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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 16/10/2025, n. 174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 174 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TRIESTE
Sezione Civile – Controversie del Lavoro
VERBALE DI UDIENZA della causa iscritta al N.503/2023
Oggi 16/10/2025 , innanzi al dott. Paolo Ancora, sono comparsi: per la parte ricorrente avv. Cesaro Francesca in sostituzione;
per parte resistente nessuno è comparso.
L'avv. Cesaro insiste per l'accoglimento del ricorso.
Il Giudice entra in camera di consiglio.
Al termine della camera di consiglio il Giudice pronunzia la seguente sentenza dandone lettura. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trieste, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Paolo Ancora, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile in materia di lavoro e/o di previdenza e assistenza obbligatorie, iscritta al n. 503/2023 R.L. promossa da
( rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'Avv.to Davide Benvegnù;
ricorrente contro
); Controparte_1 C.F._2
resistente
OGGETTO: retribuzione
Conclusioni
Per la parte ricorrente: “accertata e dichiarata, per tutte le ragioni e circostanze indicate in narrativa, la sussistenza del rapporto di lavoro inquadrabile come contratto di collaborazione a progetto tra la signora
e la signora , quale titolare e legale Parte_2 Controparte_1
rappresentante dell'impresa individuale “Sportello Trieste Consumatori”, condannare quest'ultima al pagamento, in favore della ricorrente, dell'importo di Euro 2.000,00 pari a due mensilità (per le prestazioni dalla stessa rese nei mesi di gennaio 2019 e febbraio 2019) o di quella diversa somma che dovesse risultare all'esito dell'espletanda istruttoria, in ogni
2 caso con rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data del dovuto al saldo effettivo. Con vittoria di spese e competenze di causa”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data 17.10.2023, la ricorrente indicata in epigrafe adiva il Giudice del Lavoro di Trieste, esponendo di aver risposto, nel dicembre 2018, ad un annuncio pubblicato sul sito “Subito.it” dall'impresa individuale “Giusto Consumo–Soluzione Risparmio di
NI LL che cercava telefonisti. Esponeva di aver sostenuto un colloquio in data 28.12.2018 presso la sede dell'impresa individuale, e che all'incontro era presente, oltreché la signora NI LL, anche la di lei figlia, signora , titolare dell'impresa individuale Controparte_1
“Sportello Trieste Consumatori di NS O” ed odierna convenuta.
Quest'ultima aveva informato la signora che avrebbe lavorato alle sue Pt_2
dirette dipendenze e che il lavoro offerto consisteva nel fissare appuntamenti con potenziali clienti per addivenire poi alla stipula di contratti di fornitura di energia elettrica e gas con le principali società erogatrici presenti sul territorio. La ricorrente aveva accettato la proposta di lavoro ed era stata assunta con un contratto di collaborazione a progetto mai consegnatole nel quale la retribuzione veniva fissata ad € 1.000,00 mensili. Dopo essere stata formata per dieci giorni le era stato consegnato il materiale per l'espletamento dell'attività lavorativa ed il tesserino di riconoscimento con il codice Hera, società che aveva formalmente disconosciuto il rapporto di lavoro. Dopo aver lavorato per circa due mesi e dopo aver concluso diversi contratti la ricorrente risolveva il rapporto di lavoro, non avendo mai ricevuto alcuna retribuzione.
2. Tanto premesso in fatto, evidenziava parte ricorrente che fra le parti si era instaurato un rapporto di lavoro a progetto e chiedeva l'accoglimento delle conclusioni rassegnate e sopra riportate.
3 3. All'udienza del 5.9.2024 veniva dichiarata la contumacia di parte resistente e la causa veniva istruita con l'escussione di un testimone, per poi essere decisa all'udienza odierna.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato per i motivi che di seguito vengono illustrati.
5. Deve rammentarsi che secondo il consolidato orientamento della Corte di
Cassazione (Cass. nr. 22461/2015; Cass. nr. 24885/2014; Cass. nr.
