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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 24/11/2025, n. 3258 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 3258 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
La Corte d'Appello di Venezia, prima sezione civile e sezione specializzata impresa, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. DO AN - Presidente rel. - dott. Federico Bressan - Consigliere - dott. Francesco Petrucco Toffolo - Consigliere - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile rubricata al n. 2408/2022 r.g. promossa con atto di citazione da
(C.F. ) Parte_1 PartitaIVA_1
andataria con rappresentanza, (C.F. Parte_2
), rappresentata e difesa in giudizi poni, PartitaIVA_2
o studio dell'avv. Andrea Cimino, come da procura allegata all'atto di citazione;
parte appellante contro
(C.F. , Controparte_1 C.F._1
rappresentato e difeso in giudizio dall'avv. Nicola Cavaliere, con domicilio eletto presso il suo studio, come da procura allegata all'atto di opposizione al decreto ingiuntivo;
e contro
(C.F. ), Controparte_2 C.F._2
rappresentata e difesa in giudizio dall'avv. Lucio Merlin e dall'avv. Gianmarco Boselli, con domicilio eletto presso il loro studio, come da procura allegata alla comparsa di costituzione in appello;
e contro
-1- (C.F. ), CP_3 C.F._3
rappresentato e difeso in giudizio dall'avv. Gian Alberto Tuzzato, con domicilio eletto presso il suo studio, come da procura allegata alla comparsa di costituzione in appello;
e contro
Controparte_4
[...] P.IVA_3 on d presso il suo studio, come da procura allegata in primo grado;
parti appellate nonché nei confronti di
Controparte_5
Controparte_6
[...]
rappresentata e difesa in giudizio dall'avv. Luca Filipponi, con domicilio resso il suo studio, come da procura generale alle liti 25/9/2017 rep. 43744 notaio;
Per_1
*
Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 554 emessa il 19/6/22 dal Tribunale di Rovigo – contratti bancari.-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
MARTE SPV
Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Venezia, in integrale riforma della sentenza del Tribunale di Rovigo n. 554/2022 Sent., pronunciata in data 19/06/2022, pubblicata in data 20/06/2022, a definizione della causa civile di I grado iscritta al n. 190 . del Tribu d integrale accoglimento dell'appell Parte_1
Parte_2 [...]
Parte_3 eppe GA
, nato a [...] il [...], C.F. P.IVA_3 Controparte_1 [...]
, Via Camillo Benso di Ca C.F._4
d entro i limiti delle fideiussioni sottoscritte;
, nato a CP_3
NO (PD) il 3/06/1961, C.F. , residente in [...]
qualità di fide ttoscritte;
, nato a [...] l'[...], C.F. , residente Controparte_2 CodiceFiscale_6 inario (PD), Via Europa n. 14, in qu ntro i limiti delle fideiussioni sottoscritte, con conferma del decreto ingiuntivo opposto;
in ogni caso, condannare al pagamento degli importi di cui all'ingiunzione, nei confronti della odierna titolare del credito e per essa quale cessionaria dei Parte_1 Parte_2
-2- crediti di Banca Patavina Credito Cooperativo – società cooperativa (oggi BCC Veneta – credito cooperativo - società cooperativa).
Con rifusione di spese e compensi di causa.
CP_4
Premesse tutte le declaratorie del caso e dichiarata, in particolare, l'inammissibilità di nuove domande e nuove produzioni documentali, quanto al rapporto di conto corrente:
1) nel merito, in accoglimento della azione proposta, revocarsi il decreto ingiuntivo opposto, in tutto o in parte, e, anche in via di eccezione riconvenzionale:
a) accertarsi e dichiararsi la mancanza di prova da parte della della legittima CP_6 formazione del credito oggi rivendicato, con conseguente revoca eto opposto;
b) accertarsi e dichiararsi che nel rapporto di conto corrente e nei connessi affidamenti per cui è causa non sono stati pattuiti gli interessi dovuti a debito sul credito concesso, e così stornarsi e detrarsi tutti gli oneri a tale titolo addebitati, unitamente agli altri oneri commissionali ed alle spese non pattuite, con conseguente rideterminazione del minor saldo effettivo per tutta la durata del conto stesso sino alla sua chiusura e ciò nella misura che sarà determinata in corso di causa;
c) accertarsi e dichiararsi che nel rapporto di conto corrente e nei connessi affidamenti per cui è causa non sono stati pattuiti gli interessi e gli oneri meglio individuati al paragrafo 3) del presente atto e, di conseguenza, stornare gli indebiti addebitati e rideterminarsi l'esatto saldo conto, riducendosi in misura corrispondente la pretesa della Banca convenuta;
d) accertarsi che la Banca opposta non ha praticato efficacemente e legittimamente lo ius variandi ex art. 118 TUB per tutte le ragioni indicate in atti e, per tale ragione, stornare gli addebiti effettuati in peius a tale titolo, rideterminandosi l'esatto saldo conto con conseguente riduzione in misura corrispondente della pretesa della Banca convenuta;
e) accertarsi la nullità della previsione della CMS addebitata dalla Banca opposta e per l'effetto stornare gli indebiti addebitati a tale titolo, ridete dosi l'esatto saldo conto e riducendosi in misura corrispondente la pretesa della convenuta;
CP_6
f) più in generale, accertarsi e dichiararsi il diritto della debitrice principale allo storno ed alla ripetizione di tutti gli oneri ed i costi addebitati nel tempo nel conto corrente per cui è causa senza alcuna valida ed efficace pattuizione contrattuale e pertanto procedersi alla detrazione di tutti tali oneri e costi con conseguente rideterminazione del minor saldo effettivo per tutta la durata del conto stesso sino alla sua chiusura e ciò nella misura che sarà determinata in corso di causa;
g) accertarsi e dichiararsi il carattere usurario (a titolo originario o sopravvenuto) della previsione di tasso debitore globale e l'applicazione di anatocismo vietato dall'1.1.2014 sul rapporto di c/c per cui è causa e per l'effetto dichiararsi che nulla era ed è dovuto a
-3- tale titolo verso la convenuta, con conseguente storno e detrazione di tutti gli CP_6 oneri indebitamen bitati, con conseguente rideterminazione del minor saldo effettivo per tutta la durata del conto stesso sino alla sua chiusura e ciò nella misura che sarà determinata in corso di causa.
Quanto al rapporto di mutuo:
2) nel merito, in accoglimento della azione proposta, revocarsi il decreto ingiuntivo opposto, in tutto o in parte, e, anche in via di eccezione riconvenzionale:
a) ridursi l'importo preteso dalla in considerazione delle oscillazioni negative del CP_6 tasso parametro di riferimento, rideterminandosi così il giusto ammontare dovuto;
b) accertata la nullità o la risoluzione per inadempimento, per le ragioni indicate in atti, della clausola evede un ammontare minimo del tasso debitore, ridursi l'importo preteso dalla stornando ogni addebito eseguito in forza di tale clausola;
in CP_6 subordine a tale domanda, compensarsi il credito preteso dalla con l'importo da CP_6 essa dovuto all'esponente come premio per l'opzione negoziata.
Rispetto all'atto di mutuo venga nominato un CTU che accerti l'impatto dell'Euribor negativo nel rapporto di mutuo per cui è causa, rideterminando il giusto saldo a favore del cliente.
Con vittoria di spese e competenze di causa.
Controparte_1
Nel merito
In via principale: integralmente l'appello e tutte le domande ed eccezioni proposte da
[...]
Parte_2
- in accoglimento dei motivi di opposizione al decreto ingiuntivo formulati negli atti difensivi depositati, revocare il decreto ingiuntivo n. 358/2018 emesso il 3 maggio 2018 Rovigo, corretto con decreto del 10 maggio 2018 e notificato al signor in data 12 giugno 2018; Controparte_1
- rigettare tutte le domande proposte nei confronti del signor , in quanto Controparte_1 infondate in fatto ed in diritto per tutte le ragioni esposte in n
- per l'effetto accertare e dichiarare che nulla è dovuto a
[...]
e/o a e/o a Controparte_6 CP_6 Parte_2 Parte_1
- da parte del signor , per i titoli oggetto del ricorso monitorio e per ogni Controparte_1 altra causa conness endente;
- rigettare pe le domande, eccezioni e difese proposte da nel giudizio di appello, nonché Controparte_6 dichiarare ina ti dalla stessa prodotti.
-4- In via subordinata: nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle conclusioni formulate in via principale:
- accertato che la somma dovuta dal è inferiore a quella intimata con il CP_4 decreto ingiuntivo opposto, corrispondente somma l'importo eventualmente dovuto dal signor;
CP_1
- rigettare pe le domande, eccezioni e difese proposte da nel giudizio di appello, nonché Controparte_6 dichiarare inammissibili e inutilizzabili tutti i documenti dalla stessa prodotti.
In via istruttoria
- chiamare a chiarimenti il CTU sulle questioni prospettate dalla scrivente difesa nelle note di trattazione scritta del 15 maggio 2025.
Controparte_2
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia, respinta ogni contraria eccezione e domanda:
- Rigettare l'appello e comunque dichiarare inammissibili e/o rigettare t eccezioni, istanze e produzioni proposte dall'appellante, nonchè da
[...] in or Controparte_6 Parte_4 llato Controparte_2
e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza appellata emess Rovigo n. 554/2 nte e di Controparte_6 all'integ
[...]
favore del sig. . Controparte_2
- In ogni caso, per quanto in premessa esposto, si ripropongono espressamente, anche effetti dell'art. 346 c.p.c., tutte le eccezioni e domande svolte dal sig.
nel giudizio di primo grado e che vengono di seguito integralmente Controparte_2
i:
In via preliminare: sospendere, ex art. 649 c.p.c., anche inaudita altera parte, l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto (n. 358/2018, emesso il bunale di Rovigo, corretto con decreto del 10.05.2018 e notificato al sig.
il 12.06.2018), sussistendo i gravi motivi, come in atti enucleati, ed Controparte_2 essendo la presente opposizione fondata su idonea prova scritta e/o di pronta soluzione;
erito: acc e la carenza di legittimazione attiva in capo a Parte_1
e per essa ovvero la carenza della titolari
[...] Parte_2 vo opposto da
[...]
, non avendo fo Controparte_6
-5- cessione del credito a proprio favore che si contesta e, per l'effetto, dichiarare nullo e/o illegittimo e/o inefficace e/o comunque revocare il decreto ingiuntivo opposto (n. 358/2018, emesso il 3. unale di Rovigo, corretto con decreto del 10.05.2018 e no il ché, in ogni caso, accertare Controparte_2
e dichiarare che non vanta alcun credito nei Parte_1 Parte_2 confronti dell'a e iarando inammissibili e/o Controparte_2 improcedibili e/o comunque rigett mande proposte dalla convenuta opposta nei suoi confronti;
Nel merito, in via subordinata: in accoglimento delle deduzioni, eccezioni e motivi formulati dall'attore opponente nel presente giudizio e, in particolare, accertata la nullità delle Controparte_2
l mutuo fondiario per cui è c inesistenza dei diritti di credito ex adverso azionati nei confronti del sig. , per l'effetto: Controparte_2
1.a. dichiarare nullo e/o illegittimo e/o inefficace e/o comunque revocare il decreto ingiuntivo opposto (n. 358/2018, emesso il bunale di Rovigo, corretto con decreto del 10.05.2018 e notificato a il 12.06.2018), in quanto Controparte_2 emesso in assoluta carenza dei presupposti i caso, essendo le pretese con esso azionate totalmente illegittime e infondate, sia in fatto che in diritto, e comunque indimostrate e non provate;
i caso, resping de
[...]
(già Parte_1 Parte_2 Controparte_6 ti d
[...] Controparte_2 quanto palesemente infondate, sia in fatto che in diritto, e comunque indimostrate e onseguenteme dovuto dall'a Controparte_2 Controparte_7 Parte_2
Controparte_6 ogg e e per ogni altra causa connessa, collegata o dipendente;
Nel merito, in via ulteriormente subordinata: nella denegata ipotesi di rigetto delle precedenti conclusioni e in a le deduzioni, eccezioni e motivi formulati in atti dall'attore opponente , nonché a seguito delle risultanze della Controparte_2 fase istruttoria e dell'eventuale espleta ertato che la somma eventualmente dovuta dall'attore opponente alla convenuta opposta è Controparte_2 inferiore a quella richiesta con il decreto ingi accertata, altresì, la non debenza, in tutto o in parte, delle somme richieste dalla convenuta opposta, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, ridu ondente somma l'importo eventualmente dovuto dall'attore opponente alla convenuta opposta. Controparte_2
In ogni caso:
- Con integrale rifusione delle spese e compensi di lite, spese generali al 15%, e accessori di legge in favore dell'attore opponente;
-6- - Con espressa riserva da parte dell'attore opponente di esercitare Controparte_2 separata azione di regresso nei confronti del debitore pr fideiussori, ai sensi degli artt. 1950 e 1954 c.c., per quanto l'opponente stesso sarà eventualmente tenuto a pagare alla convenuta opposta per le causali di cui al decreto ingiuntivo opposto.
In via istruttoria: si chiede che il CTU sia chiamato a rendere chiarimenti sulle questioni poste nelle note scritte per l'udienza del 15.05.2025 il cui contenuto è da intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
***
- Si eccepisce la tardività delle difese, delle eccezioni e delle domande svolte da
[...]
proposte per la Controparte_6 addittorio sulle stesse ed evidenziandone, in ogni caso, l'assoluta infondatezza, per tutti i motivi esposti nelle note scritte per l'udienza del 11.05.2023, da intendersi qui integralmente richiamati e trascritti.
- Si eccepisc te da Controparte_6 in evid
[...]
isce la carenza Parte_1 [...] nti di Parte_2 Controparte_6
vers
[...] dell'appellante.
CP_3
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Venezia, contrariis rejectis, respinta ogni contraria eccezione e domanda, così pronunciare:
Nel merito
- in via principale:
i) rigettarsi integralmente l'appello svolto in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, e per essa in persona del legale Parte_2 rappresentante pro tempore, avverso la sent d. 19.6.2022, pubblicata in data 20.6.2022, emessa dal Tribunale di Rovigo, per tutti i motivi esposti nel presente atto, con conseguente integrale conferma della sentenza impugnata in ogni sua parte;
- in via subordinata:
ii) nel caso in cui l'appello venisse accolto, accertarsi e dichiararsi la carenza di tiva di - ovvero la carenza della titolarità del credito azionato in ca in persona del legale rappresentante pro tempore, e per essa Parte_1 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, e per l'effetto accertarsi e Parte_2
l'inammissibilità/improcedibilità della procedura monitoria intrapresa ai
-7- danni del Sig. e - in accoglimento dell'azione proposta - revocare e/o CP_3 dichiarare null e privo di effetto il decreto ingiuntiv g. emesso dal Tribunale di Rovigo, nonché accertarsi e dichia in Parte_1 persona del legale rappresentante pro te a ta Parte_2 alcun diritto di credito nei confronti del Sig. ; CP_3
iii) nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda che precede, in accoglimento dell'azione proposta, accertarsi e di llità - integrale o CP_3
Parte_3
[...] [...]
, in pers Controparte_6 rappresentante pro tempore, ovvero in subordine l'inadempimento di
[...]
per violazione dell'art. 2, comma 2, Controparte_6 hiarare nullo o, comunque, privo di effetto il decreto ingiuntivo n. 35 l Tribunale di Rovigo, nonché in ogni caso accertarsi e dichiara in persona del legale rappresentante Parte_1 pro tempore, e per essa rsona del le ante pro Parte_2 tempore, non vanta alcun ei confronti del Sig. , per tutti CP_3
i motivi esposti in narrativa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2033 dell'art. 1460 cod. civ.; iv) nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda che precede
- accertarsi e dichiararsi la nullità del mutuo fondiario n. 511084 concesso in data 30.10.2015 in favore del Parte_3
in persona del legale rappresentante pro tempore, per
[...] iabilità ex art. 38 T.U.B. e Delibera CICR 22.4.1995;
- accertarsi e dichiararsi la nullità per vizio di forma del rapporto di apertura di credito regolato sul conto corrente n. 502735, ovvero accertare e dichiarare la mancata pattuizione di interessi passivi ultralegali applicabili a detto rapporto bancario;
- accertarsi e dichiararsi la nullità delle commissioni di massimo scoperto, delle commissioni di istruttoria veloce e delle commissioni sul fido accordato applicate al rapporto di conto corrente n. 502735;
- accertarsi e dichiararsi l'esatto dare-avere tra le parti in base ai risultati di ricalcolo del saldo bancario che potrà essere effettuato in sede di CTU tecnico-contabile sulla base dell'intera documentazione dalla data di apertura dei rapporti ad oggi relativa al rapporto di conto corrente n. 502735 e, alla luce delle contestazioni svolte in narrativa, ricalcolare l'ammontare delle somme a credito e a debito delle parti;
per l'effetto, revocare e dichiarare nullo o, comunque, privo di effetto il decreto ingiuntivo n. 358/18, emesso provvisoriamente unale di Rovigo in data 3.5.2018, nonché accertare e dichiarare c in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, e per essa in persona del legale Parte_2 rappresentante pro tempore, non vanta alc to nei confronti del Sig.
