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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 19/12/2025, n. 633 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 633 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4417/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAVENNA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale di Ravenna riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott. Giovanni Trerè Presidente relatore dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile iscritta al n. R.G. 4417/2025 V.G. posta in decisione il 10/12/2025 e promossa dai coniugi
, nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...], C.F. Parte_1
(avv. Federica Novaga) C.F._1
e
, nato a [...] il [...] e residente in [...]
Trebbio n.11, C.F. (avv. Chiara Donati) C.F._2
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
******
IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta di separazione personale proposta con ricorso depositato in data
05/11/2025;
rilevato che i coniugi contraevano matrimonio con rito civile a Faenza (RA) in data 18.07.2014, in regime patrimoniale di separazione dei beni, iscritto nel Registro degli Atti di Matrimonio di detto
Comune al n. 40, Parte I, anno 2014;
preso atto che l'udienza del 04/12/2025 si è svolta in modalità cartolare ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. e le parti hanno dichiarato di rinunciare a comparire, confermato di non volersi riconciliare ed insistito sulla domanda di separazione;
ritenuto che gli accordi dei coniugi relativi alla prole non appaiono contrari agli interessi della stessa;
letto il parere favorevole del P.M.;
P.Q.M.
- omologa la separazione dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto depositato e personalmente sottoscritto dalle parti;
- ordina che il presente provvedimento sia comunicato all'ufficiale di stato civile del Comune di
Faenza (RA) per le annotazioni di legge;
- prende atto che – in base all'accordo tra le parti – la separazione dei predetti coniugi è sottoposta alle seguenti condizioni:
“1. I coniugi vivranno separati senza interferenze dell'uno nella vita privata dell'altro. La sig.ra continuerà ad abitare nella casa che ha costituito la residenza familiare, posta in Parte_1
Faenza (RA), Via Lega n. 53, censita al Catasto Fabbricati di detto Comune al Foglio 175, Mappale
128, Subalterno 2, categoria A/3, Classe 3, vani 9,5, rendita catastale € 1.054,86 e relativo garage pertinenziale posto in Faenza (RA), Via Lega n. 53, censito al Catasto Fabbricati di detto Comune al Foglio 175, Mappale 128, Subalterno 1, categoria C/6, Classe 2, Mq 31,rendita catastale € 126,48 la quale – essendo di sua esclusiva proprietà - rimarrà assegnata alla medesima, insieme al relativo garage pertinenziale posto unitamente agli arredi ed alle suppellettili che la compongono, avendo il sig. già a far data dalla fuoriuscita del medesimo dalla predetta casa familiare, Parte_2 nel mese di gennaio 2025, avuto cura di asportare dalla medesima tutti i propri beni, suppellettili ed effetti personali, momento in cui il medesimo si è trasferito presso la propria residenza in Dovadola
(FC), Via Monte Trebbio n. 11 riconoscendo con la sottoscrizione del presente ricorso che all'interno della predetta unità abitativa il medesimo non ha lasciato nulla che gli appartenga. I coniugi sono economicamente indipendenti, conseguentemente resta pertanto esclusa la reciproca corresponsione di qualsiasi assegno di mantenimento.
2. Entrambi i figli della coppia sono maggiorenni, ma non economicamente indipendenti. Il figlio minore , vivrà stabilmente presso l'abitazione materna posta a Faenza (RA), Via Lega n. 53 Per_1 fino a quando lo riterrà. Il figlio maggiore vivrà stabilmente unitamente alla madre presso Per_2
l'abitazione della stessa posta in Faenza (RA) Via Lega n. 53. Il figlio maggiore essendo Per_2 dotato di patente di guida provvederà a concordare con il padre quando andare a trovarlo nella casa del predetto in Dovadola e ciò farà il figlio minore . Per_1 Il tutto con impegno del padre a rispettare la volontà dei ragazzi in ordine ai tempi e ai momenti nei quali i predetti figli decideranno di frequentarlo. Essendo i figli della coppia maggiorenni gli stessi potranno frequentare i genitori come vorranno, con impegno reciproco dei coniugi a comunicarsi quando e per quanto tempo i figli staranno con ciascuno di essi e con impegno del padre Parte_2
a curare e farsi carico integralmente degli spostamenti del figlio fino a
[...] Persona_3 quando lo stesso non sarà munito di patente di guida.
3. Per ciò che attiene alla disciplina dei periodi di ferie e delle festività, i ricorrenti concordano che ciascuno dei genitori possa trascorrere con entrambi i figli almeno 15 giorni anche non consecutivi di ferie durante il periodo estivo, da intendersi come quello libero da impegni universitari e scolastici dei ragazzi. Il tutto con impegno reciproco da parte dei genitori di rispettare comunque la volontà dei figli in ordine ai luoghi e tempi di permanenza dei figli presso ciascuno di essi durante il periodo delle ferie estive e di comunicarsi entro la metà del mese di maggio di ciascun anno, il periodo di ferie prescelto, evitando sovrapposizioni di date.
I genitori si comunicheranno reciprocamente, con preavviso di almeno 5 giorni rispetto alla data di inizio del soggiorno, il luogo in cui staranno con i figli durante le vacanze estive.
4. Per quanto riguarda il giorno di Natale, Santo Stefano, e l'Epifania: i figli e Persona_4
potranno, ad anni alterni, trascorrerli con ciascuno dei genitori, con impegno di Persona_3 questi a verificare e a rispettare la volontà dei figli in merito alle festività natalizie e a rispettarne i desideri, anche con riferimento a eventuali impegni extrascolastici, amicizie, uscite ludico-ricreative ecc. nonché con impegno dei genitori di tener conto dei desideri dei figli i quali potranno decidere se trascorrere il giorno di Natale con un genitore e il giorno di Santo Stefano con l'altro e viceversa, oppure se trascorrerli entrambi con un genitore, passando il giorno del 6 gennaio con l'altro e viceversa. Il tutto con previsione che, sempre tenendo conto dei desideri dei ragazzi, siano gli stessi a poter decidere una volta raggiunta la maggiore età con quale dei genitori trascorrere le festività natalizie individuando i giorni.
5. Relativamente al giorno di Pasqua e al Lunedì dell'Angelo, figli e Persona_4 Per_3
potranno, ad anni alterni, trascorrerli con ciascuno dei genitori, con impegno di questi a
[...] verificare e a rispettare la volontà dei figli in merito alle festività pasquali a rispettarne i desideri, anche con riferimento a eventuali impegni extrascolastici, amicizie, uscite ludico-ricreative ecc..
Sempre tenendo conto, dei desideri dei figli gli stessi possano decidere se trascorrere entrambe le festività con uno dei genitori o trascorrere Pasqua con uno e Lunedì dell'Angelo con l'altro e viceversa.
