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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 19/05/2025, n. 391 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 391 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Lecce - seconda sezione civile
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Antonio F. Esposito - Presidente
Dott.ssa Consiglia Invitto - Consigliere rel.
Dott. Giovanni Surdo - Consigliere
Ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al N. 1014 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2023 promossa da
(c.f. ), in persona del Sindaco pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso, giusta mandato in calce all'atto di citazione in appello, dagli Avv.ti Angelo
Frediani, Riccardo Schininà, Francesco Androne, Eleonora Candelli ed elettivamente domiciliato presso la casa comunale in Carovigno (BR), Via Giuseppe Verdi n. 1
appellante
e
Controparte_1
(c.f. , in persona dell'amministratore delegato, rappresentata e difesa, giusta mandato P.IVA_2 in atti, dall'Avv. Paola Campana ed elettivamente domiciliata presso il suo studio legale in Mesagne, Via
Tito Speri n. 4
appellata
1 *******
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di precisazione delle conclusioni depositate nei termini assegnati e da note scritte depositate ai sensi art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 15 aprile 2025.
**********
MOTIVAZIONE
1. Con sentenza n. 1300/2023 pubblicata in data 20.09.2023, non notificata, il Tribunale di Brindisi, accoglieva parzialmente la domanda proposta con atto di citazione dell'08.11.2018 dalla
[...]
in proprio e nella qualità di Ente gestore della RSSA “Villa Bianca”, Parte_2 per l'effetto, condannava il , in persona del Sindaco p.t., al pagamento della Parte_1 complessiva somma di € 8.282,92, I.V.A. compresa, oltre interessi moratori ai sensi degli artt. 2, 4 e 5 del
D.lgs. n. 231/2002 e la somma di € 40,00 a titolo di risarcimento del danno.
Invero, la , nella sua qualità di Ente gestore della RSSA “Villa Bianca”, struttura Parte_2 autorizzata all'esercizio di attività socio-assistenziali per anziani di età superiore a 64 anni, non autosufficienti e con gravi deficit psico-fisici, ex art. 66 del Regolamento Regionale n. 04/2007, conveniva in giudizio il al fine di ottenere la condanna dell'ente convenuto alla Parte_1 compartecipazione della quota parte giornaliera - così come determinata con Deliberazione della Giunta
Regionale Puglia n. 279/2010- pari ad € 46,45- per un totale di € 8.229,87 per le prestazione erogate in favore di . La cooperativa esponeva di aver preso in carico la paziente in data Persona_1
05.07.2016, così come risultava dal registro presenze della medesima struttura, e di aver regolarmente trasmesso le relative fatture al Comune di , quale Comune di residenza dell'ospite e come tale Parte_1 tenuto alla compartecipazione alla retta giornaliera, il quale tuttavia, pur non avendole mai contestate, non provvedeva al pagamento del dovuto. Chiedeva, quindi, di dichiarare il tenuto Parte_1 alla compartecipazione della quota parte giornaliera, prevista dalla normativa regionale, per un totale di
€ 8.229,87, e, per l'effetto, condannare l'ente convenuto al pagamento, in favore dell'attrice, del predetto importo, oltre IVA, nonché interessi moratori ai sensi dell'art. 6 d.lgs. 231/02, dalla scadenza delle singole fatture, trattandosi di fatture per prestazioni di servizi rese nell'ambito di un rapporto con la P.A., nonché
€ 40,00 per ogni singola fattura non pagata a titolo di risarcimento del danno.
Non si costituiva in giudizio il , il quale veniva dichiarato contumace il 07.03.2019. Parte_1
All'esito dell'istruzione probatoria, mediante produzione documentale, il primo giudice riteneva fondata la pretesa attorea poiché essa trovava conforto nella documentazione prodotta dalla società attrice e, in particolare: l'atto dirigenziale n. 0114 del 18.2.2013 con cui la R.S.S.A. “Villa Bianca” era stata iscritta
Registro regionale delle strutture dei servizi autorizzati all'esercizio delle attività socio-assistenziali
2 destinate agli anziani di cui al comma 1 lettera c) dell'art. 53 della L.R. n. 19/2006; la determinazione n.
41 del 30.1.2013 con cui la predetta struttura era stata autorizzata all'esercizio dell'attività da essa svolta;
la copia del registro presenze, attestante il ricovero dell' e la durata dello stesso presso la Per_1 struttura;
la Deliberazione della Giunta regionale Puglia n. 279/2010, che aveva determinato l'importo della retta giornaliera da corrispondere alle RSSA e la quota di compartecipazione a carico del Comune di residenza degli ospiti;
le fatture inviate al convenuto, rimaste inevase ed incontestate. Pt_1
Conseguentemente, il Tribunale, rilevato che gli importi indicati nelle fatture erano già comprensivi di
I.V.A. al 5%, per un importo complessivo di € 8.282,92, I.V.A. compresa, condannava il al Pt_1 pagamento di € 8.282,92, IVA compresa, oltre interessi moratori ai sensi degli artt. 2, 4 e 5 del d.lgs. n.
231/2002, nonché all'ulteriore somma di € 40,00, a titolo di risarcimento del danno, importo riconosciuto sull'intero ammontare dell'intero credito, e non invece sulle singole fatture.
Le spese del giudizio seguivano la soccombenza.
>>>>
2. Con atto di citazione notificato il 14.12.2023 il ha proposto appello avverso la Parte_1 sentenza suindicata, censurandola nel merito in forza di due motivi di gravame, e segnatamente:
1. Violazione e falsa applicazione art 116 cpc – Violazione art. 19 terzo e quarto comma, 54
e 55 della legge regionale n. 19 del 10 luglio 2006: l'appellante si duole che il primo giudice abbia accolto la domanda attorea, ritenendola fornita di adeguato riscontro probatorio, laddove, invece, difetterebbe la prova dell'esistenza di una obbligazione contrattuale assunta dal
[...]
in favore della cooperativa. Ed invero, a parer del deducente, la produzione Parte_1 documentale richiamata in sentenza attesterebbe che la è stata ricoverata nella struttura Per_1 appellata e che l'istituto de quo è abilitato al ricovero degli anziani in difficoltà, senza nulla dimostrare in ordine al presunto obbligo assunto dall'Amministrazione Comunale per la degenza della paziente, ciò in quanto gli artt. 19, c. 4 e 5, 54 e 55 della normativa regionale (l. n. 19/2006, recante la disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia) richiedono, quale requisito indispensabile per l'insorgenza a carico dell'Ente locale dell'obbligo di corrispondere – in favore della struttura erogante – il corrispettivo relativo ai servizi socio-assistenziali, la stipula di una apposita convenzione con la struttura individuata con procedure selettive pubbliche. Assume l'appellante che tale requisito non sussisterebbe nel caso in esame, non avendo il Comune di mai sottoscritto alcuna Parte_1 convenzione e/o contratto con la struttura appellata. Ad ogni buon conto, poi il non Pt_1 avrebbe assunto impegni di spesa in relazione alla posizione della tant'è che la struttura Per_1 appellata non ha allegato una deliberazione comunale recante il preventivo impegno di spesa,
3 come richiesto dagli artt. 191 e 192 del TUEL, in mancanza del quale nessuna obbligazione può addebitarsi all'ente locale.
