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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 25/03/2025, n. 4601 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 4601 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEDICESIMA SEZIONE CIVILE
Sezione specializzata imprese
Il Tribunale Civile di Roma, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Giuseppe DI SALVO PRESIDENTE
Dott. Maurizio MANZI GIUDICE
Dott.ssa Cristina PIGOZZO GIUDICE RELATORE ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I grado iscritta al n. 36872 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, e promossa da
Parte_1
(c.f./p. iva:
[...]
), in persona del legale rappresentante pro-tempore, Direttore P.IVA_1
Generale Avv. Remo Pisani, elettivamente domiciliata in via Ruggiero di Pt_1
Lauria n. 28, con l'Avv. Stefania Di Bartolomeo, che la rappresenta e difende in virtù di procura conferita nel corso del giudizio.
PARTE OPPONENTE nei confronti di
(c.f./p.iva: , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, Amministratore Unico Dott.ssa CP_2
elettivamente domiciliata in via Donizzetti n. 10, presso lo studio degli Pt_1
Avv.ti Carlo Sersale e Massimo Ambroselli, che la rappresentano e difendono,
1
anche disgiuntamente, in virtù di procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo
PARTE OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo/ contratto di appalto
CONCLUSIONI
All'udienza del 4/06/2024 le parti concludevano come da verbale in atti.
PARTE OPPONENTE: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, ogni istanza contraria eccezione e deduzione disattesa, in accoglimento della proposta opposizione e dei motivi della stessa sopra esposti:
-accertare e dichiarare inefficace e/o illegittimo e/o nullo il decreto opposto, e per l'effetto disporne la revoca;
accertare e dichiarare infondato il fatto giuridico costitutivo posto a fondamento del credito azionato, per i motivi di cui in narrativa e in ogni caso non provato e per l'effetto disporne la revoca;
voglia dichiarare cessata la materia del contendere per la parte del credito soddisfatto spontaneamente e conseguentemente revocare il decreto opposto.
Con vittoria di spese.”
PARTE OPPOSTA: “-a) rigettare l'opposizione proposta dall'
[...]
, avverso il D.I. n. 5977/2022, perché inammissibile ed Parte_2
infondata sia in fatto che in diritto;
-b) accertare, riconoscere e dichiarare, in ogni caso, fondata la richiesta e
l'esistenza del diritto fatto valere con il ricorso per ingiunzione di pagamento, oggetto del presente giudizio di opposizione, e, per gli effetti, alla luce di quanto sopra rappresentato:
-b1) prendere atto dell'intervenuto pagamento, da parte di di Controparte_3
della sola parte del credito ingiunto, giusta ordinanza del 12.5.2024, Pt_1 relativa al contratto di appalto CIG75872057A1 del 5.11.2018 nella misura di €
318.473,26 per sorte capitale, oltre interessi mortori al 16.01.2024 e spese per complessivi € 424.174,55;
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-b2) condannare, pertanto, l' in persona del suo Parte_2
legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore della CP_1
della residua somma ingiunta, relativa al contratto di appalto CIG
[...]
8149312102 del 13.07.2020 nella misura di € 168.740,89, per sorte capitale, oltre interessi moratori ex D.Lgs. 131/2002 maturati e maturandi dalle scadenze delle singole fatture sopra indicate (Fatture nn. 3023/2020, 820/21,
982/2021, 983/2021), sino all'effettivo soddisfo.
Il tutto con vittoria di spese e competenze di lite, oltre IVA CPA e spese generali come per legge, per entrambe le fasi di giudizio.”
POSIZIONE DELLE PARTI e FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione ritualmente notificato,
[...]
Parte_3
spiegava opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.
[...]
5977/2022 (Rgn. 48140/2021), emesso dal Tribunale di Roma in data 7/04/2022 in favore della per mezzo del quale veniva ingiunto il Controparte_1
pagamento della somma di euro 564.452,64, oltre interessi come da domanda e spese per la procedura.