6. Essendo i figli maggiorenni, ma non economicamente indipendenti, a far data dalla sottoscrizione del presente ricorso, il sig. corrisponderà alla dott.ssa la somma Parte_2 Parte_1 mensile di € 700,00, rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT per famiglie di impiegati ed operai, prendendo come parametro di riferimento l'indice ISTAT del mese di ottobre di ogni anno, a titolo di assegno mantenimento del figlio e del figlio in ragione Persona_4 Persona_3 di € 350,00 ciascuno. Somma da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, alle seguenti coordinate
IBAN: [...].
Il tutto fino a quando entrambi i figli staranno presso l'abitazione della madre. L'importo di € 700,00
(pari a € 350,00 a figlio) verranno corrisposti dal sig. alla dott.ssa Parte_2 Parte_1
a titolo di assegno di mantenimento ordinario fino a quando entrambi i figli della coppia
[...] non saranno economicamente indipendenti e abiteranno presso la casa materna.
Restano ferme le previsioni di cui al successivo articolo 10 circa la suddivisione e la gestione delle spese straordinarie.
7. Laddove uno dei due figli della coppia o o decidesse Persona_3 Persona_4 successivamente alla sottoscrizione del presente ricorso di andare ad abitare presso l'abitazione paterna, rimanendo l'altro presso l'abitazione materna, a far data dall'intervenuto trasferimento della residenza anagrafica di uno dei due figli dalla casa della madre alla casa del padre ciascun genitore provvederà al mantenimento ordinario del figlio che rimarrà con sé. Conseguentemente non verrà corrisposto alcun assegno di mantenimento per i figli. Si pattuisce espressamente che, nel caso il figlio che si dovesse trasferire a vivere presso il padre necessiti di uno spazio
(stanza/monolocale/piccolo appartamento) ove soggiornare saltuariamente a Faenza, tutti i costi di locazione di questo eventuale ulteriore spazio saranno sostenuti in via esclusiva dal sig. Per_3
Restano ferme le previsioni di cui al successivo articolo 10 circa la suddivisione e la gestione delle spese straordinarie.
8. Laddove uno dei due figli, successivamente alla sottoscrizione del presente ricorso, si rendesse economicamente indipendente, il sig. continuerà a corrispondere alla dott.ssa Parte_2
, la somma di € 350,00 a titolo di assegno di mantenimento per il figlio che rimarrà Parte_1 presso la casa della madre, fino a quando lo stesso non diventerà economicamente indipendente.
Resta fermo fra i genitori l'obbligo di provvedere al sostenimento delle spese straordinarie per il mantenimento dei figli secondo i criteri di corresponsione e accordo evidenziati nel successivo punto
10 del ricorso.
9. L'assegno unico per entrambi i figli verrà percepito direttamente dalla dott.ssa Parte_1 rinunciandovi il sig. espressamente e fin da ora e autorizzando, con la Parte_2 sottoscrizione del presente ricorso, la dott.ssa ad effettuare all' la Parte_1 CP_1 comunicazione circa la propria titolarità a percepire per intero il predetto emolumento a prescindere dal luogo di residenza abituale dei figli.
10. Le spese straordinarie per il mantenimento dei figli e Persona_4 Persona_3 verranno suddivise in ragione del 60% in capo al sig. e al 40% in capo alla dott.ssa Parte_2
, applicando e osservando quanto previsto dal Protocollo per i procedimenti in Parte_1 materia familiare in essere presso il Tribunale di Ravenna del 16 luglio 2015, con impegno di entrambi i genitori, in caso di “Spese che devono essere preventivamente concordate tra i genitori” di:
• acquisire ed esibire all'altro genitore il preventivo di spesa;
• ricercare il preventivo accordo, precisando che il genitore proponente il sostenimento della spesa dovrà comunicarlo all'altro genitore tramite e-mail quanto alla dott.ssa al seguente Parte_1 indirizzo: e quanto al sig. al seguente indirizzo: Email_1 Parte_2
Email_2
Il tutto precisando che, laddove siano decorsi 7 giorni senza che nel frattempo, sia pervenuta risposta negativa da parte del genitore che riceve la proposta di sostenimento della spesa straordinaria, questa si intende approvata. In caso di risposta negativa, nulla sarà dovuto da parte del genitore che non avrà avuto intenzione di sostenere la spesa straordinaria per la quale fosse necessario il preventivo accordo.
I coniugi si accordano affinché le spese straordinarie vengano tutte anticipate dal sig. Parte_2
, il quale, anche con riferimento alle spese che non richiedano il preventivo accordo della
[...] dott.ssa provvederà prima di richiederne la rifusione alla stessa, a fornire alla Parte_1 medesima le fatture e le pezze di appoggio del relativo sostenimento, fornendo via mail alla medesima all'indirizzo o ad altro indirizzo che nel frattempo la stessa dovesse Email_1 comunicargli. Solo dopo aver messo nelle condizioni la dott.ssa di verificare la Parte_1 tipologia di spese sostenute o da sostenersi secondo il meccanismo di comunicazione via mail di cui sopra, a seconda che si tratti di “Spese che non necessitano di preventivo accordo tra i genitori” o di “Spese che necessitano di preventivo accordo tra i genitori” il sig. potrà richiedere alla Per_3 dott.ssa di provvedere al pagamento indicando, sempre via mail, le relative coordinate Parte_1
IBAN. In tali casi, il pagamento ad opera della dott.ssa avverrà nel termine di 7 giorni dal Parte_1 ricevimento dell'intera documentazione comprovante il relativo sostenimento e le coordinate IBAN necessarie a provvedere alla relativa rifusione per la propria quota parte. Il sig. fornirà Per_3 ogni 15 del mese alla sig.ra il dettaglio delle spese straordinarie sostenute. Nel caso si tratti Parte_1 di spese che danno diritto ad una detrazione fiscale, il sig. provvederà a detrarre dalla Per_3 quota pari al 40% spettante alla sig.ra la suddetta quota di beneficio fiscale dall'importo Parte_1 spettante alla moglie, impegnandosi a fornire alla medesima le relative pezze giustificative di spesa ed uno specchietto riepilogativo comprensivo della spesa e dell'importo del beneficio fiscale corrispondente.
In adempimento dei patti intercorsi tra i coniugi in sede di separazione coniugale il sig. Parte_2
si obbliga a trasferire a titolo gratuito alla dott.ssa , nel termine di 2 mesi
[...] Parte_1 dalla data di emissione della sentenza di separazione legale tra i coniugi ad opera del Tribunale di
Ravenna, la quota pari al 50% di sua proprietà dell'unità immobiliare posta in Faenza (RA), Via
Torricelli n. 25, Piano S1-T censita al Catasto Fabbricati di detto Comune al Foglio 150, Particella
119, Subalterno 69, Categoria Catastale A/2, Classe 3, consistenza 3,5 vani rendita catastale €
388,63.