-8- , ovvero vanta un credito minore rispetto a quello azionato, per i motivi CP_3 arrativa;
In via istruttoria:
v) accogliersi le seguenti istanze istruttorie:
- con riferimento al mutuo fondiario n. 511084, disporre consulenza tecnica finalizzata a descrivere nservativo dell'immobile oggetto di ipoteca (censito al N.C.E.U., Comune di , sez. B, fg. 25, part. 1059/3, p. T-1, Cat. A/2, vani 8,5; part. 1059/2, CP_4
p. T-1, cat. 8, con area coperta e scoperta identificata nel N.C.T., part. 1059, fg. 31, e.u. are 31,80; area scoperta pertinenziale partt. 1217, 1220, 1222, 1226, per complessive are 11,95) alla data di stipulazione del mutuo fondiario, verificare l'effettivo valore cauzionale dello stesso compendio immobiliare tenendo in considerazione la vetustà, il “precario stato manutentivo” e la mediocre/scarsa commerciabilità dello stesso (cfr. doc.n.26 fascicolo di primo grado ex adverso) e, conseguentemente, procedere alla verifica del superamento della soglia di finanziabilità prevista dall'art. 38 T.U.B.;
Parte_1 Parte_2
Controparte_8
; Pt_5
ideiussione, ordinare ex art. 210 cod. proc. civ. ad
[...]
con sede in 00186 - Roma, Piazza del Gesù Controparte_9
(Palazzo Altieri), l'esibizione in giudizio dell'elenco degli istituti di credito ad essa associati a far tempo dal 2003 ad oggi e, in particolare, negli anni 2010 e 2015, ovvero, in subordine, ne richieda informazioni ex art. 213 cod. proc. civ..
In ogni caso: vi) spese e competenze di lite integralmente di entrambi i gradi di giudizio rifuse, oltre R.S.G. e accessori di legge.
CP_6
Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Venezia, in integrale riforma della sentenza del Tribunale di Rovigo n. 554/2022 Sent., pronunciata in data 19/06/2022, pubblicata in data 20/06/2022, a definizione della causa civile di I grado iscritta al n. 190 . del Tribunale di Rovigo, ad integrale accoglimento dell'appello proposto da e Parte_1
Parte_2 [...]
Parte_3 eppe GA C.F. , nato a [...] il [...], C.F. P.IVA_3 Controparte_1 [...]
residente in [...]
d entro i limiti d critte;
, nato a CP_3
NO (PD) il 3/06/1961, C.F. , reside (PD), Via CodiceFiscale_5
-9- qualità di fideiussore ed entro i li ttoscritte;
, nato a [...] l'[...], C.F. , residente Controparte_2 CodiceFiscale_6 inario (PD), Via Europa n. 14, in qu ntro i limiti delle fideiussioni sottoscritte, con conferma del decreto ingiuntivo opposto;
in ogni caso, condannare al paga li importi di ne, nei confronti della odierna t sa quale c naria dei Parte_1 Parte_2 crediti di – va (oggi Veneta – Controparte_6 credito c
Con rifusione di spese e compensi di causa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. A seguito dell'intervenuta sentenza non 2024, che ha deciso in ordine alla titolarità del credito in capo a la residua materia del Parte_1 contendere si concentra sulle pretese c ere dalla banca in via monitoria e fatte oggetto di opposizione dai debitori principali e dai garanti.
2. Va ricordato che le somme richieste dalla banca in via monitoria sono le seguenti: A) € 536.829,16= a titolo di saldo passivo del conto corrente n. 502735 alla data del 26/03/2018 e oltre interessi successivi al tasso del 4,82%; B) € 478.578,26= a titolo di saldo residuo del contratto di mutuo f degli artt. 38 e ss. d.lgs. 385/1993, a rogito del Notaio Per_2 di Padova, rep. 153.472 e racc. 29.687 di originari € 44
[...] oltre interessi al tasso del 4,50%; per un complessivo ammontare di € 1.015.407,42= oltre spese.
3. Va altresì precisato che l'ingiunzione è stata e vo rapporti, nei confronti di , e Controparte_1 Controparte_2
, quali garanti in a) CP_3 ei confronti del , debitore principale, in Parte_3 solido fra tutti.
4. Coevamente alla pronuncia della sentenza non definitiva già sopra ricordata, la causa è stata rimessa in istruttoria per l'espletamento di una c.t.u. diretta alla quantificazione del credito originariamente portato dal decreto ingiuntivo n. 358/2018 del Tribunale di Rovigo.
5. Con ordinanza dell'8 novembre 2024 è stato disposto l'espletamento di una c.t.u. contabile sul seguente testuale articolato quesito:
“Letti gli atti di causa, esaminati gli atti di causa ed acquisita ulteriore documentazione previo consenso dell il CTU alla determinazione dell'importo a credito di quale Parte_1 cessionaria di . In particolare: CP_6
- Circa il rapporto di conto corrente.
-10- Proceda il CTU al ricalcolo delle competenze e del saldo finale corretto secondo i seguenti criteri, da applicarsi nei limiti delle allegazioni delle parti:
USURA: in relazione allo jus variandi, determini il CTU il Tasso di interesse Effettivo Globale per trimestre praticato durante tutta la durata dei rapporti (calcolato secondo le relative Istruzioni della Banca d'Italia all'epoca vigenti, compresa la nota n.
1166966/2005 della stessa in tema di c.m.s. da applicarsi fin dal 1997) e lo ponga in confronto con i tassi soglia previsti dalla legge 108/96. In caso di sconfinamento per oscillazioni del tasso: applichi il CTU, il tasso soglia usurario del trimestre di riferimento in sostituzione di tutti gli addebiti che hanno formato la base della verifica di usurarietà;
TASSO ULTRALEGALE: verifichi la corretta applicazione del tasso di interesse passivo pattuito;
CMS E COMMISSIONI 'SOSTITUTIVE': applichi la c.m.s. come segue:
- in assenza di pattuizione contrattuale o di indicazioni sulle specifiche modalità di calcolo, escluda ogni addebito a titolo di c.m.s.;
- in presenza di pattuizione solo sul tasso, con periodicità annuale e tasso adottato dalla banca (del trimestre di massimo scoperto);
- in presenza di pattuzione sia sul tasso che sulla periodicità di addebito, con il tasso e periodicità convenzionalmente adottate dalla banca;
Quanto alle commissioni che, dal 2009, hanno sostituito la c.m.s. (per la 'messa a disposizione di fondi', per 'istruttoria veloce', per 'lo sconfinamento extra fido' o simili), le stesse vanno applicate nella misura e periodicità convenzionale unicamente se risultino da pattuizione scritta (che ne specifichi anche le modalità di calcolo) e purché conformi a quanto previsto dall'art.
2-bis del D.l. 185/2008, convertito con L. 2/2009, e, a partire dal28.12.2011, dall'art. 117-bis del D.Lgs 385/1993); in difetto vanno escluse;
SPESE: escluda ogni addebito a titolo di spese fisse se non pattuite contrattualmente;
: dovrà essere applicata la capitalizzazione convenzionalmente adottata dalla banca CP_10 solo, e da quando, risulti un'approvazione scritta 'specifica' del cliente della relativa clausola anatocistica 'reciproca' (art. 6 Del. CICR del 9.2.2000, art. 1341 c.c.); in tal caso, l'addebito dei precedenti interessi dovrà essere rinviato comunque solo altermine del rapporto;
SALDO INIZIALE: trattandosi di opposizione a decreto ingiuntivo, laddove manchi la documentazione degli estratti conto iniziali, sempre che sia stata tempestivamente eccepita la mancata dimostrazione della formazione del saldo passivo, proceda il CTU al calcolo partendo dall'estratto conto più risalente e considerando il saldo iniziale pari a zero, se negativo;
nel caso, invece, in cui la documentazione sia incompleta in periodi intermedi, escluda il CTU l'eventuale peggioramento del saldo formatosi nel periodo non documentato;
PRESCRIZIONE (Cass. Civ. SS.UU. 24418/2010): quanto all'eccezione di prescrizione eventualmente sollevata dalla banca convenuta (sempre che detta eccezione sia specificamente riferita alla natura solutoria delle rimesse intervenute a pagamento degli addebiti illegittimi, ancorché senza uno specifico elenco delle stesse), svolga il CTU una separata verifica atta ad individuare, una volta depurato il conto da addebiti illegittimi, se siano intervenute rimesse 'solutorie', ossia versamenti su conto passivo in assenza di affidamento o su conto 'scoperto' oltre i limiti dell'affidamento (per la sola parte di versamento necessaria al 'rientro' dall'esposizione).All'esito, determini il CTU l'ammontare degli addebiti illegittimi la cui domanda di ripetizione non è prescritta (per differenza tra il totale degli addebiti illegittimi determinati e la componente illegittima degli stessi che risulti pagata mediante versamenti solutori prescritti) e conseguentemente il nuovo saldo finale corretto dei rapporti.
- Circa il contratto di mutuo.
Verifichi il Ctu la determinatezza del tasso di interesse pattuito, precisando se la clausola floor abbia comportato la stipula di un derivato con rischi non compatibili con la causa del contratto di mutuo.
Tenti la conciliazione tra le parti.”).
-11- 6. L'esperto dell'ufficio nominato, dott. , all'esito della sua indagine Per_3 svolta nel contraddittorio delle parti, izione alle stesse della bozza di relazione e successiva formulazione da parte dei consulenti tecnici dei contendenti delle loro osservazioni, con replica dell'ausiliario, è giunto alle seguenti conclusioni:
Il conto corrente n. 502735.
Il CTU, dopo aver esaminato analiticamente ciascuno dei n. 9 contratti di contro corrente ed apertura di credito, ha svolto la verifica usuraria richiesta con esito sostanzialmente negativo (4) ed il ricalcolo alle condizioni economiche corrette.
È emerso che esame n. 502735 avrebbe dovuto present 3.2018 un saldo finale corretto di € 464.387,97 al posto del saldo bancario di € 536.829,16, Pt_6 Pt_6 con una differ 2.441,19 a favore della correntista, data dag i illegittimi.
Parte appellante non ha sollevato alcuna eccezione di prescrizione nel primo grado di giudizio;
viene fatto un riferimento alla prescrizione solo nella citazione in appello.
In ogni caso, la prescrizione impatterebbe per soli € 122,99.
Il mutuo del 30.10.2015.
Oggetto del quesito è la clausola floor contenuta nel contratto.
Il CTU ha escluso che detta clausola possa costituire la stipula di un derivato finanziario, ma ha evidenziato come la stessa comporti uno squilibrio contrattuale (un'alea aggiuntiva solo a carico del mutuatario) che potrebbe comportare dei rischi non compatibili con la causa del contratto di mutuo, a seconda dell'interpretazione giuridica che si vuole adottare del concetto di 'causa contrattuale'.
Per completezza, quindi, il CTU ha eseguito il ricalcolo richiesto, determinando a quanto sarebbe ammontato il debito per il mutuo alla data del decreto ingiuntivo (26.3.2018) applicando il saggio legale ex art. 1284 c.c. E' emerso che, al 26.3.2018 il debito residuo per il mutuo sarebbe stato pari ad € 430.403,83 al posto dell'importo ingiunto di € 478.578,26.
7. Va evidenziato che il c.t.u. è pervenuto alla ora indicata riduzione del credito della banca a titolo di saldo di conto corrente per € 72.441,19, espungendo addebiti ritenuti illegittimi a titolo di:
- interessi usurari nel IV trimestre del 2007 (invero per soli € 0,09);
- utilizzo del tasso assivo previsto nei vari contratti, se inferiore a quello applicato da , con verifica dello jus variandi; Parte_7
- esclusione dell'anatocismo trimestrale dal 1.4.2014 al 8.11.2016 e mantenimento dell'addebito annuale degli interessi da allora in poi, con posticipazione al termine del conto degli interessi maturati in detto periodo intermedio;
- complessivamente gli interessi passivi indebiti ammontano a € 70.481,38 (oltre a minori interessi attivi per € 11,78);
- esclusione di ogni addebito a titolo di CMS in quanto indeterminata (con conseguente detrazione dell'importo di € 544,44);
-12- - esclusione delle spese di sconfinamento e CIV prima del 22.1.2010 e ricalcolo nel periodo successivo in base al dovuto sul saldo rettificato (per € 625,00);
- mantenimento delle spese trimestrali di tenuta conto fino al 30.10.2015 (pattuite dal 5.12.2006 al 30.10.2015), ed esclusione delle altre spese trimestrali (per le registrazioni) non pattuite (per € 778,00);
- mantenimento della commissione trimestrale di fido accordato, pattuita fin da 2.2.2010 con indicazione della modalità di calcolo.
8. Superate quelle inerenti alla titolarità dei crediti in capo all'appellante principale a seguito della pronuncia della sentenza non definitiva resa nel corso del presente procedimento, vanno esposte le residue questioni sollevate dalle parti, in modo da prendere in esame le pertinenti doglianze, tenendo conto dell'espletamento della c.t.u. sopra ricordata e degli esiti pure sopra menzionati in relazione alle posizioni su di essa assunte dai vari contendenti.
9. I rapporti che assumono rilievo in questo contendere sono: a.) il conto corrente;
b.) il mutuo;
c.) le fideiussioni, che vanno partitamente presi in esame, alla stregua delle domande ed eccezioni al riguardo formulate dalle parti.
a.) Conto corrente 502735.
a.1.) Mancanza di sottoscrizione del cliente in tutte le pagine del contratto di apertura del conto.
La circostanza è irrilevante, dovendosi richiamare il consolidato insegnamento di legittimità, secondo cui “una volta ritenuta l'unitarietà della dichiarazione, pur se contenuta in più fogli dei quali solo l'ultimo firmato, la scrittura privata deve ritenersi valida ed efficace nel suo complesso, poiché la sottoscrizione, ai sensi dell'art. 2702 c.c., si riferisce all'intera dichiarazione e non al solo foglio che la contiene, rimanendo irrilevante la mancata firma dei fogli precedenti, con la conseguenza che, al fine di impedire che l'intero contenuto della scrittura faccia stato nei confronti del sottoscrittore, quest'ultimo ha l'onere di proporre querela di falso” (Cass. 19147/2023; Cass., Sez. 2, Sentenza n. 7681 del 19/03/2019; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 4886 del 01/03/2007).
In merito alla questione della mancanza della sottoscrizione della banca, per evidenziare l'inconsistenza della tesi che ne volesse desumere una qualche invalidità, è sufficiente richiamare l'insegnamento di legittimità che, a partire da Cass. s.u. 898/2018 (v. poi con specifico riguardo ai contratti bancari: Cass. 14243/2018) ha escluso la nullità agitata per la carenza della firma del cliente, sulla base di motivazioni che questa corte condivide e fa proprie.
a.2.) Carenza di prova del credito azionato.
La doglia lesemente priva di pregio, volta che risultano prodotti in giudizio (doc. 18 gli estratti del conto corrente integrali capitali e scalari (come Pt_1
-13- riconosciuto anche dagli appellati: v. comparsa conclusionale , pag. CP_1
25) e che il c.t.u. ha potuto svolgere sulla base di tale corredo ale in maniera approfondita e completa la sua indagine, attestando pure la completezza della documentazione in atti (v. relaz. C.t.u. pag. 5). Con specifico riguardo al mutuo è stata effettuata la produzione del relativo contratto, il che pure deve reputarsi sufficiente a dare dimostrazione in causa del relativo credito della banca.
