Sentenza 21 giugno 2022
Rigetto
Sentenza 7 agosto 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 21/06/2022, n. 1018 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1018 |
| Data del deposito : | 21 giugno 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 21/06/2022
N. 01018/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01011/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1011 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Leonardo Maruotti, Francesco G. Romano, Lorenzo Maruotti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Vernole, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- della determinazione dirigenziale del Comune di Vernole n. -OMISSIS-, successivamente conosciuta;
- dell'atto del Comune di Vernole prot. n. -OMISSIS-;
- ove occorra, dell'atto prot. n. -OMISSIS-, ancorché non conosciuto;
- di ogni altro atto ad esso presupposto, consequenziale o comunque connesso, ancorché non conosciuto, in quanto lesivo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 giugno 2022 il dott. Silvio Giancaspro e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. -OMISSIS- ha agito dinanzi a questo TAR per l’annullamento della determinazione dirigenziale n. -OMISSIS-, con cui il Comune di Vernole ha denegato la proroga delle concessioni demaniali marittime -OMISSIS-.
2. In particolare, parte ricorrente ha riferito che:
- -OMISSIS- “è titolare di due concessioni demaniali marittime n. -OMISSIS- e n. -OMISSIS-, entrambe rinnovate con atto del 29 aprile 2013, i cui effetti sono cessati in data 31 dicembre 2020 e gestisce uno stabilimento balneare in Vernole, in località -OMISSIS-”;
- stante “l’imminente scadenza del titolo, in data 27 ottobre 2020, il Sig. -OMISSIS-, in qualità di rappresentante legale pro tempore della società, presentava l’istanza volta alla proroga delle suddette concessioni demaniali sino al 31 dicembre 2033, ex art. 1, commi 682 e ss., della l. n. 145/2018”;
- “l’A.c., in data 15 aprile 2021, con atto prot. -OMISSIS-comunicava il preavviso di rigetto”;
- la “società, quindi, presentava puntuali osservazioni”;
- con “l’atto in questa sede gravato, il Comune di Vernole ha rigettato l’istanza di proroga in quanto “ nei confronti del sig. -OMISSIS-, nato a [...], il -OMISSIS-e residente a -OMISSIS-, è stata riscontrata dal Certificato del Casellario Giudiziale, n. 7629/2021/R, la presenza di un provvedimento penale definitivo per plurimi reati a struttura dolosa che legittimano questo Ente a rigettare l’istanza di proroga chiesta dalla società concessionaria “-OMISSIS-”, stante la sopravvenuta carenza dei presupposti soggettivi prescritti dalla legge in capo al concessionario, come rilevati per mezzo delle intercorse verifiche d’ufficio, nonché in osservanza del combinato disposto degli artt. 8 e 10 della L.R. n. 17/2015, e dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 ”;
- in buona sostanza, “il Comune ha ritenuto di non prorogare il titolo demaniale esclusivamente in quanto il precedente legale rappresentate della società è stato reso destinatario di una sentenza penale di applicazione della pena su richiesta (c.d. patteggiamento)”;
- “la vicenda penale è ‘nata’ a seguito della trasmissione di una SCIA con la quale la società ha presentato il progetto volto all’ammodernamento delle strutture (progetto che, in realtà, per essere realizzato, richiedeva il rilascio del permesso di costruire); ebbene, soltanto poche settimane orsono, si è appreso che il ‘tecnico’ (sedicente architetto) che ha predisposto il progetto di SCIA – anziché p.d.c. – non era iscritto all’ordine professionale”.