In particolare, l'opponente deduceva:
-il decreto ingiuntivo originava dal mancato pagamento di alcune fatture da parte di nei confronti dell'opposta, concernenti i contratti per la fornitura del Pt_2 servizio di manutenzione ascensori presso gli edifici dell'opponente;
- il mancato pagamento non era stato responsabilità di , ma occorreva Pt_2
analizzare le procedure di verifica dei provvedimenti di spesa degli enti pubblici.
Ed infatti, in considerazione del carattere sociale e dello scopo per la quale l'azienda era stata costituita, le procedure di spesa della medesima erano sottoposte a severi controlli di natura amministrativa-contabile da parte della
Corte dei Conti e della regione Lazio;
-in particolare, la sottoscrizione dei certificati di pagamento da parte del
Direttore dei Lavori costituiva solo un atto di natura preliminare all'interno di un procedimento complesso, dove il titolo obbligatorio finale della stazione appaltante pubblica è rappresentato dal mandato di pagamento, emesso solo in seguito alla validazione dei certificati di pagamento da parte del RUP: quando
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cioè sono stati effettuati tutti i controlli in ordine alla regolarità della procedura di spesa rispetto alle previsioni ed alle voci di finanziamento registrate nei bilanci;
- la non aveva fornito alcuna prova relativamente ai certificati Controparte_1
di pagamento, a cui solo dopo potevano seguire i mandati di pagamento;
la prova del credito era costituita solamente da alcune fatture per le quali l' Pt_1
non aveva effettuato i necessari controlli contabili;
erano quindi documenti di provenienza unilaterale, non sottoposte alle regole contabili della pubblica amministrazione, per cui il credito vantato non era esigibile;
- per procedere alla liquidazione delle somme, inoltre, l' doveva attendere Pt_2
l'emissione del certificato di collaudo provvisorio, come previsto dal contratto;
i lavori del contratto del 2020 inoltre, non erano stati contabilizzati per varie vicende non imputabili all'opponente, tra le quali la mancata comunicazione di fine lavori che non avevano consentito alla Direzione lavori la programmazione e la verifica a consuntivo degli stessi, i ritardi sulle ultimazione dei lavori per la mancanza di materiali, l'assenza del personale tecnico causa COVID-19 per effettuare la contabilità dei lavori eseguiti.
Concludeva come in epigrafe.
******
Si costituiva la eccependo l'inammissibilità e comunque la Controparte_1
manifesta infondatezza di quanto ex adverso dedotto.
In particolare, la società opposta rilevava:
-al contrario di quanto sostenuto dall' , in uno nel ricorso per decreto Pt_2
ingiuntivo erano state depositate le copie dei contratti di appalti indicati come
CIG 75872057A1 e CIG 8149312102, posti a fondamento della richiesta di pagamento, insieme alle fatture emesse e rimaste impagate, nonché la scrittura transattiva non novativa sottoscritta tra le parti, contenente l'espresso riconoscimento del debito da parte di;
Pt_2
-nel fascicolo monitorio (che veniva depositato al presente giudizio), la CP_1
allegava, a prova del diritto vantato, i) gli estratti autentici delle scritture contabili attestanti la regolare emissione delle fatture inerenti la richiesta di pagamento;
ii) i contratti di appalto;
iii) la scrittura transattiva, in cui Pt_2
riconosceva il debito e la regolarità della esecuzione di tutte le prestazioni rese
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relativamente al contratto di appalto del 5/11/2018 – CIG 75872057A1, e a quelle di cui al contratto di appalto del 13/07/2020 n. CIG 8149312102 e rese sino al 31/07/2020; iv) le autorizzazioni a fatturare tutte le prestazioni sempre relativa al contratto n. CIG 8149312102, regolarmente eseguite e successive al
31/07/2020, e precisamente le fatture n. 3023/2020, n. 820/2021, n. 982/2021, n.