2. Violazione e falsa applicazione artt. 4 e 5 del D.Lgs. n. 231/2002: la difesa del Pt_1 assume l'erroneità della sentenza nella parte in cui il Tribunale ha condannato il Parte_1
anche al pagamento degli interessi ai sensi del d.lgs. n. 231/2002, senza considerare
[...] che nel caso di specie non ricorrerebbe alcuna transazione commerciale dal momento che l'ente locale non ha stipulato un contratto con la appellata. CP_1
Ritualmente costituitasi in giudizio, la Controparte_1 rilevando l'infondatezza delle avverse censure, chiede la conferma dell'impugnata sentenza,
[...] tenuto anche conto della Determinazione Reg. Gen. N. 817 del 08/09/2016, con la quale il Comune appellante, in conformità a quanto previsto dagli artt. 191 e 192 del TUEL, ha assunto l'impegno all'integrazione della retta per il ricovero dell'Antelmi per il periodo Luglio-dicembre 2016, non essendo la pensione della stessa idonea a sopportare i costi della struttura.
Alla udienza del 04.04.2024 il Cons. Istruttore, ritenuto di non dover procedere ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c., fissava innanzi a sé, ai sensi dell'art.352 c.p.c., l'udienza di rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti i termini di legge per il deposito di note scritte contenenti la precisazione delle conclusioni;
nonché per il deposito delle comparse conclusionali e per il deposito delle note di replica.
All'esito, sulle conclusioni come innanzi precisate, alla udienza del 15.04.2025 la causa stante il tempestivo deposito di note di trattazione scritta, è stata rimessa al Collegio per la decisione.
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3. Va preliminarmente accolta l'eccezione di inammissibilità ex art. 345 cpc della documentazione Cont prodotta in questa sede dalla appellata in allegato alle memorie di replica.
L'eccezione è fondata, giacchè pacificamente si tratti di documenti nuovi, essendo per giurisprudenza costante, da considerare “nuovi” quei mezzi di prova mai proposti in ordine a nessun fatto dedotto in giudizio, nonché quelli diretti a dimostrare un fatto, che già in primo grado è stato oggetto di accertamento, ma mediante un mezzo istruttorio diverso. L'art. 345 c.p.c., rubricato “domande ed eccezioni nuove” al terzo comma sancisce che “non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile”.
Detta documentazione pertanto non potrà essere esaminata in queta sede.
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3. L'appello è, nel merito, fondato.
4 Nell'esaminare congiuntamente i due motivi di gravame - in quanto strettamente connessi, essendo uniti dal medesimo asse concettuale, relativo all'iter motivazionale della sentenza di primo grado - gli stessi meritano accoglimento.
Il Tribunale ha accolto la domanda perché ha ritenuto provato il diritto della RSSA a percepire le somme relative al ricovero della sig. facendo applicazione dei principi in tema di onere probatorio in Per_1 materia di inadempimento contrattuale fissati dalle SSUU 13535/2001. Sicché a fronte della prova del credito della struttura, rinveniente sia dalla delibera con cui la RSSA è stata iscritta nel registro delle struttura autorizzate, sia dal foglio di presenze, attestante la permanenza della sig. resso la “Villa Per_1
Bianca”, ha ritenuto fondata la pretesa azionata da Parte_2
non avendo peraltro il Comune, rimasto contumace in primo grado, fornito alcuna prova
[...] dell'adempimento ovvero della intervenuta estinzione del credito.
Tale esito non è condivisibile, perché non vi è in effetti prova del credito della struttura erogatrice del servizio di assistenza socio sanitaria, essendo il sorgere di tale rapporto collegato unicamente alla sussistenza di un accordo contrattuale tra ( o ASL) e la struttura privata, e non essendo idonea Pt_1 né la delibera con cui la RSSA è stata iscritta nel registro delle struttura autorizzate, né il foglio delle presenze.
Ed invero.
Giova premettere che tra le competenze dell'Amministrazione Comunale rientrano gli affidamenti di anziani e/o inabili presso strutture residenziali, in relazione a quanto stabilito dalla Legge Quadro sui
Servizi Sociali n. 328/2000, dalla Legge Regionale n. 19 del 07/10/2006 e dal Regolamento Regionale attuativo n. 4/2007, e ss.mm.ii. Per la retta giornaliera della R.S.S.A., in attesa di nuove determinazioni in merito da parte della , si fa riferimento a quanto concordato con gli Accordi Contrattuali, CP_2 in atto, con riferimento alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 279 del 02 febbraio 2010. Il regime tariffario della R.S.S.A. è così distribuito: 50% della retta (c.d. quota sanitaria) a carico della ASL e 50% a carico dell'utente e/o, in caso di indigenza dello stesso, del suo Comune di residenza.
Esaminando i referenti normativi di rilievo nel caso che ci occupa, l'art. 8bis del d.lgs. 502/1992, dispone che “1. Le regioni assicurano i livelli essenziali e uniformi di assistenza di cui all'articolo 1 avvalendosi dei presidi direttamente gestiti dalle aziende unità sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, delle aziende universitarie e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, nonché di soggetti accreditati ai sensi dell'articolo 8-quater, nel rispetto degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-quinquies.
2. I cittadini esercitano la libera scelta del luogo di cura e dei professionisti nell'ambito dei soggetti accreditati con cui siano stati definiti appositi accordi contrattuali. L'accesso ai servizi è subordinato all'apposita prescrizione, proposta o richiesta compilata sul modulario del Servizio sanitario nazionale.
