Art. 15-decies. (( (Richieste di esecuzione delle decisioni che impongono sanzioni o penalita' di mora). )) (( 1. L'Autorita', su richiesta di altre autorita' nazionali garanti della concorrenza dei Paesi dell'Unione europea, adotta in raccordo con le competenti amministrazioni le misure necessarie ad assicurare l'esecuzione delle decisioni definitive che impongono sanzioni o penalita' di mora adottate dall'autorita' richiedente in relazione all'applicazione degli articoli 101 e 102 del TFUE, se l'autorita' richiedente, dopo aver compiuto ragionevoli sforzi nel proprio territorio, ha accertato che l'impresa o l'associazione di imprese nei cui confronti la sanzione o la penalita' di mora e' esecutiva non dispone di beni sufficienti nello Stato membro dell'autorita' richiedente per consentire il recupero di detta sanzione o penalita' di mora.
2. Nei casi che non ricadono nel comma 1, in particolare quando l'impresa o l'associazione di imprese, nei cui confronti la sanzione o la penalita' di mora e' esecutiva, e' stabilita in Italia, su istanza dell'autorita' richiedente l'Autorita' puo' comunque prestare assistenza per dare esecuzione alle decisioni definitive che impongono sanzioni o penalita' di mora adottate dall'autorita' richiedente in relazione all'applicazione degli articoli 101 e 102 del TFUE.
3. L'Autorita' puo' richiedere alle autorita' competenti all'uopo designate dagli altri Paesi dell'Unione europea di assicurare l'esecuzione delle decisioni definitive che impongono sanzioni o penalita' di mora adottate dall'Autorita' in relazione all'applicazione degli articoli 101 e 102 del TFUE.
4. Le questioni relative ai termini di prescrizione per l'esecuzione di sanzioni e penalita' di mora sono disciplinate dal diritto nazionale dello Stato membro dell'autorita' richiedente.
5. Ai fini del presente articolo si considerano decisioni definitive quelle non piu' suscettibili di essere impugnate con mezzi ordinari. ))
2. Nei casi che non ricadono nel comma 1, in particolare quando l'impresa o l'associazione di imprese, nei cui confronti la sanzione o la penalita' di mora e' esecutiva, e' stabilita in Italia, su istanza dell'autorita' richiedente l'Autorita' puo' comunque prestare assistenza per dare esecuzione alle decisioni definitive che impongono sanzioni o penalita' di mora adottate dall'autorita' richiedente in relazione all'applicazione degli articoli 101 e 102 del TFUE.
3. L'Autorita' puo' richiedere alle autorita' competenti all'uopo designate dagli altri Paesi dell'Unione europea di assicurare l'esecuzione delle decisioni definitive che impongono sanzioni o penalita' di mora adottate dall'Autorita' in relazione all'applicazione degli articoli 101 e 102 del TFUE.
4. Le questioni relative ai termini di prescrizione per l'esecuzione di sanzioni e penalita' di mora sono disciplinate dal diritto nazionale dello Stato membro dell'autorita' richiedente.
5. Ai fini del presente articolo si considerano decisioni definitive quelle non piu' suscettibili di essere impugnate con mezzi ordinari. ))