983/2021;
- la citata documentazione, oltre a dimostrare la legittimità del decreto ingiuntivo sia per quel che riguarda l'an che il quantum della pretesa azionata, smentiva anche la doglianza dell' secondo la quale l'attività oggetto delle fatture Pt_2
doveva essere ancora sottoposta ad attività di verifica e controllo, secondo la disciplina di diritto pubblico. Ed infatti, l' , con la scrittura transattiva non Pt_2
novativa, aveva riconosciuto la regolarità di tutte le prestazioni eseguite sino al
31/07/2020 e aveva autorizzato a fatturare le prestazioni rese successivamente.
Del resto, l'art. 17 del capitolato speciale di appalto di cui al contratto CIG
75872057A1, rubricato , poi trasfuso nel successivo contratto del 31/07/2020 CIG 8149312102, prevedeva che “il corrispettivo dovuto dall' verrà corrisposto mediante fatture con cadenza trimestrale Pt_2 posticipata” e che l' avrebbe dovuto provvedere ai pagamenti a mezzo Pt_2
mandato esigibile presso il proprio Istituto cassiere entro 90 giorni dal ricevimento delle fatture;
- con riferimento ai pagamenti intervenuti medio tempore da parte dell' , Pt_2
andava evidenziato che a fronte di un consistente debito di oltre mezzo milione di euro oltre interessi moratori, il pagamento di euro 100.000,00 effettuato in varie tranches non faceva venire meno la gravità dell'inadempimento. Inoltre, nelle causali di detti versamenti, faceva riferimento alle rate di cui Pt_2 all'accordo transattivo, ma in realtà tale accordo era stato risolto con comunicazione della formalizzata attraverso la pec del 6/04/2021, CP_1
a seguito della violazione dei termini di pagamento previsti.
Infine, occorreva puntualizzare come, ai sensi dell'art. 1194 c.c., il debitore non può imputare il pagamento al capitale, piuttosto che agli interessi e alle spese, senza il consenso del creditore.
Consenso che in questo caso non c'era stato, per cui i pagamenti citati andavano imputati in prima battuta agli interessi moratori ex D.Lgs. 131/2002 maturati
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sulla fattura più antica a decorrere dalla relativa scadenza sino al soddisfo, e solo successivamente alla sorta capitale.
Rispetto al credito ingiunto, aveva quindi pagato solamente gli interessi Pt_2
moratori e quota parte della sorte capitale relativi alla sola e più antica fattura n.
1332/2019, di cui al contratto CIG 75872057A1. Ed infatti, tale fattura portava un importo per sorte capitale di euro 100.833,96, oltre interessi moratori maturati al 28/3/2022 per euro 20.973,46. I pagamenti intervenuti quindi nelle more potevano così ripartirsi: - il primo, in data 28/3/2022, per euro 20.000,00, aveva soddisfatto il debito degli interessi moratori quasi per l'intero, rimanendo solo euro 973,46; il secondo, in data 9/05/2022, per euro 40.000,00, aveva soddisfatto la residua quota interessi di 973,46, quella maturata nel frattempo e pari ad euro 928,22, nonché la quota parte di capitale per euro 38.098,31; il terzo pagamento in data 28/07/2022, pari ad euro 40.000,00, aveva soddisfatto la quota di interessi maturata di euro 859,82, nonché la quota di sorte capitale fino ad un ammontare pari ad euro 39.140,18. Su tale fattura residuava al 28/07/2022 un debito per pari ad euro 23.595,47; Pt_2
-al momento della costituzione, con riferimento al contratto CIG 75872057A1 il credito vantato era pari ad euro 318.473,26 per la sorte, oltre interessi moratori maturati e maturandi, così ripartito:
1) fattura n. 1332 del 24/05/2019, residuava una sorte capitale di euro
23.595,47; 2) fattura n. 2298 del 5/08/2019, per un importo di € 35.042,51; 3) fattura n. 3023 del 30/11/2019, residuava una sorte capitale pari ad euro
49.740,73; 4) fattura n. 3206 del 30/12/2019, per un importo pari ad euro
86.994,79; 5) fattura n. 1266 del 28/05/2020, per un importo pari ad euro
44.552,66; 6) fattura n. 1267 del 28/05/2020 per un importo pari ad euro
16.309,24; 7) fattura n. 1268 del 28/05/2020 per un importo 24.909,91; 8) fattura n. 1269 del 28/05/2020 per un importo pari ad euro 4.575,56; 9) fattura n. 2380 del 16/09/2020 per un importo pari ad euro 32.752,39;
- per il contratto CIG 8149312102, il credito era pari ad euro 168.740,89, oltre interessi maturati e maturandi, ed era riferito alle prestazioni regolarmente eseguite successivamente al 31/07/2020, non oggetto quindi della transazione, e concernenti le fatture: 1) n. 3023 del 20/12/2020 per un importo pari ad euro
43.618,95; 2) n. 820 del 19/02/2021 del medesimo importo;
3) n. 982/2021 del
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2/04/2021 per un importo pari ad € 44.275,54; 4) n. 983/2021 del 2/04/2021 per un importo di € 37.227,45.
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A scioglimento della riserva assunta circa la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto opposto, il Tribunale, concedeva la provvisoria esecuzione per la somma riconosciuta e non pagata di cui alla transazione relativamente al primo contratto e pari ad euro 318.473,26, da maggiorare degli interessi moratori ex
D.Lgs. 131/2002 maturati e maturandi dalla scadenza delle singole fatture e sino al soddisfo.
In esito al deposito delle memorie istruttorie, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Con le comparse conclusionali, le parti davano atto che l'importo oggetto della provvisoria esecuzione, a seguito del precetto notificato dalla società CP_1
era stato saldato;
l' chiedeva sul punto la cessazione della materia
[...] Pt_2 del contendere e. inoltre, chiedeva l'applicazione degli interessi legali e non moratori, attesa la funzione sociale svolta dall'azienda, per cui non si potevano considerare come transazione commerciale le operazioni contrattuali effettuati, ma piuttosto come opere professionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Thema decidendum
Parte opponente ha instaurato il presente giudizio al fine di sentire dichiarare l'illegittimità del decreto ingiuntivo e per l'effetto disporne la revoca;
deduceva infatti che la procedura di pagamento delle prestazioni oggetto del contratto di appalto, trattandosi di una azienda pubblica, erano complesse e il pagamento poteva essere effettuato solo dopo l'espletamento delle attività di controllo e certificazione della correttezza dell'opera svolta;
il decreto ingiuntivo era stato emesso quindi, senza il necessario supporto probatorio. Chiedeva inoltre, con la comparsa conclusionale, considerato che parte dell'importo ingiunto era stata saldata, che il Tribunale dichiarasse la cessazione della materia del contendere.
Parte opposta chiedeva invece il riconoscimento del credito, perché fondato su fatture autorizzate dall' , che aveva riconosciuto il debito e la regolarità Pt_2
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delle prestazioni effettuate dalla infatti, nessuna contestazione Controparte_1 sui lavori oggetto dei contratti era mai stata avanzata dall'opponente.