Il , nell'atto di citazione in primo grado, non ha neppure contestato la CP_4
s la ricezione degli estratti conto, limitando la sua contestazione al tipo di documento prodotto dalla banca a corredo del ricorso monitorio, profilo da ritenersi superato nel corso del giudizio a cognizione piena, nel mentre la contestazione al riguardo sollevata dal garante (Rocchetto) è del tutto irrilevante, in quanto non proveniente dal soggetto c ente titolare del diritto alla comunicazione degli estratti conto, ossia il . CP_4
In ogni caso, l'indiscussa esecuzione del rapporto contrattuale per oltre dieci anni deve ritenersi comportamento idoneo a far presumere che quegli estratti conto e quelle comunicazioni furono inviati e pervennero alla cliente, non essendo verosimile che un'impresa commerciale dia corso a operazioni bancarie senza aver ricevuto neppure i pregressi estratti conto e senza mai avanzare alcuna richiesta o istanza di chiarimento al riguardo.
a.3.) Interessi. Interessi non dovuti, patto relativo agli interessi delle linee di credito.
Come sopra già ricordato, parte delle doglianze in proposito sollevate dai qui appellati hanno trovato riscontro nell'indagine effettuata dal c.t.u. e, in particolare, quanto all'addebito di interessi non dovuti, l'esperto dell'ufficio è pervenuto al diffalco dal credito preteso dalla banca di considerevoli importi a titolo di interessi passivi a vario titolo non dovuti.
In proposito il consulente tecnico di parte appellata non ha sollevato alcun rilievo (limitando le sue osservazioni alla commissione di istruttoria veloce e alle commissioni di bonifico, alle spese occasionali e alle commissioni generiche), né negli scritti difensivi conclusionali si rinvengono al riguardo motivate censure da parte de ellati. Del pari non si rinvengono in proposito motivate censure da parte di [che nella sua seconda comparsa conclusionale, ritrascrive gli Pt_1 esiti dell'i e tecnica sollevando critiche unicamente con riguardo all'espunzione degli interessi anatocistici a far data dall'1-1-2014 (del che in appresso sub a.7.)], onde deve ritenersi che l'operato dell'esperto dell'ufficio abbia dato adeguata conferma, nei limiti pure innanzi precisati, alle richieste in proposito svolte dai clienti della banca e che non sussistono motivi per non recepirne le motivate conclusioni.
a.4.) Jus variandi.
-14- Va premesso che la c.t.u. espletata ha verificato lo jus variandi applicando il tasso di interesse passivo previsto nei vari contratti, se inferiore a quello applicato dalla banca.
Non si rinvengono sul punto motivate critiche da parte della banca, nel mentre la doglianza in proposito articolata dagli appellati ha trovato, per quanto di ragione, accoglimento con decurtazione dei relativi importi, né risultano articolate in proposito argomentate censure all'operato del c.t.u. sul punto. Anche in proposito, pertanto, non sussistono motivi per non condividere l'operato dell'esperto dell'ufficio.
a.5.) Commissione di massimo scoperto e altre commissioni.
La c.t.u. ha operato la decurtazione delle somme richieste a titolo di commissioni di massimo scoperto, in ragione dell'indeterminatezza della clausola e ciò in attuazione di quanto previsto nel quesito demandato all'ausiliare. Le clausole che prevedevano la c.m.s. risultano infatti non rispettose dei requisiti stabiliti dall'art. 1346 c.c., non stabilendo, con la necessaria precisione, i criteri in forza dei quali applicare la commissione (entità del capitale di riferimento, periodo, percentuale di computo, ecc.).
Il c.t.u. ha, invece, correttamente tenuto conto delle commissioni trimestrali di fido accordato in quanto oggetto di puntuale pattuizione a partire dal 2.2.2010 con indicazione delle modalità di calcolo.
Gli unici rilievi mossi da all'operato del c.t.u. riguardo al c.c. attengono CP_1 alle spese di sconfinamento e alle “CIV” successive al 22 gennaio 2010, che – ad avviso di questo appellato – realizzerebbero delle pattuizioni non conformi “a quanto previsto dalle norme imperative di cui all'art.
2-bis D.L. n. 185/2008, convertito nella legge n. 2/2009, e di cui all'art. 117-bis T.U.B. per cui quelle spese vanno escluse anche dopo il 22 gennaio 2010”.
In disparte il rilievo che l'art. 117 bis t.u.b. non era vigente all'epoca di stipulazione della pattuizione in rilievo (si tratta di quella che il c.t.u. ha indicato come “lettera firmata di modifica delle commissioni del 2.2.2010 (doc. 26 banca, I grado RG 1909/2018”), viene lamentata la violazione dell'art. 2 bis del d.l. 18-5- 2008 – convertito con legge 2/2009 - che è del seguente testuale tenore: “Sono nulle le clausole contrattuali aventi ad oggetto la commissione di massimo scoperto se il saldo del cliente risulti a debito per un periodo continuativo inferiore a trenta giorni ovvero a fronte di utilizzi in assenza di fido. Sono altresì nulle le clausole, comunque denominate, che prevedono una remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione di fondi a favore del cliente titolare di conto corrente indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma, ovvero che prevedono una remunerazione accordata alla banca indipendentemente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente, salvo che il corrispettivo per il servizio di messa a disposizione delle somme sia predeterminato, unitamente al tasso debitore per le somme effettivamente utilizzate, con patto scritto non rinnovabile tacitamente, in misura onnicomprensiva e proporzionale all'importo e alla durata dell'affidamento richiesto dal cliente e sia specificatamente evidenziato e rendicontato al cliente con cadenza massima annuale con l'indicazione dell'effettivo utilizzo avvenuto nello stesso periodo, fatta salva comunque la facoltà
-15- di recesso del cliente in ogni momento. ((L'ammontare del corrispettivo omnicomprensivo di cui al periodo precedente non può comunque superare lo 0,5 per cento, per trimestre, dell'importo dell'affidamento, a pena di nullità del patto di remunerazione. Il Ministro dell'economia e delle finanze assicura, con propri provvedimenti, la vigilanza sull'osservanza delle prescrizioni del presente articolo.))”.
Ciò posto, va preso atto che con l'indicata pattuizione le parti sostituirono la CMS e la spesa di istruttoria/revisione affidamento con una Commissione trimestrale di fido accordato [CA] (pari allo 0,050% con illustrazione della modalità di calcolo: v. relazione c.t.u., pag. 6) e, dunque, nei termini nei quali è formulata, non si ravvisa la denunciata violazione, nel mentre per le residue doglianze ne va evidenziata la loro intrinseca genericità, non essendo accompagnate neppure dalla indicazione del loro eventuale concreto rilievo ai fini della ricostruzione del saldo.
a.6.) Usura.
L'indagine del c.t.u. ha adottato il criterio ricevuto in giurisprudenza della verifica dell'eventuale saggio usurario alla stregua delle istruzioni recate dalla Circolare della Banca d'Italia anche per quanto riguarda l'incidenza di eventuali commissioni di massimo scoperto, pienamente in linea con quanto insegnato da Cass. SSUU n. 16303/2018. E ciò fino al 31.12.2009, mentre, a partire dal 2010 l'ausiliario ha fatto applicazione delle nuove Istruzioni della Banca d'Italia entrate in vigore, con le indicazioni in esse contenute (v. relazione c.t.u., pag. 12). Inoltre, l'ausiliario ha correttamente espunto anche l'effetto anatocistico illegittimo, concludendo che “l'esito è stato complessivamente negativo: il TEG del rapporto non ha mai superato il tasso soglia usurario (tranne per il IV trim. 2007 ove è presente una modestissima eccedenza di CMS per € 0,09 che ha portato all'azzeramento, in questa sede, degli altrettanto modestissimi interessi del relativo trimestre per € 0,34)”.
Come notato dalla difesa di (v. comparsa conclusionale 18-9-2025, pag. Pt_1
31), evidentemente condivid l'operato dell'esperto dell'ufficio, si tratta di un'eccedenza (€ 0,09) del tutto “ininfluente sull'esito complessivo del ricalcolo”.
a.7) Anatocismo.
La consulenza tecnica espletata in questo grado ha espunto gli interessi addebitati a titolo di anatocismo a partire dal 1-1-2014 (e sino all'8-11-2016 data della nuova pattuizione al riguardo): si tratta di soluzione da condividersi, in quanto conforme a diritto ed è infondata la tesi agitata dalla banca. Come insegnato dalla s. Corte, infatti, «il divieto di anatocismo previsto dall'art. 120, comma 2, del d.lgs. n. 385 del 1993 (TUB), come sostituito dall'art. 1, comma 628, della l. n. 147 del 2013, decorre dal 1° gennaio 2014 ed è operante indipendentemente dall'adozione, da parte del CICR, della delibera, ivi prevista, circa le modalità e i criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria» (Cass. 21344/2024), con conseguente
-16- infondatezza della diversa tesi propugnata dalla parte appellante (v. paragrafo 4.4. della comparsa conclusionale di Marte del 18-9-2025).
a.8.) Conclusioni in ordine al conto corrente.
In definitiva, quanto al rapporto di conto corrente, il consulente dell'ufficio ha svolto il ricalcolo del conto corrente mediante:
- azzeramento degli interessi del IV trim. 2007 per effetto della verifica usuraria (€ 0,34);
- utilizzo del tasso di interesse passivo previsto nei vari contratti, se inferiore a quello applicato dalla banca, con verifica dello jus variandi, con la precisazione che dal 19.4.2010 il tasso di interesse è stato pattuito mediante clausola di indicizzazione con variazione mensile automatica collegata al valore dell'Euribor, onde non necessitava di comunicazioni periodiche, salvo le eventuali variazioni dello spread che sono state verificate;
- esclusione dell'anatocismo trimestrale nel periodo dal 1.4.2014 al 8.11.2016 e mantenimento dell'addebito annuale degli interessi da allora in poi (posta la pattuizione presente in detta data), con posticipazione al termine del conto degli interessi maturati in detto periodo intermedio;
- esclusione di ogni addebito a titolo di CMS in quanto indeterminata;
- esclusione delle spese di sconfinamento e CIV prima del 22.1.2010 e ricalcolo nel periodo successivo in base al dovuto sul saldo rettificato;
- mantenimento delle spese trimestrali di tenuta conto fino al 30.10.2015 (pattuite dal 5.12.2006 al 30.10.2015), ed esclusione delle altre spese trimestrali (per le registrazioni) non pattuite;
- mantenimento della Commissione trimestrale di fido accordato, pattuita fin dal 2.2.2010 con indicazione della modalità di calcolo (relazione c.t.u., pag.13 s.).
La ricostruzione del rapporto, con detrazione di tutti gli interessi e le spese non dovute, ha condotto il c.t.u. a quantificare il saldo del c.c. in negativo per € 464.387,97.
La differenza complessiva rispetto al saldo esposto nel ricorso monitorio (- 536.829,16) è pari a € 72.441,19. Tale importo è conseguenza di: minori interessi passivi per 70.481,38, maggiori interessi attivi per 11,78, minore CMS per € 544,44, per esclusione di spese per € 778,60, per minore CIV per € 625,00.
Va dunque dato atto che le doglianze degli appellati, in riferimento, soprattutto, ai minori interessi passivi rispetto a quelli addebitati dalla banca sono risultate fondate alla luce dell'espletata c.t.u. che non ha trovato contestazioni da parte della banca (salvo che per la questione dell'anatocismo già sopra esaminata e confutata), né motivate e condivisibili critiche da parte degli appellati nelle loro
-17- scritture difen clusionali da ultimo depositate (v. seconda comparsa conclusionale . CP_3
Non sussistono, pertanto, motivi per non condividere e fare proprio il risultato raggiunto dall'ausiliare con determinazione del credito della banca a tale titolo nel minor importo capitale di € 464.387,97.
b.) Mutuo
b.1.) Nullità per indeterminatezza.
La doglianza in proposito articolata dal (cfr. pag. 25 della comparsa in CP_4 appello), deduce “una determinazion alquanto incerta e di ardua decifrazione”, in quanto «l'art. 1 del contratto di mutuo (ove sembra prevedersi un tasso fisso del 4,50%, pari alla soglia minima: “interesse per ora convenuto” dice la clausola contrattuale), entra in contraddizione con la previsione del capitolato allegato sub A, che a sua volta stabilisce una metodologia di computo alquanto incerta».
Sul punto merita piena condivisione l'opinamento espresso dal c.t.u.: “al CTU non pare che, con riferimento alla doglianza testé riportata, sia presente alcuna contraddizione o indeterminatezza.
Infatti, l'art. 1 del contratto di mutuo (v. infra) precisa che il tasso di interesse iniziale del prestito è pari al 4,50%; tasso 'successivamente' soggetto ad indicizzazione secondo quanto previsto dall'art. 2 del Capitolato del mutuo.
A sua volta, l'art. 2 del Capitolato del mutuo (v. infra) regola detta indicizzazione prevedendo un aggiornamento trimestrale del tasso in base alla media aritmetica semplice dei valori giornalieri dell'Euribor 3 mesi 365 rilevati nel mese che precede le date trimestrali di variazione (1.1, 1.4, 1.7 e 1.10), arrotondato allo 0,1% superiore (data la periodicità mensile del contratto) e maggiorato dello spread contrattuale del 4,50%”.
Anche in riferimento agli altri profili di indeterminatezza, invero solo successivamente introdotti in causa, l'esperto dell'ufficio ha convincentemente replicato, osservando che: “
1. nel contratto, l'obbligazione del mutuatario è perfettamente determinata con indicazione esatta della rata mensile di € 3.534,85 (inizialmente fissa, in un sistema di ammortamento 'alla francese', salvo le successive variazioni dell'Euribor essendo il contratto a tasso variabile indicizzato). Non è quindi necessaria alcuna indicazione del 'regime finanziario adottato' ai fini della determinatezza pattizia;
2. il piano di ammortamento non solo non è necessario per la determinatezza dell'obbligazione a carico del mutuatario (posto che, appunto, è indicato l'ammontare della rata che deve pagare), ma pure è precisamente ed univocamente calcolabile mediante l'indicazione contrattuale del numero di rate, importo della rata fissa e tasso di interesse iniziale e corrisponde ad un piano di ammortamento c.d. 'alla francese' con rata fissa ed ammortamento del capitale crescente;
3. la clausola di
-18- indicizzazione del tasso di interesse connessa alla variazione dell'Euribor è stata già esaminata nella relazione e ne è stata esclusa l'indeterminatezza, stante la precisa indicazione contrattuale;
4. il TAN ed il TAEG del contratto tengono conto della clausola floor. Infatti, gli stessi sono calcolati al tasso iniziale del 4,50% che è proprio il tasso floor del contratto”.
Tali chiare osservazioni, che trovano puntuale riscontro nella documentazione contrattuale richiamata, non sono state incontrate dagli appellati, i quali non hanno apportato elementi e argomentazioni convincenti per superarle.
b.2.) Euribor negativo.
La pretesa del , di e di che la banca CP_4 Controparte_2 Controparte_1 scontasse il margine negativo dell'Euribor presenta concorrenti profili di inammissibilità e infondatezza.
Non essendo mai neppure allegato che l'Euribor sia divenuto effettivamente negativo né tanto meno in che periodi né che in tali ipotesi la banca abbia applicato un tasso non corrispondente a quello contrattuale, la doglianza non si sottrae a un giudizio di sua genericità.
Sotto il profilo del merito, va evidenziato che la clausola relativa agli interessi reca l'espressa previsione secondo cui “il tasso complessivo di volta in volta applicato non potrà mai essere, comunque, inferiore al 4,50%”.
La clausola sul tasso floor è prevista in calce all'art. 1 del contratto di mutuo sopra riportato e prevede un tasso di interesse minimo del 4,50%. Considerato che lo spread rispetto all'Euribor è pari al 4,50%, ne consegue che la clausola floor finisce per comportare che il valore del parametro di riferimento (l'Euribor) non può mai essere considerato con valori inferiori allo zero.
Atteso che le parti hanno espressamente previsto, in qualsiasi caso, un tasso minimo dell'interesse (4,50%), va dunque escluso che un eventuale valore negativo dell'Euribor possa in qualche modo condurre a scendere al di sotto di tale soglia minima.
b.3.) Clausola floor.
Quanto alla clausola floor, che prevede esclusivamente l'applicazione di un tasso minimo garantito a favore della Banca, senza obbligo per la stessa di pagare un premio, essa non costituisce un contratto derivato - peraltro essendo carente il requisito della sinallagmaticità – ma una mera clausola contrattuale, espressione della libertà negoziale delle parti (cfr. Cass. S.U., sent. n. 5657/2023; Cass. 1942/2025), perfettamente valida ove, come nel caso di specie, sia stipulata in modo comprensibile e chiaro nel contenuto, in quanto diretta ad assicurare che gli interessi corrispettivi rimangano almeno pari al valore percentuale individuato dalla clausola stessa, anche laddove il parametro di calcolo, variabile e parametrato in base all'Euribor, dovesse divenire inferiore per
-19- la fluttuazione del mercato al valore del tasso assunto dalla clausola stessa: in altri termini, essa rappresenta “una modalità per determinare convenzionalmente il tasso di interesse al fine di garantire all'istituto mutuante una remuneratività minima, quale prezzo del proprio servizio” (C. App. Milano, n. 2346/2023; v. anche Tribunale Napoli Nord n. 307/2023 e Tribunale di Modena n. 176/2023).