3. La realizzazione di strutture sanitarie e l'esercizio di attività sanitarie, l'esercizio di attività sanitarie per conto del Servizio sanitario nazionale e l'esercizio di attività sanitarie a carico del Servizio sanitario nazionale sono
5 subordinate, rispettivamente, al rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 8-ter, dell'accreditamento istituzionale di cui all'articolo 8-quater, nonché alla stipulazione degli accordi contrattuali di cui all'articolo
8-quinquies. La presente disposizione vale anche per le strutture e le attività sociosanitarie.”
Il successivo art. 8 quater specifica poi, in tema di accreditamento istituzionale che “La qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8 quinquies”.
Anche la Legge della n. 19 del 2006 subordina l'affidamento dei servizi sociali da parte CP_2 degli enti pubblici, all'espletamento di procedura di evidenza pubblica (art. 55), funzionali all'instaurazione di specifici rapporti contrattuali con soggetti cui sia stato attribuito, con provvedimento amministrativo, la qualifica di soggetto accreditato. Il comma 3 stabilisce : “Le organizzazioni di volontariato, le cooperative sociali, le associazioni di promozione sociale, iscritte nei rispettivi registri regionali, concorrono alla realizzazione del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali anche mediante la stipula di convenzioni per
l'erogazione di servizi e prestazioni compatibili con la natura e le finalità statutarie, avvalendosi delle modalità individuate dalla Regione con il regolamento di cui all'articolo 64 e con il Piano regionale delle politiche sociali, per valorizzare il loro apporto all'erogazione dei servizi.”, mentre il comma 4 specifica che “ai fini dell'applicazione del comma 3, gli enti locali possono stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato, nonché con gli enti di patronato e con le fondazioni, allo scopo di valorizzarne la funzione sociale, riconoscendo le spese per il perseguimento delle finalità statutarie, laddove le attività siano coerenti con gli obiettivi del Piano sociale di zona e adeguate a integrare la rete dei servizi, che sarà realizzata dai soggetti pubblici e privati chiamati a gestire i servizi previsti. Gli altri soggetti di cui al comma 3 possono essere chiamati alla gestione di interventi e servizi, così come previsti nei Piani sociali di zona, mediante affidamenti, concessione di pubblici servizi, ovvero altre modalità previste e disciplinate nel regolamento regionale di cui all'articolo 64 e nei rispettivi regolamenti comunali.”
In ordine all'accreditamento l'art. 54 della L. 19/2006 dispone che “l'accreditamento risponde al fine di promuovere la qualità del sistema integrato d'interventi, garantire l'appropriatezza delle prestazioni e favorire la pluralità dell'offerta dei servizi assicurati mediante titoli d'acquisto. L'accreditamento è la procedura attraverso la quale l'ente pubblico, per particolari tipologie di strutture e servizi, richiede il possesso di requisiti ulteriori rispetto a quelli previsti per il rilascio dell'autorizzazione al funzionamento, secondo i criteri e le procedure che sono definite nel regolamento regionale di cui all'articolo 64.”
Il regolamento regionale n. 4 del 2007, attuativo della predetta legge, al comma 4 dell'art. 28 specifica e ribadisce la necessità di previa instaurazione di un rapporto contrattuale, precisando che “l'accreditamento non costituisce in capo ai Comuni, agli Ambiti territoriali e alle ASL, alcun obbligo a instaurare con i soggetti accreditati rapporti contrattuali per l'erogazione di interventi e servizi sociali e per la fornitura di prestazioni, il cui costo si ponga a carico del servizio pubblico”.
6 La Deliberazione della Giunta Regionale Puglia n. 279/2010 (all. 4) prevede che, ai sensi del 6 c. dell'art. 53 della legge regionale n. 19/2006, così come modificato dall'art. 50 della legge regionale 4/2010,
l'iscrizione nei registri è condizione necessaria per stipulare una convenzione con gli enti pubblici, nonché per accedere all'accreditamento di cui all'art. 54 della stessa legge e comporta l'obbligo per i soggetti gestori di indicare nella denominazione sociale e in tutte le forme di pubblicità gli estremi di iscrizione nel registro regionale.
Orbene, stante il quadro normativo sopra richiamato, il diritto al rimborso da parte della struttura erogatrice del servizio di assistenza socio sanitaria è collegato, normalmente, alla sussistenza di un accordo contrattuale tra l e la struttura privata. Va dunque ritenuta la necessità, in situazioni Pt_3 ordinarie, di stipula di apposita convenzione con il Comune affinché la struttura autorizzata all'erogazione di servizi sociosanitari possa vantare un diritto al corrispettivo per le prestazioni rese.
Detta convenzione non è mai stata prodotta né dedotta in giudizio, e pertanto, l'appello va accolto perché in mancanza di prova della esistenza di detta convenzione il credito qui reclamato non è sorto.
Occorre ora soffermarsi per completezza sulla particolare ipotesi in cui la prestazione socio-sanitaria venga erogata in situazione di necessità e urgenza, situazione che giustificherebbe il diritto al rimborso, indipendentemente dalla sussistenza di apposita convenzione.
A tale riguardo, si invoca l'art. 3, comma 9, del regolamento regionale n. 4 del 2007 che, in tema di
“modalità e strumenti per l'accesso unico al sistema integrato dei servizi”, chiarisce che “per i casi di comprovata e urgente necessità è consentito un protocollo operativo d'urgenza che consenta l'immediato accesso alle prestazioni sociosanitarie di natura domiciliare, semi-residenziale e residenziale a gestione integrata e compartecipata. Per questi casi è Parte_ necessaria motivata proposta del o dei servizi sociali, previo nulla osta delle unità operative della ASL e del responsabile d'ambito sociale, (ai fini dell'assunzione di eventuali oneri finanziari), da trasmettersi alla U.V.M. affinché nel termine di cui al precedente comma 8, svolga i compiti stabiliti nel presente articolo”.
Orbene, a giudizio di questa Corte, nel sistema normativo come sopra delineato, la deroga alla procedura ordinaria introdotta dal citato comma 9, che consente per i casi di comprovata urgenza l'immediato accesso alle prestazioni socio sanitarie, non esclude la necessità che l'intervento sia affidato ad una struttura pubblica o ad una struttura privata accreditata e convenzionata, ma si limita a posporre l'espletamento dell'istruttoria all'avvio dell'esecuzione della prestazione, a tal fine richiedendo una motivata proposta del medico di base o dei servizi sociali, previo nulla osta delle unità operative della
ASL e del responsabile d'ambito sociale (al fine dell'assunzione di eventuali oneri finanziari) da trasmettersi all'UVM affinché, nel termine di cui al comma 8, svolga i compiti stabiliti nel presente articolo
(v. in tal senso Cass. Civ. Sez.VI, Ord. 8383 del 15 marzo 2022, pag. 5).