2) Onere della prova nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo
Giova ricordare che il giudizio di cognizione, che si apre in conseguenza dell'opposizione ex artt. 645 e ss. c.p.c., è governato dalle ordinarie regole in tema di riparto dell'onere della prova, come enucleabili dal disposto dell'art. 2697 c.c. Pertanto, anche in seno a tale procedimento, il creditore è tenuto a provare i fatti costitutivi della pretesa, cioè l'esistenza ed il contenuto della fonte negoziale o legale del credito e, se previsto, il termine di scadenza – e non anche l'inadempimento, che deve essere semplicemente allegato- mentre il debitore ha l'onere di eccepire e dimostrare il fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero ogni altra circostanza dedotta al fine di contestare il titolo posto a a base dell'avversa pretesa o, infine, gli eventi modificativi del credito azionato in sede monitoria. Invero, dall'art. 2697 c.c.- che richiede all'attore la prova del diritto fatto valere e al convenuto la prova dell'estinzione o della modificazione dello stesso- si desume il principio della presunzione di persistenza del diritto: in forza di tale principio pacificamente applicabile all'ipotesi di domanda di adempimento, ove il creditore dia la prova della fonte negoziale o legale della propria pretesa, la persistenza del debito si presume ed è, dunque, sul debitore che grava l'onere di provare di avere provveduto alla relativa estinzione ovvero di dimostrare gli altri fatti o atti allegati come eventi modificativi o estintivi del credito di parte avversa (in tal senso, Cass. S.U. 30/10/2001, n. 13533; conf. ex plurimis Cass. 13/06/2006 n.
13764).
3)Sulla fondatezza del decreto ingiuntivo.
Il decreto ingiuntivo è stato emesso sulla base di fatture non pagate e relative a due contratti di appalto intercorsi tra e la società . Pt_2 CP_1
A) Il contratto di appalto CIG 75872057A1 del 5/11/2018.
Con riferimento a tale contratto, occorre esaminare la scrittura privata transattiva stipulata inter partes in data 28/07/2020 (all. 29 al fascicolo monitorio, depositato in sede di costituzione dalla parte opposta), e sottoscritta da CP_4
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[...]
per programmare un piano rateale di rientro dall'ingente morosità accumulata sino a quel momento.
In tale scrittura si legge che “ L' riconosce le Parte_2
prestazioni, relativamente al contratto sopra individuato CIG n. 75872057A1 e alle determinazioni contraddistinte dal CIG n. Z7C2D05D83, n. e NumeroD_1
n. ZDE2D1633D, sono state regolarmente rese dalla e Controparte_1
propone, a definitiva tacitazione di tutto quanto alla stessa dovuto, per il predetto appalto, come analiticamente indicato nella premessa, il pagamento della somma di € 615.711,75, quale sorte capitale, con rinuncia da parte della ai conferenti interessi moratori, che alla data del 10/07/2020 CP_1
ammontano ad e 27.812,15, oltre quelli maturandi da tale data e sino al soddisfo nei termini …(omissis)…”.
Ecco, quindi, che riconosceva il proprio debito in virtù della regolarità Pt_2 dell'opera prestata dalla società opposta, per un ammontare pari ad euro
615.711,75: tale somma sarebbe stata versata attraverso 30 rate mensili e consecutive, ed una finale di euro 15.711,75, a decorrere dal 30/10/2020 e fino al
30/03/2023. Il pagamento era previsto l'ultimo giorno di ciascun mese, e questo era termine essenziale.
Veniva anche previsto che, in caso di mancato o ritardato pagamento di tre rate, anche non consecutive, la scrittura transattiva avrebbe dovuto ritenersi risolta di diritto.
Essendo state pagate dette rate con ampio ritardo -rispetto al termine essenziale previsto nella scrittura transattiva- la società opposta, con comunicazione del
6/04/2021, ai sensi dell'art. 8 della transazione, informava l' che l'accordo Pt_2
si risolveva ipso iure, con la decadenza dei benefici previsti.
Si determinava quindi a intraprendere il procedimento monitorio, e, in riferimento a detto contratto, chiedeva il riconoscimento di un credito pari ad euro 455.711,75, oltre interessi moratori dalla scadenza delle singole fatture fino all'effettivo soddisfo.
Nelle more dell'emissione del decreto ingiuntivo, la società opposta dava atto dei parziali pagamenti effettuati da per euro 60.000,00, cosicché, Pt_2
precisava il credito, sempre con riferimento al contratto CIG 75872057A1, che diventava pari ad euro 395.711,75.
