 982.391 871.670 + 110.721
2013 871.099 871.670 -571
2014 876.580 871.670 + 4.910
2015 877.097 871.670 + 5.427
2016 914.690 871.670 + 43.021
2017 941.390 871.670 + 69.460
2018 886.130 871.670 + 14.460
Pertanto, non ha diritto ad alcuna somma a titolo di risarcimento Parte_1
del danno per la ridotta produzione di energia. Parimenti, non ha diritto ad ottenere il rimborso degli oneri Parte_1
sostenuti nella fase di A.T.P. per spese tecniche, legali e dei consulenti tecnici di parte
(prof. e Ing. come quantificate nel prospetto prodotto sub doc. 8 e Tes_1 Tes_2
di cui alle fatture sub. doc. 9, in quanto difetta la prova dell'effettivo esborso.
Atteso il parziale accoglimento delle domande attoree, è necessario procedere all'esame della domanda di manleva che aveva avanzato, in via subordinata, COroparte_1
avverso il proprio fornitore invocando COroparte_3
la garanzia di buon funzionamento dei pannelli ad essa forniti in esecuzione del
“contratto quadro” del 28.04.2010 (doc. 1 fascicolo A2A R.G. n.° 1730/2016)
La domanda va rigettata in quanto non ha assolto l'onere, su di essa COroparte_1
gravante, di provare quale sia la specifica causa dei vizi dei pannelli, la cui sola esistenza, e non già la relativa causa, era stata accertata dal C.T.U..
In relazione alle cause del difetto “bava di lumaca”, difatti, il C.T.U. si era limitato ad una ricognizione manualistica delle possibili cause (produzione, trasporto, installazione)
escludendo con certezza, quale origine del difetto lamentato, unicamente eventuali operazioni di calpestio non corrette durante la manutenzione e pulizia del campo fotovoltaico.
Nella relazione peritale, infatti, premesso che “l'effetto ottico percepito consiste in una variazione di colore della superficie del modulo…si manifesta sempre dopo l'installazione e la messa in funzione del pannello fotovoltaico ed è correlato con la formazione di microcricche (che) possono facilmente degenerare in cricche..”, si legge:
“l'analisi e l'individuazione delle cause delle bave di lumaca alla base dei difetti riscontrati sui moduli del campo fotovoltaico sono di difficile Parte_1 conduzione in quanto richiedono una ricerca mediante sofisticate apparecchiature,
strumentazione di precisione e personale altamente qualificato con un costo che le parti in causa non hanno voluto/potuto/convenuto mettere in gioco” (pagg. 9-10), “le microfessurazioni possono essere causate da diversi fattori quali: processo di produzione delle celle, delle stringhe e dei moduli;
movimentazione dei moduli durante il trasporto;
installazione dei moduli nel campo fotovoltaico…Il processo produttivo gioca un ruolo fondamentale per la futura presenza di microcricche e in conseguenza di “bave di lumaca”…il trasporto ed in generale la movimentazione non corretta dei pannelli possono causare l'insorgere delle microcricche…l'installazione non corretta dei moduli nel campo fotovoltaico potrebbe avere come conseguenza il favorire dell'insorgere di microcricche…la pulizia periodica del campo fotovoltaico, eseguita per ottenere una resa ottimale, se non condotta con una procedura rispettosa delle sollecitazioni meccaniche sopportabili dai moduli può creare le stesse microcricche generatrici di “bava di lumaca”(pagg. 10-11), “la presenza di un grande numero di moduli affetti da “bava di lumaca”, il calo di rendimento denunciato/scoperto dopo due anni di funzionamento ed il risultato della prova “wet leakage courrent test”… porta ad escludere l'origine delle bave di lumaca conseguenti a operazioni di calpestio non corrette” (pag. 13).
Ad avviso della Corte, è priva di valore dirimente la conclusione per cui “il fatto che prevalentemente siano i moduli NA220W-P con difetti fa pensare ad una partita di moduli con problemi legati alla loro fabbricazione (vedi bava di lumaca e junction box)”
(pag. 26) in quanto elaborata dal C.T.U., in via del tutto presuntiva.