Considerato che il suddetto trasferimento del diritto di proprietà dell'unità immobiliare sopra descritta, in favore della dott.ssa costituisce elemento funzionale e indispensabile Parte_1 ai fini della risoluzione della crisi coniugale (trovando causa e venendo effettuato nell'ambito di una convenzione che i coniugi pongono in essere nell'intento di regolare sotto il controllo del Giudice, i rapporti patrimoniali ed economici tra loro intercorrenti conseguenti alla separazione consensuale ed alla divisione dei beni comuni) i predetti ricorrenti richiedono il riconoscimento delle agevolazioni di cui all'art. 19 Legge n. 74/1987, nel testo attualmente vigente così come integrato a seguito della sentenza della Corte Costituzionale 10.05.1999 n. 154 nonché della circolare Ministero delle Finanze
– Dipartimento delle Entrate 16.03.2000 n. 49/E e delle circolari dell'Agenzie delle Entrate –
Direzione Centrale Normativa n. 27/E del 21.06.2012, n. 18/E del 29.05.2013 e n. 2/E del 21.02.2014, oltra alla risoluzione n. 65/E del 16.7.2015 per cui i suddetti trasferimenti dovranno ritenersi esenti da qualsiasi imposta e/o tassa, ivi compresa l'imposta di registro, l'imposta di bollo e le imposte ipotecaria e catastale. Dalla sottoscrizione del presente ricorso, la dott.ssa si farà Parte_1 carico integralmente di ogni onere relativo alla restituzione del mutuo ipotecario residuo gravante sull'immobile oggetto del trasferimento, mutuo ipotecario di originari € 84.000,00 rimborsabile in n. 240 rate del valore di € 428,93 ciascuna, scadente in data 30.09.2037 (data pagamento ultima rata) del quale risultano condebitori entrambi i coniugi, come già avviene dal mese di febbraio 2021.
La dott.ssa provvederà a sostenere gli oneri notarili di trasferimento immobiliare. Parte_1
Il trasferimento dell'unità immobiliare avverrà presso e nello studio del notaio in Persona_5
Faenza (RA) nel termine di due mesi dall'intervenuta emissione della sentenza di separazione legale tra i coniugi.
11. Nel termine di 15 giorni dalla data di emissione della sentenza di definizione del presente procedimento di separazione legale tra i coniugi, i signori alla sig.ra Parte_2 Parte_1
, provvederanno:
[...]
a. all'estinzione del conto corrente cointestato n [...] aperto presso riportante alla data del 2.10.2025 un saldo attivo di € 239,00 Controparte_2 che verrà acquisito dalla dott.ssa Parte_1
b. all'estinzione del conto corrente cointestato n 0003173029 aperto presso CP_3 avendo cura di suddividere in ragione del 50% ciascuno la relativa provvista detratte
[...] le spese di chiusura conto. In alternativa laddove il conto dovesse presentare un saldo negativo, i coniugi si obbligano a riportare in attivo il conto versando all'interno del predetto, in ragione del 50% ciascuno la somma necessaria a ripianare la passività;
c. alla estinzione del Dossier Titoli n. 3173029 aperto presso contenente Controparte_3
Fondi e Sicav per un controvalore di € 26.281,28 al giorno 6.10.2025 suddividendone il relativo importo in ragione del 50% ciascuno.
Nel termine di 5 giorni lavorativi decorrenti dalla data di sottoscrizione del presente ricorso:
1. il sig. e la dott.ssa si obbligano a non utilizzare più per Parte_2 Parte_1 il sostenimento di qualsivoglia spesa, il conto corrente n. 0003173029 aperto presso
[...]
né ad effettuare sugli stessi qualsivoglia operazione di addebito attraverso CP_3
l'utilizzo di carte bancomat, carte di credito VISA Multifunzione ai medesimi intestate, ivi compresa la Ricaricabile Mastercard ricaricabile, prelevamenti allo sportello, emissione di assegni circolari e bancari, domiciliazione di utenze, domiciliazione e Controparte_4 altri sistemi di Pay TV, domiciliazione servizi di telefonia, addebito rate PAC riferite ai rapporti: Euro E 2, Fidelity Focus Equity Fam Fund A Acc, Fineco Controparte_5
AM Passive Underlyings 8 A EUR Acc, , Controparte_6
e più in generale all'acquisto di strumenti finanziari ai medesimi intestati e/o cointestati ecc., addebito sistemi di pagamento PayPal, pagamento utenze dell'unità immobiliare posta in
Faenza (RA), Via Lega n. 53 e/o comunque intestate alla dott.ssa , Parte_1 pagamento delle utenze riferite all'unità immobiliare posta in Dovadola (FC), Via Monte
Trebbio n. 11 e/o comunque intestate al sig. , utilizzo sistemi di pagamento Parte_2
Satispay Europe, utilizzo carta di credito intestata a che termina con i Parte_2 numeri 4494, utilizzo carta di credito intestata a che termina con i numeri Parte_1
3787, addebito rata del mutuo di originari € 80.000,00 rimborsabile in n. 240 rate l'ultima delle quali scadente in data 31.10.2026 intestato al sig. , addebiti acquisti Parte_2 presso e, più in generale, CP_7 Controparte_8 qualsivoglia impiego dei fondi ivi presenti. Il tutto con obbligo reciproco di rifusione in capo a ciascuno di essi singolarmente dell'importo di ogni singola spesa che in qualsivoglia modo e maniera dovesse essere sostenuta, dagli stessi personalmente attraverso l'utilizzo dei predetti conti correnti, in data successiva alla sottoscrizione del presente ricorso.
Conseguentemente, i medesimi provvederanno entrambi ad impartire al consulente finanziario l'ordine di annullamento dei versamenti PAC relativi ai Controparte_3 seguenti prodotti finanziari: Euro E 2, Controparte_5 Controparte_9
A Acc, 8 A EUR Acc,
[...] Controparte_10 Controparte_6
EUR e più in generale riferiti a qualsiasi altro prodotto finanziario che
[...] dovesse essere stato nel frattempo acquistato;
2. il sig. e la dott.ssa si obbligano altresì a non utilizzare Parte_2 Parte_1 più per il sostenimento di qualsivoglia spesa, il conto corrente n.
[...] aperto presso la banca né ad effettuare Controparte_2 sugli stessi qualsivoglia operazione di addebito attraverso l'utilizzo di carte bancomat, carte di credito, prelevamenti allo sportello, emissione di assegni circolari e bancari, domiciliazione di utenze, domiciliazione servizi di telefonia, servizi PAY TV, pagamento utenze dell'unità immobiliare posta in Faenza (RA), Via Lega n. 53, pagamento delle utenze riferite all'unità immobiliare posta in Dovadola (FC), Via Monte Trebbio n. 11, utilizzo sistemi di pagamento Satispay, addebito rata del mutuo contratto per l'acquisto dell'unità immobiliare di Via Lega n. 53 e, più in generale, qualsivoglia impiego dei fondi ivi presenti.