Né può fondatamente ritenersi un difetto di chiarezza della clausola (“il tasso complessivo di volta in volta applicato non potrà mai essere, comunque, inferiore al 4.50%”) che esplicita in maniera chiara e comprensibile per chiunque la misura minima che il saggio di interesse non avrebbe mai potuto superare, di tal ché neppure si profila un “costo implicito” o un “rischio aggiuntivo” occulto o indebito. Ne viene che il mutuatario, allorché sottoscrisse il contratto, aveva piena consapevolezza della misura del corrispettivo, il che vale ad escludere in radice tanto che fosse una clausola non chiara o incomprensibile, quanto che fosse una clausola avente per oggetto o effetto di prevedere l'adesione del consumatore come estesa a clausole che non aveva avuto, di fatto, la possibilità di conoscere prima della conclusione del contratto. Merita ricordare che la clausola floor contenuta nel contratto stipulato dalle parti attenendo alla determinazione dell'oggetto del contratto e/o all'adeguatezza del corrispettivo è esclusa dal vaglio di vessatorietà ai sensi dell'art 34, comma 2°, del codice del consumo, essendo formulata in maniera chiara e comprensibile.
o, el tutto fuori bersaglio le deduzioni che le parti ( , CP_4
e ) credono di poter mobilitare a loro vantaggio co CP_2 CP_1
a precedenti di merito inclini a ritenere sussistente un “derivato implicito” ovvero una “opzione di tipo floor” e l'applicazione della disciplina prevista dal t.u.f. per conseguire le somme non ricevute “come premio per l'opzione negoziata dalla banca”.
Mette conto puntualizzare che il c.t.u., contrariamente a quanto cercano di accreditare alcuni degli appellati, non ha affatto verificato la sussistenza di uno
“squilibrio” nel rapporto fra mutuante e mutuatario in ragione della menzionata clausola floor, ma si è limitato a prospettare in uno scenario del tutto ipotetico, vale a dire laddove si avesse avuto riscontro di un tale “squilibrio” con un “alea aggiuntiva” a carico del cliente e con un'ipotetica contrarietà di una siffatta regolamentazione contrattuale con la causa del mutuo. Ipotesi che, in forza di quanto sopra ritenuto, va decisamente esclusa nel caso in disamina.
Le superiori già svolte motivazioni in ordine alla piena liceità e meritevolezza del patto in questione, ai sensi dell'art. 1353 c.c., come più volte ribadito dalla s. Corte (Cass. 1942/2025) valgono a togliere ogni consistenza a tale congetturale scenario, dovendosi ribadire che la clausola floor come inserita nel mutuo in questione non integra uno strumento finanziario e che la previsione degli interessi risulta agevolmente determinabile, con esclusione di qualsiasi profilo di
-20- nullità per indeterminatezza e di ambito di applicazione della previsione di cui all'art. 117 t.u.b.
Non sussistono motivi, pertanto, per non riconoscere la somma nei termini richiesti, come pure verificata dal c.t.u.
b.4.) Violazione del limite di finanziabilità stabilito dall'art. 38 t.u.b. on ella nullità del mutuo fondiario dedotta dal
, e per superamento del limite di finanziabilità CP_4 CP_3 CP_2 al t.u. iente richiamare l'insegnamento di Cass. s.u. 33719/2022 che è pervenuta ad escludere ogni conseguenza sulla invalidità del mutuo fondiario per violazione del limite stabilito dall'art. 38 cit.
Il che vale ad assorbire ogni ulteriore questione pure agitata in proposito.
b.5.) Conclusioni quanto al mutuo.
In definitiva, quanto al credito per il mutuo, va confermato l'importo oggetto del ricorso monitorio, vale a dire € 478.578,26.
c.) IU
c.1.) Nullità per corrispondenza con l'intesa anticoncorrenziale oggetto del provvedimento n. 55/2005 della Banca d'Italia.
A seguito della pronuncia delle sezioni unite n. 41994/2021 è stato definitivamente chiarito che l'eventuale nullità delle singole clausole riproduttive dell'intesa anticoncorrenziale oggetto del provvedimento n. 55/2005 della Banca d'Italia non comporta la nullità dell'intero contratto, dovendosi fare applicazione della previsione di cui al secondo comma dell'art. 1419 c.c., che, in presenza di singole clausole nulle, esclude la nullità dell'intero contratto a meno che non risulti “che i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto che è colpita dalla nullità”.
L'interpretazione è stata poi costantemente seguita dal giudice di legittimità (v. ad esempio, Cass. n. 26957 del 20/09/2023: “L'inserimento di clausole in violazione delle norme sulla concorrenza in una fideiussione "a valle" di intese anticoncorrenziali, già dichiarate nulle dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, non comporta l'invalidità dell'intero contratto, ma al più delle singole clausole, ed eventualmente il risarcimento del danno, qualora tale domanda sia stata proposta e il pregiudizio provato”).
Nell'ambito di tale ormai ricevuta interpretazione, si è pure precisato che “la nullità delle clausole del contratto di fideiussione contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a), della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, si estende all'intero contratto solo nel caso di interdipendenza del resto del contratto dalla clausola o dalla parte nulla, con la conseguenza che è precluso al giudice rilevare d'ufficio l'effetto estensivo della nullità, essendo onere della parte che ha interesse alla totale caducazione provare tale interdipendenza. (In applicazione del principio la S.C. ha rigettato il ricorso con cui era dedotta la violazione dell'art. 1421 c.c. per l'omesso rilievo d'ufficio della nullità integrale del contratto derivante dalla pattuizione di clausole di deroga
-21- all'art. 1957 c.c. e di "reviviscenza" e di "sopravvivenza", riproduttive di quelle di cui ai nn. 2, 6 e 8 dello schema ABI del 2003)” (Cass. n. 6685 del 13/03/2024).
La pretesa (di , v. pagg. 18-22 seconda comparsa conclusionale, Controparte_1 di , v. pag.17 ss. comparsa di risposta, e di , v. CP_3 Controparte_2 se a conclusionale, pagg. 10-14) di perveni lla declaratoria di nullità dell'intero contratto di fideiussione sull'apodittico rilievo che la banca non avrebbe mai accettato di stipulare una garanzia che non contenesse le clausole sanzionate dal ricordato provvedimento della Banca d'Italia, non merita seguito.
È sufficiente, per evidenziare l'inconsistenza dell'assunto agitato dai predetti appellati, riportare quanto sul punto osservato dalla sentenza delle sezioni unite della s. Corte nella già ricordata sentenza: “è del tutto evidente che anche l'imprenditore bancario ha interesse al mantenimento della garanzia, anche espunte le suddette clausole a lui favorevoli, attesa che l'alternativa sarebbe quella dell'assenza completa della fideiussione, con minore garanzia dei propri crediti”.
E, una volta esclusa la nullità integrale delle garanzie fideiussorie, va unicamente rilevato che, in ogni caso (a ritenere cioè la nullità della clausola di deroga al termine previsto dall'art. 1957 c.c.), risulta il rispetto da parte della banca di quel termine semestrale, essendo il ricorso monitorio depositato in data 5 aprile 2018 a fronte della revoca degli affidamenti avvenuta in data 22 marzo 2018 (data da assumere a riferimento anche con riguardo al credito per il mutuo, dovendosi aver riguardo non alla scadenza delle singole rate, ma dell'ultima di esse: v., fra le altre, Cass. 17798/2011; Cass. 4232/2023).
Quanto sinora osservato è già sufficiente per escludere la rilevanza del profilo di nullità agitato dalle parti appellate. In ogni caso, non può non notarsi che le ulteriori argomentazioni addotte dalla banca per sostenere la validità della garanzia, vale a dire la non applicabilità della prova privilegiata di cui al menzionato provvedimento dell'autorità garante della concorrenza alle fideiussioni per cui è causa in ragione del tempo intercorso fra quell'accertamento (2005) e le garanzie oggetto di questo contendere (2010) e, dunque, la carenza già sul piano delle allegazioni (e a maggior ragione della prova) circa la perdurante esistenza di quell'intesa anticoncorrenziale, così come la non applicabilità della prova privilegiata alle fideiussioni non omnibus (cc.dd. specifiche: è il caso di quella rilasciata nell'atto di mutuo fondiario del 30-10- 2015), risultano del pari fondate, siccome in linea con i ricevuti insegnamenti della Corte di cassazione (v., da ultima, Cass. 1170/2025, ove – in motivazione – le citazioni degli arresti precedenti).
c.2.) Liberazione del fideiussore per obbligazione futura: art. 1956 c.c.
e invocano la liberazione del fideiussore Controparte_1 Controparte_2
1 endo che la banca avrebbe erogato
-22- finanziamenti al pur essendo consapevole delle precarie condizioni CP_4 economiche di e ndo conto sulle garanzie personali acquisite. In tale prospettiva i predetti ricordano l'aumento dei limiti delle fideiussioni richiesto dalla banca sino alla successiva riduzione in data 31 ottobre 2015 a € 610.000,00.
L'eccezione non ha pregio. cordare il ruolo che i garanti in questione ricoprivano all'interno del
, tale da consentire loro di avere una c nz CP_4
econo itrice principale: Controparte_1 [...]
(nonché ) erano soci e con CP_2 CP_3 CP_1 legale rappresentante) del e, in tale loro qualità, partecipando alle CP_4 delibere dell'assemblea dei o preso contezza e valutato gli affidamenti in essere con la banca, financo sottoscrivendo le richieste di fido (cfr. docc. 33, 34, 35, 36 e 37 Marte).
E, come noto, “la banca che, pur conoscendone le difficoltà economiche, concede finanziamenti al debitore principale confidando nella solvibilità del fideiussore, senza informare quest'ultimo dell'aumentato rischio e senza chiederne la preventiva autorizzazione, incorre in violazione degli obblighi generici e specifici di correttezza e di buona fede contrattuale. La mancata richiesta di autorizzazione non può tuttavia configurare una violazione contrattuale liberatoria se la conoscenza delle difficoltà economiche in cui versa il debitore principale è comune o può presumersi tale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, la quale aveva escluso l'effetto liberatorio ex art. 1956 c.c. in ragione del fatto che, dei tre fideiussori ricorrenti - tutti legati da rapporti di parentela -, uno era socio della società garantita e un altro ne era stato, in precedenza, amministratore)” (Cass. n. 20713 del 17/07/2023;
Nello stesso senso si è spiegato che “nella fideiussione per obbligazione futura, in caso di peggioramento delle condizioni patrimoniali della società debitrice principale dopo la stipulazione del contratto di garanzia, il fideiussore che è anche socio di minoranza della società garantita non è liberato in caso di mancanza di preventiva autorizzazione del creditore alla concessione di ulteriore credito, perché, nell'esercizio delle prerogative proprie di componente dell'assemblea (quantomeno in occasione dell'approvazione dei bilanci), ha la concreta possibilità di conoscere la situazione economica e la sua colpevole ignoranza non può giustificare un obbligo "sostitutivo" di vigilanza e controllo in capo alla banca creditrice” (Cass. n. 16822 del 17/06/2024).
In disparte la mancata prova, ma financo la stessa mancata allegazione circa l'erogazione di nuovo credito da parte della banca nel corso del rapporto, risulta dirimente osservare che, per l'indicato ruolo rivestito dai garanti all'interno del Consorzio garantito, la lamentata violazione dell'art. 1956 c.c. esce completamente priva di fondamento.
10. Quanto alle istanze istruttorie formulate dalle parti ne va ritenuta l'inammissibilità per loro irrilevanza ai fini del decidere, avendo l'indagine tecnica officiosamente espletata dato una risposta a tutte le questioni effettivamente rilevanti e non abbisognando di ulteriori approfondimenti istruttori, del tutto defatiganti. Ed invero:
-23- - le istanze istruttorie avanzate dal attengono all'accertamento CP_4 dell'incidenza del tasso Euribor, questi nfondatezza è già stata sopra ritenuta alla stregua delle chiare pattuizioni contrattuali;
- quelle richieste da e si riferiscono a una questione (effetti CP_2 CP_1 dell'entrata in vigore is all'art. 2 bis del d.l. 18-5-2008), la cui rilevanza è stata sopra esclusa alla stregua della formulazione della relativa doglianza;
- quelle articolate da riguardano circostanze inerenti alla ipotizzata CP_3 violazione del limite di finanziabilità, la cui irrilevanza ai fini divisati dai garanti si è già sopra evidenziata, ovvero alla ipotizzata nullità per conformità al modello ABI, questione anch'essa sopra esclusa sulla base di rilievi esclusivamente di indole giuridica.
11. In conclusione, l'opposizione al decreto ingiuntivo formulata da e dai CP_4 garanti è risultata, in parte, fondata, con acc ta 18 di un minor credito (per € 72.441,19) spettante a titolo di saldo del Parte_1 conto corrente n. 502735 pari a € 464.387, edito per il residuo mutuo fondiario va confermato nell'importo di € 478.578,26.
12. ndanna al pagamento in favore di e, per essa, Parte_1
della somma: Parte_2
- di € 464.387,97, oltre interessi al tasso contrattuale del 4,82% dal 27 marzo 2018 e sino al saldo effettivo;
- di € 478.578,26 oltre agli interessi al tasso contrattuale del 4,50% dal 27 marzo 2018 e sino al saldo,
a carico del in solido – e i sc CP_4 sc i fideiussori , e Controparte_1 CP_3 [...]
. CP_2
13. Considerato l'esito complessivo del giudizio, le spese processuali vanno dichiarate compensate per la quota di 1/5, mentre i residui quattro quinti di esse devono seguire la soccombenza dei qui appellati, liquidandosi un compenso in favore, fra loro in solido, della parte appellante e della
[...]
(e, per essa, ), attesa l'unicità della posizione processuale CP_6 CP_5 ifesa assunta
14. Alla liquidazione delle spese si provvede come da dispositivo, con applicazione dei compensi previsti dal d.m. 55/2014 per le controversie di valore corrispondente alla presente secondo il criterio del c.d. decisum (scaglione da € 520.001 ad € 1.000.000,00), dato atto del mancato deposito di nota spese e
-24- tenuto conto dell'attività difensive espletata nei due gradi, oltre che del numero delle controparti (art. 4, co. 2, d.m. 55/2014).-
PER QUESTI MOTIVI
definendo l'appello proposto da e, per essa, Parte_1 Parte_2 quale mandataria con rappres la sentenz tribunale di Rovigo, in riforma dell'impugnata sentenza, così decide:
1. Parte_3
[...] deiussioni da ciascuno di essi sottoscritte - con i fideiussori
, e al pagamento in favore di Controparte_1 CP_3 Controparte_2
e, per essa, quale cessionaria dei crediti di Parte_1 Parte_2
Credito Coo cooperativa (oggi BCC Veneta – credito cooperativo - società cooperativa), delle seguenti somme:
- € 464.387,97, oltre interessi al tasso contrattuale del 4,82% dal 27 marzo 2018 e sino al saldo effettivo, a titolo di saldo passivo del c.c. n. 502735 ;
- € 478.578,26 oltre agli interessi al tasso contrattuale del 4,50% dal 27 marzo 2018 e sino al saldo, a titolo di restituzione del mutuo fondiario n. 511084;
2. dichiara compensate fra le parti per la quota di un quinto le spese processuali;
3.
[...]
Parte_3 [...]
, e a rifondere a e a CP_1 CP_3 Controparte_2 Parte_1
o Cooperativa dui quattro quinti delle spese processuali da queste sostenute e che liquida, per l'intero, quanto al presente grado, in € 40.000,00 e, quanto al primo grado di giudizio, in € 50.000,00, oltre, per entrambi i gradi, al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% dei compensi liquidati e degli oneri fiscali e previdenziali come per legge;
4. pone in via definitiva le spese inerenti alla c.t.u. espletata in questo grado, come già liquidate con separato provvedimento, a definitivo carico d n s
[...]
, , e Parte_3 Controparte_1 CP_3 Controparte_2
Venezia, 3 novembre 2025.
Il presidente est.