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Con la comparsa di costituzione e risposta, la società riconosceva CP_1
gli ulteriori pagamenti medio tempore effettuati, pagamenti che venivano imputati in parte agli interessi moratori maturati e in parte alla sorte capitale. Il credito residuo per il contratto in parola era pari ad euro 318.473,26.
Su tale importo, veniva concessa la provvisoria esecuzione: ed infatti, vi era riconoscimento del debito da parte dell'ingiunta, che aveva dichiarato la regolarità della prestazione svolta dalla società appaltatrice;
le fatture a fondamento del decreto ingiuntivo erano state emesse, dunque, correttamente, senza la necessità di ulteriori verifiche e controlli contabili e/o amministrativi.
Nelle memorie conclusionali, le parti davano atto che, a seguito della notifica del precetto da parte della società opposta, l'importo di euro 318.473,26, oltre interessi moratori per euro 105.701,42, per un totale di euro 424.174,55, era stato interamente versato da in data 7/02/2024. Pt_2
Pertanto, con riferimento alle somme ingiunte e relative al contratto CIG
75872057A1, essendosi realizzata la piena soddisfazione dell'interesse della parte opposta, si è verificata la cessazione della materia del contendere, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
B) Il contratto di appalto CIG 8149312102 del 13/07/2020.
Con tale contratto, affidava alla nuovamente l'attività di Pt_2 Controparte_1
manutenzione ascensori, per il periodo compreso tra il 3/02/2020 e il 2/02/2021.
Nella scrittura transattiva citata, riconosceva che l'attività era stata regolarmente svolta alla data del 28/07/2020, e l'importo a debito fino a quella data era pari ad euro 87.237.90, successivamente saldato, come si legge nella stessa richiesta di ricorso monitorio. Tale parte del credito di cui alla transazione, era già stata saldata, prima del ricorso monitorio.
Sempre in base a tale contratto, la emetteva le fatture: 1) n. 3023 CP_1
del 20/12/2020 per un importo pari ad euro 43.618,95 con scadenza 29/03/2021;
2) n. 820 del 19/02/2021 per un importo pari ad euro 43.618,95 con scadenza
20/05/2021; 3) n. 982/2021 del 2/04/2021 per un importo pari ad € 44.275,54 con scadenza 1/07/2021; 4) n. 983/2021 del 2/04/2021 per un importo di
€37.227,45 con scadenza 1/07/2021, tutte riferite alle prestazioni regolarmente eseguite successivamente al 31/07/2020, non oggetto quindi della transazione,
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il cui importo complessivo era pari ad euro €168.740,89, mai corrisposto dall'opponente.
Nel ricorso per decreto ingiuntivo, quindi, veniva richiesto il riconoscimento del credito relativamente a tale attività, per l'importo complessivo di euro
168.740,89, oltre interessi moratori dalla data di scadenza delle singole fatture e sino all'effettivo soddisfo.
Dalla documentazione in atti, risulta che per ognuna delle fatture de qua, Pt_2
abbia rilasciato una autorizzazione preventiva firmata dall'Ingegnere responsabile dell'ufficio Impianti, in cui venivano indicati e descritti nel dettaglio: il tipo di intervento, il periodo in cui era stato svolto l'intervento e il riferimento al relativo stato di avanzamento lavori (SAL), la determina di approvazione dell'affidamento, il finanziamento a cui si riferiva la spesa e il contratto di appalto (all. 30, 31,32 e 33 al fascicolo monitorio, depositato in sede di costituzione dalla parte opposta).
La società appaltatrice, quindi, ha emesso le citate fatture solo dopo che Pt_2
l'aveva 'autorizzata', evidentemente sul presupposto di avere verificato la correttezza dell'attività svolta per come prevista dal contratto di appalto, anche in considerazione del richiamo al SAL.