Il tutto con obbligo reciproco di rifusione in capo a ciascuno di essi singolarmente dell'importo di ogni singola spesa che in qualsivoglia modo e maniera dovesse essere sostenuta, dagli stessi personalmente attraverso l'utilizzo dei predetti conti correnti, in data successiva alla sottoscrizione del presente ricorso;
3. il sig. , verserà alla dott.ssa il 50% del capitale residuo Parte_2 Parte_1 del mutuo chirografario n. 000/8535543/000 di € 15.000,00 contratto con Controparte_2 ad oggi corrispondente ad € 1.429,19 sul conto corrente bancario intestato alla
[...] medesima alle seguenti coordinate IBAN [...]. Quest'ultima una volta ricevuto detto pagamento, fornirà via mail al sig. (all'indirizzo: Parte_2
) la documentazione attestante la chiusura della posizione Email_2 debitoria.
Nel termine di 5 giorni lavorativi decorrenti dalla data di estinzione del predetto mutuo chirografario di € 15.000,00 i signori e provvederanno contestualmente a: Parte_2 Parte_1 4. chiudere il dossier titoli n. 3173029 cointestato ai medesimi e aperto presso CP_3 sottoscrivendo gli ordini di vendita di tutti i titoli, fondi e Sicav ivi presenti e
[...] precisamente: Euro E 2, Fidelity Focus Equiti Fam Fund A Acc, Controparte_5
Passive 8 A EUR Acc, CP_10 CP_10 Controparte_6
e, più in generale, riferiti a qualsiasi altro prodotto finanziario che dovesse essere
[...] stato nel frattempo acquistato, suddividendo il netto ricavo dell'operazione di vendita al 50% ciascuno;
5. revocare il fido presente sul conto corrente di corrispondenza n. 0003173029 provvedendo a versare sul predetto conto corrente di corrispondenza la provvista necessaria a ripianare la passività ivi presente (quantificata in € 2.976,18 alla data del 6.10.2025) alla data di chiusura del conto, nella misura del 50% ciascuno;
6. chiudere il conto corrente di corrispondenza n. 0003173029 cointestato ai medesimi, aperto presso suddividendo l'eventuale saldo attivo al 50% o in caso di Controparte_3 saldo passivo, a ripianare la passività al 50% ciascuno;
7. chiudere il conto corrente di corrispondenza n. [...] cointestato ai medesimi, aperto presso il cui saldo attivo sarà acquisito dalla Controparte_2 dott.ssa Parte_1
Nel termine di 5 giorni lavorativi decorrenti dalla data di sottoscrizione del presente contratto e comunque prima delle operazioni di cui ai precedenti numeri 4) -5) 6) -7) il sig. Parte_2 provvederà a:
a.a.12.A. domiciliare le utenze riferibili alla propria unità immobiliare posta in Dovadola
(FC) Via Monte Trebbio n. 11 e/o comunque allo stesso intestate, i pagamenti riguardanti gli acquisti effettuati su e attraverso su CP_7 Controparte_11 altro e diverso conto corrente al medesimo intestato;
a.a.12.B. chiudere il rapporto relativo alla carta di credito ad esso intestata e terminante con i numeri 4494 collegata al conto corrente n. 0003173029 cointestato al medesimo e alla dott.ssa ; Parte_1
a.a.12.C. chiudere il rapporto relativo alla carta di credito Classic Visa Multifunzione – Visa
64228 e il rapporto relativo alla carta Ricaricabile MasterCard Ricaricabili 8744 collegata al conto corrente n. 0003173029 cointestato al medesimo e alla dott.ssa ; Parte_1
a.a.12.D. spostare su altro conto corrente ad esso intestato la rata di pagamento del mutuo ipotecario fondiario dal medesimo acceso in ragione di € 80.000,00 con pagamento dell'ultima rata prevista il prossimo 31.10.2026;
a.a.12.E. spostare su altro conto corrente ad esso intestato il sistema di addebito Satispay
Europe ad esso riferibile;
a.a.12.F. spostare su altro conto corrente ad esso intestate le utenze di Controparte_4
e, più in generale, ad evitare che ogni e qualsivoglia spesa ad esso relativa, venga fatta confluire sul conto corrente n. 0003173029 cointestato al medesimo e alla dott.ssa . Parte_1
Parimenti nel predetto termine la dott.ssa , provvederà a: Parte_1
o domiciliare le utenze riferibili alla propria unità immobiliare posta in Faenza (RA), Via
Lega n. 53 e/o ad essa intestate su altro e diverso conto corrente alla medesima intestato,
o chiudere il rapporto relativo alla carta di credito ad essa intestata e terminante con i numeri
3787 collegata al conto corrente n. 0003173029 cointestato al medesimo e al sig. Parte_2
;
[...]
o spostare su altro conto corrente ad esso intestato il sistema di addebito Satispay Europe e
PayPal Europe ad essa riferibile;
e, più in generale, ad evitare che ogni e qualsivoglia spesa ad essa relativa, venga fatta confluire sul conto corrente n. 0003173029 cointestato alla medesima e al sig. . Parte_2
La dott.ssa provvederà altresì a spostare dal conto corrente cointestato con Parte_1
, n. [...] aperto presso la banca la Parte_2 Controparte_2 rata di pagamento del mutuo ipotecario ad essa intestato contratto per l'acquisto dell'unità immobiliare di Via Lega n. 53 e, solo una volta che abbia ricevuta il 50% del capitale residuo del mutuo chirografario n. 000/8535543/000 di € 15.000,00, ad oggi corrispondente ad € 1.429,19, da parte del sig. sul proprio conto corrente bancario alle seguenti coordinate IBAN Parte_2
[...], provvederà a estinguere il mutuo chirografario n.
000/8535543/000 di € 15.000,00 contratto con Dopodichè le parti Controparte_2 provvederanno a chiudere il conto corrente di corrispondenza ad essi cointestato aperto presso
Controparte_2
I sig.ri e si impegnano fin da ora a concedersi reciprocamente tutti gli assensi ed Parte_1 Per_3 autorizzazioni eventualmente necessari per lo svolgimento di pratiche amministrative, compresi quelli necessari per il cambio di residenza del figlio , nonché quelli eventualmente Persona_3 necessari per il rilascio di documenti validi per l'espatrio per sé e per i propri figli.
Per quanto concerne i veicoli: l'autovettura modello Opel Crossland, targata FZ 032 AT rimarrà nel possesso e in pieno utilizzo della sig.ra proprietaria esclusiva della medesima. Parte_1
Ciascun coniuge sosterrà per intero e personalmente le spese connesse e derivanti dalla presentazione del presente ricorso per separazione consensuale tra i coniugi, provvedendo ciascuno al pagamento del difensore per la relativa quota parte.”
- prende atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione.
Spese compensate come da accordo tra le parti.