3. Ciò premesso, parte ricorrente ha articolato le seguenti censure:
- “il Comune di Vernole avrebbe dovuto valutare solo ed esclusivamente i requisiti del Sig. -OMISSIS-” in qualità di “legale rappresentante della società al momento della presentazione dell’istanza volta alla proroga della concessione”, atteso che “l’art. 8, comma 3, lett. c), della l.r. n. 17/’15 … dispone che i comuni devono valutare “i requisiti minimi (morali e in materia di tutela antimafia) di partecipazione alla gara che devono sussistere in capo agli interessati (persona fisica o persona giuridica) al momento di presentazione della domanda”;
- in ogni caso, “l’atto gravato … è stato adottato in palese violazione della circolare prot. n. 21804 del 28 ottobre 2019 della Regione Puglia”, dal momento che “il Comune ha richiesto alla Procura della Repubblica il Casellario giudiziale ‘completo’ … che, però, come si evince dalla circolare regionale, non è quello che deve essere valutato dai comuni”;
- “il Comune sembra non essere edotto che la l.r. n. 17/’15 ha abrogato la l.r. n. 15/’06 e, pertanto, ad oggi, la sola presenza “di 7 sentenza di condanna penale passata in giudicato per reati non colposi” non comporta ex se l’impossibilità di rilasciare o prorogare le concessioni demaniali”;
- il “Comune, infatti, avrebbe dovuto motivare specificatamente sul perché in presenza di un’unica sentenza penale di condanna il rapporto di fiducia sarebbe venuto meno e avrebbe dovuto valutare l’esiguità della pena patteggiata”;
- “i “ben” sette reati per quali il Sig. -OMISSIS- è stato condannato, a ben vedere, sono senz’altro lievi in quanto la condanna patteggiata è pari a ‘soli’ 6 mesi, tra l’altro sospesa”;
- “il Sig. -OMISSIS-è stato vittima di un raggiro … poiché un soggetto non abilitato a svolgere la professione ha (indirettamente) presentato il progetto”;
- “violazione e falsa applicazione dell’art. 80, d.lgs. n. 50/’16”;
- “violazione dell’art. 10 bis della l. n. 241/’90”.
4. L’Amministrazione comunale non si è costituita in giudizio.
5. Nella pubblica udienza del 08.06.2022 la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Il ricorso è infondato.
6.1. Il provvedimento impugnato è motivato nei seguenti termini “ la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lecce, Ufficio Casellario Giudiziale, dava riscontro alle richieste … con Certificato n. 7629/2021/R rilasciato in data 16.03.2021, in esito al quale è emerso che il sig. -OMISSIS-, già socio amministratore e legale rappresentante della società “-OMISSIS-” è stato condannato con sentenza definitiva del Tribunale penale di Lecce, n. 10089/17 R.G.N.R. del 17.12.2019, di applicazione della pena su richiesta, ex art. 444 e ss. c.p., a 6 mesi di reclusione ed alla pena accessoria del ripristino dello stato dei luoghi, oltre il beneficio della sospensione condizionale della pena, ex art. 163 c.p., per i seguenti reati: 1° reato) “Distribuzione di bellezze naturali in concorso”, ex art. 110, 734 c.p. (accertato il 26.09.2017 in -OMISSIS-, con permanenza fino al 30.01.2018). 2° reato) “Violazione del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”, ex art. 44, lett. c, D.P.R. 06.06.2001, n. 380 (accertato il 26.09.2017 -OMISSIS-, con permanenza fino al 30.01.2018). 3° reato) “Opere eseguite in assenza di autorizzazione o in difformità da essa in concorso”, ex art. 110 c.p., art. 181, D. Lgs. 22.01.2004, n. 42 (accertato il 26.09.2017 -OMISSIS-, con permanenza fino al 30.01.2018). 4° reato) “Nuove opere in prossimità del demanio marittimo eseguite abusivamente in concorso”, ex art. 110 c.p., art. 55 codice della navigazione (accertato il 26.09.20017 -OMISSIS-, con permanenza fino al 30.01.2018). 5° reato) “Abusiva occupazione di spazio demaniale in concorso”, ex art. 110 c.p., art. 1161 codice della navigazione (accertato il 26.09.2017 -OMISSIS-, con permanenza fino al 30.01.2018). 6° reato) “Falsità nelle dichiarazioni o attestazioni o assverazioni sull’esistenza dei requisiti o presupposti di cui al comma 1 (segnalazione certificata di inizio attività Scia) in concorso”, ex art. 110 c.p., art. 19, co. 6, lett. c), L. 07.08.1990, n. 241 (commesso il 28.04.2017 in Vernole). 7° reato) “Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità in concorso”, ex art. 110 c.p., 481 c.p. (commesso il 28.04.2017 in Vernole). Detta sentenza penale, n. 10089/17 R.G.N.R., è passata in giudicato in data 04.01.2020; … (omissis) … - dalla visura camerale aggiornata alla data del 02.04.2021, il suddetto Responsabile riscontrava il sig.