4161/2014) la contumacia integra un comportamento neutrale cui non può essere attribuita valenza confessoria, e comunque non contestativa dei fatti allegati dalla controparte, che resta onerata della prova richiesta per il diritto di cui viene chiesto il riconoscimento. Conseguentemente rientra nelle facoltà difensive del convenuto, dichiarato contumace nel giudizio di primo grado contestare le circostanze poste a fondamento del ricorso, anche perché la previsione dell'obbligo a suo carico di formulare nella memoria difensiva,
a pena di decadenza, le eccezioni processuali e di merito, nonché di prendere posizione precisa in ordine alla domanda e di indicare le prove di cui intende avvalersi, non esclude il potere-dovere del giudice di accertare se la parte attrice abbia dato dimostrazione probatoria dei fatti costitutivi e giustificativi della pretesa, indipendentemente dalla circostanza che, in ordine ai medesimi, siano o meno state proposte, dalla parte legittimata a contraddire, contestazioni specifiche, difese ed eccezioni in senso lato.
6. Considerati i principi giurisprudenziali sopra riportati, ritiene lo scrivente che parte ricorrente non abbia assolto all'onere probatorio alla stessa spettante, in quanto ai sensi dell'art. 2697 c.c. la stessa era tenuta a dare prova non solo dell'esistenza di un rapporto di lavoro ma anche del ricorrere degli elementi di fatto utili ad affermare la correttezza della legittimazione passiva individuata con l'atto introduttivo.
4 7. Parte ricorrente ha prospettato l'esistenza di un rapporto di lavoro a progetto, nel quale sarebbe il datore di lavoro, ma tale circostanza Controparte_1
è rimasta del tutto sfornita di prova, ed anzi sembrerebbe essere contrastata dalla stessa documentazione allegata al ricorso. L'istruttoria svolta in giudizio, nella quale è stata escussa come teste la signora LL, non ha fornito elementi sufficienti per quanto in argomento, essendosi la teste limitata a dichiarare: “Non so quali fossero gli accordi con mia figlia, mia figlia gestiva gli aspetti retributivi ed ogni altro aspetto del rapporto di lavoro instaurato con chi teneva con me i corsi di formazione. Per il resto il mio ruolo era limitato al corso di formazione”. Che la signora CP_1
abbia avuto un ruolo nella vicenda lavorativa della ricorrente è evidente così come è evidente che una prestazione lavorativa sia stata resa, ma resta il fatto che la peculiare situazione nella quale veniva resa la prestazione di lavoro della e la contemporanea assenza di un formale contratto di Pt_2
lavoro avrebbe preteso il coinvolgimento di altri soggetti nella controversia al fine di accertare compiutamente il profilo della legittimazione passiva.
Sostanziamente la si occupava di reperire clienti per Hera S.p.A. ed Pt_2
in un contesto nel quale le due società avevano affidato ad Controparte_2
agenti un mandato. Chi fossero questi agenti ovviamente la non lo Pt_2
poteva sapere, ma restano dubbi inconciliabili con una pronuncia di accoglimento in ordine alla posizione della resistente contumace, soprattutto considerando il fatto che, Hera S.p.A., raggiunta da una comunicazione di rivendicazione dei propri diritti inviata dalla difesa di parte ricorrente, ha affermato: “La signora non ha alcun rapporto contrattuale con Parte_1
la scrivente, risulta essere collaboratrice, qualora il rapporto sussista ancora, della società Haka S.r.l. di Mestre, con la quale abbiamo mandato di agenzia”.
5 8. Ricorre poi, un altro motivo di infondatezza del ricorso. Parte ricorrente ha chiesto nelle conclusioni di cui al ricorso di accertare: “la sussistenza del rapporto di lavoro inquadrabile come contratto di collaborazione a progetto tra la signora e la signora , quale titolare e Parte_2 Controparte_1
legale rappresentante dell'impresa individuale “Sportello Trieste
Consumatori”. Tuttavia si tratta di un accertamento che non è giuridicamente possibile allo scrivente, in quanto il contratto a progetto è stato abrogato con l'art. 52 c. 1 D. Lgs. 81/2015 molto tempo prima dei fatti di causa, svoltisi fra il dicembre 2018 e febbraio 2019. Era dunque onere di parte ricorrente, individuare i presupposti fattuali di esecuzione della prestazione lavorativa e chiedere al Giudice accertamento giuridicamente conforme.
9. Il ricorso deve essere dunque rigettato, e ricorrendo contumacia di parte resistente, nulla si deve statuire sulle spese.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando così dispone:
1) rigetta il ricorso;
2) nulla sulle spese.
Così deciso in Trieste, data 16/10/2025
Il Giudice del Lavoro dott. Paolo Ancora
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