Così deciso in Ravenna il 17.12.2025 Il Presidente relatore dott. Giovanni Trerè
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAVENNA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale di Ravenna riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott. Giovanni Trerè Presidente relatore dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile iscritta al n. R.G. 4417/2025 V.G. posta in decisione il 10/12/2025 e promossa dai coniugi
, nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...], C.F. Parte_1
(avv. Federica Novaga) C.F._1
e
, nato a [...] il [...] e residente in [...]
Trebbio n.11, C.F. (avv. Chiara Donati) C.F._2
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
******
IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta di separazione personale proposta con ricorso depositato in data
05/11/2025;
rilevato che i coniugi contraevano matrimonio con rito civile a Faenza (RA) in data 18.07.2014, in regime patrimoniale di separazione dei beni, iscritto nel Registro degli Atti di Matrimonio di detto
Comune al n. 40, Parte I, anno 2014;
preso atto che l'udienza del 04/12/2025 si è svolta in modalità cartolare ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. e le parti hanno dichiarato di rinunciare a comparire, confermato di non volersi riconciliare ed insistito sulla domanda di separazione;
ritenuto che gli accordi dei coniugi relativi alla prole non appaiono contrari agli interessi della stessa;
letto il parere favorevole del P.M.;
P.Q.M.
- omologa la separazione dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto depositato e personalmente sottoscritto dalle parti;
- ordina che il presente provvedimento sia comunicato all'ufficiale di stato civile del Comune di
Faenza (RA) per le annotazioni di legge;
- prende atto che – in base all'accordo tra le parti – la separazione dei predetti coniugi è sottoposta alle seguenti condizioni:
“1. I coniugi vivranno separati senza interferenze dell'uno nella vita privata dell'altro. La sig.ra continuerà ad abitare nella casa che ha costituito la residenza familiare, posta in Parte_1
Faenza (RA), Via Lega n. 53, censita al Catasto Fabbricati di detto Comune al Foglio 175, Mappale
128, Subalterno 2, categoria A/3, Classe 3, vani 9,5, rendita catastale € 1.054,86 e relativo garage pertinenziale posto in Faenza (RA), Via Lega n. 53, censito al Catasto Fabbricati di detto Comune al Foglio 175, Mappale 128, Subalterno 1, categoria C/6, Classe 2, Mq 31,rendita catastale € 126,48 la quale – essendo di sua esclusiva proprietà - rimarrà assegnata alla medesima, insieme al relativo garage pertinenziale posto unitamente agli arredi ed alle suppellettili che la compongono, avendo il sig. già a far data dalla fuoriuscita del medesimo dalla predetta casa familiare, Parte_2 nel mese di gennaio 2025, avuto cura di asportare dalla medesima tutti i propri beni, suppellettili ed effetti personali, momento in cui il medesimo si è trasferito presso la propria residenza in Dovadola
(FC), Via Monte Trebbio n. 11 riconoscendo con la sottoscrizione del presente ricorso che all'interno della predetta unità abitativa il medesimo non ha lasciato nulla che gli appartenga. I coniugi sono economicamente indipendenti, conseguentemente resta pertanto esclusa la reciproca corresponsione di qualsiasi assegno di mantenimento.
2. Entrambi i figli della coppia sono maggiorenni, ma non economicamente indipendenti. Il figlio minore , vivrà stabilmente presso l'abitazione materna posta a Faenza (RA), Via Lega n. 53 Per_1 fino a quando lo riterrà. Il figlio maggiore vivrà stabilmente unitamente alla madre presso Per_2
l'abitazione della stessa posta in Faenza (RA) Via Lega n. 53. Il figlio maggiore essendo Per_2 dotato di patente di guida provvederà a concordare con il padre quando andare a trovarlo nella casa del predetto in Dovadola e ciò farà il figlio minore . Per_1 Il tutto con impegno del padre a rispettare la volontà dei ragazzi in ordine ai tempi e ai momenti nei quali i predetti figli decideranno di frequentarlo. Essendo i figli della coppia maggiorenni gli stessi potranno frequentare i genitori come vorranno, con impegno reciproco dei coniugi a comunicarsi quando e per quanto tempo i figli staranno con ciascuno di essi e con impegno del padre Parte_2
a curare e farsi carico integralmente degli spostamenti del figlio fino a
[...] Persona_3 quando lo stesso non sarà munito di patente di guida.
3. Per ciò che attiene alla disciplina dei periodi di ferie e delle festività, i ricorrenti concordano che ciascuno dei genitori possa trascorrere con entrambi i figli almeno 15 giorni anche non consecutivi di ferie durante il periodo estivo, da intendersi come quello libero da impegni universitari e scolastici dei ragazzi. Il tutto con impegno reciproco da parte dei genitori di rispettare comunque la volontà dei figli in ordine ai luoghi e tempi di permanenza dei figli presso ciascuno di essi durante il periodo delle ferie estive e di comunicarsi entro la metà del mese di maggio di ciascun anno, il periodo di ferie prescelto, evitando sovrapposizioni di date.
I genitori si comunicheranno reciprocamente, con preavviso di almeno 5 giorni rispetto alla data di inizio del soggiorno, il luogo in cui staranno con i figli durante le vacanze estive.
4. Per quanto riguarda il giorno di Natale, Santo Stefano, e l'Epifania: i figli e Persona_4
potranno, ad anni alterni, trascorrerli con ciascuno dei genitori, con impegno di Persona_3 questi a verificare e a rispettare la volontà dei figli in merito alle festività natalizie e a rispettarne i desideri, anche con riferimento a eventuali impegni extrascolastici, amicizie, uscite ludico-ricreative ecc. nonché con impegno dei genitori di tener conto dei desideri dei figli i quali potranno decidere se trascorrere il giorno di Natale con un genitore e il giorno di Santo Stefano con l'altro e viceversa, oppure se trascorrerli entrambi con un genitore, passando il giorno del 6 gennaio con l'altro e viceversa. Il tutto con previsione che, sempre tenendo conto dei desideri dei ragazzi, siano gli stessi a poter decidere una volta raggiunta la maggiore età con quale dei genitori trascorrere le festività natalizie individuando i giorni.
5. Relativamente al giorno di Pasqua e al Lunedì dell'Angelo, figli e Persona_4 Per_3
potranno, ad anni alterni, trascorrerli con ciascuno dei genitori, con impegno di questi a
[...] verificare e a rispettare la volontà dei figli in merito alle festività pasquali a rispettarne i desideri, anche con riferimento a eventuali impegni extrascolastici, amicizie, uscite ludico-ricreative ecc..
Sempre tenendo conto, dei desideri dei figli gli stessi possano decidere se trascorrere entrambe le festività con uno dei genitori o trascorrere Pasqua con uno e Lunedì dell'Angelo con l'altro e viceversa.