Tale convincimento trae origine dalla semplice lettura del disposto dell'art. 3 del regolamento regionale n. 4, nel cui complessivo contesto va inserito il comma 9.
7 Ed invero, il comma 4 della norma citata stabilisce che, al fine di fornire risposte adeguate a bisogni complessi dei cittadini, che richiedano l'integrazione di interventi e servizi sociali e sanitari, l'ambito territoriale e la definiscono un protocollo operativo unico che prevede: a) l'accoglimento della Pt_5 richiesta inoltrata, b) l'individuazione del tipo di bisogno, c) l'effettuazione dell'indagine sociale;
d)
l'attivazione dell'Unità di Valutazione Multidimensionale di cui all'art. 59, comma 4, della legge regionale, per la predisposizione del progetto personalizzato, previa valutazione dei requisiti di ammissibilità al servizio e al beneficio;
e) la verifica periodica dell'andamento dell'intervento e l'individuazione del responsabile del caso per garantire l'attuazione e l'efficacia degli interventi previsti dal progetto personalizzato.
Il comma 6 prevede che “il filtro per l'accesso al sistema dei servizi socio-sanitari di natura domiciliare, semiresidenziale
e residenziale a gestione integrata e compartecipata” è costituito dall'Unità di Valutazione Multidimensionale, équipe multiprofessionale, in grado di leggere le esigenze di pazienti con bisogni sanitari e sociali complessi, che svolge i seguenti compiti: a) effettua la valutazione multidimensionale dell'autosufficienza ovvero del residuo grado di autonomia dell'utente, dei bisogni assistenziali suoi e del proprio nucleo familiare;
b) verifica la presenza delle condizioni socio-economiche, abitative e familiari di ammissibilità ad un certo percorso di cura e assistenza;
c) elabora il progetto socio-sanitario personalizzato, che deve essere condiviso con l'utente e con il nucleo familiare e da essi sottoscritto, e che assicuri un uso ponderato delle risorse grazie ad una visione longitudinale nel tempo, orientata alla pianificazione complessiva degli interventi;
d) verifica e aggiorna periodicamente l'andamento del progetto personalizzato;
e) procede alla dimissione concordata.
Il comma 8 prevede, poi, che, al fine di garantire in tempi certi la più idonea risposta alle richieste di accesso al sistema integrato dei servizi, il Distretto sociosanitario assicura che gli adempimenti di natura sanitaria della Unità di Valutazione Multidimensionale siano conclusi entro 20 giorni dalla segnalazione del caso.
Orbene, chiarito l'iter ordinario necessario per avere accesso al sistema integrato, il comma 9 prevede, come sopra visto, che -in casi di comprovata e urgente necessità- al paziente è consentito l'immediato accesso alle prestazioni sociosanitarie, previa motivata proposta del medico di medicina generale o dei servizi sociali, previo nulla osta delle unità operative della ASL e del responsabile d'ambito sociale, da trasmettersi alla U.V.M. affinché nel termine di venti giorni svolga i compiti previsti al comma 6.
Dalla complessiva lettura della norma, appare evidente che l'urgente necessità di assistenza giustifica solo ed esclusivamente un diverso protocollo di accesso, laddove sia il testo letterale della previsione, che la sua collocazione nel contesto dell'art. 3 non consentono di opinare che la situazione di emergenza possa consentire l'accesso a strutture non convenzionate, in contrasto con la previsione generale di cui all'art. 28 comma 4 del regolamento, sopra richiamata.
8 Nella specie non è stato neppure dedotto che si verte in presenza di situazioni emergenziali, per le quali comunque, nonostante sia doveroso l'immediato ricovero del paziente, neppure si può ritenere, alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale vigente, che si possa prescindere dalla convenzione. In ogni caso, e anche a voler ipotizzare che, nel caso di specie, il trattamento assistenziale sia stato erogato a favore della paziente in presenza di condizioni emergenziali, ciò non autorizza comunque a ritenere sussistente il diritto al rimborso, attesa la mancanza di stipula di una convenzione tra e la Pt_1
Cooperativa, situazione questa che costituisce, in qualsiasi caso, presupposto imprescindibile perché il costo dell'erogazione di interventi e servizi sociali e della fornitura di prestazioni possa essere posto a carico del servizio pubblico.
Per completezza si osserva che la Corte di Cassazione, con riferimento alle ipotesi in cui il ricovero sia avvenuto in una situazione di necessità ed urgenza, ha recentemente affermato che il diritto al rimborso non spetta in ogni caso alla struttura, bensì al paziente stesso che ha sostenuto le spese necessarie alla sua cura (Cass. III sezione civile, sentenza n. 20128 del 13.07.2023).
Il motivo va, dunque, accolto, con conseguente riforma della sentenza appellata e rigetto della domanda proposta in primo grado
Assorbite restano tutte le altre questioni, ivi incluso il motivo che riguarda il riconoscimento degli interessi commerciali sulle somme dovute.
Le spese di lite relative al doppio grado vanno ridefinite in applicazione dei principi di causalità e soccombenza, tenendo conto che il giudice d'appello, se riforma in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio a una nuova regolamentazione delle intere spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, poiché l'onere delle stesse deve essere attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della controversia. (v. Cassazione civile sez. III, 12/04/2018, n. 9064; Cass.
Civ. sez. LL, del 01/06/2016, n. 11423, Cassazione civile, sez. III, 13/04/2010, n. 8727, fra le altre).
Le stesse, quindi, considerato l'esito del presente gravame, e, soprattutto, l'esito complessivo del giudizio, sono liquidate in dispositivo secondo soccombenza, solo limitatamente alle spese di questo grado, perché il non ha sostenuto esborsi in primo grado, essendo rimasto contumace. Parte_1
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal , in Parte_1 persona del Sindaco pro tempore, con atto di citazione notificato il 14.12.2023 nei confronti della società
in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_2 avverso la sentenza del Tribunale di Brindisi n. 1300/2023, pubblicata il 20.09.2023, così provvede:
1. Accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, rigetta la domanda proposta da con citazione del 15.11.2018; Parte_2
9 2. condanna la al pagamento delle spese Parte_2 del presente grado di giudizio, in favore del , che liquida in € 3000, oltre Parte_1 esborsi ed accessori di legge e di tariffa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del 6 maggio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Consiglia Invitto Dott. Antonio F. Esposito
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Lecce - seconda sezione civile
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Antonio F. Esposito - Presidente
Dott.ssa Consiglia Invitto - Consigliere rel.