-OMISSIS-”, intestataria delle cc.dd.mm. -OMISSIS-, giusto atto di nomina del 05.06.2020; mentre la compagine societaria della s.n.c. si riduceva alla partecipazione di due soli soci: il socio --OMISSIS- (33%) ed il socio amministratore -OMISSIS- (67%); … (omissis) … VISTO il principio di cd. ‘immedesimazione organica’ che regola i rapporti tra l’organo amministrativo e gestionale munito di mandato con rappresentanza e la società rappresentata, in virtù del quale l’attività compiuta da chi riveste, seppure temporaneamente, la qualifica di legale rappresentante è giuridicamente imputabile al soggetto rappresentato; RILEVATO a carico del sig. -OMISSIS-, rappresentate legale della società concessionaria, la presenza di un provvedimento penale definitivo ed irrevocabile di condanna che consta di ben 7 (sette) reati non colposi, in continuazione tra loro; CONSIDERATI i gravi elementi che depongono nel senso della inaffidabilità della società richiedente la proroga: “[…] in particolare, tutti i reati della fattispecie qui posta al vaglio attingono precipuamente l’ambito di validità ed efficacia delle concessioni demaniali marittime -OMISSIS-, trattandosi di illeciti commessi “durante” ed ‘in occasione’ della gestione dell’attività concessoria”; RITENUTO, a tal uopo, fondamentale valorizzare la normativa di settore contenuta nella Legge della Regione Puglia, L.R. n. 17/2015, recante la “disciplina della tutela e dell’uso della costa”, ex artt. 8, co. 3, lett. c) e d), nonché il Codice della Navigazione, si individua senz’altro, quale criterio ispiratore delle disposizioni normative in materia, l’intenzione del legislatore di subordinare l’instaurazione e la prosecuzione del rapporto concessorio alla costante ed immutata condizione dell’assenza di sentenze definitive di condanna per reati non colposi, di provvedimenti definitivi di misure di prevenzione e di sanzioni che comportino il divieto di contrarre con la P.A. Precipitato logico di tale ratio è che i requisiti soggettivi richiesti al titolare della concessione devono essere posseduti non solo alla scadenza dei termini per la presentazione della domanda, ma devono permanere per tutta la durata della concessione, senza soluzione di continuità, con la conseguenza che il sopravvenuto difetto degli stessi inficia irrimediabilmente il profilo genetico del titolo concessorio rilasciato, sino a legittimare la cessazione immediata del rapporto validamente instaurato con l’Ente demaniale. EVIDENZIATO il quadro complessivamente delineato, risulta, quindi, evidente che l’Amministrazione possa ragionevolmente pronunciarsi in senso sfavorevole alla proroga di un rapporto connotato da un particolare vincolo fiduciario, qual è quello tra il Comune di Vernole e la società “-OMISSIS-”, nell’ambito del quale il concessionario assumeva condotte “contra legem”, in tal guisa abdicando, “manu sua”, al bene della vita di cui non viene più (fondatamente) riconosciuta spettanza alcuna; PRESO ATTO CHE, con nota prot. n. 4207 del 26.04.2021, questo Ufficio ha acquisito le osservazioni trasmesse dalla società interessata, a firma dei procuratori Avv. Maruotti e Romano, tese al rilascio della proroga del titolo demaniale con scadenza al 31.12.2033; VISTO l’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, secondo cui l’operatore economico di che trattasi, siccome persona giuridica e segnatamente società di persone (s.n.c.), deve, altresì, dichiarare di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione dalle procedure di gara previste dal Codice degli Contratti Pubblici (figure apicali). Ciò in ragione del sopra citato principio di c.d. “immedesimazione organica”, alla stregua del quale “la persona fisica che agisce nell’ambito delle sue competenze societarie, nell’interesse dell’ente, opera come organo e non come soggetto da questo distinto e, pertanto, gli atti compiuti dal legale rappresentante sono da imputarsi direttamente all’ente stesso, come se fossero stati materialmente compiuti da quest’ultimo. (sul punto, v. Cass. pen., sez. VI, 16 luglio 2010, n. 27735). Ed, altresì, che “il rapporto di immedesimazione organica tra il rappresentante legale e la società rappresentata non è reciso neanche quando l’atto sia compiuto dall’amministratore con dolo o abuso di potere o non rientri nella sua competenza (cfr. Cass. civ. 27.12.2019, n. 34482; Cass. n. 20704/2014). VERIFICATO che