DO AN
-25-
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
La Corte d'Appello di Venezia, prima sezione civile e sezione specializzata impresa, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. DO AN - Presidente rel. - dott. Federico Bressan - Consigliere - dott. Francesco Petrucco Toffolo - Consigliere - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile rubricata al n. 2408/2022 r.g. promossa con atto di citazione da
(C.F. ) Parte_1 PartitaIVA_1
andataria con rappresentanza, (C.F. Parte_2
), rappresentata e difesa in giudizi poni, PartitaIVA_2
o studio dell'avv. Andrea Cimino, come da procura allegata all'atto di citazione;
parte appellante contro
(C.F. , Controparte_1 C.F._1
rappresentato e difeso in giudizio dall'avv. Nicola Cavaliere, con domicilio eletto presso il suo studio, come da procura allegata all'atto di opposizione al decreto ingiuntivo;
e contro
(C.F. ), Controparte_2 C.F._2
rappresentata e difesa in giudizio dall'avv. Lucio Merlin e dall'avv. Gianmarco Boselli, con domicilio eletto presso il loro studio, come da procura allegata alla comparsa di costituzione in appello;
e contro
-1- (C.F. ), CP_3 C.F._3
rappresentato e difeso in giudizio dall'avv. Gian Alberto Tuzzato, con domicilio eletto presso il suo studio, come da procura allegata alla comparsa di costituzione in appello;
e contro
Controparte_4
[...] P.IVA_3 on d presso il suo studio, come da procura allegata in primo grado;
parti appellate nonché nei confronti di
Controparte_5
Controparte_6
[...]
rappresentata e difesa in giudizio dall'avv. Luca Filipponi, con domicilio resso il suo studio, come da procura generale alle liti 25/9/2017 rep. 43744 notaio;
Per_1
*
Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 554 emessa il 19/6/22 dal Tribunale di Rovigo – contratti bancari.-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
MARTE SPV
Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Venezia, in integrale riforma della sentenza del Tribunale di Rovigo n. 554/2022 Sent., pronunciata in data 19/06/2022, pubblicata in data 20/06/2022, a definizione della causa civile di I grado iscritta al n. 190 . del Tribu d integrale accoglimento dell'appell Parte_1
Parte_2 [...]
Parte_3 eppe GA
, nato a [...] il [...], C.F. P.IVA_3 Controparte_1 [...]
, Via Camillo Benso di Ca C.F._4
d entro i limiti delle fideiussioni sottoscritte;
, nato a CP_3
NO (PD) il 3/06/1961, C.F. , residente in [...]
qualità di fide ttoscritte;
, nato a [...] l'[...], C.F. , residente Controparte_2 CodiceFiscale_6 inario (PD), Via Europa n. 14, in qu ntro i limiti delle fideiussioni sottoscritte, con conferma del decreto ingiuntivo opposto;
in ogni caso, condannare al pagamento degli importi di cui all'ingiunzione, nei confronti della odierna titolare del credito e per essa quale cessionaria dei Parte_1 Parte_2
-2- crediti di Banca Patavina Credito Cooperativo – società cooperativa (oggi BCC Veneta – credito cooperativo - società cooperativa).
Con rifusione di spese e compensi di causa.
CP_4
Premesse tutte le declaratorie del caso e dichiarata, in particolare, l'inammissibilità di nuove domande e nuove produzioni documentali, quanto al rapporto di conto corrente:
1) nel merito, in accoglimento della azione proposta, revocarsi il decreto ingiuntivo opposto, in tutto o in parte, e, anche in via di eccezione riconvenzionale:
a) accertarsi e dichiararsi la mancanza di prova da parte della della legittima CP_6 formazione del credito oggi rivendicato, con conseguente revoca eto opposto;
b) accertarsi e dichiararsi che nel rapporto di conto corrente e nei connessi affidamenti per cui è causa non sono stati pattuiti gli interessi dovuti a debito sul credito concesso, e così stornarsi e detrarsi tutti gli oneri a tale titolo addebitati, unitamente agli altri oneri commissionali ed alle spese non pattuite, con conseguente rideterminazione del minor saldo effettivo per tutta la durata del conto stesso sino alla sua chiusura e ciò nella misura che sarà determinata in corso di causa;
c) accertarsi e dichiararsi che nel rapporto di conto corrente e nei connessi affidamenti per cui è causa non sono stati pattuiti gli interessi e gli oneri meglio individuati al paragrafo 3) del presente atto e, di conseguenza, stornare gli indebiti addebitati e rideterminarsi l'esatto saldo conto, riducendosi in misura corrispondente la pretesa della Banca convenuta;
d) accertarsi che la Banca opposta non ha praticato efficacemente e legittimamente lo ius variandi ex art. 118 TUB per tutte le ragioni indicate in atti e, per tale ragione, stornare gli addebiti effettuati in peius a tale titolo, rideterminandosi l'esatto saldo conto con conseguente riduzione in misura corrispondente della pretesa della Banca convenuta;
e) accertarsi la nullità della previsione della CMS addebitata dalla Banca opposta e per l'effetto stornare gli indebiti addebitati a tale titolo, ridete dosi l'esatto saldo conto e riducendosi in misura corrispondente la pretesa della convenuta;
CP_6
f) più in generale, accertarsi e dichiararsi il diritto della debitrice principale allo storno ed alla ripetizione di tutti gli oneri ed i costi addebitati nel tempo nel conto corrente per cui è causa senza alcuna valida ed efficace pattuizione contrattuale e pertanto procedersi alla detrazione di tutti tali oneri e costi con conseguente rideterminazione del minor saldo effettivo per tutta la durata del conto stesso sino alla sua chiusura e ciò nella misura che sarà determinata in corso di causa;
g) accertarsi e dichiararsi il carattere usurario (a titolo originario o sopravvenuto) della previsione di tasso debitore globale e l'applicazione di anatocismo vietato dall'1.1.2014 sul rapporto di c/c per cui è causa e per l'effetto dichiararsi che nulla era ed è dovuto a
-3- tale titolo verso la convenuta, con conseguente storno e detrazione di tutti gli CP_6 oneri indebitamen bitati, con conseguente rideterminazione del minor saldo effettivo per tutta la durata del conto stesso sino alla sua chiusura e ciò nella misura che sarà determinata in corso di causa.
Quanto al rapporto di mutuo:
2) nel merito, in accoglimento della azione proposta, revocarsi il decreto ingiuntivo opposto, in tutto o in parte, e, anche in via di eccezione riconvenzionale:
a) ridursi l'importo preteso dalla in considerazione delle oscillazioni negative del CP_6 tasso parametro di riferimento, rideterminandosi così il giusto ammontare dovuto;
b) accertata la nullità o la risoluzione per inadempimento, per le ragioni indicate in atti, della clausola evede un ammontare minimo del tasso debitore, ridursi l'importo preteso dalla stornando ogni addebito eseguito in forza di tale clausola;
in CP_6 subordine a tale domanda, compensarsi il credito preteso dalla con l'importo da CP_6 essa dovuto all'esponente come premio per l'opzione negoziata.
Rispetto all'atto di mutuo venga nominato un CTU che accerti l'impatto dell'Euribor negativo nel rapporto di mutuo per cui è causa, rideterminando il giusto saldo a favore del cliente.
Con vittoria di spese e competenze di causa.
Controparte_1
Nel merito
In via principale: integralmente l'appello e tutte le domande ed eccezioni proposte da
[...]
Parte_2
- in accoglimento dei motivi di opposizione al decreto ingiuntivo formulati negli atti difensivi depositati, revocare il decreto ingiuntivo n. 358/2018 emesso il 3 maggio 2018 Rovigo, corretto con decreto del 10 maggio 2018 e notificato al signor in data 12 giugno 2018; Controparte_1
- rigettare tutte le domande proposte nei confronti del signor , in quanto Controparte_1 infondate in fatto ed in diritto per tutte le ragioni esposte in n
- per l'effetto accertare e dichiarare che nulla è dovuto a
[...]
e/o a e/o a Controparte_6 CP_6 Parte_2 Parte_1
- da parte del signor , per i titoli oggetto del ricorso monitorio e per ogni Controparte_1 altra causa conness endente;
- rigettare pe le domande, eccezioni e difese proposte da nel giudizio di appello, nonché Controparte_6 dichiarare ina ti dalla stessa prodotti.
-4- In via subordinata: nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle conclusioni formulate in via principale:
- accertato che la somma dovuta dal è inferiore a quella intimata con il CP_4 decreto ingiuntivo opposto, corrispondente somma l'importo eventualmente dovuto dal signor;
CP_1
- rigettare pe le domande, eccezioni e difese proposte da nel giudizio di appello, nonché Controparte_6 dichiarare inammissibili e inutilizzabili tutti i documenti dalla stessa prodotti.
In via istruttoria
- chiamare a chiarimenti il CTU sulle questioni prospettate dalla scrivente difesa nelle note di trattazione scritta del 15 maggio 2025.
Controparte_2
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia, respinta ogni contraria eccezione e domanda:
- Rigettare l'appello e comunque dichiarare inammissibili e/o rigettare t eccezioni, istanze e produzioni proposte dall'appellante, nonchè da
[...] in or Controparte_6 Parte_4 llato Controparte_2
e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza appellata emess Rovigo n. 554/2 nte e di Controparte_6 all'integ
[...]
favore del sig. . Controparte_2
- In ogni caso, per quanto in premessa esposto, si ripropongono espressamente, anche effetti dell'art. 346 c.p.c., tutte le eccezioni e domande svolte dal sig.
nel giudizio di primo grado e che vengono di seguito integralmente Controparte_2
i:
In via preliminare: sospendere, ex art. 649 c.p.c., anche inaudita altera parte, l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto (n. 358/2018, emesso il bunale di Rovigo, corretto con decreto del 10.05.2018 e notificato al sig.
il 12.06.2018), sussistendo i gravi motivi, come in atti enucleati, ed Controparte_2 essendo la presente opposizione fondata su idonea prova scritta e/o di pronta soluzione;
erito: acc e la carenza di legittimazione attiva in capo a Parte_1
e per essa ovvero la carenza della titolari
[...] Parte_2 vo opposto da
[...]
, non avendo fo Controparte_6
-5- cessione del credito a proprio favore che si contesta e, per l'effetto, dichiarare nullo e/o illegittimo e/o inefficace e/o comunque revocare il decreto ingiuntivo opposto (n. 358/2018, emesso il 3. unale di Rovigo, corretto con decreto del 10.05.2018 e no il ché, in ogni caso, accertare Controparte_2
e dichiarare che non vanta alcun credito nei Parte_1 Parte_2 confronti dell'a e iarando inammissibili e/o Controparte_2 improcedibili e/o comunque rigett mande proposte dalla convenuta opposta nei suoi confronti;
Nel merito, in via subordinata: in accoglimento delle deduzioni, eccezioni e motivi formulati dall'attore opponente nel presente giudizio e, in particolare, accertata la nullità delle Controparte_2
l mutuo fondiario per cui è c inesistenza dei diritti di credito ex adverso azionati nei confronti del sig. , per l'effetto: Controparte_2
1.a. dichiarare nullo e/o illegittimo e/o inefficace e/o comunque revocare il decreto ingiuntivo opposto (n. 358/2018, emesso il bunale di Rovigo, corretto con decreto del 10.05.2018 e notificato a il 12.06.2018), in quanto Controparte_2 emesso in assoluta carenza dei presupposti i caso, essendo le pretese con esso azionate totalmente illegittime e infondate, sia in fatto che in diritto, e comunque indimostrate e non provate;
i caso, resping de
[...]
(già Parte_1 Parte_2 Controparte_6 ti d
[...] Controparte_2 quanto palesemente infondate, sia in fatto che in diritto, e comunque indimostrate e onseguenteme dovuto dall'a Controparte_2 Controparte_7 Parte_2
Controparte_6 ogg e e per ogni altra causa connessa, collegata o dipendente;
Nel merito, in via ulteriormente subordinata: nella denegata ipotesi di rigetto delle precedenti conclusioni e in a le deduzioni, eccezioni e motivi formulati in atti dall'attore opponente , nonché a seguito delle risultanze della Controparte_2 fase istruttoria e dell'eventuale espleta ertato che la somma eventualmente dovuta dall'attore opponente alla convenuta opposta è Controparte_2 inferiore a quella richiesta con il decreto ingi accertata, altresì, la non debenza, in tutto o in parte, delle somme richieste dalla convenuta opposta, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, ridu ondente somma l'importo eventualmente dovuto dall'attore opponente alla convenuta opposta. Controparte_2
In ogni caso:
- Con integrale rifusione delle spese e compensi di lite, spese generali al 15%, e accessori di legge in favore dell'attore opponente;
-6- - Con espressa riserva da parte dell'attore opponente di esercitare Controparte_2 separata azione di regresso nei confronti del debitore pr fideiussori, ai sensi degli artt. 1950 e 1954 c.c., per quanto l'opponente stesso sarà eventualmente tenuto a pagare alla convenuta opposta per le causali di cui al decreto ingiuntivo opposto.
In via istruttoria: si chiede che il CTU sia chiamato a rendere chiarimenti sulle questioni poste nelle note scritte per l'udienza del 15.05.2025 il cui contenuto è da intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
***
- Si eccepisce la tardività delle difese, delle eccezioni e delle domande svolte da
[...]
proposte per la Controparte_6 addittorio sulle stesse ed evidenziandone, in ogni caso, l'assoluta infondatezza, per tutti i motivi esposti nelle note scritte per l'udienza del 11.05.2023, da intendersi qui integralmente richiamati e trascritti.
- Si eccepisc te da Controparte_6 in evid
[...]
isce la carenza Parte_1 [...] nti di Parte_2 Controparte_6
vers
[...] dell'appellante.
CP_3
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Venezia, contrariis rejectis, respinta ogni contraria eccezione e domanda, così pronunciare:
Nel merito
- in via principale:
i) rigettarsi integralmente l'appello svolto in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, e per essa in persona del legale Parte_2 rappresentante pro tempore, avverso la sent d. 19.6.2022, pubblicata in data 20.6.2022, emessa dal Tribunale di Rovigo, per tutti i motivi esposti nel presente atto, con conseguente integrale conferma della sentenza impugnata in ogni sua parte;
- in via subordinata:
ii) nel caso in cui l'appello venisse accolto, accertarsi e dichiararsi la carenza di tiva di - ovvero la carenza della titolarità del credito azionato in ca in persona del legale rappresentante pro tempore, e per essa Parte_1 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, e per l'effetto accertarsi e Parte_2
l'inammissibilità/improcedibilità della procedura monitoria intrapresa ai
-7- danni del Sig. e - in accoglimento dell'azione proposta - revocare e/o CP_3 dichiarare null e privo di effetto il decreto ingiuntiv g. emesso dal Tribunale di Rovigo, nonché accertarsi e dichia in Parte_1 persona del legale rappresentante pro te a ta Parte_2 alcun diritto di credito nei confronti del Sig. ; CP_3
iii) nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda che precede, in accoglimento dell'azione proposta, accertarsi e di llità - integrale o CP_3
Parte_3
[...] [...]
, in pers Controparte_6 rappresentante pro tempore, ovvero in subordine l'inadempimento di
[...]
per violazione dell'art. 2, comma 2, Controparte_6 hiarare nullo o, comunque, privo di effetto il decreto ingiuntivo n. 35 l Tribunale di Rovigo, nonché in ogni caso accertarsi e dichiara in persona del legale rappresentante Parte_1 pro tempore, e per essa rsona del le ante pro Parte_2 tempore, non vanta alcun ei confronti del Sig. , per tutti CP_3
i motivi esposti in narrativa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2033 dell'art. 1460 cod. civ.; iv) nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda che precede
- accertarsi e dichiararsi la nullità del mutuo fondiario n. 511084 concesso in data 30.10.2015 in favore del Parte_3
in persona del legale rappresentante pro tempore, per
[...] iabilità ex art. 38 T.U.B. e Delibera CICR 22.4.1995;
- accertarsi e dichiararsi la nullità per vizio di forma del rapporto di apertura di credito regolato sul conto corrente n. 502735, ovvero accertare e dichiarare la mancata pattuizione di interessi passivi ultralegali applicabili a detto rapporto bancario;
- accertarsi e dichiararsi la nullità delle commissioni di massimo scoperto, delle commissioni di istruttoria veloce e delle commissioni sul fido accordato applicate al rapporto di conto corrente n. 502735;
- accertarsi e dichiararsi l'esatto dare-avere tra le parti in base ai risultati di ricalcolo del saldo bancario che potrà essere effettuato in sede di CTU tecnico-contabile sulla base dell'intera documentazione dalla data di apertura dei rapporti ad oggi relativa al rapporto di conto corrente n. 502735 e, alla luce delle contestazioni svolte in narrativa, ricalcolare l'ammontare delle somme a credito e a debito delle parti;
per l'effetto, revocare e dichiarare nullo o, comunque, privo di effetto il decreto ingiuntivo n. 358/18, emesso provvisoriamente unale di Rovigo in data 3.5.2018, nonché accertare e dichiarare c in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, e per essa in persona del legale Parte_2 rappresentante pro tempore, non vanta alc to nei confronti del Sig.