Dott. Giovanni Surdo - Consigliere
Ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al N. 1014 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2023 promossa da
(c.f. ), in persona del Sindaco pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso, giusta mandato in calce all'atto di citazione in appello, dagli Avv.ti Angelo
Frediani, Riccardo Schininà, Francesco Androne, Eleonora Candelli ed elettivamente domiciliato presso la casa comunale in Carovigno (BR), Via Giuseppe Verdi n. 1
appellante
e
Controparte_1
(c.f. , in persona dell'amministratore delegato, rappresentata e difesa, giusta mandato P.IVA_2 in atti, dall'Avv. Paola Campana ed elettivamente domiciliata presso il suo studio legale in Mesagne, Via
Tito Speri n. 4
appellata
1 *******
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di precisazione delle conclusioni depositate nei termini assegnati e da note scritte depositate ai sensi art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 15 aprile 2025.
**********
MOTIVAZIONE
1. Con sentenza n. 1300/2023 pubblicata in data 20.09.2023, non notificata, il Tribunale di Brindisi, accoglieva parzialmente la domanda proposta con atto di citazione dell'08.11.2018 dalla
[...]
in proprio e nella qualità di Ente gestore della RSSA “Villa Bianca”, Parte_2 per l'effetto, condannava il , in persona del Sindaco p.t., al pagamento della Parte_1 complessiva somma di € 8.282,92, I.V.A. compresa, oltre interessi moratori ai sensi degli artt. 2, 4 e 5 del
D.lgs. n. 231/2002 e la somma di € 40,00 a titolo di risarcimento del danno.
Invero, la , nella sua qualità di Ente gestore della RSSA “Villa Bianca”, struttura Parte_2 autorizzata all'esercizio di attività socio-assistenziali per anziani di età superiore a 64 anni, non autosufficienti e con gravi deficit psico-fisici, ex art. 66 del Regolamento Regionale n. 04/2007, conveniva in giudizio il al fine di ottenere la condanna dell'ente convenuto alla Parte_1 compartecipazione della quota parte giornaliera - così come determinata con Deliberazione della Giunta
Regionale Puglia n. 279/2010- pari ad € 46,45- per un totale di € 8.229,87 per le prestazione erogate in favore di . La cooperativa esponeva di aver preso in carico la paziente in data Persona_1
05.07.2016, così come risultava dal registro presenze della medesima struttura, e di aver regolarmente trasmesso le relative fatture al Comune di , quale Comune di residenza dell'ospite e come tale Parte_1 tenuto alla compartecipazione alla retta giornaliera, il quale tuttavia, pur non avendole mai contestate, non provvedeva al pagamento del dovuto. Chiedeva, quindi, di dichiarare il tenuto Parte_1 alla compartecipazione della quota parte giornaliera, prevista dalla normativa regionale, per un totale di
€ 8.229,87, e, per l'effetto, condannare l'ente convenuto al pagamento, in favore dell'attrice, del predetto importo, oltre IVA, nonché interessi moratori ai sensi dell'art. 6 d.lgs. 231/02, dalla scadenza delle singole fatture, trattandosi di fatture per prestazioni di servizi rese nell'ambito di un rapporto con la P.A., nonché
€ 40,00 per ogni singola fattura non pagata a titolo di risarcimento del danno.
Non si costituiva in giudizio il , il quale veniva dichiarato contumace il 07.03.2019. Parte_1
All'esito dell'istruzione probatoria, mediante produzione documentale, il primo giudice riteneva fondata la pretesa attorea poiché essa trovava conforto nella documentazione prodotta dalla società attrice e, in particolare: l'atto dirigenziale n. 0114 del 18.2.2013 con cui la R.S.S.A. “Villa Bianca” era stata iscritta
Registro regionale delle strutture dei servizi autorizzati all'esercizio delle attività socio-assistenziali
2 destinate agli anziani di cui al comma 1 lettera c) dell'art. 53 della L.R. n. 19/2006; la determinazione n.
41 del 30.1.2013 con cui la predetta struttura era stata autorizzata all'esercizio dell'attività da essa svolta;
la copia del registro presenze, attestante il ricovero dell' e la durata dello stesso presso la Per_1 struttura;
la Deliberazione della Giunta regionale Puglia n. 279/2010, che aveva determinato l'importo della retta giornaliera da corrispondere alle RSSA e la quota di compartecipazione a carico del Comune di residenza degli ospiti;
le fatture inviate al convenuto, rimaste inevase ed incontestate. Pt_1
Conseguentemente, il Tribunale, rilevato che gli importi indicati nelle fatture erano già comprensivi di
I.V.A. al 5%, per un importo complessivo di € 8.282,92, I.V.A. compresa, condannava il al Pt_1 pagamento di € 8.282,92, IVA compresa, oltre interessi moratori ai sensi degli artt. 2, 4 e 5 del d.lgs. n.
231/2002, nonché all'ulteriore somma di € 40,00, a titolo di risarcimento del danno, importo riconosciuto sull'intero ammontare dell'intero credito, e non invece sulle singole fatture.
Le spese del giudizio seguivano la soccombenza.
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2. Con atto di citazione notificato il 14.12.2023 il ha proposto appello avverso la Parte_1 sentenza suindicata, censurandola nel merito in forza di due motivi di gravame, e segnatamente:
1. Violazione e falsa applicazione art 116 cpc – Violazione art. 19 terzo e quarto comma, 54
e 55 della legge regionale n. 19 del 10 luglio 2006: l'appellante si duole che il primo giudice abbia accolto la domanda attorea, ritenendola fornita di adeguato riscontro probatorio, laddove, invece, difetterebbe la prova dell'esistenza di una obbligazione contrattuale assunta dal
[...]
in favore della cooperativa. Ed invero, a parer del deducente, la produzione Parte_1 documentale richiamata in sentenza attesterebbe che la è stata ricoverata nella struttura Per_1 appellata e che l'istituto de quo è abilitato al ricovero degli anziani in difficoltà, senza nulla dimostrare in ordine al presunto obbligo assunto dall'Amministrazione Comunale per la degenza della paziente, ciò in quanto gli artt. 19, c. 4 e 5, 54 e 55 della normativa regionale (l. n. 19/2006, recante la disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia) richiedono, quale requisito indispensabile per l'insorgenza a carico dell'Ente locale dell'obbligo di corrispondere – in favore della struttura erogante – il corrispettivo relativo ai servizi socio-assistenziali, la stipula di una apposita convenzione con la struttura individuata con procedure selettive pubbliche. Assume l'appellante che tale requisito non sussisterebbe nel caso in esame, non avendo il Comune di mai sottoscritto alcuna Parte_1 convenzione e/o contratto con la struttura appellata. Ad ogni buon conto, poi il non Pt_1 avrebbe assunto impegni di spesa in relazione alla posizione della tant'è che la struttura Per_1 appellata non ha allegato una deliberazione comunale recante il preventivo impegno di spesa,
3 come richiesto dagli artt. 191 e 192 del TUEL, in mancanza del quale nessuna obbligazione può addebitarsi all'ente locale.