A fronte dell'esito della relazione peritale, e al fine di essere manlevata dal proprio COr fornitore, avrebbe dovuto allegare e provare che la causa del _1
fenomeno “bava di lumaca”, è imputabile, unicamente, a vizi intrinseci dei pannelli relativi alla fabbricazione, mentre è rimasta inadempiente al riguardo.
Il rigetto della domanda di manleva esime dall'analisi delle ulteriori domande di garanzia avanzate, in via subordinata, dal COroparte_3
[... e da COroparte_4
In considerazione dell'esito complessivo del giudizio, nel rapporto tra Parte_1
e si compensano per metà le spese di lite di entrambi i gradi,
[...] COroparte_1
comprese quelle del procedimento per A.T.P., con condanna di a COroparte_1
rifondere la restante metà in favore di Parte_1
Le spese di lite si liquidano, per il primo grado, in complessivi € 10.860,00 (di cui €
2.127,00 per la fase di studio, € 1.416 per la fase introduttiva, € 3.738,00 per la fase istruttoria, € 3.579,00 per la fase decisionale), oltre rimborso forfettario 15% e accessori di legge;
per questo grado in complessivi € 8.470,00 (di cui € 2.518,00 per la fase di studio, € 1.665,00 per la fase introduttiva, € 4.287,00 per la fase decisionale), oltre rimborso forfettario 15% e accessori di legge.
Le spese relative alla fase di istruzione preventiva si liquidano in complessivi €
1.528,00, applicati i parametri minimi di riferimento per la fase di istruzione preventiva con valore indeterminabile e complessità bassa, oltre rimborso forfettario 15% e accessori di legge.
In applicazione del principio della soccombenza, atteso il rigetto della domanda di manleva, va condannata a rifondere in favore del terzo chiamato COroparte_1
le spese di entrambi i gradi (comprese COroparte_3 quelle relative alla fase di A.T.P.), come sopra liquidate.
In forza del principio di causazione va condannata altresì a rifondere COroparte_1
in favore della terza chiamata le spese di entrambi i gradi COroparte_4
(comprese quelle relative alla fase di A.T.P.), come sopra liquidate.
Dichiara tenuti e COroparte_1 COroparte_3
a restituire quanto ha versato in esecuzione COroparte_4 Parte_1
della sentenza di primo grado.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello promosso da avverso la sentenza n.° 228/2021 del Parte_1
Tribunale di Cremona pubblicata in data 5.5.2021, così provvede:
- condanna a rimuovere, a propria cura e spese, i vizi dell'impianto COroparte_1
fotovoltaico realizzato a copertura del padiglione n. 2 nel complesso della Fiera di
Cremona in via Zelioli Lanzini 1 entro il termine del 31 dicembre 2025; Pt_1
- fissa la somma di 50,00 € al giorno per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento;
- rigetta la domanda di condanna di al rimborso, in favore di COroparte_1
degli oneri sostenuti nella fase di A.T.P.; Parte_1
- rigetta la domanda di manleva avanzata da avverso il COroparte_1 [...]
COroparte_3
-conferma nel resto;
- compensa per metà le spese di lite del primo (comprese quelle della fase di A.T.P.) e del presente grado tra e e condanna Parte_1 COroparte_1 quest'ultima, a rifondere in favore di la restante metà, liquidata Parte_1
come in parte motiva;
- condanna a rifondere in favore di COroparte_1 COroparte_3
e le spese di entrambi i gradi (comprese quelle
[...] COroparte_16
del procedimento per A.T.P.), liquidate, per ciascuna parte processuale, come in parte motiva;
- dichiara tenuti e COroparte_1 COroparte_3
a restituire quanto ha versato in esecuzione COroparte_4 Parte_1
della sentenza di primo grado.
Brescia, così deciso nella camera di consiglio del 2 aprile 2025.
Il Presidente est.
Giuseppe Serao