-8- , ovvero vanta un credito minore rispetto a quello azionato, per i motivi CP_3 arrativa;
In via istruttoria:
v) accogliersi le seguenti istanze istruttorie:
- con riferimento al mutuo fondiario n. 511084, disporre consulenza tecnica finalizzata a descrivere nservativo dell'immobile oggetto di ipoteca (censito al N.C.E.U., Comune di , sez. B, fg. 25, part. 1059/3, p. T-1, Cat. A/2, vani 8,5; part. 1059/2, CP_4
p. T-1, cat. 8, con area coperta e scoperta identificata nel N.C.T., part. 1059, fg. 31, e.u. are 31,80; area scoperta pertinenziale partt. 1217, 1220, 1222, 1226, per complessive are 11,95) alla data di stipulazione del mutuo fondiario, verificare l'effettivo valore cauzionale dello stesso compendio immobiliare tenendo in considerazione la vetustà, il “precario stato manutentivo” e la mediocre/scarsa commerciabilità dello stesso (cfr. doc.n.26 fascicolo di primo grado ex adverso) e, conseguentemente, procedere alla verifica del superamento della soglia di finanziabilità prevista dall'art. 38 T.U.B.;
Parte_1 Parte_2
Controparte_8
; Pt_5
ideiussione, ordinare ex art. 210 cod. proc. civ. ad
[...]
con sede in 00186 - Roma, Piazza del Gesù Controparte_9
(Palazzo Altieri), l'esibizione in giudizio dell'elenco degli istituti di credito ad essa associati a far tempo dal 2003 ad oggi e, in particolare, negli anni 2010 e 2015, ovvero, in subordine, ne richieda informazioni ex art. 213 cod. proc. civ..
In ogni caso: vi) spese e competenze di lite integralmente di entrambi i gradi di giudizio rifuse, oltre R.S.G. e accessori di legge.
CP_6
Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Venezia, in integrale riforma della sentenza del Tribunale di Rovigo n. 554/2022 Sent., pronunciata in data 19/06/2022, pubblicata in data 20/06/2022, a definizione della causa civile di I grado iscritta al n. 190 . del Tribunale di Rovigo, ad integrale accoglimento dell'appello proposto da e Parte_1
Parte_2 [...]
Parte_3 eppe GA C.F. , nato a [...] il [...], C.F. P.IVA_3 Controparte_1 [...]
residente in [...]
d entro i limiti d critte;
, nato a CP_3
NO (PD) il 3/06/1961, C.F. , reside (PD), Via CodiceFiscale_5
-9- qualità di fideiussore ed entro i li ttoscritte;
, nato a [...] l'[...], C.F. , residente Controparte_2 CodiceFiscale_6 inario (PD), Via Europa n. 14, in qu ntro i limiti delle fideiussioni sottoscritte, con conferma del decreto ingiuntivo opposto;
in ogni caso, condannare al paga li importi di ne, nei confronti della odierna t sa quale c naria dei Parte_1 Parte_2 crediti di – va (oggi Veneta – Controparte_6 credito c
Con rifusione di spese e compensi di causa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. A seguito dell'intervenuta sentenza non 2024, che ha deciso in ordine alla titolarità del credito in capo a la residua materia del Parte_1 contendere si concentra sulle pretese c ere dalla banca in via monitoria e fatte oggetto di opposizione dai debitori principali e dai garanti.
2. Va ricordato che le somme richieste dalla banca in via monitoria sono le seguenti: A) € 536.829,16= a titolo di saldo passivo del conto corrente n. 502735 alla data del 26/03/2018 e oltre interessi successivi al tasso del 4,82%; B) € 478.578,26= a titolo di saldo residuo del contratto di mutuo f degli artt. 38 e ss. d.lgs. 385/1993, a rogito del Notaio Per_2 di Padova, rep. 153.472 e racc. 29.687 di originari € 44
[...] oltre interessi al tasso del 4,50%; per un complessivo ammontare di € 1.015.407,42= oltre spese.
3. Va altresì precisato che l'ingiunzione è stata e vo rapporti, nei confronti di , e Controparte_1 Controparte_2
, quali garanti in a) CP_3 ei confronti del , debitore principale, in Parte_3 solido fra tutti.
4. Coevamente alla pronuncia della sentenza non definitiva già sopra ricordata, la causa è stata rimessa in istruttoria per l'espletamento di una c.t.u. diretta alla quantificazione del credito originariamente portato dal decreto ingiuntivo n. 358/2018 del Tribunale di Rovigo.
5. Con ordinanza dell'8 novembre 2024 è stato disposto l'espletamento di una c.t.u. contabile sul seguente testuale articolato quesito:
“Letti gli atti di causa, esaminati gli atti di causa ed acquisita ulteriore documentazione previo consenso dell il CTU alla determinazione dell'importo a credito di quale Parte_1 cessionaria di . In particolare: CP_6
- Circa il rapporto di conto corrente.
-10- Proceda il CTU al ricalcolo delle competenze e del saldo finale corretto secondo i seguenti criteri, da applicarsi nei limiti delle allegazioni delle parti:
USURA: in relazione allo jus variandi, determini il CTU il Tasso di interesse Effettivo Globale per trimestre praticato durante tutta la durata dei rapporti (calcolato secondo le relative Istruzioni della Banca d'Italia all'epoca vigenti, compresa la nota n.
1166966/2005 della stessa in tema di c.m.s. da applicarsi fin dal 1997) e lo ponga in confronto con i tassi soglia previsti dalla legge 108/96. In caso di sconfinamento per oscillazioni del tasso: applichi il CTU, il tasso soglia usurario del trimestre di riferimento in sostituzione di tutti gli addebiti che hanno formato la base della verifica di usurarietà;
TASSO ULTRALEGALE: verifichi la corretta applicazione del tasso di interesse passivo pattuito;
CMS E COMMISSIONI 'SOSTITUTIVE': applichi la c.m.s. come segue:
- in assenza di pattuizione contrattuale o di indicazioni sulle specifiche modalità di calcolo, escluda ogni addebito a titolo di c.m.s.;
- in presenza di pattuizione solo sul tasso, con periodicità annuale e tasso adottato dalla banca (del trimestre di massimo scoperto);
- in presenza di pattuzione sia sul tasso che sulla periodicità di addebito, con il tasso e periodicità convenzionalmente adottate dalla banca;
Quanto alle commissioni che, dal 2009, hanno sostituito la c.m.s. (per la 'messa a disposizione di fondi', per 'istruttoria veloce', per 'lo sconfinamento extra fido' o simili), le stesse vanno applicate nella misura e periodicità convenzionale unicamente se risultino da pattuizione scritta (che ne specifichi anche le modalità di calcolo) e purché conformi a quanto previsto dall'art.
2-bis del D.l. 185/2008, convertito con L. 2/2009, e, a partire dal28.12.2011, dall'art. 117-bis del D.Lgs 385/1993); in difetto vanno escluse;
SPESE: escluda ogni addebito a titolo di spese fisse se non pattuite contrattualmente;
: dovrà essere applicata la capitalizzazione convenzionalmente adottata dalla banca CP_10 solo, e da quando, risulti un'approvazione scritta 'specifica' del cliente della relativa clausola anatocistica 'reciproca' (art. 6 Del. CICR del 9.2.2000, art. 1341 c.c.); in tal caso, l'addebito dei precedenti interessi dovrà essere rinviato comunque solo altermine del rapporto;
SALDO INIZIALE: trattandosi di opposizione a decreto ingiuntivo, laddove manchi la documentazione degli estratti conto iniziali, sempre che sia stata tempestivamente eccepita la mancata dimostrazione della formazione del saldo passivo, proceda il CTU al calcolo partendo dall'estratto conto più risalente e considerando il saldo iniziale pari a zero, se negativo;
nel caso, invece, in cui la documentazione sia incompleta in periodi intermedi, escluda il CTU l'eventuale peggioramento del saldo formatosi nel periodo non documentato;
PRESCRIZIONE (Cass. Civ. SS.UU. 24418/2010): quanto all'eccezione di prescrizione eventualmente sollevata dalla banca convenuta (sempre che detta eccezione sia specificamente riferita alla natura solutoria delle rimesse intervenute a pagamento degli addebiti illegittimi, ancorché senza uno specifico elenco delle stesse), svolga il CTU una separata verifica atta ad individuare, una volta depurato il conto da addebiti illegittimi, se siano intervenute rimesse 'solutorie', ossia versamenti su conto passivo in assenza di affidamento o su conto 'scoperto' oltre i limiti dell'affidamento (per la sola parte di versamento necessaria al 'rientro' dall'esposizione).All'esito, determini il CTU l'ammontare degli addebiti illegittimi la cui domanda di ripetizione non è prescritta (per differenza tra il totale degli addebiti illegittimi determinati e la componente illegittima degli stessi che risulti pagata mediante versamenti solutori prescritti) e conseguentemente il nuovo saldo finale corretto dei rapporti.
- Circa il contratto di mutuo.
Verifichi il Ctu la determinatezza del tasso di interesse pattuito, precisando se la clausola floor abbia comportato la stipula di un derivato con rischi non compatibili con la causa del contratto di mutuo.
Tenti la conciliazione tra le parti.”).
-11- 6. L'esperto dell'ufficio nominato, dott. , all'esito della sua indagine Per_3 svolta nel contraddittorio delle parti, izione alle stesse della bozza di relazione e successiva formulazione da parte dei consulenti tecnici dei contendenti delle loro osservazioni, con replica dell'ausiliario, è giunto alle seguenti conclusioni:
Il conto corrente n. 502735.
Il CTU, dopo aver esaminato analiticamente ciascuno dei n. 9 contratti di contro corrente ed apertura di credito, ha svolto la verifica usuraria richiesta con esito sostanzialmente negativo (4) ed il ricalcolo alle condizioni economiche corrette.
È emerso che esame n. 502735 avrebbe dovuto present 3.2018 un saldo finale corretto di € 464.387,97 al posto del saldo bancario di € 536.829,16, Pt_6 Pt_6 con una differ 2.441,19 a favore della correntista, data dag i illegittimi.
Parte appellante non ha sollevato alcuna eccezione di prescrizione nel primo grado di giudizio;
viene fatto un riferimento alla prescrizione solo nella citazione in appello.
In ogni caso, la prescrizione impatterebbe per soli € 122,99.
Il mutuo del 30.10.2015.
Oggetto del quesito è la clausola floor contenuta nel contratto.
Il CTU ha escluso che detta clausola possa costituire la stipula di un derivato finanziario, ma ha evidenziato come la stessa comporti uno squilibrio contrattuale (un'alea aggiuntiva solo a carico del mutuatario) che potrebbe comportare dei rischi non compatibili con la causa del contratto di mutuo, a seconda dell'interpretazione giuridica che si vuole adottare del concetto di 'causa contrattuale'.
Per completezza, quindi, il CTU ha eseguito il ricalcolo richiesto, determinando a quanto sarebbe ammontato il debito per il mutuo alla data del decreto ingiuntivo (26.3.2018) applicando il saggio legale ex art. 1284 c.c. E' emerso che, al 26.3.2018 il debito residuo per il mutuo sarebbe stato pari ad € 430.403,83 al posto dell'importo ingiunto di € 478.578,26.
7. Va evidenziato che il c.t.u. è pervenuto alla ora indicata riduzione del credito della banca a titolo di saldo di conto corrente per € 72.441,19, espungendo addebiti ritenuti illegittimi a titolo di:
- interessi usurari nel IV trimestre del 2007 (invero per soli € 0,09);
- utilizzo del tasso assivo previsto nei vari contratti, se inferiore a quello applicato da , con verifica dello jus variandi; Parte_7
- esclusione dell'anatocismo trimestrale dal 1.4.2014 al 8.11.2016 e mantenimento dell'addebito annuale degli interessi da allora in poi, con posticipazione al termine del conto degli interessi maturati in detto periodo intermedio;
- complessivamente gli interessi passivi indebiti ammontano a € 70.481,38 (oltre a minori interessi attivi per € 11,78);
- esclusione di ogni addebito a titolo di CMS in quanto indeterminata (con conseguente detrazione dell'importo di € 544,44);
-12- - esclusione delle spese di sconfinamento e CIV prima del 22.1.2010 e ricalcolo nel periodo successivo in base al dovuto sul saldo rettificato (per € 625,00);
- mantenimento delle spese trimestrali di tenuta conto fino al 30.10.2015 (pattuite dal 5.12.2006 al 30.10.2015), ed esclusione delle altre spese trimestrali (per le registrazioni) non pattuite (per € 778,00);
- mantenimento della commissione trimestrale di fido accordato, pattuita fin da 2.2.2010 con indicazione della modalità di calcolo.
8. Superate quelle inerenti alla titolarità dei crediti in capo all'appellante principale a seguito della pronuncia della sentenza non definitiva resa nel corso del presente procedimento, vanno esposte le residue questioni sollevate dalle parti, in modo da prendere in esame le pertinenti doglianze, tenendo conto dell'espletamento della c.t.u. sopra ricordata e degli esiti pure sopra menzionati in relazione alle posizioni su di essa assunte dai vari contendenti.
9. I rapporti che assumono rilievo in questo contendere sono: a.) il conto corrente;
b.) il mutuo;
c.) le fideiussioni, che vanno partitamente presi in esame, alla stregua delle domande ed eccezioni al riguardo formulate dalle parti.
a.) Conto corrente 502735.
a.1.) Mancanza di sottoscrizione del cliente in tutte le pagine del contratto di apertura del conto.
La circostanza è irrilevante, dovendosi richiamare il consolidato insegnamento di legittimità, secondo cui “una volta ritenuta l'unitarietà della dichiarazione, pur se contenuta in più fogli dei quali solo l'ultimo firmato, la scrittura privata deve ritenersi valida ed efficace nel suo complesso, poiché la sottoscrizione, ai sensi dell'art. 2702 c.c., si riferisce all'intera dichiarazione e non al solo foglio che la contiene, rimanendo irrilevante la mancata firma dei fogli precedenti, con la conseguenza che, al fine di impedire che l'intero contenuto della scrittura faccia stato nei confronti del sottoscrittore, quest'ultimo ha l'onere di proporre querela di falso” (Cass. 19147/2023; Cass., Sez. 2, Sentenza n. 7681 del 19/03/2019; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 4886 del 01/03/2007).
In merito alla questione della mancanza della sottoscrizione della banca, per evidenziare l'inconsistenza della tesi che ne volesse desumere una qualche invalidità, è sufficiente richiamare l'insegnamento di legittimità che, a partire da Cass. s.u. 898/2018 (v. poi con specifico riguardo ai contratti bancari: Cass. 14243/2018) ha escluso la nullità agitata per la carenza della firma del cliente, sulla base di motivazioni che questa corte condivide e fa proprie.
a.2.) Carenza di prova del credito azionato.
La doglia lesemente priva di pregio, volta che risultano prodotti in giudizio (doc. 18 gli estratti del conto corrente integrali capitali e scalari (come Pt_1
-13- riconosciuto anche dagli appellati: v. comparsa conclusionale , pag. CP_1
25) e che il c.t.u. ha potuto svolgere sulla base di tale corredo ale in maniera approfondita e completa la sua indagine, attestando pure la completezza della documentazione in atti (v. relaz. C.t.u. pag. 5). Con specifico riguardo al mutuo è stata effettuata la produzione del relativo contratto, il che pure deve reputarsi sufficiente a dare dimostrazione in causa del relativo credito della banca.