2. Violazione e falsa applicazione artt. 4 e 5 del D.Lgs. n. 231/2002: la difesa del Pt_1 assume l'erroneità della sentenza nella parte in cui il Tribunale ha condannato il Parte_1
anche al pagamento degli interessi ai sensi del d.lgs. n. 231/2002, senza considerare
[...] che nel caso di specie non ricorrerebbe alcuna transazione commerciale dal momento che l'ente locale non ha stipulato un contratto con la appellata. CP_1
Ritualmente costituitasi in giudizio, la Controparte_1 rilevando l'infondatezza delle avverse censure, chiede la conferma dell'impugnata sentenza,
[...] tenuto anche conto della Determinazione Reg. Gen. N. 817 del 08/09/2016, con la quale il Comune appellante, in conformità a quanto previsto dagli artt. 191 e 192 del TUEL, ha assunto l'impegno all'integrazione della retta per il ricovero dell'Antelmi per il periodo Luglio-dicembre 2016, non essendo la pensione della stessa idonea a sopportare i costi della struttura.
Alla udienza del 04.04.2024 il Cons. Istruttore, ritenuto di non dover procedere ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c., fissava innanzi a sé, ai sensi dell'art.352 c.p.c., l'udienza di rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti i termini di legge per il deposito di note scritte contenenti la precisazione delle conclusioni;
nonché per il deposito delle comparse conclusionali e per il deposito delle note di replica.
All'esito, sulle conclusioni come innanzi precisate, alla udienza del 15.04.2025 la causa stante il tempestivo deposito di note di trattazione scritta, è stata rimessa al Collegio per la decisione.
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3. Va preliminarmente accolta l'eccezione di inammissibilità ex art. 345 cpc della documentazione Cont prodotta in questa sede dalla appellata in allegato alle memorie di replica.
L'eccezione è fondata, giacchè pacificamente si tratti di documenti nuovi, essendo per giurisprudenza costante, da considerare “nuovi” quei mezzi di prova mai proposti in ordine a nessun fatto dedotto in giudizio, nonché quelli diretti a dimostrare un fatto, che già in primo grado è stato oggetto di accertamento, ma mediante un mezzo istruttorio diverso. L'art. 345 c.p.c., rubricato “domande ed eccezioni nuove” al terzo comma sancisce che “non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile”.
Detta documentazione pertanto non potrà essere esaminata in queta sede.
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3. L'appello è, nel merito, fondato.
4 Nell'esaminare congiuntamente i due motivi di gravame - in quanto strettamente connessi, essendo uniti dal medesimo asse concettuale, relativo all'iter motivazionale della sentenza di primo grado - gli stessi meritano accoglimento.
Il Tribunale ha accolto la domanda perché ha ritenuto provato il diritto della RSSA a percepire le somme relative al ricovero della sig. facendo applicazione dei principi in tema di onere probatorio in Per_1 materia di inadempimento contrattuale fissati dalle SSUU 13535/2001. Sicché a fronte della prova del credito della struttura, rinveniente sia dalla delibera con cui la RSSA è stata iscritta nel registro delle struttura autorizzate, sia dal foglio di presenze, attestante la permanenza della sig. resso la “Villa Per_1
Bianca”, ha ritenuto fondata la pretesa azionata da Parte_2
non avendo peraltro il Comune, rimasto contumace in primo grado, fornito alcuna prova
[...] dell'adempimento ovvero della intervenuta estinzione del credito.
Tale esito non è condivisibile, perché non vi è in effetti prova del credito della struttura erogatrice del servizio di assistenza socio sanitaria, essendo il sorgere di tale rapporto collegato unicamente alla sussistenza di un accordo contrattuale tra ( o ASL) e la struttura privata, e non essendo idonea Pt_1 né la delibera con cui la RSSA è stata iscritta nel registro delle struttura autorizzate, né il foglio delle presenze.
Ed invero.
Giova premettere che tra le competenze dell'Amministrazione Comunale rientrano gli affidamenti di anziani e/o inabili presso strutture residenziali, in relazione a quanto stabilito dalla Legge Quadro sui
Servizi Sociali n. 328/2000, dalla Legge Regionale n. 19 del 07/10/2006 e dal Regolamento Regionale attuativo n. 4/2007, e ss.mm.ii. Per la retta giornaliera della R.S.S.A., in attesa di nuove determinazioni in merito da parte della , si fa riferimento a quanto concordato con gli Accordi Contrattuali, CP_2 in atto, con riferimento alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 279 del 02 febbraio 2010. Il regime tariffario della R.S.S.A. è così distribuito: 50% della retta (c.d. quota sanitaria) a carico della ASL e 50% a carico dell'utente e/o, in caso di indigenza dello stesso, del suo Comune di residenza.
Esaminando i referenti normativi di rilievo nel caso che ci occupa, l'art. 8bis del d.lgs. 502/1992, dispone che “1. Le regioni assicurano i livelli essenziali e uniformi di assistenza di cui all'articolo 1 avvalendosi dei presidi direttamente gestiti dalle aziende unità sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, delle aziende universitarie e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, nonché di soggetti accreditati ai sensi dell'articolo 8-quater, nel rispetto degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-quinquies.
2. I cittadini esercitano la libera scelta del luogo di cura e dei professionisti nell'ambito dei soggetti accreditati con cui siano stati definiti appositi accordi contrattuali. L'accesso ai servizi è subordinato all'apposita prescrizione, proposta o richiesta compilata sul modulario del Servizio sanitario nazionale.