i reati di cui agli artt. 110 e 734 c.p., 44, lett. c), D.P.R. n. 380/01, 181 D.Lgs. n. 42/2004 e 55, 54 e 1161 cod. Nav., sono stati perpetrati al fine di realizzare “un organismo edilizio del tutto nuovo rispetto al preesistente stabilimento balneare, con realizzazione di volumetria e superficie in ampliamento dell’originaria struttura” (v. capo di imputazione sentenza penale passata in giudicato); ACCERTATO in via definitiva che trattavasi di opere non autorizzate, di natura permanente e di forte impatto ambientale, giacché ricadenti in zona individuata dal P.U.T.T./P come ambito esteso di valore eccezionale tipo “A”, soggetta a vincolo paesaggistico ed idrogeologico ed in area ricadente in zona SIC - zona umida delle “-OMISSIS-”, insistenti su area demaniale marittima censita al NCT del Comune di Vernole, al Fg. -OMISSIS- RILEVATO che la consumazione delle condotte criminose di cui sopra veniva accertata in data 26.09.2017 con permanenza fino al 30.01.2018, e, dunque, i reati sopra evidenziati sono stati commessi dal sig. -OMISSIS-in situazione di coevità spazio-temporale e nel contesto della gestione delle concessioni in oggetto, allorché ricopriva la carica di legale rappresentate della società “-OMISSIS-”, a far data dal 13.05.2003; PRESO ATTO CHE la illustrata sentenza penale, n. 10089/17 R.G.N.R., è divenuta definitiva in data 04.01.2020, mentre il sig. -OMISSIS- cessava dalla carica di legale rappresentante della società concessionaria in data 12.06.2020, e veniva sostituito dal sig. -OMISSIS- che ne acquisiva anche la quota di partecipazione sociale; RITENUTO CHE la citata sentenza penale definitiva ed i fatti posti a base della stessa pronuncia, per la stretta pertinenza con la gestione dei beni demaniali oggetto della concessione e per l’incuria e la grave negligenza professionale dimostrata dal concessionario nella protezione di tali beni, hanno incrinato in maniera irreversibile il rapporto di fiducia con l’Amm.ne concedente, e ciò rappresenti una condizione ostativa alla proroga della concessione che invalida “a monte” il titulus concessorio, a nulla rilevando le successive operazioni di variazione soggettiva compiute dalla “-OMISSIS- s.n.c.”; CONSIDERATO CHE, in disparte la recente modifica del legale rappresentante - circostanza che, peraltro, denota l’intento di eludere i controlli ‘ex lege’ al fine del rilascio della proroga - le condotte illecite di cui innanzi, commesse dal sig. -OMISSIS-, quantunque oggi non più socio attuale della società “-OMISSIS-”, si riverberino, per quanto sopra dettagliatamente esposto, in capo alla società intestataria delle concessioni demaniali marittime -OMISSIS-; RITENUTO, ALTRESI’, CHE nel caso di specie sussistano fondate ragioni per interrompere senza indugio la prosecuzione delle concessioni demaniali di cui in premessa, essendo venuti meno i requisiti di legge previsti per il godimento, in via esclusiva, dell’area demaniale e, conseguentemente, per l’esercizio dell’attività economica ad essa connessa ”.
6.2. Dalla lettura dei predetti assunti motivazionali emerge che, contrariamente a quanto sostenuto da parte ricorrente, l’Amministrazione comunale non si è limitata a prendere atto della presenza della sentenza penale, ma ha altresì specificamente posto in evidenza, sotto il profilo della compromissione del rapporto fiduciario, che:
- i reati in questione “ sono stati perpetrati al fine di realizzare “un organismo edilizio del tutto nuovo rispetto al preesistente stabilimento balneare, con realizzazione di volumetria e superficie in ampliamento dell’originaria struttura” ”;
- si tratta “ di opere non autorizzate, di natura permanente e di forte impatto ambientale ”;
- “ i reati sopra evidenziati sono stati commessi dal sig. -OMISSIS-in situazione di coevità spazio-temporale e nel contesto della gestione delle concessioni in oggetto ”;
- “ la citata sentenza penale definitiva ed i fatti posti a base della stessa pronuncia, per la stretta pertinenza con la gestione dei beni demaniali oggetto della concessione e per l’incuria e la grave negligenza professionale dimostrata dal concessionario nella protezione di tali beni, hanno incrinato in maniera irreversibile il rapporto di fiducia con l’Amm.ne concedente, e ciò rappresenti una condizione ostativa alla proroga della concessione che invalida “a monte” il titulus concessorio, a nulla rilevando le successive operazioni di variazione soggettiva compiute dalla “-OMISSIS- s.n.c.” ”.