6. Essendo i figli maggiorenni, ma non economicamente indipendenti, a far data dalla sottoscrizione del presente ricorso, il sig. corrisponderà alla dott.ssa la somma Parte_2 Parte_1 mensile di € 700,00, rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT per famiglie di impiegati ed operai, prendendo come parametro di riferimento l'indice ISTAT del mese di ottobre di ogni anno, a titolo di assegno mantenimento del figlio e del figlio in ragione Persona_4 Persona_3 di € 350,00 ciascuno. Somma da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, alle seguenti coordinate
IBAN: [...].
Il tutto fino a quando entrambi i figli staranno presso l'abitazione della madre. L'importo di € 700,00
(pari a € 350,00 a figlio) verranno corrisposti dal sig. alla dott.ssa Parte_2 Parte_1
a titolo di assegno di mantenimento ordinario fino a quando entrambi i figli della coppia
[...] non saranno economicamente indipendenti e abiteranno presso la casa materna.
Restano ferme le previsioni di cui al successivo articolo 10 circa la suddivisione e la gestione delle spese straordinarie.
7. Laddove uno dei due figli della coppia o o decidesse Persona_3 Persona_4 successivamente alla sottoscrizione del presente ricorso di andare ad abitare presso l'abitazione paterna, rimanendo l'altro presso l'abitazione materna, a far data dall'intervenuto trasferimento della residenza anagrafica di uno dei due figli dalla casa della madre alla casa del padre ciascun genitore provvederà al mantenimento ordinario del figlio che rimarrà con sé. Conseguentemente non verrà corrisposto alcun assegno di mantenimento per i figli. Si pattuisce espressamente che, nel caso il figlio che si dovesse trasferire a vivere presso il padre necessiti di uno spazio
(stanza/monolocale/piccolo appartamento) ove soggiornare saltuariamente a Faenza, tutti i costi di locazione di questo eventuale ulteriore spazio saranno sostenuti in via esclusiva dal sig. Per_3
Restano ferme le previsioni di cui al successivo articolo 10 circa la suddivisione e la gestione delle spese straordinarie.
8. Laddove uno dei due figli, successivamente alla sottoscrizione del presente ricorso, si rendesse economicamente indipendente, il sig. continuerà a corrispondere alla dott.ssa Parte_2
, la somma di € 350,00 a titolo di assegno di mantenimento per il figlio che rimarrà Parte_1 presso la casa della madre, fino a quando lo stesso non diventerà economicamente indipendente.
Resta fermo fra i genitori l'obbligo di provvedere al sostenimento delle spese straordinarie per il mantenimento dei figli secondo i criteri di corresponsione e accordo evidenziati nel successivo punto
10 del ricorso.
9. L'assegno unico per entrambi i figli verrà percepito direttamente dalla dott.ssa Parte_1 rinunciandovi il sig. espressamente e fin da ora e autorizzando, con la Parte_2 sottoscrizione del presente ricorso, la dott.ssa ad effettuare all' la Parte_1 CP_1 comunicazione circa la propria titolarità a percepire per intero il predetto emolumento a prescindere dal luogo di residenza abituale dei figli.
10. Le spese straordinarie per il mantenimento dei figli e Persona_4 Persona_3 verranno suddivise in ragione del 60% in capo al sig. e al 40% in capo alla dott.ssa Parte_2
, applicando e osservando quanto previsto dal Protocollo per i procedimenti in Parte_1 materia familiare in essere presso il Tribunale di Ravenna del 16 luglio 2015, con impegno di entrambi i genitori, in caso di “Spese che devono essere preventivamente concordate tra i genitori” di:
• acquisire ed esibire all'altro genitore il preventivo di spesa;
• ricercare il preventivo accordo, precisando che il genitore proponente il sostenimento della spesa dovrà comunicarlo all'altro genitore tramite e-mail quanto alla dott.ssa al seguente Parte_1 indirizzo: e quanto al sig. al seguente indirizzo: Email_1 Parte_2
Email_2
Il tutto precisando che, laddove siano decorsi 7 giorni senza che nel frattempo, sia pervenuta risposta negativa da parte del genitore che riceve la proposta di sostenimento della spesa straordinaria, questa si intende approvata. In caso di risposta negativa, nulla sarà dovuto da parte del genitore che non avrà avuto intenzione di sostenere la spesa straordinaria per la quale fosse necessario il preventivo accordo.
I coniugi si accordano affinché le spese straordinarie vengano tutte anticipate dal sig. Parte_2
, il quale, anche con riferimento alle spese che non richiedano il preventivo accordo della
[...] dott.ssa provvederà prima di richiederne la rifusione alla stessa, a fornire alla Parte_1 medesima le fatture e le pezze di appoggio del relativo sostenimento, fornendo via mail alla medesima all'indirizzo o ad altro indirizzo che nel frattempo la stessa dovesse Email_1 comunicargli. Solo dopo aver messo nelle condizioni la dott.ssa di verificare la Parte_1 tipologia di spese sostenute o da sostenersi secondo il meccanismo di comunicazione via mail di cui sopra, a seconda che si tratti di “Spese che non necessitano di preventivo accordo tra i genitori” o di “Spese che necessitano di preventivo accordo tra i genitori” il sig. potrà richiedere alla Per_3 dott.ssa di provvedere al pagamento indicando, sempre via mail, le relative coordinate Parte_1
IBAN. In tali casi, il pagamento ad opera della dott.ssa avverrà nel termine di 7 giorni dal Parte_1 ricevimento dell'intera documentazione comprovante il relativo sostenimento e le coordinate IBAN necessarie a provvedere alla relativa rifusione per la propria quota parte. Il sig. fornirà Per_3 ogni 15 del mese alla sig.ra il dettaglio delle spese straordinarie sostenute. Nel caso si tratti Parte_1 di spese che danno diritto ad una detrazione fiscale, il sig. provvederà a detrarre dalla Per_3 quota pari al 40% spettante alla sig.ra la suddetta quota di beneficio fiscale dall'importo Parte_1 spettante alla moglie, impegnandosi a fornire alla medesima le relative pezze giustificative di spesa ed uno specchietto riepilogativo comprensivo della spesa e dell'importo del beneficio fiscale corrispondente.
In adempimento dei patti intercorsi tra i coniugi in sede di separazione coniugale il sig. Parte_2
si obbliga a trasferire a titolo gratuito alla dott.ssa , nel termine di 2 mesi
[...] Parte_1 dalla data di emissione della sentenza di separazione legale tra i coniugi ad opera del Tribunale di
Ravenna, la quota pari al 50% di sua proprietà dell'unità immobiliare posta in Faenza (RA), Via
Torricelli n. 25, Piano S1-T censita al Catasto Fabbricati di detto Comune al Foglio 150, Particella
119, Subalterno 69, Categoria Catastale A/2, Classe 3, consistenza 3,5 vani rendita catastale €
388,63.