3. La realizzazione di strutture sanitarie e l'esercizio di attività sanitarie, l'esercizio di attività sanitarie per conto del Servizio sanitario nazionale e l'esercizio di attività sanitarie a carico del Servizio sanitario nazionale sono
5 subordinate, rispettivamente, al rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 8-ter, dell'accreditamento istituzionale di cui all'articolo 8-quater, nonché alla stipulazione degli accordi contrattuali di cui all'articolo
8-quinquies. La presente disposizione vale anche per le strutture e le attività sociosanitarie.”
Il successivo art. 8 quater specifica poi, in tema di accreditamento istituzionale che “La qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8 quinquies”.
Anche la Legge della n. 19 del 2006 subordina l'affidamento dei servizi sociali da parte CP_2 degli enti pubblici, all'espletamento di procedura di evidenza pubblica (art. 55), funzionali all'instaurazione di specifici rapporti contrattuali con soggetti cui sia stato attribuito, con provvedimento amministrativo, la qualifica di soggetto accreditato. Il comma 3 stabilisce : “Le organizzazioni di volontariato, le cooperative sociali, le associazioni di promozione sociale, iscritte nei rispettivi registri regionali, concorrono alla realizzazione del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali anche mediante la stipula di convenzioni per
l'erogazione di servizi e prestazioni compatibili con la natura e le finalità statutarie, avvalendosi delle modalità individuate dalla Regione con il regolamento di cui all'articolo 64 e con il Piano regionale delle politiche sociali, per valorizzare il loro apporto all'erogazione dei servizi.”, mentre il comma 4 specifica che “ai fini dell'applicazione del comma 3, gli enti locali possono stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato, nonché con gli enti di patronato e con le fondazioni, allo scopo di valorizzarne la funzione sociale, riconoscendo le spese per il perseguimento delle finalità statutarie, laddove le attività siano coerenti con gli obiettivi del Piano sociale di zona e adeguate a integrare la rete dei servizi, che sarà realizzata dai soggetti pubblici e privati chiamati a gestire i servizi previsti. Gli altri soggetti di cui al comma 3 possono essere chiamati alla gestione di interventi e servizi, così come previsti nei Piani sociali di zona, mediante affidamenti, concessione di pubblici servizi, ovvero altre modalità previste e disciplinate nel regolamento regionale di cui all'articolo 64 e nei rispettivi regolamenti comunali.”
In ordine all'accreditamento l'art. 54 della L. 19/2006 dispone che “l'accreditamento risponde al fine di promuovere la qualità del sistema integrato d'interventi, garantire l'appropriatezza delle prestazioni e favorire la pluralità dell'offerta dei servizi assicurati mediante titoli d'acquisto. L'accreditamento è la procedura attraverso la quale l'ente pubblico, per particolari tipologie di strutture e servizi, richiede il possesso di requisiti ulteriori rispetto a quelli previsti per il rilascio dell'autorizzazione al funzionamento, secondo i criteri e le procedure che sono definite nel regolamento regionale di cui all'articolo 64.”
Il regolamento regionale n. 4 del 2007, attuativo della predetta legge, al comma 4 dell'art. 28 specifica e ribadisce la necessità di previa instaurazione di un rapporto contrattuale, precisando che “l'accreditamento non costituisce in capo ai Comuni, agli Ambiti territoriali e alle ASL, alcun obbligo a instaurare con i soggetti accreditati rapporti contrattuali per l'erogazione di interventi e servizi sociali e per la fornitura di prestazioni, il cui costo si ponga a carico del servizio pubblico”.
6 La Deliberazione della Giunta Regionale Puglia n. 279/2010 (all. 4) prevede che, ai sensi del 6 c. dell'art. 53 della legge regionale n. 19/2006, così come modificato dall'art. 50 della legge regionale 4/2010,
l'iscrizione nei registri è condizione necessaria per stipulare una convenzione con gli enti pubblici, nonché per accedere all'accreditamento di cui all'art. 54 della stessa legge e comporta l'obbligo per i soggetti gestori di indicare nella denominazione sociale e in tutte le forme di pubblicità gli estremi di iscrizione nel registro regionale.
Orbene, stante il quadro normativo sopra richiamato, il diritto al rimborso da parte della struttura erogatrice del servizio di assistenza socio sanitaria è collegato, normalmente, alla sussistenza di un accordo contrattuale tra l e la struttura privata. Va dunque ritenuta la necessità, in situazioni Pt_3 ordinarie, di stipula di apposita convenzione con il Comune affinché la struttura autorizzata all'erogazione di servizi sociosanitari possa vantare un diritto al corrispettivo per le prestazioni rese.
Detta convenzione non è mai stata prodotta né dedotta in giudizio, e pertanto, l'appello va accolto perché in mancanza di prova della esistenza di detta convenzione il credito qui reclamato non è sorto.
Occorre ora soffermarsi per completezza sulla particolare ipotesi in cui la prestazione socio-sanitaria venga erogata in situazione di necessità e urgenza, situazione che giustificherebbe il diritto al rimborso, indipendentemente dalla sussistenza di apposita convenzione.
A tale riguardo, si invoca l'art. 3, comma 9, del regolamento regionale n. 4 del 2007 che, in tema di
“modalità e strumenti per l'accesso unico al sistema integrato dei servizi”, chiarisce che “per i casi di comprovata e urgente necessità è consentito un protocollo operativo d'urgenza che consenta l'immediato accesso alle prestazioni sociosanitarie di natura domiciliare, semi-residenziale e residenziale a gestione integrata e compartecipata. Per questi casi è Parte_ necessaria motivata proposta del o dei servizi sociali, previo nulla osta delle unità operative della ASL e del responsabile d'ambito sociale, (ai fini dell'assunzione di eventuali oneri finanziari), da trasmettersi alla U.V.M. affinché nel termine di cui al precedente comma 8, svolga i compiti stabiliti nel presente articolo”.
Orbene, a giudizio di questa Corte, nel sistema normativo come sopra delineato, la deroga alla procedura ordinaria introdotta dal citato comma 9, che consente per i casi di comprovata urgenza l'immediato accesso alle prestazioni socio sanitarie, non esclude la necessità che l'intervento sia affidato ad una struttura pubblica o ad una struttura privata accreditata e convenzionata, ma si limita a posporre l'espletamento dell'istruttoria all'avvio dell'esecuzione della prestazione, a tal fine richiedendo una motivata proposta del medico di base o dei servizi sociali, previo nulla osta delle unità operative della
ASL e del responsabile d'ambito sociale (al fine dell'assunzione di eventuali oneri finanziari) da trasmettersi all'UVM affinché, nel termine di cui al comma 8, svolga i compiti stabiliti nel presente articolo
(v. in tal senso Cass. Civ. Sez.VI, Ord. 8383 del 15 marzo 2022, pag. 5).