Trattasi di assunti motivazionali che risultano lineari, coerenti e congruenti con gli interessi pubblici di riferimento e che pertanto, nel complesso, valgono a giustificare il diniego della proroga dei titoli concessori.
In tal senso, si osserva che la più recente giurisprudenza del Consiglio di Stato ha ritenuto che: “ l'odierno appellato ha compiuto per anni sistematiche violazioni di carattere demaniale, ambientale, paesaggistico ed urbanistico in una zona di particolare pregio paesaggistico ed ambientale … (omissis) … L'illegalità è palese e documentata (e nemmeno del tutto esclusa dall'interessato, il quale, in gran parte, ha insistito sulla loro tenuità), sicché non necessita di alcuna verificazione. … (omissis) …Ad ogni modo, gli abusi sono gravi (in quanto commessi in area di pregio e di consistenza non trascurabile) e reiterati, sicché è del tutto proporzionale il provvedimento di decadenza della concessione demaniale ai sensi dell'art. 47 del codice della navigazione, adottato in relazione alle fattispecie sub b) ed f) e segnatamente per "cattivo uso" della concessione e "inadempienza degli obblighi derivanti dalla concessione, o imposti da norme di legge o da regolamenti". … (omissis) … Si sottolinea altresì che "I rapporti di concessione demaniale marittima sono (...) caratterizzati dall'"intuitus personae", che si sostanzia anche nel particolare affidamento dell'Amministrazione concedente sui requisiti soggettivi, anche di correttezza, del concessionario, di tal che sono appropriati i riferimenti, contenuti nella motivazione del provvedimento impugnato, agli abusi e alle trasgressioni anche passati, e all'incidenza dei comportamenti, descritti nella determina impugnata, nel loro complesso, sul venire meno dell'"affidamento" nei riguardi del concessionario" (Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza 2 febbraio 2015, n. 465) ” (Cons. Stato, Sez. II, 14/10/2021 n. 6913).
6.3. Non rileva in senso contrario il fatto che il soggetto attinto dalle condanne penali fosse stato rimosso dall’incarico di legale rappresentate della società al momento della presentazione della istanza di proroga dei titoli concessori, dal momento che le condotte contra legem che vengono in rilievo nella fattispecie sono state poste in essere nel corso del rapporto pubblicistico e restano comunque imputabili alla società ricorrente, quale soggetto immesso nella titolarità delle concessioni, in virtù del principio della immedesimazione organica, che consente l'imputazione alla società delle azioni poste in essere dai propri organi nel suo interesse.
6.4. Né può essere questa la sede per rimettere in discussione le responsabilità della ricorrente in ragione dei presunti raggiri subiti dal legale rappresentate della società, trattandosi di condotte illecite coperte dal giudicato penale.
6.5. Quanto poi alla presunta violazione delle facoltà partecipative della ricorrente, si osserva che nel preavviso di rigetto della istanza di proroga l’Amministrazione comunale ha compiutamente rappresentato i fatti posti a fondamento del successivo provvedimento di diniego e le correlate motivazioni, concludendo inequivocabilmente nel senso della compromissione del rapporto fiduciario: “ la sentenza penale irrevocabile a carico del sig. -OMISSIS- … per la stretta pertinenza con la gestione dei beni demaniali oggetto della concessione e per la grave negligenza professionale dimostrata dal concessionario nella cura di tali beni incrinano in maniera irreversibile il rapporto di fiducia con l’Amm.ne concedente, rappresentando una condizione ostativa alla proroga della stessa ”.
6.6. Per le anzi dette ragioni il ricorso deve essere respinto.
7. La particolarità delle questioni esaminate giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente e ogni altro soggetto menzionato in sentenza.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 8 giugno 2022 con l'intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Silvio Giancaspro, Referendario, Estensore
Alessandro Cappadonia, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Silvio Giancaspro | Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.