Il , nell'atto di citazione in primo grado, non ha neppure contestato la CP_4
s la ricezione degli estratti conto, limitando la sua contestazione al tipo di documento prodotto dalla banca a corredo del ricorso monitorio, profilo da ritenersi superato nel corso del giudizio a cognizione piena, nel mentre la contestazione al riguardo sollevata dal garante (Rocchetto) è del tutto irrilevante, in quanto non proveniente dal soggetto c ente titolare del diritto alla comunicazione degli estratti conto, ossia il . CP_4
In ogni caso, l'indiscussa esecuzione del rapporto contrattuale per oltre dieci anni deve ritenersi comportamento idoneo a far presumere che quegli estratti conto e quelle comunicazioni furono inviati e pervennero alla cliente, non essendo verosimile che un'impresa commerciale dia corso a operazioni bancarie senza aver ricevuto neppure i pregressi estratti conto e senza mai avanzare alcuna richiesta o istanza di chiarimento al riguardo.
a.3.) Interessi. Interessi non dovuti, patto relativo agli interessi delle linee di credito.
Come sopra già ricordato, parte delle doglianze in proposito sollevate dai qui appellati hanno trovato riscontro nell'indagine effettuata dal c.t.u. e, in particolare, quanto all'addebito di interessi non dovuti, l'esperto dell'ufficio è pervenuto al diffalco dal credito preteso dalla banca di considerevoli importi a titolo di interessi passivi a vario titolo non dovuti.
In proposito il consulente tecnico di parte appellata non ha sollevato alcun rilievo (limitando le sue osservazioni alla commissione di istruttoria veloce e alle commissioni di bonifico, alle spese occasionali e alle commissioni generiche), né negli scritti difensivi conclusionali si rinvengono al riguardo motivate censure da parte de ellati. Del pari non si rinvengono in proposito motivate censure da parte di [che nella sua seconda comparsa conclusionale, ritrascrive gli Pt_1 esiti dell'i e tecnica sollevando critiche unicamente con riguardo all'espunzione degli interessi anatocistici a far data dall'1-1-2014 (del che in appresso sub a.7.)], onde deve ritenersi che l'operato dell'esperto dell'ufficio abbia dato adeguata conferma, nei limiti pure innanzi precisati, alle richieste in proposito svolte dai clienti della banca e che non sussistono motivi per non recepirne le motivate conclusioni.
a.4.) Jus variandi.
-14- Va premesso che la c.t.u. espletata ha verificato lo jus variandi applicando il tasso di interesse passivo previsto nei vari contratti, se inferiore a quello applicato dalla banca.
Non si rinvengono sul punto motivate critiche da parte della banca, nel mentre la doglianza in proposito articolata dagli appellati ha trovato, per quanto di ragione, accoglimento con decurtazione dei relativi importi, né risultano articolate in proposito argomentate censure all'operato del c.t.u. sul punto. Anche in proposito, pertanto, non sussistono motivi per non condividere l'operato dell'esperto dell'ufficio.
a.5.) Commissione di massimo scoperto e altre commissioni.
La c.t.u. ha operato la decurtazione delle somme richieste a titolo di commissioni di massimo scoperto, in ragione dell'indeterminatezza della clausola e ciò in attuazione di quanto previsto nel quesito demandato all'ausiliare. Le clausole che prevedevano la c.m.s. risultano infatti non rispettose dei requisiti stabiliti dall'art. 1346 c.c., non stabilendo, con la necessaria precisione, i criteri in forza dei quali applicare la commissione (entità del capitale di riferimento, periodo, percentuale di computo, ecc.).
Il c.t.u. ha, invece, correttamente tenuto conto delle commissioni trimestrali di fido accordato in quanto oggetto di puntuale pattuizione a partire dal 2.2.2010 con indicazione delle modalità di calcolo.
Gli unici rilievi mossi da all'operato del c.t.u. riguardo al c.c. attengono CP_1 alle spese di sconfinamento e alle “CIV” successive al 22 gennaio 2010, che – ad avviso di questo appellato – realizzerebbero delle pattuizioni non conformi “a quanto previsto dalle norme imperative di cui all'art.
2-bis D.L. n. 185/2008, convertito nella legge n. 2/2009, e di cui all'art. 117-bis T.U.B. per cui quelle spese vanno escluse anche dopo il 22 gennaio 2010”.
In disparte il rilievo che l'art. 117 bis t.u.b. non era vigente all'epoca di stipulazione della pattuizione in rilievo (si tratta di quella che il c.t.u. ha indicato come “lettera firmata di modifica delle commissioni del 2.2.2010 (doc. 26 banca, I grado RG 1909/2018”), viene lamentata la violazione dell'art. 2 bis del d.l. 18-5- 2008 – convertito con legge 2/2009 - che è del seguente testuale tenore: “Sono nulle le clausole contrattuali aventi ad oggetto la commissione di massimo scoperto se il saldo del cliente risulti a debito per un periodo continuativo inferiore a trenta giorni ovvero a fronte di utilizzi in assenza di fido. Sono altresì nulle le clausole, comunque denominate, che prevedono una remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione di fondi a favore del cliente titolare di conto corrente indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma, ovvero che prevedono una remunerazione accordata alla banca indipendentemente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente, salvo che il corrispettivo per il servizio di messa a disposizione delle somme sia predeterminato, unitamente al tasso debitore per le somme effettivamente utilizzate, con patto scritto non rinnovabile tacitamente, in misura onnicomprensiva e proporzionale all'importo e alla durata dell'affidamento richiesto dal cliente e sia specificatamente evidenziato e rendicontato al cliente con cadenza massima annuale con l'indicazione dell'effettivo utilizzo avvenuto nello stesso periodo, fatta salva comunque la facoltà
-15- di recesso del cliente in ogni momento. ((L'ammontare del corrispettivo omnicomprensivo di cui al periodo precedente non può comunque superare lo 0,5 per cento, per trimestre, dell'importo dell'affidamento, a pena di nullità del patto di remunerazione. Il Ministro dell'economia e delle finanze assicura, con propri provvedimenti, la vigilanza sull'osservanza delle prescrizioni del presente articolo.))”.
Ciò posto, va preso atto che con l'indicata pattuizione le parti sostituirono la CMS e la spesa di istruttoria/revisione affidamento con una Commissione trimestrale di fido accordato [CA] (pari allo 0,050% con illustrazione della modalità di calcolo: v. relazione c.t.u., pag. 6) e, dunque, nei termini nei quali è formulata, non si ravvisa la denunciata violazione, nel mentre per le residue doglianze ne va evidenziata la loro intrinseca genericità, non essendo accompagnate neppure dalla indicazione del loro eventuale concreto rilievo ai fini della ricostruzione del saldo.
a.6.) Usura.
L'indagine del c.t.u. ha adottato il criterio ricevuto in giurisprudenza della verifica dell'eventuale saggio usurario alla stregua delle istruzioni recate dalla Circolare della Banca d'Italia anche per quanto riguarda l'incidenza di eventuali commissioni di massimo scoperto, pienamente in linea con quanto insegnato da Cass. SSUU n. 16303/2018. E ciò fino al 31.12.2009, mentre, a partire dal 2010 l'ausiliario ha fatto applicazione delle nuove Istruzioni della Banca d'Italia entrate in vigore, con le indicazioni in esse contenute (v. relazione c.t.u., pag. 12). Inoltre, l'ausiliario ha correttamente espunto anche l'effetto anatocistico illegittimo, concludendo che “l'esito è stato complessivamente negativo: il TEG del rapporto non ha mai superato il tasso soglia usurario (tranne per il IV trim. 2007 ove è presente una modestissima eccedenza di CMS per € 0,09 che ha portato all'azzeramento, in questa sede, degli altrettanto modestissimi interessi del relativo trimestre per € 0,34)”.
Come notato dalla difesa di (v. comparsa conclusionale 18-9-2025, pag. Pt_1
31), evidentemente condivid l'operato dell'esperto dell'ufficio, si tratta di un'eccedenza (€ 0,09) del tutto “ininfluente sull'esito complessivo del ricalcolo”.
a.7) Anatocismo.
La consulenza tecnica espletata in questo grado ha espunto gli interessi addebitati a titolo di anatocismo a partire dal 1-1-2014 (e sino all'8-11-2016 data della nuova pattuizione al riguardo): si tratta di soluzione da condividersi, in quanto conforme a diritto ed è infondata la tesi agitata dalla banca. Come insegnato dalla s. Corte, infatti, «il divieto di anatocismo previsto dall'art. 120, comma 2, del d.lgs. n. 385 del 1993 (TUB), come sostituito dall'art. 1, comma 628, della l. n. 147 del 2013, decorre dal 1° gennaio 2014 ed è operante indipendentemente dall'adozione, da parte del CICR, della delibera, ivi prevista, circa le modalità e i criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria» (Cass. 21344/2024), con conseguente
-16- infondatezza della diversa tesi propugnata dalla parte appellante (v. paragrafo 4.4. della comparsa conclusionale di Marte del 18-9-2025).
a.8.) Conclusioni in ordine al conto corrente.
In definitiva, quanto al rapporto di conto corrente, il consulente dell'ufficio ha svolto il ricalcolo del conto corrente mediante:
- azzeramento degli interessi del IV trim. 2007 per effetto della verifica usuraria (€ 0,34);
- utilizzo del tasso di interesse passivo previsto nei vari contratti, se inferiore a quello applicato dalla banca, con verifica dello jus variandi, con la precisazione che dal 19.4.2010 il tasso di interesse è stato pattuito mediante clausola di indicizzazione con variazione mensile automatica collegata al valore dell'Euribor, onde non necessitava di comunicazioni periodiche, salvo le eventuali variazioni dello spread che sono state verificate;
- esclusione dell'anatocismo trimestrale nel periodo dal 1.4.2014 al 8.11.2016 e mantenimento dell'addebito annuale degli interessi da allora in poi (posta la pattuizione presente in detta data), con posticipazione al termine del conto degli interessi maturati in detto periodo intermedio;
- esclusione di ogni addebito a titolo di CMS in quanto indeterminata;
- esclusione delle spese di sconfinamento e CIV prima del 22.1.2010 e ricalcolo nel periodo successivo in base al dovuto sul saldo rettificato;
- mantenimento delle spese trimestrali di tenuta conto fino al 30.10.2015 (pattuite dal 5.12.2006 al 30.10.2015), ed esclusione delle altre spese trimestrali (per le registrazioni) non pattuite;
- mantenimento della Commissione trimestrale di fido accordato, pattuita fin dal 2.2.2010 con indicazione della modalità di calcolo (relazione c.t.u., pag.13 s.).
La ricostruzione del rapporto, con detrazione di tutti gli interessi e le spese non dovute, ha condotto il c.t.u. a quantificare il saldo del c.c. in negativo per € 464.387,97.
La differenza complessiva rispetto al saldo esposto nel ricorso monitorio (- 536.829,16) è pari a € 72.441,19. Tale importo è conseguenza di: minori interessi passivi per 70.481,38, maggiori interessi attivi per 11,78, minore CMS per € 544,44, per esclusione di spese per € 778,60, per minore CIV per € 625,00.
Va dunque dato atto che le doglianze degli appellati, in riferimento, soprattutto, ai minori interessi passivi rispetto a quelli addebitati dalla banca sono risultate fondate alla luce dell'espletata c.t.u. che non ha trovato contestazioni da parte della banca (salvo che per la questione dell'anatocismo già sopra esaminata e confutata), né motivate e condivisibili critiche da parte degli appellati nelle loro
-17- scritture difen clusionali da ultimo depositate (v. seconda comparsa conclusionale . CP_3
Non sussistono, pertanto, motivi per non condividere e fare proprio il risultato raggiunto dall'ausiliare con determinazione del credito della banca a tale titolo nel minor importo capitale di € 464.387,97.
b.) Mutuo
b.1.) Nullità per indeterminatezza.
La doglianza in proposito articolata dal (cfr. pag. 25 della comparsa in CP_4 appello), deduce “una determinazion alquanto incerta e di ardua decifrazione”, in quanto «l'art. 1 del contratto di mutuo (ove sembra prevedersi un tasso fisso del 4,50%, pari alla soglia minima: “interesse per ora convenuto” dice la clausola contrattuale), entra in contraddizione con la previsione del capitolato allegato sub A, che a sua volta stabilisce una metodologia di computo alquanto incerta».
Sul punto merita piena condivisione l'opinamento espresso dal c.t.u.: “al CTU non pare che, con riferimento alla doglianza testé riportata, sia presente alcuna contraddizione o indeterminatezza.
Infatti, l'art. 1 del contratto di mutuo (v. infra) precisa che il tasso di interesse iniziale del prestito è pari al 4,50%; tasso 'successivamente' soggetto ad indicizzazione secondo quanto previsto dall'art. 2 del Capitolato del mutuo.
A sua volta, l'art. 2 del Capitolato del mutuo (v. infra) regola detta indicizzazione prevedendo un aggiornamento trimestrale del tasso in base alla media aritmetica semplice dei valori giornalieri dell'Euribor 3 mesi 365 rilevati nel mese che precede le date trimestrali di variazione (1.1, 1.4, 1.7 e 1.10), arrotondato allo 0,1% superiore (data la periodicità mensile del contratto) e maggiorato dello spread contrattuale del 4,50%”.
Anche in riferimento agli altri profili di indeterminatezza, invero solo successivamente introdotti in causa, l'esperto dell'ufficio ha convincentemente replicato, osservando che: “
1. nel contratto, l'obbligazione del mutuatario è perfettamente determinata con indicazione esatta della rata mensile di € 3.534,85 (inizialmente fissa, in un sistema di ammortamento 'alla francese', salvo le successive variazioni dell'Euribor essendo il contratto a tasso variabile indicizzato). Non è quindi necessaria alcuna indicazione del 'regime finanziario adottato' ai fini della determinatezza pattizia;
2. il piano di ammortamento non solo non è necessario per la determinatezza dell'obbligazione a carico del mutuatario (posto che, appunto, è indicato l'ammontare della rata che deve pagare), ma pure è precisamente ed univocamente calcolabile mediante l'indicazione contrattuale del numero di rate, importo della rata fissa e tasso di interesse iniziale e corrisponde ad un piano di ammortamento c.d. 'alla francese' con rata fissa ed ammortamento del capitale crescente;
3. la clausola di
-18- indicizzazione del tasso di interesse connessa alla variazione dell'Euribor è stata già esaminata nella relazione e ne è stata esclusa l'indeterminatezza, stante la precisa indicazione contrattuale;
4. il TAN ed il TAEG del contratto tengono conto della clausola floor. Infatti, gli stessi sono calcolati al tasso iniziale del 4,50% che è proprio il tasso floor del contratto”.
Tali chiare osservazioni, che trovano puntuale riscontro nella documentazione contrattuale richiamata, non sono state incontrate dagli appellati, i quali non hanno apportato elementi e argomentazioni convincenti per superarle.
b.2.) Euribor negativo.
La pretesa del , di e di che la banca CP_4 Controparte_2 Controparte_1 scontasse il margine negativo dell'Euribor presenta concorrenti profili di inammissibilità e infondatezza.
Non essendo mai neppure allegato che l'Euribor sia divenuto effettivamente negativo né tanto meno in che periodi né che in tali ipotesi la banca abbia applicato un tasso non corrispondente a quello contrattuale, la doglianza non si sottrae a un giudizio di sua genericità.
Sotto il profilo del merito, va evidenziato che la clausola relativa agli interessi reca l'espressa previsione secondo cui “il tasso complessivo di volta in volta applicato non potrà mai essere, comunque, inferiore al 4,50%”.
La clausola sul tasso floor è prevista in calce all'art. 1 del contratto di mutuo sopra riportato e prevede un tasso di interesse minimo del 4,50%. Considerato che lo spread rispetto all'Euribor è pari al 4,50%, ne consegue che la clausola floor finisce per comportare che il valore del parametro di riferimento (l'Euribor) non può mai essere considerato con valori inferiori allo zero.
Atteso che le parti hanno espressamente previsto, in qualsiasi caso, un tasso minimo dell'interesse (4,50%), va dunque escluso che un eventuale valore negativo dell'Euribor possa in qualche modo condurre a scendere al di sotto di tale soglia minima.
b.3.) Clausola floor.
Quanto alla clausola floor, che prevede esclusivamente l'applicazione di un tasso minimo garantito a favore della Banca, senza obbligo per la stessa di pagare un premio, essa non costituisce un contratto derivato - peraltro essendo carente il requisito della sinallagmaticità – ma una mera clausola contrattuale, espressione della libertà negoziale delle parti (cfr. Cass. S.U., sent. n. 5657/2023; Cass. 1942/2025), perfettamente valida ove, come nel caso di specie, sia stipulata in modo comprensibile e chiaro nel contenuto, in quanto diretta ad assicurare che gli interessi corrispettivi rimangano almeno pari al valore percentuale individuato dalla clausola stessa, anche laddove il parametro di calcolo, variabile e parametrato in base all'Euribor, dovesse divenire inferiore per
-19- la fluttuazione del mercato al valore del tasso assunto dalla clausola stessa: in altri termini, essa rappresenta “una modalità per determinare convenzionalmente il tasso di interesse al fine di garantire all'istituto mutuante una remuneratività minima, quale prezzo del proprio servizio” (C. App. Milano, n. 2346/2023; v. anche Tribunale Napoli Nord n. 307/2023 e Tribunale di Modena n. 176/2023).