Tale convincimento trae origine dalla semplice lettura del disposto dell'art. 3 del regolamento regionale n. 4, nel cui complessivo contesto va inserito il comma 9.
7 Ed invero, il comma 4 della norma citata stabilisce che, al fine di fornire risposte adeguate a bisogni complessi dei cittadini, che richiedano l'integrazione di interventi e servizi sociali e sanitari, l'ambito territoriale e la definiscono un protocollo operativo unico che prevede: a) l'accoglimento della Pt_5 richiesta inoltrata, b) l'individuazione del tipo di bisogno, c) l'effettuazione dell'indagine sociale;
d)
l'attivazione dell'Unità di Valutazione Multidimensionale di cui all'art. 59, comma 4, della legge regionale, per la predisposizione del progetto personalizzato, previa valutazione dei requisiti di ammissibilità al servizio e al beneficio;
e) la verifica periodica dell'andamento dell'intervento e l'individuazione del responsabile del caso per garantire l'attuazione e l'efficacia degli interventi previsti dal progetto personalizzato.
Il comma 6 prevede che “il filtro per l'accesso al sistema dei servizi socio-sanitari di natura domiciliare, semiresidenziale
e residenziale a gestione integrata e compartecipata” è costituito dall'Unità di Valutazione Multidimensionale, équipe multiprofessionale, in grado di leggere le esigenze di pazienti con bisogni sanitari e sociali complessi, che svolge i seguenti compiti: a) effettua la valutazione multidimensionale dell'autosufficienza ovvero del residuo grado di autonomia dell'utente, dei bisogni assistenziali suoi e del proprio nucleo familiare;
b) verifica la presenza delle condizioni socio-economiche, abitative e familiari di ammissibilità ad un certo percorso di cura e assistenza;
c) elabora il progetto socio-sanitario personalizzato, che deve essere condiviso con l'utente e con il nucleo familiare e da essi sottoscritto, e che assicuri un uso ponderato delle risorse grazie ad una visione longitudinale nel tempo, orientata alla pianificazione complessiva degli interventi;
d) verifica e aggiorna periodicamente l'andamento del progetto personalizzato;
e) procede alla dimissione concordata.
Il comma 8 prevede, poi, che, al fine di garantire in tempi certi la più idonea risposta alle richieste di accesso al sistema integrato dei servizi, il Distretto sociosanitario assicura che gli adempimenti di natura sanitaria della Unità di Valutazione Multidimensionale siano conclusi entro 20 giorni dalla segnalazione del caso.
Orbene, chiarito l'iter ordinario necessario per avere accesso al sistema integrato, il comma 9 prevede, come sopra visto, che -in casi di comprovata e urgente necessità- al paziente è consentito l'immediato accesso alle prestazioni sociosanitarie, previa motivata proposta del medico di medicina generale o dei servizi sociali, previo nulla osta delle unità operative della ASL e del responsabile d'ambito sociale, da trasmettersi alla U.V.M. affinché nel termine di venti giorni svolga i compiti previsti al comma 6.
Dalla complessiva lettura della norma, appare evidente che l'urgente necessità di assistenza giustifica solo ed esclusivamente un diverso protocollo di accesso, laddove sia il testo letterale della previsione, che la sua collocazione nel contesto dell'art. 3 non consentono di opinare che la situazione di emergenza possa consentire l'accesso a strutture non convenzionate, in contrasto con la previsione generale di cui all'art. 28 comma 4 del regolamento, sopra richiamata.
8 Nella specie non è stato neppure dedotto che si verte in presenza di situazioni emergenziali, per le quali comunque, nonostante sia doveroso l'immediato ricovero del paziente, neppure si può ritenere, alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale vigente, che si possa prescindere dalla convenzione. In ogni caso, e anche a voler ipotizzare che, nel caso di specie, il trattamento assistenziale sia stato erogato a favore della paziente in presenza di condizioni emergenziali, ciò non autorizza comunque a ritenere sussistente il diritto al rimborso, attesa la mancanza di stipula di una convenzione tra e la Pt_1
Cooperativa, situazione questa che costituisce, in qualsiasi caso, presupposto imprescindibile perché il costo dell'erogazione di interventi e servizi sociali e della fornitura di prestazioni possa essere posto a carico del servizio pubblico.
Per completezza si osserva che la Corte di Cassazione, con riferimento alle ipotesi in cui il ricovero sia avvenuto in una situazione di necessità ed urgenza, ha recentemente affermato che il diritto al rimborso non spetta in ogni caso alla struttura, bensì al paziente stesso che ha sostenuto le spese necessarie alla sua cura (Cass. III sezione civile, sentenza n. 20128 del 13.07.2023).
Il motivo va, dunque, accolto, con conseguente riforma della sentenza appellata e rigetto della domanda proposta in primo grado
Assorbite restano tutte le altre questioni, ivi incluso il motivo che riguarda il riconoscimento degli interessi commerciali sulle somme dovute.
Le spese di lite relative al doppio grado vanno ridefinite in applicazione dei principi di causalità e soccombenza, tenendo conto che il giudice d'appello, se riforma in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio a una nuova regolamentazione delle intere spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, poiché l'onere delle stesse deve essere attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della controversia. (v. Cassazione civile sez. III, 12/04/2018, n. 9064; Cass.
Civ. sez. LL, del 01/06/2016, n. 11423, Cassazione civile, sez. III, 13/04/2010, n. 8727, fra le altre).
Le stesse, quindi, considerato l'esito del presente gravame, e, soprattutto, l'esito complessivo del giudizio, sono liquidate in dispositivo secondo soccombenza, solo limitatamente alle spese di questo grado, perché il non ha sostenuto esborsi in primo grado, essendo rimasto contumace. Parte_1
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal , in Parte_1 persona del Sindaco pro tempore, con atto di citazione notificato il 14.12.2023 nei confronti della società
in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_2 avverso la sentenza del Tribunale di Brindisi n. 1300/2023, pubblicata il 20.09.2023, così provvede:
1. Accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, rigetta la domanda proposta da con citazione del 15.11.2018; Parte_2
9 2. condanna la al pagamento delle spese Parte_2 del presente grado di giudizio, in favore del , che liquida in € 3000, oltre Parte_1 esborsi ed accessori di legge e di tariffa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del 6 maggio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Consiglia Invitto Dott. Antonio F. Esposito
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