Considerato che il suddetto trasferimento del diritto di proprietà dell'unità immobiliare sopra descritta, in favore della dott.ssa costituisce elemento funzionale e indispensabile Parte_1 ai fini della risoluzione della crisi coniugale (trovando causa e venendo effettuato nell'ambito di una convenzione che i coniugi pongono in essere nell'intento di regolare sotto il controllo del Giudice, i rapporti patrimoniali ed economici tra loro intercorrenti conseguenti alla separazione consensuale ed alla divisione dei beni comuni) i predetti ricorrenti richiedono il riconoscimento delle agevolazioni di cui all'art. 19 Legge n. 74/1987, nel testo attualmente vigente così come integrato a seguito della sentenza della Corte Costituzionale 10.05.1999 n. 154 nonché della circolare Ministero delle Finanze
– Dipartimento delle Entrate 16.03.2000 n. 49/E e delle circolari dell'Agenzie delle Entrate –
Direzione Centrale Normativa n. 27/E del 21.06.2012, n. 18/E del 29.05.2013 e n. 2/E del 21.02.2014, oltra alla risoluzione n. 65/E del 16.7.2015 per cui i suddetti trasferimenti dovranno ritenersi esenti da qualsiasi imposta e/o tassa, ivi compresa l'imposta di registro, l'imposta di bollo e le imposte ipotecaria e catastale. Dalla sottoscrizione del presente ricorso, la dott.ssa si farà Parte_1 carico integralmente di ogni onere relativo alla restituzione del mutuo ipotecario residuo gravante sull'immobile oggetto del trasferimento, mutuo ipotecario di originari € 84.000,00 rimborsabile in n. 240 rate del valore di € 428,93 ciascuna, scadente in data 30.09.2037 (data pagamento ultima rata) del quale risultano condebitori entrambi i coniugi, come già avviene dal mese di febbraio 2021.
La dott.ssa provvederà a sostenere gli oneri notarili di trasferimento immobiliare. Parte_1
Il trasferimento dell'unità immobiliare avverrà presso e nello studio del notaio in Persona_5
Faenza (RA) nel termine di due mesi dall'intervenuta emissione della sentenza di separazione legale tra i coniugi.
11. Nel termine di 15 giorni dalla data di emissione della sentenza di definizione del presente procedimento di separazione legale tra i coniugi, i signori alla sig.ra Parte_2 Parte_1
, provvederanno:
[...]
a. all'estinzione del conto corrente cointestato n [...] aperto presso riportante alla data del 2.10.2025 un saldo attivo di € 239,00 Controparte_2 che verrà acquisito dalla dott.ssa Parte_1
b. all'estinzione del conto corrente cointestato n 0003173029 aperto presso CP_3 avendo cura di suddividere in ragione del 50% ciascuno la relativa provvista detratte
[...] le spese di chiusura conto. In alternativa laddove il conto dovesse presentare un saldo negativo, i coniugi si obbligano a riportare in attivo il conto versando all'interno del predetto, in ragione del 50% ciascuno la somma necessaria a ripianare la passività;
c. alla estinzione del Dossier Titoli n. 3173029 aperto presso contenente Controparte_3
Fondi e Sicav per un controvalore di € 26.281,28 al giorno 6.10.2025 suddividendone il relativo importo in ragione del 50% ciascuno.
Nel termine di 5 giorni lavorativi decorrenti dalla data di sottoscrizione del presente ricorso:
1. il sig. e la dott.ssa si obbligano a non utilizzare più per Parte_2 Parte_1 il sostenimento di qualsivoglia spesa, il conto corrente n. 0003173029 aperto presso
[...]
né ad effettuare sugli stessi qualsivoglia operazione di addebito attraverso CP_3
l'utilizzo di carte bancomat, carte di credito VISA Multifunzione ai medesimi intestate, ivi compresa la Ricaricabile Mastercard ricaricabile, prelevamenti allo sportello, emissione di assegni circolari e bancari, domiciliazione di utenze, domiciliazione e Controparte_4 altri sistemi di Pay TV, domiciliazione servizi di telefonia, addebito rate PAC riferite ai rapporti: Euro E 2, Fidelity Focus Equity Fam Fund A Acc, Fineco Controparte_5
AM Passive Underlyings 8 A EUR Acc, , Controparte_6
e più in generale all'acquisto di strumenti finanziari ai medesimi intestati e/o cointestati ecc., addebito sistemi di pagamento PayPal, pagamento utenze dell'unità immobiliare posta in
Faenza (RA), Via Lega n. 53 e/o comunque intestate alla dott.ssa , Parte_1 pagamento delle utenze riferite all'unità immobiliare posta in Dovadola (FC), Via Monte
Trebbio n. 11 e/o comunque intestate al sig. , utilizzo sistemi di pagamento Parte_2
Satispay Europe, utilizzo carta di credito intestata a che termina con i Parte_2 numeri 4494, utilizzo carta di credito intestata a che termina con i numeri Parte_1
3787, addebito rata del mutuo di originari € 80.000,00 rimborsabile in n. 240 rate l'ultima delle quali scadente in data 31.10.2026 intestato al sig. , addebiti acquisti Parte_2 presso e, più in generale, CP_7 Controparte_8 qualsivoglia impiego dei fondi ivi presenti. Il tutto con obbligo reciproco di rifusione in capo a ciascuno di essi singolarmente dell'importo di ogni singola spesa che in qualsivoglia modo e maniera dovesse essere sostenuta, dagli stessi personalmente attraverso l'utilizzo dei predetti conti correnti, in data successiva alla sottoscrizione del presente ricorso.
Conseguentemente, i medesimi provvederanno entrambi ad impartire al consulente finanziario l'ordine di annullamento dei versamenti PAC relativi ai Controparte_3 seguenti prodotti finanziari: Euro E 2, Controparte_5 Controparte_9
A Acc, 8 A EUR Acc,
[...] Controparte_10 Controparte_6
EUR e più in generale riferiti a qualsiasi altro prodotto finanziario che
[...] dovesse essere stato nel frattempo acquistato;
2. il sig. e la dott.ssa si obbligano altresì a non utilizzare Parte_2 Parte_1 più per il sostenimento di qualsivoglia spesa, il conto corrente n.
[...] aperto presso la banca né ad effettuare Controparte_2 sugli stessi qualsivoglia operazione di addebito attraverso l'utilizzo di carte bancomat, carte di credito, prelevamenti allo sportello, emissione di assegni circolari e bancari, domiciliazione di utenze, domiciliazione servizi di telefonia, servizi PAY TV, pagamento utenze dell'unità immobiliare posta in Faenza (RA), Via Lega n. 53, pagamento delle utenze riferite all'unità immobiliare posta in Dovadola (FC), Via Monte Trebbio n. 11, utilizzo sistemi di pagamento Satispay, addebito rata del mutuo contratto per l'acquisto dell'unità immobiliare di Via Lega n. 53 e, più in generale, qualsivoglia impiego dei fondi ivi presenti.