A fronte di tale puntuali deduzioni, eccepiva in modo generico che la Pt_2 stazione appaltante avrebbe potuto procedere al pagamento solo dopo l'attività di controllo e di certificazione che si definisce dopo l'approvazione del SAL e del certificato di collaudo provvisorio.
Non contestava, però, il tempestivo e corretto adempimento dei servizi oggetto delle fatture da parte della CP_1
Si deve evidenziare, in proposito, come per la Corte di Cassazione “pur essendo pacifico che lo stato di avanzamento non abbia valore confessorio a favore della parte del contratto diversa da quella che lo forma o nel cui interesse è formato, quando esso sia stato formato dall'appaltatore nel suo interesse, esso fa piena prova se non ne venga contestato il contenuto” (cass. n. 5925/2023).
E' stata quindi raggiunta, da parte della società , la prova delle prestazioni CP_1 di cui al contratto: l'opposizione andrà quindi rigettata, e l'opponente condannata al pagamento di euro 168.740,89, oltre interessi.
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4) Sull'applicazione degli interessi moratori.
Con il ricorso per decreto ingiuntivo, la società chiedeva anche la CP_1
condanna agli interessi moratori di cui al D.Lgs. 231/2002.
In sede di comparsa conclusionale, l' chiedeva, invece, che, in via Pt_2
subordinata, fosse disposta l'eventuale applicazione degli interessi legali in luogo di quelli moratori, attesa la funzione sociale svolta dall'azienda.
Nella fattispecie nulla osta all'applicazione della disciplina sugli interessi di cui all'art. 2, comma 1, lett. a del D,Lgs 231/2002, secondo il quale per transazioni commerciali debbano intendersi anche quelle inerenti i contratti, comunque denominati, tra imprese, ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo.
5) Conclusioni
Il decreto ingiuntivo opposto n. 5977/2022, emesso dal Tribunale Civile di
Roma in data 7/04/2022 (Rgn 48140/2021) va revocato, per cessazione della materia del contendere con riferimento al credito sotteso al contratto CIG
75872057A1 - pari ad euro 318.473,26, oltre interessi moratori- essendo stato interamente saldato.
L'opposizione spiegata va rigettata e l' condannata al pagamento della Pt_2
somma di euro 168.740,89, oltre interessi moratori ex D.Lgs 231/2002, maturati e maturandi dalle scadenze delle singole fatture come sopra indicate e sino all'effettivo soddisfo: risulta infatti documentalmente provata l'attività resa dalla opposta successivamente alla sottoscrizione dell'accordo transattivo, attività mai contestata dall'opponente.
Le spese di lite – liquidate secondo le disposizioni di cui al D.M. 147/2022- seguono la soccombenza.
P.Q.M
Il Tribunale di Roma – Sedicesima Sezione Civile- in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Revoca il decreto ingiuntivo n. 5977/2022 (Rgn 48140/2021), emesso dal Tribunale di Roma il 7/04/2022;
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2) Dichiara la cessazione della materia del contendere con riferimento al credito relativo al contratto CIG 75872057A1;
3) Condanna Parte_3
per i motivi indicati in narrativa, al
[...]
pagamento della somma di euro 168.740,89, quale saldo complessivo delle fatture emesse dalla n. 3023/2020, n. 820/2021, n. Controparte_1
982/2021, n. 983/2021, oltre agli interessi moratori ex D.LGS. 231/2002, maturati e maturandi dalle scadenze delle singole fatture meglio indicate in narrativa e sino all'effettivo saldo;
4) condanna la parte opponente
[...]
, alla refusione delle Parte_3 spese di lite in favore della che liquida in € 12.000,00 oltre Controparte_1
accessori come per legge;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso nella camera di consiglio del 18.03.2025.
Il Giudice est.
Dott.ssa Cristina Pigozzo
Il Presidente
Dott. Giuseppe Di Salvo
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