Né può fondatamente ritenersi un difetto di chiarezza della clausola (“il tasso complessivo di volta in volta applicato non potrà mai essere, comunque, inferiore al 4.50%”) che esplicita in maniera chiara e comprensibile per chiunque la misura minima che il saggio di interesse non avrebbe mai potuto superare, di tal ché neppure si profila un “costo implicito” o un “rischio aggiuntivo” occulto o indebito. Ne viene che il mutuatario, allorché sottoscrisse il contratto, aveva piena consapevolezza della misura del corrispettivo, il che vale ad escludere in radice tanto che fosse una clausola non chiara o incomprensibile, quanto che fosse una clausola avente per oggetto o effetto di prevedere l'adesione del consumatore come estesa a clausole che non aveva avuto, di fatto, la possibilità di conoscere prima della conclusione del contratto. Merita ricordare che la clausola floor contenuta nel contratto stipulato dalle parti attenendo alla determinazione dell'oggetto del contratto e/o all'adeguatezza del corrispettivo è esclusa dal vaglio di vessatorietà ai sensi dell'art 34, comma 2°, del codice del consumo, essendo formulata in maniera chiara e comprensibile.
o, el tutto fuori bersaglio le deduzioni che le parti ( , CP_4
e ) credono di poter mobilitare a loro vantaggio co CP_2 CP_1
a precedenti di merito inclini a ritenere sussistente un “derivato implicito” ovvero una “opzione di tipo floor” e l'applicazione della disciplina prevista dal t.u.f. per conseguire le somme non ricevute “come premio per l'opzione negoziata dalla banca”.
Mette conto puntualizzare che il c.t.u., contrariamente a quanto cercano di accreditare alcuni degli appellati, non ha affatto verificato la sussistenza di uno
“squilibrio” nel rapporto fra mutuante e mutuatario in ragione della menzionata clausola floor, ma si è limitato a prospettare in uno scenario del tutto ipotetico, vale a dire laddove si avesse avuto riscontro di un tale “squilibrio” con un “alea aggiuntiva” a carico del cliente e con un'ipotetica contrarietà di una siffatta regolamentazione contrattuale con la causa del mutuo. Ipotesi che, in forza di quanto sopra ritenuto, va decisamente esclusa nel caso in disamina.
Le superiori già svolte motivazioni in ordine alla piena liceità e meritevolezza del patto in questione, ai sensi dell'art. 1353 c.c., come più volte ribadito dalla s. Corte (Cass. 1942/2025) valgono a togliere ogni consistenza a tale congetturale scenario, dovendosi ribadire che la clausola floor come inserita nel mutuo in questione non integra uno strumento finanziario e che la previsione degli interessi risulta agevolmente determinabile, con esclusione di qualsiasi profilo di
-20- nullità per indeterminatezza e di ambito di applicazione della previsione di cui all'art. 117 t.u.b.
Non sussistono motivi, pertanto, per non riconoscere la somma nei termini richiesti, come pure verificata dal c.t.u.
b.4.) Violazione del limite di finanziabilità stabilito dall'art. 38 t.u.b. on ella nullità del mutuo fondiario dedotta dal
, e per superamento del limite di finanziabilità CP_4 CP_3 CP_2 al t.u. iente richiamare l'insegnamento di Cass. s.u. 33719/2022 che è pervenuta ad escludere ogni conseguenza sulla invalidità del mutuo fondiario per violazione del limite stabilito dall'art. 38 cit.
Il che vale ad assorbire ogni ulteriore questione pure agitata in proposito.
b.5.) Conclusioni quanto al mutuo.
In definitiva, quanto al credito per il mutuo, va confermato l'importo oggetto del ricorso monitorio, vale a dire € 478.578,26.
c.) IU
c.1.) Nullità per corrispondenza con l'intesa anticoncorrenziale oggetto del provvedimento n. 55/2005 della Banca d'Italia.
A seguito della pronuncia delle sezioni unite n. 41994/2021 è stato definitivamente chiarito che l'eventuale nullità delle singole clausole riproduttive dell'intesa anticoncorrenziale oggetto del provvedimento n. 55/2005 della Banca d'Italia non comporta la nullità dell'intero contratto, dovendosi fare applicazione della previsione di cui al secondo comma dell'art. 1419 c.c., che, in presenza di singole clausole nulle, esclude la nullità dell'intero contratto a meno che non risulti “che i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto che è colpita dalla nullità”.
L'interpretazione è stata poi costantemente seguita dal giudice di legittimità (v. ad esempio, Cass. n. 26957 del 20/09/2023: “L'inserimento di clausole in violazione delle norme sulla concorrenza in una fideiussione "a valle" di intese anticoncorrenziali, già dichiarate nulle dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, non comporta l'invalidità dell'intero contratto, ma al più delle singole clausole, ed eventualmente il risarcimento del danno, qualora tale domanda sia stata proposta e il pregiudizio provato”).
Nell'ambito di tale ormai ricevuta interpretazione, si è pure precisato che “la nullità delle clausole del contratto di fideiussione contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a), della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, si estende all'intero contratto solo nel caso di interdipendenza del resto del contratto dalla clausola o dalla parte nulla, con la conseguenza che è precluso al giudice rilevare d'ufficio l'effetto estensivo della nullità, essendo onere della parte che ha interesse alla totale caducazione provare tale interdipendenza. (In applicazione del principio la S.C. ha rigettato il ricorso con cui era dedotta la violazione dell'art. 1421 c.c. per l'omesso rilievo d'ufficio della nullità integrale del contratto derivante dalla pattuizione di clausole di deroga
-21- all'art. 1957 c.c. e di "reviviscenza" e di "sopravvivenza", riproduttive di quelle di cui ai nn. 2, 6 e 8 dello schema ABI del 2003)” (Cass. n. 6685 del 13/03/2024).
La pretesa (di , v. pagg. 18-22 seconda comparsa conclusionale, Controparte_1 di , v. pag.17 ss. comparsa di risposta, e di , v. CP_3 Controparte_2 se a conclusionale, pagg. 10-14) di perveni lla declaratoria di nullità dell'intero contratto di fideiussione sull'apodittico rilievo che la banca non avrebbe mai accettato di stipulare una garanzia che non contenesse le clausole sanzionate dal ricordato provvedimento della Banca d'Italia, non merita seguito.
È sufficiente, per evidenziare l'inconsistenza dell'assunto agitato dai predetti appellati, riportare quanto sul punto osservato dalla sentenza delle sezioni unite della s. Corte nella già ricordata sentenza: “è del tutto evidente che anche l'imprenditore bancario ha interesse al mantenimento della garanzia, anche espunte le suddette clausole a lui favorevoli, attesa che l'alternativa sarebbe quella dell'assenza completa della fideiussione, con minore garanzia dei propri crediti”.
E, una volta esclusa la nullità integrale delle garanzie fideiussorie, va unicamente rilevato che, in ogni caso (a ritenere cioè la nullità della clausola di deroga al termine previsto dall'art. 1957 c.c.), risulta il rispetto da parte della banca di quel termine semestrale, essendo il ricorso monitorio depositato in data 5 aprile 2018 a fronte della revoca degli affidamenti avvenuta in data 22 marzo 2018 (data da assumere a riferimento anche con riguardo al credito per il mutuo, dovendosi aver riguardo non alla scadenza delle singole rate, ma dell'ultima di esse: v., fra le altre, Cass. 17798/2011; Cass. 4232/2023).
Quanto sinora osservato è già sufficiente per escludere la rilevanza del profilo di nullità agitato dalle parti appellate. In ogni caso, non può non notarsi che le ulteriori argomentazioni addotte dalla banca per sostenere la validità della garanzia, vale a dire la non applicabilità della prova privilegiata di cui al menzionato provvedimento dell'autorità garante della concorrenza alle fideiussioni per cui è causa in ragione del tempo intercorso fra quell'accertamento (2005) e le garanzie oggetto di questo contendere (2010) e, dunque, la carenza già sul piano delle allegazioni (e a maggior ragione della prova) circa la perdurante esistenza di quell'intesa anticoncorrenziale, così come la non applicabilità della prova privilegiata alle fideiussioni non omnibus (cc.dd. specifiche: è il caso di quella rilasciata nell'atto di mutuo fondiario del 30-10- 2015), risultano del pari fondate, siccome in linea con i ricevuti insegnamenti della Corte di cassazione (v., da ultima, Cass. 1170/2025, ove – in motivazione – le citazioni degli arresti precedenti).
c.2.) Liberazione del fideiussore per obbligazione futura: art. 1956 c.c.
e invocano la liberazione del fideiussore Controparte_1 Controparte_2
1 endo che la banca avrebbe erogato
-22- finanziamenti al pur essendo consapevole delle precarie condizioni CP_4 economiche di e ndo conto sulle garanzie personali acquisite. In tale prospettiva i predetti ricordano l'aumento dei limiti delle fideiussioni richiesto dalla banca sino alla successiva riduzione in data 31 ottobre 2015 a € 610.000,00.
L'eccezione non ha pregio. cordare il ruolo che i garanti in questione ricoprivano all'interno del
, tale da consentire loro di avere una c nz CP_4
econo itrice principale: Controparte_1 [...]
(nonché ) erano soci e con CP_2 CP_3 CP_1 legale rappresentante) del e, in tale loro qualità, partecipando alle CP_4 delibere dell'assemblea dei o preso contezza e valutato gli affidamenti in essere con la banca, financo sottoscrivendo le richieste di fido (cfr. docc. 33, 34, 35, 36 e 37 Marte).
E, come noto, “la banca che, pur conoscendone le difficoltà economiche, concede finanziamenti al debitore principale confidando nella solvibilità del fideiussore, senza informare quest'ultimo dell'aumentato rischio e senza chiederne la preventiva autorizzazione, incorre in violazione degli obblighi generici e specifici di correttezza e di buona fede contrattuale. La mancata richiesta di autorizzazione non può tuttavia configurare una violazione contrattuale liberatoria se la conoscenza delle difficoltà economiche in cui versa il debitore principale è comune o può presumersi tale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, la quale aveva escluso l'effetto liberatorio ex art. 1956 c.c. in ragione del fatto che, dei tre fideiussori ricorrenti - tutti legati da rapporti di parentela -, uno era socio della società garantita e un altro ne era stato, in precedenza, amministratore)” (Cass. n. 20713 del 17/07/2023;
Nello stesso senso si è spiegato che “nella fideiussione per obbligazione futura, in caso di peggioramento delle condizioni patrimoniali della società debitrice principale dopo la stipulazione del contratto di garanzia, il fideiussore che è anche socio di minoranza della società garantita non è liberato in caso di mancanza di preventiva autorizzazione del creditore alla concessione di ulteriore credito, perché, nell'esercizio delle prerogative proprie di componente dell'assemblea (quantomeno in occasione dell'approvazione dei bilanci), ha la concreta possibilità di conoscere la situazione economica e la sua colpevole ignoranza non può giustificare un obbligo "sostitutivo" di vigilanza e controllo in capo alla banca creditrice” (Cass. n. 16822 del 17/06/2024).
In disparte la mancata prova, ma financo la stessa mancata allegazione circa l'erogazione di nuovo credito da parte della banca nel corso del rapporto, risulta dirimente osservare che, per l'indicato ruolo rivestito dai garanti all'interno del Consorzio garantito, la lamentata violazione dell'art. 1956 c.c. esce completamente priva di fondamento.
10. Quanto alle istanze istruttorie formulate dalle parti ne va ritenuta l'inammissibilità per loro irrilevanza ai fini del decidere, avendo l'indagine tecnica officiosamente espletata dato una risposta a tutte le questioni effettivamente rilevanti e non abbisognando di ulteriori approfondimenti istruttori, del tutto defatiganti. Ed invero:
-23- - le istanze istruttorie avanzate dal attengono all'accertamento CP_4 dell'incidenza del tasso Euribor, questi nfondatezza è già stata sopra ritenuta alla stregua delle chiare pattuizioni contrattuali;
- quelle richieste da e si riferiscono a una questione (effetti CP_2 CP_1 dell'entrata in vigore is all'art. 2 bis del d.l. 18-5-2008), la cui rilevanza è stata sopra esclusa alla stregua della formulazione della relativa doglianza;
- quelle articolate da riguardano circostanze inerenti alla ipotizzata CP_3 violazione del limite di finanziabilità, la cui irrilevanza ai fini divisati dai garanti si è già sopra evidenziata, ovvero alla ipotizzata nullità per conformità al modello ABI, questione anch'essa sopra esclusa sulla base di rilievi esclusivamente di indole giuridica.
11. In conclusione, l'opposizione al decreto ingiuntivo formulata da e dai CP_4 garanti è risultata, in parte, fondata, con acc ta 18 di un minor credito (per € 72.441,19) spettante a titolo di saldo del Parte_1 conto corrente n. 502735 pari a € 464.387, edito per il residuo mutuo fondiario va confermato nell'importo di € 478.578,26.
12. ndanna al pagamento in favore di e, per essa, Parte_1
della somma: Parte_2
- di € 464.387,97, oltre interessi al tasso contrattuale del 4,82% dal 27 marzo 2018 e sino al saldo effettivo;
- di € 478.578,26 oltre agli interessi al tasso contrattuale del 4,50% dal 27 marzo 2018 e sino al saldo,
a carico del in solido – e i sc CP_4 sc i fideiussori , e Controparte_1 CP_3 [...]
. CP_2
13. Considerato l'esito complessivo del giudizio, le spese processuali vanno dichiarate compensate per la quota di 1/5, mentre i residui quattro quinti di esse devono seguire la soccombenza dei qui appellati, liquidandosi un compenso in favore, fra loro in solido, della parte appellante e della
[...]
(e, per essa, ), attesa l'unicità della posizione processuale CP_6 CP_5 ifesa assunta
14. Alla liquidazione delle spese si provvede come da dispositivo, con applicazione dei compensi previsti dal d.m. 55/2014 per le controversie di valore corrispondente alla presente secondo il criterio del c.d. decisum (scaglione da € 520.001 ad € 1.000.000,00), dato atto del mancato deposito di nota spese e
-24- tenuto conto dell'attività difensive espletata nei due gradi, oltre che del numero delle controparti (art. 4, co. 2, d.m. 55/2014).-
PER QUESTI MOTIVI
definendo l'appello proposto da e, per essa, Parte_1 Parte_2 quale mandataria con rappres la sentenz tribunale di Rovigo, in riforma dell'impugnata sentenza, così decide:
1. Parte_3
[...] deiussioni da ciascuno di essi sottoscritte - con i fideiussori
, e al pagamento in favore di Controparte_1 CP_3 Controparte_2
e, per essa, quale cessionaria dei crediti di Parte_1 Parte_2
Credito Coo cooperativa (oggi BCC Veneta – credito cooperativo - società cooperativa), delle seguenti somme:
- € 464.387,97, oltre interessi al tasso contrattuale del 4,82% dal 27 marzo 2018 e sino al saldo effettivo, a titolo di saldo passivo del c.c. n. 502735 ;
- € 478.578,26 oltre agli interessi al tasso contrattuale del 4,50% dal 27 marzo 2018 e sino al saldo, a titolo di restituzione del mutuo fondiario n. 511084;
2. dichiara compensate fra le parti per la quota di un quinto le spese processuali;
3.
[...]
Parte_3 [...]
, e a rifondere a e a CP_1 CP_3 Controparte_2 Parte_1
o Cooperativa dui quattro quinti delle spese processuali da queste sostenute e che liquida, per l'intero, quanto al presente grado, in € 40.000,00 e, quanto al primo grado di giudizio, in € 50.000,00, oltre, per entrambi i gradi, al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% dei compensi liquidati e degli oneri fiscali e previdenziali come per legge;
4. pone in via definitiva le spese inerenti alla c.t.u. espletata in questo grado, come già liquidate con separato provvedimento, a definitivo carico d n s
[...]
, , e Parte_3 Controparte_1 CP_3 Controparte_2
Venezia, 3 novembre 2025.
Il presidente est.
DO AN
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