Il tutto con obbligo reciproco di rifusione in capo a ciascuno di essi singolarmente dell'importo di ogni singola spesa che in qualsivoglia modo e maniera dovesse essere sostenuta, dagli stessi personalmente attraverso l'utilizzo dei predetti conti correnti, in data successiva alla sottoscrizione del presente ricorso;
3. il sig. , verserà alla dott.ssa il 50% del capitale residuo Parte_2 Parte_1 del mutuo chirografario n. 000/8535543/000 di € 15.000,00 contratto con Controparte_2 ad oggi corrispondente ad € 1.429,19 sul conto corrente bancario intestato alla
[...] medesima alle seguenti coordinate IBAN [...]. Quest'ultima una volta ricevuto detto pagamento, fornirà via mail al sig. (all'indirizzo: Parte_2
) la documentazione attestante la chiusura della posizione Email_2 debitoria.
Nel termine di 5 giorni lavorativi decorrenti dalla data di estinzione del predetto mutuo chirografario di € 15.000,00 i signori e provvederanno contestualmente a: Parte_2 Parte_1 4. chiudere il dossier titoli n. 3173029 cointestato ai medesimi e aperto presso CP_3 sottoscrivendo gli ordini di vendita di tutti i titoli, fondi e Sicav ivi presenti e
[...] precisamente: Euro E 2, Fidelity Focus Equiti Fam Fund A Acc, Controparte_5
Passive 8 A EUR Acc, CP_10 CP_10 Controparte_6
e, più in generale, riferiti a qualsiasi altro prodotto finanziario che dovesse essere
[...] stato nel frattempo acquistato, suddividendo il netto ricavo dell'operazione di vendita al 50% ciascuno;
5. revocare il fido presente sul conto corrente di corrispondenza n. 0003173029 provvedendo a versare sul predetto conto corrente di corrispondenza la provvista necessaria a ripianare la passività ivi presente (quantificata in € 2.976,18 alla data del 6.10.2025) alla data di chiusura del conto, nella misura del 50% ciascuno;
6. chiudere il conto corrente di corrispondenza n. 0003173029 cointestato ai medesimi, aperto presso suddividendo l'eventuale saldo attivo al 50% o in caso di Controparte_3 saldo passivo, a ripianare la passività al 50% ciascuno;
7. chiudere il conto corrente di corrispondenza n. [...] cointestato ai medesimi, aperto presso il cui saldo attivo sarà acquisito dalla Controparte_2 dott.ssa Parte_1
Nel termine di 5 giorni lavorativi decorrenti dalla data di sottoscrizione del presente contratto e comunque prima delle operazioni di cui ai precedenti numeri 4) -5) 6) -7) il sig. Parte_2 provvederà a:
a.a.12.A. domiciliare le utenze riferibili alla propria unità immobiliare posta in Dovadola
(FC) Via Monte Trebbio n. 11 e/o comunque allo stesso intestate, i pagamenti riguardanti gli acquisti effettuati su e attraverso su CP_7 Controparte_11 altro e diverso conto corrente al medesimo intestato;
a.a.12.B. chiudere il rapporto relativo alla carta di credito ad esso intestata e terminante con i numeri 4494 collegata al conto corrente n. 0003173029 cointestato al medesimo e alla dott.ssa ; Parte_1
a.a.12.C. chiudere il rapporto relativo alla carta di credito Classic Visa Multifunzione – Visa
64228 e il rapporto relativo alla carta Ricaricabile MasterCard Ricaricabili 8744 collegata al conto corrente n. 0003173029 cointestato al medesimo e alla dott.ssa ; Parte_1
a.a.12.D. spostare su altro conto corrente ad esso intestato la rata di pagamento del mutuo ipotecario fondiario dal medesimo acceso in ragione di € 80.000,00 con pagamento dell'ultima rata prevista il prossimo 31.10.2026;
a.a.12.E. spostare su altro conto corrente ad esso intestato il sistema di addebito Satispay
Europe ad esso riferibile;
a.a.12.F. spostare su altro conto corrente ad esso intestate le utenze di Controparte_4
e, più in generale, ad evitare che ogni e qualsivoglia spesa ad esso relativa, venga fatta confluire sul conto corrente n. 0003173029 cointestato al medesimo e alla dott.ssa . Parte_1
Parimenti nel predetto termine la dott.ssa , provvederà a: Parte_1
o domiciliare le utenze riferibili alla propria unità immobiliare posta in Faenza (RA), Via
Lega n. 53 e/o ad essa intestate su altro e diverso conto corrente alla medesima intestato,
o chiudere il rapporto relativo alla carta di credito ad essa intestata e terminante con i numeri
3787 collegata al conto corrente n. 0003173029 cointestato al medesimo e al sig. Parte_2
;
[...]
o spostare su altro conto corrente ad esso intestato il sistema di addebito Satispay Europe e
PayPal Europe ad essa riferibile;
e, più in generale, ad evitare che ogni e qualsivoglia spesa ad essa relativa, venga fatta confluire sul conto corrente n. 0003173029 cointestato alla medesima e al sig. . Parte_2
La dott.ssa provvederà altresì a spostare dal conto corrente cointestato con Parte_1
, n. [...] aperto presso la banca la Parte_2 Controparte_2 rata di pagamento del mutuo ipotecario ad essa intestato contratto per l'acquisto dell'unità immobiliare di Via Lega n. 53 e, solo una volta che abbia ricevuta il 50% del capitale residuo del mutuo chirografario n. 000/8535543/000 di € 15.000,00, ad oggi corrispondente ad € 1.429,19, da parte del sig. sul proprio conto corrente bancario alle seguenti coordinate IBAN Parte_2
[...], provvederà a estinguere il mutuo chirografario n.
000/8535543/000 di € 15.000,00 contratto con Dopodichè le parti Controparte_2 provvederanno a chiudere il conto corrente di corrispondenza ad essi cointestato aperto presso
Controparte_2
I sig.ri e si impegnano fin da ora a concedersi reciprocamente tutti gli assensi ed Parte_1 Per_3 autorizzazioni eventualmente necessari per lo svolgimento di pratiche amministrative, compresi quelli necessari per il cambio di residenza del figlio , nonché quelli eventualmente Persona_3 necessari per il rilascio di documenti validi per l'espatrio per sé e per i propri figli.
Per quanto concerne i veicoli: l'autovettura modello Opel Crossland, targata FZ 032 AT rimarrà nel possesso e in pieno utilizzo della sig.ra proprietaria esclusiva della medesima. Parte_1
Ciascun coniuge sosterrà per intero e personalmente le spese connesse e derivanti dalla presentazione del presente ricorso per separazione consensuale tra i coniugi, provvedendo ciascuno al pagamento del difensore per la relativa quota parte.”
- prende atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione.
Spese compensate come da accordo tra le parti.
Così deciso in Ravenna il 17.12.2025 Il Presidente relatore dott. Giovanni Trerè